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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 29/01/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Il Tribunale di Cagliari, nella persona della Dott.ssa Annalisa Costanzo in funzione di Giudice
Onorario di Tribunale, sezione lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nell' udienza del
29 gennaio 2025, la seguente
SENTENZA
Nella causa di previdenza iscritta al n. 2310 r.a.c.l 2019, promossa da:
, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avvocato Parte_1
Francesca Corda che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale agli atti
Ricorrente
CONTRO
con sede in Roma, Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marina Olla unitamente e/o disgiuntamente all'avvocato Laura Furcas, in virtù di procura generale alle liti, che agisce in proprio e quale mandatario della Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in
[...]
Cagliari presso l'Avvocatura dell'Ente.
Resistente
Con ricorso depositato in data 06 giugno 2019 CF: , ha Parte_1 C.F._1 proposto tempestiva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 325 2019 00007161 85 000, CP_ notificato dall' per richiedere il pagamento della somma di euro 11.169,40 gestione aziende con lavoratori dipendenti per “inadempienza 0515- regolarizzazione d'ufficio dal 07/14 al 07/14” per contributi, sanzioni morosità, oneri di riscossione e spese di notifica.
Parte ricorrente sostiene non dovute le somme richieste con l'avviso di addebito impugnato esponendo:
- Il signor , dal 23.01.1981 al 22.07.2014 è stato titolare di un'impresa individuale, Parte_1
iscritta nella sezione speciale della CCIA dei Piccoli Imprenditori, denominata Sicurtecnica di
Roberto Deplano, con sede in Cagliari, Via San Benedetto, 42/44, esercente, dal 27.02.2006, servizi di vigilanza privata e di teleallarme tramite linee telefoniche, in forza del decreto prefettizio n. M ITPT_CautG.0015699.2006-02-27 del 27.02.2006, in aggiunta ad altre attività, quali, l'installazione e manutenzione di impianti di sicurezza, elettrici ed elettronici e porte blindate, tutte analiticamente registrate in CCIAA (doc. 2);
- In seguito all'entrata in vigore del D.M. 269/2010, che modificava i requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di vigilanza privata, il signor , con atto a rogito dottor Pt_1 Persona_1
in data 25.06.2012, costituiva la società a responsabilità limitata con socio unico, Controparte_3
con sede in Cagliari, Via San Benedetto, 42-44, “mediante conferimento del ramo d'azienda corrente in Cagliari sotto la ditta Sicurtecnica di ” ed avente ad oggetto le attività Parte_1
imprenditoriale sopra appena menzionate (doc. 3);
- Nell'atto la parte conferente precisava che nel conferimento “di ramo d'azienda è compreso il trasferimento dei rapporti di lavoro con il personale dipendente come espressamente indicato nella relazione allegata all'atto sotto la lettera B, redatta ai sensi dell'art. 2465 c.c dalla dott.ssa Per_2
; venivano in particolare individuati, quali lavoratori in forze, la signora ,
[...] Persona_3
, , , e Persona_4 Persona_5 Persona_6 Persona_7 Persona_8 [...]
tutti assunti con qualifica di guardia giurata particolare di IV livello;
Per_9
- Il conferimento d'azienda, regolarmente registrato in Camera di Commercio, veniva espressamente subordinato alla “reintestazione da parte delle competenti autorità delle licenze ed autorizzazione già assentite ed in particolare della licenza rilasciata dal Prefetto della Provincia di Cagliari in data
27.02.2006, con la precisazione che gli effetti del conferimento sarebbero decorsi dalla predetta reintestazione;
- Con provvedimento in data 03.07.2014, n. 45204 (doc. 4), le licenze venivano reintestate alla società che, pertanto, in data 22.07.2014 iniziava l'attività (doc. 5) mediante Controparte_3
l'azienda conferita nel capitale sociale da;
Parte_1
- Quest'ultimo contemporaneamente denunciava, la cessazione della propria attività (cfr doc. 2);
- I dipendenti in forza all'impresa individuale transitavano, secondo quanto convenuto nell'atto di conferimento e in forza dell'art. 2112 c.c., alle dipendenze della s.r.l. cessionaria;
- Ai dipendenti indicati nella perizia, si erano nel frattempo aggiunti i signori Testimone_1
(assunta il 09.08.2013 con contratto a tempo determinato, trasformato a tempo indeterminato il
05.02.2014 come addetta alla segreteria (doc 6) e il signor (assunto in data 07.07.2014 Persona_10 con mansioni di guardia giurata privata (doc. 7), entrambi addetti al ramo d'azienda trasferito;
- comunicava la cessazione dei rapporti di lavoro con i dipendenti sopra indicati la Parte_1
mattina del 22.07.2014 (doc. 8) e la comunicava nella stessa mattina la costituzione Controparte_3
del rapporto di lavoro con gli stessi dipendenti a far data dal giorno successivo del 23.07.2014 (doc.
