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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 03/04/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1391/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Sezione Unica Civile
All'udienza del giorno 3 aprile 2025, alle ore 10:45, dinanzi alla giudice, dott.ssa Marta Dell'Unto, tramite l'applicativo Teams sono presenti:
per parte ricorrente , l'avv. Michela Rossi, in sostituzione dell'avv. Parte_1
Federica Goti.
Nessuno è comparso per il . Controparte_1
La giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti.
I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito della giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.
La giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
A questo punto, la giudice invita le parti a discutere oralmente la causa.
L'avv. Rossi si riporta al ricorso, insistendo nell'accoglimento delle relative conclusioni e istanze, anche in via istruttoria.
La parte presente autorizza la lettura della sentenza in sua assenza.
Pag. 1 di 18 Su invito della giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
La giudice
in esito alla discussione orale, si ritira in camera di consiglio per la decisione.
La giudice
(dott.ssa Marta Dell'Unto)
Alle ore 14:45 all'esito della camera di consiglio, assenti i procuratori delle parti, viene data lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, che vengono depositati in allegato al presente verbale.
La giudice
(dott.ssa Marta Dell'Unto)
Pag. 2 di 18 Allegato al verbale di udienza del 3 aprile 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Siena, in composizione monocratica, in persona della giudice dott.ssa Marta
Dell'Unto, all'udienza del 3 aprile 2025 e all'esito della discussione orale ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1391 del ruolo per gli affari contenziosi civili dell'anno 2023, vertente
tra
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Torrita di Parte_1 C.F._1
Siena, via del Poggiolo n. 4/N, presso lo studio dell'avv. Federica Goti, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
appellante
e
(P.IVA - C.F. , nella persona del Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Luigi Luciani n. 1, presso lo studio dell'avv. Prof. Valerio Tallini del foro di Roma, come da procura allegata alla comparsa di costituzione;
appellato
Pag. 3 di 18 Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Montepulciano n. 40/2023, depositata in data 4.5.2023, R.G. n. 541/2022.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in opposizione al verbale di accertamento prot. n. V/3184A/2022 (Prot. 2675/2022) del 20.9.2022, notificato dal – Comando di Polizia Municipale in data Controparte_1
5.10.2022, con cui è stata contestata la violazione dell'art. 7, co.
1-14 e dell'art. 157, co.
2-8 del
Codice della Strada, per aver lasciato in sosta il veicolo Rover Land Rover tg. ZA633FV nonostante il divieto imposto con segnaletica verticale su strada sprovvista di marciapiede e senza aver lasciato uno spazio sufficiente per il transito dei pedoni, ha adito il Giudice di Pace di Parte_1
Montepulciano, chiedendo, in via cautelare, di sospendere e annullare il verbale di accertamento opposto, stante l'evidente fumus boni iuris e, in via principale, di annullare la sanzione pecuniaria ascritta in quanto priva di fondamento giuridico e di fatto.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto che: a) la strada ove è stata lasciata l'auto è una strada vicinale che costeggia poche abitazioni e sulla strada di Via del Crocifisso non sono previsti cartelli stradali di nessun tipo, neppure di divieto di sosta, che abbiano interessato il parcheggio del
, proseguendo la segnaletica stradale sulla diversa strada principale;
b) il ha Pt_1 Pt_1 parcheggiato il proprio veicolo in modo che non fosse impedito il passaggio pedonale, come avviene per uso e consuetudine, posto che non vi sono altri parcheggi utili nelle vicinanze e che la strada vicinale è lasciata del tutto priva di segnaletica oltre che di manutenzione.
Si è costituito in giudizio il chiedendo il rigetto dell'opposizione, con Controparte_1 conferma del verbale opposto, deducendo la natura di strada vicinale di uso pubblico di Via del
Crocefisso, la presenza di un divieto di sosta collocato sul lato destro della carreggiata e ripetuto a metà strada con regolare pannello integrativo di continuazione della prescrizione e, in ogni caso, il divieto di sosta nel mezzo della carreggiata e in corsia di marcia nel caso di strada carrabile a doppio senso di circolazione, oltre che l'intralcio ai pedoni arrecato dal veicolo, in quanto impossibilitati a transitare agevolmente anche solo per raggiungere le altre abitazioni.
Con sentenza n. 40/2023 depositata in data 4.5.2023 (R.G. n. 541/2022), il Giudice di Pace di
Montepulciano ha rigettato il ricorso presentato da e, per l'effetto, ha Parte_1 confermato il verbale di contestazione n. V/3184A/2022 del 20.9.2022.
Pag. 4 di 18 Con ricorso in appello, ha impugnato la suddetta sentenza, formulando – previa Parte_1 richiesta di sospensione degli effetti esecutivi della sentenza e quindi della ingiunzione di pagamento
- i seguenti motivi di appello: 1) l'assenza di motivazione in punto di domanda e mancata prova della contestazione di cui al verbale impugnato, non essendo presente segnaletica di divieto, come accertato dallo stesso giudice di prime cure, e non essendovi alcuna contestazione di passaggio carrabile dei veicoli;
2) l'utilizzabilità della documentazione depositata dalle parti in allegato alle note autorizzate, non essendo mai stato richiamato l'errore scusabile tra i motivi di opposizione ma l'affidamento ingenerato dall'amministrazione e comunque essendo inutilizzabile la documentazione presentata con le note del 4.4.2023 dal in quanto non Controparte_1 afferenti al petitum e prodotte oltre i termini previsti;
3) il rigetto della richiesta c.t.u., volta a stabilire la tipologia di uso e la proprietà anche catastale della strada a fronte della linea difensiva del rigetto avvenuto senza alcuna motivazione;
4) sulla segnaletica stradale, la carrabilità CP_1 veicolare e pedonale dello stato dei luoghi e l'errore scusabile, posto che il giudice di prime cure non ha tenuto conto che la condotta che si assume violata è unicamente quella del divieto di sosta e che la strada non è mai stata utilizzata da nessun altro, neppure dal come comprovato CP_1 dall'assenza di manutenzione, dalle planimetrie e dall'esistenza di vie alternative;
5) il legittimo affidamento del con riguardo non tanto al generico utilizzo della strada vicinale ma alla Pt_1 sosta del suo veicolo davanti alla propria abitazione per un periodo di tempo circoscritto e temporaneo, nato dall'uso che tutti i vicini di casa che hanno i veicoli hanno fatto nel tempo;
6) il difficoltoso uso della strada, posto anche che i luoghi che si raggiungono da tale strada possono essere raggiunti anche attraverso la strada principale;
7) l'illogicità e mancata afferenza ai fatti specifici del richiamo alla giurisprudenza di cassazione in punto di colpa del ricorrente/utente e il mancato riferimento al giudizio di equità che, nel caso di specie, sarebbe stato dirimente.
Ha, pertanto, così concluso: “IN VIA CAUTELARE sospendere gli effetti esecutivi della sentenza di primo grado per non vedere compromessi nelle more gli interessi del ricorrente/appellante stante l'evidente fumus boni iuris
e quindi sospendere la ingiunzione di pagamento;
IN VIA PRINCIPALE: per i motivi suesposti riformare la impugnata sentenza n. 40/2023 n. 541/2022 r.g. Giudice di Pace di Montepulciano depositata in data
04.05.2023 e così annullare la sanzione amministrativa emessa ed impugnata in primo grado in quanto priva di fondamento giuridico e di fatto. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari di lite in caso di resistenza in giudizio. Si produce documenti descritti in narrativa e fascicolo di primo grado. Si chiede ammettersi CTU come richiesta in via probatoria in primo grado e per la cui ammissione si insiste.”.
Si è costituito il appellato, così concludendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di CP_1 giudice di secondo grado, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in via cautelare: (i) respingere
Pag. 5 di 18 l'istanza di sospensione dell'esecutorietà del provvedimento impugnato, stante l'insussistenza di entrambi i requisiti di legge;
nel merito: (ii) respingere l'appello e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 40/2023 emessa in data
04.05.2023 dal Giudice di Pace di Montepulciano, (R.G.n. 541/2022), con ogni ulteriore conseguenza di legge;
(iii) Con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio”.
A seguito della prima udienza svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la giudice precedente assegnataria del fascicolo, con ordinanza del 26.10.2023, ha dichiarato inammissibile la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e rinviato per la discussione e decisione della causa ex art. 437 c.p.c.. Il fascicolo è stato assegnato alla scrivente in data 31.10.2024.
All'udienza del 3.4.2025, acquisito il fascicolo di primo grado e all'esito della discussione orale, la giudice si è ritirata in camera di consiglio e, all'esito, è stata data lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. L'appello proposto da è infondato e, pertanto, deve essere rigettato per i Parte_1 motivi di seguito esposti.
In via preliminare, deve osservarsi che, in virtù dell'effetto devolutivo dell'appello, al giudice è assegnata l'effettiva cognizione del giudizio di prime cure nei limiti delle domande e delle eccezioni espressamente riproposte dalle parti.
Ciò posto, i motivi di appello articolati dall'appellante possono essere esaminati congiuntamente, stante la loro stretta correlazione.
Anzitutto, l'appellante ha ritenuto illogica la sentenza di primo grado laddove, pur a fronte della accertata mancanza di segnaletica, il giudice di prime cura non ha dichiarato l'annullamento del verbale impugnato, deducendo che la presenza del segnale di divieto di sosta è stata da sola posta a fondamento della sanzione irrogata e non essendo stata contestata la circostanza del passaggio carrabile dei veicoli. Invero, sulla circostanza che l'unica condotta che si assume violata è quella del divieto di sosta l'appellante ha fondato tutte le sue censure alla sentenza impugnata, deducendo dal punto di vista probatorio l'inutilizzabilità della documentazione prodotta dalla resistente con note del 4.4.2023 per inconferenza e tardività, oltre che l'erroneo rigetto della richiesta c.t.u., e nel merito l'assenza di motivazione della sentenza, la mancata prova della contestazione e il proprio legittimo affidamento rispetto alla possibilità di far sostare il proprio veicolo dinanzi alla propria abitazione per un periodo di tempo circoscritto e temporaneo.
