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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/11/2025, n. 10926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10926 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale civile di Napoli
X^ sezione civile
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice unico dott. AN Attana- sio, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 24720/22 del ruolo generale degli affari con- tenziosi, passata in decisione con gg. 60+20 per scritti difensivi finali, avente ad oggetto rilascio e risarcimento e vertente
TRA
c.f.: C.F. 1 , rappresentato e Parte_1
,
difeso, giusta procura in calce alla citazione, dall'Avv. Francesco Cigliano ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Monica Gentile sito in Napoli, Piazzetta Ascensione, 10 II cortile 80121 Napoli.
ATTORE-
e
C.F. 2 rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F. giusta procura estesa in calce alla comparsa, dall'Avv. Sebastiano Pagano del Foro di Napoli con studio in San Giorgio a Cremano (NA) alla Via Pit- tore n. 117, -CONVENUTO-
C.F. C.F. 3 e Controparte_2
, [...] rappresentati e difesi dal CP_3 C.F. C.F._4
,
Prof. Avv. Massimo Rubino De Ritis e dall'Avv. ARno Russo (C.F.
), congiuntamente e disgiuntamente, come da pro-C.F._5 cura allegata alla comparsa,
-CONVENUTI –
Controparte_4 (C.F. P.IVA 1 ) in persona del Sindaco, le- gale rappresentante pro tempore, come assistito e difeso dall'Avvocatura
Comunale a mezzo dell'avv. Giovan Battista Luca Capuano, giusta procura generale alle liti per Notaio Persona_1 rep. 22594/2022, in atti, elettivamente domiciliato in Napoli, presso la casa comunale sita in Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo,
- CONVENUTO-
nata il 28/5/1965 a Napoli (c.f: Controparte_5
,
), residente in [...] cap. 00040; in qualità di) in qualità di erede della Manzoni n. 43 int. 8
―
sig.ra Persona_2
nata i 28/6/1971 a Napoli, (c.f:
[...] Parte_2
- cap 80020 residente in [...] C.F._7 "
AV (NA) in qualità di erede della sig.ra Persona_2
Controparte_6 nato il [...] residente in via Giuseppe
,
Bonito n. 24, Casoria (NA) 80026, nella qualità di erede di Persona_3
[...] nato il [...], deceduto 1'8.5.2014, erede della sig.ra Persona_2
[...] nato il [...], residente in [...]
,
Abate s.n.c., GN AN (SA) 84098, nella qualità di erede di Persona_4 nato il [...], deceduto 1'8.5.2014, erede a sua volta della sig.ra -CONVENUTI contumaci- Persona_2
,
CONCLUSIONI - come da verbale di ultima udienza, in trattazione scrit- ta.
Ragioni di Fatto e Diritto
Con citazione notificata come in atti (v. oltre), Parte_1 deduce- va di essere ab antiquo titolare (unitamente alla germana Persona_5 di cappella funebre sita in Napoli presso il Cimitero Monumentale di Poggio-
Persona_6 ", rivenutagli dalla reale, denominata 66
a sua volta discendente del fondatore ed ivi tu- madre Controparte_8
,nonna del medesimo odierno mulata unitamente a Controparte_9 istante;
che, tuttavia, a partire dal 2011, detta cappella era stata chiusa con catenaccio e lucchetto ad opera degli odierni evocati convenuti componenti della famiglia. che se ne erano in- Persona_7 debitamente impossessati, aprendo altresì un opposto varco d'accesso. Con la conseguenza, in definitiva, che esso istante chiedeva:
1. il rilascio della struttura cimiteriale in parola, almeno in parte costruita dal medesimo fon- datore concessionario dell'intera area cimiteriale di rife- Parte_3
,
rimento;
2. il risarcimento di ogni danno nella circostanza subito (v., am- plius, atto introduttivo). In tale citazione, l'istante così testualmente con- cludeva, evocando in giudizio e invitando “ Controparte_10
[...], nata a [...] il [...], c.f.: resi- C.F._4 dente in Corso Italia n. 31 cap. 80067 Sorrento (NA); -
[...] nato a Napoli il 17.6.1953, c.f: CP_11 residente in [...]n. 31 cap. 80067 Sorren- C.F. 3 ' ,nato il [...] a [...] (c.f: to (NA); - Controparte_1
[...]
), residente in [...]
Di Vittorio n. 9/D sc. B piano 1 int 3; in qualità di erede della sig.ra [...] Controparte_5 nata il [...] a [...]_2 ; -
,
(c.f: residente in [...]
Manzoni n. 43 int.
8 - cap. 00040; in qualità di) in qualità di erede della Parte_2 nata il [...] a [...]ra Persona_2
Napoli, (c.f: residente in [...]
14 cap 80020 AV (NA) in qualità di erede della sig.ra
[...]
-
nato il [...] residente in [...], Casoria (NA) 80026, nella qualità di erede di nato il [...], deceduto l'8.5.2014, erede della sig.raPersona_4
,nato il [...], resi- Persona_2 Controparte_7 dente in via Conforti Abate s.n.c., GN AN (SA) 84098, nella qualità di erede di Persona_4 nato il [...], deceduto l'8.5.2014, erede a sua volta della sig.ra Persona_2 Persona_9
[...] nata il [...], residente in [...] Napoli
,
(NA) 80144, nella qualità di erede di Persona_4 nato il [...], deceduto l'8.5.2014, erede a sua volta della sig.ra Persona_2 nata il [...] a [...], residente in [...]
Quattro Aprile n. 62 Napoli (NA) 80144 nella qualità di erede di Per_4
[...] nato il [...], deceduto l'8.5.2014, erede a sua volta della sig.ra a comparire davanti al Tribunale Ordinario Persona_2 و
di Napoli nella sua nota sede, Sez. e G.I. designandi, all'udienza che si ter- rà il 30 Maggio 2023 ore di rito, invitandola a costituirsi, ai sensi e nelle forme di cui all'art. 166 c.p.c., entro 20 giorni antecedenti l'udienza indi- cata o l'altra eventualmente fissata ai sensi dell'art. 168 bis, 5° comma, c.p.c., con l'avvertimento che, in mancanza di tempestiva e rituale costitu- zione nei termini indicati, incorrerà nelle decadenze di cui agli art. 38 e
167 c.p.c. e che, in caso di mancata costituzione, si procederà in sua legit- tima declaranda contumacia per sentire accogliere le seguenti CONCLU- SIONI - Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: In via d'urgenza: ordinare ai
-
convenuti l'immediato ripristino dello status quo ante della cappella genti- lizia oggetto di cessione del 30.4.2002 a rogito Notaio Dott. Persona_10
[... rep. n. 288.437, raccolta n. 36.291, mediante rispristino dell'ingresso originario della cappella funeraria, con conseguente eliminazione della ca- tena di ferro che ne impedisce l'ingresso; ordinare ai convenuti la restitu- zione in favore degli aventi diritto della porzione [enfasi aggiunte] della cappella oggetto di cessione libera da salme, resti mortali e arredi funebri;
Per_4con conseguente chiusura dell'ingresso intestato ai 66
CP_13
-
e conseguente estumulazione delle salme dei loro defunti;
- Accertare "
e dichiarare la nullità dell'atto di cessione del 30.4.2002 a rogito Notaio Dott. Persona_11 rep. n. 288.437, raccolta n. 36.291 con cui è stata ceduta porzione della cappella funeraria gentilizia Persona_12 attesa la natura demaniale ed inalienabile del bene oggetto di cessione, al- la stregua di quanto dedotto nel paragrafo I;
- In via subordinata, accerta- re e dichiarare la nullità dell'atto di cessione per difetto di causa, alla stregua di quanto dedotto nel paragrafo II;
- In via subordinata, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di cessione in discorso in quanto difetta il requisito, previsto dall'art. 1325 c.c., dell'accordo delle parti, per i motivi sopra esposti nel paragrafo III;
- In ogni caso e, per l'effetto, condannare i convenuti, eredi della cessionaria sig.ra alla resti- Persona_2
,
tuzione della porzione della cappella funeraria gentilizia denominata "Pa- squale Placido" sita in Napoli, nel cimitero monumentale di Poggioreale, oggetto della cessione suindicata, libera da salme, resti mortali e arredi funebri, mediante ripristino dello status quo ante a detta cessione, con con- seguente chiusura dell'ingresso intestato ai " e ri- "
Controparte_14 pristino dell'ingresso originario della cappella funeraria, nonché elimina- zione della catena di ferro [enfasi aggiunta] che ne impedisce l'ingresso e conseguente estumulazione delle salme dei loro defunti;
- Condannare i convenuti al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali come sopra indi- viduati, da liquidarsi equitativamente dal Tribunale adito, e di quelli pa- trimoniali subiti, che ci si riserva di quantificare;
- Ai sensi dell'articolo 614 bis c.p.c. chiede fissarsi la somma di Euro 100,00 o quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione degli obblighi di fare come sopra richiesti". I convenuti e CP_2 nonché Controparte_1 come detta- Controparte_10
,
gliati in premessa, all'uopo costituitisi, deducevano per contro di occupare la cappella in virtù di atto del 30/4/02, autenticato (non redatto) dal notaio Persona_11 del quale, o del cui erede, chiedevano in ogni caso la chia- mata in causa, ritenendo comunque legittima la propria acquisizione e quindi infondata l'avversa pretesa, domandandone, infine, l'integrale riget- to (v. comparse di risposta in atti). Non si costituivano invece detti CP_15
CP_7 e CP_16 nonché Pt_2 , CP_6
[...] CP_17
[...] (v. oltre). L'evocato Controparte_4 costituitosi in atti quale pro- prietario dell'intera area cimiteriale concessa a detto Persona_12 ed
, almeno in parte dallo stesso poi edificata, deduceva l'assenza di propria re- sponsabilità, riaffermando la titolarità demaniale del cespite (v. comparsa di risposta in atti).
Può peraltro subito precisarsi che l'indicata vendita del 30/4/02 stabilisce : Articolo 1) Il Signor TE TU sia i nome proprio che quale procuratore speciale de:
signori MATERA ER AO e TE SANSE-
e garantendo che NO NO, dichiarando stessi sono gli unici ed esclusivi proprietari, cor tutte le garanzie di legge, vende, cede e trasfe-
risce in favore della signora DI UC LA,
che in piena buona fede accetta ed acquista la porzione della cappella funeraria gentilizia de-
"PA Placido" sita in NAPOLI, nelnominata
Cimitero Monumentale di Poggioreale, denominato
"Vecchio Poggioreale Santa AR del Pianto" (già
denominato "Stabilimento Vertecoeli" alla Via Nuova del Campo con ingresso dalla Piazza Doganella e precisamente quella parte della cappella che fu edificata su suolo concesso al Senatore PA PLACIDO con scrittura privata del 24.7.1899 regi- strata a Napoli il 26.7.1899 al numero 46 per am-
pliare la cappella principale dallo stesso già
realizzata.. Tale suolo di forma trapezoidale aveva le dimen-
sioni di metri 3,70 e metri 1,90 di lunghezza e metri 6,20 di larghezza per una complessiva su-
perficie di mq. 17,36.. Più precisamente la parte della cappella che forma oggetto della presente cessione è quella posta fr 1'altare (che resta nella Cappella principale no:
oggetto del presente trasferimento) e l'uscita secondaria della detta cappella, adiacente alla sala XVIII, in detta cappella oggetto della pre-
sente cessione è compresa l'arco.. La porzione di cappella che si aliena comp rende quattro loculi a destra e quattro loculi a sinistra per resti mortali e quattro fosse di interro.. La detta porzione di cappella confina con restante parte della cappella principale che resta di pro-
prietà dei cedenti, con la sala XVIII e con zona di accesso che si diparte dalla Piazza Doganella..
La vendita viene fatta ed accettata con ogni con-
nesso diritto, nello stato di fatto e di diritto in cui il manufatto oggi alienato si trova, ben noto acquirente, libero da resti mortali edalla parte in cattive condizioni, il tutto come meglio rile-
vasi dalla planimetria che sottoscritta dalle parti si allega sub B, precisandosi che la parte ceduta è
tratteggiata in rosso Si precisa espressamente fra le parti che restano impregiudicati e non alienati i diritti dei cedenti sulla parte monumentale della cappella realizzata
Sen. Placido prima della acquisizione delladal parte di suolo su cui è stato successivamente e dificato quanto forma oggetto del presente atto.
Tale parte di cappella che resta di proprietà de cedenti, dovrà rimanere integra nella sua attual consistenza e disposizione..
chiarisce infine che i loculi posti nella parte Si
cappella oggetto del presente trasferimento, di sono stati tutti liberati da resti mortali a cura e spese dei cedenti.
La parte acquirente porterà a conoscenza del Comune di Napoli il presente atto per ottemperare ad ogni adempimento di legge ed in particolare a curare la pratica per ottenere la subconcessione del suolo ed all'uopo il sig. MA TU in proprio e nella qualità, con questo medesimo atto presta il proprio assenso al rilascio di detta subconcessione con esonero per i competenti uffici a ciò preposti da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo e dichiarando che tale subconcessione è atto dovuto dalla Pubblica Amministrazione..
La parte acquirente dichiara di essere a conoscenza che a suo carico cedono gli oneri per la subcon-
cessione dovuti per l'intero suolo, non solo per la parte occupata dalla porzione di cappella acqui-
stata. Invero, nel corpo della citazione introduceva ed azio- Parte_1 nava anche coeva istanza ex art. 700 cpc, esitata poi nell'ordinanza dell'8/2/24 che appare qui opportuno riprodurre, pressochè integralmente, anche sul piano descrittivo e giurisprudenziale: è stato anche consentito un concordato accesso alla cap- all'odierno ricorrente Parte_1 pella mortuaria -ubicata nel cimitero cittadino di Poggioreale- onde verifi- carne l'attuale stato di fatto rispetto, in particolare, ai tumuli relativi ai proprii parenti defunti che ivi riposano. Le parti, in ogni caso, non sono riuscite a trovare una pur auspicata intesa tra esse, apparendo allora op-
,un breve portuno riprodurre, quanto alle deduzioni di Parte_1 bisnonno tratto dell'atto introduttivo: “1) Al Parte_4
, del sig. odierno attore, con scrittura privata del lonta- Parte_1
,
no 24.7.1899, Registrata a Napoli il 26.7.1899 al n. 46 fu dato in conces- sione il suolo "di forma trapezoidale ...di dimensioni di metri 3,70 e metri
1,90 di lunghezza pari a 6,20 di larghezza per una complessiva superficie di mq 17,36.......... " all'interno del Cimitero di Poggioreale per l'ampliamento della cappella già dallo stesso realizzata;
2) Nell'atto del 30.4.2002 a rogito Notaio Dott. Persona_11 rep. n. 288.437, raccolta n. 36.291 (all.1) denominato “contratto di cessione", risulta così pattuito
, sia
< All'articolo 1) di detto atto di cessione il sig. Parte_5 in nome proprio che quale procuratore speciale dei sig.ri Parte_6 Controparte_2 ha dichiarato e garantito "che gli
[...] e stessi sono gli unici ed esclusivi proprietari.....". 3) La Porzione della Controparte_18 oggetto di cessione fa parte della "tomba di famiglia" del ricorrente, intestata al , l'originario titola- Parte_4 re della relativa concessione. 4) Della cessione in discorso l'attore è venu- to a conoscenza solo in data 28.10.2011, ovvero quando sua sorella sig.ra si è recata al Cimitero di Poggioreale per visitareParte_7 Parte_7i propri defunti. In tale occasione, infatti, la sig.ra ha potuto constatare la presenza di una catena all'ingresso della cappella con catenaccio e una porta in ferro, che le hanno impedito l'ingresso (all.
2: fotografie dell'ingresso con catena). Inoltre, una volta entrata nel sepol- cro, ha constatato l'apertura di un altro ingresso con l'intestazione della famiglia della cessionaria ", mai esistito in prece- Controparte_14 dente, nonché un totale stravolgimento dei loculi (all. 3: risultanze fotogra- fiche nuovo ingresso). Nello stravolgimento della cappella funeraria, og- getto dell'illegittima cessione, è stato utilizzato l'altare posto al centro del- la cappella funeraria come elemento separatore;
sono stati, altresì chiusi i due varchi esistenti alle estremità dell'altare con un fila di mattoni e poste fotografie e salme della famiglia “ Per_4 Persona_2 (all 4: risultanze 66 "
fotografiche altare). L'ingresso originario della cappella funeraria, per- tanto, si presenta ad oggi con la cancellata chiusa a chiave e con catena di ferro chiusa con un robusto catenaccio (cfr. all. 2). La porta interna di le- gno è semiaperta con serratura divelta e i due battenti semi accostati tenu- ti uniti da un filo metallico (all. 5: risultanze fotografiche porta interna). Più nello specifico, sui loculi delle pareti non ci sono più i nomi dei defunti della famiglia CP_2 discendenti dei Per_12 e sono stati inseriti
-
all'interno del sepolcro nuovi loculi con le scritte Persona_13
Persona_14 deceduto nel 2011"; Controparte_7 66 "
e Persona_2
,
[...] ". Non solo. Le spoglie della nonna dei sig.ri Parte_1 e e la madre degli stessi, Parte_7 Persona_15 sig.ra Controparte_8 inizialmente poste in due diversi loculi sono sta-
,
te racchiuse in un unico loculo, sul quale è stato aggiunto anche il nome dell'odierno attore e di sua sorella!!! (all. 6: risultanze fotografiche locu- li). Tutto questo all'insaputa dell'odierno attore e di sua sorella. E' stato, altresì, inserito il loculo contenente le spoglie del cedente sig. Persona_16 inizialmente tumulato altrove (cfr. all. 6)..." (enfasi aggiunte).
