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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 27/03/2025, n. 1171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1171 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2376/2023 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD II SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2376/2023 dell'udienza del 27/03/2025
Il giorno 27 marzo 2025, alle ore 10:43, nella II Sezione Civile del Tribunale Ordinario di
Napoli Nord, all'udienza del Giudice dott. Rosario Canciello, è chiamata la causa
TRA
[...]
Parte_1
ATTORI
E
Controparte_1
CONVENUTO
Sono presenti: per gli attori, l'Avv. Campolattano Michela, la quale si riporta a tutti i propri atti di causa e alle conclusioni rassegnate nella nota depositata in data 26 marzo 2025, alla quale integralmente si riporta. per parte convenuta, l'Avv. Lanna Elisabetta, per delega dell'Avv. Schininà Riccardo
e dell'Avv. Fiorentino Renato Giuseppe, la quale si riporta ai propri atti di causa e alle conclusioni ivi già rassegnate;
impugna e contesta quanto avversamente dedotto e richiesto, chiedendone il rigetto e chiede che la causa venga decisa.
Il Giudice, letto l'art. 281-sexies c.p.c., invita le parti alla discussione orale della causa e a precisare le conclusioni.
Le parti si riportano ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate. il Giudice si ritira in Camera di Consiglio.
Il Giudice, preso atto di quanto sopra, all'esito della camera di consiglio, alle ore 17:08, in assenza dei procuratori delle parti, nel frattempo allontanatisi, decide la controversia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, redatti sul presente verbale nella parte che segue.
n. 2376/2023 r.g.a.c. Pag. 1 di 8 N. 2376/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Rosario Canciello, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2376/2023 R.G.A.C., pendente
TRA (c.f.: ) e (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_1
), in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla C.F._2 minore (nata a [...] il [...]) tutti elettivamente domiciliati in Persona_1
Caserta alla Via Ricciardi n. 37, presso lo studio dell'Avv. Campolattano Michela
( ), dalla quale sono rappresentati e difesi in virtù di procura in calce C.F._3 all'atto di costituzione di nuovo difensore depositato telematicamente in data 31 gennaio 2024
ATTORI
E (c.f.: ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in alla Via Amendola, presso la Casa Comunale, CP_1 rappresentato e difeso dagli Avvocati Schininà Riccardo (c.f.: ), C.F._4
Fiorentino Renato Giuseppe ( ) e in virtù di C.F._5 Controparte_2 procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente
CONVENUTO
Oggetto: “Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c..”
Conclusioni: Come da verbale dell'odierna udienza, nella parte che precede, cui è incorporata la presente sentenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., nonché in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo.
Tralasciando la trattazione di ogni ulteriore questione, anche pregiudiziale di rito o preliminare di merito, in virtù del principio della decisione della causa sulla base n. 2376/2023 r.g.a.c. Pag. 2 di 8 N. 2376/2023 R.G.A.C.
della ragione più liquida — che consente al giudice di accogliere o respingere la domanda sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre domande secondo l'ordine previsto dall'art. 276
c.p.c. in ossequio ai principi di economia processuale, effettività e tempestività della tutela giurisdizionale (su cui cfr. Cass. SS.UU., 29523/08 e 24883/08 e le recenti Cass.
9936/14 e Cass. 12002/2014) — , va osservato che la domanda proposta da parte attrice si è rivelata infondata nel merito per quanto in appresso osservato.
Gli attori, e nella qualità di esercenti la Parte_1 Parte_1 responsabilità genitoriale sulla minore hanno convenuto in giudizio il Persona_1 invocandone la responsabilità risarcitoria ex art. 2051 c.c., poiché la Controparte_1 loro figlia minore, in data 12/08/2021, alle ore 23:00 circa, nel mentre si trovava all'interno della villa comunale del Comune di , sarebbe “inciampata in un CP_1 dislivello tra il viale e l'erba circostante”, riportando lesioni personali.
All'esito dell'istruttoria espletata, da un lato, il fatto storico dedotto in lite dagli attori
è rimasto altamente generico, fumoso e non compiutamente dimostrato e, dall'altro lato, si è rivelato insussistente il nesso causale tra l'evento di danno dedotto in lite dagli istanti e presunte anomalie riconducibili alla cosa in custodia all' CP_3 convenuto.
Alla luce delle stesse prospettazioni attoree, la fattispecie in esame deve essere correttamente inquadrata sotto l'ambito di operatività dell'art. 2051 c. c., peraltro invocato dagli stessi istanti.
