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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/01/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del G.O.P. dott.ssa Veronica D'Agostino, in seguito all'udienza del 9.12.2024 sostituita dal deposito di note scritte, visto l'articolo 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. R.G. n. 5092/2024 promossa da:
, (C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avvocato Maria Email_1 C.F._1
Rosaria Lidia Porzio del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio presso il seguente indirizzo P.E.C.: , giusta delega in calce al Email_2
ricorso.
- ricorrente
CONTRO in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Maria Giuseppina Adimari ed elettivamente domiciliato, presso l'Avvocatura Metropolitana dell'Ente, con sede in Roma, Via Cesare
Beccaria, n. 29, in virtù di procura generale in atti;
-resistente
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7.02.2024 la ricorrente in epigrafe proponeva opposizione, avverso l'avviso
CP_ di addebito n. 397 2023000012295131000, notificatole dall' in data 24.01.2024; recante la richiesta di pagamento di euro 4.559,10 a titolo di contributi previdenziali dovuti alla Gestione Commercianti relativi al periodo dal 10/2021 al 09/2022 come da dettaglio degli addebiti e degli importi dovuti.
CP_ A fondamento dell'opposizione, eccepiva l'assenza di atti preventivi di accertamento da parte dell' come previsto dall'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000 dello Statuto del Contribuente applicabile anche ai contributi previdenziali.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto, per quanto di rilievo:
- che i contributi richiesti sono riferiti ad un periodo in cui la ricorrente non aveva obblighi in tal senso tanto che aveva chiesto la relativa cancellazione a far data dal 31.12.2019 in quanto non svolgeva presso la società alcuna attività abituale e prevalente a partire dalla predetta data;
e in ogni caso, ad un periodo in cui la società aveva cessato l'attività ovvero dal 30.10.2021;
- di non aver svolto, dalla data del 31.12.2019, alcuna attività abituale e prevalente dell'ambito della società la quale veniva gestita e amministrata totalmente dal Sig. amministratore e dal punto di vista CP_2
esecutivo, in maniera abituale da alcune commesse;
- di aver svolto attività non di amministratrice o direttrice ma è stata inquadrata come dipendente (seppur non svolgesse tale attività in maniera assidua) a partire dal 2020 per la quale ha versato i dovuti contributi alla società, che erroneamente è stata indicata nella vecchia composizione di società di persone;
- di aver chiesto in data 14.11.2023 la cancellazione della gestione commercianti con decorrenza dal
CP_ 31.12.2019 ma l' con provvedimento impugnato in via amministrativa, ha disposto la cancellazione solo a far data dal 14.6.2022 in maniera del tutto illegittima.
Contestando nel merito la fondatezza di tale assunto e deducendo pertanto l'insussistenza, nel caso di specie, dei presupposti di cui all'art. 1, comma 203, Legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'iscrizione nella Gestione
Commercianti oltre per l'erroneità formale dell'avviso di addebito opposto la ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia al Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa, In via preliminare: disporre, previa fissazione di apposita udienza, la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito oggi opposto notificato dall' – in data 29 dicembre 2023 data 29 dicembre 2023 CP_1
n. 3972023000012295131000 recante l'importo totale di € 4.559,10 (nonché della esecuzione che possa risultare eventualmente iniziata nelle more del presente procedimento per i motivi esposti in narrativa) e di ogni atto presupposto e successivo;
Nel merito dichiarare l'inammissibilità e/o inefficacia e/o l'illegittimità, per i motivi esposti in narrativa, dell'avviso di addebito notificato dall' oggi opposto notificato CP_1 dall' – in data 29 dicembre 2023 data 29 dicembre 2023 n. 3972023000012295131000 recante CP_1
l'importo totale di € 4.559,10 e per l'effetto annullare lo stesso;
In ogni caso con vittoria delle spese di lite”. CP_ Nel costituirsi in giudizio, l' ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, ha chiesto il rigetto dell'opposizione siccome infondata in fatto ed in diritto, all'uopo evidenziando come l'attività lavorativa svolta della ricorrente all'interno della società di cui la stessa è socia al 50% debba essere necessariamente ricondotta nell'alveo della gestione commercianti, essendo ella l'unica socia iscrivibile alla predetta gestione e non essendo configurabile un'attività di direzione e controllo svolta dall'altro socio, in quanto lavoratore dipendente presso altra società a tempo pieno e quindi non iscrivibile alla gestione commercianti. Non rilevava a tale scopo la circostanza, anche ai fini della sussistenza del requisito oggettivo, della c.d. prevalenza che controparte, nel periodo in oggetto ha svolto un lavoro part-time di 18 ore settimanali, pienamente compatibile con l'attività di direzione ed organizzazione aziendale (cfr. ). CP_3 Specificava inoltre, che gli Uffici amministrativi hanno proceduto alla cancellazione della posizione dalla data del 14/06/2022, data del rogito con cui la ricorrente ha ceduto interamente le quote sociali possedute, effettuando il relativo sgravio parziale per la terza rata del 2022, per €.1.111,63.