[...]
,
L'istante chiede quindi ordinarsi a controparte di rimuovere la catena ap- posta da controparte e di consentirgli l'accesso ed il conseguente ripristino dei luoghi sovvertiti (ma v., amplius, atto introduttivo). In comparsa di co- stituzione, il gruppo Controparte_19 deduce -in estrema sinte-
;si- che l'istante non prova la discendenza dal senatore Persona_12 riferisce inoltre che l'oggetto della cessione del 30/4/02 è costituito pro- prio dalla porzione di cappella per cui è causa (precisamente, si afferma che il sen. Persona_12 con scrittura privata del 24/7/1899 registrata a Napoli il 26/07/1989 al numero 46 otterrà la concessione di altra porzio- ne di suolo (non quella ove già insisteva la cappella originaria) ove sarà costruito un altro corpo di fabbrica poi, successivamente, oggetto di com- pravendita con i danti causa del convenuto. Nel menzionato atto di com- pravendita vi è una precisa indicazione dello stato dei luoghi, del terreno, della nuova e della vecchia cappella, dei loculi. Dall'atto pubblico e dagli allegati si evince che l'ingresso che controparte denuncia come nuovo è sempre esistito (anche le manifatture dei cancelli denotano fabbricazioni antichissime) così come non corrisponde al vero l'ingiuriosa affermazione secondo cui chicchessia abbia manomesso il contenuto dei loculi); e che, in ogni caso, la pretesa dell'istante è prescritta, segnalando infine che in due precedenti circostanze il ricorso attoreo, sostanzialmente eguale, era già stato respinto (ma v., diffusamente, comparsa di risposta). L'evocato Co- mune partenopeo non assume a sua volta ruoli o posizioni di rilievo ai fini in esame. A proposito dei due ultimi allegati rigetti appena accennati ed ai quali si rinvia -pronunciati presso altra sezione dell'ufficio-, deve rilevarsi che uno di essi è stato motivato con la mancanza di periculum e l'altro in- vece sulla non reiterabilità del rimedio processuale in assenza di novità, oltre al mancato compattamento del contraddittorio nei confronti di [...]] Parte_8 : può subito a riguardo anticiparsi, per contro, che oggi l'istante è ottuagenario e che, a tale sua avanzata età, va poi aggiunta la circostanza che l'allegato certificato medico/ospedaliero del 21/11/20 non- ché quello più recente del 5/11/22 ne segnalano si un buono stato generale di salute ma ne segnalano anche, tuttavia, un rilevabile rischio cardiova- scolare ingenerato, in particolare, da "Familiarità per morte improvvisa, ipertensione arteriosa, dislipidemia". Con l'effetto che siffatte condizioni fisiche, ragguagliate all'età frattanto raggiunta dall'istante, possano ap- punto configurare un più elevato rischio/vita che, in tali termini integrati, acquisisce dunque un più apprezzabile significato sul piano delle soprav- venienze e, quindi, del rinnovato periculum in mora. Il ricorso è infine cor- redato della evocazione in giudizio degli eredi di Persona_4 supe- randosi così, in sostanza, tutte le pregresse impasse procedimentali. Sul piano oggettivo, degli atti adottati e delle consistenze immobiliari via via nel tempo realizzate, peraltro oggi di disagevole individuazione planime- trica/interna perchè i luoghi sarebbero stati progressivamente modificati (o stravolti, secondo l'istante), occorre anzitutto rilevare che entrambe le parti, sia pure in diversa prospettiva, richiamano la suindicata antica con- cessione del 24.7.1899, registrata a Napoli il 26.7.1899 al n. 46 -rilasciata in origine al capostipite senatore Persona_12 e qui però da nessuno allegata in atti-, avente essa ad oggetto la piccola suindicata area di terre- no cimiteriale sulla quale sarebbe o è poi stata effettivamente edificata la porzione di cappella per cui è causa, cioè reclamata dal ricorrente ed oc- cupata invece esclusivamente da controparte che, a sua volta, riferisce di averla già legittimamente acquisita con il prodotto atto di compravendita, recante autentica notarile, del 30/4/02. Inoltre, sul diverso piano soggetti- vo e dei diritti individuali, deve anzitutto osservarsi, in massima sintesi, che il diritto di sepolcro gentilizio nella specie riscontrabile (su cui oltre), fondato sullo ius sanguinis in rapporto al fondatore e pertanto insorgente per l'avente diritto, iure proprio, sin dalla sua nascita, afferisce a congiun- ti con cui sussista un siffatto legame parentale diretto od anche indiretto, rappresentando esso un diritto personale ed assoluto, imprescrittibile, la cui lesione o violazione da parte di terzi può essere appunto tutelata in forma codicistica (v. giurisprudenza più avanti indicata). Ebbene, Vec- chione Pt_1 dichiara anzitutto che ER fosse il suo bi- snonno (dichiarazione ritenuta tuttavia improvata da controparte) ma, so- prattutto, dimostra con i rilievi fotografici versati in atti che sua madre Controparte_8 -recante lo stesso cognome del capostipite Per_12 e riposano nella parte verosimilmente più sua nonna Controparte_9 risalente della cappella e -cioè- nel loculo a loro nome posto presso l'originario ingresso, oggi chiuso con catena e sopra il quale è infatti si- stemata -ad incastro- la originaria lastra marmorea di Persona_17 ", risalente addirittura al "1872". Insomma, l'insieme dei cennati profili oggettivi/soggettivi documenta dunque, nell'ordine, la vetusta presenza nella tomba sepolcrale di madre e nonna del ricorrente -ciò che ragione- volmente comprova un utilizzo o frequentazione del luogo magari sporadi- CO ma senz'altro risalente-, l'allocazione dei due corpi proprio nell'ambiente primigenio o comunque ultrasecolare della cappella, la con- fermativa ed antichissima epigrafe marmorea esterna (del 1872) appunto ubicata -in linea d'aria- "sopra" le due stesse defunte e, infine, l'eguale cognome della propria genitrice e del concessionario/fondatore. In tal mo- do, appaiono plausibilmente attestate, nell'insieme e nella presente pro- spettiva cautelare, sia la verosimile parentela derivata del ricorrente con sia il fatto che, iure sanguinis, egli stesso e la sua fami- Parte_3 glia d'origine facciano e facessero ripetuto uso, ab antiquo, della porzione di cappella in questione. Dovendo per contro ritenersi che tale utilizzo fos- se precluso, evidentemente, solo agli extranei e non certo a chi abbia od avesse in origine plausibili legami con il primo familiare che fosse conces- sionario del sito cimiteriale. Un uso -quello di Persona_18 e dei suoi familiari- che può ritenersi tuttavia congiunto o comune a quello già eser- citato da controparte oggi resistente in quanto nel ripetuto acquisto del
30/4/02 il venditore (non però il notaio che ha solo autenticato e non redat- a sua volta to l'atto stesso) indica quale propria genitrice Parte_9 riportata come figlia di Persona_12 , fondatore della cappella. Ciò premesso in linea di principio e di legittimazione, deve ora meglio preci- sarsi, in dettaglio, che dai prodotti riflessi fotografici (all. 6 della produ- zione attorea) emerge chiaramente che attraverso il semiaperto accesso detto Parte_3 ", vetusto e cadente oltre che chiuso con apposita 66
catena munita di lucchetto, si individua in visuale laterale, cioè a sinistra verso l'interno ed a qualche metro di altezza, la ridetta tomba marmorea -a muro- recante i cennati nominativi di Persona_15 e [...] Per_19 rispettivamente, ed incontestatamente, nonna e madre
,
dell'ottuagenario odierno ricorrente: ciò appare allora confermare, per i luoghi di causa, un ribadito uso familiare, ove anche in ipotesi saltuario, senz'altro risalente, da parte sia del medesimo odierno istante che, in pre- cedenza, dei suoi trapassati congiunti. Si consideri ancora che la stessa parte resistente riferisce in comparsa di rispo- Controparte_19 sta che trattasi di due (attigui) locali comunicanti, a conferma del fatto, come del resto si evince dai riflessi fotografici in atti, che oggi vi è sia un ambiente con accesso dalla porta detta "Miglio/DiCarluccio" (che appun- to immette nello spazio in cui sono collocati i soli loculi della stessa resi- stente/convenuta) sia, poi, un altro collegato ambiente che trova invece ac- cesso dalla porta storica ", attualmente chiusa 66
Parte_10 con la ricordata catena della quale il ricorrente/attore chiede la rimozione.
Ciò posto e ribadito in punto di fatto, risulta quindi utile riportare le preannunciate interpretazioni giurisprudenziali consolidatesi, anche di re- cente, in subiecta materia, sottolineandosi inoltre alcuni punti o passaggi che appaiono nella specie più rilevanti. Secondo Cons. Stato n. 194/21, "Nel nostro ordinamento il diritto al sepolcro rappresenta un complesso di situazioni giuridiche corrispondenti a distinti ed autonomi diritti. Il c.d. di- ritto primario di sepolcro sorge in capo al privato per effetto della conces- sione da parte dell'autorità amministrativa di un'area di terreno o di por- zione di edificio in un cimitero pubblico di carattere demaniale (articolo 824 c.c.); è tale concessione, di natura traslativa, che crea a sua volta nel privato concessionario un diritto soggettivo perfetto di natura reale, su- scettibile di trasmissione inter vivos o successione mortis causa, che consi- ste nel diritto di essere seppellito (ius sepulchri propriamente detto) o di seppellire altri in un dato sepolcro (ius inferendi mortuum in sepulchro). Tale diritto, come afferma costante giurisprudenza, è opponibile iure pri- vatorum ai terzi ed è assimilabile al diritto di superficie... Giova anche os- servare che, mentre nel sepolcro ereditario lo ius sepulchri si trasmette, come visto, nei modi ordinari, per atto inter vivos o mortis causa, dall'originario titolare anche a persone non facenti parte della famiglia, nel sepolcro c.d. gentilizio o familiare (la distinzione, risalente al diritto romano, tra sepolcro ereditario e sepolcro familiare o gentilizio è tuttora accolta dalla dottrina e dalla giurisprudenza), lo ius sepulchri è attribuito, in base alla volontà del fondatore, in stretto riferimento alla cerchia dei familiari destinatari del sepolcro stesso, acquistandosi dal singolo iure proprio sin dalla nascita, per il solo fatto di trovarsi col fondatore nel rap- porto previsto dall'atto di fondazione o dalle regole consuetudinarie, iure sanguinis e non iure successionis, e determinando una particolare forma di comunione fra contitolari caratterizzata da intrasmissibilità del diritto, per atto tra vivi o mortis causa, imprescrittibilità e irrinunciabilità. Tale diritto di sepolcro si trasforma da familiare in ereditario con la morte dell'ultimo superstite della cerchia dei familiari designati dal fondatore, rimanendo soggetto, per l'ulteriore trasferimento, alle ordinarie regole della successione mortis causa (da ultimo, Cassazione civile, sez. II, 20 agosto 2019,n.21489). Accanto al diritto primario al sepolcro (id est diritto alla tumulazione) vi è poi un diritto secondario al sepolcro che consiste nella facoltà di accedere al luogo di sepoltura in occasione delle ricorren- ze e di opporsi agli atti di violazione del sepolcro o alla lesione della me- moria delle persone ivi seppellite. La dottrina ritiene che in questo caso sia applicabile la normativa codicistica a tutela del nome o dell'immagine al- trui. La dottrina ha anche individuato il diritto alla intestazione del sepol- cro (c.d. ius nomini sepulchri), rappresentato dal diritto di apporre il pro- prio nome sul sepolcro da parte del fondatore e di tutti gli aventi diritto tumulati nel sepolcro stesso. Notevole importanza giuridica riveste inoltre il diritto di scelta del luogo di sepoltura (ius eligendi sepulchrum) indivi- duabile nella facoltà di scelta spettante ad ogni persona fisica circa le mo- dalità ed il luogo della propria sepoltura. Come è noto, la legge consente espressamente che tra le disposizioni testamentarie rientrino anche quelle a carattere non patrimoniale (articolo 587,comma 2, c.c.). Costituisce affer- mazione da tempo consolidata nella giurisprudenza della Corte di Cassa- zione quella secondo cui lo ius eligendi sepulchrum rientra nella catego- ria dei diritti della personalità e, come tale, non può formare oggetto di trasferimento mortis causa, ma può formare oggetto di un mandato post mortem exequendum ovvero può essere inserito nel testamento (articolo 587, comma 2, c.c.). Nel caso in cui la electio non sia stata esercitata dal defunto durante la sua vita, la scelta del luogo di sepoltura può essere fatta dai prossimi congiunti, senza alcun rigore di forme, con prevalenza dello ius coniugi sullo ius sanguinis e di questo sullo ius successionis. ...la Corte di Cassazione, anche di recente, ha precisato che nel giudicare dell'opposizione dei parenti del defunto alla traslazione della salma di questo, ad iniziativa degli attuali aventi diritto alla scelta del sepolcro (a seguito della verificatasi necessità di modificare l'originario luogo di se- poltura), il giudice, una volta accertato che il luogo di sepoltura era stato originariamente determinato dal titolare del relativo diritto, deve valutare con oculata prudenza le giustificazioni addotte per pretendere di operare un trasferimento che comporta esumazione e ritumulazione del cadavere, posto che è avvertita dalla sensibilità degli uomini l'esigenza che le salme dei defunti non vengano, senza adeguate e gravi ragioni, trasferite da un luogo ad un altro (Cass. civile, sez. 6, 14 novembre 2019 n. 29548). Da un lato, occorre dunque considerare la salvaguardia della scelta iniziale e, dall'altro, le ragioni della traslazione della salma addotte da chi è divenu- to parente più prossimo del defunto. Ad esempio, anche se non di recente, è stato affermato che il diritto del coniuge superstite di scegliere e di trasfe- rire il luogo di sepoltura del coniuge defunto, che trova limite soltanto nel- la diversa volontà già espressa dal defunto, non si pone in contrasto con la pietà verso i defunti perché la coscienza collettiva cui tale sentimento si ri- ferisce non disapprova né percepisce negativamente la translatio dei resti mortali per una tumulazione ritenuta ragionevolmente più conveniente (e, quindi, non dovuta a impulsi futili in contrasto con l'etica familiare) dal coniuge superstite e da altri aventi diritto (così Cassazione civile, sez. I, 11 dicembre 1987, n. 9168).
