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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 31/10/2025, n. 589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 589 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 624/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Torre, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 624/2022 R.G. promossa da:
nato a [...] il [...], C.F. , residente a Parte_1 C.F._1
Paceco nella via Luigi Pirandello n. 16 ed elett.te domiciliato in Trapani, nella via Marsala 181, presso lo studio dall'Avv. Giovanna Sammartano pec: Email_1
- attore - contro
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi residente Controparte_1 C.F._2 nella C.da Dammusello n. 437, e (C.F. ), nato a [...] Controparte_2 C.F._3
l'11/5/1988 ed ivi residente nella Via On.le Stefano Pellegrino n. 6, rappresentati e difesi dall'Avv.
TI AV pec: presso il cui studio sito in Marsala, Corso A. Gramsci Email_2
196/B, sono elettivamente domiciliati
- convenuti - nonché contro
con sede legale in Milano, Via Valtorta 48, Milano, (P. I.V.A. Controparte_3
) in persona del legale rappresentante pro tempore e procuratore speciale rappresentata e P.IVA_1 difesa dagli Avv.ti Erika Villanova pec: e Yasmine Laachir pec: Email_3 ed elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Santo Email_4
Spagnolo in Catania, Corso Italia n. 255,
- convenuta -
1 avente ad oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale (lesione personale) _
Conclusioni delle parti: attore: - Ritenere e dichiarare unico responsabile del sinistro verificatosi il 02.04.18, alle ore 00.40 circa, nella SS 115 di Marsala, il veicolo condotto dal sig. , di proprietà della sig.ra Controparte_2 [...]
, ed assicurato con la secondo le modalità specificate in narrativa;
Controparte_1 Controparte_4
Conseguentemente condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento in favore del sig.
dei danni fisici riportati dallo stesso ed ammontanti alla residua somma di euro Parte_1
81.316,50, oltre interessi e dalla data del sinistro al saldo;
Condannare, infine, parte convenuta al pagamento delle spese e del compenso professionali del presente giudizio.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite.
Convenuti e : IN VIA PRINCIPALE CP_1 CP_2
- rigettare ogni pretesa attorea in quanto infondata e non provata, per i motivi di cui in narrativa, con ogni conseguente declaratoria del caso, anche in considerazione della proposta conciliativa formalizzata Contr da parte di per di Euro 28.800,00 da intendersi satisfattiva e congrua;
CP_3
IN VIA SUBORDINATA
Qualora dovesse ritenere fondata la responsabilità del convenuto:
- accertare, per i motivi di cui in narrativa, il concorso colposo del danneggiato e ritenere e dichiarare, in ogni caso, obbligata al pagamento delle somme eventualmente dovute a qualsiasi titolo dagli odierni convenuti, la (P.IVA n. ), in persona del suo legale Controparte_3 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, con sede in Milano Via Dei Valtorta 48.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese ed onorari.
Convenuta IN VIA PRINCIPALE, rigettare ogni pretesa attorea in quanto Controparte_3 infondata e non provata, per tutti i motivi di cui alla presente comparsa di costituzione e risposta, con ogni conseguente declaratoria del caso, ANCHE IN CONSIDERAZIONE della proposta conciliativa Contr formalizzata da parte di per di Euro 28.800,00 da intendersi satisfattiva e congrua;
CP_3
IN VIA SUBORDINATA, accertare le rispettive responsabilità dei veicoli coinvolti nel sinistro di cui è causa e, per l'effetto, accertare e liquidare SOLO le poste di danno richieste in nesso causale con il sinistro e solo se adeguatamente provate a seguito di istruttoria rigorosa e, per l'effetto, condannare le convenute al pagamento dei danni sofferti dall'attrice, solo se provati, contenere il risarcimento dovuto nelle somme accertate anche per mezzo di CTU medico legale nella persona del sig. , Pt_1
TENENDO in debita considerazione anche la condotta ex art. 1227 c.c. e condannare i convenuti al
2 risarcimento di danni accertati, evitando la liquidazioni di somme che determinerebbero un indebito arricchimento ovvero una duplicazione del danno.
In ogni caso, con condanna a carico di controparte di spese, diritti ed onorari di causa, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA, incluse.
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO della DECISIONE
(art. 118 disp. Att. C.p.c. rif. L. 69/2009) il Giudice
- ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass.
3636/07), la cui ammissibilità - così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta – risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
- osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni -di fatto e di diritto - " rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata;
- che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse"
(per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
- richiamata adesivamente Cass. SS.UU. 16 gennaio 2015, n. 642, secondo la quale nel processo civile ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992 non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella
Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti, richiamato il contenuto assertivo della citazione e quello impeditivo/modificativo/estintivo delle comparse di costituzione e di risposta;
osserva
3 1) Assume parte attrice in atto di citazione datato 9 marzo 2022, che, testualmente:
In data 02.04.2018, alle ore 00.40 circa, nella S.S. 115 di Marsala si verificava un sinistro stradale che coinvolgeva le seguenti vetture: AL MI, targata EF 156 ML, di proprietà del sig. , CP_6 condotto da e assicurato con la , la FI NT Targata DF523 Controparte_7 Controparte_8
DG del sig. , condotto dall'odierno attore, assicurata Controparte_9 Controparte_10
e la LA SA, targata DM271MS, di proprietà della sig.ra e
[...] Controparte_1 condotta dal sig. assicurata con la In particolare, mentre il sig. Controparte_2 Controparte_4
si trovava alla guida dell'autovettura FI NT, sopra indicata, procedendo lungo Parte_1 la SS 115 con direzione di marcia Trapani – Marsala, in prossimità del supermercato Carrefour, veniva coinvolto in uno scontro a causa della condotta di guida del sig. conducente della Controparte_2 vettura LA SA, targata DM271MS, che, mentre procedeva lungo la SS 115 direzione Trapani, alla guida dell'auto LA SA, ad un certo punto, per eseguire una manovra di svolta a sinistra che gli avrebbe permesso di immettersi su di una traversa laterale (via Olivastro), ha invaso la parallela corsia di marcia, destinata al transito in senso opposto, sulla quale sopraggiungeva in quel momento la
FI NT condotta dal sig. , senza dare la precedenza a quest'ultimo veicolo, […]. Parte_1
Deve escludersi che, per le caratteristiche della strada, che in quel tratto è completamente rettilineo ed illuminato, il sig. non si fosse avveduto della presenza sull'altra corsia dei veicoli che CP_2 sopraggiungevano […].
Inoltre, la totale assenza di tracce di frenata sulla sede stradale costituisce piena prova del fatto che lo
non ha neppure avuto il tempo di porre in essere una manovra di emergenza, stante la Pt_1 repentinità della manovra di svolta intrapresa dal NE. Lo stesso , sentito nell'immediatezza CP_2 del fatto dal personale del Commissariato di P.S. intervenuto sui luoghi del sinistro, ha subito ammesso di avere impegnato la corsia opposta per effettuare la manovra di svolta nonostante sopraggiungesse da Trapani la FI NT condotta dallo . In tale contesto va anche evidenziato che dagli Pt_1 accertamenti effettuati presso l'ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala è emerso che il NE, al momento del sinistro, era positivo ai cannabinioidi e presentava un tasso alcolemico nel sangue superiore al limite consentito dalla legge. […].
A seguito dell'urto la vettura FI NT effettuava un testa coda e veniva nuovamente impattata dalla
AL MI di proprietà del sig. e condotta dal sig. nella parte CP_6 Controparte_7 anteriore destra.
Il veniva, quindi, contravvenzionato dalla Polizia Municipale intervenuta sul posto per CP_6 violazione dell'art. 149, commi 1 e 4, C.d.S.[…] L'occorso, pertanto, è imputabile esclusivamente alla colpevole condotta di guida del sig. che, effettuando una imprudente manovra di Controparte_2
4 svolta, occupava la direttrice di marcia dell'autovettura del sig. e collideva con la Parte_1
FI NT. A causa del sinistro il conducente riportava gravi lesioni per le quali Parte_1 ricorreva alle cure del pronto soccorso dell'ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala, dove gli veniva diagnosticato: "Frattura acetabolo destro con distacchi ossei parcellari e lussazione testa femore ridotta. Trauma toracico con frattura corpo dello sterno. Infrazione canto anterosuperiore di C5.
Trauma toracoaddominale. Trauma cranico non commotivo. Prognosi 40 giorni. Trasferito presso AOR
Villa Sofia Di Palermo". In data 20.09.2018, il sig. riportava i seguenti postumi invalidanti, Pt_1
(…): Danno biologico complessivo del 22% = € 94.665,00, ITT pari a 72 gg = € 7.128,00, ITP al 75% pari a 30 gg = € 2.227,50, ITP al 50% pari a 40 gg = € 1.980,00, Spese mediche € 3.316,00: Totale generale € 109.316,50.
Esponeva poi che: la compagnia in data 16.04.2019 corrispondeva all'odierno attore Controparte_4 la sola somma di euro 28.000,00, e, invitata alla negoziazione assistita, nulla rispondeva, come da documentazione che si offre in produzione.
Concludeva come innanzi riportato.
2) Si costituivano i convenuti e rappresentando che il Controparte_1 Controparte_2 sinistro occorso in data 2.4.2018, alle ore 00:40 circa, in Marsala nella S.S. 115, vedeva coinvolte tre autovetture, la FI NT condotta da , la LA SA condotta da e Parte_1 Controparte_2 la AL MI condotta da , che la LA SA percorrendo la S.S. 115 in direzione Controparte_7
Marsala - Trapani, mentre svoltava a sinistra per immettersi nella Via Olivastro, veniva investita improvvisamente dalla FI NT, la quale procedeva ad elevata velocità in prossimità dell'incrocio, venendo per tale motivo contravvenuta;
e che la FI NT riportava danni sullo sportello anteriore e posteriore destro, come d'altronde il veicolo LA SA che riportava danni alla parte anteriore destra, parafango destro e fiancata destra;
ciò dimostra che il veicolo FI NT, percorrendo la propria marcia ad elevata velocità ed in un tratto in leggera salita, senza mai moderare la stessa, come attestato dalla mancanza di segni di frenata, andava ad impattare con la LA SA, che nel frattanto completava la manovra di svolta a sinistra.
L'AL MI condotta dal , che percorreva la S.S. 115 alle spalle della FI NT, non Controparte_7 avendo mantenuto la distanza di sicurezza, e per tale motivo sanzionata, andava a collidere con la FI
NT e proseguiva la sua corsa qualche metro più avanti.
È indubbio, come emerso, peraltro, dai rilievi svolti dalla Polizia intervenuta, che ci sia stata una responsabilità maggiore in capo al veicolo convenuto;
ma è altrettanto vero che il sinistro si è verificato all'interno di un INCROCIO/INTERSEZIONE, e tale da rendere NECESSARIA una prudenza ed una diligenza maggiore anche per lo DU, che percorreva una velocità non adeguata allo stato dei luoghi.
5 E dunque che le Autorità intervenute da un lato, che il veicolo convenuto condotto dal sig. in CP_2 violazione degli artt. 145 C.d.S. per l'omessa precedenza, ma, dall'altro, anche in capo al veicolo dello
SCADUTO, come anticipato, per aver tenuto una velocità eccessiva in spregio al precetto dell'art. 141
C.d.S.
Il convenuto , inoltre, veniva imputato per il reato di lesioni colpose di cui all'art. 590 bis, CP_2 comma 1, c.p. per i danni riportati dai sig.ri e innanzi al GUP Parte_1 Parte_2 presso il Tribunale di Marsala, nel proc. n. 2014/2018 R.G.N.R. - proc. n. 2662/2018 R.G.GIP. e, all'esito del procedimento, veniva condannato con sentenza n. 79/2020, pronunciata in data 27/5/2020, depositata in data 7/7/2020, alla pena di mesi (2) due di reclusione, con sospensione condizionale della pena, oltre al pagamento delle spese processuali, nonché al risarcimento dei danni cagionati alla parte civile costituita, , con il riconoscimento di una provvisionale immediatamente Parte_1 esecutiva di € 2.500,00, oltre ancora alla refusione delle spese processuali in favore della parte civile costituita liquidate in complessivi € 1.020,00 oltre rimborso forfettario spese generali ed altri accessori di legge.
Ed ancora, che tutte le somme a cui veniva condannato il NE venivano dallo stesso puntualmente pagate.
Deducendo poi sulla base di una perizia di parte espletata in ordine alla ricostruzione del sinistro e depositata nel procedimento penale emergeva un concorso colposo del danneggiato, odierno attore, nella misura del 40%, testualmente riportato nella sentenza n. 79/2020 GUP Marsala, e dunque che la responsabilità del sinistro non è addebitabile esclusivamente al conducente del veicolo LA SA, odierno convenuto, e dunque deducendo la sussistenza di un concorso del danneggiato nella causazione o nell'aggravamento del danno, ai sensi dell'art. 1227, commi 1 e 2, c.c.
Contestavano, in ogni caso, la misura dei danni così come quantificata dall'attore atteso che la stessa è assolutamente incongrua.
E così ritenendo che le richieste avanzate da parte attrice fossero (siano) infondate ed illegittime, perché prive di supporto probatorio, nonché eccessive nel loro ammontare, tenuto conto della provvisionale già Contr incassata, oltre alla proposta conciliativa formalizzata da per la convenuta di euro CP_3
28.800,00 da intendersi satisfattiva e congrua
In ogni caso, nella denegata ipotesi in cui questo Giudice, invece, dovesse ritenere sussistente la responsabilità di parte convenuta nella causazione del sinistro, non potrà non tener conto nella quantificazione del danno del concorso del fatto colposo dello nella produzione Parte_1 dell'evento dannoso ex art. 1227 e 2054 c.c.
6 In ogni caso, deducevano l'obbligo di rilevare indenne parte convenuta, in quanto alla stregua del contratto di assicurazione (responsabilità civile) l'assicuratore si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi deve pagare a un terzo per effetto di una responsabilità dedotta in contratto e derivante da un fatto accaduto durante la vita del rapporto assicurativo e per cui ex art. 1905 c.c. secondo cui:
“l'assicuratore è tenuto a risarcire, nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto, il danno sofferto dall'assicurato in conseguenza del sinistro”.
Concludevano come innanzi riportato.
3) Si costituiva inoltre la convenuta compagnia assicurativa che, obiettando a Controparte_3 quanto dedotto e rappresentato dall'odierno attore, nell'istruire la posizione, Controparte_11 otteneva copia del VERBALE della POLIZIA da cui si evinceva una responsabilità anche in capo al sig.
dell'art. 141 CDS avendo egli tenuto una velocità eccessiva e non Controparte_12 prudenziale in considerazione dello stato dei luoghi e sottoponendo il medesimo a visita medico legale del proprio fiduciario, dr. che riteneva la compatibilità tra lesioni ed Persona_1 Pt_3 utilizzo dei presidi di sicurezza (cinture). Contr Riconosceva, quindi, per la somma di euro 28.810,00 considerando le lesioni così come CP_3 identificate e applicando un 30% di responsabilità concorsuale dell'attore per la violazione dell'art. 141
CDA ed un 20% per l'omesso utilizzo delle cinture di sicurezza.
