Sentenza breve 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza breve 05/12/2025, n. 1042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 1042 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01042/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00952/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 952 del 2025, proposto dal Comune di Fondi (LT), in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentato e difeso dall’avv. Patrizia Ferraro dell’avvocatura civica, con domicilio eletto presso la casa comunale in Fondi, piazza Municipio 1, e domicilio digitale eletto presso l’indirizzo p.e.c. contenzioso.comunedifondi@pecaziendale.it;
contro
Comune di Sperlonga, in persona del sindaco p.t. , non costituito in giudizio;
nei confronti
Regione Lazio, in persona del presidente della giunta p.t. , non costituita in giudizio;
per l’annullamento – previa sospensione dell’efficacia
1) della deliberazione del Consiglio comunale di Sperlonga n. 19 del 31 luglio 2025, pubblicata sull’albo pretorio dal 4 al 19 agosto 2025 e comunicata con nota prot. n. 15312 del 20 agosto 2025, avente ad oggetto l’approvazione del piano di zonizzazione acustica del territorio civico ai sensi della l. reg. 3 agosto 2001 n. 18;
2) di tutti gli atti, relazioni ed elaborati del piano de quo allegati alla deliberazione sub 1), con particolare riferimento agli allegati nn. 4 e 6;
3) della deliberazione del Consiglio comunale di Sperlonga n. 23 del 30 dicembre 2024, pubblicata sull’albo pretorio dal 7 al 22 gennaio 2025, avente ad oggetto l’adozione del predetto piano di zonizzazione acustica;
4) dei verbali della commissione consiliare permanente del 27 settembre 2024, del 20 novembre 2024 e del 27 dicembre 2024;
5) di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e coordinato, anteriore e conseguente, conosciuto e non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 il dott. AL NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentiti gli stessi difensori ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che con deliberazione del consiglio comunale n. 23 del 30 dicembre 2024, pubblicata sull’albo pretorio dal 7 al 22 gennaio 2025 e comunicata al Comune di Fondi, in qualità di ente territoriale confinante, con nota prot. n. 840 del 14 gennaio 2025, il Comune di Sperlonga ha adottato il piano di zonizzazione acustica del proprio territorio, ai sensi della l. reg. 3 agosto 2001 n. 18;
Considerato che il Comune di Fondi con nota prot. n. 11808 del 13 febbraio 2025 ha chiesto la convocazione della conferenza di servizi prevista dall’art. 12, comma 3, l. reg. n. 18 del 2001, rilevando una violazione del c.d. principio di continuità territoriale della pianificazione, risultando accostate zone acustiche poste in comuni contermini caratterizzate da una differenza nelle emissioni sonore consentite superiore a 5 dB;
Considerato che con deliberazione del consiglio comunale n. 19 del 31 luglio 2025, pubblicata sull’albo pretorio dal 4 al 19 agosto 2025 e comunicata al Comune di Fondi con nota prot. n. 15312 del 20 agosto 2025, il Comune di Sperlonga ha definitivamente approvato il prefato piano di zonizzazione acustica, senza aver previamente proceduto all’indizione della conferenza di servizi richiestale dall’ente locale odierno ricorrente e senza mutare la zonizzazione nei termini da esso segnalati;
Considerato che con il ricorso all’esame, notificato il 28 ottobre 2025 e depositato il 17 novembre 2025, il Comune di Fondi ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, lamentando:
I) violazione degli artt. 4, comma 1, lett. a), l. 26 ottobre 1995 n. 447, e 7, comma 5, l. reg. n. 18 cit., oltre ad eccesso di potere, perché il piano de quo accosta zone acustiche caratterizzate da una differenza nei valori limite previsti superiori a 5 dB, dato che il Comune di Sperlonga ha previsto una zona di classe III (area di tipo misto) ed una di classe IV (area di intensa attività umana) in adiacenza ad una zona di classe I (area particolarmente protetta) e ad una di classe II (area destinata a prevalente uso residenziale) collocate sul territorio dell’ente locale ricorrente;
II) violazione degli artt. 12, commi 3 e 4, l. reg. n. 17 cit., 14, l. 7 agosto 1990 n. 241, oltre ad eccesso di potere, perché il Comune di Sperlonga non ha attivato la conferenza di servizi richiesta dal Comune di Fondi né riscontrato le osservazioni fattegli pervenire, avendo anzi dichiarato nel piano definitivamente approvato di non aver mai ricevuto alcun contributo da parte degli enti locali interessati;