Con decreto del 27.11.2024 è stata disposta l'anticipazione dell'udienza al 9.12.2024 mediante il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Verificato il tempestivo deposito delle note suddette risulta che nulla è pervenuto, la causa viene oggi decisa mediante la presente sentenza.
*** CP_ In via preliminare, deve respingersi l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall' Al riguardo
è sufficiente osservare come, ai sensi art. 24, comma 5, D.Lgs. 26.02.1999, n. 46, “Contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento” e come tale disposizione sia pacificamente applicabile all'avviso di addebito che, ai sensi dell'articolo 30, D.L. n.78/10, convertito con modificazioni dalla L. n.122/10, ha sostituito ed accorpato in sé le funzioni sia della formazione del ruolo che della cartella di pagamento.
È evidente, pertanto, l'interesse dell'odierna ricorrente a proporre opposizione avverso l'avviso di addebito oggetto di causa entro il termine prescritto dalla legge. Tanto premesso, giova subito precisare, che la ricorrente ha ricevuto l'avviso di addebito indicato in ricorso in data 24.01.2024, così come risulta CP_ dalla ricevuta della raccomandata allegata da parte dell' tanto da aver proposto tempestivamente l'opposizione.
Del pari è infondata l'eccezione della ricorrente circa l'omessa notifica degli atti presupposti e/o dell'avviso bonario. Si osserva che l'art. 24 del d.lgs. 26.2.1999, n. 46, consente agli istituti di previdenza di iscrivere a ruolo i propri crediti, riconoscendo agli stessi la facoltà di richiedere il pagamento mediante avviso bonario (comma 2).
CP_ Nella specie, appunto, l' ha ritenuto, di notificare avviso di addebito senza tuttavia notificare previamente l'avviso bonario;
poiché dal 01 gennaio 2011 la riscossione coattiva dei crediti previdenziali è effettuata mediante avviso di addebito notificato dall'Istituto stesso come prevede l'art. 30 del D.L. 78/2010, convertito nella legge 122/2010, che così dispone: “1. A decorrere dal CP_ 1° gennaio 2011, l'attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all anche a seguito di accertamenti degli uffici, è effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con
CP_ valore di titolo esecutivo” l'invio di avviso bonario è rimasto una facoltà ma non un obbligo per l'
Nel merito, l'opposizione è infondata.
Giova premettere che la legge 160 del 1975 ha previsto, all'art. 29, l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa commercianti per i soggetti in possesso dei requisiti ivi indicati, tra i quali (lett. c) la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza (norma modificata in questo senso dall'art.1, comma 203, della legge 662 del 1996).
Dispone, in particolare, la norma citata che “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione.
Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni
e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
Con particolare riguardo alla posizione del socio amministratore di società a responsabilità limitata operante nel settore commerciale, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che “in tema di contribuzione previdenziale, l'art. 1, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ha previsto l'obbligo dell'iscrizione alla gestione commercianti anche per il socio amministratore di società a responsabilità limitata operante nel settore commerciale, rispondendo tale scelta all'esigenza di evitare che, grazie allo schermo della struttura societaria, la prestazione di lavoro del socio resa nella compagine, venga sottratta alla contribuzione previdenziale” (in questi termini, testualmente, si veda Sez.