Ebbene, in via generale, in punto di riparto dell'onere probatorio, occorre premettere che il giudizio
Pag. 6 di 18 di opposizione a sanzione amministrativa si configura come un giudizio rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria ed il suo oggetto è delimitato, quanto alla posizione dell'opponente, dalla causa petendi fatta valere con l'opposizione e, quanto alla posizione della P.A., dal divieto di dedurre, a sostegno della propria pretesa, motivi diversi da quelli enunciati nell'ordinanza-ingiunzione o nel provvedimento sanzionatorio considerato equipollente, sicché il giudizio in questione investe la legittimità formale e sostanziale di detto provvedimento, con l'esclusione del potere del giudice di rilevare d'ufficio, fuori dei limiti dell'oggetto dello stesso giudizio così delimitato, eccezioni relative a vizi del provvedimento o del procedimento che ne ha preceduto l'emanazione, salvo che essi incidano sull'esistenza dell'atto impugnato. Ne consegue che sull'Amministrazione, che riveste dal punto di vista sostanziale la posizione di attrice e dal punto di vista formale quello di convenuta-opposta, incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa;
di contro, spetta all'opponente, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione (v. Cass. n. 1921/2019 e i precedenti ivi richiamati: Cass. n. 3837/2001; Cass. n. 2363/2005; Cass. n. 5277/2007; Cass. n.
12231/2007; Cass. n. 27596/3008; Cass. S.U. n. 20930/2009; Cass. n. 5122/2011; Cass. n.
4898/2015).
In tal senso, la Suprema Corte ha evidenziato che l'onere dell'allegazione è a carico dell'opponente, il quale deve indicare quali sono gli elementi della fattispecie che si assumono carenti in fatto e/o in diritto, mentre per quanto concerne l'onere della prova si applica la regola ordinaria di cui all'art. 2697 c.c., nel senso che grava sulla P.A., quale attrice sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa e non sull'opponente, che li abbia contestati, quella della loro inesistenza, dovendo, invece, quest'ultimo dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione, atteso che dinanzi al giudice, una volta formulata l'opposizione, non si discute propriamente dell'atto, ma della fattispecie produttiva dell'effetto, perché nei limiti in cui la parte opponente abbia sollevato le relative contestazioni spetta all'Amministrazione dimostrare i fatti costitutivi e all'opponente comprovare i fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi dell'effetto giuridico del provvedimento sanzionatorio oggetto del giudizio (v. in termini Cass. 1921/2019 cit.).
In definitiva, se l'opponente ha sollevato contestazioni sull'esistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo, tali contestazioni non onerano l'opponente anche alla prova dell'inesistenza dei fatti
Pag. 7 di 18 costitutivi del suo obbligo, essendo la prova dell'esistenza dei fatti costitutivi dell'obbligo posta a carico della P.A.. Del resto, l'art. 7, co. 10 d.lgs. n. 150 del 2011 - così come prima la L. n. 689 del
1981, art. 23, co. 11 – dispone che “Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”. Ne consegue che all'Amministrazione incombe, ove costituiscano oggetto di contestazione ad opera del ritenuto trasgressore, sia l'assolvimento della prova relativa alla legittimità dell'accertamento presupposto dal provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa sotto il profilo dell'osservanza degli adempimenti formali previsti dalla legge, sia quello della piena prova della legittimità del susseguente procedimento sanzionatorio fino al rituale compimento dell'atto finale che consente la valida conoscenza del provvedimento applicativo della sanzione alla parte che ne è destinataria.
Sicché il thema decidendum nel giudizio di opposizione è delineato dalle contestazioni mosse dall'opponente.
Poste tali premesse, nel caso di specie l'amministrazione opposta ha correttamente assolto al proprio onere probatorio circa i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria, in ciò dovendosi confermare la sentenza impugnata, sia pur con diversa motivazione per quanto di seguito esposto.
Anzitutto, rispetto al caso di specie, nel ricorso in opposizione non vi sono state contestazioni in merito alla vicenda di fatto, come si evince dalla documentazione allegata alla comparsa di costituzione dell'amministrazione resistente, da cui emerge che in data 20.9.2022 alle ore 9:58 presso via Del Crocifisso, la Polizia Municipale del ha contestato al Controparte_1 Pt_1 la violazione dell'art. 7, co. 14 e dell'art. 157, co. 2 del codice della strada perché “SOSTAVA IN
DIVIETO DI SOSTA RESO NOTO CON IL PRESCRITTO SEGNALE VERTICALE DI
DIVIETO POSTO ALL'INIZIO DELLA STRADA SUL LATO DESTRO. LA SOSTA IN
DIVIETO IN UN TRATTO SENZA MARCIAPIEDE, NON LASCIAVA SPAZIO
SUFFICIENTE PER IL TRANSITO DEI PEDONI A CAUSA DELLA STRETTEZZA
DELLA STRADA OCCUPATA DAL VEICOLO, NEMMENO NELLA MISURA MINIMA
DI UN METRO” (v. verbale di accertamento del 20.9.2022 allegato alla comparsa di costituzione, fasc. primo grado). Dal medesimo verbale di accertamento risulta peraltro che è stata effettuata constatazione immediata verbalmente, ma che non è stata possibile la consegna del verbale redatto perché “L'INTERESSATO SI È RIFIUTATO DI RICEVERE COPIA E FORNIRE
DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO O LE PROPRIE GENERALITA'” (v. ancora verbale di accertamento del 20.9.2022, fasc. primo grado).
Le medesime contestazioni sono contenute all'interno del verbale n. V/3184A/2022 (prot.
Pag. 8 di 18 2675/2022) del 20.9.2022 notificato al e oggetto di impugnazione, con cui viene contestata Pt_1
a quest'ultimo la violazione degli artt. 7/1-14 e 157/2-8 presso Via Del Crocifisso alle ore 9:58 del giorno 20.9.2022, poiché “In c.a. lasciava in sosta il veicolo nonostante il divieto imposto con segnaletica verticale.
Lasciava in sosta il veicolo su strada sprovvista di marciapiede senza aver lasciato uno spazio sufficiente per transito dei pedoni” (v. verbale di violazione al codice della strada notificato, allegato alla comparsa di costituzione, fasc. primo grado).
Al riguardo, deve pertanto osservarsi che, al contrario di quanto sostenuto dall'odierno appellante,
è stata contestata a una duplice sanzione, e segnatamente la violazione dell'art. Parte_1
7, co.
1-14 e dell'art. 157, co.
2-8 C.d.s.
In particolare, ai sensi dell'art. 7, co. 1 C.d.S. vigente al momento della contestazione è previsto che nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco, adottare i provvedimenti di cui all'art. 6, co. 1, 2 e 4, tra cui “vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli” e, ai sensi del co. 14, è previsto che “Chiunque viola gli altri obblighi, divieti o limitazioni previsti nel presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 42 a €
173”.
L'art. 157, co. 2 C.d.S. prevede invece che “Salvo diversa segnalazione, ovvero nel caso previsto dal comma
4, in caso di fermata o di sosta il veicolo deve essere collocato il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. Qualora non esista marciapiede rialzato, deve essere lasciato uno spazio sufficiente per il transito dei pedoni, comunque non inferiore ad un metro. Durante la sosta, il veicolo deve avere il motore spento.”. Il richiamato comma 4 prevede che “Nelle strade urbane a senso unico di marcia la sosta è consentita anche lungo il margine sinistro della carreggiata, purché rimanga spazio sufficiente al transito almeno di una fila di veicoli e comunque non inferiore a tre metri di larghezza.”. La relativa sanzione è prevista dal comma 8 della medesima disposizione normativa che dispone che “Fatto salvo quanto disposto dal comma 7-bis [disciplinante l'ipotesi, non rilevante nel caso di specie, in cui venga tenuto il motore acceso per mantenere in funzione l'impianto di condizionamento d'aria del veicolo stesso], chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 42 a € 173”.
Sul punto, il giudice di prime cure, premesso l'uso pubblico e la destinazione al transito veicolare e pedonale della strada vicinale in cui era parcheggiato il veicolo di proprietà dell'odierno appellante, ha così motivato: “La posizione della macchina come ritratta dalle stesse foto allegate al ricorso lascia emergere senza ombra di dubbio che la sosta in quel punto rende impossibile il passaggio anche solo pedonale, figuriamoci quello veicolare, ciò anche in assenza di segnaletica stradale di divieto di sosta, dato che il divieto emerge dallo stato
Pag. 9 di 18 dei luoghi stesso, trattandosi di strada con passaggio anche carrabile”. Inoltre, il giudice di prime cure ha ritenuto non sussistenti i presupposti per riconoscere il legittimo affidamento o la buona fede dell'odierno appellante, avendo quest'ultimo posizionato la macchina in un punto “che occlude il passaggio anche solo pedonale, quindi in manifesto divieto di sosta, con ciò solo rendendo infondata sul punto
l'opposizione de qua […]” (v. sentenza impugnata, in atti).
Al riguardo, la motivazione resa dal giudice di prime cure non risulta di per sé illogica, in quanto non contenente, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, un accertamento in merito all'assenza della segnaletica verticale in loco, cui è conseguito ciò nonostante un rigetto dell'opposizione, bensì un accertamento in merito all'impossibilità di garantire neppure il passaggio pedonale, come pure contestato dagli agenti accertatori attraverso il richiamo alla violazione di cui all'art. 157, co. 2 C.d.S., e in tal senso deve appunto ritenersi che il giudice di prime cure abbia fatto riferimento ad una delle due condotte contestate con il verbale di accertamento, da ciò facendone discendere un divieto di sosta emergente dallo stato dei luoghi.
Tuttavia, se in effetti, come sostenuto dall'appellante, la sanzione non conteneva alcuno specifico riferimento al passaggio carrabile e il giudice di pace nulla ha espressamente motivato con riferimento alla violazione del divieto di sosta in assenza di segnaletica, costituente a ben vedere il primo motivo di opposizione, le censure articolate dall'appellante devono ritersi comunque non accoglibili nel merito. Di conseguenza, la sentenza impugnata deve essere confermata, ma la motivazione deve essere integrata e parzialmente modificata.