Offerta che non veniva riconosciuta congrua dall'attore.
In ordine all'an debeatur deducendo che […] non si nasconde il fatto che dai rilievi svolti dalla Polizia intervenuta emerga una responsabilità maggiore in capo al veicolo convenuto.
Ciò NON toglie, tuttavia, che si tratti di un sinistro avvenuto all'interno di un
INCROCIO/INTERSEZIONE, e tale da rendere NECESSARIA una prudenza ed una diligenza maggiore anche per chi sta percorrendo la propria corsia di marcia.
Anche la velocità dei mezzi NON solo deve essere rispettosa dei limiti ivi vigenti, ma è
OBBLIGATORIO che sia adeguata allo stato dei luoghi: un simile incrocio impone una velocità
MOLTO limitata, in presenza di negozi, abitazioni, incroci, attraversamenti pedonali.
Ed infatti, la stessa POLIZIA in considerazione dei GRAVI danni ai veicoli, come si può evincere dalle
FOTO che si dimettono in uno con le PERIZIE svolte dai fiduciari di ); dallo STATO dei Pt_4 luoghi, trattandosi di una strada a doppia corsia di marcia in un'area ricca di abitazioni, di attività, di negozi, in prossimità di un incrocio con presenza di attraversamenti pedonali e, soprattutto, dell'ora hanno ritenuto, da un lato, che il veicolo convenuto condotto dal sig. in Pt_5 CP_2 violazione degli artt. 145 CDS per l'OMESSA PRECEDENZA ma, dall'altro, anche in capo al veicolo dello SCADUTO per aver tenuto una velocità eccessiva in spregio al precetto dell'art. 141 CDS.
7 Dunque, che l'attore DU era stato sanzionato per aver violato l'art. 141 CDS ovverosia procedeva ad una velocità elevata ed ECCESSIVA, anche in considerazione della presenza di una intersezione all'interno di un centro abitato, di notte e con illuminazione artificiale scarsa, in quanto avvenuto di notte.
Pertanto, contestando il fatto così come delineato dall'attore in quanto dice in ordine alla CP_13 velocità del proprio mezzo, tale da precludergli qualsiasi manovra di emergenza, neppure una frenata, che ben avrebbe potuto evitare, o ridurre, il danno. Apparendo evidente che il sig. abbia Pt_1 tenuta una condotta di guida in spregio ai precetti di cui all'art. 141 CDS.
E dunque che nella sentenza di condanna resa dal GIP nei confronti del del sig. veniva anche CP_2 precisato che lo fosse (sia) colpevole nella misura 40% del sinistro in considerazione della Pt_1 velocità non prudenziale e della disattenzione.
Da qui la dell'offerta di ove si è considerata una responsabilità del sig. Parte_6 CP_3
persino inferiore, del 30%, decurtata dall'offerta in considerazione della SANZIONE Pt_1 ex art 141 CDS e, poi, confermata a seguito della suddetta sentenza penale.
Deducendo poi come ai sensi dell'art. 1227 cc, laddove la vittima di un sinistro non abbia adottato le misure OBBLIGATORIE di sicurezza, quali, in questo caso, l'utilizzo delle cinture, aggravando il danno, non potrà che essere considerato responsabile in percentuale di una simile condotta rischiosa, riducendo proporzionalmente l'indennizzo.
In ordine al quantum debeatur ritenendo che l'omesso utilizzo delle cinture di sicurezza comportava evidente aggravamento del danno imputabile alla grave condotta imprudente e negligente del sig.
, nella misura percentuale non inferiore al 20%. Pt_1
Richiamava pertanto le conclusioni e argomentazioni espressa dal proprio medico fiduciario e contestava le richieste avanzate da parte attrice in merito alla personalizzazione del danno biologico, al danno morale e alle spese mediche, oltreché alla richiesta di corresponsione di interessi e rivalutazione.
Concludeva come in precedenza riportato.
4) Così instaurato il contraddittorio tra le parti, assegnati i termini ex art. 183 co. 6° c.p.c., la causa è stata istruita mediante le allegazioni documentali ammesse e l'audizione testimoniale all'udienza del 3 maggio 2023 di della Polizia di Stato presso il Commissariato P.S. di Controparte_14
Marsala, nonché mediante l'espletamento di ctu.
Segnatamente, e come da ordinanza istruttoria del 19 settembre 2023, ritenuta la necessità,
l'ammissibilità e la rilevanza di disporre CTU allo scopo di verificare e valutare i dati obiettivi medico- legali e cinematici per ricostruire la dinamica ed effettuare la ricostruzione dell'evento e la posizione dei soggetti e dei veicoli coinvolti,
8 ritenuto necessario procedere a costituzione di un collegio peritale composto da un medico legale e da un ingegnere esperto di infortunistica stradale, onde il collegio possa valutare l'insieme delle emergenze di causa avvalendosi di tale duplice competenza, nel contraddittorio con i rispettivi CTP e del pari, in accoglimento delle istanze istruttorie sul punto svolte dalle parti, il Collegio peritale va autorizzato ex art. 213 cpc ad esercitare l'accesso agli atti in relazione al fascicolo delle indagini preliminari n. 2014/2018 R.G.N.R. n. 2662/2018 R.GIP Tribunale di Marsala, relativo al sinistro di causa, chiedendo previa ed apposita autorizzazione all'A.G. competente, onde verificare ogni e qualsiasi risultanza contenuta nel detto fascicolo che possa essere d'aiuto nella risposta al quesito peritale;
“Dica il Collegio peritale, sentite le parti ed i CCTTPP eventualmente nominati, effettuato l'accesso agli atti, previa richiesta di apposita autorizzazione all'AG competente, al fascicolo di ufficio del procedimento penale in premessa menzionato, ed estratta se opportuno ed autorizzato copia degli atti e dei documenti rilevanti, a) esaminati gli atti e i documenti di causa, nonché svolto ogni opportuno accertamento, acquisita eventuale documentazione, quale sia stata la condotta dei conducenti e quale sia stata la dinamica del sinistro e riferisca ogni elemento utile ad accertare la/e responsabilità delle persone coinvolte, in particolare tenendo conto dell'incidenza della velocità di ciascuno dei veicoli coinvolti nella responsabilità e nella causazione dell'occorso, provvedendo a ricostruire le posizioni dei veicoli coinvolti nel sinistro su apposita redigenda planimetria, corredata di fotografie;
b) la velocità e il posizionamento delle vetture coinvolte nonché se i soggetti coinvolti indossassero o meno le cinture di sicurezza e se l'adozione di tale meccanismo di ritenuta avrebbe o meno potuto evitare le lesioni patite dall'attore con certezza o con ragionevole probabilità in tale caso indicando il grado di ragionevole probabilità, accertando altresì il nesso di causalità tra le lesioni e il sinistro per cui è causa oltreché la compatibilità di esse con i presidi di sicurezza e l'uso di essi;
c) quale sia stata la dinamica del sinistro
e le responsabilità dei conducenti e di tutti i soggetti coinvolti;
d) ogni ulteriore elemento utile a ricostruire la dinamica del sinistro e l'identificazione dei soggetti responsabili”;
“provveda il CTU medico-legale, esaminati gli atti e i documenti di causa, sentite le parti ed i loro consulenti eventualmente nominati, visitato il periziando , esperite le indagini tecniche Parte_1 eventualmente ritenute necessarie, tenuto conto dell'età e dello stato di salute preesistente, ad accertare: o visivamente (anche attraverso le certificazioni cliniche di altri operatori), con descrizione delle lesioni visibili;
o e/o strumentalmente (ad esempio mediante radiografia, TAC, risonanza, ecografia, esame elettromiografico, accertamento otovestibolare, ecc.); o e/o a mezzo del richiamo a rilevanti evidenze scientifiche -con adeguata motivazione ed indicazione della dottrina medico legale e della letteratura scientifica più accreditate in relazione alla fattispecie concreta (con particolare
9 riguardo alle ipotesi in cui non sia possibile procedere ad esami strumentali, come ad esempio in stato di gravidanza)- ad esempio mediante anamnesi, visite mediche, test psicodiagnostici (per i casi di danno psichico), ulteriori indagini tecniche, ecc.; a) la natura, l'entità e la causa delle lesioni subite dal periziando in connessione causale con l'evento per cui è causa;
b) la durata dell'inabilità temporanea, sia assoluta che relativa, precisando quali attività della vita quotidiana siano state precluse o limitate e se sia stato o meno necessario e per quanto tempo ricorrere ad un assistente alla persona (badante) e se via stata contestuale e consequenziale grado di sofferenza psicofisica, indicandone il grado in una scala da 1 a 5; 3 c) se residuino postumi permanenti precisandone l'incidenza percentuale sull'integrità psicofisica globale (danno biologico), tenendo conto dell'eventuale maggior usura lavorativa, indicando i criteri di determinazione del danno biologico e la tabella di valutazione medico legale di riferimento (baréme) e determinando, infine, il consequenziale grado di sofferenza psicofisica, in una scala da 1 a 5; d) se l'inabilità temporanea e/o i postumi permanenti abbiano impedito e/o impediranno in futuro (in tutto o in parte, indicandone la percentuale) l'attività lavorativa di eventualmente svolta dal periziando al momento del sinistro, con incidenza nella capacità lavorativa specifica del danneggiato, anche in termini di perdita di chance;
nell'ipotesi di perdita o riduzione della capacità lavorativa, dica in quali settori di probabili attività il periziando possa impiegare le energie residue;
e)
l'entità delle spese mediche e di cura sostenute in proprio dal periziando riferibili alle lesioni di cui sopra, precisando, in ipotesi di prestazioni terapeutiche e diagnostiche eventualmente richieste presso enti privati, se le stesse erano erogate dal SSN e con quali esborsi;
quantifichi le eventuali spese future da sostenersi”. f) se l'attività abituale di praticata dal periziando all'epoca dell'evento sia in tutto o in parte impedita in conseguenza dell'accertata inabilità temporanea e/o dei postumi permanenti;
g) dica il C.T.U. se l'inabilità temporanea e/o i postumi permanenti incidano in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali, in considerazione della seguente condizione soggettiva del danneggiato;
h) dica il C.T.U. se i postumi gli impediscano del tutto o in parte ogni attività lavorativa, ovvero in quali settori di probabili attività il periziando possa impiegare le energie residue.”
Venivano così designati i cc.tt.uu. geom. e dott. Persona_2 Persona_3
All'esito del deposito degli elaborati consulenziali e considerata l'esaustività degli accertamenti condotti, veniva formulata una proposta conciliativa ex art. 185 – bis c.p.c., e tuttavia all'udienza del 30 aprile 2025, preso atto poi dell'impossibilità per le parti di pervenire ad un accordo conciliativo, la causa
è stata in seguito assunta in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. (60 + 20 gg.) per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
5) Merito della controversia, questioni di diritto ed analisi delle risultanze istruttorie
10 Doverosamente delineato, e come sopra, l'ambito del dibattito processuale, al fine di meglio esplicitare il percorso logico – argomentativo che ha portato il giudicante alla risoluzione della presente controversia, che come di seguito meglio si esporrà, ci si dovrà pure soffermare su alcune valutazioni in merito al thema decidendum tenuto conto delle esposizioni sui fatti del processo espresse dalle parti, e della compiuta valutazione degli aspetti salienti della vicenda, della espletata correlazione tra essi, in relazione al caso di specie, e delle più significative emergenze conseguite nel contesto giudiziale.
In primo luogo, il teste del Commissariato P.S. di Marsala ha intanto riferito Controparte_14 di essersi recato a bordo di una volante sui luoghi, e dopo il sinistro avvenuto in data 02.04.2018 alle ore
00.40 e di avere rinvenuto il sig. riverso a terra dolorante, sul lato sinistro, ovvero lato guida Pt_1 dell'autovettura FI NT, e che in base alla ricostruzione del sinistro e sulla base di rilievi effettuati nonché alla stregua delle informazioni assunte dai testimoni presenti di avere ricostruito che la LA
SA condotta da giunta all'intersezione dell'incrocio con la via Olivuzza (contrada Controparte_2
Dammusello) quasi di fronte il civico n. 19 contrada Santa Venera stava effettuando una manovra di svolta a sinistra, quando giungeva la FI NT condotta dallo e per cui, alla stregua Parte_1 di quanto dichiarato da e dall' (che era trasportato nella FI NT) e così come ribadito Pt_1 Pt_2 dal conducente di un'AL Romeo MI che era a quanto sembra seguire la FI NT condotta da
(il teste afferma sul punto testualmente se non sbaglio), il aveva effettuato una Controparte_7 CP_2 manovra di svolta a sinistra senza dare la precedenza al veicolo che giungeva (ossia la FI NT e di conseguenza l'AL Romeo); in base ai danni riscontrati ai veicoli, non essendo stato riscontrato
'scarrocciamento' venne contestata la velocità non commisurata allo stato dei luoghi allo DU conducente della FI NT, mentre al venne contestata la mancata precedenza;
ed Controparte_2 anche al venne contestata la violazione (per mancato rispetto della distanza di sicurezza). CP_6
Inoltre, il NE non aveva azionato gli indicatori di direzione nello svoltare a sinistra, e questo venne accertato sulla base delle dichiarazioni rese.
Ha sostanzialmente negato che il NE AL aveva attivato l'indicatore di direzione di sinistra ed iniziava una svolta a sinistra (“da quello che abbiamo appreso non è così”).
Ha affermato che lo venne sanzionato per aver guidato ad una velocità eccessiva in spregio Pt_1 al precetto dell'art. 141 CDS e che in merito alla non c'era nessuna frenata, né segni di
'scarrocciamento' a terra, in base all'esperienza del teste, secondo lo stesso, l'impatto era stato istantaneo. Inoltre, che la eseguiva una rotazione di 180° finendo la corsa perpendicolare CP_15 alla carreggiata e lungo la corsia opposta, gravemente danneggiata.
-5.1) Ritiene, poi, il giudice, che le conclusioni raggiunte nelle espletate consulenze tecniche d'ufficio rispettino i princìpi a cui fare riferimento, e di dover pertanto espressamente richiamare le chiare
11 argomentazioni espresse dai cc.tt.uu. nel corso della trattazione – istruzione anche quale ragione di fatto della decisione e fare proprie le conclusioni addotte dagli stessi ausiliari, conseguendone le statuizioni conseguenti.
-Quanto alle condizioni per l'adesione alle conclusioni rassegnate dai consulenti tecnici d'ufficio, appare evidente l'ammissibilità dei quesiti formulati (essendo stato rispettato il divieto di deferire all'ausiliario accertamenti merito alla qualificazione giuridica di fatti ovvero alla conformità al diritto di comportamenti); sussiste la specificità dell'oggetto dell'indagine tecnica compiuta e la correttezza dell'accertamento tecnico sia con riferimento alla completezza degli accertamenti strumentali sia con riferimento alla intrinseca coerenza ed alla adeguatezza delle argomentazioni rispetto alle nozioni correnti e condivise della scienza di riferimento;
è stata effettuata una discussione critica da parte dell'ausiliario delle osservazioni e deduzioni delle parti e dei loro consulenti mediante indicazione di argomentate, e scientificamente controllabili, ragioni di dissenso.