6 - L, Ordinanza n. 20268 del
19/11/2012).
Nel caso di specie, peraltro, come sopra osservato, la ricorrente risulta essere dipendente (seppur non svolgesse tale attività in maniera assidua) a partire dal 2020 per la quale ha versato i dovuti contributi in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pur continuando ad essere sino al mese di giugno 2022 (come espressamente dedotto in ricorso) e co-amministratore della stessa.
Sulla compatibilità tra la carica di socio co-amministratore e la qualifica di lavoratore subordinato si è espressa più volte la Suprema Corte di Cassazione, rilevando come “la qualità di socio ed amministratore di una società di capitali composta da due soli soci, entrambi amministratori, è compatibile con la qualifica di lavoratore subordinato, anche a livello dirigenziale, ove il vincolo della subordinazione risulti da un concreto assoggettamento del socio dirigente alle direttive ed al controllo dell'organo collegiale amministrativo formato dai medesimi due soci. Ne deriva che l'amministratore di una società di capitali può assumere la qualità di dipendente della stessa qualora non sia amministratore unico (anche se solo di fatto) ma membro di un consiglio, ancorché investito di mansioni di consigliere delegato, in modo che la costituzione e la gestione del rapporto di lavoro siano ricollegabili ad una volontà della società distinta da quella del singolo amministratore” (cfr., ex plurimis, Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza n.
21759 del 17/11/2004).
Dunque, ferma restando l'astratta configurabilità di una subordinazione con riferimento al socio, ancorché co-amministratore, di una società di capitali, occorre nel caso di specie accertare, al fine di verificare la genuinità del rapporto di lavoro subordinato intercorso nel periodo oggetto di causa tra l'odierna opponente e la società di cui la medesima è socia, se la predetta sia stata effettivamente soggetta al potere direttivo, gerarchico e disciplinare dell'altro socio, . Persona_1
Orbene, vero è che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, con la conseguenza che la sussistenza
CP_ del credito contributivo dell' deve essere comprovata dall'Ente con riguardo ai fatti costitutivi dello stesso.
Nel caso in esame, peraltro, si ritiene che l'ente convenuto abbia compiutamente assolto all'onere probatorio mediante la produzione dell'estratto conto previdenziale dell'altro socio della Maran Srl, da cui si evince come il medesimo, nel periodo oggetto di accertamento, abbia svolto attività lavorativa alle dipendenze di altre società (doc. 4 estratto contributivo).
Tale circostanza esclude in concreto la configurabilità di un potere direttivo, gerarchico e disciplinare esercitato dal predetto nei confronti dell'odierna ricorrente, la quale, peraltro, risulta essere l'unico socio iscrivibile alla gestione commercianti in relazione all'attività commerciale non potendovi essere iscritto l'altro socio, in ragione dell'attività lavorativa subordinata svolta alle dipendenze di altre società.
Tanto basta a far ritenere l'insussistenza, nella fattispecie in esame, dei presupposti di un genuino rapporto di lavoro subordinato intercorrente tra la società e la socia ed a ricondurre la posizione della stessa nell'alveo del socio lavoratore, tenuto all'iscrizione presso la Gestione commercianti in virtù della pacifica partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza ai sensi dell'art. 1, comma 203, L.662/1996.
Gli Uffici amministrativi hanno proceduto alla cancellazione della posizione dalla data del 14/06/2022, data del rogito con cui la ricorrente ha ceduto interamente le quote sociali possedute (come risulta dalla visura), effettuando il relativo sgravio parziale (doc. 5) per la terza rata del 2022 pari ad €.1.111,63.
CP_ Alla luce delle superiori considerazioni, pretesa contributiva azionata dall' con l'avviso di addebito opposto in questa sede deve ritenersi legittima, conseguendone il rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza, come di norma, e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore e della natura della causa.
P.Q.M.
Il G.O.P. definitivamente pronunciando disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: Rigetta il ricorso;
Condanna la ricorrente a rifondere alla parte resistente le spese di lite, liquidate, in euro 886,00, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA.