9); CP_
- Con nota del 01.12.2018 l' domandava il versamento del contributo dovuto ai sensi dell'art. 2, comma 31 della L 92/2012, come modificato dalla legge 228/2012 per i licenziamenti dei lavoratori a tempo indeterminato , , Persona_10 Parte_2 Persona_3 Testimone_1
, e (doc. 10); Persona_6 Persona_5 Persona_11 Persona_9
- Il , in data 03.12.2018, presentava ricorso amministrativo (doc. 11) che rimaneva senza Pt_1
riscontro, nel quale veniva evidenziato che non vi era stata interruzione dei rapporti di lavoro proseguiti, invece, con la società conferitaria dell'azienda;
- Il presentava istanza di annullamento e di sospensione in autotutela dell'avviso di Pt_1
addebito (doc. 12) che veniva rigettata.
CP_ Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso e sostenendo la fondatezza dell'avviso di addebito opposto esponendo che:
- La ditta individuale ha licenziato i lavoratori che sono stati poi riassunti dalla s.r.l.; Parte_1
- L'opponente, per tali lavoratori è tenuto al versamento del contributo dovuto ex art.2 , comma 31 della L.92/2012, come modificato dallaL.228/2012.
- Il competente ufficio ritiene che il pagamento per cui è causa sia dovuto in quanto l'opponente CP_1
non ha semplicemente variato la sede di lavoro dei dipendenti ceduti, come accade quando vi è un trasferimento per cambio appalto. Ha, invece, licenziato i dipendenti per cessazione attività (attività in realtà a tutt'oggi ancora in essere seppur (apparentemente) senza dipendenti) che poi sono stati assunti dalla CP_3
La causa veniva istruita con prove documentali.
All'udienza odierna entrambi i procuratori costituiti concludevano richiamandosi ai rispettivi atti e difese.
L'opposizione del ricorrente è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
L'avviso di addebito n. 325 2019 00007161 85 000, oggetto dell'odierna opposizione, relativo ai contributi previdenziali Gestione aziende con lavoratori dipendenti è stato emesso ai sensi dell' art. 2, comma 31 della L.92/2012, come modificato dalla L.228/2012.
Il comma 31 dell'art. 2 della L. 9272012 prevede che :” Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'ASpI, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo dell'anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione di cui al comma 30”.
Ne deriva, quindi, che il datore di lavoro è tenuto al versamento di un contributo c.d. “ticket licenziamento” nei casi di interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che consentano l'accesso all'indennità di disoccupazione, ovvero nei casi di interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato quando al lavoratore viene riconosciuto il teorico diritto all'indennità
Naspi a prescindere dall'effettiva fruizione della stessa.
”Il teorico diritto” alla prestazione (che prescinde quindi dall'effettivo possesso dei requisiti di assicurazione e contribuzione richiesti nelle concrete fattispecie) si configura, in linea generale nei confronti del lavoratore il cui rapporto di lavoro a tempo indeterminato sia stato interrotto e si trovi, pertanto, in stato di disoccupazione come definito dall'art. 1 c. 2, lett.c, Dlgs 181/2000 e come CP_ precisato anche dallo stesso nella circolare n. 44/2013.
Si evidenzia, altresì, che nel trasferimento d'azienda, con passaggio dipendenti senza soluzione di continuità ex art. 2112 c.c., il rapporto di lavoro continua con l'acquirente. Quindi non verificandosi alcuna interruzione di rapporto di lavoro, il datore di lavoro alienante non è obbligato al versamento del contributo ex art. 2, comma 31, Legge n. 92/2012.
Nel caso di specie è documentalmente provato che le cessazioni dei rapporti di lavoro in relazione
CP_ alle quali l' ha chiesto il contributo rientrino nell'ambito applicativo dell'art. 2112 c.c.
Risulta che in data 25.06.2012 il ricorrente aveva costituito la società a Controparte_3
responsabilità limitata con socio unico lo stesso opponente e che aveva conferito in questa il ramo d'azienda di avente ad oggetto servizi di vigilanza privata e di CP_3 Parte_1
teleallarme tramite linee telefoniche, in forza della licenza rilasciata con decreto prefettizio n. M
ITPT_CautG.0015699.2006-02-27 del 27.02.2006 e successive integrazioni (doc. 3 fascicolo ricorrente).