-Avendo in proposito la Suprema Corte ben chiarito che il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, non essendo quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte, mentre le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive
(Cass.
2.2.15 n. 1815 e 9.1.09 n. 282).
-Proprio delle risultanze emerse a conclusioni delle operazioni peritali e delle valutazioni espresse dai nominati consulenti d'ufficio deve dunque farsi carico il Giudicante al fine di risolvere le problematiche ulteriormente dedotte in questo giudizio.
Gli apporti conseguiti e di cui agli accertamenti espletati dai cc.tt.nu. - confortati dalle risultanze documentali – hanno introdotto elementi innegabilmente chiarificatori ed è da ritenersi, inoltre, e conclusivamente, assorbita ogni altra valutazione sulle questioni e tematiche dedotte, stante l'esaustività degli accertamenti condotti, e avuto riguardo superfluità dell'esame degli ulteriori fatti e argomenti di cui alle divergenti prospettazioni delle parti in considerazione dell'oggetto delle domande principali sviluppate e della natura di esse.
Così ha rilevato il ctu geom. : Persona_2
FATTO – brevemente
Da quanto in atti si assume che il giorno 02/04/2018 alle ore 00:30 circa il sig – conducente CP_2
l'autovettura LA SA targata DM271MS – circolante sulla SS115 con direzione
12 Marsala>Trapani, giunto all'intersezione con la via Olivastro – che s'innesta da sinistra - effettuava manovra di svolta a sinistra per immettersi nella predetta via omettendo di dare la precedenza all'autovettura FI NT targata DF253DG condotta da sopraggiungente da opposta Pt_1 direzione ( Trapani > Marsala).
L'autovettura dello era seguita dal altra autovettura AL Romeo MI condotta da Pt_1 [...]
. CP_7
A seguito della manovra di svolta l'autovettura LA SA condotta dal NE andava ad impattare con la parte anteriore destra contro la parte anteriore destra del veicolo condotto dallo . Pt_1
Da tergo proveniva – sempre nella stessa direzione – l'autovettura AL Romeo MI targata EF156ML condotta da che, non potendo evitare l'impatto con la FI che si posizionava trasversalmente CP_6 al maggior asse stradale, la urtava terminando la sua corsa in avanti e nell'opposta corsia di marcia.
Tutti gli occupanti i veicoli (conducenti e trasportati)hanno subito lesioni fisiche giudicate diversamente guaribili.
Sul posto è intervenuta la Polstrada di Marsala che ha eseguito i rilievi di rito.
[…] I luoghi dell'evento si appartengono ad un tratto di strada della SS115 – ricadente nella contrada
Dammusello, agro del Comune di Marsala.
Trattasi di strada rettilinea - nel tratto in esame – a doppio senso di circolazione e a due corsie.[…].
Presenza di linea continua di mezzeria;
tratteggiata nelle intersezioni e in prossimità degli accessi privati;
assenza di linee di margine.
Presenza di segnaletica verticale indicante limite di massimo velocità di 50 km/h nella direzione
Marsala>Trapani nonché pannelli indicanti serie di intersezioni con diritto di precedenza.
Dalla direzione opposta – Trapani>Marsala – assenza di segnale indicante limite di velocità. Anche se vi è la mancata apposizione del pannello indicante il limite massimo di velocità di 50 km/h, o comunque non ripreso dopo le varie intersezioni (art.104 Regolamento), vi è comunque presenza di fabbricati che si susseguono senza soluzione di continuità e dunque vige tale limite trattandosi di centro abitato. […]
Veicolo A: Trattasi di autovettura LA SA targata DM271MS – telaio n°0001112364 – di proprietà di ma condotta da con a bordo tale Controparte_1 Controparte_2 [...]
. Per_4
Veicolo B: trattasi di autovettura FI NT targata DF523DG – telaio n°0000989024 – di proprietà di
ma condotta da con a bordo tale . CP_16 Parte_1 Parte_2
Veicolo C: trattasi di autovettura AL Romeo MI targata EF156ML – telaio n°00001236194 – di proprietà di ma condotta da , solo a bordo. CP_17 Controparte_7
[…] I verbalizzanti hanno elevato contravvenzioni a tutti i conducenti.
13 TRACCE
Nella rappresentazione della dinamica versata nel prontuario dei Verbalizzanti intervenuti sui luoghi non si evince nulla circa la presenza di tracce di frenata e/o scarrocciamento inerenti i veicoli collisi.
Riferiscono di aver individuato la zona dell'impatto grazie ai detriti sparsi nell'intorno. […]
DICHIARAZIONI TESTIMONIALI
In atti dichiarazione testimoniale dei conducenti i veicoli A e C nonchè del trasportato sul veicolo B
(Alestra).
mentre mi trovavo alla guida con direzione Trapani, svoltavo a sinistra lato Controparte_2 contrada Dammusello impattavo sul lato destro della mia autovettura contro il veicolo che sopraggiungeva da Trapani, faccio presente che indossavo la cintura di sicurezza.
Preciso che già mi ero immesso nella corsia opposta per effettuare la svolta a sinistra.
: mentre mi trovavo alla guida in direzione Marsala, giunto all'altezza del civico 19 di Controparte_7
C/da Santa Venera ho visto che il conducente la LA SA che proveniva dal lato Marsala<trapani, ha svoltato a sinistra nella via olivastro senza aver azionato l'indicatore di direzione. < i>
:La FI NT che mi precedeva viaggiava regolarmente in direzione Marsala;
Parte_2 inoltre quando i due mezzi impattavano sterzavo verso sinistra per evitare l'impatto con la FI NT che a causa dell'impatto aveva invaso l'altra corsia.
Dopo l'impatto la mia auto si fermava nella corsia opposta fuori dalla strada.
RICOSTRUZIONE
Lo schizzo planimetrico della Polstrada non ci consente di definire la distanza intercorrente fra
l'innesto della via Olivastro con le posizioni statiche dei veicoli A e B;
questi sono i veicoli venuti per primo al reciproco contatto.
Risulta chiaramente che il veicolo A (quello che eseguiva la svolta a sinistra) dopo l'urto col veicolo B retrocedette anche se non è possibile da un punto di vista squisitamente geometrico definire lo spazio percorso in retro traslazione.
Parimenti dopo l'urto il veicolo B proveniente da Trapani si spostò in avanti rispetto alla posizione dei detriti sversatisi sulla pavimentazione stradale.
Da un punto di vista squisitamente cinematico e geometrico possiamo riferire che l'urto avvenne nella corsia di marcia pertinente al moto del veicolo B (FI NT)e che a seguito dell'impatto il veicolo A retrocedette di diversi metri.
E' chiaro che le deformazioni poste a carico dei veicoli A e B si appartengono alla quantità di moto del veicolo B stante che il veicolo A nel compiere la svolta a sinistra esprime una velocità alquanto modesta
(svolta a 90°).
14 Tenuto conto del peso del veicolo A (kg.1275 più kg.140 per gli occupanti) e dell'entità delle reciproche deformazioni nonché dello spostamento all'indietro del veicolo A se ne deduce la velocità all'urto del veicolo B superiore al limite ivi vigente (50 km/h). […].
Resta, in ogni caso, assodato che la velocità della FI NT è superiore al limite vigente.
Per quanto attiene, invece, alla velocità dell'AL Romeo sopraggiungente da tergo questa, nell'assenza di tracce di frenata visibili, ha esaurito il proprio moto dopo avere colliso in maniera non particolarmente significativa contro il retrotreno della FI NT per poi arrestare la marcia in avanti ed a sinistra.
La sua velocità si appalesa anche superiore al limite di quella massima indicata dalla tipologia dei luoghi (centro abitato) ma è pur possibile che il suo guidatore non ha avuto tempo e spazio per sottrarsi alla reciprocità d'urto fra la LA SA e la FI NT, anche perché l'AL Romeo seguiva da presso la FI NT.
CONCLUSIONI
In risposta ai quesiti postimi si riferisce quanto segue:
a) E' certo che causa principale dell'evento è da scriversi alla condotta di guida del conducente la che in data ed ora dell'evento in presenza di strada perfettamente rettilinea, il Parte_7 che consentiva ampi campi di visuale( anche in ora notturna per la presenza delle rispettive fonti luminose e di quelle pubbliche), poneva in essere manovra di svolta sinistrorsa tagliando, con tale manovra, il flusso veicolare proveniente da opposta direzione;
nello specifico ometteva la precedenza alla FI NT.
Concorre nell'evento la velocità di transito della FI NT stimata superiore al limite vigente.
Essa velocità riverbera su qualità e quantità delle lesioni fisiche rilevate in capo agli occupanti i veicoli collisi.
b) Per quanto riguarda l'adozione o meno dei presidi di sicurezza attivi/passivi degli occupanti dei veicoli (cinture di sicurezza) questo CTU, lo ricordiamo, non ha potuto prendere visione diretta dei veicoli. In base alle lesività rilevate in capo gli occupanti i veicoli si può riferire quanto segue:
DU conducente la FI NT: in base alla CTU medica redatta dal dott. si Persona_3 evidenzia la compromissione (frattura) dello sterno.
Dall'esame degli atti si rileva altresì un trauma commotivo alla testa.
Tale mappatura lesiva ci consente di affermare la mancata attivazione della cintura di sicurezza in quanto le riferite lesioni sono conseguenti allo spostamento del corpo verso lo sterzo ed il parabrezza;
la qualcosa non sarebbe accaduta ove il corpo fosse stato vincolato dalla cintura di sicurezza.
15 Per quanto attiene,invece,alle altre lesività e cioè quelle poste a carico degli arti inferiori le stesse possono ritenersi indipendenti dall'adozione o meno della cintura di sicurezza in quanto gli arti inferiori sono liberi di intrattenere vincoli dinamici con strutture interne dell'abitacolo.
Le cinture di sicurezza ( attacco a tre punti) vincolano al sedile la parte superiore del corpo ( tronco) e il bacino.
Nello specifico la cintura trasversale il tronco e quella orizzontale il bacino.
Gli arti inferiori e superiori sono liberi e coll'urto ricevono impulsi tali da poter intrattenere vincoli di pregio coll'abitacolo,riportandone lesività.
Per quanto attiene alle lesioni patite dagli altri soggetti coinvolti nell'evento non possiamo che fare riferimento alle annotazioni della Polstrada.
Tali annotazioni riportano lesività solo a carico degli arti il che non ci consente di affermare o smentire
l'attivazione delle relative cinture.
Per quanto,invece,attiene al LA l'accertato trauma cranico ci induce a ritenere che lo stesso non avesse attivato il presidio di sicurezza.
Concludendo:
e è certo che al momento dell'urto non indossavano le cinture di sicurezza. Pt_1 Per_4
c) come avevamo di già detto nel corpo della ricostruzione dell'evento le cause dello stesso sono da addebitarsi a comportamenti posti in essere dai guidatori dei veicoli collisi.
Essi comportamenti rilevano quali specifiche violazioni a Norme del Cds.
In via prioritaria in capo della condotta di guida di per avere omesso la precedenza Controparte_2 all'autovettura condotta dallo . Pt_1
In ciò rileviamo la violazione dell'art.145/1°-2°.
Dall'esame degli atti si rileva altresì che a suo carico era stata accertata positività all'alcole.
Ciò potè anche rilevare nel suo grado di attenzione alla guida.
Concorre in via significativa nell'evento la condotta di guida dello per avere ecceduto nella Pt_1 velocità.
In ciò rileviamo la violazione di cui all'art.142/1° Cds.
Quantità e qualità delle lesioni fisiche da questo patite sono da porre in nesso diretto con tale velocità e con,in parte,la mancata adozione della cintura di sicurezza.
Concorre in via residuale la condotta di guida di per avere questo violato l'art.142/1° Controparte_7
e,molto probabilmente anche l'art.149/1° Cds.
Per tutti la violazione di norme di carattere generale quali quelle di prudenza,diligenza e perizia.
16 Non si ritiene di produrre planimetria stante che lo schizzo planimetrico redatto dalla Polstrada non ci consentirebbe di posizionare con rigido criterio geometrico la posizione dei veicoli rispetto all'intersezione.
In ogni caso il rilievo della Polstrada è stato ritenuto utile alla comprensione della dinamica generale dell'evento ed all'accertamento delle relative responsabilità nella causazione dell'occorso.
L'ispezione dei luoghi e le allegate foto debitamente illustrano lo stato dei luoghi.
Inoltre, il ctu dr. ha accertato: Persona_3
Conclusioni Diagnostiche: esiti di frattura –lussazione acetabolo anca destra trattata chirurgicamente con osteosintesi con placca e viti, esiti di frattura del corpo dello sterno, esiti di infrazione canto anteriore-superiore di C5.
- Ammissibile il nesso causale tra evento lesivo e la frattura –lussazione acetabolo anca destra trattata chirurgicamente con osteosintesi con placca e viti, la frattura del corpo dello sterno, infrazione canto anteriore-superiore di C5 con i postumi residuati.
Sulla scorta della documentazione clinica esaminata e dell'esame obiettivo effettuato è possibile attribuire a un danno biologico del 14%. Parte_1
La ITT è quantificabile in giorni 77(settantasette)-periodo di ricovero e di indicazione specialistica di divieto di carico.
La ITP è quantificabile in giorni 20(venti) al 75%, gg 20(venti) al 50%, gg 20(venti) al 25%.
-Inabilità temporanea grado di sofferenza psico-fisica 3
-Danno biologico grado di sofferenza psico-fisica 1
-Per quanto riguarda la capacità di lavoro specifica praticata dal periziato all'epoca del sinistro (operaio agricolo) questa appare inficiata in termini di compromissione delle aspettative di lavoro in relazione allo specifico lavoro di operaio agricolo trattandosi di un lavoro che necessita di stazione eretta prolungata.
Il periziato possiede comunque un diploma dell'istituto nautico che gli consente l'accesso a posizioni come pilota di imbarcazioni da diporto lavoro che sicuramente mettono in sollecitazione l'arto inferiore destro in misura tollerabile.
Spese mediche congrue: 3315,22 Euro come da fatture/scontrini fiscali agli atti.
In relazione ai chiarimenti richiesti relativi a:
- la velocità e il posizionamento delle vetture coinvolte nonché se i soggetti coinvolti indossassero o meno le cinture di sicurezza e se l'adozione di tale meccanismo di ritenuta avrebbe o meno potuto evitare le lesioni patite dall'attore con certezza o con ragionevole probabilità - in tale caso indicando il
17 grado di ragionevole probabilità, accertando altresì il nesso di causalità tra le lesioni e il sinistro per cui
è causa oltreché la compatibilità di esse con i presidi di sicurezza e l'uso di essi, i CTU chiariscono: se i soggetti coinvolti indossassero o meno le cinture di sicurezza e se l'adozione di tale meccanismo di ritenuta avrebbe o meno potuto evitare le lesioni patite dall'attore con certezza o con ragionevole probabilità il CTU medico-legale, chiarisce che, per quanto riguarda la frattura sternale è compatibile sia con l'uso delle cinture di sicurezza a causa della forte pressione esercitata dalla cintura contro la gabbia toracica al momento del trauma sia con l'impatto dello sterno contro il volante, tuttavia, l'utilizzo delle cinture di sicurezza, nel caso di impatto frontale della vettura B sulla vettura A, non spiegherebbe anche la patogenesi del trauma cranico non commotivo in quanto l'uso delle cinture di sicurezza vincolano al sedile il tronco e il bacino e quindi impediscono, in caso di impatto frontale, la traslazione in avanti del corpo e l'impatto con le strutture frontali dell'abitacolo.
