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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 23/12/2025, n. 1705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1705 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice IB TO
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 23/12/2025
a seguito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 3976 /2022 r.g. tra
con il patrocinio dell'Avv. MANFREDO PIAZZA e dell'Avv. CONCETTA Parte_1
PALMA, ricorrente
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. CP_1
OB DE RT, resistente
Le domande delle parti
1. Parte ricorrente ha chiesto, previo accertamento della natura professionale della patologia sofferta, dichiararsi la percentuale di indennizzabilità derivata dalla stessa quantificata nella misura del 22%, con condanna dell' alla corresponsione dell'indennizzo corrispondente. CP_1
2. L' chiede il rigetto del ricorso nel merito per infondatezza. CP_1
I motivi della decisione
1. La parte ricorrente agisce per vedersi riconoscere il diritto a beneficiare dell'indennità
a fronte di una patologia (ipoacusia bilaterale) di cui afferma la patogenesi lavorativa, come da CP_1
CTP allegata al ricorso.
2. A sostegno della propria tesi allega aver svolto fin dal 1992 mansioni di elettrauto su Contr mezzi pesanti dell' ed afferma che la patogenesi professionale possa affermarsi con ragionevole certezza a fronte del tipo di lavoro svolto, che comporta esposizione a rumore per 6/7 ore al giorno.
3. Parte resistente ritiene non provata l'eziologia professionale. 4. La causa è stata istruita mediante CTU medico-legale, e trattenuta in decisione all'udienza odierna.
5. La questione controversa tra le parti riguarda l'accertamento e la valutazione medico- legale della patologia lamentata al fine di verificarne l'origine professionale. Detta questione deve essere risolta in senso positivo, in base alle argomentazioni che si vanno ad esporre.
6. A fronte del sistema misto disciplinato dall'art. 10 d.lgs. n. 38/2000, deve distinguersi tra patologie tabellate e patologie non tabellate. Mentre per le prime sussiste una presunzione legale di eziologia professionale, per le patologie non tabellate, così come per le patologie ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro deve essere fornita dal lavoratore, in quanto elemento costitutivo della pretesa.
Ciò non esclude, tuttavia, l'operatività di meccanismi presuntivi (ex multis, Cass. Sez. L, Sentenza
n. 11128 del 11.6.2004). L'origine professionale, infatti, può desumersi dalla tipologia delle lavorazioni svolte, dalle caratteristiche dell'ambiente e degli strumenti di lavoro, dall'orario di lavoro, dall'assenza di altri fattori extralavorativi alternativi o concorrenti che possano costituire causa della malattia stessa, qualora da tali elementi emerga con rilevante grado di probabilità il nesso di causalità con la patologia riscontrata.
7. La prova degli elementi fattuali inerenti le modalità della prestazione lavorativa cui si imputa efficacia causale deve essere fornita dal lavoratore con gli strumenti messi a sua disposizione dall'ordinamento e ritualmente dedotti.
8. Nel caso di specie, l'istruttoria svolta ha consentito di accertare che il lavoro si è svolto per circa 4 o 5 ore al giorno in presenza di fonti di rumore costituite dai motori dei mezzi in riparazione
(accesi durante le lavorazioni), dai macchinari di areazione, dei macchinari e degli strumenti impiegati per le riparazioni;
che gli operai erano dotati di cuffie anti rumore, non sempre utilizzate dagli stessi in assenza di controllo sul punto (cfr. verbale del 6.11.2024).
9. Raggiunta quindi nei termini suddetti la prova dello svolgimento di mansioni con le caratteristiche allegate, la rilevante probabilità che a tali elementi fattuali sia conseguita la patologia riscontrata è valutazione tecnico-giuridica, svolta con l'ausilio di una consulenza medico legale.
10. La CTU svolta non ha consentito di accertare la natura professionale della patologia denunciata (ipoacusia bilaterale).