Roma, 08.01.2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Veronica D'Agostino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del G.O.P. dott.ssa Veronica D'Agostino, in seguito all'udienza del 9.12.2024 sostituita dal deposito di note scritte, visto l'articolo 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. R.G. n. 5092/2024 promossa da:
, (C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avvocato Maria Email_1 C.F._1
Rosaria Lidia Porzio del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio presso il seguente indirizzo P.E.C.: , giusta delega in calce al Email_2
ricorso.
- ricorrente
CONTRO in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Maria Giuseppina Adimari ed elettivamente domiciliato, presso l'Avvocatura Metropolitana dell'Ente, con sede in Roma, Via Cesare
Beccaria, n. 29, in virtù di procura generale in atti;
-resistente
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7.02.2024 la ricorrente in epigrafe proponeva opposizione, avverso l'avviso
CP_ di addebito n. 397 2023000012295131000, notificatole dall' in data 24.01.2024; recante la richiesta di pagamento di euro 4.559,10 a titolo di contributi previdenziali dovuti alla Gestione Commercianti relativi al periodo dal 10/2021 al 09/2022 come da dettaglio degli addebiti e degli importi dovuti.
CP_ A fondamento dell'opposizione, eccepiva l'assenza di atti preventivi di accertamento da parte dell' come previsto dall'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000 dello Statuto del Contribuente applicabile anche ai contributi previdenziali.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto, per quanto di rilievo:
- che i contributi richiesti sono riferiti ad un periodo in cui la ricorrente non aveva obblighi in tal senso tanto che aveva chiesto la relativa cancellazione a far data dal 31.12.2019 in quanto non svolgeva presso la società alcuna attività abituale e prevalente a partire dalla predetta data;
e in ogni caso, ad un periodo in cui la società aveva cessato l'attività ovvero dal 30.10.2021;
- di non aver svolto, dalla data del 31.12.2019, alcuna attività abituale e prevalente dell'ambito della società la quale veniva gestita e amministrata totalmente dal Sig. amministratore e dal punto di vista CP_2
esecutivo, in maniera abituale da alcune commesse;
- di aver svolto attività non di amministratrice o direttrice ma è stata inquadrata come dipendente (seppur non svolgesse tale attività in maniera assidua) a partire dal 2020 per la quale ha versato i dovuti contributi alla società, che erroneamente è stata indicata nella vecchia composizione di società di persone;
- di aver chiesto in data 14.11.2023 la cancellazione della gestione commercianti con decorrenza dal
CP_ 31.12.2019 ma l' con provvedimento impugnato in via amministrativa, ha disposto la cancellazione solo a far data dal 14.6.2022 in maniera del tutto illegittima.
Contestando nel merito la fondatezza di tale assunto e deducendo pertanto l'insussistenza, nel caso di specie, dei presupposti di cui all'art. 1, comma 203, Legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'iscrizione nella Gestione
Commercianti oltre per l'erroneità formale dell'avviso di addebito opposto la ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia al Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa, In via preliminare: disporre, previa fissazione di apposita udienza, la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito oggi opposto notificato dall' – in data 29 dicembre 2023 data 29 dicembre 2023 CP_1
n. 3972023000012295131000 recante l'importo totale di € 4.559,10 (nonché della esecuzione che possa risultare eventualmente iniziata nelle more del presente procedimento per i motivi esposti in narrativa) e di ogni atto presupposto e successivo;
Nel merito dichiarare l'inammissibilità e/o inefficacia e/o l'illegittimità, per i motivi esposti in narrativa, dell'avviso di addebito notificato dall' oggi opposto notificato CP_1 dall' – in data 29 dicembre 2023 data 29 dicembre 2023 n. 3972023000012295131000 recante CP_1
l'importo totale di € 4.559,10 e per l'effetto annullare lo stesso;
In ogni caso con vittoria delle spese di lite”. CP_ Nel costituirsi in giudizio, l' ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, ha chiesto il rigetto dell'opposizione siccome infondata in fatto ed in diritto, all'uopo evidenziando come l'attività lavorativa svolta della ricorrente all'interno della società di cui la stessa è socia al 50% debba essere necessariamente ricondotta nell'alveo della gestione commercianti, essendo ella l'unica socia iscrivibile alla predetta gestione e non essendo configurabile un'attività di direzione e controllo svolta dall'altro socio, in quanto lavoratore dipendente presso altra società a tempo pieno e quindi non iscrivibile alla gestione commercianti. Non rilevava a tale scopo la circostanza, anche ai fini della sussistenza del requisito oggettivo, della c.d. prevalenza che controparte, nel periodo in oggetto ha svolto un lavoro part-time di 18 ore settimanali, pienamente compatibile con l'attività di direzione ed organizzazione aziendale (cfr. ). CP_3 Specificava inoltre, che gli Uffici amministrativi hanno proceduto alla cancellazione della posizione dalla data del 14/06/2022, data del rogito con cui la ricorrente ha ceduto interamente le quote sociali possedute, effettuando il relativo sgravio parziale per la terza rata del 2022, per €.1.111,63.