Per quanto riguarda la infrazione di C5 tale tipologia di lesione è compatibile sia con l'uso della cintura di sicurezza che con il mancato uso di esse in quanto determinata verosimilmente dal meccanismo traumatico del colpo di frusta caratterizzato dalla sequenza di un improvviso movimento di iperestensione e di una altrettanto brusca iperflessione del collo che si verificano in rapida successione.
Per quanto attiene alla frattura –lussazione dell'acetabolo anca è anch'essa lesione compatibile sia con l'utilizzo delle cinture che con il mancato uso di esse in quanto determinata generalmente dalla contrattura in estensione dell'arto in atteggiamento istintivo di frenare.
In conclusione, a parere del CTU medico-legale, in relazione alle lesioni e menomazioni obiettivate e alla dinamica ricostruita dal CTU tecnico non vi sono elementi di certezza o di ragionevole probabilità che indichino che il Sig. al momento del sinistro del 2.4.2018 indossasse le cinture di sicurezza. Pt_1
-5.2) Nel raffronto con le altre risultanze allegate in via documentale che assumono, nella reciproca connessione tra esse, pregnante valore di prova (vd. sentenza n. 79/2020, pronunciata in data 27/5/2020, depositata in data 7/7/2020 e resa dal GUP presso il Tribunale di Marsala allegata dai convenuti CP_1
e , documentazione sanitaria prodotta da parte attrice, verbale della Polizia Stradale, CP_2 documentazione allegata), appaiono evincibili concreti elementi anche di carattere indiziario che inducono di ritenere la sussistenza dell'evento dannoso soltanto parzialmente nei termini prospettati dall'attore (e pur essendo inequivocabilmente evincibile una responsabilità maggiore in capo al veicolo convenuto e condotto dal ) e dovendosi riconoscere un concorso colposo del danneggiato CP_2
, odierno attore, nella misura del 40%. Pt_1
Dovendosi trarre delle conclusioni appare certamente possibile accertare, anche quale concausa dell'evento, la condotta dello (nei termini indicati e riconosciuti nella c.t.u.) e dunque ben Pt_1 potendosi desumere e ipotizzare che il sinistro e le conseguenze avvennero e si verificarono anche in
18 dipendenza (in via significativa) della velocità del mezzo condotto per avere ecceduto nella velocità ed essendovi seri dubbi che l'attore al momento del sinistro del 2.4.2018 indossasse le cinture di Pt_1 sicurezza.
Appare fondato, pertanto, il rilievo di parte convenuto in ordine all'applicazione del disposto di cui all'art. 1227 c.c. che dispone “se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando
l'ordinaria diligenza”, considerata l'incidenza causale del comportamento colposo dello Pt_1
nella produzione dell'evento dannoso, le specifiche modalità dell'occorso e l'incidenza e la
[...] misura delle condotte colpose dei veicoli coinvolti.
6) Tali essendo le raggiunte conclusioni, occorre procedere alla liquidazione dei danni patiti dall'attore alla stregua della disposta consulenza medico legale sulla persona dell'attore.
6.1) Fatte le superiori precisazioni, occorre rammentare i princìpi esposti dalle quattro sentenze gemelle delle Sezioni Unite della Cassazione (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 28 novembre 2008, nr. 26972-73-74 e
65), le quali nel riportare l'intero sistema nell'ambito della bipolarità tra danno patrimoniale e non patrimoniale e nel respingere qualsiasi ulteriore sottocategoria se non quali mere sintesi descrittive di singoli pregiudizi, hanno individuato, sul piano operativo, due contrapposti principi che il Giudice deve tenere entrambi sempre in considerazione, per operare la corretta liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, trovando il giusto punto di equilibrio.
Il principio secondo il quale l'ampia nozione di danno non patrimoniale desumibile dall'interpretazione costituzionalmente orientata dall'art. 2059 c.c. impone la considerazione di tutte le singole conseguenze pregiudizievoli (c.d. danno-conseguenza) derivanti dalla lesione dell'interesse (danno-evento o danno ingiusto) e, pertanto, non solo le mere sofferenze psichiche che venivano in passato qualificate come danno morale c.d. soggettivo ma anche le ripercussioni sull'esistenza delle persone, con riguardo al "non poter più fare", ricondotte in passato sotto le categorie del danno biologico o del danno esistenziale.
Il principio secondo il quale vanno evitate con cura tutti i rischi di duplicazioni risarcitorie, ossia il rischio di risarcire due volte la stessa conseguenza pregiudizievole, ossia lo stesso danno, mediante l'espediente di definirlo in modo diverso (sul punto v. Cass. civ., sez. III, 13 luglio 2011, n. 15373; Cass. civ., sez. III, 28 giugno 2011, n. 14263).
Pertanto nell'ambito della suddetta dicotomia danno non patrimoniale/danno patrimoniale può dirsi che la categoria del danno non patrimoniale può risultare composta da una somma di pregiudizi o "voci" risarcitorie che, benchè non possano assurgere ad autonome categorie, devono essere tutte considerate ai fini della liquidazione integrale del danno. Le SS.UU hanno, dunque, concluso per la inammissibilità nel
19 nostro ordinamento di un'autonoma categoria di " danno esistenziale ", inteso quale pregiudizio alle attività non remunerative della persona: infatti, ove in essa si ricomprendano i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, ………….., essi sono già risarcibili ai sensi dell'art. 2059 c.c., interpretato in modo conforme a Costituzione, con la conseguenza che la liquidazione di un'ulteriore posta di danno comporterebbe una duplicazione risarcitoria;
ove invece si volessero includere in essa pregiudizi non lesivi di diritti inviolabili della persona, si tratterebbe di categoria illegittima, posto che simili pregiudizi sono irrisarcibili, in virtù del divieto di cui all'art. 2059 c.c. (in termini ulteriormente confermativi sul punto, cfr. Cass. civ., Sez. Un., 14 gennaio 2009, n. 557).
Quanto al danno morale, quindi, va, peraltro, tenuta in considerazione la successiva elaborazione giurisprudenziale della Suprema Corte (si veda Cass. 28 novembre 2008, n. 28407; Cass. 12 dicembre
2008, n. 29191 Cass. sez. Lavoro, 19 dicembre 2008, n. 29832) secondo la quale, esso gode di propria autonomia ontologica rispetto al danno biologico.
L'autonomia ontologica del danno morale rispetto al danno biologico, in relazione alla diversità del bene protetto, appartiene, infatti, ad una consolidata, giurisprudenza della Corte, che esclude il ricorso semplificativo a quote del danno biologico, esigendo la considerazione delle condizioni soggettive della vittima e della gravità del fatto e pervenendo ad una valutazione equitativa autonoma e personalizzata.
Va, inoltre, considerato che l'autonomia di tale voce di danno deriva altresì dalla diversità del bene protetto, che pure attiene ad un diritto inviolabile della persona ovvero all'integrità morale, quale massima espressione della dignità umana, desumibile dall'art. 2 della Costituzione in relazione all'art. 1 della Carta di Nizza, contenuta nel Trattato di Lisbona, ratificato dall'Italia con legge 2 agosto 2008 n.
190 (cfr Cass. sez. III, sentenza 10 marzo 2010 n. 5770). Si veda a maggior conforto di tale interpretazione anche la sentenza Cass. 12 settembre 2011, n. 18641 secondo la quale il profilo morale del danno non patrimoniale è autonomo e non può certo considerarsi scomparso “per assorbimento” all'interno dell'onnicomprensivo danno biologico tabellato.
In altre parole il ristoro del pregiudizio rappresentato dalla sofferenza psichica e fisica, ossia il vecchio danno morale, potrà (e dovrà) continuare ad influire sulla concreta liquidazione del danno, sotto forma di adeguamento del danno non patrimoniale genericamente inteso, unitariamente considerato alla condizione che dette sofferenze siano allegate e provate, anche per presunzioni (in tal senso v. da ultimo
Cass. civ., sez. III, 13 aprile 2010, n. 8724).
Il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce infatti danno conseguenza e come tale deve essere sempre allegato e provato.
Nel caso de quo, compete al danneggiato anche il ristoro del danno morale in relazione alle sofferenze ed ai disagi complessivamente patiti (che vanno ben oltre i tradizionali concetti di "patema d'animo
20 transeunte" e di "spavento"), apprezzabili e valutabili anche in base a presunzioni anche in considerazione del successivo periodo di riposo e riabilitazione che l'attore ha certamemte dovuto seguire. Pertanto, in base alle valutazioni sopra svolte il danno biologico deve essere personalizzato e adeguato al caso specifico.
Può applicarsi la c.d. personalizzazione del danno (in misura percentuale sulla somma indicata a titolo di danno biologico) dal momento che risultano sufficientemente provati e dedotti i fatti costitutivi del danno morale.
6.2) Procedendo alla liquidazione dei danni e circa il quantum risarcitorio tenuto conto dei superiori rilievi, si farà riferimento alle tabelle del Tribunale di Milano e richiamando le conclusioni del ctu dr. vanno evidenziati i dati di seguito indicati ed in considerazione di tali valutazioni è possibile Per_3 attribuire intanto a : Parte_1
Percentuale di invalidità permanente 14% NT danno biologico € 3.091,34 Incremento per sofferenza soggettiva (+ 30%) € 927,40 NT danno non patrimoniale € 4.018,74
NT base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 77
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 20
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 20
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 20
Danno biologico risarcibile € 38.734,00 Danno non patrimoniale risarcibile € 50.355,00 Con personalizzazione massima (max 45% del danno
€ 67.785,00 biologico)
Invalidità temporanea totale € 8.855,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 1.725,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.150,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 575,00 Totale danno biologico temporaneo € 12.305,00
Spese mediche € 3.315,22
Totale generale: € 65.975,22 Totale con personalizzazione massima € 83.405,22
-6.3) Sulla somma individuata a titolo di risarcimento del danno devono essere calcolati gli interessi nella misura della media del rendimento dei titoli di Stato nel periodo interessato dalla data del verificarsi dell'evento lesivo ad oggi;
ciò in ossequio all'orientamento formulato dalla Suprema Corte con la sentenza 22.4.1994-17.2.1995 n. 1712 e presumendo un normale utilizzo del danaro da parte della danneggiata, equamente determinato ipotizzando un impiego della somma in forme di piccolo risparmio
21 (ad es. titoli di Stato). Per quanto attiene alla base di calcolo, dovendo essere escluso il riferimento alle somme liquidate al valore attuale, gli interessi andranno calcolati equitativamente sull'importo medio tra la somma liquidata ad oggi e quella dovuta all'epoca del fatto (ottenuta devalutando il primo importo con l'applicazione degli indici ISTAT).
Pertanto, tenuto conto del concorso di colpa del 40% del danneggiato nella causazione del sinistro, parte convenuta deve essere condannata a risarcire all'attrice il 60% del danno sofferto, pari per tale percentuale ad € 50.043,13, detraendo inoltre la somma già corrisposta di euro 28.000,00 dalla convenuta compagnia assicurativa, sicché si avrà: € 50.043,13 - € 28.000,00 = € 22.043,13.
In considerazione dei chiari princìpi applicabili in materia, nell'ambito dell'assicurazione contro i danni,
e in particolare nell'assicurazione per la responsabilità civile disciplinata dall'art. 1917 c.c. (e per cui l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto), e in accoglimento dunque delle deduzioni dei convenuti Controparte_18 considerato l'obbligo di rilevare indenne e manlevare da ogni e qualsivoglia pregiudizio economico discendente dal predetto accoglimento questi ultimi, quali assicurati dall'assicuratore, la convenuta
[...]
a deve essere condannata a risarcire la somma come sopra calcolata in favore Controparte_3 dell'odierno attore.
Conseguono dunque le statuizioni come in dispositivo.
7) Quanto alle spese di lite: l'esito del giudizio comporta l'obbligo di rifondere all'attore le spese di lite, liquidate, come da dispositivo e che vanno compensate per 1/2 e poste a carico della compagnia assicurativa convenuta nella restante parte, e compensate integralmente tra le altre parti del giudizio, e quindi liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, aggiornata sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, sul valore dell'accolto, per un ammontare di Euro 2.538,50 (valori medi per le fasi studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e minimo per quella decisionale in considerazione dello svolgimento del giudizio), oltre spese forf., IVA e CPA come per legge.
7.1) In considerazione dei chiari accertamenti compiuti nel giudizio (avendo i cc.tt.uu. effettuato la propria attività nei termini come innanzi indicato), e determinato e descritto le opere quantificandone i costi, alla stregua delle considerazioni in precedenza svolte, ritiene il giudicante che le spese delle due consulenze tecniche d'ufficio vadano infine poste, in solido, a carico dell'attore e della compagnia assicurativa convenuta, come da separati provvedimenti.
La presente sentenza è dichiarata provvisoriamente esecutiva ex lege.
P.Q.M.
22 Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella causa n. 624/2022 R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così provvede:
-in parziale accoglimento delle domande avanzate dall'attore , Parte_1 dichiara che il sinistro per cui è causa si è verificato per colpa e responsabilità di e Controparte_2 accertato il concorso di colpa nella misura del 40% di , Parte_1
-condanna i convenuti , e in persona del Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 legale rapp.te pro tempore al pagamento in favore di del risarcimento dei danni fisici Parte_1 riportati dallo stesso ed ammontanti alla residua somma di euro 22.043,13, oltre interessi calcolati nella misura indicata in parte motiva e dalla data del sinistro al soddisfo;
-accoglie la domanda di manleva formulata dai convenuti e e per Controparte_1 Controparte_2
l'effetto condanna la in persona del legale rappresentante p.t., a tenere indenne Controparte_3
e manlevare gli stessi convenuti e da ogni e qualsivoglia Controparte_1 Controparte_2 pregiudizio economico discendente dal presente accoglimento;
-in dipendenza dichiara tenuta e condanna la convenuta in persona del leg.le Controparte_3 rapp.te pro tempore, al pagamento delle spese del giudizio sostenute dall'attore, compensate in ragione di 1/2 e liquidate in complessivi euro 2.538,50, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
-compensa integralmente le spese tra le altre parti del giudizio;
pone in via definitiva e in solido, le spese delle due cc.tt.uu. come da separati provvedimenti, a carico solidale dell'attore e della convenuta in persona del leg.le Parte_1 Controparte_3 rapp.te pro tempore;
Così deciso in Marsala, 29 ottobre 2025.
Il Giudice
dott. Matteo Torre
Il presente atto viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Matteo Torre in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52, comma 5, d. lgs.
n. 196 del 2003.