Sul punto, come in più occasioni ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, si è chiarito che la prova del caso fortuito — che consente l'esonero da responsabilità risarcitoria e che si identifica in un fattore estraneo alla sfera soggettiva del custode idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra la cosa e l'evento lesivo — incombe sul custode, ma presuppone che il danneggiato abbia fornito in via prioritaria la prova del nesso di causalità tra l'evento dannoso lamentato e la cosa in custodia. In particolare, la natura oggettiva (o “semi-oggettiva”) della responsabilità da cose in custodia, ricorrendo i presupposti per l'applicabilità dell'art. 2051 c.c., esonera il danneggiato dalla prova soltanto dell'elemento soggettivo della colpa del custode e non anche del nesso di causalità, che invece deve essere fornita;
solo allorché tale onere sia stato assolto, incomberà su parte convenuta dimostrare il caso fortuito, nei termini sopra specificati, ai fini della liberazione dall'obbligazione risarcitoria.
In tal senso va escluso che la natura oggettiva della responsabilità da cose in custodia legittimi il danneggiato a ritenere assolto l'onere della prova gravante a suo carico dimostrando di essere caduto in corrispondenza di una anomalia, qualunque essa sia e senza alcuna indagine sulle caratteristiche della dedotta “insidia”, riferendo per ciò solo al custode ogni altro onere, sub specie di prova liberatoria del caso fortuito;
n. 2376/2023 r.g.a.c. Pag. 3 di 8 N. 2376/2023 R.G.A.C.
piuttosto, il danneggiato è tenuto a fornire positiva prova anche del nesso di causalità tra il danno e la res e, a tal fine, è suo preciso onere dimostrare anzitutto l'attitudine della cosa a produrre il danno, in ragione dell'intrinseca pericolosità ad essa connaturata, atteso che — in assenza di una simile caratteristica della cosa — il nesso causale non può per definizione essere predicato (cfr., sul punto, Cass., ordinanza, 1896/2015; Cass., sentenza, 18865/2015, secondo cui “E' consolidato orientamento di questa Corte che, in tema di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., il danneggiato è tenuto a fornire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e il danno che egli ha subito - oltre che dell'esistenza del rapporto di custodia - e solo dopo che lo stesso abbia offerto una tale prova il convenuto deve dimostrare il caso fortuito, cioè l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale, escludendo la sua responsabilità […] Dunque, mentre sul danneggiato incombe l'onere di provare l'evento dannoso ed il nesso di causalità e non anche
l'insidia ovvero la condotta commissiva od omissiva del custode, il convenuto, invece, per andare esente da responsabilità, deve provare il caso fortuito: fattore che attiene al profilo causale dell'evento"; la stessa asserisce inoltre che l'evento, in particolare, "deve avere i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità e inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato”.).
Con riferimento alla prova del nesso di casualità, la S.C. di Cassazione (cfr. sentenze nn. 21212/15; 2660/2013; 20415/09) ha precisato che “qualora il danno non sia l'effetto del dinamismo interno alla cosa - scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (es. scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili) - ma richieda che l'agire umano, ed in particolare che quello del danneggiato si unisca al modo di essere della res, essendo essa di per sé statica e inerte, la prova del nesso causale presuppone la dimostrazione che lo stato dei luoghi presenti un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno”.
In altre parole, il mero vizio della res non è di per sé idoneo a fondare un giudizio di responsabilità, ma a tal fine occorre altresì fornire la prova che tale vizio costituisca insidia e/o trabocchetto al punto tale da rendere inevitabile il danno.
Ebbene, nel caso di specie, da un lato, deve evidenziarsi come il fatto storico dedotto in lite dagli istanti, già oggetto di una scarnissima descrizione in citazione (ove gli attori hanno fatto riferimento ad un non meglio precisato “inciampo”), non è risultato meglio chiarito e circostanziato neppure dai testi escussi nel corso del processo.
Ed invero, il primo teste escusso all'udienza del 30/01/2025 ( ), in Testimone_1 merito alla caduta al suolo della minore dichiarava: «Ricordo che la minore mentre correva per accedere all'area adibita a giochi inciampò in un dislivello tra il vialetto e il prato che delimita le giostre;
non ricordo con precisione la giostra dove si stava recando la minore anche perché nel parco ci sono diverse aree adibite a gioco»; analogamente, il secondo teste escusso ( alla medesima udienza dichiarava: « Ricordo che la Testimone_2
n. 2376/2023 r.g.a.c. Pag. 4 di 8 N. 2376/2023 R.G.A.C.
minore mentre si recava verso una giostra e con la madre a poca distanza Persona_1 inciampava in una dislivello esistente tra il vialetto in cemento e l'area verde, dislivello che non era né visibile né segnalato;
preciso che nella villa comunale di vi era CP_1 illuminazione ma in quel punto l'illuminazione era scarsa.» (cfr. verbale telematico di causa dell'udienza del 30/01/2025)
A parte il riferimento ad un non meglio precisato “inciampo”, i testi non hanno fornito alcuna contestualizzazione alle generiche dichiarazioni rese, non avendo saputo neppure precisare la precisa “giostra” in corrispondenza della quale la minore sarebbe caduta, né avendo fornito alcuna descrizione della non meglio precisata anomalia che avrebbe avuto il presunto ruolo determinante (e inevitabile) nella caduta al suolo della minore.
