Art. 8.
Alla spesa necessaria per l'attuazione della presente legge si provvedera' con i normali stanziamenti previsti per il personale negli stati di previsione della spesa di ciascun Ministero.
Alla spesa necessaria per l'attuazione della presente legge si provvedera' con i normali stanziamenti previsti per il personale negli stati di previsione della spesa di ciascun Ministero.