TRIB
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/12/2025, n. 2762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2762 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 7960/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
TA EN Presidente
IL ES IU
EF CA IU relatore
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7960/2025, vertente tra
Parte_1 nata a [...] il 1° luglio 1963
e
, Parte_2 nato a [...] il [...] entrambi con il patrocinio dell'avv. Alessandro Monti
-ricorrenti- nonché con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno chiesto all'intestato Parte_1 Parte_2
Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio concordatario, celebrato in Roma in data 28 luglio 1990. Le parti hanno riferito che dalla loro unione matrimoniale è nato un figlio di nome Per_1
(classe 2000), maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e hanno poi rappresentato di essersi separate nell'anno 2007 con decreto emesso dal Tribunale di Roma in data 5 ottobre 2007 ed omologato dalla
Procura della Repubblica in data 11 ottobre dello stesso anno.
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 19 novembre 2025 le parti hanno formulato le seguenti conclusioni congiunte:
“1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio
concordatario celebrato a Roma, in data 28.07.1990,
ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma, a
mezzo rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione
dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
2) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
3) i coniugi provvederanno ognuno al proprio mantenimento
in quanto la Sig.ra è pensionata INPS e Parte_1
percepisce una pensione di circa € 1.400,00 mentre il Sig.
è dipendente della Società REVIVA Srl e Parte_2
percepisce un reddito mensile di circa € 2.500,00;
2 4) la Sig.ra unitamente al figlio , Parte_1 Per_1
già risiede stabilmente da tempo presso la casa coniugale di
sua proprietà sita in Roma alla Via Monti di San Paolo n. 15;
5) il Sig. ha invece stabilito la propria Parte_2
residenza in Roma in Piazza Mileto n. 12;
6) il figlio , maggiorenne, non è ancora Per_1
economicamente indipendente in quanto studente
Universitario presso la Facoltà di Ingegneria di Roma;
7) Il Sig. contribuirà al mantenimento del Parte_2
figlio con un assegno mensile di € 300,00 da corrispondersi
alla Sig.ra ntro il giorno 10 di ogni mese Parte_1
presso il di lei domicilio, che dovranno essere rivalutati
annualmente sulla base degli indici ISTAT delle famiglie di
impiegati ed operai. Verranno ripartite al 50% tra i coniugi le
spese mediche e quelle straordinarie (tra cui a titolo
esemplificativo e non esaustivo l'acquisto di libri scolastici, le
tasse scolastiche, le attività sportive e ricreative, ecc…),
fermo restando che, per quelle non strettamente necessarie,
vi sarà la necessità preventiva di accordo tra i coniugi;
8) i coniugi si prestano fin d'ora reciproco consenso per il
rilascio ed il rinnovo del passaporto e/o della carta d'identità
valida per l'espatrio.”
3 Quanto alla domanda principale ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti in data
28 luglio 1990, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Gli accordi raggiunti tra le parti devono essere fatti propri dal Tribunale
in quanto non contrari a norme imperative di legge e non contrastanti con l'interesse del figlio, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
Spese della lite compensate attesa la natura e gli esiti del giudizio.
Per questi motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulle domande proposte dalle parti nel giudizio indicato in intestazione:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
Roma in data 28 luglio 1990 tra nata a [...] il 1° Parte_1
luglio 1963, e , nato a [...] il [...]; Parte_2
matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Roma al n. 00988, Parte 2, Serie A03, Anno 1990;
- dispone, quanto alle condizioni accessorie, che il divorzio avvenga nei termini di cui in motivazione;
- spese della lite compensate.
4 Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione in copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Roma per le annotazioni e gli altri adempimenti di cui di cui al d.P.R. n. 396-2000.
Roma, 1° dicembre 2025
Il IU relatore
EF CA
Il Presidente
TA EN
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
TA EN Presidente
IL ES IU
EF CA IU relatore
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7960/2025, vertente tra
Parte_1 nata a [...] il 1° luglio 1963
e
, Parte_2 nato a [...] il [...] entrambi con il patrocinio dell'avv. Alessandro Monti
-ricorrenti- nonché con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno chiesto all'intestato Parte_1 Parte_2
Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio concordatario, celebrato in Roma in data 28 luglio 1990. Le parti hanno riferito che dalla loro unione matrimoniale è nato un figlio di nome Per_1
(classe 2000), maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e hanno poi rappresentato di essersi separate nell'anno 2007 con decreto emesso dal Tribunale di Roma in data 5 ottobre 2007 ed omologato dalla
Procura della Repubblica in data 11 ottobre dello stesso anno.
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 19 novembre 2025 le parti hanno formulato le seguenti conclusioni congiunte:
“1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio
concordatario celebrato a Roma, in data 28.07.1990,
ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma, a
mezzo rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione
dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
2) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
3) i coniugi provvederanno ognuno al proprio mantenimento
in quanto la Sig.ra è pensionata INPS e Parte_1
percepisce una pensione di circa € 1.400,00 mentre il Sig.
è dipendente della Società REVIVA Srl e Parte_2
percepisce un reddito mensile di circa € 2.500,00;
2 4) la Sig.ra unitamente al figlio , Parte_1 Per_1
già risiede stabilmente da tempo presso la casa coniugale di
sua proprietà sita in Roma alla Via Monti di San Paolo n. 15;
5) il Sig. ha invece stabilito la propria Parte_2
residenza in Roma in Piazza Mileto n. 12;
6) il figlio , maggiorenne, non è ancora Per_1
economicamente indipendente in quanto studente
Universitario presso la Facoltà di Ingegneria di Roma;
7) Il Sig. contribuirà al mantenimento del Parte_2
figlio con un assegno mensile di € 300,00 da corrispondersi
alla Sig.ra ntro il giorno 10 di ogni mese Parte_1
presso il di lei domicilio, che dovranno essere rivalutati
annualmente sulla base degli indici ISTAT delle famiglie di
impiegati ed operai. Verranno ripartite al 50% tra i coniugi le
spese mediche e quelle straordinarie (tra cui a titolo
esemplificativo e non esaustivo l'acquisto di libri scolastici, le
tasse scolastiche, le attività sportive e ricreative, ecc…),
fermo restando che, per quelle non strettamente necessarie,
vi sarà la necessità preventiva di accordo tra i coniugi;
8) i coniugi si prestano fin d'ora reciproco consenso per il
rilascio ed il rinnovo del passaporto e/o della carta d'identità
valida per l'espatrio.”
3 Quanto alla domanda principale ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti in data
28 luglio 1990, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Gli accordi raggiunti tra le parti devono essere fatti propri dal Tribunale
in quanto non contrari a norme imperative di legge e non contrastanti con l'interesse del figlio, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
Spese della lite compensate attesa la natura e gli esiti del giudizio.
Per questi motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulle domande proposte dalle parti nel giudizio indicato in intestazione:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
Roma in data 28 luglio 1990 tra nata a [...] il 1° Parte_1
luglio 1963, e , nato a [...] il [...]; Parte_2
matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Roma al n. 00988, Parte 2, Serie A03, Anno 1990;
- dispone, quanto alle condizioni accessorie, che il divorzio avvenga nei termini di cui in motivazione;
- spese della lite compensate.
4 Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione in copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Roma per le annotazioni e gli altri adempimenti di cui di cui al d.P.R. n. 396-2000.
Roma, 1° dicembre 2025
Il IU relatore
EF CA
Il Presidente
TA EN
5