Anzi, dall'esame delle riproduzioni fotografiche prodotte in atti dalla stessa parte attrice (in allegato all'atto di citazione prodotto in atti telematicamente) si evince chiaramente che la conformazione dei viali della villa comunale all'interno della quale sarebbe avvenuto l'evento di danno è caratterizzata per la presenza di aree completamente piastrellate, al centro delle quali sono posti giochi per bambini circondate da aree sterrate (ovvero non ricoperte né da piastrelle, né da asfalto), che bisogna attraversare per ivi recarsi.
Da quanto precede derivano due corollari: (a) per chi si reca verso i giochi (come la minore nel caso di specie, avendo confermato entrambi i testi che ella sarebbe caduta al suolo recandosi verso le giostrine) il naturale e percepibile dislivello sussistente tra tali due aree — ben delimitate tra loro — , lungi dal costituire un “inciampo”, determina, di contro, soltanto il passaggio da un livello sopraelevato (quello piastrellato) ad uno leggermente sottoposto (ovvero quello sterrato, peraltro, come apprezzabile dalle stesse riproduzioni fotografiche in atti, con un dislivello in discesa di pochissimo spessore); (b) la differente consistenza e anche colorazione delle due aree in esame (l'una ricoperta da piastrelle e l'altra formata da una zona completamente sterrata) rende il passaggio dall'una all'altra zona immediatamente percepibile e visibile (per chiaro contrasto visivo, anche cromatico), tale dal rendere chiaro all'accorto e diligente avventore di star per attraversare una zona di passaggio e di diversa conformazione, onde appare chiara la totale assenza in loco di anomalie occulte e/o imprevedibili in senso stretto, in grado di imporre una invincibile e inevitabile forza eziologica nella causazione del tipo di evento di danno dedotto nella specie dagli attori.
Anzi, sotto tale ultimo punto di vista, appare rilevante la precisazione riferita dal primo teste escusso all'udienza del 30/01/2025, secondo cui la minore sarebbe caduta al suolo “mentre correva per accedere all'area adibita a giochi”, cosicchè non può escludersi — ma, anzi, secondo il parametro di giudizio tipico della causalità civilistica (radicato al c.d. criterio del “più probabile che non” o della preponderanza dell'evidenza causale), appare finanche maggiormente verosimile — che la caduta al n. 2376/2023 r.g.a.c. Pag. 5 di 8 N. 2376/2023 R.G.A.C.
suolo della minore venne determinata — non tanto dalla presenza in loco di una insidia occulta e inevitabile, bensì — dalla sua stessa disattenzione (e, per ella, dei soggetti che avevano in quel frangente la sorveglianza sulla medesima, comunque di età prossima agli undici anni all'epoca del sinistro e, dunque, non totalmente incapace di percepire lo stato dei luoghi).
In altre parole, alla luce del complessivo quadro istruttorio acquisito al processo, appare altamente ragionevole e verosimile ritenere che l'evento dannoso sia ascrivibile al contegno colposo tenuto dalla stessa danneggiata (e, per lei, dei soggetti che ne avevano la sorveglianza), la quale, nell'approssimarsi ad una zona di passaggio, non appare essersi conformata ai comuni canoni di prudenza concretamente esigibili dall'utente accorto, sicché la presenza in loco del leggero dislivello in discesa appare essere stata la mera occasione per la produzione del danno e non la vera e propria causa diretta e deterministica del danno stesso.
Del resto, in un sistema in cui il nesso causale tra il fatto e l'evento svolge un ruolo centrale, diventa fondamentale accertare se l'evento eziologicamente derivi in tutto od in parte anche dal comportamento (colposo) dello stesso danneggiato. Anzi,
l'interruzione del nesso di causalità può essere anche l'effetto del comportamento sopravvenuto dello stesso danneggiato, quando il fatto di costui si ponga come unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, sì da privare dell'efficienza causale e da rendere giuridicamente irrilevante il precedente comportamento dell'autore dell'illecito (cfr. Cass. 8.7.1998, n. 6640; Cass. 7 aprile 1988, n. 2737).
Un corollario di detto principio è proprio la regola posta dall'art. 1227, comma 1, c.c., il quale costituisce la base normativa del suddetto principio.
Occorre, peraltro, precisare che la colpa, cui fa riferimento l'art. 1227 c.c., va intesa non nel senso di criterio di imputazione del fatto (perché il soggetto che danneggia se stesso non compie un atto illecito ai sensi del paradigma normativo di cui all'art. 2043 c.c.), bensì quale requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato. La regola di cui all'art. 1227 c.c. va, cioè, inquadrata esclusivamente nell'ambito del rapporto causale ed è espressione del principio che esclude la possibilità di considerare danno risarcibile quello che ciascuno procura a se stesso
(Cass. civ. 26/04/1994, n. 3957; Cass. 08/05/2003, n. 6988). Ciò spiega l'astratta applicabilità della norma in questione (che si staglia sul nesso eziologico e non sull'elemento soggettivo dell'illecito) anche alle ipotesi di responsabilità oggettiva, tra cui un tipico esempio è rappresentato proprio dalla responsabilità da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c..