Nell'atto costitutivo della si precisava che nel conferimento “di ramo d'azienda è Controparte_3
compreso il trasferimento dei rapporti di lavoro con il personale dipendente come espressamente indicato nella relazione allegata all'atto sotto la lettera B, redatta ai sensi dell'art. 2465 c.c dalla dott.ssa . Inoltre il conferimento d'azienda, veniva espressamente subordinato alla Persona_2
“reintestazione” da parte delle competenti autorità delle licenze ed autorizzazione già assentite ed in particolare della licenza rilasciata dal Prefetto della Provincia di Cagliari in data 27.02.2006 con la precisazione che gli effetti del conferimento sarebbero decorsi dalla predetta reintestazione (doc. 3 ricorso).
Reintestate le licenze la iniziava l'attività e, in pari data 22.07.2014, il signor Controparte_3
denunciava la cessazione dell'attività oggetto di trasferimento. Pt_1
In data 22.07.2014, quindi, comunicava la cessazione dei rapporti di lavoro con i Parte_1
dipendenti (doc. n. 8 ricorso) e in pari data la comunicava la costituzione del rapporto Controparte_3
di lavoro con gli stessi dipendenti a far data dal giorno successivo del 23.07.2014 (doc. n. 9 ricorso). Risulta, quindi, evidente che i dipendenti sono transitati, così come convenuto nell'atto costitutivo della ex art. 2112 c.c. alle dipendenze della Pertanto, nel caso di Controparte_3 Controparte_3 trasferimento del personale, il datore di lavoro non deve corrispondere il c.d.”ticket licenziamenti” in quanto si verifica un passaggio diretto e immediato di personale. In tali casi, infatti, venendo meno lo stato di disoccupazione di cui al Dlgs n. 181/2000 in ragione della contestuale assunzione del personale da parte di altra impresa il datore di lavoro è esonerato dal versamento del contributo addizionale ASPI.
Per “stato di disoccupazione” si intende, ai sensi della norma appena richiamata la “condizione di un soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti”.
Nel caso di specie è evidente che i lavoratori che hanno cessato in data 22.07.2024 il rapporto di lavoro con , non versassero in alcun modo in stato di disoccupazione poiché in pari Parte_1
data la comunicava la costituzione del rapporto di lavoro con gli stessi dipendenti e Controparte_3
a decorrere a far data dal giorno successivo 23.07.2024.Tali dipendenti ( , Persona_10 Parte_2
, , e
[...] Persona_3 Testimone_1 Persona_6 Persona_5 Persona_11
CP_
di cui è stato chiesto dall' il versamento del contributo dovuto ai sensi dell'art. Persona_9
2, comma 31 della L 92/2012, come modificato dalla legge 228/2012 non erano privi di lavoro né immediatamente disponibili allo svolgimento ed alla ricerca di un'attività di lavoro neppure in astratto essendo i loro rapporti proseguiti di diritto con la società conferitaria dell'azienda della quale costituivano parte integrante. Nessuno di loro si trovava in stato di disoccupazione e avrebbe avuto diritto all'indennità Aspi.
Per tali dipendenti in forza dell'art. 2112 c.c. non c'è stata nessuna interruzione del rapporto di lavoro e i medesimi non si sono trovati in stato di disoccupazione.
Quindi, non configurandosi” uno stato di disoccupazione” in ragione della costituzione del rapporto di lavoro dei medesimi dipendenti di da parte della in pari data il Parte_1 Controparte_3
CP_ Signor è esonerato dal versamento del contributo emesso dall' ai sensi dell' Parte_1
art.2 , comma 31 della L.92/2012, come modificato dalla L.228/2012.
Alla luce di quanto sopra, non resta a questo Tribunale che accogliere l'opposizione e annullare l'avviso di addebito impugnato. CP_ In considerazione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' deve essere condannata alla rifusione in favore dell'opponente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014 n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per le cause di previdenza e del valore della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- annulla l'Avviso di Addebito n. 325 2019 00007161 85 000 oggetto di opposizione;
CP_
- condanna l' alla rifusione delle spese del giudizio in favore della parte ricorrente, liquidandole in complessivi euro 1.865,00 oltre spese forfettarie in misura pari al 15% e accessori di legge ed euro 43,00 per esborsi contributo unificato.
Così deciso in Cagliari, 29 gennaio 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Annalisa Costanzo