Anzitutto, deve evidenziarsi che l'opponente non ha mai contestato né la natura di strada vicinale di Via del Crocifisso, ove è stata elevata la sanzione, trattandosi di circostanza evidenziata dallo stesso opponente con il proprio ricorso dinanzi al giudice di pace (v. p. 1 ricorso in opposizione:
“La strada dove è stata lasciata l'auto del è strada vicinale che costeggia poche abitazioni”), né Pt_1
l'applicabilità alla stessa del codice della strada, basando piuttosto la sua opposizione su un duplice profilo, il primo relativo all'assenza di segnaletica stradale e sulla circostanza di aver posteggiato senza impedire il passaggio pedonale, il secondo inerente all'esistenza di una consuetudine nel parcheggiare in luoghi limitrofi dalla propria abitazione in modo da non impedire il passaggio o il parcheggio altrui.
Ciò posto, ai sensi dell'art. 2, co. 1 C.d.S. “Ai fini dell'applicazione delle norme del presente codice si definisce
“strada” l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.” ed è altresì espressamente previsto al comma 6 del medesimo art. 2 che “Ai fini del presente codice, le strade
“vicinali” sono assimilate alle strade comunali.”.
Pag. 10 di 18 Al riguardo è stato affermato che “ai fini della definizione di “strada”, è rilevante, ai sensi dell'articolo 2, comma primo, del nuovo codice della strada, la destinazione di una determinata superficie ad uso pubblico, e non la titolarità pubblica o privata della proprietà. È pertanto, l'uso pubblico a giustificare, per evidenti ragioni di ordine e sicurezza collettiva, la soggezione delle aree alle norme del codice della strada. Ciò è confermato dall'ultimo inciso del comma sesto dell'articolo 2, ai sensi del quale anche le strade <> sono assimilate alle strade comunali, nonostante la strada vicinale sia per definizione (articolo 3, comma primo, n. 52, stesso codice) di proprietà privata, anche in caso di destinazione ad uso pubblico. ” (v. in merito Cass. n. 17350/2008, con cui la Suprema
Corte ha confermato la sentenza del giudice di pace che aveva rigettato l'opposizione avverso il verbale di contestazione del divieto di sosta su strada privata aperta al pubblico;
conf. da ultimo
Cass. 3251/2024).
Ebbene, come anzidetto, con il ricorso in opposizione il non ha mai contestato la natura Pt_1 della strada al fine di ritenere l'inapplicabilità del codice della strada, ma ha soltanto contestato l'assenza di idonea segnaletica verticale, la presenza di spazio idoneo al transito pedonale e l'utilizzo pacifico e consueto del parcheggio utilizzato, anzi presupponendo l'uso pubblico laddove ha altresì attribuito al un difetto di manutenzione (v. p. 2 ricorso: “Ed infatti la strada vicinale è lasciata CP_1 dal del tutto priva di segnaletica (oltre che di manutenzione”), gravante sul per le strade CP_1 CP_1 vicinali ad uso pubblico ex 14 u.c. del C.d.S..
Soltanto a fronte della costituzione della resistente, la quale ha evidenziato la natura di strada vicinale ad uso pubblico di Via del Crocifisso, ha chiesto ammettersi “CTU relativa all'uso ed alla gestione della strada de qua” (v. verbale del 27.3.2023, fasc. primo grado), poi reiterata con le note autorizzate depositate in data 4.3.2023 con cui è stata chiesta “CTU onde verificare la natura della strada ove l'auto del veniva tenuta in fermata e sosta (davanti alla propria abitazione senza arrecare disagio Pt_1 alcuno), la natura e i tempi della cartellonistica verticale di zona, con il quesito che si riterrà opportuno concordare”
(v. fasc. primo grado). La richiesta di espletamento della consulenza tecnica è stata poi reiterata come motivo di appello.
Al riguardo, deve osservarsi che correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto superflua ed esplorativa l'istanza di ammissione della consulenza tecnica così formulata. Infatti, come costantemente osservato dalla Suprema Corte, la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, con la conseguenza che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine
Pag. 11 di 18 esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (v. in tal senso, tra le tante, Cass.
n. 3191/2006).
Come anzidetto, infatti, con il ricorso in opposizione l'odierno appellante non ha articolato motivi di opposizione in riferimento alla natura della strada (pacificamente strada vicinale), ma ha contestato soltanto l'inesistenza o, comunque, la non sanzionabilità del fatto contestato. Inoltre, alla luce di quanto anzidetto, a venire in rilievo non è la titolarità pubblica o privata della strada, bensì la destinazione della stessa ad uso pubblico, che giustifica la soggezione delle aree alle norme del codice della strada per evidenti ragioni di ordine e sicurezza collettiva.
Ciò posto, con riferimento alla natura di strada vicinale ad uso pubblico, l'amministrazione convenuta ha sin dalla sua comparsa di costituzione depositato le planimetrie estrapolate dagli archivi dell'Ufficio Tecnico Comunale e della Provincia di Siena, da cui si evince chiaramente la presenza della strada su cui è stata elevata la sanzione, quale sviluppo e prosecuzione di via del
Crocifisso, che pone tale via in collegamento con altra strada pubblica e che si sviluppa all'interno di una zona abitata, passando attraverso alcune particelle catastali (v. planimetrie allegate alla comparsa di costituzione, fasc. primo grado, da cui si evince la percorrenza della via attraverso le particelle 1483, 1420, 243 e 244, come dedotto dall'amministrazione nella stessa comparsa di costituzione). Inoltre, dalle fotografie in atti emerge, oltre allo sviluppo di tale strada all'interno di zone abitate, che a margine della stessa non esiste alcun cancello o altro dispositivo o segnale che ne impediscano l'accesso (v. produzione fotografica di entrambe le parti, in atti;
sul punto si osserva che la foto di cui al doc. 4 fasc. appellante, raffigurante una catena e un cartello di “proprietà privata” non è evidentemente relativo ai luoghi in cui è stata elevata la contravvenzione), potendo dunque essere utilizzabile da chiunque, non essendo altrimenti emerso l'utilizzo soltanto dei proprietari di determinati fondi o da coloro che abbiano occasione di accedere ad essi per esigenze connesse alla loro privata utilizzazione (v. Cass. n. 5637/1995).
Infine, l'amministrazione resistente nel giudizio di primo grado ha prodotto l'elenco delle strade comunali urbane allegato alla delibera del consiglio comunale n. 105/1992, in cui è indicata anche
“VIA DEL CROCEFISSO” (sul punto, v. Cass. n. 1624/2010, nel senso che “l'iscrizione di una strada nell'elenco delle vie pubbliche o gravate da uso pubblico non ha natura costitutiva e portata assoluta, ma riveste funzione puramente dichiarativa della pretesa del ponendo una semplice presunzione di pubblicità dell'uso, CP_1 superabile con la prova contraria della natura della strada e dell'inesistenza di un diritto di godimento da parte della collettività mediante un'azione negatoria di servitù”) e le planimetrie da cui si evince inequivocabilmente la mappatura della strada vicinale del Crocifisso, inserita dunque nella toponomastica comunale, insistente sulle richiamate particelle e, dunque, con percorrenza anche all'altezza ove il veicolo era
Pag. 12 di 18 parcheggiato e congiungente la zona abitata con altre arterie (v. documentazione depositata in allegato alle note del 4.4.2023, fasc. primo grado).
Con riferimento alla produzione documentale allegata alle note del 4.4.2023, deve poi osservarsi che la sentenza impugnata contiene una motivazione specifica sia con riferimento alla tardività della documentazione depositata dall'opponente, in quanto volta a suffragare gli assunti contenuti nel proprio ricorso introduttivo, sia con riferimento all'ammissibilità della produzione documentale disposta dalla giudicante e depositata dall'amministrazione resistente. In merito, l'appellante, se da un lato non ha mosso specifiche censure con riferimento alla ritenuta tardività della documentazione prodotta dall'opponente, atteso che trattavasi di documentazione che quest'ultimo avrebbe dovuto produrre in allegato al ricorso introduttivo, dall'altro ha dedotto l'inutilizzabilità della documentazione prodotta dall'amministrazione, da un lato in quanto inconferente rispetto al verbale impugnato, non attenendo quest'ultimo alle “presunzioni di legge” richiamate dal giudice di prime cure con riferimento alla tipologia di strada vicinale, ma soltanto alla segnaletica stradale e dall'altro in quanto prodotte oltre i termini previsti (v. ricorso in appello), senza tuttavia censurare in modo specifico la motivazione resa dal giudice di pace con riferimento alla ritenuta ammissibilità della produzione documentale dell'amministrazione convenuta (v. p.
3-6 sentenza impugnata).
Sotto tale profilo, se da un lato il giudice di prime cure non risulta aver ordinato, come pure ha dedotto l'appellante, la produzione di ordinanze applicative di segnaletica stradale (v. verbale di udienza del 27.3.2023), dall'altro la dedotta tardività è stata espressamente esclusa con riferimento alla normativa applicabile al giudizio di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada. Infatti, il giudice di prime cure ha correttamente evidenziato la distinzione tra l'art. 7, co. 7 d.lgs. 150/2011, laddove prevede che “Con il decreto di cui all'articolo 415, secondo comma, del Codice di procedura civile il giudice ordina all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione”, e l'art. 416 c.p.c., applicabile in quanto non espressamente escluso dall'art. 2, co. 1 d.lgs. 150/2011, che impone al convenuto, tra l'altro, di indicare, con la memoria difensiva di costituzione in giudizio tempestivamente depositata almeno dieci giorni prima dell'udienza, i documenti probatori dei quali intende avvalersi, con la conseguenza che l'omesso deposito degli stessi contestualmente a tale atto determina la decadenza dal diritto di produrli, salvo che i documenti si siano formati successivamente ovvero la loro produzione sia giustificata dallo sviluppo del processo ai sensi dell'art. 420, co. 5 c.p.c.. In particolare, il giudice di prime cure ha richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il termine di cui al richiamato art. 7, co. 7 per il deposito della documentazione
Pag. 13 di 18 strettamente connessa all'atto impugnato non è perentorio, in difetto di espressa previsione, a differenza di quello previsto dall'art. 416 c.p.c., sicché la sua inosservanza non implica alcuna decadenza (sul punto, v. tra le altre, oltre quelle già richiamate dal giudice di prime cure Cass., n.