Così ristretta nella funzione la portata della colpa del creditore-danneggiato, stante la genericità dell'art. 1227, comma 1, c.c., sul punto, la colpa sussiste non solo in ipotesi di violazione da parte del creditore-danneggiato di un obbligo giuridico, ma anche di violazione della norma comportamentale generale di diligenza, sotto il profilo della n. 2376/2023 r.g.a.c. Pag. 6 di 8 N. 2376/2023 R.G.A.C.
colpa generica. Se tanto avviene in caso di concorso del comportamento colposo del danneggiato nella produzione del danno, tenuto conto di quanto sopra esposto su detto istituto, per eguale ragione il comportamento commissivo od omissivo colposo del danneggiato, che sia sufficiente da solo a determinare l'evento, esclude il rapporto di causalità delle cause precedenti. In questa ottica, la diligenza del comportamento dell'utente di un bene di uso collettivo va valutata anche in relazione all'affidamento che era ragionevole porre nell'utilizzo ordinario di quello specifico bene demaniale, con riguardo alle specifiche condizioni di luogo e di tempo venute in considerazione nel caso di specie.
Così inquadrato sotto il profilo eziologico il comportamento colposo del danneggiato
(ex art. 1227 c.c., comma 1), va osservato che esso non concreta un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa, che deve essere esaminata anche d'ufficio dal giudice, attraverso le opportune indagini sull'eventuale sussistenza dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste della parte, sempre che risultino prospettati gli elementi di fatto su cui si fonda il comportamento colposo del danneggiato (cfr. Cass. 2.4.2001, n. 4799; Cass. 9.10.2000, n. 13403; Cass. 3.12.1999, n.
13460).
Peraltro, la circostanza che la vittima dell'illecito sia un soggetto incapace non comporta, di per sé, l'esclusione dell'applicabilità dell'art. 1227, comma 1, c.c.; ed invero, in merito la Suprema Corte ha precisato che “In tema di responsabilità civile, se la vittima di un fatto illecito ha concorso, con la propria condotta, alla produzione del danno,
l'obbligo risarcitorio del responsabile si riduce proporzionalmente ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., anche nel caso in cui la vittima (minore di età) sia incapace di intendere e di volere al tempo del fatto;
ciò in quanto l'espressione "fatto colposo" che compare nel citato art.
1227 c.c. non va intesa come riferita all'elemento psicologico della colpa, che ha rilevanza esclusivamente ai fini di una affermazione di responsabilità, la quale presuppone
l'imputabilità, ma deve intendersi come sinonimo di comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta, stabilita da norme positive e/o dettata dalla comune prudenza. L'accertamento in ordine allo stato di capacità naturale della vittima e delle circostanze riguardanti la verificazione dell'evento, anche in ragione del comportamento dalla stessa vittima tenuto, costituisce "quaestio facti" riservata esclusivamente all'apprezzamento del giudice di merito.” (cfr. Cass. 2483/2018; Cass. 4178/2020).
Alla stregua di tutto quanto innanzi osservato, pertanto, e per le ragioni ivi illustrate, la domanda attorea va integralmente rigettata.
Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014 (così come modificato ad opera del
D.M. Giustizia n. 147/2022, in vigore dal 23/10/2022 e applicabile, ex art. 6, D.M. cit., alle prestazioni professionali esaurite dopo tale data — come è, appunto, stato nel caso di specie — ), in relazione al valore della controversia (rientrante nello scaglione n. 2376/2023 r.g.a.c. Pag. 7 di 8 N. 2376/2023 R.G.A.C.
da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00, secondo la quantificazione della domanda operata dalla parte istante nel proprio atto introduttivo e nelle conclusioni in atti) e all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito per la parte convenuta vittoriosa
(estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria di cui al richiamato D.M., avuto, altresì, riguardo alla limitata attività processuale svolta e alla non complessità delle questioni, di fatto e di diritto, dirimenti ai fini decisori, rapportata altresì al tenore delle difese svolte).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in persona del G.M., Dott.
Rosario Canciello, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2376/2023
R.G.A.C., avente ad oggetto: “Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.”, pendente tra e nella qualità di esercenti la Parte_1 Parte_1 responsabilità genitoriale sulla minore — attori — e Persona_1 CP_1
— convenuto — , ogni contraria istanza disattesa e domanda e questione
[...] assorbita, così provvede:
1. rigetta integralmente la domanda attorea, per le ragioni di cui in motivazione;
2. condanna gli attori, e nella qualità come in Parte_1 Parte_1 epigrafe indicata, al pagamento, in favore di parte convenuta, Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite per il presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00), di cui euro
100,00 (cento/00) per spese, ed euro 2.900,00 (duemilanovecento/00) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi,
IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa, 27/03/2025
IL GIUDICE
(dott. Rosario Canciello)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
n. 2376/2023 r.g.a.c. Pag. 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD II SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2376/2023 dell'udienza del 27/03/2025
Il giorno 27 marzo 2025, alle ore 10:43, nella II Sezione Civile del Tribunale Ordinario di
Napoli Nord, all'udienza del Giudice dott. Rosario Canciello, è chiamata la causa
TRA
[...]