Con decreto del 27.11.2024 è stata disposta l'anticipazione dell'udienza al 9.12.2024 mediante il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Verificato il tempestivo deposito delle note suddette risulta che nulla è pervenuto, la causa viene oggi decisa mediante la presente sentenza.
*** CP_ In via preliminare, deve respingersi l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall' Al riguardo
è sufficiente osservare come, ai sensi art. 24, comma 5, D.Lgs. 26.02.1999, n. 46, “Contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento” e come tale disposizione sia pacificamente applicabile all'avviso di addebito che, ai sensi dell'articolo 30, D.L. n.78/10, convertito con modificazioni dalla L. n.122/10, ha sostituito ed accorpato in sé le funzioni sia della formazione del ruolo che della cartella di pagamento.
È evidente, pertanto, l'interesse dell'odierna ricorrente a proporre opposizione avverso l'avviso di addebito oggetto di causa entro il termine prescritto dalla legge. Tanto premesso, giova subito precisare, che la ricorrente ha ricevuto l'avviso di addebito indicato in ricorso in data 24.01.2024, così come risulta CP_ dalla ricevuta della raccomandata allegata da parte dell' tanto da aver proposto tempestivamente l'opposizione.
Del pari è infondata l'eccezione della ricorrente circa l'omessa notifica degli atti presupposti e/o dell'avviso bonario. Si osserva che l'art. 24 del d.lgs. 26.2.1999, n. 46, consente agli istituti di previdenza di iscrivere a ruolo i propri crediti, riconoscendo agli stessi la facoltà di richiedere il pagamento mediante avviso bonario (comma 2).
CP_ Nella specie, appunto, l' ha ritenuto, di notificare avviso di addebito senza tuttavia notificare previamente l'avviso bonario;
poiché dal 01 gennaio 2011 la riscossione coattiva dei crediti previdenziali è effettuata mediante avviso di addebito notificato dall'Istituto stesso come prevede l'art. 30 del D.L. 78/2010, convertito nella legge 122/2010, che così dispone: “1. A decorrere dal CP_ 1° gennaio 2011, l'attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all anche a seguito di accertamenti degli uffici, è effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con
CP_ valore di titolo esecutivo” l'invio di avviso bonario è rimasto una facoltà ma non un obbligo per l'
Nel merito, l'opposizione è infondata.
Giova premettere che la legge 160 del 1975 ha previsto, all'art. 29, l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa commercianti per i soggetti in possesso dei requisiti ivi indicati, tra i quali (lett. c) la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza (norma modificata in questo senso dall'art.1, comma 203, della legge 662 del 1996).
Dispone, in particolare, la norma citata che “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione.
Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni
e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
Con particolare riguardo alla posizione del socio amministratore di società a responsabilità limitata operante nel settore commerciale, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che “in tema di contribuzione previdenziale, l'art. 1, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ha previsto l'obbligo dell'iscrizione alla gestione commercianti anche per il socio amministratore di società a responsabilità limitata operante nel settore commerciale, rispondendo tale scelta all'esigenza di evitare che, grazie allo schermo della struttura societaria, la prestazione di lavoro del socio resa nella compagine, venga sottratta alla contribuzione previdenziale” (in questi termini, testualmente, si veda Sez.