23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Torre, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 624/2022 R.G. promossa da:
nato a [...] il [...], C.F. , residente a Parte_1 C.F._1
Paceco nella via Luigi Pirandello n. 16 ed elett.te domiciliato in Trapani, nella via Marsala 181, presso lo studio dall'Avv. Giovanna Sammartano pec: Email_1
- attore - contro
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi residente Controparte_1 C.F._2 nella C.da Dammusello n. 437, e (C.F. ), nato a [...] Controparte_2 C.F._3
l'11/5/1988 ed ivi residente nella Via On.le Stefano Pellegrino n. 6, rappresentati e difesi dall'Avv.
TI AV pec: presso il cui studio sito in Marsala, Corso A. Gramsci Email_2
196/B, sono elettivamente domiciliati
- convenuti - nonché contro
con sede legale in Milano, Via Valtorta 48, Milano, (P. I.V.A. Controparte_3
) in persona del legale rappresentante pro tempore e procuratore speciale rappresentata e P.IVA_1 difesa dagli Avv.ti Erika Villanova pec: e Yasmine Laachir pec: Email_3 ed elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Santo Email_4
Spagnolo in Catania, Corso Italia n. 255,
- convenuta -
1 avente ad oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale (lesione personale) _
Conclusioni delle parti: attore: - Ritenere e dichiarare unico responsabile del sinistro verificatosi il 02.04.18, alle ore 00.40 circa, nella SS 115 di Marsala, il veicolo condotto dal sig. , di proprietà della sig.ra Controparte_2 [...]
, ed assicurato con la secondo le modalità specificate in narrativa;
Controparte_1 Controparte_4
Conseguentemente condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento in favore del sig.
dei danni fisici riportati dallo stesso ed ammontanti alla residua somma di euro Parte_1
81.316,50, oltre interessi e dalla data del sinistro al saldo;
Condannare, infine, parte convenuta al pagamento delle spese e del compenso professionali del presente giudizio.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite.
Convenuti e : IN VIA PRINCIPALE CP_1 CP_2
- rigettare ogni pretesa attorea in quanto infondata e non provata, per i motivi di cui in narrativa, con ogni conseguente declaratoria del caso, anche in considerazione della proposta conciliativa formalizzata Contr da parte di per di Euro 28.800,00 da intendersi satisfattiva e congrua;
CP_3
IN VIA SUBORDINATA
Qualora dovesse ritenere fondata la responsabilità del convenuto:
- accertare, per i motivi di cui in narrativa, il concorso colposo del danneggiato e ritenere e dichiarare, in ogni caso, obbligata al pagamento delle somme eventualmente dovute a qualsiasi titolo dagli odierni convenuti, la (P.IVA n. ), in persona del suo legale Controparte_3 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, con sede in Milano Via Dei Valtorta 48.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese ed onorari.
Convenuta IN VIA PRINCIPALE, rigettare ogni pretesa attorea in quanto Controparte_3 infondata e non provata, per tutti i motivi di cui alla presente comparsa di costituzione e risposta, con ogni conseguente declaratoria del caso, ANCHE IN CONSIDERAZIONE della proposta conciliativa Contr formalizzata da parte di per di Euro 28.800,00 da intendersi satisfattiva e congrua;
CP_3
IN VIA SUBORDINATA, accertare le rispettive responsabilità dei veicoli coinvolti nel sinistro di cui è causa e, per l'effetto, accertare e liquidare SOLO le poste di danno richieste in nesso causale con il sinistro e solo se adeguatamente provate a seguito di istruttoria rigorosa e, per l'effetto, condannare le convenute al pagamento dei danni sofferti dall'attrice, solo se provati, contenere il risarcimento dovuto nelle somme accertate anche per mezzo di CTU medico legale nella persona del sig. , Pt_1
TENENDO in debita considerazione anche la condotta ex art. 1227 c.c. e condannare i convenuti al
2 risarcimento di danni accertati, evitando la liquidazioni di somme che determinerebbero un indebito arricchimento ovvero una duplicazione del danno.
In ogni caso, con condanna a carico di controparte di spese, diritti ed onorari di causa, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA, incluse.
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO della DECISIONE
(art. 118 disp. Att. C.p.c. rif. L. 69/2009) il Giudice
- ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass.
3636/07), la cui ammissibilità - così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta – risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
- osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni -di fatto e di diritto - " rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata;
- che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse"
(per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
- richiamata adesivamente Cass. SS.UU. 16 gennaio 2015, n. 642, secondo la quale nel processo civile ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992 non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella
Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti, richiamato il contenuto assertivo della citazione e quello impeditivo/modificativo/estintivo delle comparse di costituzione e di risposta;
osserva
3 1) Assume parte attrice in atto di citazione datato 9 marzo 2022, che, testualmente:
In data 02.04.2018, alle ore 00.40 circa, nella S.S. 115 di Marsala si verificava un sinistro stradale che coinvolgeva le seguenti vetture: AL MI, targata EF 156 ML, di proprietà del sig. , CP_6 condotto da e assicurato con la , la FI NT Targata DF523 Controparte_7 Controparte_8
DG del sig. , condotto dall'odierno attore, assicurata Controparte_9 Controparte_10
e la LA SA, targata DM271MS, di proprietà della sig.ra e
[...] Controparte_1 condotta dal sig. assicurata con la In particolare, mentre il sig. Controparte_2 Controparte_4
si trovava alla guida dell'autovettura FI NT, sopra indicata, procedendo lungo Parte_1 la SS 115 con direzione di marcia Trapani – Marsala, in prossimità del supermercato Carrefour, veniva coinvolto in uno scontro a causa della condotta di guida del sig. conducente della Controparte_2 vettura LA SA, targata DM271MS, che, mentre procedeva lungo la SS 115 direzione Trapani, alla guida dell'auto LA SA, ad un certo punto, per eseguire una manovra di svolta a sinistra che gli avrebbe permesso di immettersi su di una traversa laterale (via Olivastro), ha invaso la parallela corsia di marcia, destinata al transito in senso opposto, sulla quale sopraggiungeva in quel momento la
FI NT condotta dal sig. , senza dare la precedenza a quest'ultimo veicolo, […]. Parte_1
Deve escludersi che, per le caratteristiche della strada, che in quel tratto è completamente rettilineo ed illuminato, il sig. non si fosse avveduto della presenza sull'altra corsia dei veicoli che CP_2 sopraggiungevano […].
Inoltre, la totale assenza di tracce di frenata sulla sede stradale costituisce piena prova del fatto che lo
non ha neppure avuto il tempo di porre in essere una manovra di emergenza, stante la Pt_1 repentinità della manovra di svolta intrapresa dal NE. Lo stesso , sentito nell'immediatezza CP_2 del fatto dal personale del Commissariato di P.S. intervenuto sui luoghi del sinistro, ha subito ammesso di avere impegnato la corsia opposta per effettuare la manovra di svolta nonostante sopraggiungesse da Trapani la FI NT condotta dallo . In tale contesto va anche evidenziato che dagli Pt_1 accertamenti effettuati presso l'ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala è emerso che il NE, al momento del sinistro, era positivo ai cannabinioidi e presentava un tasso alcolemico nel sangue superiore al limite consentito dalla legge. […].
A seguito dell'urto la vettura FI NT effettuava un testa coda e veniva nuovamente impattata dalla
AL MI di proprietà del sig. e condotta dal sig. nella parte CP_6 Controparte_7 anteriore destra.
Il veniva, quindi, contravvenzionato dalla Polizia Municipale intervenuta sul posto per CP_6 violazione dell'art. 149, commi 1 e 4, C.d.S.[…] L'occorso, pertanto, è imputabile esclusivamente alla colpevole condotta di guida del sig. che, effettuando una imprudente manovra di Controparte_2
4 svolta, occupava la direttrice di marcia dell'autovettura del sig. e collideva con la Parte_1
FI NT. A causa del sinistro il conducente riportava gravi lesioni per le quali Parte_1 ricorreva alle cure del pronto soccorso dell'ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala, dove gli veniva diagnosticato: "Frattura acetabolo destro con distacchi ossei parcellari e lussazione testa femore ridotta. Trauma toracico con frattura corpo dello sterno. Infrazione canto anterosuperiore di C5.
Trauma toracoaddominale. Trauma cranico non commotivo. Prognosi 40 giorni. Trasferito presso AOR
Villa Sofia Di Palermo". In data 20.09.2018, il sig. riportava i seguenti postumi invalidanti, Pt_1
(…): Danno biologico complessivo del 22% = € 94.665,00, ITT pari a 72 gg = € 7.128,00, ITP al 75% pari a 30 gg = € 2.227,50, ITP al 50% pari a 40 gg = € 1.980,00, Spese mediche € 3.316,00: Totale generale € 109.316,50.
Esponeva poi che: la compagnia in data 16.04.2019 corrispondeva all'odierno attore Controparte_4 la sola somma di euro 28.000,00, e, invitata alla negoziazione assistita, nulla rispondeva, come da documentazione che si offre in produzione.
Concludeva come innanzi riportato.
2) Si costituivano i convenuti e rappresentando che il Controparte_1 Controparte_2 sinistro occorso in data 2.4.2018, alle ore 00:40 circa, in Marsala nella S.S. 115, vedeva coinvolte tre autovetture, la FI NT condotta da , la LA SA condotta da e Parte_1 Controparte_2 la AL MI condotta da , che la LA SA percorrendo la S.S. 115 in direzione Controparte_7
Marsala - Trapani, mentre svoltava a sinistra per immettersi nella Via Olivastro, veniva investita improvvisamente dalla FI NT, la quale procedeva ad elevata velocità in prossimità dell'incrocio, venendo per tale motivo contravvenuta;
e che la FI NT riportava danni sullo sportello anteriore e posteriore destro, come d'altronde il veicolo LA SA che riportava danni alla parte anteriore destra, parafango destro e fiancata destra;
ciò dimostra che il veicolo FI NT, percorrendo la propria marcia ad elevata velocità ed in un tratto in leggera salita, senza mai moderare la stessa, come attestato dalla mancanza di segni di frenata, andava ad impattare con la LA SA, che nel frattanto completava la manovra di svolta a sinistra.
L'AL MI condotta dal , che percorreva la S.S. 115 alle spalle della FI NT, non Controparte_7 avendo mantenuto la distanza di sicurezza, e per tale motivo sanzionata, andava a collidere con la FI
NT e proseguiva la sua corsa qualche metro più avanti.
È indubbio, come emerso, peraltro, dai rilievi svolti dalla Polizia intervenuta, che ci sia stata una responsabilità maggiore in capo al veicolo convenuto;
ma è altrettanto vero che il sinistro si è verificato all'interno di un INCROCIO/INTERSEZIONE, e tale da rendere NECESSARIA una prudenza ed una diligenza maggiore anche per lo DU, che percorreva una velocità non adeguata allo stato dei luoghi.
5 E dunque che le Autorità intervenute da un lato, che il veicolo convenuto condotto dal sig. in CP_2 violazione degli artt. 145 C.d.S. per l'omessa precedenza, ma, dall'altro, anche in capo al veicolo dello
SCADUTO, come anticipato, per aver tenuto una velocità eccessiva in spregio al precetto dell'art. 141
C.d.S.
Il convenuto , inoltre, veniva imputato per il reato di lesioni colpose di cui all'art. 590 bis, CP_2 comma 1, c.p. per i danni riportati dai sig.ri e innanzi al GUP Parte_1 Parte_2 presso il Tribunale di Marsala, nel proc. n. 2014/2018 R.G.N.R. - proc. n. 2662/2018 R.G.GIP. e, all'esito del procedimento, veniva condannato con sentenza n. 79/2020, pronunciata in data 27/5/2020, depositata in data 7/7/2020, alla pena di mesi (2) due di reclusione, con sospensione condizionale della pena, oltre al pagamento delle spese processuali, nonché al risarcimento dei danni cagionati alla parte civile costituita, , con il riconoscimento di una provvisionale immediatamente Parte_1 esecutiva di € 2.500,00, oltre ancora alla refusione delle spese processuali in favore della parte civile costituita liquidate in complessivi € 1.020,00 oltre rimborso forfettario spese generali ed altri accessori di legge.
Ed ancora, che tutte le somme a cui veniva condannato il NE venivano dallo stesso puntualmente pagate.
Deducendo poi sulla base di una perizia di parte espletata in ordine alla ricostruzione del sinistro e depositata nel procedimento penale emergeva un concorso colposo del danneggiato, odierno attore, nella misura del 40%, testualmente riportato nella sentenza n. 79/2020 GUP Marsala, e dunque che la responsabilità del sinistro non è addebitabile esclusivamente al conducente del veicolo LA SA, odierno convenuto, e dunque deducendo la sussistenza di un concorso del danneggiato nella causazione o nell'aggravamento del danno, ai sensi dell'art. 1227, commi 1 e 2, c.c.
Contestavano, in ogni caso, la misura dei danni così come quantificata dall'attore atteso che la stessa è assolutamente incongrua.
E così ritenendo che le richieste avanzate da parte attrice fossero (siano) infondate ed illegittime, perché prive di supporto probatorio, nonché eccessive nel loro ammontare, tenuto conto della provvisionale già Contr incassata, oltre alla proposta conciliativa formalizzata da per la convenuta di euro CP_3
28.800,00 da intendersi satisfattiva e congrua
In ogni caso, nella denegata ipotesi in cui questo Giudice, invece, dovesse ritenere sussistente la responsabilità di parte convenuta nella causazione del sinistro, non potrà non tener conto nella quantificazione del danno del concorso del fatto colposo dello nella produzione Parte_1 dell'evento dannoso ex art. 1227 e 2054 c.c.
6 In ogni caso, deducevano l'obbligo di rilevare indenne parte convenuta, in quanto alla stregua del contratto di assicurazione (responsabilità civile) l'assicuratore si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi deve pagare a un terzo per effetto di una responsabilità dedotta in contratto e derivante da un fatto accaduto durante la vita del rapporto assicurativo e per cui ex art. 1905 c.c. secondo cui:
“l'assicuratore è tenuto a risarcire, nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto, il danno sofferto dall'assicurato in conseguenza del sinistro”.
Concludevano come innanzi riportato.
3) Si costituiva inoltre la convenuta compagnia assicurativa che, obiettando a Controparte_3 quanto dedotto e rappresentato dall'odierno attore, nell'istruire la posizione, Controparte_11 otteneva copia del VERBALE della POLIZIA da cui si evinceva una responsabilità anche in capo al sig.
dell'art. 141 CDS avendo egli tenuto una velocità eccessiva e non Controparte_12 prudenziale in considerazione dello stato dei luoghi e sottoponendo il medesimo a visita medico legale del proprio fiduciario, dr. che riteneva la compatibilità tra lesioni ed Persona_1 Pt_3 utilizzo dei presidi di sicurezza (cinture). Contr Riconosceva, quindi, per la somma di euro 28.810,00 considerando le lesioni così come CP_3 identificate e applicando un 30% di responsabilità concorsuale dell'attore per la violazione dell'art. 141
CDA ed un 20% per l'omesso utilizzo delle cinture di sicurezza.