Parte_1
ATTORI
E
Controparte_1
CONVENUTO
Sono presenti: per gli attori, l'Avv. Campolattano Michela, la quale si riporta a tutti i propri atti di causa e alle conclusioni rassegnate nella nota depositata in data 26 marzo 2025, alla quale integralmente si riporta. per parte convenuta, l'Avv. Lanna Elisabetta, per delega dell'Avv. Schininà Riccardo
e dell'Avv. Fiorentino Renato Giuseppe, la quale si riporta ai propri atti di causa e alle conclusioni ivi già rassegnate;
impugna e contesta quanto avversamente dedotto e richiesto, chiedendone il rigetto e chiede che la causa venga decisa.
Il Giudice, letto l'art. 281-sexies c.p.c., invita le parti alla discussione orale della causa e a precisare le conclusioni.
Le parti si riportano ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate. il Giudice si ritira in Camera di Consiglio.
Il Giudice, preso atto di quanto sopra, all'esito della camera di consiglio, alle ore 17:08, in assenza dei procuratori delle parti, nel frattempo allontanatisi, decide la controversia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, redatti sul presente verbale nella parte che segue.
n. 2376/2023 r.g.a.c. Pag. 1 di 8 N. 2376/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Rosario Canciello, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2376/2023 R.G.A.C., pendente
TRA (c.f.: ) e (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_1
), in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla C.F._2 minore (nata a [...] il [...]) tutti elettivamente domiciliati in Persona_1
Caserta alla Via Ricciardi n. 37, presso lo studio dell'Avv. Campolattano Michela
( ), dalla quale sono rappresentati e difesi in virtù di procura in calce C.F._3 all'atto di costituzione di nuovo difensore depositato telematicamente in data 31 gennaio 2024
ATTORI
E (c.f.: ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in alla Via Amendola, presso la Casa Comunale, CP_1 rappresentato e difeso dagli Avvocati Schininà Riccardo (c.f.: ), C.F._4
Fiorentino Renato Giuseppe ( ) e in virtù di C.F._5 Controparte_2 procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente
CONVENUTO
Oggetto: “Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c..”
Conclusioni: Come da verbale dell'odierna udienza, nella parte che precede, cui è incorporata la presente sentenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., nonché in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo.
Tralasciando la trattazione di ogni ulteriore questione, anche pregiudiziale di rito o preliminare di merito, in virtù del principio della decisione della causa sulla base n. 2376/2023 r.g.a.c. Pag. 2 di 8 N. 2376/2023 R.G.A.C.
della ragione più liquida — che consente al giudice di accogliere o respingere la domanda sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre domande secondo l'ordine previsto dall'art. 276
c.p.c. in ossequio ai principi di economia processuale, effettività e tempestività della tutela giurisdizionale (su cui cfr. Cass. SS.UU., 29523/08 e 24883/08 e le recenti Cass.
9936/14 e Cass. 12002/2014) — , va osservato che la domanda proposta da parte attrice si è rivelata infondata nel merito per quanto in appresso osservato.
Gli attori, e nella qualità di esercenti la Parte_1 Parte_1 responsabilità genitoriale sulla minore hanno convenuto in giudizio il Persona_1 invocandone la responsabilità risarcitoria ex art. 2051 c.c., poiché la Controparte_1 loro figlia minore, in data 12/08/2021, alle ore 23:00 circa, nel mentre si trovava all'interno della villa comunale del Comune di , sarebbe “inciampata in un CP_1 dislivello tra il viale e l'erba circostante”, riportando lesioni personali.
All'esito dell'istruttoria espletata, da un lato, il fatto storico dedotto in lite dagli attori
è rimasto altamente generico, fumoso e non compiutamente dimostrato e, dall'altro lato, si è rivelato insussistente il nesso causale tra l'evento di danno dedotto in lite dagli istanti e presunte anomalie riconducibili alla cosa in custodia all' CP_3 convenuto.
Alla luce delle stesse prospettazioni attoree, la fattispecie in esame deve essere correttamente inquadrata sotto l'ambito di operatività dell'art. 2051 c. c., peraltro invocato dagli stessi istanti.