7. In ordine alle norme che regolano la materia, ricordiamo, per quanto di interesse, che il decreto del Presidente della Re- pubblica 10 settembre 1990, n. 285 - Approvazione del regolamento di po- lizia mortuaria all'articolo 88 dispone al primo comma che il sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra se- de può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica. Il successivo articolo 90 stabilisce che il comune può concedere a privati e ad enti l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individua- le, per famiglie e collettività (comma 1) e che, nelle aree avute in conces- sione, i privati e gli enti possono impiantare, in luogo di sepolture a siste- ma di tumulazione, campi di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuna di adeguato ossario (comma 2). Quanto alle concessioni, queste sono a tempo determinato e di durata non superio- re a 99 anni, salvo rinnovo (articolo 92). Inoltre, è disposto che il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle per- sone dei concessionari e dei loro familiari;
di quelle concesse ad enti è ri- servato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento del- la capienza del sepolcro (articolo 93, comma 1). Può altresì essere consen- tita, su richiesta di concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti dei concessionari, secondo i criteri stabiliti nei regolamenti comunali (articolo 93, comma
2)...."; cfr. anche Cons.Stato 26/1/24 V sezione, secondo cui "Lo ius se- 66
pulchri, ossia il diritto, spettante al titolare di concessione cimiteriale, ad essere tumulato nel sepolcro, garantisce al concessionario ampi poteri di godimento del bene e si atteggia come un diritto reale nei confronti dei ter- zi. Ciò significa che, nei rapporti inter privati, la protezione della situa- zione giuridica è piena, assumendo la fisionomia tipica dei diritti reali as- soluti di godimento. Tuttavia, laddove tale facoltà concerna un manufatto costruito su terreno demaniale, lo ius sepulchri non preclude l'esercizio dei poteri autoritativi da parte della pubblica amministrazione concedente, sicchè sono configurabili interessi legittimi quando sono emanati atti di autotutela. In questa prospettiva, infatti, dalla demanialità del bene di- scende l'intrinseca 'cedevolezza' del diritto, che trae origine da una con- cessione amministrativa su bene pubblico (Consiglio Stato, n. 3313 del 2000; Cons. Stato, n.4943 del 2015). E' stato evidenziato che: "Come ac- cade per ogni altro tipo di concessione amministrativa di beni ed utilità, la posizione giuridica soggettiva del privato titolare della concessione tende a recedere dinanzi ai poteri dell'amministrazione in ordine ad una diversa conformazione del rapporto", trattandosi, "...di una posizione soggettiva che trova fonte, se non esclusiva, quanto meno prevalente nel provvedi- mento di concessione", così che, a fronte di successive determinazioni del concedente, il concessionario può chiedere ogni tutela spettante alla sua posizione di interesse legittimo. Ciò premesso, tuttavia, nel corso del rap- porto concessorio, il concedente e il concessionario sono tenuti a rispettare tutte le norme di legge e di regolamento emanate per la disciplina dei suoi specifici aspetti, poiché lo ius sepulchri riguarda una fase di utilizzo del bene che segue lo sfruttamento del suolo mediante edificazione della cap- pella e che soggiace all'applicazione del regolamento di polizia mortuaria. Questa disciplina si colloca ad un livello ancora più elevato di quello che contraddistingue l'interesse del concedente e soddisfa superiori interessi pubblici di ordine igienico-sanitario, oltre che edilizio e di ordine pubbli- co. In sintesi, nell'ordinamento nazionale, il diritto sul sepolcro già costi- tuito sorge con una concessione amministrativa di un'area di terreno o di porzione di edificio in un cimitero pubblico di carattere demaniale (art. 824 c.c.): la concessione, di natura traslativa, crea a sua volta nel privato concessionario un diritto reale suscettibile di trasmissione per atti inter vivos o mortis causa e perciò opponibile iure privatorum agli altri privati, assimilabile al diritto di superficie, che comporta la sussistenza di posizio- ni di interesse legittimo con la relativa tutela giurisdizionale - quando
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l'amministrazione concedente disponga la revoca o la decadenza della concessione per la tutela dell'ordine e della buona amministrazione (Cons.
Stato, n. 5294 del 2022; Cass. civ. n. 8804 del 2023) [nella specie, a fon- dare l'adita giurisdizione del G.O., vi è per contro solo una lite tra privati, confinanti tra loro in contigui luoghi cimiteriali]. Per tale ragione il dirit- to al sepolcro, viene definito come 'diritto al plurale', cioè comprensivo di una serie di diritti soggettivi molto diversi tra loro. Nel novero dei diritti in parola, vi è un diritto "primario" ed un diritto secondario al sepolcro. Il diritto primario' al sepolcro deve essere inteso come il diritto ad essere seppellito (ius sepulchri) o a seppellire altra persona (ius inferendi mor- tuum in sepulchrum) in un determinato manufatto funerario, e può essere attribuito dal proprietario del sepolcro a titolo gratuito od oneroso, per at- to inter vivos o mortis causa. A sua volta, il diritto primario al sepolcro può essere suddiviso ulteriormente in diritto al sepolcro familiare e al se- polcro ereditario: mentre, il diritto ad essere seppelliti nella cappella o nel sepolcro familiare sorge iure proprio in capo ai familiari del de cuius proprio in ragione dell'appartenenza allo stesso gruppo familiare, il dirit- to al sepolcro ereditario sorge iure ereditatis, e cioè dalla qualità di erede rispetto al disponente de cuius (con la ulteriore conseguenza che tali eredi, subentrando nella posizione giuridica del disponente relativa alla disponibilità del sepolcro pro quota hereditatis, potranno a loro volta di- sporne a favore di soggetti anche estranei, pur nei limiti della loro quota).
In assenza di una espressa volontà del fondatore, accedono al sepolcro fa- miliare i discendenti in linea maschile dello stesso, le mogli di questi e i di- scendenti in linea femminile nubili, mentre sono escluse le discendenti in linea femminile coniugate, le quali accederanno al sepolcro dei loro mari- ti. In sostanza, per il solo fatto di trovarsi con il fondatore nel rapporto previsto dall'atto di fondazione o dalle regole consuetudinarie, iure san- guinis e non iure successionis, si determina una particolare forma di co- munione fra contitolari, caratterizzata da intrasmissibilità del diritto, per atto tra vivi o mortis causa, imprescrittibilità e irrinunciabilità. Con la morte dell'ultimo componente del nucleo familiare, estinguendosi il grup- po degli aventi diritto iure proprio, il sepolcro sarà assegnato iure eredita- tis. Infatti, ai sensi dell'art. 93 del Regolamento di Polizia Mortuaria (d.P.R. n. 285 del 1990), "Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro fami- liari". (...) Va richiamato l'indirizzo, anche di recente, ribadito dalla Corte di Cassazione, con ordinanza n. 8020 del 2021, con si è affermato che:
"In assenza di disposizioni specifiche da parte del fondatore, lo ius se- pulchri d'indole gentilizia spetta, oltre che al fondatore stesso, ai compo- nenti del nucleo familiare strettamente inteso, nel quale debbono farsi rientrare tutte le persone legate al fondatore da vincolo di sangue o legate tra loro da vincoli di matrimonio. Tale diritto, pur non essendo precisato in una disposizione di legge, trova il suo fondamento in un'antica con- suetudine, conforme al sentimento comune, e nelle esigenze di culto e pietà dei defunti che, quando esercitate dai prossimi congiunti, realizza- no, allo stesso tempo, la tutela indiretta di una interesse concernente la persona del defunto e l'esigenza sociale di far scegliere ai soggetti più in- teressati la località ed il punto ove manifestare i sentimenti di devozione verso il parente deceduto")" (enfasi aggiunte rispetto, come premesso, ai profili ritenuti di maggiore aderenza rispetto al caso di specie, in cui si va- luta origine ed attualità dell'uso sepolcrale). Sicchè, anche in forza dei principii giurisprudenziali appena richiamati, appare esservi per [...] Pt_11 l'invocato fumus boni iuris, attestato in particolare proprio dal- la presenza dei concomitanti elementi oggettivi/soggettivi più sopra indica- ti: in pratica, è invero logico e plausibile che plurimi resti umani -in man- canza di efficaci prove contrarie o di apposite autorizzazioni- possano in- definitamente riposare in un determinato sito privato solo se questo sia ap- punto di esclusivo o concorrente uso, o di titolarità familiare, in capo a chi, in particolare, sia un diretto parente premorto o superstite del fonda- tore, in virtù di antichi atti di destinazione -qui ad es. percepibili attraverso la preesistente iscrizione all'ingresso della cappella di " Persona_20 oppure in base a risalenti ed acquisite pratiche consuetudinarie, a
[...] loro volta comunque riscontrabili con la vetusta tumulazione -come qui av- viene- di congiunti nati e deceduti in epoca significativamente risalente. In- somma, se nonna e genitrice si trovano nella cappella da così tanto tempo, per destinazione fondativa/gentilizia e/o per antica consuetudine familiare, ciò allora può significare solo che ne avessero idoneo titolo, facendone poi beneficiare, per derivazione, anche l'odierno nipote/figlio Parte_12
[...] In altro senso, vale a dire in ordine poi al tipo di rimedio nella spe- cie adottato, ex art. 700 cpc, giova nuovamente richiamare la suindicata giurisprudenza amministrativa e di legittimità che per lo ius sepulchri identifica, nelle varie forme già accennate, sia un diritto primario della persona (come oltre dettagliato), sia un diritto all'immagine e al nome, si- tuazioni tutte dunque tutelabili, laddove violate con atti di intromissione o lesione, anche in via d'urgenza (v. giurisprudenza sopra riprodotta secon- do cui "Il diritto 'primario' al sepolcro deve essere inteso come il diritto ad essere seppellito (ius sepulchri) o a seppellire altra persona (ius infe- rendi mortuum in sepulchrum) in un determinato manufatto funerario, e può essere attribuito dal proprietario del sepolcro a titolo gratuito od one- roso, per atto inter vivos o mortis causa. A sua volta, il diritto primario al sepolcro può essere suddiviso ulteriormente in diritto al sepolcro familiare essere seppelliti nella cappella e al sepolcro ereditario: mentre, il diritto ad o nel sepolcro familiare sorge iure proprio in capo ai familiari del de cuius proprio in ragione dell'appartenenza allo stesso gruppo familia- re...., per il solo fatto di trovarsi con il fondatore nel rapporto previsto dall'atto di fondazione o dalle regole consuetudinarie, iure sanguinis e non iure successionis, (e) si determina una particolare forma di comunione fra contitolari, caratterizzata da intrasmissibilità del diritto, per atto tra vivi o mortis causa, imprescrittibilità e irrinunciabilità...il diritto secondario al sepolcro...consiste nella facoltà di accedere al luogo di sepoltura in occa- sione delle ricorrenze e di opporsi agli atti di violazione del sepolcro o al- la lesione della memoria delle persone ivi seppellite. La dottrina ritiene che in questo caso sia applicabile la normativa codicistica a tutela del no- me o dell'immagine altrui... Costituisce affermazione da tempo consolidata nella giurisprudenza della Corte di Cassazione quella secondo cui lo ius eligendi sepulchrum rientra nella categoria dei diritti della personalità”).
Tutto quanto descritto e rilevato configura pertanto, in senso cautelare e nei limiti proprii della sommarietà del rito, la verosimile sussistenza del composito diritto in questione. A fronte di ciò, inoltre, occorre ribadire che l'eccepita prescrizione non risulta a sua volta apprezzabile in quanto, co- me evidenziato per il premesso sepolcro gentilizio nella specie riscontrabi- le, trattasi di diritto comunque imprescrittibile (v. giurisprudenza cit.). Oc- corre poi intendersi: in questa sede sommaria si dispone, per il lato "Pa- squalePlacido", la rimozione della apposta catena (o la corrispondente consegna all'istante delle chiavi), ripristinando -con modalità sempre os- servanti le discipline di riferimento incluse quelle igieniche e mortuarie nonché, e sempre, nel debito rispetto reciproco della silenziosità e conti- nenza proprie della spiritualità dei luoghi- il libero ed ordinario uso -da parte di esso del primo ambiente cui si accede da sif- Parte_1 fatto varco storico, anche ai fini dell'indicato primario diritto ad esservi un giorno sepolto, consentendosi altresì, a favore del ricorrente, la eventuale disposizione o estumulazione dei resti di proprii familiari ma, solo, per fi- nalità prudenti e motivate (v. CdS cit.). Mentre, per contro, in questa fase sommaria non si autorizza, ovviamente, la rimozione di resti umani di eventuale appartenenza all'altrui gruppo familiare Mate- ra/Miglio/Spezzalegna. Analogamente, non potranno eseguirsi opere o ag- giusti o modifiche che non siano del tutto indispensabili, atteso che tutte le afferenti questioni potranno essere definitivamente dipanate e chiarite, in- cluso il dictum cautelare, solo nel pendente giudizio di merito e, quindi, nella ultima sede decisoria. Quanto poi al premesso periculum in mora ed al fatto che, in precedenza, altre iniziative d'urgenza dello stesso odierno ricorrente siano state laconicamente respinte (in altra sezione), si è аррип- to già detto in apertura e, quindi, a tale premessa integralmente si rinvia. Ricordando infine la prefigurata azione di merito, di natura risarcitoria, nonché quella di accedibilità e ripristino dello “stravolto" staus quo ante.
Sicchè, nei riferiti modi e limiti, il ricorso d'urgenza va in parte accolto, con le precisazioni via via indicate.
PQM
in parziale accoglimento, ordina ex art. 700 cpc a
[...]
CP_21 CP_20 Controparte_2
[...], in qualità di erede di Persona_2 Controparte_5 in qualità di erede di in qualità di erede Parte_2Persona_21 nella qualità di erede di di Persona_22 Controparte_6
Persona_4 erede di Persona_2 Controparte_7
Persona_4nella qualità di erede di erede a sua volta di Persona_2 nella qualità di erede di Persona_4
, CP_16
[...] '
erede a sua volta di
, Controparte_12 nella Persona_2
,
qualità di erede di Persona_4 erede a sua volta della sig.ra [...]
Persona_8 di rimuovere immediatamente la catena (o consegnarne la chiave) apposta all'ingresso della porzione di cappella epigrafata
[...]
Pt_13 e sita nel cimitero di Poggioreale, consentendone l'accesso e l'uso -nei modi e nei limiti indicati in parte motiva- a Persona_18
Respinge nel resto. Rinvia al 18/4/24. Spese al definitivo" (enfasi qui ag- giunte).
Ebbene, nel merito, occorre in primo luogo osservare che dopo siffatta or- dinanza di parziale accoglimento, peraltro non reclamata- l'accesso storico Parte_14 sono stati e la fruizione dell'ambiente denominato resi possibili mediante la (concordata o non opposta) rimozione di catena e lucchetto sopra indicati, sì da consentire a parte attrice di riappropriarsi del locale funerario originario. Tuttavia, atteso che nei proprii scritti difensivi finali le parti comunque continuano ad insistere per il rispettivo pieno ac- coglimento -e rigetto- della domanda introduttiva, senza che possa quindi considerarsi cessata la materia del contendere, ne discende allora che vada qui ribadita la condanna di parte convenuta a rilasciare definitivamente la più antica porzione di cappella epigrafata, al suo ingresso storico, come Placido PA 1872, essendo già stati rimossi, nel 2024, i ricordati impe- dimenti materiali all'accesso attoreo (ciò di fatto risolvendosi nell'accertamento del diritto di praticamente attua- Parte_15 to- a stabilmente reinsediarsi, nei modi illustrati anche alla luce dei richia- mati criteri giurisprudenziali, nel primo più antico locale del manufatto fu- nebre). In particolare, poi, non risultano adeguatamente smentite, in sede istruttoria, le premesse emergenze cautelari in quanto viene anzitutto con- fermato che è appunto storicamente ed ereditariamente Parte_1 appartenente alla famiglia del fondatore (ciò trova conferma nell'allegato
"certificato storico integrale di stato di famiglia" del 18/10/2011 da cui ap- punto anzitutto si evince, sia pur con annotazione precedente il logo comu- figlio di nale, che ha avuto una fi- Parte_16 Parte_3 glia ha avuto due figli viventi e due nipoti”, rile- Persona_23 vando poi il documento stesso, dopo il detto logo e la relativa attestazione di certificazione comunale, la storica presenza in successione, nello stato di famiglia, intestatario scheda nato di 66 Persona_24
Parte_17 nata il...1921... [...] il... 1865...Sacchi Persona_15
Persona_25 nato il...1944... Parte_7 nata il... 1946", con la ripetuta data del 18/10/2011 e sottoscrizione e timbro dell'Ufficiale
d'anagrafe. Tutto questo, unitamente alle considerazioni sopra svolte, con- sente complessivamente di configurare il fatto che l'odierno istante (figlio di Parte_18 nipote di Controparte_22 e pronipote del fondatore [...] 2 Parte_19 ) eserciti i suoi diritti sulla cappella con accesso da Per_12
[...] 1872 sia per discendenza ereditaria (iure hereditario) sia anche più ampiamente dalla nascita (iure sanguinis), per storica appartenenza al gruppo familiare di Parte_3 al quale va appunto riferito l'originale conseguimento della concessione comunale e la materiale erezione e frui- zione di almeno parte della cappella stessa (a ciò può peraltro aggiungersi, sul piano logico-probatorio, anche la Nota del Controparte_4 del 29.4.2022 avente ad oggetto la richiesta di copie e l'invito al pagamento con riferimento a "erede intestatario atti" (All.3 mem Parte_1
183 n.2 c.p.c.). Vicenda che dunque, sotto ogni profilo, evidenzia per l'istante la sua colleganza al ripetuto fondatore sia in relazione alla appar- tenenza familiare d'insieme (e al conseguente ius sanguinis), sia in relazio- ne al profilo ereditario, il tutto comunque accompagnato dal lungo uso consuetudinario della cappella, come di fatto tra l'altro attestato dalla risa- lente tumulazione in loco (lato 1872) della madre Parte_3 [...] Pt_20 e della nonna Controparte_9 . Per questa parte del manufat- to funebre, pertanto, appare complessivamente comprovata la domanda at- torea, con l'acclarato riconoscimento del diritto dell'istante a rientrare nella esclusiva disponibilità di tale porzione della struttura stessa, nei modi e nei limiti emergenti dalle richiamate interpretazioni giurisprudenziali (del re- sto, a contrario, lo stesso atto di cessione del 30/4/02 ha ad oggetto la sola parte di cappella ricompresa tra l'altare e il relativo ingresso, posto appunto all'opposto dell'ingresso : v. sopra). Parte_14
Per converso, come pure si è visto, la domanda non risulta invece univo- camente dimostrata rispetto a quest'ultimo restante locale intercomunican- te, presieduto da parte convenuta o da suoi singoli soggetti, come sopra di fatto separato mediante intermedio altare e parziali fila verticali di mattoni a questo laterali, munito di proprio opposto ingresso epigrafato [...] Parte_21 (v. ancora fotografie in atti) : infatti, si evidenzia che in virtù della ripetuta cessione del 30/4/02 si è formata una modalità di insediamen- to all'incirca ventennale o più -in origine da parte della cessionaria [...] con accesso appunto dal lato appena dettoCP_23
[...] con un uso dunque anch'esso consolidato, consuetudinaria- Parte 21 " و mente attestato dalla ripetuta tumulazione di molteplici familiari, diretti o indiretti, della medesima avente causa (v. sempre rilievi fotografici in atti, anche di produzione cautelare). Tutto ciò, nell'insieme, pone quindi in dubbio la attuale o intermedia estensione dell'invocato diritto attoreo su quest'altro intercomunicante ambiente acquisito e posseduto da parte con- venuta da tempo considerevole. A riguardo, deve ancora osservarsi che nel ripetuto atto di cessione del 30/4/02 si legge precisamente quanto segue, in ordine alle dichiarate provenienze anteriori con cui sono divenuti titolari della cappella Controparte_10 e CP_2, poi Parte_5 danti causa di Persona_22 : Deceduto il Sen. PA Placido la cappella si appartenne "iure sanguinis" alla di lui figlia O-
limpia PLACIDO..