6 - L, Ordinanza n. 20268 del
19/11/2012).
Nel caso di specie, peraltro, come sopra osservato, la ricorrente risulta essere dipendente (seppur non svolgesse tale attività in maniera assidua) a partire dal 2020 per la quale ha versato i dovuti contributi in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pur continuando ad essere sino al mese di giugno 2022 (come espressamente dedotto in ricorso) e co-amministratore della stessa.
Sulla compatibilità tra la carica di socio co-amministratore e la qualifica di lavoratore subordinato si è espressa più volte la Suprema Corte di Cassazione, rilevando come “la qualità di socio ed amministratore di una società di capitali composta da due soli soci, entrambi amministratori, è compatibile con la qualifica di lavoratore subordinato, anche a livello dirigenziale, ove il vincolo della subordinazione risulti da un concreto assoggettamento del socio dirigente alle direttive ed al controllo dell'organo collegiale amministrativo formato dai medesimi due soci. Ne deriva che l'amministratore di una società di capitali può assumere la qualità di dipendente della stessa qualora non sia amministratore unico (anche se solo di fatto) ma membro di un consiglio, ancorché investito di mansioni di consigliere delegato, in modo che la costituzione e la gestione del rapporto di lavoro siano ricollegabili ad una volontà della società distinta da quella del singolo amministratore” (cfr., ex plurimis, Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza n.
21759 del 17/11/2004).
Dunque, ferma restando l'astratta configurabilità di una subordinazione con riferimento al socio, ancorché co-amministratore, di una società di capitali, occorre nel caso di specie accertare, al fine di verificare la genuinità del rapporto di lavoro subordinato intercorso nel periodo oggetto di causa tra l'odierna opponente e la società di cui la medesima è socia, se la predetta sia stata effettivamente soggetta al potere direttivo, gerarchico e disciplinare dell'altro socio, . Persona_1
Orbene, vero è che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, con la conseguenza che la sussistenza
CP_ del credito contributivo dell' deve essere comprovata dall'Ente con riguardo ai fatti costitutivi dello stesso.
Nel caso in esame, peraltro, si ritiene che l'ente convenuto abbia compiutamente assolto all'onere probatorio mediante la produzione dell'estratto conto previdenziale dell'altro socio della Maran Srl, da cui si evince come il medesimo, nel periodo oggetto di accertamento, abbia svolto attività lavorativa alle dipendenze di altre società (doc. 4 estratto contributivo).
Tale circostanza esclude in concreto la configurabilità di un potere direttivo, gerarchico e disciplinare esercitato dal predetto nei confronti dell'odierna ricorrente, la quale, peraltro, risulta essere l'unico socio iscrivibile alla gestione commercianti in relazione all'attività commerciale non potendovi essere iscritto l'altro socio, in ragione dell'attività lavorativa subordinata svolta alle dipendenze di altre società.
Tanto basta a far ritenere l'insussistenza, nella fattispecie in esame, dei presupposti di un genuino rapporto di lavoro subordinato intercorrente tra la società e la socia ed a ricondurre la posizione della stessa nell'alveo del socio lavoratore, tenuto all'iscrizione presso la Gestione commercianti in virtù della pacifica partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza ai sensi dell'art. 1, comma 203, L.662/1996.
Gli Uffici amministrativi hanno proceduto alla cancellazione della posizione dalla data del 14/06/2022, data del rogito con cui la ricorrente ha ceduto interamente le quote sociali possedute (come risulta dalla visura), effettuando il relativo sgravio parziale (doc. 5) per la terza rata del 2022 pari ad €.1.111,63.
CP_ Alla luce delle superiori considerazioni, pretesa contributiva azionata dall' con l'avviso di addebito opposto in questa sede deve ritenersi legittima, conseguendone il rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza, come di norma, e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore e della natura della causa.
P.Q.M.
Il G.O.P. definitivamente pronunciando disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: Rigetta il ricorso;
Condanna la ricorrente a rifondere alla parte resistente le spese di lite, liquidate, in euro 886,00, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA.
Roma, 08.01.2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Veronica D'Agostino