Sul punto, come in più occasioni ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, si è chiarito che la prova del caso fortuito — che consente l'esonero da responsabilità risarcitoria e che si identifica in un fattore estraneo alla sfera soggettiva del custode idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra la cosa e l'evento lesivo — incombe sul custode, ma presuppone che il danneggiato abbia fornito in via prioritaria la prova del nesso di causalità tra l'evento dannoso lamentato e la cosa in custodia. In particolare, la natura oggettiva (o “semi-oggettiva”) della responsabilità da cose in custodia, ricorrendo i presupposti per l'applicabilità dell'art. 2051 c.c., esonera il danneggiato dalla prova soltanto dell'elemento soggettivo della colpa del custode e non anche del nesso di causalità, che invece deve essere fornita;
solo allorché tale onere sia stato assolto, incomberà su parte convenuta dimostrare il caso fortuito, nei termini sopra specificati, ai fini della liberazione dall'obbligazione risarcitoria.
In tal senso va escluso che la natura oggettiva della responsabilità da cose in custodia legittimi il danneggiato a ritenere assolto l'onere della prova gravante a suo carico dimostrando di essere caduto in corrispondenza di una anomalia, qualunque essa sia e senza alcuna indagine sulle caratteristiche della dedotta “insidia”, riferendo per ciò solo al custode ogni altro onere, sub specie di prova liberatoria del caso fortuito;
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piuttosto, il danneggiato è tenuto a fornire positiva prova anche del nesso di causalità tra il danno e la res e, a tal fine, è suo preciso onere dimostrare anzitutto l'attitudine della cosa a produrre il danno, in ragione dell'intrinseca pericolosità ad essa connaturata, atteso che — in assenza di una simile caratteristica della cosa — il nesso causale non può per definizione essere predicato (cfr., sul punto, Cass., ordinanza, 1896/2015; Cass., sentenza, 18865/2015, secondo cui “E' consolidato orientamento di questa Corte che, in tema di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., il danneggiato è tenuto a fornire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e il danno che egli ha subito - oltre che dell'esistenza del rapporto di custodia - e solo dopo che lo stesso abbia offerto una tale prova il convenuto deve dimostrare il caso fortuito, cioè l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale, escludendo la sua responsabilità […] Dunque, mentre sul danneggiato incombe l'onere di provare l'evento dannoso ed il nesso di causalità e non anche
l'insidia ovvero la condotta commissiva od omissiva del custode, il convenuto, invece, per andare esente da responsabilità, deve provare il caso fortuito: fattore che attiene al profilo causale dell'evento"; la stessa asserisce inoltre che l'evento, in particolare, "deve avere i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità e inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato”.).
Con riferimento alla prova del nesso di casualità, la S.C. di Cassazione (cfr. sentenze nn. 21212/15; 2660/2013; 20415/09) ha precisato che “qualora il danno non sia l'effetto del dinamismo interno alla cosa - scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (es. scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili) - ma richieda che l'agire umano, ed in particolare che quello del danneggiato si unisca al modo di essere della res, essendo essa di per sé statica e inerte, la prova del nesso causale presuppone la dimostrazione che lo stato dei luoghi presenti un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno”.
In altre parole, il mero vizio della res non è di per sé idoneo a fondare un giudizio di responsabilità, ma a tal fine occorre altresì fornire la prova che tale vizio costituisca insidia e/o trabocchetto al punto tale da rendere inevitabile il danno.
Ebbene, nel caso di specie, da un lato, deve evidenziarsi come il fatto storico dedotto in lite dagli istanti, già oggetto di una scarnissima descrizione in citazione (ove gli attori hanno fatto riferimento ad un non meglio precisato “inciampo”), non è risultato meglio chiarito e circostanziato neppure dai testi escussi nel corso del processo.
Ed invero, il primo teste escusso all'udienza del 30/01/2025 ( ), in Testimone_1 merito alla caduta al suolo della minore dichiarava: «Ricordo che la minore mentre correva per accedere all'area adibita a giochi inciampò in un dislivello tra il vialetto e il prato che delimita le giostre;
non ricordo con precisione la giostra dove si stava recando la minore anche perché nel parco ci sono diverse aree adibite a gioco»; analogamente, il secondo teste escusso ( alla medesima udienza dichiarava: « Ricordo che la Testimone_2
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minore mentre si recava verso una giostra e con la madre a poca distanza Persona_1 inciampava in una dislivello esistente tra il vialetto in cemento e l'area verde, dislivello che non era né visibile né segnalato;
preciso che nella villa comunale di vi era CP_1 illuminazione ma in quel punto l'illuminazione era scarsa.» (cfr. verbale telematico di causa dell'udienza del 30/01/2025)
A parte il riferimento ad un non meglio precisato “inciampo”, i testi non hanno fornito alcuna contestualizzazione alle generiche dichiarazioni rese, non avendo saputo neppure precisare la precisa “giostra” in corrispondenza della quale la minore sarebbe caduta, né avendo fornito alcuna descrizione della non meglio precisata anomalia che avrebbe avuto il presunto ruolo determinante (e inevitabile) nella caduta al suolo della minore.