16853/2016 e Cass. n. 9545/2018, anche Cass. n. 15887/2019, Cass. 32226/2022 e Cass.
3508/2023). Sulla scorta di tali principi ha poi condivisibilmente ritenuto che la documentazione prodotta in allegato alle note autorizzate del 4.4.2023 superasse la barriera preclusiva di cui all'art. 416 c.p.c. e che dunque ben potesse essere utilizzata a fondamento della decisione, costituendo documentazione strettamente connessa all'accertamento e dunque inquadrabile nella diversa disciplina di cui all'art. 7, co. 7 d.lgs. 150/2011.
Anche sotto tale profilo, dunque, l'appello deve ritenersi infondato e la documentazione prodotta dalla amministrazione resistente in allegato alle note autorizzate deve ritenersi utilizzabile.
Del resto, l'appellante non ha espressamente articolato motivi di appello con riferimento alla qualificazione della strada contenuta nella sentenza impugnata, ma ha dedotto, nell'articolare alcuni motivi di appello, che tale strada non è mai stata utilizzata da alcuno, neppure dal ciò che CP_1 si evincerebbe dalla carenza di manutenzione e dal fatto che l'utenza avrebbe potuto usufruire di un passaggio veicolare e pedonale da altra e idonea strada pubblica per raggiungere gli stessi luoghi.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che, al fine di verificare l'eventuale venire meno dell'interesse pubblico ad un determinato uso, non è sufficiente il mero non uso (v. in materia di servitù di passaggio, Cass. 11676/2018 e Cass. 3788/2019), né l'esistenza di vie alternative alla strada vicinale può ritenersi di per sé idonea ad elidere l'uso pubblico (v. ancora Cass.
11676/2018 cit.). Di conseguenza, alla luce dei principi sopra esposti e degli elementi forniti dall'amministrazione resistente con riferimento alla natura della strada (v. supra), deve ritenersi che il mero difetto di manutenzione, per quanto anzidetto imputabile al ex art. 14 c.d.s. CP_1 soltanto nel caso di strade vicinali soggette al codice della strada, e l'esistenza di strade alternative e più facilmente fruibili e meno impervie per raggiungere i medesimi luoghi, non consentono di escludere la destinazione a uso pubblico della strada vicinale, sicché correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto la natura di strada vicinale a uso pubblico della strada ove è stata effettuata la contestazione delle violazioni del codice della strada sopra richiamate.
Ciò posto, in ordine alle violazioni contestate di cui al verbale di accertamento (v. supra), effettivamente la motivazione del giudice di pace risulta carente con riferimento alla dedotta inesistenza della segnaletica stradale, avendo il giudice di prime cure riscontrato la violazione del divieto in considerazione dello stato dei luoghi.
Pag. 14 di 18 Sul punto, può tuttavia osservarsi che, da un lato, è rimasto del tutto incontestato che la strada ove era parcheggiato il veicolo fosse Via del Crocifisso, come indicato nel verbale di accertamento e nel verbale successivamente notificato al trasgressore (v. ancora documentazione allegata alla comparsa di costituzione dinanzi al Giudice di Pace, fasc. primo grado), dall'altro, dall'esame della documentazione tempestivamente prodotta dall'amministrazione resistente, si evince come su Via del Crocifisso, di cui il tratto di strada ove il veicolo è stato parcheggiato costituisce sviluppo e prosecuzione, è presente segnaletica stradale verticale di divieto di sosta con pannello integrativo di continuazione della prescrizione posto sul lato destro della strada, che indica pertanto un divieto di sosta continua (v. foto allegate alla comparsa di costituzione, fasc. primo grado).
Deve poi in ogni caso ribadirsi che al , diversamente da quanto da quest'ultimo sostenuto Pt_1 con il ricorso in appello, è stata contestata non soltanto la violazione del divieto di sosta, ma anche la violazione dell'art. 157, co. 2 C.d.S. per non avere lasciato lo spazio sufficiente per il transito dei pedoni, comunque non inferiore ad un metro, in assenza di marciapiede rialzato.
Tale circostanza risulta chiaramente evincibile dalla documentazione fotografica prodotta in allegato dalla resistente (v. foto n. 2 fasc. resistente primo grado) e, in merito, l'appellante si è limitato a dedurre che la collocazione dell'autovettura in realtà consentiva il transito pedonale.
Invero, la documentazione fotografica relativa al momento della contestazione (v. ancora foto n. 2 fasc. resistente primo grado) deve ritenersi idonea a confutare l'assunto dell'appellante, posto che da questa si evince chiaramente l'assenza di marciapiede, l'esiguità dello spazio tra l'autovettura e il margine sinistro della strada, nonché la totale assenza di spazio sul lato destro, mentre l'opponente, odierno appellante, non ha fornito alcuna prova che la distanza fosse pari o superiore alla misura minima di un metro, come disposta dalla legge e specificatamente contestata dagli accertatori, non potendosi ritenere a tal fine idonea la documentazione fotografica prodotta in allegato al ricorso introduttivo, di per sé non comprovante la sussistenza di una distanza almeno pari al minimo previsto dalla legge al momento della contestazione.
Infine, neppure può ritenersi sussistente un “affidamento in buona fede al diritto di “breve sosta sottocasa””
(v. p. 5 ricorso in appello). In merito, correttamente il giudice di prime cure ha evidenziato che nessuna prova è stata fornita in merito all'assoluta residualità dell'uso della strada ove era stata posteggiata la macchina, tale da ingenerare il convincimento di non violare alcuna prescrizione di legge, non avendo in merito l'odierno opponente fornito alcun elemento probatorio, non soltanto attraverso la richiesta di ammissione di prove costituende (come evidenziato dal giudice di prime cure, non è stata articolata nessuna prova testimoniale), ma neppure attraverso prove costituite o argomenti di prova presuntivamente valutabili, avendo il nel ricorso introduttivo Pt_1
Pag. 15 di 18 meramente indicato la sussistenza di un “uso e consuetudine” (v. ricorso in opposizione, fasc. primo grado) e successivamente richiesto ammettersi una c.t.u. che, tuttavia, alla luce di quanto anzidetto deve ritenersi esplorativa.
Di conseguenza, anche il riferimento all'elemento soggettivo effettuato dal giudice di prime cure deve ritenersi corretto e non censurabile. Infatti, il giudice di pace ha richiamato la consolidata giurisprudenza di legittimità, la quale ha più volte chiarito che il principio posto dall'art. 3 legge 24 novembre 1981 n. 689, secondo il quale, per le violazioni amministrativamente sanzionate, è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa, postula una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, non essendo necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all'agente, sul quale grava, pertanto, l'onere della dimostrazione di aver agito senza colpa (v. Cass. 11777/2020).
Conseguentemente, per integrare l'elemento soggettivo dell'illecito è sufficiente la semplice colpa, mentre l'errore sulla liceità della relativa condotta, correntemente indicato come “buona fede”, può rilevare in termini di esclusione della responsabilità amministrativa soltanto quando risulti inevitabile, occorrendo a tal fine un elemento positivo, estraneo all'autore dell'infrazione, idoneo ad ingenerare in lui la convinzione della sopra riferita liceità, senza che il medesimo autore sia stato negligente o imprudente, ovvero alla condizione che quest'ultimo abbia fatto tutto quanto possibile per osservare la legge e che nessun rimprovero possa essergli mosso, così che l'errore sia stato incolpevole, non suscettibile cioè di essere impedito dall'interessato con l'ordinaria diligenza (v.
Cass. n. 11253/2004; conf. tra le altre Cass. n. 33441/2019).
Tuttavia, la ricostruzione contenuta nella sentenza in ordine al profilo soggettivo della contestazione è stata oggetto di censura soltanto nel senso di ritenere sussistente il legittimo affidamento di poter brevemente sostare il proprio veicolo sotto la propria abitazione, che nel caso di specie tuttavia non può essere riscontrato per le motivazioni sopra esposte, sicché la sentenza impugnata deve ritenersi corretta laddove non ha ritenuto sussistenti i presupposti della buona fede nell'aver parcheggiato il veicolo in un punto che palesemente occlude il passaggio della strada, come dimostrato dalla foto in atti, posto che l'errore sull'illiceità della propria condotta poteva essere dal impedito utilizzando l'ordinaria diligenza. Pt_1
In conclusione, le contestazioni contenute nel verbale di accertamento di violazione del codice della strada devono ritenersi fondate, avendo il parcheggiato l'autovettura in strada con divieto Pt_1 di sosta continua e senza rispettare lo spazio sufficiente per il transito dei pedoni, stabilito dalla legge in misura non inferiore ad un metro, in assenza di marciapiede rialzato, e non potendosi escludere la sussistenza di colpa in capo all'agente.
Pag. 16 di 18 Da ultimo, non può trovare accoglimento neppure il dedotto mancato richiamo al giudizio di equità, atteso che ai sensi dell'art. 7, co. 10 d.lgs. 150/2011 è espressamente esclusa l'applicabilità dell'art. 113, co. 2 c.p.c.
L'appello proposto da deve pertanto essere rigettato, con conseguente conferma Parte_1 della sentenza impugnata, seppure con la diversa motivazione sopra esposta.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate, come in dispositivo, ai sensi del d.m. 55/2014 (così come modificato dal d.m. 147/2022), in base al valore della controversia, in ragione dei valori minimi alla luce dell'attività processuale effettivamente espletata (v. Cass. 9556/2014 conf. Cass. 9059/2021).
Infine, ai sensi dell'art. 13, co. 1 - quater, d.P.R. 115/2002, deve darsi atto che la sentenza è di integrale rigetto dell'appello (v. Cass. SU, n. 4315/2020; conf. Cass. 27867/2019 e Cass.
260907/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Parte_1
Montepulciano n. 40/2023, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così provvede:
− rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 40/2023 del Giudice di Pace di
Montepulciano depositata in data 4.5.2023;
− condanna al pagamento in favore del Parte_1 CP_1
delle spese di lite, che liquida in complessivi € 337,00, oltre spese forfettarie
[...]
(15%), CPA e IVA (se dovuta), come per legge.
Si dà atto, per le finalità di cui all'art. 13, comma 1 – quater D.P.R. 115/02, che il presente provvedimento è di integrale rigetto dell'impugnazione.