Alla morte di quest'ultima il diritto alla cappella stessa si è trasferito, sempre "iure sanguinis" ai due figli MA Bonaventura (qui costituito) e
MA PA (deceduto in data 28.8.1981, la-
sciando a sè superstiti i figli MA SA Paola e MA SA NO qui rappresentati dal sig. MA TU.
Tale emergenza contrattuale, peraltro non specificamente impugnata e smentita quanto alle indicate parentele storiche, evidenzia dunque, per la porzione di cappella Miglio/DiCarluccio, che, morto il senatore Per_12
[...] , il cespite è stato trasferito iure sanguinis (anche) alla di lui figlia a sua volta, ha lasciato ancora iure sangui-Persona_26 nis il bene medesimo ai due figli Persona_27 al Parte_5 e quale, dopo la sua morte nel 1981, sono subentrati i figli superstiti [...] Controparte_10 e CP_2 . Tale vicenda non viene poi confutata dal detto certificato anagrafico del 18/10/2011 il cui "Intestatario scheda” è piuttosto il solo (e non anche Persona_26 ), alla sola fami- Parte_22 glia del quale va dunque riferita, in discendenza, la certificazione anagrafi- ca stessa. Sicchè, insomma, appare configurabile anche la legittimazione a vendere di detti Controparte_10 CP_10 € CP_2 Parte_5 e "
come del resto si evince, sul piano dei principii, da CP_24 26/1/24 V sezione, già citato con richiami, e secondo cui, "...In sintesi, nell'ordinamento nazionale, il diritto sul sepolcro già costituito sorge con una concessione amministrativa di un'area di terreno o di porzione di edificio in un cimitero pubblico di carattere demaniale (art. 824 c.c.): la concessione, di natura traslativa, crea a sua volta nel privato concessio- nario un diritto reale suscettibile di trasmissione per atti inter vivos o mortis causa e perciò opponibile iure privatorum agli altri privati, assimi- labile al diritto di superficie, che comporta la sussistenza di posizioni di in- teresse legittimo con la relativa tutela giurisdizionale quando- l'amministrazione concedente disponga la revoca o la decadenza della concessione per la tutela dell'ordine e della buona amministrazione (Cons.
Stato, n. 5294 del 2022; Cass. civ. n. 8804 del 2023) [nella specie, a fon- dare l'adita giurisdizione del G.O., vi è per contro solo una lite tra privati, confinanti tra loro in contigui luoghi cimiteriali]. Per tale ragione il dirit- to al sepolcro, viene definito come 'diritto al plurale', cioè comprensivo di una serie di diritti soggettivi molto diversi tra loro."). Trattasi cioè, nelle indicate prospettive, di diritti trasmissibili inter vivos (qui il 30/4/22) o mortis causa dopo, evidentemente, il rilascio di una originaria concessione amministrativa a favore del capostipite-fondatore ( Parte_3 ) al qua- le, almeno iure sanguinis, sono poi succeduti altri aventi diritto (per questa parte, la figlia Persona_26 con le richiamate vicende conseguenti). و
Siffatte circostanze, pertanto, corroborano e sostengono le considerazioni sopra svolte.
In conseguenza, le istanze attoree di recupero immobiliare, sul piano dell'onere probatorio solo parzialmente soddisfatto, vanno accolte per il lo- cale con accesso diretto da e vanno invece respinte Parte_23 per il locale avente accesso dall'ingresso Miglio-Di Carluccio.
Quanto poi alla domanda risarcitoria, occorre osservare che l'istante non dimostra in concreto, ad es., di non aver potuto tumulare un proprio altro congiunto presso i luoghi di causa o di essere stato impedito nell'accesso alla cappella per i proprii defunti parenti, se non a partire, per tale inacces- sibilità, dal dedotto periodo decorrente da fine 2011. Sicchè, in sostanza, il diritto non patrimoniale al ristoro -qui da riferirsi alla patita sofferenza mo- rale/religiosa per non aver potuto l'istante accedere alla cappella di fami- glia, luogo di conforto spirituale e di preghiera, di meditazione e di mate- riale tenuta e cura dei loculi ivi presenti- può essere riconosciuto per circa tredici anni complessivi, dal gennaio 2012 al 2024, allorquando è poi inter- venuta la rimozione attorea di detti catena/lucchetto, sostanzialmente con- cordata inter partes come da carteggio in atti. A riguardo, occorre poi an- cora osservare che invero, già nell'anno 2019 aveva Parte_1
, dato avvio a due procedure d'urgenza, disattese presso altra sezione del tri- bunale. E' pertanto sì vero che non sembrano in atti documentate altre fat- tive e concrete iniziative attoree tra il 2012 ed il 2018 ma è altrettanto vero
-peraltro in presenza di diritti imprescrittibili ed irrinunciabili- che una fruizione dei luoghi sia pur saltuaria o persino sporadica non incide co- munque sulla risalente durata dello stesso insediamento attoreo sulla por- zione-Placido, nella specie attestato dalla ripetuta ed originaria tumulazione in situ di madre e nonna dell'oggi ottuagenario istante. Sicchè, in via inevi- tabilmente equitativa, il liquidabile danno in rassegna può essere media- mente stimato in euro 400 annui, già aggiornati, sì da pervenirsi -a benefi- cio di al complessivo ristoro di euro 5.200,00 Parte_1
(400x13), oltre interessi legali dalla presente pronuncia, il tutto dovutogli a titolo risarcitorio-solidale (salva ripartizione interna). In ordine poi al profilo, in realtà preliminare, delle legittimazioni passive, sia per il rilascio della porzione di cappella PA Parte_24 che per il relativo risarcimento appena detto, va rilevata la seguente posizione per- sonale/successoria dei soggetti evocati in causa :
1. CP_25 nata a [...] il [...], e 2.
[...]
[...] nato a [...] il [...], 3- CP_21 CP_11
[...] nato il [...] a Napoli in [...] erede della sig.ra
[...] " nata il [...] a Napoli in [...]_5 Per_28 و Persona_2qualità di erede della sig.ra ; 5. Parte_2
, nata il [...] a Napoli, in [...] erede della sig.ra Persona_2 nato il [...] nella qualità di[...] 6. Controparte_6 Persona_4 nato il [...], deceduto 1'8.5.2014, erede del- erede di la sig.ra Persona_2 7 Controparte_7 nato il
,
15.09.1979, nella qualità di erede di Persona_4 nato il [...], de- ceduto 1'8.5.2014, erede a sua volta della sig.ra Persona_2
CP_16 nata il [...], nella qualità di erede di [...] 8 و.
Parte_8 nato il [...], deceduto 1'8.5.2014, erede a sua volta della
9 Controparte_12 nata il sig.ra Persona_2
Persona_4 nato il [...], de- 31/8/1958, nella qualità di erede di ceduto 1'8.5.2014, erede a sua volta della sig.ra Persona_2
Sicchè :
-i soggetti nn. le 2 discendono in origine da Persona_26 discendente a
,
sua volta da Parte_3
-i soggetti dal n. 3 al n. 9 discendono direttamente o indirettamente da [...] cessionaria nella vendita del 30/4/02.Persona_2 و
Ne deriva che tutti essi, in tesi, possono essere in vario modo passivamente legittimati in quanto tutti appunto riconducibili al gruppo familiare -o alla i cui appartenenti abbiano appun-sua cerchia- Persona_7 to via via fruito, direttamente o indirettamente, iure sanguinis o iure heredi- dario, del relativo locale funerario.
Inoltre, come si è visto, i primi 3 convenuti Controparte_26 e CP_27 risultano già presenti in giudizio mentre i restanti CP_2 e
6 soggetti non sono a loro volta costituiti: invero, in riferimento al formante giurisprudenziale oltre indicato, occorre anzitutto rilevare che la notifica a mezzo posta eseguita nei riguardi di Parte_2 risulta effettuata ri- tualmente (e direttamente) a mani proprie, in data 29/11/22, di talchè essa risulta regolare. Quanto poi a Controparte_7 vi è stato l'accesso dell'ufficiale giudiziario che ha rilevato la (temporanea) assenza del desti- natario (in mancanza di altre persone legittimate) procedendo quindi egli ai depositi di legge (ex art. 140 cpc) e spedendo, in coerenza, la prevista rac- comandata AR. Segue l'allegazione in giudizio della cartolina di ritorno in cui si dà nuovamente atto della ripetuta assenza di Parte_25 presso lo stesso recapito certificato in atti, con l'annotazione marginale -datata 15/12/22- attestante il mancato ritiro del plico entro dieci giorni : tale du- plice attività notificatoria ex art. 140 cit., accompagnata anche dalla produ- zione giudiziale dell'indicato avviso di ritorno, rende così completa e per- fezionata la notifica in parola.
Sicchè, oltre ai due germani
,Controparte_26 Persona_29 costi- e a tuitisi in atti, anche Pt_2 e Controparte_7 risultano dunque ritualmente evocati, anche se rimasti contumaci.
In ordine poi ai 4 restanti soggetti ( CP_28 CP_6 Per_2 e
,
Controparte_12 parte attrice ha sempre proceduto a diretta notifica a '
mezzo posta con i seguenti esiti: per CP_28 la notifica postale è avve- nuta a mani della “figlia”, addì 26/11/22, con indicazione numerica della raccomandata semplice all'uopo spedita (cd. C.A.N.); per CP_6 , la no- tifica è avvenuta a mani di "persona di famiglia”, addì 3/12/22, con indica- zione numerica della raccomandata semplice all'uopo spedita (cd. C.A.N.); per Per_2 stante sempre la transitoria assenza del destinatario, e di altri possibili soggetti abilitati, si è proceduto questa volta alla spedizione della raccomandata numericamente indicata (cd. C.A.D.), con attestazione di atto non ritirato nei dieci giorni del 30/11/22 ma senza tuttavia produrre la car- tolina di ritorno;
idem, per con CA e con attestazioneCP_29 di mancato ritiro dell'atto del 12/12/22.
Ebbene, per la CAN (di notifica a familiare) occorre l'allegazione della ri- cevuta di spedizione non essendo bastevole il solo numero della raccoman- data emessa, salve le indicazioni di legittimità qui di seguito riprodotte: se- condo Cass. 10906/24, "...nel caso di specie, in primo luogo, la relata at- testa la consegna a persona evidentemente diversa (circostanza invero in- contestata) dal destinatario;
d'altro canto, secondo questa Corte (Cass. n.
18472/2018, Cass. n. 24823/2016) in tema di comunicazione a mezzo di raccomandata semplice dell'avvenuta notifica di un atto con consegna del plico a persona diversa dal destinatario, l'attestazione di invio di tale rac- comandata con l'indicazione del solo numero e non del nome e dell'indiriz- zo del detto destinatario copre con fede privilegiata soltanto l'avvenuta spedizione di una raccomandata con il menzionato numero, con la conse- guenza che la prova dell'invio al destinatario presso il suo indirizzo va for- nita da chi è interessato a fare valere la ritualità della notifica, producendo la relativa ricevuta di spedizione o tramite altro idoneo mezzo di prova. Ri- tenuta quindi la nullità della notificazione (alla luce dei principi di Cass.
Sez. U. n. 14916/2016), la consegna a persona del tutto priva di alcun col- legamento con il destinatario (come dimostrato nel caso di specie) rende applicabile il principio sopra descritto per il quale l'allegazione della mancata conoscenza deve considerarsi implicita nella specifica allegazione dello stesso vizio della notificazione e, in tal caso, non può affermarsi al- cuna presunzione iuris tantum di conoscenza del processo da parte dell'impugnante, onde grava sulla controparte l'onere di dimostrare che tale conoscenza vi sia eventualmente stata ugualmente, il che nel caso di specie non è avvenuto."; per contro, nella specie, essendo la notifica presa a mani di figlia (per CP_28 ) e di persona di famiglia (per [...] Contro
,tali presunzioni di collega- Parte_26 ), con relative spedizioni di mento e di conoscenza non appaiono ex adverso smentite, con l'effetto che le stesse debbano dunque ritenersi rituali.
Diversamente, per le due restanti notifiche a mezzo spedizioni di CA (per temporanea assenza del destinatario e di eventuali altre persone legittima- te), relative a Controparte_12 le notifiche appaiono CP_16 e invalide o non perfezionate occorrendo questa volta la produzione giudizia- le dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente l'avviso di de- posito tali avvisi non risultano qui però allegati, con l'effetto che le relati- ve notificazioni debbano ritenersi tout court invalide o non perfezionate. Infatti, secondo Cass. 23194/24, per la CA, a pena di non perfezionamen- to della notifica di atto “processuale", cioè anche per “atti giudiziari civi- li", "la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può es- sere data dal notificante... esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la co- municazione di avvenuto deposito... [e mettendo a] confronto...la notifica ex art. 140 c.p.c. e quella postale diretta ex art. 8 della L. n. 890 del 1982 [si giunge] ...a ritenere che, in entrambi i casi, sia necessaria si la produzione della cartolina di ricevimento della raccomandata contenente l'avviso di deposito... [in quanto] ciò che conta è che il giudice possa,
...
attraverso la produzione della cartolina di ricevimento, esprimere un ragionevole e fondato- giudizio sulla sua ricezione, effettiva o almeno “le- gale"..., della raccomandata medesima da parte del destinatario”. Sicchè, in sostanza, dette Controparte_12 non sono state ido- CP_16 e neamente evocate in giudizio, mancandone la richiamata cartolina di ritor- no, con l'effetto che tali due soggetti debbano ritenersi estranei al proce- dimento in rassegna.
Pertanto, in definitiva, oltre ai primi tre convenuti già costituitisi, più sopra indicati, risultano inoltre ritualmente ed idoneamente evocati in giudizio anche
, Controparte_7 CP_32 CP_31 CP_33
,
[...]
Con la conseguenza, insomma, che il definitivo rilascio della occupata cap- pella Parte_3 1872 ed il riconosciuto risarcimento del danno, sopra illustrati, debbano essere pronunciati unicamente avverso
[...]
Controparte_34 Controparte_7 [...] Controparte_1
, Parte_2 "
Parte_27 esulando dal presente giudizio le posi- CP_35 e
,
zioni di detti Controparte_12 CP_16 e
Respingendosi, nel resto, ogni altra istanza ed eccezione.
Infine, stante una parziale soccombenza reciproca tra i soggetti di causa, appare altresì equo compensare per metà tra essi le sostenute spese di lite e condannare parte convenuta a pagare, come in dispositivo, la restante metà, incluso il 50% degli esborsi cautelari (questi stimabili in 1/3 dell'importo qui effettivamente liquidato), con attribuzione in favore del procuratore at- toreo dichiaratosi antistatario.
PQM
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [...] Parte_28 con citazione notificata come in parte motiva, così prov- vede:
a) in parziale accoglimento, condanna Controparte_10 [...]
Controparte_1 Parte_2 Controparte_7 [...] Controparte_2
, , Parte_27 a rilasciare definitivamente la porzione di CP_35 e Parte_29 1872 sopra descritta (sita nel Cimiterocappella epigrafata
Monumentale di Poggioreale-Napoli), consentendone a Parte_1 l'accesso e l'uso esclusivi per il solo relativo locale, nei modi e nei limiti indicati in parte motiva;
b) condanna altresì in solido i medesimi convenuti a pagare a titolo risarci- torio a la somma di euro 5.200,00, oltre interessi legali Persona_18 dalla presente pronuncia;
c) respinge nel resto;
d) compensa per metà tra le parti le spese di giudizio, incluse quelle caute- lari, e condanna in solido detti convenuti a pagare la restante metà che, per questa frazione inclusa quota cautelare, liquida in euro 400 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi, oltre forfettarie-CPA-IVA come per legge, con attribuzione in favore del procuratore attoreo dichiaratosi antistatario. Così deciso in Napoli il 23/11/25. Il giudice unico
AN NA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale civile di Napoli
X^ sezione civile
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice unico dott. AN Attana- sio, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 24720/22 del ruolo generale degli affari con- tenziosi, passata in decisione con gg. 60+20 per scritti difensivi finali, avente ad oggetto rilascio e risarcimento e vertente
TRA
c.f.: C.F. 1 , rappresentato e Parte_1
,
difeso, giusta procura in calce alla citazione, dall'Avv. Francesco Cigliano ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Monica Gentile sito in Napoli, Piazzetta Ascensione, 10 II cortile 80121 Napoli.