Offerta che non veniva riconosciuta congrua dall'attore.
In ordine all'an debeatur deducendo che […] non si nasconde il fatto che dai rilievi svolti dalla Polizia intervenuta emerga una responsabilità maggiore in capo al veicolo convenuto.
Ciò NON toglie, tuttavia, che si tratti di un sinistro avvenuto all'interno di un
INCROCIO/INTERSEZIONE, e tale da rendere NECESSARIA una prudenza ed una diligenza maggiore anche per chi sta percorrendo la propria corsia di marcia.
Anche la velocità dei mezzi NON solo deve essere rispettosa dei limiti ivi vigenti, ma è
OBBLIGATORIO che sia adeguata allo stato dei luoghi: un simile incrocio impone una velocità
MOLTO limitata, in presenza di negozi, abitazioni, incroci, attraversamenti pedonali.
Ed infatti, la stessa POLIZIA in considerazione dei GRAVI danni ai veicoli, come si può evincere dalle
FOTO che si dimettono in uno con le PERIZIE svolte dai fiduciari di ); dallo STATO dei Pt_4 luoghi, trattandosi di una strada a doppia corsia di marcia in un'area ricca di abitazioni, di attività, di negozi, in prossimità di un incrocio con presenza di attraversamenti pedonali e, soprattutto, dell'ora hanno ritenuto, da un lato, che il veicolo convenuto condotto dal sig. in Pt_5 CP_2 violazione degli artt. 145 CDS per l'OMESSA PRECEDENZA ma, dall'altro, anche in capo al veicolo dello SCADUTO per aver tenuto una velocità eccessiva in spregio al precetto dell'art. 141 CDS.
7 Dunque, che l'attore DU era stato sanzionato per aver violato l'art. 141 CDS ovverosia procedeva ad una velocità elevata ed ECCESSIVA, anche in considerazione della presenza di una intersezione all'interno di un centro abitato, di notte e con illuminazione artificiale scarsa, in quanto avvenuto di notte.
Pertanto, contestando il fatto così come delineato dall'attore in quanto dice in ordine alla CP_13 velocità del proprio mezzo, tale da precludergli qualsiasi manovra di emergenza, neppure una frenata, che ben avrebbe potuto evitare, o ridurre, il danno. Apparendo evidente che il sig. abbia Pt_1 tenuta una condotta di guida in spregio ai precetti di cui all'art. 141 CDS.
E dunque che nella sentenza di condanna resa dal GIP nei confronti del del sig. veniva anche CP_2 precisato che lo fosse (sia) colpevole nella misura 40% del sinistro in considerazione della Pt_1 velocità non prudenziale e della disattenzione.
Da qui la dell'offerta di ove si è considerata una responsabilità del sig. Parte_6 CP_3
persino inferiore, del 30%, decurtata dall'offerta in considerazione della SANZIONE Pt_1 ex art 141 CDS e, poi, confermata a seguito della suddetta sentenza penale.
Deducendo poi come ai sensi dell'art. 1227 cc, laddove la vittima di un sinistro non abbia adottato le misure OBBLIGATORIE di sicurezza, quali, in questo caso, l'utilizzo delle cinture, aggravando il danno, non potrà che essere considerato responsabile in percentuale di una simile condotta rischiosa, riducendo proporzionalmente l'indennizzo.
In ordine al quantum debeatur ritenendo che l'omesso utilizzo delle cinture di sicurezza comportava evidente aggravamento del danno imputabile alla grave condotta imprudente e negligente del sig.
, nella misura percentuale non inferiore al 20%. Pt_1
Richiamava pertanto le conclusioni e argomentazioni espressa dal proprio medico fiduciario e contestava le richieste avanzate da parte attrice in merito alla personalizzazione del danno biologico, al danno morale e alle spese mediche, oltreché alla richiesta di corresponsione di interessi e rivalutazione.
Concludeva come in precedenza riportato.
4) Così instaurato il contraddittorio tra le parti, assegnati i termini ex art. 183 co. 6° c.p.c., la causa è stata istruita mediante le allegazioni documentali ammesse e l'audizione testimoniale all'udienza del 3 maggio 2023 di della Polizia di Stato presso il Commissariato P.S. di Controparte_14
Marsala, nonché mediante l'espletamento di ctu.
Segnatamente, e come da ordinanza istruttoria del 19 settembre 2023, ritenuta la necessità,
l'ammissibilità e la rilevanza di disporre CTU allo scopo di verificare e valutare i dati obiettivi medico- legali e cinematici per ricostruire la dinamica ed effettuare la ricostruzione dell'evento e la posizione dei soggetti e dei veicoli coinvolti,
8 ritenuto necessario procedere a costituzione di un collegio peritale composto da un medico legale e da un ingegnere esperto di infortunistica stradale, onde il collegio possa valutare l'insieme delle emergenze di causa avvalendosi di tale duplice competenza, nel contraddittorio con i rispettivi CTP e del pari, in accoglimento delle istanze istruttorie sul punto svolte dalle parti, il Collegio peritale va autorizzato ex art. 213 cpc ad esercitare l'accesso agli atti in relazione al fascicolo delle indagini preliminari n. 2014/2018 R.G.N.R. n. 2662/2018 R.GIP Tribunale di Marsala, relativo al sinistro di causa, chiedendo previa ed apposita autorizzazione all'A.G. competente, onde verificare ogni e qualsiasi risultanza contenuta nel detto fascicolo che possa essere d'aiuto nella risposta al quesito peritale;
“Dica il Collegio peritale, sentite le parti ed i CCTTPP eventualmente nominati, effettuato l'accesso agli atti, previa richiesta di apposita autorizzazione all'AG competente, al fascicolo di ufficio del procedimento penale in premessa menzionato, ed estratta se opportuno ed autorizzato copia degli atti e dei documenti rilevanti, a) esaminati gli atti e i documenti di causa, nonché svolto ogni opportuno accertamento, acquisita eventuale documentazione, quale sia stata la condotta dei conducenti e quale sia stata la dinamica del sinistro e riferisca ogni elemento utile ad accertare la/e responsabilità delle persone coinvolte, in particolare tenendo conto dell'incidenza della velocità di ciascuno dei veicoli coinvolti nella responsabilità e nella causazione dell'occorso, provvedendo a ricostruire le posizioni dei veicoli coinvolti nel sinistro su apposita redigenda planimetria, corredata di fotografie;
b) la velocità e il posizionamento delle vetture coinvolte nonché se i soggetti coinvolti indossassero o meno le cinture di sicurezza e se l'adozione di tale meccanismo di ritenuta avrebbe o meno potuto evitare le lesioni patite dall'attore con certezza o con ragionevole probabilità in tale caso indicando il grado di ragionevole probabilità, accertando altresì il nesso di causalità tra le lesioni e il sinistro per cui è causa oltreché la compatibilità di esse con i presidi di sicurezza e l'uso di essi;
c) quale sia stata la dinamica del sinistro
e le responsabilità dei conducenti e di tutti i soggetti coinvolti;
d) ogni ulteriore elemento utile a ricostruire la dinamica del sinistro e l'identificazione dei soggetti responsabili”;
“provveda il CTU medico-legale, esaminati gli atti e i documenti di causa, sentite le parti ed i loro consulenti eventualmente nominati, visitato il periziando , esperite le indagini tecniche Parte_1 eventualmente ritenute necessarie, tenuto conto dell'età e dello stato di salute preesistente, ad accertare: o visivamente (anche attraverso le certificazioni cliniche di altri operatori), con descrizione delle lesioni visibili;
o e/o strumentalmente (ad esempio mediante radiografia, TAC, risonanza, ecografia, esame elettromiografico, accertamento otovestibolare, ecc.); o e/o a mezzo del richiamo a rilevanti evidenze scientifiche -con adeguata motivazione ed indicazione della dottrina medico legale e della letteratura scientifica più accreditate in relazione alla fattispecie concreta (con particolare
9 riguardo alle ipotesi in cui non sia possibile procedere ad esami strumentali, come ad esempio in stato di gravidanza)- ad esempio mediante anamnesi, visite mediche, test psicodiagnostici (per i casi di danno psichico), ulteriori indagini tecniche, ecc.; a) la natura, l'entità e la causa delle lesioni subite dal periziando in connessione causale con l'evento per cui è causa;
b) la durata dell'inabilità temporanea, sia assoluta che relativa, precisando quali attività della vita quotidiana siano state precluse o limitate e se sia stato o meno necessario e per quanto tempo ricorrere ad un assistente alla persona (badante) e se via stata contestuale e consequenziale grado di sofferenza psicofisica, indicandone il grado in una scala da 1 a 5; 3 c) se residuino postumi permanenti precisandone l'incidenza percentuale sull'integrità psicofisica globale (danno biologico), tenendo conto dell'eventuale maggior usura lavorativa, indicando i criteri di determinazione del danno biologico e la tabella di valutazione medico legale di riferimento (baréme) e determinando, infine, il consequenziale grado di sofferenza psicofisica, in una scala da 1 a 5; d) se l'inabilità temporanea e/o i postumi permanenti abbiano impedito e/o impediranno in futuro (in tutto o in parte, indicandone la percentuale) l'attività lavorativa di eventualmente svolta dal periziando al momento del sinistro, con incidenza nella capacità lavorativa specifica del danneggiato, anche in termini di perdita di chance;
nell'ipotesi di perdita o riduzione della capacità lavorativa, dica in quali settori di probabili attività il periziando possa impiegare le energie residue;
e)
l'entità delle spese mediche e di cura sostenute in proprio dal periziando riferibili alle lesioni di cui sopra, precisando, in ipotesi di prestazioni terapeutiche e diagnostiche eventualmente richieste presso enti privati, se le stesse erano erogate dal SSN e con quali esborsi;
quantifichi le eventuali spese future da sostenersi”. f) se l'attività abituale di praticata dal periziando all'epoca dell'evento sia in tutto o in parte impedita in conseguenza dell'accertata inabilità temporanea e/o dei postumi permanenti;
g) dica il C.T.U. se l'inabilità temporanea e/o i postumi permanenti incidano in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali, in considerazione della seguente condizione soggettiva del danneggiato;
h) dica il C.T.U. se i postumi gli impediscano del tutto o in parte ogni attività lavorativa, ovvero in quali settori di probabili attività il periziando possa impiegare le energie residue.”
Venivano così designati i cc.tt.uu. geom. e dott. Persona_2 Persona_3
All'esito del deposito degli elaborati consulenziali e considerata l'esaustività degli accertamenti condotti, veniva formulata una proposta conciliativa ex art. 185 – bis c.p.c., e tuttavia all'udienza del 30 aprile 2025, preso atto poi dell'impossibilità per le parti di pervenire ad un accordo conciliativo, la causa
è stata in seguito assunta in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. (60 + 20 gg.) per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
5) Merito della controversia, questioni di diritto ed analisi delle risultanze istruttorie
10 Doverosamente delineato, e come sopra, l'ambito del dibattito processuale, al fine di meglio esplicitare il percorso logico – argomentativo che ha portato il giudicante alla risoluzione della presente controversia, che come di seguito meglio si esporrà, ci si dovrà pure soffermare su alcune valutazioni in merito al thema decidendum tenuto conto delle esposizioni sui fatti del processo espresse dalle parti, e della compiuta valutazione degli aspetti salienti della vicenda, della espletata correlazione tra essi, in relazione al caso di specie, e delle più significative emergenze conseguite nel contesto giudiziale.
In primo luogo, il teste del Commissariato P.S. di Marsala ha intanto riferito Controparte_14 di essersi recato a bordo di una volante sui luoghi, e dopo il sinistro avvenuto in data 02.04.2018 alle ore
00.40 e di avere rinvenuto il sig. riverso a terra dolorante, sul lato sinistro, ovvero lato guida Pt_1 dell'autovettura FI NT, e che in base alla ricostruzione del sinistro e sulla base di rilievi effettuati nonché alla stregua delle informazioni assunte dai testimoni presenti di avere ricostruito che la LA
SA condotta da giunta all'intersezione dell'incrocio con la via Olivuzza (contrada Controparte_2
Dammusello) quasi di fronte il civico n. 19 contrada Santa Venera stava effettuando una manovra di svolta a sinistra, quando giungeva la FI NT condotta dallo e per cui, alla stregua Parte_1 di quanto dichiarato da e dall' (che era trasportato nella FI NT) e così come ribadito Pt_1 Pt_2 dal conducente di un'AL Romeo MI che era a quanto sembra seguire la FI NT condotta da
(il teste afferma sul punto testualmente se non sbaglio), il aveva effettuato una Controparte_7 CP_2 manovra di svolta a sinistra senza dare la precedenza al veicolo che giungeva (ossia la FI NT e di conseguenza l'AL Romeo); in base ai danni riscontrati ai veicoli, non essendo stato riscontrato
'scarrocciamento' venne contestata la velocità non commisurata allo stato dei luoghi allo DU conducente della FI NT, mentre al venne contestata la mancata precedenza;
ed Controparte_2 anche al venne contestata la violazione (per mancato rispetto della distanza di sicurezza). CP_6
Inoltre, il NE non aveva azionato gli indicatori di direzione nello svoltare a sinistra, e questo venne accertato sulla base delle dichiarazioni rese.
Ha sostanzialmente negato che il NE AL aveva attivato l'indicatore di direzione di sinistra ed iniziava una svolta a sinistra (“da quello che abbiamo appreso non è così”).
Ha affermato che lo venne sanzionato per aver guidato ad una velocità eccessiva in spregio Pt_1 al precetto dell'art. 141 CDS e che in merito alla non c'era nessuna frenata, né segni di
'scarrocciamento' a terra, in base all'esperienza del teste, secondo lo stesso, l'impatto era stato istantaneo. Inoltre, che la eseguiva una rotazione di 180° finendo la corsa perpendicolare CP_15 alla carreggiata e lungo la corsia opposta, gravemente danneggiata.
-5.1) Ritiene, poi, il giudice, che le conclusioni raggiunte nelle espletate consulenze tecniche d'ufficio rispettino i princìpi a cui fare riferimento, e di dover pertanto espressamente richiamare le chiare
11 argomentazioni espresse dai cc.tt.uu. nel corso della trattazione – istruzione anche quale ragione di fatto della decisione e fare proprie le conclusioni addotte dagli stessi ausiliari, conseguendone le statuizioni conseguenti.
-Quanto alle condizioni per l'adesione alle conclusioni rassegnate dai consulenti tecnici d'ufficio, appare evidente l'ammissibilità dei quesiti formulati (essendo stato rispettato il divieto di deferire all'ausiliario accertamenti merito alla qualificazione giuridica di fatti ovvero alla conformità al diritto di comportamenti); sussiste la specificità dell'oggetto dell'indagine tecnica compiuta e la correttezza dell'accertamento tecnico sia con riferimento alla completezza degli accertamenti strumentali sia con riferimento alla intrinseca coerenza ed alla adeguatezza delle argomentazioni rispetto alle nozioni correnti e condivise della scienza di riferimento;
è stata effettuata una discussione critica da parte dell'ausiliario delle osservazioni e deduzioni delle parti e dei loro consulenti mediante indicazione di argomentate, e scientificamente controllabili, ragioni di dissenso.
