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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 09/01/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Componente dott.ssa Susanna Zavaglia Relatore ed Estensore pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 5957 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2023 promossa da
C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato GOZZI CATERINA
RICORRENTE contro
C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Divorzio - Scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI DELLA PARTE COSTITUITA: come da ricorso introduttivo depositato in data 17/10/2023.
pagina 1 di 6 RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Le parti hanno contratto matrimonio civile in Carpi (MO) in data 28/07/1990 e dalla loro unione sono nati i figli in data 13/10/1992, Persona_1
in data 25/06/1997 e Persona_2 Persona_3
n data 18/09/2006.
[...]
I coniugi si sono separati consensualmente avanti al Presidente del Tribunale di
Modena in data 23/01/2006, in forza di decreto di omologa della separazione consensuale n. cronol. 450/2006 del 06/02/2006, nell'ambito del procedimento iscritto al n. R.G. 464/2006.
2. Con ricorso depositato in data 17/10/2023, a chiesto: Parte_1
di pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai coniugi;
di confermare l'affidamento del figlio minore alla madre, Persona_3
con collocazione presso la stessa;
di regolamentare il diritto di visita del padre secondo le modalità ivi indicate;
di disporre a carico del padre, quale contributo al mantenimento ordinario del figlio minore il Persona_3
versamento mensile della somma di euro 450,00, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT da versarsi entro il giorno 15 del mese, oltre al 50 % delle spese straordinarie così come individuate dal protocollo adottato dal Tribunale di
Modena; di disporre a carico di l'obbligo di provvedere al Controparte_1
pagamento, in favore della ricorrente, dell'importo di € 25.650,00 per il mantenimento ordinario del figlio nel periodo gennaio Persona_3
2019 - settembre 2023, oltre rivalutazione ed interessi;
di disporre a carico di l'obbligo di provvedere al pagamento in favore della ricorrente Controparte_1
dell'importo di € 1.187,31 (50% di complessivi € 2.374,62) a titolo di rimborso pro quota per le spese straordinarie sostenute integralmente dalla madre nel periodo
2019-2023 e documentate, con vittoria di onorari e spese del giudizio.
3. Nel giudizio così radicato il resistente non si è costituito.
4. All'udienza del 15/05/2024, parte ricorrente, unica comparsa, ha dichiarato: “ho saputo da mia figlia che il padre ha ricevuto la notifica del ricorso ma non è intenzionato a venire in Tribunale accampando ragioni economiche. Noi ci sentiamo molto raramente, non so che rapporti abbia coi figli, col piccolo, che vive
pagina 2 di 6 con me, pochissimi, forse più con gli altri due che vivono all'Estero. Io al momento sono disoccupata, sto facendo una supplenza a scuola perché sono nelle liste. Il padre che io sappia lavora nella ristorazione con contratti precari o stagionali”.
In detta sede, il Giudice si è riservato.
5. Con provvedimento del 22/05/2024, il Giudice, rilevato che non vi era prova del perfezionamento della notifica di ricorso e decreto nei confronti del resistente e considerato, in ogni caso, che non risultava rispettato il termine per comparire di 90 giorni liberi stabilito dall'art. 473 bis.14 ultimo comma c.p.c. per il caso di notifica da effettuare all'estero, ha disposto la rinnovazione della notifica di ricorso e decreto, unitamente al suindicato provvedimento, fissando nuova udienza per la comparizione delle parti al 05/11/2024.
6. All'udienza del 05/11/2024, presente solo parte ricorrente, il Giudice ha dichiarato la contumacia di Il Giudice ha, altresì, Controparte_1
respinto, poiché irrilevanti, le richieste di prova avanzate dalla ricorrente e, ritenuto non necessario pronunciare provvedimenti provvisori e urgenti, ha invitato il procuratore di parte ricorrente a precisare le conclusioni e il difensore le ha precisate come da ricorso introduttivo del 16/10/2023. Infine, il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473-bis.22, ultimo comma, c.p.c.
§
La domanda principale volta a ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta, ricorrendo gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett.
b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e dovendosi ritenere accertato, dal tenore inequivoco delle difese della ricorrente e dalla decisione del resistente di non costituirsi nemmeno in giudizio, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita.