ATTORE-
e
C.F. 2 rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F. giusta procura estesa in calce alla comparsa, dall'Avv. Sebastiano Pagano del Foro di Napoli con studio in San Giorgio a Cremano (NA) alla Via Pit- tore n. 117, -CONVENUTO-
C.F. C.F. 3 e Controparte_2
, [...] rappresentati e difesi dal CP_3 C.F. C.F._4
,
Prof. Avv. Massimo Rubino De Ritis e dall'Avv. ARno Russo (C.F.
), congiuntamente e disgiuntamente, come da pro-C.F._5 cura allegata alla comparsa,
-CONVENUTI –
Controparte_4 (C.F. P.IVA 1 ) in persona del Sindaco, le- gale rappresentante pro tempore, come assistito e difeso dall'Avvocatura
Comunale a mezzo dell'avv. Giovan Battista Luca Capuano, giusta procura generale alle liti per Notaio Persona_1 rep. 22594/2022, in atti, elettivamente domiciliato in Napoli, presso la casa comunale sita in Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo,
- CONVENUTO-
nata il 28/5/1965 a Napoli (c.f: Controparte_5
,
), residente in [...] cap. 00040; in qualità di) in qualità di erede della Manzoni n. 43 int. 8
―
sig.ra Persona_2
nata i 28/6/1971 a Napoli, (c.f:
[...] Parte_2
- cap 80020 residente in [...] C.F._7 "
AV (NA) in qualità di erede della sig.ra Persona_2
Controparte_6 nato il [...] residente in via Giuseppe
,
Bonito n. 24, Casoria (NA) 80026, nella qualità di erede di Persona_3
[...] nato il [...], deceduto 1'8.5.2014, erede della sig.ra Persona_2
[...] nato il [...], residente in [...]
,
Abate s.n.c., GN AN (SA) 84098, nella qualità di erede di Persona_4 nato il [...], deceduto 1'8.5.2014, erede a sua volta della sig.ra -CONVENUTI contumaci- Persona_2
,
CONCLUSIONI - come da verbale di ultima udienza, in trattazione scrit- ta.
Ragioni di Fatto e Diritto
Con citazione notificata come in atti (v. oltre), Parte_1 deduce- va di essere ab antiquo titolare (unitamente alla germana Persona_5 di cappella funebre sita in Napoli presso il Cimitero Monumentale di Poggio-
Persona_6 ", rivenutagli dalla reale, denominata 66
a sua volta discendente del fondatore ed ivi tu- madre Controparte_8
,nonna del medesimo odierno mulata unitamente a Controparte_9 istante;
che, tuttavia, a partire dal 2011, detta cappella era stata chiusa con catenaccio e lucchetto ad opera degli odierni evocati convenuti componenti della famiglia. che se ne erano in- Persona_7 debitamente impossessati, aprendo altresì un opposto varco d'accesso. Con la conseguenza, in definitiva, che esso istante chiedeva:
1. il rilascio della struttura cimiteriale in parola, almeno in parte costruita dal medesimo fon- datore concessionario dell'intera area cimiteriale di rife- Parte_3
,
rimento;
2. il risarcimento di ogni danno nella circostanza subito (v., am- plius, atto introduttivo). In tale citazione, l'istante così testualmente con- cludeva, evocando in giudizio e invitando “ Controparte_10
[...], nata a [...] il [...], c.f.: resi- C.F._4 dente in Corso Italia n. 31 cap. 80067 Sorrento (NA); -
[...] nato a Napoli il 17.6.1953, c.f: CP_11 residente in [...]n. 31 cap. 80067 Sorren- C.F. 3 ' ,nato il [...] a [...] (c.f: to (NA); - Controparte_1
[...]
), residente in [...]
Di Vittorio n. 9/D sc. B piano 1 int 3; in qualità di erede della sig.ra [...] Controparte_5 nata il [...] a [...]_2 ; -
,
(c.f: residente in [...]
Manzoni n. 43 int.
8 - cap. 00040; in qualità di) in qualità di erede della Parte_2 nata il [...] a [...]ra Persona_2
Napoli, (c.f: residente in [...]
14 cap 80020 AV (NA) in qualità di erede della sig.ra
[...]
-
nato il [...] residente in [...], Casoria (NA) 80026, nella qualità di erede di nato il [...], deceduto l'8.5.2014, erede della sig.raPersona_4
,nato il [...], resi- Persona_2 Controparte_7 dente in via Conforti Abate s.n.c., GN AN (SA) 84098, nella qualità di erede di Persona_4 nato il [...], deceduto l'8.5.2014, erede a sua volta della sig.ra Persona_2 Persona_9
[...] nata il [...], residente in [...] Napoli
,
(NA) 80144, nella qualità di erede di Persona_4 nato il [...], deceduto l'8.5.2014, erede a sua volta della sig.ra Persona_2 nata il [...] a [...], residente in [...]
Quattro Aprile n. 62 Napoli (NA) 80144 nella qualità di erede di Per_4
[...] nato il [...], deceduto l'8.5.2014, erede a sua volta della sig.ra a comparire davanti al Tribunale Ordinario Persona_2 و
di Napoli nella sua nota sede, Sez. e G.I. designandi, all'udienza che si ter- rà il 30 Maggio 2023 ore di rito, invitandola a costituirsi, ai sensi e nelle forme di cui all'art. 166 c.p.c., entro 20 giorni antecedenti l'udienza indi- cata o l'altra eventualmente fissata ai sensi dell'art. 168 bis, 5° comma, c.p.c., con l'avvertimento che, in mancanza di tempestiva e rituale costitu- zione nei termini indicati, incorrerà nelle decadenze di cui agli art. 38 e
167 c.p.c. e che, in caso di mancata costituzione, si procederà in sua legit- tima declaranda contumacia per sentire accogliere le seguenti CONCLU- SIONI - Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: In via d'urgenza: ordinare ai
-
convenuti l'immediato ripristino dello status quo ante della cappella genti- lizia oggetto di cessione del 30.4.2002 a rogito Notaio Dott. Persona_10
[... rep. n. 288.437, raccolta n. 36.291, mediante rispristino dell'ingresso originario della cappella funeraria, con conseguente eliminazione della ca- tena di ferro che ne impedisce l'ingresso; ordinare ai convenuti la restitu- zione in favore degli aventi diritto della porzione [enfasi aggiunte] della cappella oggetto di cessione libera da salme, resti mortali e arredi funebri;
Per_4con conseguente chiusura dell'ingresso intestato ai 66
CP_13
-
e conseguente estumulazione delle salme dei loro defunti;
- Accertare "
e dichiarare la nullità dell'atto di cessione del 30.4.2002 a rogito Notaio Dott. Persona_11 rep. n. 288.437, raccolta n. 36.291 con cui è stata ceduta porzione della cappella funeraria gentilizia Persona_12 attesa la natura demaniale ed inalienabile del bene oggetto di cessione, al- la stregua di quanto dedotto nel paragrafo I;
- In via subordinata, accerta- re e dichiarare la nullità dell'atto di cessione per difetto di causa, alla stregua di quanto dedotto nel paragrafo II;
- In via subordinata, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di cessione in discorso in quanto difetta il requisito, previsto dall'art. 1325 c.c., dell'accordo delle parti, per i motivi sopra esposti nel paragrafo III;
- In ogni caso e, per l'effetto, condannare i convenuti, eredi della cessionaria sig.ra alla resti- Persona_2
,
tuzione della porzione della cappella funeraria gentilizia denominata "Pa- squale Placido" sita in Napoli, nel cimitero monumentale di Poggioreale, oggetto della cessione suindicata, libera da salme, resti mortali e arredi funebri, mediante ripristino dello status quo ante a detta cessione, con con- seguente chiusura dell'ingresso intestato ai " e ri- "
Controparte_14 pristino dell'ingresso originario della cappella funeraria, nonché elimina- zione della catena di ferro [enfasi aggiunta] che ne impedisce l'ingresso e conseguente estumulazione delle salme dei loro defunti;
- Condannare i convenuti al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali come sopra indi- viduati, da liquidarsi equitativamente dal Tribunale adito, e di quelli pa- trimoniali subiti, che ci si riserva di quantificare;
- Ai sensi dell'articolo 614 bis c.p.c. chiede fissarsi la somma di Euro 100,00 o quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione degli obblighi di fare come sopra richiesti". I convenuti e CP_2 nonché Controparte_1 come detta- Controparte_10
,
gliati in premessa, all'uopo costituitisi, deducevano per contro di occupare la cappella in virtù di atto del 30/4/02, autenticato (non redatto) dal notaio Persona_11 del quale, o del cui erede, chiedevano in ogni caso la chia- mata in causa, ritenendo comunque legittima la propria acquisizione e quindi infondata l'avversa pretesa, domandandone, infine, l'integrale riget- to (v. comparse di risposta in atti). Non si costituivano invece detti CP_15
CP_7 e CP_16 nonché Pt_2 , CP_6
[...] CP_17
[...] (v. oltre). L'evocato Controparte_4 costituitosi in atti quale pro- prietario dell'intera area cimiteriale concessa a detto Persona_12 ed
, almeno in parte dallo stesso poi edificata, deduceva l'assenza di propria re- sponsabilità, riaffermando la titolarità demaniale del cespite (v. comparsa di risposta in atti).
Può peraltro subito precisarsi che l'indicata vendita del 30/4/02 stabilisce : Articolo 1) Il Signor TE TU sia i nome proprio che quale procuratore speciale de:
signori MATERA ER AO e TE SANSE-
e garantendo che NO NO, dichiarando stessi sono gli unici ed esclusivi proprietari, cor tutte le garanzie di legge, vende, cede e trasfe-
risce in favore della signora DI UC LA,
che in piena buona fede accetta ed acquista la porzione della cappella funeraria gentilizia de-
"PA Placido" sita in NAPOLI, nelnominata
Cimitero Monumentale di Poggioreale, denominato
"Vecchio Poggioreale Santa AR del Pianto" (già
denominato "Stabilimento Vertecoeli" alla Via Nuova del Campo con ingresso dalla Piazza Doganella e precisamente quella parte della cappella che fu edificata su suolo concesso al Senatore PA PLACIDO con scrittura privata del 24.7.1899 regi- strata a Napoli il 26.7.1899 al numero 46 per am-
pliare la cappella principale dallo stesso già
realizzata.. Tale suolo di forma trapezoidale aveva le dimen-
sioni di metri 3,70 e metri 1,90 di lunghezza e metri 6,20 di larghezza per una complessiva su-
perficie di mq. 17,36.. Più precisamente la parte della cappella che forma oggetto della presente cessione è quella posta fr 1'altare (che resta nella Cappella principale no:
oggetto del presente trasferimento) e l'uscita secondaria della detta cappella, adiacente alla sala XVIII, in detta cappella oggetto della pre-
sente cessione è compresa l'arco.. La porzione di cappella che si aliena comp rende quattro loculi a destra e quattro loculi a sinistra per resti mortali e quattro fosse di interro.. La detta porzione di cappella confina con restante parte della cappella principale che resta di pro-
prietà dei cedenti, con la sala XVIII e con zona di accesso che si diparte dalla Piazza Doganella..
La vendita viene fatta ed accettata con ogni con-
nesso diritto, nello stato di fatto e di diritto in cui il manufatto oggi alienato si trova, ben noto acquirente, libero da resti mortali edalla parte in cattive condizioni, il tutto come meglio rile-
vasi dalla planimetria che sottoscritta dalle parti si allega sub B, precisandosi che la parte ceduta è
tratteggiata in rosso Si precisa espressamente fra le parti che restano impregiudicati e non alienati i diritti dei cedenti sulla parte monumentale della cappella realizzata
Sen. Placido prima della acquisizione delladal parte di suolo su cui è stato successivamente e dificato quanto forma oggetto del presente atto.
Tale parte di cappella che resta di proprietà de cedenti, dovrà rimanere integra nella sua attual consistenza e disposizione..
chiarisce infine che i loculi posti nella parte Si
cappella oggetto del presente trasferimento, di sono stati tutti liberati da resti mortali a cura e spese dei cedenti.
La parte acquirente porterà a conoscenza del Comune di Napoli il presente atto per ottemperare ad ogni adempimento di legge ed in particolare a curare la pratica per ottenere la subconcessione del suolo ed all'uopo il sig. MA TU in proprio e nella qualità, con questo medesimo atto presta il proprio assenso al rilascio di detta subconcessione con esonero per i competenti uffici a ciò preposti da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo e dichiarando che tale subconcessione è atto dovuto dalla Pubblica Amministrazione..
La parte acquirente dichiara di essere a conoscenza che a suo carico cedono gli oneri per la subcon-
cessione dovuti per l'intero suolo, non solo per la parte occupata dalla porzione di cappella acqui-
stata. Invero, nel corpo della citazione introduceva ed azio- Parte_1 nava anche coeva istanza ex art. 700 cpc, esitata poi nell'ordinanza dell'8/2/24 che appare qui opportuno riprodurre, pressochè integralmente, anche sul piano descrittivo e giurisprudenziale: è stato anche consentito un concordato accesso alla cap- all'odierno ricorrente Parte_1 pella mortuaria -ubicata nel cimitero cittadino di Poggioreale- onde verifi- carne l'attuale stato di fatto rispetto, in particolare, ai tumuli relativi ai proprii parenti defunti che ivi riposano. Le parti, in ogni caso, non sono riuscite a trovare una pur auspicata intesa tra esse, apparendo allora op-
,un breve portuno riprodurre, quanto alle deduzioni di Parte_1 bisnonno tratto dell'atto introduttivo: “1) Al Parte_4
, del sig. odierno attore, con scrittura privata del lonta- Parte_1
,
no 24.7.1899, Registrata a Napoli il 26.7.1899 al n. 46 fu dato in conces- sione il suolo "di forma trapezoidale ...di dimensioni di metri 3,70 e metri
1,90 di lunghezza pari a 6,20 di larghezza per una complessiva superficie di mq 17,36.......... " all'interno del Cimitero di Poggioreale per l'ampliamento della cappella già dallo stesso realizzata;
2) Nell'atto del 30.4.2002 a rogito Notaio Dott. Persona_11 rep. n. 288.437, raccolta n. 36.291 (all.1) denominato “contratto di cessione", risulta così pattuito
, sia
< All'articolo 1) di detto atto di cessione il sig. Parte_5 in nome proprio che quale procuratore speciale dei sig.ri Parte_6 Controparte_2 ha dichiarato e garantito "che gli
[...] e stessi sono gli unici ed esclusivi proprietari.....". 3) La Porzione della Controparte_18 oggetto di cessione fa parte della "tomba di famiglia" del ricorrente, intestata al , l'originario titola- Parte_4 re della relativa concessione. 4) Della cessione in discorso l'attore è venu- to a conoscenza solo in data 28.10.2011, ovvero quando sua sorella sig.ra si è recata al Cimitero di Poggioreale per visitareParte_7 Parte_7i propri defunti. In tale occasione, infatti, la sig.ra ha potuto constatare la presenza di una catena all'ingresso della cappella con catenaccio e una porta in ferro, che le hanno impedito l'ingresso (all.
2: fotografie dell'ingresso con catena). Inoltre, una volta entrata nel sepol- cro, ha constatato l'apertura di un altro ingresso con l'intestazione della famiglia della cessionaria ", mai esistito in prece- Controparte_14 dente, nonché un totale stravolgimento dei loculi (all. 3: risultanze fotogra- fiche nuovo ingresso). Nello stravolgimento della cappella funeraria, og- getto dell'illegittima cessione, è stato utilizzato l'altare posto al centro del- la cappella funeraria come elemento separatore;
sono stati, altresì chiusi i due varchi esistenti alle estremità dell'altare con un fila di mattoni e poste fotografie e salme della famiglia “ Per_4 Persona_2 (all 4: risultanze 66 "
fotografiche altare). L'ingresso originario della cappella funeraria, per- tanto, si presenta ad oggi con la cancellata chiusa a chiave e con catena di ferro chiusa con un robusto catenaccio (cfr. all. 2). La porta interna di le- gno è semiaperta con serratura divelta e i due battenti semi accostati tenu- ti uniti da un filo metallico (all. 5: risultanze fotografiche porta interna). Più nello specifico, sui loculi delle pareti non ci sono più i nomi dei defunti della famiglia CP_2 discendenti dei Per_12 e sono stati inseriti
-
all'interno del sepolcro nuovi loculi con le scritte Persona_13
Persona_14 deceduto nel 2011"; Controparte_7 66 "
e Persona_2
,
[...] ". Non solo. Le spoglie della nonna dei sig.ri Parte_1 e e la madre degli stessi, Parte_7 Persona_15 sig.ra Controparte_8 inizialmente poste in due diversi loculi sono sta-
,
te racchiuse in un unico loculo, sul quale è stato aggiunto anche il nome dell'odierno attore e di sua sorella!!! (all. 6: risultanze fotografiche locu- li). Tutto questo all'insaputa dell'odierno attore e di sua sorella. E' stato, altresì, inserito il loculo contenente le spoglie del cedente sig. Persona_16 inizialmente tumulato altrove (cfr. all. 6)..." (enfasi aggiunte).