Così deciso in Siena, in data 3 aprile 2025.
La giudice
(dott.ssa Marta Dell'Unto)
Pag. 17 di 18 Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno
2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
Pag. 18 di 18
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Sezione Unica Civile
All'udienza del giorno 3 aprile 2025, alle ore 10:45, dinanzi alla giudice, dott.ssa Marta Dell'Unto, tramite l'applicativo Teams sono presenti:
per parte ricorrente , l'avv. Michela Rossi, in sostituzione dell'avv. Parte_1
Federica Goti.
Nessuno è comparso per il . Controparte_1
La giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti.
I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito della giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.
La giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
A questo punto, la giudice invita le parti a discutere oralmente la causa.
L'avv. Rossi si riporta al ricorso, insistendo nell'accoglimento delle relative conclusioni e istanze, anche in via istruttoria.
La parte presente autorizza la lettura della sentenza in sua assenza.
Pag. 1 di 18 Su invito della giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
La giudice
in esito alla discussione orale, si ritira in camera di consiglio per la decisione.
La giudice
(dott.ssa Marta Dell'Unto)
Alle ore 14:45 all'esito della camera di consiglio, assenti i procuratori delle parti, viene data lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, che vengono depositati in allegato al presente verbale.
La giudice
(dott.ssa Marta Dell'Unto)
Pag. 2 di 18 Allegato al verbale di udienza del 3 aprile 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Siena, in composizione monocratica, in persona della giudice dott.ssa Marta
Dell'Unto, all'udienza del 3 aprile 2025 e all'esito della discussione orale ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1391 del ruolo per gli affari contenziosi civili dell'anno 2023, vertente
tra
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Torrita di Parte_1 C.F._1
Siena, via del Poggiolo n. 4/N, presso lo studio dell'avv. Federica Goti, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
appellante
e
(P.IVA - C.F. , nella persona del Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Luigi Luciani n. 1, presso lo studio dell'avv. Prof. Valerio Tallini del foro di Roma, come da procura allegata alla comparsa di costituzione;
appellato
Pag. 3 di 18 Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Montepulciano n. 40/2023, depositata in data 4.5.2023, R.G. n. 541/2022.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in opposizione al verbale di accertamento prot. n. V/3184A/2022 (Prot. 2675/2022) del 20.9.2022, notificato dal – Comando di Polizia Municipale in data Controparte_1
5.10.2022, con cui è stata contestata la violazione dell'art. 7, co.
1-14 e dell'art. 157, co.
2-8 del
Codice della Strada, per aver lasciato in sosta il veicolo Rover Land Rover tg. ZA633FV nonostante il divieto imposto con segnaletica verticale su strada sprovvista di marciapiede e senza aver lasciato uno spazio sufficiente per il transito dei pedoni, ha adito il Giudice di Pace di Parte_1
Montepulciano, chiedendo, in via cautelare, di sospendere e annullare il verbale di accertamento opposto, stante l'evidente fumus boni iuris e, in via principale, di annullare la sanzione pecuniaria ascritta in quanto priva di fondamento giuridico e di fatto.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto che: a) la strada ove è stata lasciata l'auto è una strada vicinale che costeggia poche abitazioni e sulla strada di Via del Crocifisso non sono previsti cartelli stradali di nessun tipo, neppure di divieto di sosta, che abbiano interessato il parcheggio del
, proseguendo la segnaletica stradale sulla diversa strada principale;
b) il ha Pt_1 Pt_1 parcheggiato il proprio veicolo in modo che non fosse impedito il passaggio pedonale, come avviene per uso e consuetudine, posto che non vi sono altri parcheggi utili nelle vicinanze e che la strada vicinale è lasciata del tutto priva di segnaletica oltre che di manutenzione.
Si è costituito in giudizio il chiedendo il rigetto dell'opposizione, con Controparte_1 conferma del verbale opposto, deducendo la natura di strada vicinale di uso pubblico di Via del
Crocefisso, la presenza di un divieto di sosta collocato sul lato destro della carreggiata e ripetuto a metà strada con regolare pannello integrativo di continuazione della prescrizione e, in ogni caso, il divieto di sosta nel mezzo della carreggiata e in corsia di marcia nel caso di strada carrabile a doppio senso di circolazione, oltre che l'intralcio ai pedoni arrecato dal veicolo, in quanto impossibilitati a transitare agevolmente anche solo per raggiungere le altre abitazioni.
Con sentenza n. 40/2023 depositata in data 4.5.2023 (R.G. n. 541/2022), il Giudice di Pace di
Montepulciano ha rigettato il ricorso presentato da e, per l'effetto, ha Parte_1 confermato il verbale di contestazione n. V/3184A/2022 del 20.9.2022.
Pag. 4 di 18 Con ricorso in appello, ha impugnato la suddetta sentenza, formulando – previa Parte_1 richiesta di sospensione degli effetti esecutivi della sentenza e quindi della ingiunzione di pagamento
- i seguenti motivi di appello: 1) l'assenza di motivazione in punto di domanda e mancata prova della contestazione di cui al verbale impugnato, non essendo presente segnaletica di divieto, come accertato dallo stesso giudice di prime cure, e non essendovi alcuna contestazione di passaggio carrabile dei veicoli;
2) l'utilizzabilità della documentazione depositata dalle parti in allegato alle note autorizzate, non essendo mai stato richiamato l'errore scusabile tra i motivi di opposizione ma l'affidamento ingenerato dall'amministrazione e comunque essendo inutilizzabile la documentazione presentata con le note del 4.4.2023 dal in quanto non Controparte_1 afferenti al petitum e prodotte oltre i termini previsti;
3) il rigetto della richiesta c.t.u., volta a stabilire la tipologia di uso e la proprietà anche catastale della strada a fronte della linea difensiva del rigetto avvenuto senza alcuna motivazione;
4) sulla segnaletica stradale, la carrabilità CP_1 veicolare e pedonale dello stato dei luoghi e l'errore scusabile, posto che il giudice di prime cure non ha tenuto conto che la condotta che si assume violata è unicamente quella del divieto di sosta e che la strada non è mai stata utilizzata da nessun altro, neppure dal come comprovato CP_1 dall'assenza di manutenzione, dalle planimetrie e dall'esistenza di vie alternative;
5) il legittimo affidamento del con riguardo non tanto al generico utilizzo della strada vicinale ma alla Pt_1 sosta del suo veicolo davanti alla propria abitazione per un periodo di tempo circoscritto e temporaneo, nato dall'uso che tutti i vicini di casa che hanno i veicoli hanno fatto nel tempo;
6) il difficoltoso uso della strada, posto anche che i luoghi che si raggiungono da tale strada possono essere raggiunti anche attraverso la strada principale;
7) l'illogicità e mancata afferenza ai fatti specifici del richiamo alla giurisprudenza di cassazione in punto di colpa del ricorrente/utente e il mancato riferimento al giudizio di equità che, nel caso di specie, sarebbe stato dirimente.
Ha, pertanto, così concluso: “IN VIA CAUTELARE sospendere gli effetti esecutivi della sentenza di primo grado per non vedere compromessi nelle more gli interessi del ricorrente/appellante stante l'evidente fumus boni iuris
e quindi sospendere la ingiunzione di pagamento;
IN VIA PRINCIPALE: per i motivi suesposti riformare la impugnata sentenza n. 40/2023 n. 541/2022 r.g. Giudice di Pace di Montepulciano depositata in data
04.05.2023 e così annullare la sanzione amministrativa emessa ed impugnata in primo grado in quanto priva di fondamento giuridico e di fatto. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari di lite in caso di resistenza in giudizio. Si produce documenti descritti in narrativa e fascicolo di primo grado. Si chiede ammettersi CTU come richiesta in via probatoria in primo grado e per la cui ammissione si insiste.”.
Si è costituito il appellato, così concludendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di CP_1 giudice di secondo grado, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in via cautelare: (i) respingere
Pag. 5 di 18 l'istanza di sospensione dell'esecutorietà del provvedimento impugnato, stante l'insussistenza di entrambi i requisiti di legge;
nel merito: (ii) respingere l'appello e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 40/2023 emessa in data
04.05.2023 dal Giudice di Pace di Montepulciano, (R.G.n. 541/2022), con ogni ulteriore conseguenza di legge;
(iii) Con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio”.
A seguito della prima udienza svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la giudice precedente assegnataria del fascicolo, con ordinanza del 26.10.2023, ha dichiarato inammissibile la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e rinviato per la discussione e decisione della causa ex art. 437 c.p.c.. Il fascicolo è stato assegnato alla scrivente in data 31.10.2024.
All'udienza del 3.4.2025, acquisito il fascicolo di primo grado e all'esito della discussione orale, la giudice si è ritirata in camera di consiglio e, all'esito, è stata data lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. L'appello proposto da è infondato e, pertanto, deve essere rigettato per i Parte_1 motivi di seguito esposti.
In via preliminare, deve osservarsi che, in virtù dell'effetto devolutivo dell'appello, al giudice è assegnata l'effettiva cognizione del giudizio di prime cure nei limiti delle domande e delle eccezioni espressamente riproposte dalle parti.
Ciò posto, i motivi di appello articolati dall'appellante possono essere esaminati congiuntamente, stante la loro stretta correlazione.
Anzitutto, l'appellante ha ritenuto illogica la sentenza di primo grado laddove, pur a fronte della accertata mancanza di segnaletica, il giudice di prime cura non ha dichiarato l'annullamento del verbale impugnato, deducendo che la presenza del segnale di divieto di sosta è stata da sola posta a fondamento della sanzione irrogata e non essendo stata contestata la circostanza del passaggio carrabile dei veicoli. Invero, sulla circostanza che l'unica condotta che si assume violata è quella del divieto di sosta l'appellante ha fondato tutte le sue censure alla sentenza impugnata, deducendo dal punto di vista probatorio l'inutilizzabilità della documentazione prodotta dalla resistente con note del 4.4.2023 per inconferenza e tardività, oltre che l'erroneo rigetto della richiesta c.t.u., e nel merito l'assenza di motivazione della sentenza, la mancata prova della contestazione e il proprio legittimo affidamento rispetto alla possibilità di far sostare il proprio veicolo dinanzi alla propria abitazione per un periodo di tempo circoscritto e temporaneo.