Visto il secondo ordine di censure e ritenuto di poterlo esaminare con priorità, stante la sua valenza procedimentale e la sua idoneità ad inficiare l’approvazione definitiva del piano di zonizzazione impugnato;
Visto l’art. 7, comma 5, l. reg. n. 18 cit., per il quale, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera a), l. n. 447 del 1995, “ è vietato l’accostamento di zone acustiche caratterizzate da una differenza dei valori limite previsti dalla normativa vigente superiori a 5 dB, anche allorquando le zone appartengano a comuni confinanti ”;
Visto l’art. 12, l. reg. n. 18 cit., concernente le procedure per la classificazione in zone acustiche dei territori comunali, per il quale: “ 1. Il comune adotta la proposta preliminare di classificazione in zone acustiche del proprio territorio, redatta da tecnici competenti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 20, sulla base dei criteri generali e delle ulteriori indicazioni contenuti negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 e nel rispetto delle procedure di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6, e 7. 2. La proposta preliminare è trasmessa alla Regione, alla provincia ed ai comuni confinanti ed è depositata, per sessanta giorni, presso la segreteria del comune. Del deposito è data notizia nell'albo pretorio del comune. 3. Entro trenta giorni dalla scadenza del deposito di cui al comma 2, i soggetti interessati possono presentare osservazioni al comune. Entro i successivi trenta giorni, qualora siano state presentate osservazioni da parte dei comuni confinanti in riferimento al divieto di cui all’articolo 7, comma 5, il comune convoca una conferenza di servizi per la valutazione delle osservazioni presentate, ai sensi dell’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n.241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche. 4. Entro trenta giorni dalla conclusione della conferenza di servizi, ovvero, qualora la conferenza di servizi non sia stata convocata, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni di cui al comma 3, il comune adotta la classificazione in zone acustiche del proprio territorio sulla base delle determinazioni assunte dalla conferenza di servizi, qualora convocata, e delle osservazioni presentate ai sensi del citato comma 3, che siano state accolte dal comune ”;
Considerato che è incontroverso in atti che il Comune di Fondi ha richiesto l’indizione della conferenza di servizi de qua allo scopo di far valere l’applicazione degli artt. 7, comma 5, l. reg. n. 18 cit., e 4, comma 1, lett. a), l. n. 447 cit., senza che l’ente locale resistente l’abbia convocata né abbia esaminato ed eventualmente confutato le osservazioni fattegli pervenire, potendosi al contrario leggere a pag. 6 della citata delibera consiliare del 31 luglio 2025 che “ entro i termini sopra richiamati non sono pervenute al protocollo generale del Comune di Sperlonga osservazioni e/o controdeduzioni indirizzate all’attenzione dell’Area tecnica comunale ”;
Ritenuto che, pertanto, il secondo motivo di ricorso sia manifestamente fondato, atteso che la condotta serbata dal Comune di Sperlonga integra un vizio procedimentale di natura radicale ed assorbente ogni altra censura svolta, essendo la conferenza di servizi di cui all’art. 12, commi 3 e 4, l. reg. n. 18 cit., l’unico strumento di raccordo intercomunale previsto dalla legge per evitare discontinuità nella zonizzazione acustica del territorio ed atteso altresì che, allo stato, resta non confutato il merito delle osservazioni rappresentate dal Comune di Fondi circa la discontinuità nei valori limite di immissioni sonore di talune aree poste al confine dei due enti territoriali;
Ritenuto di porre le spese di lite a carico dell’amministrazione resistente, nella misura liquidata in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina (sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Condanna il Comune di Sperlonga al pagamento delle spese di giudizio, che sono liquidate in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre agli accessori di legge previsti per l’ipotesi di patrocinio dell’amministrazione da parte di un professionista suo dipendente e rifusione del contributo unificato versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
ON AL, Presidente
AL NO, Primo Referendario, Estensore
Emanuela Traina, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AL NO | ON AL |
IL SEGRETARIO