[...]
,
L'istante chiede quindi ordinarsi a controparte di rimuovere la catena ap- posta da controparte e di consentirgli l'accesso ed il conseguente ripristino dei luoghi sovvertiti (ma v., amplius, atto introduttivo). In comparsa di co- stituzione, il gruppo Controparte_19 deduce -in estrema sinte-
;si- che l'istante non prova la discendenza dal senatore Persona_12 riferisce inoltre che l'oggetto della cessione del 30/4/02 è costituito pro- prio dalla porzione di cappella per cui è causa (precisamente, si afferma che il sen. Persona_12 con scrittura privata del 24/7/1899 registrata a Napoli il 26/07/1989 al numero 46 otterrà la concessione di altra porzio- ne di suolo (non quella ove già insisteva la cappella originaria) ove sarà costruito un altro corpo di fabbrica poi, successivamente, oggetto di com- pravendita con i danti causa del convenuto. Nel menzionato atto di com- pravendita vi è una precisa indicazione dello stato dei luoghi, del terreno, della nuova e della vecchia cappella, dei loculi. Dall'atto pubblico e dagli allegati si evince che l'ingresso che controparte denuncia come nuovo è sempre esistito (anche le manifatture dei cancelli denotano fabbricazioni antichissime) così come non corrisponde al vero l'ingiuriosa affermazione secondo cui chicchessia abbia manomesso il contenuto dei loculi); e che, in ogni caso, la pretesa dell'istante è prescritta, segnalando infine che in due precedenti circostanze il ricorso attoreo, sostanzialmente eguale, era già stato respinto (ma v., diffusamente, comparsa di risposta). L'evocato Co- mune partenopeo non assume a sua volta ruoli o posizioni di rilievo ai fini in esame. A proposito dei due ultimi allegati rigetti appena accennati ed ai quali si rinvia -pronunciati presso altra sezione dell'ufficio-, deve rilevarsi che uno di essi è stato motivato con la mancanza di periculum e l'altro in- vece sulla non reiterabilità del rimedio processuale in assenza di novità, oltre al mancato compattamento del contraddittorio nei confronti di [...]] Parte_8 : può subito a riguardo anticiparsi, per contro, che oggi l'istante è ottuagenario e che, a tale sua avanzata età, va poi aggiunta la circostanza che l'allegato certificato medico/ospedaliero del 21/11/20 non- ché quello più recente del 5/11/22 ne segnalano si un buono stato generale di salute ma ne segnalano anche, tuttavia, un rilevabile rischio cardiova- scolare ingenerato, in particolare, da "Familiarità per morte improvvisa, ipertensione arteriosa, dislipidemia". Con l'effetto che siffatte condizioni fisiche, ragguagliate all'età frattanto raggiunta dall'istante, possano ap- punto configurare un più elevato rischio/vita che, in tali termini integrati, acquisisce dunque un più apprezzabile significato sul piano delle soprav- venienze e, quindi, del rinnovato periculum in mora. Il ricorso è infine cor- redato della evocazione in giudizio degli eredi di Persona_4 supe- randosi così, in sostanza, tutte le pregresse impasse procedimentali. Sul piano oggettivo, degli atti adottati e delle consistenze immobiliari via via nel tempo realizzate, peraltro oggi di disagevole individuazione planime- trica/interna perchè i luoghi sarebbero stati progressivamente modificati (o stravolti, secondo l'istante), occorre anzitutto rilevare che entrambe le parti, sia pure in diversa prospettiva, richiamano la suindicata antica con- cessione del 24.7.1899, registrata a Napoli il 26.7.1899 al n. 46 -rilasciata in origine al capostipite senatore Persona_12 e qui però da nessuno allegata in atti-, avente essa ad oggetto la piccola suindicata area di terre- no cimiteriale sulla quale sarebbe o è poi stata effettivamente edificata la porzione di cappella per cui è causa, cioè reclamata dal ricorrente ed oc- cupata invece esclusivamente da controparte che, a sua volta, riferisce di averla già legittimamente acquisita con il prodotto atto di compravendita, recante autentica notarile, del 30/4/02. Inoltre, sul diverso piano soggetti- vo e dei diritti individuali, deve anzitutto osservarsi, in massima sintesi, che il diritto di sepolcro gentilizio nella specie riscontrabile (su cui oltre), fondato sullo ius sanguinis in rapporto al fondatore e pertanto insorgente per l'avente diritto, iure proprio, sin dalla sua nascita, afferisce a congiun- ti con cui sussista un siffatto legame parentale diretto od anche indiretto, rappresentando esso un diritto personale ed assoluto, imprescrittibile, la cui lesione o violazione da parte di terzi può essere appunto tutelata in forma codicistica (v. giurisprudenza più avanti indicata). Ebbene, Vec- chione Pt_1 dichiara anzitutto che ER fosse il suo bi- snonno (dichiarazione ritenuta tuttavia improvata da controparte) ma, so- prattutto, dimostra con i rilievi fotografici versati in atti che sua madre Controparte_8 -recante lo stesso cognome del capostipite Per_12 e riposano nella parte verosimilmente più sua nonna Controparte_9 risalente della cappella e -cioè- nel loculo a loro nome posto presso l'originario ingresso, oggi chiuso con catena e sopra il quale è infatti si- stemata -ad incastro- la originaria lastra marmorea di Persona_17 ", risalente addirittura al "1872". Insomma, l'insieme dei cennati profili oggettivi/soggettivi documenta dunque, nell'ordine, la vetusta presenza nella tomba sepolcrale di madre e nonna del ricorrente -ciò che ragione- volmente comprova un utilizzo o frequentazione del luogo magari sporadi- CO ma senz'altro risalente-, l'allocazione dei due corpi proprio nell'ambiente primigenio o comunque ultrasecolare della cappella, la con- fermativa ed antichissima epigrafe marmorea esterna (del 1872) appunto ubicata -in linea d'aria- "sopra" le due stesse defunte e, infine, l'eguale cognome della propria genitrice e del concessionario/fondatore. In tal mo- do, appaiono plausibilmente attestate, nell'insieme e nella presente pro- spettiva cautelare, sia la verosimile parentela derivata del ricorrente con sia il fatto che, iure sanguinis, egli stesso e la sua fami- Parte_3 glia d'origine facciano e facessero ripetuto uso, ab antiquo, della porzione di cappella in questione. Dovendo per contro ritenersi che tale utilizzo fos- se precluso, evidentemente, solo agli extranei e non certo a chi abbia od avesse in origine plausibili legami con il primo familiare che fosse conces- sionario del sito cimiteriale. Un uso -quello di Persona_18 e dei suoi familiari- che può ritenersi tuttavia congiunto o comune a quello già eser- citato da controparte oggi resistente in quanto nel ripetuto acquisto del
30/4/02 il venditore (non però il notaio che ha solo autenticato e non redat- a sua volta to l'atto stesso) indica quale propria genitrice Parte_9 riportata come figlia di Persona_12 , fondatore della cappella. Ciò premesso in linea di principio e di legittimazione, deve ora meglio preci- sarsi, in dettaglio, che dai prodotti riflessi fotografici (all. 6 della produ- zione attorea) emerge chiaramente che attraverso il semiaperto accesso detto Parte_3 ", vetusto e cadente oltre che chiuso con apposita 66
catena munita di lucchetto, si individua in visuale laterale, cioè a sinistra verso l'interno ed a qualche metro di altezza, la ridetta tomba marmorea -a muro- recante i cennati nominativi di Persona_15 e [...] Per_19 rispettivamente, ed incontestatamente, nonna e madre
,
dell'ottuagenario odierno ricorrente: ciò appare allora confermare, per i luoghi di causa, un ribadito uso familiare, ove anche in ipotesi saltuario, senz'altro risalente, da parte sia del medesimo odierno istante che, in pre- cedenza, dei suoi trapassati congiunti. Si consideri ancora che la stessa parte resistente riferisce in comparsa di rispo- Controparte_19 sta che trattasi di due (attigui) locali comunicanti, a conferma del fatto, come del resto si evince dai riflessi fotografici in atti, che oggi vi è sia un ambiente con accesso dalla porta detta "Miglio/DiCarluccio" (che appun- to immette nello spazio in cui sono collocati i soli loculi della stessa resi- stente/convenuta) sia, poi, un altro collegato ambiente che trova invece ac- cesso dalla porta storica ", attualmente chiusa 66
Parte_10 con la ricordata catena della quale il ricorrente/attore chiede la rimozione.
Ciò posto e ribadito in punto di fatto, risulta quindi utile riportare le preannunciate interpretazioni giurisprudenziali consolidatesi, anche di re- cente, in subiecta materia, sottolineandosi inoltre alcuni punti o passaggi che appaiono nella specie più rilevanti. Secondo Cons. Stato n. 194/21, "Nel nostro ordinamento il diritto al sepolcro rappresenta un complesso di situazioni giuridiche corrispondenti a distinti ed autonomi diritti. Il c.d. di- ritto primario di sepolcro sorge in capo al privato per effetto della conces- sione da parte dell'autorità amministrativa di un'area di terreno o di por- zione di edificio in un cimitero pubblico di carattere demaniale (articolo 824 c.c.); è tale concessione, di natura traslativa, che crea a sua volta nel privato concessionario un diritto soggettivo perfetto di natura reale, su- scettibile di trasmissione inter vivos o successione mortis causa, che consi- ste nel diritto di essere seppellito (ius sepulchri propriamente detto) o di seppellire altri in un dato sepolcro (ius inferendi mortuum in sepulchro). Tale diritto, come afferma costante giurisprudenza, è opponibile iure pri- vatorum ai terzi ed è assimilabile al diritto di superficie... Giova anche os- servare che, mentre nel sepolcro ereditario lo ius sepulchri si trasmette, come visto, nei modi ordinari, per atto inter vivos o mortis causa, dall'originario titolare anche a persone non facenti parte della famiglia, nel sepolcro c.d. gentilizio o familiare (la distinzione, risalente al diritto romano, tra sepolcro ereditario e sepolcro familiare o gentilizio è tuttora accolta dalla dottrina e dalla giurisprudenza), lo ius sepulchri è attribuito, in base alla volontà del fondatore, in stretto riferimento alla cerchia dei familiari destinatari del sepolcro stesso, acquistandosi dal singolo iure proprio sin dalla nascita, per il solo fatto di trovarsi col fondatore nel rap- porto previsto dall'atto di fondazione o dalle regole consuetudinarie, iure sanguinis e non iure successionis, e determinando una particolare forma di comunione fra contitolari caratterizzata da intrasmissibilità del diritto, per atto tra vivi o mortis causa, imprescrittibilità e irrinunciabilità. Tale diritto di sepolcro si trasforma da familiare in ereditario con la morte dell'ultimo superstite della cerchia dei familiari designati dal fondatore, rimanendo soggetto, per l'ulteriore trasferimento, alle ordinarie regole della successione mortis causa (da ultimo, Cassazione civile, sez. II, 20 agosto 2019,n.21489). Accanto al diritto primario al sepolcro (id est diritto alla tumulazione) vi è poi un diritto secondario al sepolcro che consiste nella facoltà di accedere al luogo di sepoltura in occasione delle ricorren- ze e di opporsi agli atti di violazione del sepolcro o alla lesione della me- moria delle persone ivi seppellite. La dottrina ritiene che in questo caso sia applicabile la normativa codicistica a tutela del nome o dell'immagine al- trui. La dottrina ha anche individuato il diritto alla intestazione del sepol- cro (c.d. ius nomini sepulchri), rappresentato dal diritto di apporre il pro- prio nome sul sepolcro da parte del fondatore e di tutti gli aventi diritto tumulati nel sepolcro stesso. Notevole importanza giuridica riveste inoltre il diritto di scelta del luogo di sepoltura (ius eligendi sepulchrum) indivi- duabile nella facoltà di scelta spettante ad ogni persona fisica circa le mo- dalità ed il luogo della propria sepoltura. Come è noto, la legge consente espressamente che tra le disposizioni testamentarie rientrino anche quelle a carattere non patrimoniale (articolo 587,comma 2, c.c.). Costituisce affer- mazione da tempo consolidata nella giurisprudenza della Corte di Cassa- zione quella secondo cui lo ius eligendi sepulchrum rientra nella catego- ria dei diritti della personalità e, come tale, non può formare oggetto di trasferimento mortis causa, ma può formare oggetto di un mandato post mortem exequendum ovvero può essere inserito nel testamento (articolo 587, comma 2, c.c.). Nel caso in cui la electio non sia stata esercitata dal defunto durante la sua vita, la scelta del luogo di sepoltura può essere fatta dai prossimi congiunti, senza alcun rigore di forme, con prevalenza dello ius coniugi sullo ius sanguinis e di questo sullo ius successionis. ...la Corte di Cassazione, anche di recente, ha precisato che nel giudicare dell'opposizione dei parenti del defunto alla traslazione della salma di questo, ad iniziativa degli attuali aventi diritto alla scelta del sepolcro (a seguito della verificatasi necessità di modificare l'originario luogo di se- poltura), il giudice, una volta accertato che il luogo di sepoltura era stato originariamente determinato dal titolare del relativo diritto, deve valutare con oculata prudenza le giustificazioni addotte per pretendere di operare un trasferimento che comporta esumazione e ritumulazione del cadavere, posto che è avvertita dalla sensibilità degli uomini l'esigenza che le salme dei defunti non vengano, senza adeguate e gravi ragioni, trasferite da un luogo ad un altro (Cass. civile, sez. 6, 14 novembre 2019 n. 29548). Da un lato, occorre dunque considerare la salvaguardia della scelta iniziale e, dall'altro, le ragioni della traslazione della salma addotte da chi è divenu- to parente più prossimo del defunto. Ad esempio, anche se non di recente, è stato affermato che il diritto del coniuge superstite di scegliere e di trasfe- rire il luogo di sepoltura del coniuge defunto, che trova limite soltanto nel- la diversa volontà già espressa dal defunto, non si pone in contrasto con la pietà verso i defunti perché la coscienza collettiva cui tale sentimento si ri- ferisce non disapprova né percepisce negativamente la translatio dei resti mortali per una tumulazione ritenuta ragionevolmente più conveniente (e, quindi, non dovuta a impulsi futili in contrasto con l'etica familiare) dal coniuge superstite e da altri aventi diritto (così Cassazione civile, sez. I, 11 dicembre 1987, n. 9168).