11. Il CTU è giunto a tale conclusione attraverso attenta disamina della patologia riscontrata, dei criteri di individuazione del nesso di causalità e del loro mancato riscontro del caso di specie. In particolare, egli ha ritenuto che il complesso patologico di cui la parte ricorrente soffre è di lieve entità ed in linea con i dati statistici in base all'età del periziando. A fronte delle note critiche di parte, il CTU ha inoltre chiarito di non aver ritenuto che la patologia sia correlata all'esposizione a rumore, escludendo così in radice la necessità di più approfondite analisi circa l'eziologia professionale della stessa;
di aver preso in considerazione i tracciati più recenti, “assolutamente non indicativi di ipoacusia da rumore” in base alla letteratura citata nella relazione stessa, ritenendo che le evidenze dei tracciati più risalenti dimostrino di per sé la temporaneità degli abbassamenti rilevati, conseguentemente non qualificabili come danno permanente.
12. Tale conclusione esclude la necessità di valutare l'incidenza causalmente determinante di altri possibili fattori extralavorativi, così come la consistenza in termini di tempo e di modalità dell'attività lavorativa tale da consentire di ritenere la stessa, se non causa esclusiva, quanto meno causa da sola sufficiente alla produzione dell'evento patologico, e quindi rilevante in virtù dei principi ormai consolidati in tema di causalità (cfr., per tutte, Sezioni Unite, sentenze del 11/1/2008, nn. 576 ss., alla cui esaustiva trattazione si rinvia) per cui il nesso di causalità materiale si configura in ambito civilistico sulla scorta dei principi espressi dagli artt. 40 e 41 c.p., secondo la teoria della condicio sine qua non.
Un evento, cioè, è causa di un altro laddove, elidendo mentalmente il primo, risulta che il secondo non si sarebbe verificato. A tale conclusione non può giungersi nel caso di specie.
13. Le richiamate conclusioni del CTU e l'applicazione dei principi così sintetizzati consentono, in conclusione, di escludere il nesso di causalità tra l'attività lavorativa svolta con le caratteristiche richiamate e la patologia riscontrata.
14. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione del
D.M. 147/2022. Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 3976/2022 r.g.:
Rigetta la domanda;
condanna la parte ricorrente a rifondere a controparte le spese del presente giudizio, liquidate in auro 2.697,00 per compensi di avvocato, oltre accessori come per legge se dovuti,
pone definitivamente le spese della CTU in capo alla parte ricorrente.
Tivoli, 23.12.2025
Il Giudice
IB TO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice IB TO
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 23/12/2025
a seguito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 3976 /2022 r.g. tra
con il patrocinio dell'Avv. MANFREDO PIAZZA e dell'Avv. CONCETTA Parte_1
PALMA, ricorrente
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. CP_1
OB DE RT, resistente
Le domande delle parti
1. Parte ricorrente ha chiesto, previo accertamento della natura professionale della patologia sofferta, dichiararsi la percentuale di indennizzabilità derivata dalla stessa quantificata nella misura del 22%, con condanna dell' alla corresponsione dell'indennizzo corrispondente. CP_1
2. L' chiede il rigetto del ricorso nel merito per infondatezza. CP_1
I motivi della decisione
1. La parte ricorrente agisce per vedersi riconoscere il diritto a beneficiare dell'indennità
a fronte di una patologia (ipoacusia bilaterale) di cui afferma la patogenesi lavorativa, come da CP_1
CTP allegata al ricorso.
2. A sostegno della propria tesi allega aver svolto fin dal 1992 mansioni di elettrauto su Contr mezzi pesanti dell' ed afferma che la patogenesi professionale possa affermarsi con ragionevole certezza a fronte del tipo di lavoro svolto, che comporta esposizione a rumore per 6/7 ore al giorno.
3. Parte resistente ritiene non provata l'eziologia professionale. 4. La causa è stata istruita mediante CTU medico-legale, e trattenuta in decisione all'udienza odierna.
5. La questione controversa tra le parti riguarda l'accertamento e la valutazione medico- legale della patologia lamentata al fine di verificarne l'origine professionale. Detta questione deve essere risolta in senso positivo, in base alle argomentazioni che si vanno ad esporre.
6. A fronte del sistema misto disciplinato dall'art. 10 d.lgs. n. 38/2000, deve distinguersi tra patologie tabellate e patologie non tabellate. Mentre per le prime sussiste una presunzione legale di eziologia professionale, per le patologie non tabellate, così come per le patologie ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro deve essere fornita dal lavoratore, in quanto elemento costitutivo della pretesa.