-Avendo in proposito la Suprema Corte ben chiarito che il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, non essendo quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte, mentre le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive
(Cass.
2.2.15 n. 1815 e 9.1.09 n. 282).
-Proprio delle risultanze emerse a conclusioni delle operazioni peritali e delle valutazioni espresse dai nominati consulenti d'ufficio deve dunque farsi carico il Giudicante al fine di risolvere le problematiche ulteriormente dedotte in questo giudizio.
Gli apporti conseguiti e di cui agli accertamenti espletati dai cc.tt.nu. - confortati dalle risultanze documentali – hanno introdotto elementi innegabilmente chiarificatori ed è da ritenersi, inoltre, e conclusivamente, assorbita ogni altra valutazione sulle questioni e tematiche dedotte, stante l'esaustività degli accertamenti condotti, e avuto riguardo superfluità dell'esame degli ulteriori fatti e argomenti di cui alle divergenti prospettazioni delle parti in considerazione dell'oggetto delle domande principali sviluppate e della natura di esse.
Così ha rilevato il ctu geom. : Persona_2
FATTO – brevemente
Da quanto in atti si assume che il giorno 02/04/2018 alle ore 00:30 circa il sig – conducente CP_2
l'autovettura LA SA targata DM271MS – circolante sulla SS115 con direzione
12 Marsala>Trapani, giunto all'intersezione con la via Olivastro – che s'innesta da sinistra - effettuava manovra di svolta a sinistra per immettersi nella predetta via omettendo di dare la precedenza all'autovettura FI NT targata DF253DG condotta da sopraggiungente da opposta Pt_1 direzione ( Trapani > Marsala).
L'autovettura dello era seguita dal altra autovettura AL Romeo MI condotta da Pt_1 [...]
. CP_7
A seguito della manovra di svolta l'autovettura LA SA condotta dal NE andava ad impattare con la parte anteriore destra contro la parte anteriore destra del veicolo condotto dallo . Pt_1
Da tergo proveniva – sempre nella stessa direzione – l'autovettura AL Romeo MI targata EF156ML condotta da che, non potendo evitare l'impatto con la FI che si posizionava trasversalmente CP_6 al maggior asse stradale, la urtava terminando la sua corsa in avanti e nell'opposta corsia di marcia.
Tutti gli occupanti i veicoli (conducenti e trasportati)hanno subito lesioni fisiche giudicate diversamente guaribili.
Sul posto è intervenuta la Polstrada di Marsala che ha eseguito i rilievi di rito.
[…] I luoghi dell'evento si appartengono ad un tratto di strada della SS115 – ricadente nella contrada
Dammusello, agro del Comune di Marsala.
Trattasi di strada rettilinea - nel tratto in esame – a doppio senso di circolazione e a due corsie.[…].
Presenza di linea continua di mezzeria;
tratteggiata nelle intersezioni e in prossimità degli accessi privati;
assenza di linee di margine.
Presenza di segnaletica verticale indicante limite di massimo velocità di 50 km/h nella direzione
Marsala>Trapani nonché pannelli indicanti serie di intersezioni con diritto di precedenza.
Dalla direzione opposta – Trapani>Marsala – assenza di segnale indicante limite di velocità. Anche se vi è la mancata apposizione del pannello indicante il limite massimo di velocità di 50 km/h, o comunque non ripreso dopo le varie intersezioni (art.104 Regolamento), vi è comunque presenza di fabbricati che si susseguono senza soluzione di continuità e dunque vige tale limite trattandosi di centro abitato. […]
Veicolo A: Trattasi di autovettura LA SA targata DM271MS – telaio n°0001112364 – di proprietà di ma condotta da con a bordo tale Controparte_1 Controparte_2 [...]
. Per_4
Veicolo B: trattasi di autovettura FI NT targata DF523DG – telaio n°0000989024 – di proprietà di
ma condotta da con a bordo tale . CP_16 Parte_1 Parte_2
Veicolo C: trattasi di autovettura AL Romeo MI targata EF156ML – telaio n°00001236194 – di proprietà di ma condotta da , solo a bordo. CP_17 Controparte_7
[…] I verbalizzanti hanno elevato contravvenzioni a tutti i conducenti.
13 TRACCE
Nella rappresentazione della dinamica versata nel prontuario dei Verbalizzanti intervenuti sui luoghi non si evince nulla circa la presenza di tracce di frenata e/o scarrocciamento inerenti i veicoli collisi.
Riferiscono di aver individuato la zona dell'impatto grazie ai detriti sparsi nell'intorno. […]
DICHIARAZIONI TESTIMONIALI
In atti dichiarazione testimoniale dei conducenti i veicoli A e C nonchè del trasportato sul veicolo B
(Alestra).
mentre mi trovavo alla guida con direzione Trapani, svoltavo a sinistra lato Controparte_2 contrada Dammusello impattavo sul lato destro della mia autovettura contro il veicolo che sopraggiungeva da Trapani, faccio presente che indossavo la cintura di sicurezza.
Preciso che già mi ero immesso nella corsia opposta per effettuare la svolta a sinistra.
: mentre mi trovavo alla guida in direzione Marsala, giunto all'altezza del civico 19 di Controparte_7
C/da Santa Venera ho visto che il conducente la LA SA che proveniva dal lato Marsala<trapani, ha svoltato a sinistra nella via olivastro senza aver azionato l'indicatore di direzione. < i>
:La FI NT che mi precedeva viaggiava regolarmente in direzione Marsala;
Parte_2 inoltre quando i due mezzi impattavano sterzavo verso sinistra per evitare l'impatto con la FI NT che a causa dell'impatto aveva invaso l'altra corsia.
Dopo l'impatto la mia auto si fermava nella corsia opposta fuori dalla strada.
RICOSTRUZIONE
Lo schizzo planimetrico della Polstrada non ci consente di definire la distanza intercorrente fra
l'innesto della via Olivastro con le posizioni statiche dei veicoli A e B;
questi sono i veicoli venuti per primo al reciproco contatto.
Risulta chiaramente che il veicolo A (quello che eseguiva la svolta a sinistra) dopo l'urto col veicolo B retrocedette anche se non è possibile da un punto di vista squisitamente geometrico definire lo spazio percorso in retro traslazione.
Parimenti dopo l'urto il veicolo B proveniente da Trapani si spostò in avanti rispetto alla posizione dei detriti sversatisi sulla pavimentazione stradale.
Da un punto di vista squisitamente cinematico e geometrico possiamo riferire che l'urto avvenne nella corsia di marcia pertinente al moto del veicolo B (FI NT)e che a seguito dell'impatto il veicolo A retrocedette di diversi metri.
E' chiaro che le deformazioni poste a carico dei veicoli A e B si appartengono alla quantità di moto del veicolo B stante che il veicolo A nel compiere la svolta a sinistra esprime una velocità alquanto modesta
(svolta a 90°).
14 Tenuto conto del peso del veicolo A (kg.1275 più kg.140 per gli occupanti) e dell'entità delle reciproche deformazioni nonché dello spostamento all'indietro del veicolo A se ne deduce la velocità all'urto del veicolo B superiore al limite ivi vigente (50 km/h). […].
Resta, in ogni caso, assodato che la velocità della FI NT è superiore al limite vigente.
Per quanto attiene, invece, alla velocità dell'AL Romeo sopraggiungente da tergo questa, nell'assenza di tracce di frenata visibili, ha esaurito il proprio moto dopo avere colliso in maniera non particolarmente significativa contro il retrotreno della FI NT per poi arrestare la marcia in avanti ed a sinistra.
La sua velocità si appalesa anche superiore al limite di quella massima indicata dalla tipologia dei luoghi (centro abitato) ma è pur possibile che il suo guidatore non ha avuto tempo e spazio per sottrarsi alla reciprocità d'urto fra la LA SA e la FI NT, anche perché l'AL Romeo seguiva da presso la FI NT.
CONCLUSIONI
In risposta ai quesiti postimi si riferisce quanto segue:
a) E' certo che causa principale dell'evento è da scriversi alla condotta di guida del conducente la che in data ed ora dell'evento in presenza di strada perfettamente rettilinea, il Parte_7 che consentiva ampi campi di visuale( anche in ora notturna per la presenza delle rispettive fonti luminose e di quelle pubbliche), poneva in essere manovra di svolta sinistrorsa tagliando, con tale manovra, il flusso veicolare proveniente da opposta direzione;
nello specifico ometteva la precedenza alla FI NT.
Concorre nell'evento la velocità di transito della FI NT stimata superiore al limite vigente.
Essa velocità riverbera su qualità e quantità delle lesioni fisiche rilevate in capo agli occupanti i veicoli collisi.
b) Per quanto riguarda l'adozione o meno dei presidi di sicurezza attivi/passivi degli occupanti dei veicoli (cinture di sicurezza) questo CTU, lo ricordiamo, non ha potuto prendere visione diretta dei veicoli. In base alle lesività rilevate in capo gli occupanti i veicoli si può riferire quanto segue:
DU conducente la FI NT: in base alla CTU medica redatta dal dott. si Persona_3 evidenzia la compromissione (frattura) dello sterno.
Dall'esame degli atti si rileva altresì un trauma commotivo alla testa.
Tale mappatura lesiva ci consente di affermare la mancata attivazione della cintura di sicurezza in quanto le riferite lesioni sono conseguenti allo spostamento del corpo verso lo sterzo ed il parabrezza;
la qualcosa non sarebbe accaduta ove il corpo fosse stato vincolato dalla cintura di sicurezza.
15 Per quanto attiene,invece,alle altre lesività e cioè quelle poste a carico degli arti inferiori le stesse possono ritenersi indipendenti dall'adozione o meno della cintura di sicurezza in quanto gli arti inferiori sono liberi di intrattenere vincoli dinamici con strutture interne dell'abitacolo.
Le cinture di sicurezza ( attacco a tre punti) vincolano al sedile la parte superiore del corpo ( tronco) e il bacino.
Nello specifico la cintura trasversale il tronco e quella orizzontale il bacino.
Gli arti inferiori e superiori sono liberi e coll'urto ricevono impulsi tali da poter intrattenere vincoli di pregio coll'abitacolo,riportandone lesività.
Per quanto attiene alle lesioni patite dagli altri soggetti coinvolti nell'evento non possiamo che fare riferimento alle annotazioni della Polstrada.
Tali annotazioni riportano lesività solo a carico degli arti il che non ci consente di affermare o smentire
l'attivazione delle relative cinture.
Per quanto,invece,attiene al LA l'accertato trauma cranico ci induce a ritenere che lo stesso non avesse attivato il presidio di sicurezza.
Concludendo:
e è certo che al momento dell'urto non indossavano le cinture di sicurezza. Pt_1 Per_4
c) come avevamo di già detto nel corpo della ricostruzione dell'evento le cause dello stesso sono da addebitarsi a comportamenti posti in essere dai guidatori dei veicoli collisi.
Essi comportamenti rilevano quali specifiche violazioni a Norme del Cds.
In via prioritaria in capo della condotta di guida di per avere omesso la precedenza Controparte_2 all'autovettura condotta dallo . Pt_1
In ciò rileviamo la violazione dell'art.145/1°-2°.
Dall'esame degli atti si rileva altresì che a suo carico era stata accertata positività all'alcole.
Ciò potè anche rilevare nel suo grado di attenzione alla guida.
Concorre in via significativa nell'evento la condotta di guida dello per avere ecceduto nella Pt_1 velocità.
In ciò rileviamo la violazione di cui all'art.142/1° Cds.
Quantità e qualità delle lesioni fisiche da questo patite sono da porre in nesso diretto con tale velocità e con,in parte,la mancata adozione della cintura di sicurezza.
Concorre in via residuale la condotta di guida di per avere questo violato l'art.142/1° Controparte_7
e,molto probabilmente anche l'art.149/1° Cds.
Per tutti la violazione di norme di carattere generale quali quelle di prudenza,diligenza e perizia.
16 Non si ritiene di produrre planimetria stante che lo schizzo planimetrico redatto dalla Polstrada non ci consentirebbe di posizionare con rigido criterio geometrico la posizione dei veicoli rispetto all'intersezione.
In ogni caso il rilievo della Polstrada è stato ritenuto utile alla comprensione della dinamica generale dell'evento ed all'accertamento delle relative responsabilità nella causazione dell'occorso.
L'ispezione dei luoghi e le allegate foto debitamente illustrano lo stato dei luoghi.
Inoltre, il ctu dr. ha accertato: Persona_3
Conclusioni Diagnostiche: esiti di frattura –lussazione acetabolo anca destra trattata chirurgicamente con osteosintesi con placca e viti, esiti di frattura del corpo dello sterno, esiti di infrazione canto anteriore-superiore di C5.
- Ammissibile il nesso causale tra evento lesivo e la frattura –lussazione acetabolo anca destra trattata chirurgicamente con osteosintesi con placca e viti, la frattura del corpo dello sterno, infrazione canto anteriore-superiore di C5 con i postumi residuati.
Sulla scorta della documentazione clinica esaminata e dell'esame obiettivo effettuato è possibile attribuire a un danno biologico del 14%. Parte_1
La ITT è quantificabile in giorni 77(settantasette)-periodo di ricovero e di indicazione specialistica di divieto di carico.
La ITP è quantificabile in giorni 20(venti) al 75%, gg 20(venti) al 50%, gg 20(venti) al 25%.
-Inabilità temporanea grado di sofferenza psico-fisica 3
-Danno biologico grado di sofferenza psico-fisica 1
-Per quanto riguarda la capacità di lavoro specifica praticata dal periziato all'epoca del sinistro (operaio agricolo) questa appare inficiata in termini di compromissione delle aspettative di lavoro in relazione allo specifico lavoro di operaio agricolo trattandosi di un lavoro che necessita di stazione eretta prolungata.
Il periziato possiede comunque un diploma dell'istituto nautico che gli consente l'accesso a posizioni come pilota di imbarcazioni da diporto lavoro che sicuramente mettono in sollecitazione l'arto inferiore destro in misura tollerabile.
Spese mediche congrue: 3315,22 Euro come da fatture/scontrini fiscali agli atti.
In relazione ai chiarimenti richiesti relativi a:
- la velocità e il posizionamento delle vetture coinvolte nonché se i soggetti coinvolti indossassero o meno le cinture di sicurezza e se l'adozione di tale meccanismo di ritenuta avrebbe o meno potuto evitare le lesioni patite dall'attore con certezza o con ragionevole probabilità - in tale caso indicando il
17 grado di ragionevole probabilità, accertando altresì il nesso di causalità tra le lesioni e il sinistro per cui
è causa oltreché la compatibilità di esse con i presidi di sicurezza e l'uso di essi, i CTU chiariscono: se i soggetti coinvolti indossassero o meno le cinture di sicurezza e se l'adozione di tale meccanismo di ritenuta avrebbe o meno potuto evitare le lesioni patite dall'attore con certezza o con ragionevole probabilità il CTU medico-legale, chiarisce che, per quanto riguarda la frattura sternale è compatibile sia con l'uso delle cinture di sicurezza a causa della forte pressione esercitata dalla cintura contro la gabbia toracica al momento del trauma sia con l'impatto dello sterno contro il volante, tuttavia, l'utilizzo delle cinture di sicurezza, nel caso di impatto frontale della vettura B sulla vettura A, non spiegherebbe anche la patogenesi del trauma cranico non commotivo in quanto l'uso delle cinture di sicurezza vincolano al sedile il tronco e il bacino e quindi impediscono, in caso di impatto frontale, la traslazione in avanti del corpo e l'impatto con le strutture frontali dell'abitacolo.