7. In ordine alle norme che regolano la materia, ricordiamo, per quanto di interesse, che il decreto del Presidente della Re- pubblica 10 settembre 1990, n. 285 - Approvazione del regolamento di po- lizia mortuaria all'articolo 88 dispone al primo comma che il sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra se- de può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica. Il successivo articolo 90 stabilisce che il comune può concedere a privati e ad enti l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individua- le, per famiglie e collettività (comma 1) e che, nelle aree avute in conces- sione, i privati e gli enti possono impiantare, in luogo di sepolture a siste- ma di tumulazione, campi di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuna di adeguato ossario (comma 2). Quanto alle concessioni, queste sono a tempo determinato e di durata non superio- re a 99 anni, salvo rinnovo (articolo 92). Inoltre, è disposto che il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle per- sone dei concessionari e dei loro familiari;
di quelle concesse ad enti è ri- servato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento del- la capienza del sepolcro (articolo 93, comma 1). Può altresì essere consen- tita, su richiesta di concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti dei concessionari, secondo i criteri stabiliti nei regolamenti comunali (articolo 93, comma
2)...."; cfr. anche Cons.Stato 26/1/24 V sezione, secondo cui "Lo ius se- 66
pulchri, ossia il diritto, spettante al titolare di concessione cimiteriale, ad essere tumulato nel sepolcro, garantisce al concessionario ampi poteri di godimento del bene e si atteggia come un diritto reale nei confronti dei ter- zi. Ciò significa che, nei rapporti inter privati, la protezione della situa- zione giuridica è piena, assumendo la fisionomia tipica dei diritti reali as- soluti di godimento. Tuttavia, laddove tale facoltà concerna un manufatto costruito su terreno demaniale, lo ius sepulchri non preclude l'esercizio dei poteri autoritativi da parte della pubblica amministrazione concedente, sicchè sono configurabili interessi legittimi quando sono emanati atti di autotutela. In questa prospettiva, infatti, dalla demanialità del bene di- scende l'intrinseca 'cedevolezza' del diritto, che trae origine da una con- cessione amministrativa su bene pubblico (Consiglio Stato, n. 3313 del 2000; Cons. Stato, n.4943 del 2015). E' stato evidenziato che: "Come ac- cade per ogni altro tipo di concessione amministrativa di beni ed utilità, la posizione giuridica soggettiva del privato titolare della concessione tende a recedere dinanzi ai poteri dell'amministrazione in ordine ad una diversa conformazione del rapporto", trattandosi, "...di una posizione soggettiva che trova fonte, se non esclusiva, quanto meno prevalente nel provvedi- mento di concessione", così che, a fronte di successive determinazioni del concedente, il concessionario può chiedere ogni tutela spettante alla sua posizione di interesse legittimo. Ciò premesso, tuttavia, nel corso del rap- porto concessorio, il concedente e il concessionario sono tenuti a rispettare tutte le norme di legge e di regolamento emanate per la disciplina dei suoi specifici aspetti, poiché lo ius sepulchri riguarda una fase di utilizzo del bene che segue lo sfruttamento del suolo mediante edificazione della cap- pella e che soggiace all'applicazione del regolamento di polizia mortuaria. Questa disciplina si colloca ad un livello ancora più elevato di quello che contraddistingue l'interesse del concedente e soddisfa superiori interessi pubblici di ordine igienico-sanitario, oltre che edilizio e di ordine pubbli- co. In sintesi, nell'ordinamento nazionale, il diritto sul sepolcro già costi- tuito sorge con una concessione amministrativa di un'area di terreno o di porzione di edificio in un cimitero pubblico di carattere demaniale (art. 824 c.c.): la concessione, di natura traslativa, crea a sua volta nel privato concessionario un diritto reale suscettibile di trasmissione per atti inter vivos o mortis causa e perciò opponibile iure privatorum agli altri privati, assimilabile al diritto di superficie, che comporta la sussistenza di posizio- ni di interesse legittimo con la relativa tutela giurisdizionale - quando
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l'amministrazione concedente disponga la revoca o la decadenza della concessione per la tutela dell'ordine e della buona amministrazione (Cons.
Stato, n. 5294 del 2022; Cass. civ. n. 8804 del 2023) [nella specie, a fon- dare l'adita giurisdizione del G.O., vi è per contro solo una lite tra privati, confinanti tra loro in contigui luoghi cimiteriali]. Per tale ragione il dirit- to al sepolcro, viene definito come 'diritto al plurale', cioè comprensivo di una serie di diritti soggettivi molto diversi tra loro. Nel novero dei diritti in parola, vi è un diritto "primario" ed un diritto secondario al sepolcro. Il diritto primario' al sepolcro deve essere inteso come il diritto ad essere seppellito (ius sepulchri) o a seppellire altra persona (ius inferendi mor- tuum in sepulchrum) in un determinato manufatto funerario, e può essere attribuito dal proprietario del sepolcro a titolo gratuito od oneroso, per at- to inter vivos o mortis causa. A sua volta, il diritto primario al sepolcro può essere suddiviso ulteriormente in diritto al sepolcro familiare e al se- polcro ereditario: mentre, il diritto ad essere seppelliti nella cappella o nel sepolcro familiare sorge iure proprio in capo ai familiari del de cuius proprio in ragione dell'appartenenza allo stesso gruppo familiare, il dirit- to al sepolcro ereditario sorge iure ereditatis, e cioè dalla qualità di erede rispetto al disponente de cuius (con la ulteriore conseguenza che tali eredi, subentrando nella posizione giuridica del disponente relativa alla disponibilità del sepolcro pro quota hereditatis, potranno a loro volta di- sporne a favore di soggetti anche estranei, pur nei limiti della loro quota).
In assenza di una espressa volontà del fondatore, accedono al sepolcro fa- miliare i discendenti in linea maschile dello stesso, le mogli di questi e i di- scendenti in linea femminile nubili, mentre sono escluse le discendenti in linea femminile coniugate, le quali accederanno al sepolcro dei loro mari- ti. In sostanza, per il solo fatto di trovarsi con il fondatore nel rapporto previsto dall'atto di fondazione o dalle regole consuetudinarie, iure san- guinis e non iure successionis, si determina una particolare forma di co- munione fra contitolari, caratterizzata da intrasmissibilità del diritto, per atto tra vivi o mortis causa, imprescrittibilità e irrinunciabilità. Con la morte dell'ultimo componente del nucleo familiare, estinguendosi il grup- po degli aventi diritto iure proprio, il sepolcro sarà assegnato iure eredita- tis. Infatti, ai sensi dell'art. 93 del Regolamento di Polizia Mortuaria (d.P.R. n. 285 del 1990), "Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro fami- liari". (...) Va richiamato l'indirizzo, anche di recente, ribadito dalla Corte di Cassazione, con ordinanza n. 8020 del 2021, con si è affermato che:
"In assenza di disposizioni specifiche da parte del fondatore, lo ius se- pulchri d'indole gentilizia spetta, oltre che al fondatore stesso, ai compo- nenti del nucleo familiare strettamente inteso, nel quale debbono farsi rientrare tutte le persone legate al fondatore da vincolo di sangue o legate tra loro da vincoli di matrimonio. Tale diritto, pur non essendo precisato in una disposizione di legge, trova il suo fondamento in un'antica con- suetudine, conforme al sentimento comune, e nelle esigenze di culto e pietà dei defunti che, quando esercitate dai prossimi congiunti, realizza- no, allo stesso tempo, la tutela indiretta di una interesse concernente la persona del defunto e l'esigenza sociale di far scegliere ai soggetti più in- teressati la località ed il punto ove manifestare i sentimenti di devozione verso il parente deceduto")" (enfasi aggiunte rispetto, come premesso, ai profili ritenuti di maggiore aderenza rispetto al caso di specie, in cui si va- luta origine ed attualità dell'uso sepolcrale). Sicchè, anche in forza dei principii giurisprudenziali appena richiamati, appare esservi per [...] Pt_11 l'invocato fumus boni iuris, attestato in particolare proprio dal- la presenza dei concomitanti elementi oggettivi/soggettivi più sopra indica- ti: in pratica, è invero logico e plausibile che plurimi resti umani -in man- canza di efficaci prove contrarie o di apposite autorizzazioni- possano in- definitamente riposare in un determinato sito privato solo se questo sia ap- punto di esclusivo o concorrente uso, o di titolarità familiare, in capo a chi, in particolare, sia un diretto parente premorto o superstite del fonda- tore, in virtù di antichi atti di destinazione -qui ad es. percepibili attraverso la preesistente iscrizione all'ingresso della cappella di " Persona_20 oppure in base a risalenti ed acquisite pratiche consuetudinarie, a
[...] loro volta comunque riscontrabili con la vetusta tumulazione -come qui av- viene- di congiunti nati e deceduti in epoca significativamente risalente. In- somma, se nonna e genitrice si trovano nella cappella da così tanto tempo, per destinazione fondativa/gentilizia e/o per antica consuetudine familiare, ciò allora può significare solo che ne avessero idoneo titolo, facendone poi beneficiare, per derivazione, anche l'odierno nipote/figlio Parte_12
[...] In altro senso, vale a dire in ordine poi al tipo di rimedio nella spe- cie adottato, ex art. 700 cpc, giova nuovamente richiamare la suindicata giurisprudenza amministrativa e di legittimità che per lo ius sepulchri identifica, nelle varie forme già accennate, sia un diritto primario della persona (come oltre dettagliato), sia un diritto all'immagine e al nome, si- tuazioni tutte dunque tutelabili, laddove violate con atti di intromissione o lesione, anche in via d'urgenza (v. giurisprudenza sopra riprodotta secon- do cui "Il diritto 'primario' al sepolcro deve essere inteso come il diritto ad essere seppellito (ius sepulchri) o a seppellire altra persona (ius infe- rendi mortuum in sepulchrum) in un determinato manufatto funerario, e può essere attribuito dal proprietario del sepolcro a titolo gratuito od one- roso, per atto inter vivos o mortis causa. A sua volta, il diritto primario al sepolcro può essere suddiviso ulteriormente in diritto al sepolcro familiare essere seppelliti nella cappella e al sepolcro ereditario: mentre, il diritto ad o nel sepolcro familiare sorge iure proprio in capo ai familiari del de cuius proprio in ragione dell'appartenenza allo stesso gruppo familia- re...., per il solo fatto di trovarsi con il fondatore nel rapporto previsto dall'atto di fondazione o dalle regole consuetudinarie, iure sanguinis e non iure successionis, (e) si determina una particolare forma di comunione fra contitolari, caratterizzata da intrasmissibilità del diritto, per atto tra vivi o mortis causa, imprescrittibilità e irrinunciabilità...il diritto secondario al sepolcro...consiste nella facoltà di accedere al luogo di sepoltura in occa- sione delle ricorrenze e di opporsi agli atti di violazione del sepolcro o al- la lesione della memoria delle persone ivi seppellite. La dottrina ritiene che in questo caso sia applicabile la normativa codicistica a tutela del no- me o dell'immagine altrui... Costituisce affermazione da tempo consolidata nella giurisprudenza della Corte di Cassazione quella secondo cui lo ius eligendi sepulchrum rientra nella categoria dei diritti della personalità”).
Tutto quanto descritto e rilevato configura pertanto, in senso cautelare e nei limiti proprii della sommarietà del rito, la verosimile sussistenza del composito diritto in questione. A fronte di ciò, inoltre, occorre ribadire che l'eccepita prescrizione non risulta a sua volta apprezzabile in quanto, co- me evidenziato per il premesso sepolcro gentilizio nella specie riscontrabi- le, trattasi di diritto comunque imprescrittibile (v. giurisprudenza cit.). Oc- corre poi intendersi: in questa sede sommaria si dispone, per il lato "Pa- squalePlacido", la rimozione della apposta catena (o la corrispondente consegna all'istante delle chiavi), ripristinando -con modalità sempre os- servanti le discipline di riferimento incluse quelle igieniche e mortuarie nonché, e sempre, nel debito rispetto reciproco della silenziosità e conti- nenza proprie della spiritualità dei luoghi- il libero ed ordinario uso -da parte di esso del primo ambiente cui si accede da sif- Parte_1 fatto varco storico, anche ai fini dell'indicato primario diritto ad esservi un giorno sepolto, consentendosi altresì, a favore del ricorrente, la eventuale disposizione o estumulazione dei resti di proprii familiari ma, solo, per fi- nalità prudenti e motivate (v. CdS cit.). Mentre, per contro, in questa fase sommaria non si autorizza, ovviamente, la rimozione di resti umani di eventuale appartenenza all'altrui gruppo familiare Mate- ra/Miglio/Spezzalegna. Analogamente, non potranno eseguirsi opere o ag- giusti o modifiche che non siano del tutto indispensabili, atteso che tutte le afferenti questioni potranno essere definitivamente dipanate e chiarite, in- cluso il dictum cautelare, solo nel pendente giudizio di merito e, quindi, nella ultima sede decisoria. Quanto poi al premesso periculum in mora ed al fatto che, in precedenza, altre iniziative d'urgenza dello stesso odierno ricorrente siano state laconicamente respinte (in altra sezione), si è аррип- to già detto in apertura e, quindi, a tale premessa integralmente si rinvia. Ricordando infine la prefigurata azione di merito, di natura risarcitoria, nonché quella di accedibilità e ripristino dello “stravolto" staus quo ante.
Sicchè, nei riferiti modi e limiti, il ricorso d'urgenza va in parte accolto, con le precisazioni via via indicate.
PQM
in parziale accoglimento, ordina ex art. 700 cpc a
[...]
CP_21 CP_20 Controparte_2
[...], in qualità di erede di Persona_2 Controparte_5 in qualità di erede di in qualità di erede Parte_2Persona_21 nella qualità di erede di di Persona_22 Controparte_6
Persona_4 erede di Persona_2 Controparte_7
Persona_4nella qualità di erede di erede a sua volta di Persona_2 nella qualità di erede di Persona_4
, CP_16
[...] '
erede a sua volta di
, Controparte_12 nella Persona_2
,
qualità di erede di Persona_4 erede a sua volta della sig.ra [...]
Persona_8 di rimuovere immediatamente la catena (o consegnarne la chiave) apposta all'ingresso della porzione di cappella epigrafata
[...]
Pt_13 e sita nel cimitero di Poggioreale, consentendone l'accesso e l'uso -nei modi e nei limiti indicati in parte motiva- a Persona_18
Respinge nel resto. Rinvia al 18/4/24. Spese al definitivo" (enfasi qui ag- giunte).
Ebbene, nel merito, occorre in primo luogo osservare che dopo siffatta or- dinanza di parziale accoglimento, peraltro non reclamata- l'accesso storico Parte_14 sono stati e la fruizione dell'ambiente denominato resi possibili mediante la (concordata o non opposta) rimozione di catena e lucchetto sopra indicati, sì da consentire a parte attrice di riappropriarsi del locale funerario originario. Tuttavia, atteso che nei proprii scritti difensivi finali le parti comunque continuano ad insistere per il rispettivo pieno ac- coglimento -e rigetto- della domanda introduttiva, senza che possa quindi considerarsi cessata la materia del contendere, ne discende allora che vada qui ribadita la condanna di parte convenuta a rilasciare definitivamente la più antica porzione di cappella epigrafata, al suo ingresso storico, come Placido PA 1872, essendo già stati rimossi, nel 2024, i ricordati impe- dimenti materiali all'accesso attoreo (ciò di fatto risolvendosi nell'accertamento del diritto di praticamente attua- Parte_15 to- a stabilmente reinsediarsi, nei modi illustrati anche alla luce dei richia- mati criteri giurisprudenziali, nel primo più antico locale del manufatto fu- nebre). In particolare, poi, non risultano adeguatamente smentite, in sede istruttoria, le premesse emergenze cautelari in quanto viene anzitutto con- fermato che è appunto storicamente ed ereditariamente Parte_1 appartenente alla famiglia del fondatore (ciò trova conferma nell'allegato
"certificato storico integrale di stato di famiglia" del 18/10/2011 da cui ap- punto anzitutto si evince, sia pur con annotazione precedente il logo comu- figlio di nale, che ha avuto una fi- Parte_16 Parte_3 glia ha avuto due figli viventi e due nipoti”, rile- Persona_23 vando poi il documento stesso, dopo il detto logo e la relativa attestazione di certificazione comunale, la storica presenza in successione, nello stato di famiglia, intestatario scheda nato di 66 Persona_24
Parte_17 nata il...1921... [...] il... 1865...Sacchi Persona_15
Persona_25 nato il...1944... Parte_7 nata il... 1946", con la ripetuta data del 18/10/2011 e sottoscrizione e timbro dell'Ufficiale
d'anagrafe. Tutto questo, unitamente alle considerazioni sopra svolte, con- sente complessivamente di configurare il fatto che l'odierno istante (figlio di Parte_18 nipote di Controparte_22 e pronipote del fondatore [...] 2 Parte_19 ) eserciti i suoi diritti sulla cappella con accesso da Per_12
[...] 1872 sia per discendenza ereditaria (iure hereditario) sia anche più ampiamente dalla nascita (iure sanguinis), per storica appartenenza al gruppo familiare di Parte_3 al quale va appunto riferito l'originale conseguimento della concessione comunale e la materiale erezione e frui- zione di almeno parte della cappella stessa (a ciò può peraltro aggiungersi, sul piano logico-probatorio, anche la Nota del Controparte_4 del 29.4.2022 avente ad oggetto la richiesta di copie e l'invito al pagamento con riferimento a "erede intestatario atti" (All.3 mem Parte_1
183 n.2 c.p.c.). Vicenda che dunque, sotto ogni profilo, evidenzia per l'istante la sua colleganza al ripetuto fondatore sia in relazione alla appar- tenenza familiare d'insieme (e al conseguente ius sanguinis), sia in relazio- ne al profilo ereditario, il tutto comunque accompagnato dal lungo uso consuetudinario della cappella, come di fatto tra l'altro attestato dalla risa- lente tumulazione in loco (lato 1872) della madre Parte_3 [...] Pt_20 e della nonna Controparte_9 . Per questa parte del manufat- to funebre, pertanto, appare complessivamente comprovata la domanda at- torea, con l'acclarato riconoscimento del diritto dell'istante a rientrare nella esclusiva disponibilità di tale porzione della struttura stessa, nei modi e nei limiti emergenti dalle richiamate interpretazioni giurisprudenziali (del re- sto, a contrario, lo stesso atto di cessione del 30/4/02 ha ad oggetto la sola parte di cappella ricompresa tra l'altare e il relativo ingresso, posto appunto all'opposto dell'ingresso : v. sopra). Parte_14
Per converso, come pure si è visto, la domanda non risulta invece univo- camente dimostrata rispetto a quest'ultimo restante locale intercomunican- te, presieduto da parte convenuta o da suoi singoli soggetti, come sopra di fatto separato mediante intermedio altare e parziali fila verticali di mattoni a questo laterali, munito di proprio opposto ingresso epigrafato [...] Parte_21 (v. ancora fotografie in atti) : infatti, si evidenzia che in virtù della ripetuta cessione del 30/4/02 si è formata una modalità di insediamen- to all'incirca ventennale o più -in origine da parte della cessionaria [...] con accesso appunto dal lato appena dettoCP_23
[...] con un uso dunque anch'esso consolidato, consuetudinaria- Parte 21 " و mente attestato dalla ripetuta tumulazione di molteplici familiari, diretti o indiretti, della medesima avente causa (v. sempre rilievi fotografici in atti, anche di produzione cautelare). Tutto ciò, nell'insieme, pone quindi in dubbio la attuale o intermedia estensione dell'invocato diritto attoreo su quest'altro intercomunicante ambiente acquisito e posseduto da parte con- venuta da tempo considerevole. A riguardo, deve ancora osservarsi che nel ripetuto atto di cessione del 30/4/02 si legge precisamente quanto segue, in ordine alle dichiarate provenienze anteriori con cui sono divenuti titolari della cappella Controparte_10 e CP_2, poi Parte_5 danti causa di Persona_22 : Deceduto il Sen. PA Placido la cappella si appartenne "iure sanguinis" alla di lui figlia O-
limpia PLACIDO..