Ebbene, in via generale, in punto di riparto dell'onere probatorio, occorre premettere che il giudizio
Pag. 6 di 18 di opposizione a sanzione amministrativa si configura come un giudizio rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria ed il suo oggetto è delimitato, quanto alla posizione dell'opponente, dalla causa petendi fatta valere con l'opposizione e, quanto alla posizione della P.A., dal divieto di dedurre, a sostegno della propria pretesa, motivi diversi da quelli enunciati nell'ordinanza-ingiunzione o nel provvedimento sanzionatorio considerato equipollente, sicché il giudizio in questione investe la legittimità formale e sostanziale di detto provvedimento, con l'esclusione del potere del giudice di rilevare d'ufficio, fuori dei limiti dell'oggetto dello stesso giudizio così delimitato, eccezioni relative a vizi del provvedimento o del procedimento che ne ha preceduto l'emanazione, salvo che essi incidano sull'esistenza dell'atto impugnato. Ne consegue che sull'Amministrazione, che riveste dal punto di vista sostanziale la posizione di attrice e dal punto di vista formale quello di convenuta-opposta, incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa;
di contro, spetta all'opponente, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione (v. Cass. n. 1921/2019 e i precedenti ivi richiamati: Cass. n. 3837/2001; Cass. n. 2363/2005; Cass. n. 5277/2007; Cass. n.
12231/2007; Cass. n. 27596/3008; Cass. S.U. n. 20930/2009; Cass. n. 5122/2011; Cass. n.
4898/2015).
In tal senso, la Suprema Corte ha evidenziato che l'onere dell'allegazione è a carico dell'opponente, il quale deve indicare quali sono gli elementi della fattispecie che si assumono carenti in fatto e/o in diritto, mentre per quanto concerne l'onere della prova si applica la regola ordinaria di cui all'art. 2697 c.c., nel senso che grava sulla P.A., quale attrice sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa e non sull'opponente, che li abbia contestati, quella della loro inesistenza, dovendo, invece, quest'ultimo dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione, atteso che dinanzi al giudice, una volta formulata l'opposizione, non si discute propriamente dell'atto, ma della fattispecie produttiva dell'effetto, perché nei limiti in cui la parte opponente abbia sollevato le relative contestazioni spetta all'Amministrazione dimostrare i fatti costitutivi e all'opponente comprovare i fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi dell'effetto giuridico del provvedimento sanzionatorio oggetto del giudizio (v. in termini Cass. 1921/2019 cit.).
In definitiva, se l'opponente ha sollevato contestazioni sull'esistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo, tali contestazioni non onerano l'opponente anche alla prova dell'inesistenza dei fatti
Pag. 7 di 18 costitutivi del suo obbligo, essendo la prova dell'esistenza dei fatti costitutivi dell'obbligo posta a carico della P.A.. Del resto, l'art. 7, co. 10 d.lgs. n. 150 del 2011 - così come prima la L. n. 689 del
1981, art. 23, co. 11 – dispone che “Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”. Ne consegue che all'Amministrazione incombe, ove costituiscano oggetto di contestazione ad opera del ritenuto trasgressore, sia l'assolvimento della prova relativa alla legittimità dell'accertamento presupposto dal provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa sotto il profilo dell'osservanza degli adempimenti formali previsti dalla legge, sia quello della piena prova della legittimità del susseguente procedimento sanzionatorio fino al rituale compimento dell'atto finale che consente la valida conoscenza del provvedimento applicativo della sanzione alla parte che ne è destinataria.
Sicché il thema decidendum nel giudizio di opposizione è delineato dalle contestazioni mosse dall'opponente.
Poste tali premesse, nel caso di specie l'amministrazione opposta ha correttamente assolto al proprio onere probatorio circa i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria, in ciò dovendosi confermare la sentenza impugnata, sia pur con diversa motivazione per quanto di seguito esposto.
Anzitutto, rispetto al caso di specie, nel ricorso in opposizione non vi sono state contestazioni in merito alla vicenda di fatto, come si evince dalla documentazione allegata alla comparsa di costituzione dell'amministrazione resistente, da cui emerge che in data 20.9.2022 alle ore 9:58 presso via Del Crocifisso, la Polizia Municipale del ha contestato al Controparte_1 Pt_1 la violazione dell'art. 7, co. 14 e dell'art. 157, co. 2 del codice della strada perché “SOSTAVA IN
DIVIETO DI SOSTA RESO NOTO CON IL PRESCRITTO SEGNALE VERTICALE DI
DIVIETO POSTO ALL'INIZIO DELLA STRADA SUL LATO DESTRO. LA SOSTA IN
DIVIETO IN UN TRATTO SENZA MARCIAPIEDE, NON LASCIAVA SPAZIO
SUFFICIENTE PER IL TRANSITO DEI PEDONI A CAUSA DELLA STRETTEZZA
DELLA STRADA OCCUPATA DAL VEICOLO, NEMMENO NELLA MISURA MINIMA
DI UN METRO” (v. verbale di accertamento del 20.9.2022 allegato alla comparsa di costituzione, fasc. primo grado). Dal medesimo verbale di accertamento risulta peraltro che è stata effettuata constatazione immediata verbalmente, ma che non è stata possibile la consegna del verbale redatto perché “L'INTERESSATO SI È RIFIUTATO DI RICEVERE COPIA E FORNIRE
DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO O LE PROPRIE GENERALITA'” (v. ancora verbale di accertamento del 20.9.2022, fasc. primo grado).
Le medesime contestazioni sono contenute all'interno del verbale n. V/3184A/2022 (prot.
Pag. 8 di 18 2675/2022) del 20.9.2022 notificato al e oggetto di impugnazione, con cui viene contestata Pt_1
a quest'ultimo la violazione degli artt. 7/1-14 e 157/2-8 presso Via Del Crocifisso alle ore 9:58 del giorno 20.9.2022, poiché “In c.a. lasciava in sosta il veicolo nonostante il divieto imposto con segnaletica verticale.
Lasciava in sosta il veicolo su strada sprovvista di marciapiede senza aver lasciato uno spazio sufficiente per transito dei pedoni” (v. verbale di violazione al codice della strada notificato, allegato alla comparsa di costituzione, fasc. primo grado).
Al riguardo, deve pertanto osservarsi che, al contrario di quanto sostenuto dall'odierno appellante,
è stata contestata a una duplice sanzione, e segnatamente la violazione dell'art. Parte_1
7, co.
1-14 e dell'art. 157, co.
2-8 C.d.s.
In particolare, ai sensi dell'art. 7, co. 1 C.d.S. vigente al momento della contestazione è previsto che nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco, adottare i provvedimenti di cui all'art. 6, co. 1, 2 e 4, tra cui “vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli” e, ai sensi del co. 14, è previsto che “Chiunque viola gli altri obblighi, divieti o limitazioni previsti nel presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 42 a €
173”.
L'art. 157, co. 2 C.d.S. prevede invece che “Salvo diversa segnalazione, ovvero nel caso previsto dal comma
4, in caso di fermata o di sosta il veicolo deve essere collocato il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. Qualora non esista marciapiede rialzato, deve essere lasciato uno spazio sufficiente per il transito dei pedoni, comunque non inferiore ad un metro. Durante la sosta, il veicolo deve avere il motore spento.”. Il richiamato comma 4 prevede che “Nelle strade urbane a senso unico di marcia la sosta è consentita anche lungo il margine sinistro della carreggiata, purché rimanga spazio sufficiente al transito almeno di una fila di veicoli e comunque non inferiore a tre metri di larghezza.”. La relativa sanzione è prevista dal comma 8 della medesima disposizione normativa che dispone che “Fatto salvo quanto disposto dal comma 7-bis [disciplinante l'ipotesi, non rilevante nel caso di specie, in cui venga tenuto il motore acceso per mantenere in funzione l'impianto di condizionamento d'aria del veicolo stesso], chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 42 a € 173”.
Sul punto, il giudice di prime cure, premesso l'uso pubblico e la destinazione al transito veicolare e pedonale della strada vicinale in cui era parcheggiato il veicolo di proprietà dell'odierno appellante, ha così motivato: “La posizione della macchina come ritratta dalle stesse foto allegate al ricorso lascia emergere senza ombra di dubbio che la sosta in quel punto rende impossibile il passaggio anche solo pedonale, figuriamoci quello veicolare, ciò anche in assenza di segnaletica stradale di divieto di sosta, dato che il divieto emerge dallo stato
Pag. 9 di 18 dei luoghi stesso, trattandosi di strada con passaggio anche carrabile”. Inoltre, il giudice di prime cure ha ritenuto non sussistenti i presupposti per riconoscere il legittimo affidamento o la buona fede dell'odierno appellante, avendo quest'ultimo posizionato la macchina in un punto “che occlude il passaggio anche solo pedonale, quindi in manifesto divieto di sosta, con ciò solo rendendo infondata sul punto
l'opposizione de qua […]” (v. sentenza impugnata, in atti).
Al riguardo, la motivazione resa dal giudice di prime cure non risulta di per sé illogica, in quanto non contenente, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, un accertamento in merito all'assenza della segnaletica verticale in loco, cui è conseguito ciò nonostante un rigetto dell'opposizione, bensì un accertamento in merito all'impossibilità di garantire neppure il passaggio pedonale, come pure contestato dagli agenti accertatori attraverso il richiamo alla violazione di cui all'art. 157, co. 2 C.d.S., e in tal senso deve appunto ritenersi che il giudice di prime cure abbia fatto riferimento ad una delle due condotte contestate con il verbale di accertamento, da ciò facendone discendere un divieto di sosta emergente dallo stato dei luoghi.
Tuttavia, se in effetti, come sostenuto dall'appellante, la sanzione non conteneva alcuno specifico riferimento al passaggio carrabile e il giudice di pace nulla ha espressamente motivato con riferimento alla violazione del divieto di sosta in assenza di segnaletica, costituente a ben vedere il primo motivo di opposizione, le censure articolate dall'appellante devono ritersi comunque non accoglibili nel merito. Di conseguenza, la sentenza impugnata deve essere confermata, ma la motivazione deve essere integrata e parzialmente modificata.