Anzi, dall'esame delle riproduzioni fotografiche prodotte in atti dalla stessa parte attrice (in allegato all'atto di citazione prodotto in atti telematicamente) si evince chiaramente che la conformazione dei viali della villa comunale all'interno della quale sarebbe avvenuto l'evento di danno è caratterizzata per la presenza di aree completamente piastrellate, al centro delle quali sono posti giochi per bambini circondate da aree sterrate (ovvero non ricoperte né da piastrelle, né da asfalto), che bisogna attraversare per ivi recarsi.
Da quanto precede derivano due corollari: (a) per chi si reca verso i giochi (come la minore nel caso di specie, avendo confermato entrambi i testi che ella sarebbe caduta al suolo recandosi verso le giostrine) il naturale e percepibile dislivello sussistente tra tali due aree — ben delimitate tra loro — , lungi dal costituire un “inciampo”, determina, di contro, soltanto il passaggio da un livello sopraelevato (quello piastrellato) ad uno leggermente sottoposto (ovvero quello sterrato, peraltro, come apprezzabile dalle stesse riproduzioni fotografiche in atti, con un dislivello in discesa di pochissimo spessore); (b) la differente consistenza e anche colorazione delle due aree in esame (l'una ricoperta da piastrelle e l'altra formata da una zona completamente sterrata) rende il passaggio dall'una all'altra zona immediatamente percepibile e visibile (per chiaro contrasto visivo, anche cromatico), tale dal rendere chiaro all'accorto e diligente avventore di star per attraversare una zona di passaggio e di diversa conformazione, onde appare chiara la totale assenza in loco di anomalie occulte e/o imprevedibili in senso stretto, in grado di imporre una invincibile e inevitabile forza eziologica nella causazione del tipo di evento di danno dedotto nella specie dagli attori.
Anzi, sotto tale ultimo punto di vista, appare rilevante la precisazione riferita dal primo teste escusso all'udienza del 30/01/2025, secondo cui la minore sarebbe caduta al suolo “mentre correva per accedere all'area adibita a giochi”, cosicchè non può escludersi — ma, anzi, secondo il parametro di giudizio tipico della causalità civilistica (radicato al c.d. criterio del “più probabile che non” o della preponderanza dell'evidenza causale), appare finanche maggiormente verosimile — che la caduta al n. 2376/2023 r.g.a.c. Pag. 5 di 8 N. 2376/2023 R.G.A.C.
suolo della minore venne determinata — non tanto dalla presenza in loco di una insidia occulta e inevitabile, bensì — dalla sua stessa disattenzione (e, per ella, dei soggetti che avevano in quel frangente la sorveglianza sulla medesima, comunque di età prossima agli undici anni all'epoca del sinistro e, dunque, non totalmente incapace di percepire lo stato dei luoghi).
In altre parole, alla luce del complessivo quadro istruttorio acquisito al processo, appare altamente ragionevole e verosimile ritenere che l'evento dannoso sia ascrivibile al contegno colposo tenuto dalla stessa danneggiata (e, per lei, dei soggetti che ne avevano la sorveglianza), la quale, nell'approssimarsi ad una zona di passaggio, non appare essersi conformata ai comuni canoni di prudenza concretamente esigibili dall'utente accorto, sicché la presenza in loco del leggero dislivello in discesa appare essere stata la mera occasione per la produzione del danno e non la vera e propria causa diretta e deterministica del danno stesso.
Del resto, in un sistema in cui il nesso causale tra il fatto e l'evento svolge un ruolo centrale, diventa fondamentale accertare se l'evento eziologicamente derivi in tutto od in parte anche dal comportamento (colposo) dello stesso danneggiato. Anzi,
l'interruzione del nesso di causalità può essere anche l'effetto del comportamento sopravvenuto dello stesso danneggiato, quando il fatto di costui si ponga come unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, sì da privare dell'efficienza causale e da rendere giuridicamente irrilevante il precedente comportamento dell'autore dell'illecito (cfr. Cass. 8.7.1998, n. 6640; Cass. 7 aprile 1988, n. 2737).
Un corollario di detto principio è proprio la regola posta dall'art. 1227, comma 1, c.c., il quale costituisce la base normativa del suddetto principio.
Occorre, peraltro, precisare che la colpa, cui fa riferimento l'art. 1227 c.c., va intesa non nel senso di criterio di imputazione del fatto (perché il soggetto che danneggia se stesso non compie un atto illecito ai sensi del paradigma normativo di cui all'art. 2043 c.c.), bensì quale requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato. La regola di cui all'art. 1227 c.c. va, cioè, inquadrata esclusivamente nell'ambito del rapporto causale ed è espressione del principio che esclude la possibilità di considerare danno risarcibile quello che ciascuno procura a se stesso
(Cass. civ. 26/04/1994, n. 3957; Cass. 08/05/2003, n. 6988). Ciò spiega l'astratta applicabilità della norma in questione (che si staglia sul nesso eziologico e non sull'elemento soggettivo dell'illecito) anche alle ipotesi di responsabilità oggettiva, tra cui un tipico esempio è rappresentato proprio dalla responsabilità da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c..