Alla morte di quest'ultima il diritto alla cappella stessa si è trasferito, sempre "iure sanguinis" ai due figli MA Bonaventura (qui costituito) e
MA PA (deceduto in data 28.8.1981, la-
sciando a sè superstiti i figli MA SA Paola e MA SA NO qui rappresentati dal sig. MA TU.
Tale emergenza contrattuale, peraltro non specificamente impugnata e smentita quanto alle indicate parentele storiche, evidenzia dunque, per la porzione di cappella Miglio/DiCarluccio, che, morto il senatore Per_12
[...] , il cespite è stato trasferito iure sanguinis (anche) alla di lui figlia a sua volta, ha lasciato ancora iure sangui-Persona_26 nis il bene medesimo ai due figli Persona_27 al Parte_5 e quale, dopo la sua morte nel 1981, sono subentrati i figli superstiti [...] Controparte_10 e CP_2 . Tale vicenda non viene poi confutata dal detto certificato anagrafico del 18/10/2011 il cui "Intestatario scheda” è piuttosto il solo (e non anche Persona_26 ), alla sola fami- Parte_22 glia del quale va dunque riferita, in discendenza, la certificazione anagrafi- ca stessa. Sicchè, insomma, appare configurabile anche la legittimazione a vendere di detti Controparte_10 CP_10 € CP_2 Parte_5 e "
come del resto si evince, sul piano dei principii, da CP_24 26/1/24 V sezione, già citato con richiami, e secondo cui, "...In sintesi, nell'ordinamento nazionale, il diritto sul sepolcro già costituito sorge con una concessione amministrativa di un'area di terreno o di porzione di edificio in un cimitero pubblico di carattere demaniale (art. 824 c.c.): la concessione, di natura traslativa, crea a sua volta nel privato concessio- nario un diritto reale suscettibile di trasmissione per atti inter vivos o mortis causa e perciò opponibile iure privatorum agli altri privati, assimi- labile al diritto di superficie, che comporta la sussistenza di posizioni di in- teresse legittimo con la relativa tutela giurisdizionale quando- l'amministrazione concedente disponga la revoca o la decadenza della concessione per la tutela dell'ordine e della buona amministrazione (Cons.
Stato, n. 5294 del 2022; Cass. civ. n. 8804 del 2023) [nella specie, a fon- dare l'adita giurisdizione del G.O., vi è per contro solo una lite tra privati, confinanti tra loro in contigui luoghi cimiteriali]. Per tale ragione il dirit- to al sepolcro, viene definito come 'diritto al plurale', cioè comprensivo di una serie di diritti soggettivi molto diversi tra loro."). Trattasi cioè, nelle indicate prospettive, di diritti trasmissibili inter vivos (qui il 30/4/22) o mortis causa dopo, evidentemente, il rilascio di una originaria concessione amministrativa a favore del capostipite-fondatore ( Parte_3 ) al qua- le, almeno iure sanguinis, sono poi succeduti altri aventi diritto (per questa parte, la figlia Persona_26 con le richiamate vicende conseguenti). و
Siffatte circostanze, pertanto, corroborano e sostengono le considerazioni sopra svolte.
In conseguenza, le istanze attoree di recupero immobiliare, sul piano dell'onere probatorio solo parzialmente soddisfatto, vanno accolte per il lo- cale con accesso diretto da e vanno invece respinte Parte_23 per il locale avente accesso dall'ingresso Miglio-Di Carluccio.
Quanto poi alla domanda risarcitoria, occorre osservare che l'istante non dimostra in concreto, ad es., di non aver potuto tumulare un proprio altro congiunto presso i luoghi di causa o di essere stato impedito nell'accesso alla cappella per i proprii defunti parenti, se non a partire, per tale inacces- sibilità, dal dedotto periodo decorrente da fine 2011. Sicchè, in sostanza, il diritto non patrimoniale al ristoro -qui da riferirsi alla patita sofferenza mo- rale/religiosa per non aver potuto l'istante accedere alla cappella di fami- glia, luogo di conforto spirituale e di preghiera, di meditazione e di mate- riale tenuta e cura dei loculi ivi presenti- può essere riconosciuto per circa tredici anni complessivi, dal gennaio 2012 al 2024, allorquando è poi inter- venuta la rimozione attorea di detti catena/lucchetto, sostanzialmente con- cordata inter partes come da carteggio in atti. A riguardo, occorre poi an- cora osservare che invero, già nell'anno 2019 aveva Parte_1
, dato avvio a due procedure d'urgenza, disattese presso altra sezione del tri- bunale. E' pertanto sì vero che non sembrano in atti documentate altre fat- tive e concrete iniziative attoree tra il 2012 ed il 2018 ma è altrettanto vero
-peraltro in presenza di diritti imprescrittibili ed irrinunciabili- che una fruizione dei luoghi sia pur saltuaria o persino sporadica non incide co- munque sulla risalente durata dello stesso insediamento attoreo sulla por- zione-Placido, nella specie attestato dalla ripetuta ed originaria tumulazione in situ di madre e nonna dell'oggi ottuagenario istante. Sicchè, in via inevi- tabilmente equitativa, il liquidabile danno in rassegna può essere media- mente stimato in euro 400 annui, già aggiornati, sì da pervenirsi -a benefi- cio di al complessivo ristoro di euro 5.200,00 Parte_1
(400x13), oltre interessi legali dalla presente pronuncia, il tutto dovutogli a titolo risarcitorio-solidale (salva ripartizione interna). In ordine poi al profilo, in realtà preliminare, delle legittimazioni passive, sia per il rilascio della porzione di cappella PA Parte_24 che per il relativo risarcimento appena detto, va rilevata la seguente posizione per- sonale/successoria dei soggetti evocati in causa :
1. CP_25 nata a [...] il [...], e 2.
[...]
[...] nato a [...] il [...], 3- CP_21 CP_11
[...] nato il [...] a Napoli in [...] erede della sig.ra
[...] " nata il [...] a Napoli in [...]_5 Per_28 و Persona_2qualità di erede della sig.ra ; 5. Parte_2
, nata il [...] a Napoli, in [...] erede della sig.ra Persona_2 nato il [...] nella qualità di[...] 6. Controparte_6 Persona_4 nato il [...], deceduto 1'8.5.2014, erede del- erede di la sig.ra Persona_2 7 Controparte_7 nato il
,
15.09.1979, nella qualità di erede di Persona_4 nato il [...], de- ceduto 1'8.5.2014, erede a sua volta della sig.ra Persona_2
CP_16 nata il [...], nella qualità di erede di [...] 8 و.
Parte_8 nato il [...], deceduto 1'8.5.2014, erede a sua volta della
9 Controparte_12 nata il sig.ra Persona_2
Persona_4 nato il [...], de- 31/8/1958, nella qualità di erede di ceduto 1'8.5.2014, erede a sua volta della sig.ra Persona_2
Sicchè :
-i soggetti nn. le 2 discendono in origine da Persona_26 discendente a
,
sua volta da Parte_3
-i soggetti dal n. 3 al n. 9 discendono direttamente o indirettamente da [...] cessionaria nella vendita del 30/4/02.Persona_2 و
Ne deriva che tutti essi, in tesi, possono essere in vario modo passivamente legittimati in quanto tutti appunto riconducibili al gruppo familiare -o alla i cui appartenenti abbiano appun-sua cerchia- Persona_7 to via via fruito, direttamente o indirettamente, iure sanguinis o iure heredi- dario, del relativo locale funerario.
Inoltre, come si è visto, i primi 3 convenuti Controparte_26 e CP_27 risultano già presenti in giudizio mentre i restanti CP_2 e
6 soggetti non sono a loro volta costituiti: invero, in riferimento al formante giurisprudenziale oltre indicato, occorre anzitutto rilevare che la notifica a mezzo posta eseguita nei riguardi di Parte_2 risulta effettuata ri- tualmente (e direttamente) a mani proprie, in data 29/11/22, di talchè essa risulta regolare. Quanto poi a Controparte_7 vi è stato l'accesso dell'ufficiale giudiziario che ha rilevato la (temporanea) assenza del desti- natario (in mancanza di altre persone legittimate) procedendo quindi egli ai depositi di legge (ex art. 140 cpc) e spedendo, in coerenza, la prevista rac- comandata AR. Segue l'allegazione in giudizio della cartolina di ritorno in cui si dà nuovamente atto della ripetuta assenza di Parte_25 presso lo stesso recapito certificato in atti, con l'annotazione marginale -datata 15/12/22- attestante il mancato ritiro del plico entro dieci giorni : tale du- plice attività notificatoria ex art. 140 cit., accompagnata anche dalla produ- zione giudiziale dell'indicato avviso di ritorno, rende così completa e per- fezionata la notifica in parola.
Sicchè, oltre ai due germani
,Controparte_26 Persona_29 costi- e a tuitisi in atti, anche Pt_2 e Controparte_7 risultano dunque ritualmente evocati, anche se rimasti contumaci.
In ordine poi ai 4 restanti soggetti ( CP_28 CP_6 Per_2 e
,
Controparte_12 parte attrice ha sempre proceduto a diretta notifica a '
mezzo posta con i seguenti esiti: per CP_28 la notifica postale è avve- nuta a mani della “figlia”, addì 26/11/22, con indicazione numerica della raccomandata semplice all'uopo spedita (cd. C.A.N.); per CP_6 , la no- tifica è avvenuta a mani di "persona di famiglia”, addì 3/12/22, con indica- zione numerica della raccomandata semplice all'uopo spedita (cd. C.A.N.); per Per_2 stante sempre la transitoria assenza del destinatario, e di altri possibili soggetti abilitati, si è proceduto questa volta alla spedizione della raccomandata numericamente indicata (cd. C.A.D.), con attestazione di atto non ritirato nei dieci giorni del 30/11/22 ma senza tuttavia produrre la car- tolina di ritorno;
idem, per con CA e con attestazioneCP_29 di mancato ritiro dell'atto del 12/12/22.
Ebbene, per la CAN (di notifica a familiare) occorre l'allegazione della ri- cevuta di spedizione non essendo bastevole il solo numero della raccoman- data emessa, salve le indicazioni di legittimità qui di seguito riprodotte: se- condo Cass. 10906/24, "...nel caso di specie, in primo luogo, la relata at- testa la consegna a persona evidentemente diversa (circostanza invero in- contestata) dal destinatario;
d'altro canto, secondo questa Corte (Cass. n.
18472/2018, Cass. n. 24823/2016) in tema di comunicazione a mezzo di raccomandata semplice dell'avvenuta notifica di un atto con consegna del plico a persona diversa dal destinatario, l'attestazione di invio di tale rac- comandata con l'indicazione del solo numero e non del nome e dell'indiriz- zo del detto destinatario copre con fede privilegiata soltanto l'avvenuta spedizione di una raccomandata con il menzionato numero, con la conse- guenza che la prova dell'invio al destinatario presso il suo indirizzo va for- nita da chi è interessato a fare valere la ritualità della notifica, producendo la relativa ricevuta di spedizione o tramite altro idoneo mezzo di prova. Ri- tenuta quindi la nullità della notificazione (alla luce dei principi di Cass.
Sez. U. n. 14916/2016), la consegna a persona del tutto priva di alcun col- legamento con il destinatario (come dimostrato nel caso di specie) rende applicabile il principio sopra descritto per il quale l'allegazione della mancata conoscenza deve considerarsi implicita nella specifica allegazione dello stesso vizio della notificazione e, in tal caso, non può affermarsi al- cuna presunzione iuris tantum di conoscenza del processo da parte dell'impugnante, onde grava sulla controparte l'onere di dimostrare che tale conoscenza vi sia eventualmente stata ugualmente, il che nel caso di specie non è avvenuto."; per contro, nella specie, essendo la notifica presa a mani di figlia (per CP_28 ) e di persona di famiglia (per [...] Contro
,tali presunzioni di collega- Parte_26 ), con relative spedizioni di mento e di conoscenza non appaiono ex adverso smentite, con l'effetto che le stesse debbano dunque ritenersi rituali.
Diversamente, per le due restanti notifiche a mezzo spedizioni di CA (per temporanea assenza del destinatario e di eventuali altre persone legittima- te), relative a Controparte_12 le notifiche appaiono CP_16 e invalide o non perfezionate occorrendo questa volta la produzione giudizia- le dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente l'avviso di de- posito tali avvisi non risultano qui però allegati, con l'effetto che le relati- ve notificazioni debbano ritenersi tout court invalide o non perfezionate. Infatti, secondo Cass. 23194/24, per la CA, a pena di non perfezionamen- to della notifica di atto “processuale", cioè anche per “atti giudiziari civi- li", "la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può es- sere data dal notificante... esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la co- municazione di avvenuto deposito... [e mettendo a] confronto...la notifica ex art. 140 c.p.c. e quella postale diretta ex art. 8 della L. n. 890 del 1982 [si giunge] ...a ritenere che, in entrambi i casi, sia necessaria si la produzione della cartolina di ricevimento della raccomandata contenente l'avviso di deposito... [in quanto] ciò che conta è che il giudice possa,
...
attraverso la produzione della cartolina di ricevimento, esprimere un ragionevole e fondato- giudizio sulla sua ricezione, effettiva o almeno “le- gale"..., della raccomandata medesima da parte del destinatario”. Sicchè, in sostanza, dette Controparte_12 non sono state ido- CP_16 e neamente evocate in giudizio, mancandone la richiamata cartolina di ritor- no, con l'effetto che tali due soggetti debbano ritenersi estranei al proce- dimento in rassegna.
Pertanto, in definitiva, oltre ai primi tre convenuti già costituitisi, più sopra indicati, risultano inoltre ritualmente ed idoneamente evocati in giudizio anche
, Controparte_7 CP_32 CP_31 CP_33
,
[...]
Con la conseguenza, insomma, che il definitivo rilascio della occupata cap- pella Parte_3 1872 ed il riconosciuto risarcimento del danno, sopra illustrati, debbano essere pronunciati unicamente avverso
[...]
Controparte_34 Controparte_7 [...] Controparte_1
, Parte_2 "
Parte_27 esulando dal presente giudizio le posi- CP_35 e
,
zioni di detti Controparte_12 CP_16 e
Respingendosi, nel resto, ogni altra istanza ed eccezione.
Infine, stante una parziale soccombenza reciproca tra i soggetti di causa, appare altresì equo compensare per metà tra essi le sostenute spese di lite e condannare parte convenuta a pagare, come in dispositivo, la restante metà, incluso il 50% degli esborsi cautelari (questi stimabili in 1/3 dell'importo qui effettivamente liquidato), con attribuzione in favore del procuratore at- toreo dichiaratosi antistatario.
PQM
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [...] Parte_28 con citazione notificata come in parte motiva, così prov- vede:
a) in parziale accoglimento, condanna Controparte_10 [...]
Controparte_1 Parte_2 Controparte_7 [...] Controparte_2
, , Parte_27 a rilasciare definitivamente la porzione di CP_35 e Parte_29 1872 sopra descritta (sita nel Cimiterocappella epigrafata
Monumentale di Poggioreale-Napoli), consentendone a Parte_1 l'accesso e l'uso esclusivi per il solo relativo locale, nei modi e nei limiti indicati in parte motiva;
b) condanna altresì in solido i medesimi convenuti a pagare a titolo risarci- torio a la somma di euro 5.200,00, oltre interessi legali Persona_18 dalla presente pronuncia;
c) respinge nel resto;
d) compensa per metà tra le parti le spese di giudizio, incluse quelle caute- lari, e condanna in solido detti convenuti a pagare la restante metà che, per questa frazione inclusa quota cautelare, liquida in euro 400 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi, oltre forfettarie-CPA-IVA come per legge, con attribuzione in favore del procuratore attoreo dichiaratosi antistatario. Così deciso in Napoli il 23/11/25. Il giudice unico
AN NA