Per quanto riguarda la infrazione di C5 tale tipologia di lesione è compatibile sia con l'uso della cintura di sicurezza che con il mancato uso di esse in quanto determinata verosimilmente dal meccanismo traumatico del colpo di frusta caratterizzato dalla sequenza di un improvviso movimento di iperestensione e di una altrettanto brusca iperflessione del collo che si verificano in rapida successione.
Per quanto attiene alla frattura –lussazione dell'acetabolo anca è anch'essa lesione compatibile sia con l'utilizzo delle cinture che con il mancato uso di esse in quanto determinata generalmente dalla contrattura in estensione dell'arto in atteggiamento istintivo di frenare.
In conclusione, a parere del CTU medico-legale, in relazione alle lesioni e menomazioni obiettivate e alla dinamica ricostruita dal CTU tecnico non vi sono elementi di certezza o di ragionevole probabilità che indichino che il Sig. al momento del sinistro del 2.4.2018 indossasse le cinture di sicurezza. Pt_1
-5.2) Nel raffronto con le altre risultanze allegate in via documentale che assumono, nella reciproca connessione tra esse, pregnante valore di prova (vd. sentenza n. 79/2020, pronunciata in data 27/5/2020, depositata in data 7/7/2020 e resa dal GUP presso il Tribunale di Marsala allegata dai convenuti CP_1
e , documentazione sanitaria prodotta da parte attrice, verbale della Polizia Stradale, CP_2 documentazione allegata), appaiono evincibili concreti elementi anche di carattere indiziario che inducono di ritenere la sussistenza dell'evento dannoso soltanto parzialmente nei termini prospettati dall'attore (e pur essendo inequivocabilmente evincibile una responsabilità maggiore in capo al veicolo convenuto e condotto dal ) e dovendosi riconoscere un concorso colposo del danneggiato CP_2
, odierno attore, nella misura del 40%. Pt_1
Dovendosi trarre delle conclusioni appare certamente possibile accertare, anche quale concausa dell'evento, la condotta dello (nei termini indicati e riconosciuti nella c.t.u.) e dunque ben Pt_1 potendosi desumere e ipotizzare che il sinistro e le conseguenze avvennero e si verificarono anche in
18 dipendenza (in via significativa) della velocità del mezzo condotto per avere ecceduto nella velocità ed essendovi seri dubbi che l'attore al momento del sinistro del 2.4.2018 indossasse le cinture di Pt_1 sicurezza.
Appare fondato, pertanto, il rilievo di parte convenuto in ordine all'applicazione del disposto di cui all'art. 1227 c.c. che dispone “se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando
l'ordinaria diligenza”, considerata l'incidenza causale del comportamento colposo dello Pt_1
nella produzione dell'evento dannoso, le specifiche modalità dell'occorso e l'incidenza e la
[...] misura delle condotte colpose dei veicoli coinvolti.
6) Tali essendo le raggiunte conclusioni, occorre procedere alla liquidazione dei danni patiti dall'attore alla stregua della disposta consulenza medico legale sulla persona dell'attore.
6.1) Fatte le superiori precisazioni, occorre rammentare i princìpi esposti dalle quattro sentenze gemelle delle Sezioni Unite della Cassazione (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 28 novembre 2008, nr. 26972-73-74 e
65), le quali nel riportare l'intero sistema nell'ambito della bipolarità tra danno patrimoniale e non patrimoniale e nel respingere qualsiasi ulteriore sottocategoria se non quali mere sintesi descrittive di singoli pregiudizi, hanno individuato, sul piano operativo, due contrapposti principi che il Giudice deve tenere entrambi sempre in considerazione, per operare la corretta liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, trovando il giusto punto di equilibrio.
Il principio secondo il quale l'ampia nozione di danno non patrimoniale desumibile dall'interpretazione costituzionalmente orientata dall'art. 2059 c.c. impone la considerazione di tutte le singole conseguenze pregiudizievoli (c.d. danno-conseguenza) derivanti dalla lesione dell'interesse (danno-evento o danno ingiusto) e, pertanto, non solo le mere sofferenze psichiche che venivano in passato qualificate come danno morale c.d. soggettivo ma anche le ripercussioni sull'esistenza delle persone, con riguardo al "non poter più fare", ricondotte in passato sotto le categorie del danno biologico o del danno esistenziale.
Il principio secondo il quale vanno evitate con cura tutti i rischi di duplicazioni risarcitorie, ossia il rischio di risarcire due volte la stessa conseguenza pregiudizievole, ossia lo stesso danno, mediante l'espediente di definirlo in modo diverso (sul punto v. Cass. civ., sez. III, 13 luglio 2011, n. 15373; Cass. civ., sez. III, 28 giugno 2011, n. 14263).
Pertanto nell'ambito della suddetta dicotomia danno non patrimoniale/danno patrimoniale può dirsi che la categoria del danno non patrimoniale può risultare composta da una somma di pregiudizi o "voci" risarcitorie che, benchè non possano assurgere ad autonome categorie, devono essere tutte considerate ai fini della liquidazione integrale del danno. Le SS.UU hanno, dunque, concluso per la inammissibilità nel
19 nostro ordinamento di un'autonoma categoria di " danno esistenziale ", inteso quale pregiudizio alle attività non remunerative della persona: infatti, ove in essa si ricomprendano i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, ………….., essi sono già risarcibili ai sensi dell'art. 2059 c.c., interpretato in modo conforme a Costituzione, con la conseguenza che la liquidazione di un'ulteriore posta di danno comporterebbe una duplicazione risarcitoria;
ove invece si volessero includere in essa pregiudizi non lesivi di diritti inviolabili della persona, si tratterebbe di categoria illegittima, posto che simili pregiudizi sono irrisarcibili, in virtù del divieto di cui all'art. 2059 c.c. (in termini ulteriormente confermativi sul punto, cfr. Cass. civ., Sez. Un., 14 gennaio 2009, n. 557).
Quanto al danno morale, quindi, va, peraltro, tenuta in considerazione la successiva elaborazione giurisprudenziale della Suprema Corte (si veda Cass. 28 novembre 2008, n. 28407; Cass. 12 dicembre
2008, n. 29191 Cass. sez. Lavoro, 19 dicembre 2008, n. 29832) secondo la quale, esso gode di propria autonomia ontologica rispetto al danno biologico.
L'autonomia ontologica del danno morale rispetto al danno biologico, in relazione alla diversità del bene protetto, appartiene, infatti, ad una consolidata, giurisprudenza della Corte, che esclude il ricorso semplificativo a quote del danno biologico, esigendo la considerazione delle condizioni soggettive della vittima e della gravità del fatto e pervenendo ad una valutazione equitativa autonoma e personalizzata.
Va, inoltre, considerato che l'autonomia di tale voce di danno deriva altresì dalla diversità del bene protetto, che pure attiene ad un diritto inviolabile della persona ovvero all'integrità morale, quale massima espressione della dignità umana, desumibile dall'art. 2 della Costituzione in relazione all'art. 1 della Carta di Nizza, contenuta nel Trattato di Lisbona, ratificato dall'Italia con legge 2 agosto 2008 n.
190 (cfr Cass. sez. III, sentenza 10 marzo 2010 n. 5770). Si veda a maggior conforto di tale interpretazione anche la sentenza Cass. 12 settembre 2011, n. 18641 secondo la quale il profilo morale del danno non patrimoniale è autonomo e non può certo considerarsi scomparso “per assorbimento” all'interno dell'onnicomprensivo danno biologico tabellato.
In altre parole il ristoro del pregiudizio rappresentato dalla sofferenza psichica e fisica, ossia il vecchio danno morale, potrà (e dovrà) continuare ad influire sulla concreta liquidazione del danno, sotto forma di adeguamento del danno non patrimoniale genericamente inteso, unitariamente considerato alla condizione che dette sofferenze siano allegate e provate, anche per presunzioni (in tal senso v. da ultimo
Cass. civ., sez. III, 13 aprile 2010, n. 8724).
Il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce infatti danno conseguenza e come tale deve essere sempre allegato e provato.
Nel caso de quo, compete al danneggiato anche il ristoro del danno morale in relazione alle sofferenze ed ai disagi complessivamente patiti (che vanno ben oltre i tradizionali concetti di "patema d'animo
20 transeunte" e di "spavento"), apprezzabili e valutabili anche in base a presunzioni anche in considerazione del successivo periodo di riposo e riabilitazione che l'attore ha certamemte dovuto seguire. Pertanto, in base alle valutazioni sopra svolte il danno biologico deve essere personalizzato e adeguato al caso specifico.
Può applicarsi la c.d. personalizzazione del danno (in misura percentuale sulla somma indicata a titolo di danno biologico) dal momento che risultano sufficientemente provati e dedotti i fatti costitutivi del danno morale.
6.2) Procedendo alla liquidazione dei danni e circa il quantum risarcitorio tenuto conto dei superiori rilievi, si farà riferimento alle tabelle del Tribunale di Milano e richiamando le conclusioni del ctu dr. vanno evidenziati i dati di seguito indicati ed in considerazione di tali valutazioni è possibile Per_3 attribuire intanto a : Parte_1
Percentuale di invalidità permanente 14% NT danno biologico € 3.091,34 Incremento per sofferenza soggettiva (+ 30%) € 927,40 NT danno non patrimoniale € 4.018,74
NT base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 77
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 20
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 20
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 20
Danno biologico risarcibile € 38.734,00 Danno non patrimoniale risarcibile € 50.355,00 Con personalizzazione massima (max 45% del danno
€ 67.785,00 biologico)
Invalidità temporanea totale € 8.855,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 1.725,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.150,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 575,00 Totale danno biologico temporaneo € 12.305,00
Spese mediche € 3.315,22
Totale generale: € 65.975,22 Totale con personalizzazione massima € 83.405,22
-6.3) Sulla somma individuata a titolo di risarcimento del danno devono essere calcolati gli interessi nella misura della media del rendimento dei titoli di Stato nel periodo interessato dalla data del verificarsi dell'evento lesivo ad oggi;
ciò in ossequio all'orientamento formulato dalla Suprema Corte con la sentenza 22.4.1994-17.2.1995 n. 1712 e presumendo un normale utilizzo del danaro da parte della danneggiata, equamente determinato ipotizzando un impiego della somma in forme di piccolo risparmio
21 (ad es. titoli di Stato). Per quanto attiene alla base di calcolo, dovendo essere escluso il riferimento alle somme liquidate al valore attuale, gli interessi andranno calcolati equitativamente sull'importo medio tra la somma liquidata ad oggi e quella dovuta all'epoca del fatto (ottenuta devalutando il primo importo con l'applicazione degli indici ISTAT).
Pertanto, tenuto conto del concorso di colpa del 40% del danneggiato nella causazione del sinistro, parte convenuta deve essere condannata a risarcire all'attrice il 60% del danno sofferto, pari per tale percentuale ad € 50.043,13, detraendo inoltre la somma già corrisposta di euro 28.000,00 dalla convenuta compagnia assicurativa, sicché si avrà: € 50.043,13 - € 28.000,00 = € 22.043,13.
In considerazione dei chiari princìpi applicabili in materia, nell'ambito dell'assicurazione contro i danni,
e in particolare nell'assicurazione per la responsabilità civile disciplinata dall'art. 1917 c.c. (e per cui l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto), e in accoglimento dunque delle deduzioni dei convenuti Controparte_18 considerato l'obbligo di rilevare indenne e manlevare da ogni e qualsivoglia pregiudizio economico discendente dal predetto accoglimento questi ultimi, quali assicurati dall'assicuratore, la convenuta
[...]
a deve essere condannata a risarcire la somma come sopra calcolata in favore Controparte_3 dell'odierno attore.
Conseguono dunque le statuizioni come in dispositivo.
7) Quanto alle spese di lite: l'esito del giudizio comporta l'obbligo di rifondere all'attore le spese di lite, liquidate, come da dispositivo e che vanno compensate per 1/2 e poste a carico della compagnia assicurativa convenuta nella restante parte, e compensate integralmente tra le altre parti del giudizio, e quindi liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, aggiornata sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, sul valore dell'accolto, per un ammontare di Euro 2.538,50 (valori medi per le fasi studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e minimo per quella decisionale in considerazione dello svolgimento del giudizio), oltre spese forf., IVA e CPA come per legge.
7.1) In considerazione dei chiari accertamenti compiuti nel giudizio (avendo i cc.tt.uu. effettuato la propria attività nei termini come innanzi indicato), e determinato e descritto le opere quantificandone i costi, alla stregua delle considerazioni in precedenza svolte, ritiene il giudicante che le spese delle due consulenze tecniche d'ufficio vadano infine poste, in solido, a carico dell'attore e della compagnia assicurativa convenuta, come da separati provvedimenti.
La presente sentenza è dichiarata provvisoriamente esecutiva ex lege.
P.Q.M.
22 Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella causa n. 624/2022 R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così provvede:
-in parziale accoglimento delle domande avanzate dall'attore , Parte_1 dichiara che il sinistro per cui è causa si è verificato per colpa e responsabilità di e Controparte_2 accertato il concorso di colpa nella misura del 40% di , Parte_1
-condanna i convenuti , e in persona del Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 legale rapp.te pro tempore al pagamento in favore di del risarcimento dei danni fisici Parte_1 riportati dallo stesso ed ammontanti alla residua somma di euro 22.043,13, oltre interessi calcolati nella misura indicata in parte motiva e dalla data del sinistro al soddisfo;
-accoglie la domanda di manleva formulata dai convenuti e e per Controparte_1 Controparte_2
l'effetto condanna la in persona del legale rappresentante p.t., a tenere indenne Controparte_3
e manlevare gli stessi convenuti e da ogni e qualsivoglia Controparte_1 Controparte_2 pregiudizio economico discendente dal presente accoglimento;
-in dipendenza dichiara tenuta e condanna la convenuta in persona del leg.le Controparte_3 rapp.te pro tempore, al pagamento delle spese del giudizio sostenute dall'attore, compensate in ragione di 1/2 e liquidate in complessivi euro 2.538,50, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
-compensa integralmente le spese tra le altre parti del giudizio;
pone in via definitiva e in solido, le spese delle due cc.tt.uu. come da separati provvedimenti, a carico solidale dell'attore e della convenuta in persona del leg.le Parte_1 Controparte_3 rapp.te pro tempore;
Così deciso in Marsala, 29 ottobre 2025.
Il Giudice
dott. Matteo Torre
Il presente atto viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Matteo Torre in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52, comma 5, d. lgs.
n. 196 del 2003.
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