Anzitutto, deve evidenziarsi che l'opponente non ha mai contestato né la natura di strada vicinale di Via del Crocifisso, ove è stata elevata la sanzione, trattandosi di circostanza evidenziata dallo stesso opponente con il proprio ricorso dinanzi al giudice di pace (v. p. 1 ricorso in opposizione:
“La strada dove è stata lasciata l'auto del è strada vicinale che costeggia poche abitazioni”), né Pt_1
l'applicabilità alla stessa del codice della strada, basando piuttosto la sua opposizione su un duplice profilo, il primo relativo all'assenza di segnaletica stradale e sulla circostanza di aver posteggiato senza impedire il passaggio pedonale, il secondo inerente all'esistenza di una consuetudine nel parcheggiare in luoghi limitrofi dalla propria abitazione in modo da non impedire il passaggio o il parcheggio altrui.
Ciò posto, ai sensi dell'art. 2, co. 1 C.d.S. “Ai fini dell'applicazione delle norme del presente codice si definisce
“strada” l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.” ed è altresì espressamente previsto al comma 6 del medesimo art. 2 che “Ai fini del presente codice, le strade
“vicinali” sono assimilate alle strade comunali.”.
Pag. 10 di 18 Al riguardo è stato affermato che “ai fini della definizione di “strada”, è rilevante, ai sensi dell'articolo 2, comma primo, del nuovo codice della strada, la destinazione di una determinata superficie ad uso pubblico, e non la titolarità pubblica o privata della proprietà. È pertanto, l'uso pubblico a giustificare, per evidenti ragioni di ordine e sicurezza collettiva, la soggezione delle aree alle norme del codice della strada. Ciò è confermato dall'ultimo inciso del comma sesto dell'articolo 2, ai sensi del quale anche le strade <
Corte ha confermato la sentenza del giudice di pace che aveva rigettato l'opposizione avverso il verbale di contestazione del divieto di sosta su strada privata aperta al pubblico;
conf. da ultimo
Cass. 3251/2024).
Ebbene, come anzidetto, con il ricorso in opposizione il non ha mai contestato la natura Pt_1 della strada al fine di ritenere l'inapplicabilità del codice della strada, ma ha soltanto contestato l'assenza di idonea segnaletica verticale, la presenza di spazio idoneo al transito pedonale e l'utilizzo pacifico e consueto del parcheggio utilizzato, anzi presupponendo l'uso pubblico laddove ha altresì attribuito al un difetto di manutenzione (v. p. 2 ricorso: “Ed infatti la strada vicinale è lasciata CP_1 dal del tutto priva di segnaletica (oltre che di manutenzione”), gravante sul per le strade CP_1 CP_1 vicinali ad uso pubblico ex 14 u.c. del C.d.S..
Soltanto a fronte della costituzione della resistente, la quale ha evidenziato la natura di strada vicinale ad uso pubblico di Via del Crocifisso, ha chiesto ammettersi “CTU relativa all'uso ed alla gestione della strada de qua” (v. verbale del 27.3.2023, fasc. primo grado), poi reiterata con le note autorizzate depositate in data 4.3.2023 con cui è stata chiesta “CTU onde verificare la natura della strada ove l'auto del veniva tenuta in fermata e sosta (davanti alla propria abitazione senza arrecare disagio Pt_1 alcuno), la natura e i tempi della cartellonistica verticale di zona, con il quesito che si riterrà opportuno concordare”
(v. fasc. primo grado). La richiesta di espletamento della consulenza tecnica è stata poi reiterata come motivo di appello.
Al riguardo, deve osservarsi che correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto superflua ed esplorativa l'istanza di ammissione della consulenza tecnica così formulata. Infatti, come costantemente osservato dalla Suprema Corte, la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, con la conseguenza che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine
Pag. 11 di 18 esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (v. in tal senso, tra le tante, Cass.
n. 3191/2006).
Come anzidetto, infatti, con il ricorso in opposizione l'odierno appellante non ha articolato motivi di opposizione in riferimento alla natura della strada (pacificamente strada vicinale), ma ha contestato soltanto l'inesistenza o, comunque, la non sanzionabilità del fatto contestato. Inoltre, alla luce di quanto anzidetto, a venire in rilievo non è la titolarità pubblica o privata della strada, bensì la destinazione della stessa ad uso pubblico, che giustifica la soggezione delle aree alle norme del codice della strada per evidenti ragioni di ordine e sicurezza collettiva.
Ciò posto, con riferimento alla natura di strada vicinale ad uso pubblico, l'amministrazione convenuta ha sin dalla sua comparsa di costituzione depositato le planimetrie estrapolate dagli archivi dell'Ufficio Tecnico Comunale e della Provincia di Siena, da cui si evince chiaramente la presenza della strada su cui è stata elevata la sanzione, quale sviluppo e prosecuzione di via del
Crocifisso, che pone tale via in collegamento con altra strada pubblica e che si sviluppa all'interno di una zona abitata, passando attraverso alcune particelle catastali (v. planimetrie allegate alla comparsa di costituzione, fasc. primo grado, da cui si evince la percorrenza della via attraverso le particelle 1483, 1420, 243 e 244, come dedotto dall'amministrazione nella stessa comparsa di costituzione). Inoltre, dalle fotografie in atti emerge, oltre allo sviluppo di tale strada all'interno di zone abitate, che a margine della stessa non esiste alcun cancello o altro dispositivo o segnale che ne impediscano l'accesso (v. produzione fotografica di entrambe le parti, in atti;
sul punto si osserva che la foto di cui al doc. 4 fasc. appellante, raffigurante una catena e un cartello di “proprietà privata” non è evidentemente relativo ai luoghi in cui è stata elevata la contravvenzione), potendo dunque essere utilizzabile da chiunque, non essendo altrimenti emerso l'utilizzo soltanto dei proprietari di determinati fondi o da coloro che abbiano occasione di accedere ad essi per esigenze connesse alla loro privata utilizzazione (v. Cass. n. 5637/1995).
Infine, l'amministrazione resistente nel giudizio di primo grado ha prodotto l'elenco delle strade comunali urbane allegato alla delibera del consiglio comunale n. 105/1992, in cui è indicata anche
“VIA DEL CROCEFISSO” (sul punto, v. Cass. n. 1624/2010, nel senso che “l'iscrizione di una strada nell'elenco delle vie pubbliche o gravate da uso pubblico non ha natura costitutiva e portata assoluta, ma riveste funzione puramente dichiarativa della pretesa del ponendo una semplice presunzione di pubblicità dell'uso, CP_1 superabile con la prova contraria della natura della strada e dell'inesistenza di un diritto di godimento da parte della collettività mediante un'azione negatoria di servitù”) e le planimetrie da cui si evince inequivocabilmente la mappatura della strada vicinale del Crocifisso, inserita dunque nella toponomastica comunale, insistente sulle richiamate particelle e, dunque, con percorrenza anche all'altezza ove il veicolo era
Pag. 12 di 18 parcheggiato e congiungente la zona abitata con altre arterie (v. documentazione depositata in allegato alle note del 4.4.2023, fasc. primo grado).
Con riferimento alla produzione documentale allegata alle note del 4.4.2023, deve poi osservarsi che la sentenza impugnata contiene una motivazione specifica sia con riferimento alla tardività della documentazione depositata dall'opponente, in quanto volta a suffragare gli assunti contenuti nel proprio ricorso introduttivo, sia con riferimento all'ammissibilità della produzione documentale disposta dalla giudicante e depositata dall'amministrazione resistente. In merito, l'appellante, se da un lato non ha mosso specifiche censure con riferimento alla ritenuta tardività della documentazione prodotta dall'opponente, atteso che trattavasi di documentazione che quest'ultimo avrebbe dovuto produrre in allegato al ricorso introduttivo, dall'altro ha dedotto l'inutilizzabilità della documentazione prodotta dall'amministrazione, da un lato in quanto inconferente rispetto al verbale impugnato, non attenendo quest'ultimo alle “presunzioni di legge” richiamate dal giudice di prime cure con riferimento alla tipologia di strada vicinale, ma soltanto alla segnaletica stradale e dall'altro in quanto prodotte oltre i termini previsti (v. ricorso in appello), senza tuttavia censurare in modo specifico la motivazione resa dal giudice di pace con riferimento alla ritenuta ammissibilità della produzione documentale dell'amministrazione convenuta (v. p.
3-6 sentenza impugnata).
Sotto tale profilo, se da un lato il giudice di prime cure non risulta aver ordinato, come pure ha dedotto l'appellante, la produzione di ordinanze applicative di segnaletica stradale (v. verbale di udienza del 27.3.2023), dall'altro la dedotta tardività è stata espressamente esclusa con riferimento alla normativa applicabile al giudizio di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada. Infatti, il giudice di prime cure ha correttamente evidenziato la distinzione tra l'art. 7, co. 7 d.lgs. 150/2011, laddove prevede che “Con il decreto di cui all'articolo 415, secondo comma, del Codice di procedura civile il giudice ordina all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione”, e l'art. 416 c.p.c., applicabile in quanto non espressamente escluso dall'art. 2, co. 1 d.lgs. 150/2011, che impone al convenuto, tra l'altro, di indicare, con la memoria difensiva di costituzione in giudizio tempestivamente depositata almeno dieci giorni prima dell'udienza, i documenti probatori dei quali intende avvalersi, con la conseguenza che l'omesso deposito degli stessi contestualmente a tale atto determina la decadenza dal diritto di produrli, salvo che i documenti si siano formati successivamente ovvero la loro produzione sia giustificata dallo sviluppo del processo ai sensi dell'art. 420, co. 5 c.p.c.. In particolare, il giudice di prime cure ha richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il termine di cui al richiamato art. 7, co. 7 per il deposito della documentazione
Pag. 13 di 18 strettamente connessa all'atto impugnato non è perentorio, in difetto di espressa previsione, a differenza di quello previsto dall'art. 416 c.p.c., sicché la sua inosservanza non implica alcuna decadenza (sul punto, v. tra le altre, oltre quelle già richiamate dal giudice di prime cure Cass., n.
16853/2016 e Cass. n. 9545/2018, anche Cass. n. 15887/2019, Cass. 32226/2022 e Cass.