Così ristretta nella funzione la portata della colpa del creditore-danneggiato, stante la genericità dell'art. 1227, comma 1, c.c., sul punto, la colpa sussiste non solo in ipotesi di violazione da parte del creditore-danneggiato di un obbligo giuridico, ma anche di violazione della norma comportamentale generale di diligenza, sotto il profilo della n. 2376/2023 r.g.a.c. Pag. 6 di 8 N. 2376/2023 R.G.A.C.
colpa generica. Se tanto avviene in caso di concorso del comportamento colposo del danneggiato nella produzione del danno, tenuto conto di quanto sopra esposto su detto istituto, per eguale ragione il comportamento commissivo od omissivo colposo del danneggiato, che sia sufficiente da solo a determinare l'evento, esclude il rapporto di causalità delle cause precedenti. In questa ottica, la diligenza del comportamento dell'utente di un bene di uso collettivo va valutata anche in relazione all'affidamento che era ragionevole porre nell'utilizzo ordinario di quello specifico bene demaniale, con riguardo alle specifiche condizioni di luogo e di tempo venute in considerazione nel caso di specie.
Così inquadrato sotto il profilo eziologico il comportamento colposo del danneggiato
(ex art. 1227 c.c., comma 1), va osservato che esso non concreta un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa, che deve essere esaminata anche d'ufficio dal giudice, attraverso le opportune indagini sull'eventuale sussistenza dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste della parte, sempre che risultino prospettati gli elementi di fatto su cui si fonda il comportamento colposo del danneggiato (cfr. Cass. 2.4.2001, n. 4799; Cass. 9.10.2000, n. 13403; Cass. 3.12.1999, n.
13460).
Peraltro, la circostanza che la vittima dell'illecito sia un soggetto incapace non comporta, di per sé, l'esclusione dell'applicabilità dell'art. 1227, comma 1, c.c.; ed invero, in merito la Suprema Corte ha precisato che “In tema di responsabilità civile, se la vittima di un fatto illecito ha concorso, con la propria condotta, alla produzione del danno,
l'obbligo risarcitorio del responsabile si riduce proporzionalmente ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., anche nel caso in cui la vittima (minore di età) sia incapace di intendere e di volere al tempo del fatto;
ciò in quanto l'espressione "fatto colposo" che compare nel citato art.
1227 c.c. non va intesa come riferita all'elemento psicologico della colpa, che ha rilevanza esclusivamente ai fini di una affermazione di responsabilità, la quale presuppone
l'imputabilità, ma deve intendersi come sinonimo di comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta, stabilita da norme positive e/o dettata dalla comune prudenza. L'accertamento in ordine allo stato di capacità naturale della vittima e delle circostanze riguardanti la verificazione dell'evento, anche in ragione del comportamento dalla stessa vittima tenuto, costituisce "quaestio facti" riservata esclusivamente all'apprezzamento del giudice di merito.” (cfr. Cass. 2483/2018; Cass. 4178/2020).
Alla stregua di tutto quanto innanzi osservato, pertanto, e per le ragioni ivi illustrate, la domanda attorea va integralmente rigettata.
Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014 (così come modificato ad opera del
D.M. Giustizia n. 147/2022, in vigore dal 23/10/2022 e applicabile, ex art. 6, D.M. cit., alle prestazioni professionali esaurite dopo tale data — come è, appunto, stato nel caso di specie — ), in relazione al valore della controversia (rientrante nello scaglione n. 2376/2023 r.g.a.c. Pag. 7 di 8 N. 2376/2023 R.G.A.C.
da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00, secondo la quantificazione della domanda operata dalla parte istante nel proprio atto introduttivo e nelle conclusioni in atti) e all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito per la parte convenuta vittoriosa
(estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria di cui al richiamato D.M., avuto, altresì, riguardo alla limitata attività processuale svolta e alla non complessità delle questioni, di fatto e di diritto, dirimenti ai fini decisori, rapportata altresì al tenore delle difese svolte).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in persona del G.M., Dott.
Rosario Canciello, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2376/2023
R.G.A.C., avente ad oggetto: “Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.”, pendente tra e nella qualità di esercenti la Parte_1 Parte_1 responsabilità genitoriale sulla minore — attori — e Persona_1 CP_1
— convenuto — , ogni contraria istanza disattesa e domanda e questione
[...] assorbita, così provvede:
1. rigetta integralmente la domanda attorea, per le ragioni di cui in motivazione;
2. condanna gli attori, e nella qualità come in Parte_1 Parte_1 epigrafe indicata, al pagamento, in favore di parte convenuta, Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite per il presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00), di cui euro
100,00 (cento/00) per spese, ed euro 2.900,00 (duemilanovecento/00) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi,
IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa, 27/03/2025
IL GIUDICE
(dott. Rosario Canciello)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
n. 2376/2023 r.g.a.c. Pag. 8 di 8