Quanto ai figli della coppia, risulta che e sono ormai Per_1 Persona_2
maggiorenni ed economicamente autosufficienti, mentre Persona_3 minorenne all'epoca del deposito del ricorso, nelle more del procedimento è divenuto maggiorenne, sicché è da ritenersi superata ogni domanda relativa alla regolamentazione del suo affidamento e della sua collocazione. Per ciò che riguarda il suo mantenimento, occorre rilevare che si è di recente affacciato Persona_3
pagina 3 di 6 al mondo del lavoro ed ha reperito una occupazione provvisoria (cfr quanto dichiarato dalla all'udienza del 05/11/2024 “ adesso ha iniziato Parte_1 Per_3
a lavorare, ha un contratto a tempo determinato come aiuto cuoco a Carpi, non so quanto guadagni, ha iniziato solo da un mese. È un contratto part-time di 20 ore”), non potendo, però, allo stato, ritenersi economicamente autosufficiente.
Alla luce di quanto sopra e considerata l'assenza di informazioni sulle condizioni economiche e reddituali del resistente, risulta equo fissare a carico di
[...]
sino al raggiungimento della completa autosufficienza economica di CP_1
un contributo al mantenimento per il figlio per un importo pari ad Persona_3
euro 150,00 mensili, da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al
50% delle spese straordinarie, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di
Modena, riportato in dispositivo.
Venendo alla domanda formulata da parte ricorrente inerente alla condanna di al pagamento dell'importo arretrato di € 25.650,00, per il Controparte_1
mantenimento ordinario del figlio nel periodo gennaio Persona_3
2019 - settembre 2023, oltre rivalutazione ed interessi, questa è da ritenersi inammissibile nell'ambito del presente giudizio in quanto già sussistente un titolo esecutivo (nello specifico, il decreto di omologa della separazione consensuale) che ben può essere fatto valere dalla parte ricorrente. Diversamente, si avrebbe una ingiustificata duplicazione dei titoli, con conseguente violazione del principio del ne bis in idem.
Parimenti inammissibile la domanda di condanna al pagamento dell'importo di €
1.187,31 (50% di complessivi € 2.374,62) a titolo di rimborso pro quota per le spese straordinarie sostenute integralmente dalla madre nel periodo 2019-2023, trattandosi di autonoma azione di pagamento da proporre con rito ordinario o con ricorso per ingiunzione di pagamento ex art. 633 e ss c.c.
Per il principio di causalità, le spese di lite sono poste in capo al convenuto che con la sua condotta ha reso necessario il presente contenzioso e impedito una soluzione consensuale, anche stragiudiziale con negoziazione assistita.
Le stesse sono quantificate ai sensi del d.m. 55/2014, come aggiornato dal d.m.
147/2022, in complessivi euro 1.500,00, oltre accessori di legge e costi vivi di causa pagina 4 di 6 documentati, considerando la controversia di valore indeterminabile basso, dunque ricompresa nello scaglione da euro 26.000,00 a euro 52.000,00, ritenendo svolte le fasi di studio e introduttiva e liquidando valori prossimi a quelli minimi tariffari vista la semplicità delle questioni trattate.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 28/07/1990 in
CARPI (MO) da nata a [...] il [...], con Parte_1
nato ad [...], il [...], matrimonio Controparte_1
trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CARPI (MO), atto n. 38, parte 1, anno 1990;
2. obbliga versare alla madre, per il mantenimento Controparte_1
del figlio la somma di euro 150,00 mensili, Persona_3
con decorrenza dal deposito del ricorso, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai e impiegati, oltre al 50% delle spese straordinarie come disciplinate dal seguente Protocollo del
25.9.2019 in uso presso il Tribunale di Modena:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione pagina 5 di 6 scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione;
3. condanna lla rifusione in favore della ricorrente Controparte_1
delle spese processuali che liquida in euro 1.500,00 per compensi ex D.M. 55/2014, oltre al 15% di spese generali, i.v.a., c.p.a.;
4. incarica la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CARPI (MO) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 07/01/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Susanna Zavaglia
IL PRESIDENTE dott. Riccardo Di Pasquale
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