3508/2023). Sulla scorta di tali principi ha poi condivisibilmente ritenuto che la documentazione prodotta in allegato alle note autorizzate del 4.4.2023 superasse la barriera preclusiva di cui all'art. 416 c.p.c. e che dunque ben potesse essere utilizzata a fondamento della decisione, costituendo documentazione strettamente connessa all'accertamento e dunque inquadrabile nella diversa disciplina di cui all'art. 7, co. 7 d.lgs. 150/2011.
Anche sotto tale profilo, dunque, l'appello deve ritenersi infondato e la documentazione prodotta dalla amministrazione resistente in allegato alle note autorizzate deve ritenersi utilizzabile.
Del resto, l'appellante non ha espressamente articolato motivi di appello con riferimento alla qualificazione della strada contenuta nella sentenza impugnata, ma ha dedotto, nell'articolare alcuni motivi di appello, che tale strada non è mai stata utilizzata da alcuno, neppure dal ciò che CP_1 si evincerebbe dalla carenza di manutenzione e dal fatto che l'utenza avrebbe potuto usufruire di un passaggio veicolare e pedonale da altra e idonea strada pubblica per raggiungere gli stessi luoghi.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che, al fine di verificare l'eventuale venire meno dell'interesse pubblico ad un determinato uso, non è sufficiente il mero non uso (v. in materia di servitù di passaggio, Cass. 11676/2018 e Cass. 3788/2019), né l'esistenza di vie alternative alla strada vicinale può ritenersi di per sé idonea ad elidere l'uso pubblico (v. ancora Cass.
11676/2018 cit.). Di conseguenza, alla luce dei principi sopra esposti e degli elementi forniti dall'amministrazione resistente con riferimento alla natura della strada (v. supra), deve ritenersi che il mero difetto di manutenzione, per quanto anzidetto imputabile al ex art. 14 c.d.s. CP_1 soltanto nel caso di strade vicinali soggette al codice della strada, e l'esistenza di strade alternative e più facilmente fruibili e meno impervie per raggiungere i medesimi luoghi, non consentono di escludere la destinazione a uso pubblico della strada vicinale, sicché correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto la natura di strada vicinale a uso pubblico della strada ove è stata effettuata la contestazione delle violazioni del codice della strada sopra richiamate.
Ciò posto, in ordine alle violazioni contestate di cui al verbale di accertamento (v. supra), effettivamente la motivazione del giudice di pace risulta carente con riferimento alla dedotta inesistenza della segnaletica stradale, avendo il giudice di prime cure riscontrato la violazione del divieto in considerazione dello stato dei luoghi.
Pag. 14 di 18 Sul punto, può tuttavia osservarsi che, da un lato, è rimasto del tutto incontestato che la strada ove era parcheggiato il veicolo fosse Via del Crocifisso, come indicato nel verbale di accertamento e nel verbale successivamente notificato al trasgressore (v. ancora documentazione allegata alla comparsa di costituzione dinanzi al Giudice di Pace, fasc. primo grado), dall'altro, dall'esame della documentazione tempestivamente prodotta dall'amministrazione resistente, si evince come su Via del Crocifisso, di cui il tratto di strada ove il veicolo è stato parcheggiato costituisce sviluppo e prosecuzione, è presente segnaletica stradale verticale di divieto di sosta con pannello integrativo di continuazione della prescrizione posto sul lato destro della strada, che indica pertanto un divieto di sosta continua (v. foto allegate alla comparsa di costituzione, fasc. primo grado).
Deve poi in ogni caso ribadirsi che al , diversamente da quanto da quest'ultimo sostenuto Pt_1 con il ricorso in appello, è stata contestata non soltanto la violazione del divieto di sosta, ma anche la violazione dell'art. 157, co. 2 C.d.S. per non avere lasciato lo spazio sufficiente per il transito dei pedoni, comunque non inferiore ad un metro, in assenza di marciapiede rialzato.
Tale circostanza risulta chiaramente evincibile dalla documentazione fotografica prodotta in allegato dalla resistente (v. foto n. 2 fasc. resistente primo grado) e, in merito, l'appellante si è limitato a dedurre che la collocazione dell'autovettura in realtà consentiva il transito pedonale.
Invero, la documentazione fotografica relativa al momento della contestazione (v. ancora foto n. 2 fasc. resistente primo grado) deve ritenersi idonea a confutare l'assunto dell'appellante, posto che da questa si evince chiaramente l'assenza di marciapiede, l'esiguità dello spazio tra l'autovettura e il margine sinistro della strada, nonché la totale assenza di spazio sul lato destro, mentre l'opponente, odierno appellante, non ha fornito alcuna prova che la distanza fosse pari o superiore alla misura minima di un metro, come disposta dalla legge e specificatamente contestata dagli accertatori, non potendosi ritenere a tal fine idonea la documentazione fotografica prodotta in allegato al ricorso introduttivo, di per sé non comprovante la sussistenza di una distanza almeno pari al minimo previsto dalla legge al momento della contestazione.
Infine, neppure può ritenersi sussistente un “affidamento in buona fede al diritto di “breve sosta sottocasa””
(v. p. 5 ricorso in appello). In merito, correttamente il giudice di prime cure ha evidenziato che nessuna prova è stata fornita in merito all'assoluta residualità dell'uso della strada ove era stata posteggiata la macchina, tale da ingenerare il convincimento di non violare alcuna prescrizione di legge, non avendo in merito l'odierno opponente fornito alcun elemento probatorio, non soltanto attraverso la richiesta di ammissione di prove costituende (come evidenziato dal giudice di prime cure, non è stata articolata nessuna prova testimoniale), ma neppure attraverso prove costituite o argomenti di prova presuntivamente valutabili, avendo il nel ricorso introduttivo Pt_1
Pag. 15 di 18 meramente indicato la sussistenza di un “uso e consuetudine” (v. ricorso in opposizione, fasc. primo grado) e successivamente richiesto ammettersi una c.t.u. che, tuttavia, alla luce di quanto anzidetto deve ritenersi esplorativa.
Di conseguenza, anche il riferimento all'elemento soggettivo effettuato dal giudice di prime cure deve ritenersi corretto e non censurabile. Infatti, il giudice di pace ha richiamato la consolidata giurisprudenza di legittimità, la quale ha più volte chiarito che il principio posto dall'art. 3 legge 24 novembre 1981 n. 689, secondo il quale, per le violazioni amministrativamente sanzionate, è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa, postula una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, non essendo necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all'agente, sul quale grava, pertanto, l'onere della dimostrazione di aver agito senza colpa (v. Cass. 11777/2020).
Conseguentemente, per integrare l'elemento soggettivo dell'illecito è sufficiente la semplice colpa, mentre l'errore sulla liceità della relativa condotta, correntemente indicato come “buona fede”, può rilevare in termini di esclusione della responsabilità amministrativa soltanto quando risulti inevitabile, occorrendo a tal fine un elemento positivo, estraneo all'autore dell'infrazione, idoneo ad ingenerare in lui la convinzione della sopra riferita liceità, senza che il medesimo autore sia stato negligente o imprudente, ovvero alla condizione che quest'ultimo abbia fatto tutto quanto possibile per osservare la legge e che nessun rimprovero possa essergli mosso, così che l'errore sia stato incolpevole, non suscettibile cioè di essere impedito dall'interessato con l'ordinaria diligenza (v.
Cass. n. 11253/2004; conf. tra le altre Cass. n. 33441/2019).
Tuttavia, la ricostruzione contenuta nella sentenza in ordine al profilo soggettivo della contestazione è stata oggetto di censura soltanto nel senso di ritenere sussistente il legittimo affidamento di poter brevemente sostare il proprio veicolo sotto la propria abitazione, che nel caso di specie tuttavia non può essere riscontrato per le motivazioni sopra esposte, sicché la sentenza impugnata deve ritenersi corretta laddove non ha ritenuto sussistenti i presupposti della buona fede nell'aver parcheggiato il veicolo in un punto che palesemente occlude il passaggio della strada, come dimostrato dalla foto in atti, posto che l'errore sull'illiceità della propria condotta poteva essere dal impedito utilizzando l'ordinaria diligenza. Pt_1
In conclusione, le contestazioni contenute nel verbale di accertamento di violazione del codice della strada devono ritenersi fondate, avendo il parcheggiato l'autovettura in strada con divieto Pt_1 di sosta continua e senza rispettare lo spazio sufficiente per il transito dei pedoni, stabilito dalla legge in misura non inferiore ad un metro, in assenza di marciapiede rialzato, e non potendosi escludere la sussistenza di colpa in capo all'agente.
Pag. 16 di 18 Da ultimo, non può trovare accoglimento neppure il dedotto mancato richiamo al giudizio di equità, atteso che ai sensi dell'art. 7, co. 10 d.lgs. 150/2011 è espressamente esclusa l'applicabilità dell'art. 113, co. 2 c.p.c.
L'appello proposto da deve pertanto essere rigettato, con conseguente conferma Parte_1 della sentenza impugnata, seppure con la diversa motivazione sopra esposta.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate, come in dispositivo, ai sensi del d.m. 55/2014 (così come modificato dal d.m. 147/2022), in base al valore della controversia, in ragione dei valori minimi alla luce dell'attività processuale effettivamente espletata (v. Cass. 9556/2014 conf. Cass. 9059/2021).
Infine, ai sensi dell'art. 13, co. 1 - quater, d.P.R. 115/2002, deve darsi atto che la sentenza è di integrale rigetto dell'appello (v. Cass. SU, n. 4315/2020; conf. Cass. 27867/2019 e Cass.
260907/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Parte_1
Montepulciano n. 40/2023, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così provvede:
− rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 40/2023 del Giudice di Pace di
Montepulciano depositata in data 4.5.2023;
− condanna al pagamento in favore del Parte_1 CP_1
delle spese di lite, che liquida in complessivi € 337,00, oltre spese forfettarie
[...]
(15%), CPA e IVA (se dovuta), come per legge.
Si dà atto, per le finalità di cui all'art. 13, comma 1 – quater D.P.R. 115/02, che il presente provvedimento è di integrale rigetto dell'impugnazione.
Così deciso in Siena, in data 3 aprile 2025.
La giudice
(dott.ssa Marta Dell'Unto)
Pag. 17 di 18 Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno
2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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