Ciò non esclude, tuttavia, l'operatività di meccanismi presuntivi (ex multis, Cass. Sez. L, Sentenza
n. 11128 del 11.6.2004). L'origine professionale, infatti, può desumersi dalla tipologia delle lavorazioni svolte, dalle caratteristiche dell'ambiente e degli strumenti di lavoro, dall'orario di lavoro, dall'assenza di altri fattori extralavorativi alternativi o concorrenti che possano costituire causa della malattia stessa, qualora da tali elementi emerga con rilevante grado di probabilità il nesso di causalità con la patologia riscontrata.
7. La prova degli elementi fattuali inerenti le modalità della prestazione lavorativa cui si imputa efficacia causale deve essere fornita dal lavoratore con gli strumenti messi a sua disposizione dall'ordinamento e ritualmente dedotti.
8. Nel caso di specie, l'istruttoria svolta ha consentito di accertare che il lavoro si è svolto per circa 4 o 5 ore al giorno in presenza di fonti di rumore costituite dai motori dei mezzi in riparazione
(accesi durante le lavorazioni), dai macchinari di areazione, dei macchinari e degli strumenti impiegati per le riparazioni;
che gli operai erano dotati di cuffie anti rumore, non sempre utilizzate dagli stessi in assenza di controllo sul punto (cfr. verbale del 6.11.2024).
9. Raggiunta quindi nei termini suddetti la prova dello svolgimento di mansioni con le caratteristiche allegate, la rilevante probabilità che a tali elementi fattuali sia conseguita la patologia riscontrata è valutazione tecnico-giuridica, svolta con l'ausilio di una consulenza medico legale.
10. La CTU svolta non ha consentito di accertare la natura professionale della patologia denunciata (ipoacusia bilaterale).
11. Il CTU è giunto a tale conclusione attraverso attenta disamina della patologia riscontrata, dei criteri di individuazione del nesso di causalità e del loro mancato riscontro del caso di specie. In particolare, egli ha ritenuto che il complesso patologico di cui la parte ricorrente soffre è di lieve entità ed in linea con i dati statistici in base all'età del periziando. A fronte delle note critiche di parte, il CTU ha inoltre chiarito di non aver ritenuto che la patologia sia correlata all'esposizione a rumore, escludendo così in radice la necessità di più approfondite analisi circa l'eziologia professionale della stessa;
di aver preso in considerazione i tracciati più recenti, “assolutamente non indicativi di ipoacusia da rumore” in base alla letteratura citata nella relazione stessa, ritenendo che le evidenze dei tracciati più risalenti dimostrino di per sé la temporaneità degli abbassamenti rilevati, conseguentemente non qualificabili come danno permanente.
12. Tale conclusione esclude la necessità di valutare l'incidenza causalmente determinante di altri possibili fattori extralavorativi, così come la consistenza in termini di tempo e di modalità dell'attività lavorativa tale da consentire di ritenere la stessa, se non causa esclusiva, quanto meno causa da sola sufficiente alla produzione dell'evento patologico, e quindi rilevante in virtù dei principi ormai consolidati in tema di causalità (cfr., per tutte, Sezioni Unite, sentenze del 11/1/2008, nn. 576 ss., alla cui esaustiva trattazione si rinvia) per cui il nesso di causalità materiale si configura in ambito civilistico sulla scorta dei principi espressi dagli artt. 40 e 41 c.p., secondo la teoria della condicio sine qua non.
Un evento, cioè, è causa di un altro laddove, elidendo mentalmente il primo, risulta che il secondo non si sarebbe verificato. A tale conclusione non può giungersi nel caso di specie.
13. Le richiamate conclusioni del CTU e l'applicazione dei principi così sintetizzati consentono, in conclusione, di escludere il nesso di causalità tra l'attività lavorativa svolta con le caratteristiche richiamate e la patologia riscontrata.
14. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione del
D.M. 147/2022. Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 3976/2022 r.g.:
Rigetta la domanda;
condanna la parte ricorrente a rifondere a controparte le spese del presente giudizio, liquidate in auro 2.697,00 per compensi di avvocato, oltre accessori come per legge se dovuti,
pone definitivamente le spese della CTU in capo alla parte ricorrente.
Tivoli, 23.12.2025
Il Giudice
IB TO