Ordinanza collegiale 13 gennaio 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 24/06/2025, n. 2394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2394 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/06/2025
N. 02394/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00743/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 743 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Maria Sala, Claudio Sala e Silvia Rolando, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Milano, Via Hoepli, n. 3;
contro
COMUNE DI MILANO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello Mandarano, Paola Cozzi, Elena Maria Ferradini, Maria Lodovica Bognetti, Alessandra Montagnani Amendolea e Anna Maria Pavin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli Uffici dell’Avvocatura comunale in Milano, Via della Guastalla, n. 6;
nei confronti
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, Via Freguglia, n. 1;
per l'annullamento
del provvedimento PG 0395713/2020 in data 13 ottobre 2020 recante ad oggetto: “Avvio procedimento diniego parziale domanda di condono Legge 47/85 in atti PG 346877/1986. Unità immobiliare in: -OMISSIS-”, a mezzo de quale il Comune di Milano ha respinto “la domanda di condono limitatamente ai fabbricati n. 2 e 3 in quanto non suscettibili di sanatoria”;
di ogni altro atto ad esso preordinato, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, ivi compreso, per quanto occorrer possa, la comunicazione comunale PG 0577273/2019 in data 11 dicembre 2019, recante, ai sensi degli artt. 7 e 10-bis della legge n. 241 del 1990 “Avvio procedimento diniego parziale domanda di condono Legge 47/85 in atti PG 346877/1986. Unità immobiliare in: -OMISSIS-”, ed altresì i richiamati “rapporto tecnico del 15.7.2019, …”e “parere concorde del Funzionario in data 28.10.2019”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Milano e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 29 maggio 2025 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data 30 settembre 1986, la sig.ra -OMISSIS- ha presentato al Comune di Milano istanza di condono edilizio ai sensi della legge n. 47 del 1985 avente ad oggetto le seguenti opere: a) trasformazione di scuderia in locali residenziali disposti su due piani (-OMISSIS-); b) realizzazione di deposito attrezzi e legnaia (-OMISSIS-); c) mancata demolizione di un fabbricato a destinazione artigianale/commerciale in difformità da quanto stabilito da una convenzione urbanistica (-OMISSIS-).
Il Comune di Milano, con provvedimento in data 25 settembre 2020, ha respinto la domanda nella parte in cui si riferisce ai fabbricati 2 e 3. L’atto ha altresì ordinato la demolizione dei predetti immobili.
Contro questo provvedimento, le sig.re -OMISSIS- e -OMISSIS- (dichiaratasi comproprietaria dei fabbricati di cui sopra) hanno proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato.
Con atto di opposizione notificato in data 19 marzo 2021, il Comune di Milano ha chiesto la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale.
Le ricorrenti e, successivamente, il Comune di Milano si sono quindi costituiti dinanzi a questo T.A.R.
Con ordinanza n. 101 del 13 gennaio 2025, la Sezione ha dichiarato l’interruzione del processo per il decesso della sig.ra -OMISSIS-.
In data 14 gennaio 2025, i sigg.ri -OMISSIS-, -OMISSIS-e -OMISSIS-, eredi della sig.ra -OMISSIS-, unitamente alla sig.ra -OMISSIS- hanno depositato istanza di fissazione di udienza ai sensi dell’art. 80, secondo comma, cod. proc. amm.
La causa è stata trattenuta in decisione in esito all’udienza telematica del 29 maggio 2025.
Conviene partire dall’esame del secondo motivo di ricorso, con il quale gli interessati sostengono che il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo per difetto di motivazione non avendo, a loro dire, l’Amministrazione adeguatamente illustrato le ragioni per le quali, con riferimento ai fabbricati 2 e 3, si è deciso di respingere l’istanza di condono. Aggiungono poi i ricorrenti che il medesimo atto sarebbe illegittimo anche per difetto di istruttoria in quanto il Comune di Milano ha ritenuto che gli immobili di cui si discute non siano staticamente idonei senza però tenere conto delle risultanze del certificato di idoneità statica prodotto in sede procedimentale, dal quale risulta che tale idoneità potrebbe essere raggiunta mediante la realizzazione di opere di rinforzo.
Ritiene il Collegio che queste censure siano infondate per le ragioni di seguito esposte.
Come anticipato, con il ricorso in esame viene impugnato un provvedimento di rigetto di una istanza di condono edilizio presentata ai sensi della legge n. 47 del 1985.
Come noto, tale legge ha previsto la possibilità di conseguire la sanatoria delle opere edilizie realizzate senza titolo o in difformità dallo stesso, ultimate entro la data dell’1 ottobre 1983.
L’art. 35, terzo comma, lett. b), della legge n. 47 del 1985 stabilisce che alla domanda di condono (la quale, ai sensi del primo comma del medesimo articolo, si sarebbe dovuta presentare entro il termine perentorio del 30 novembre 1985) avrebbe dovuto essere allegato un certificato di idoneità statica delle opere eseguite, redatto da tecnico abilitato. Il quinto comma dello stesso articolo stabilisce inoltre che, nei casi non idoneità statica, alla domanda di condono si sarebbe dovuto allegare, in luogo del suddetto certificato, un progetto di adeguamento, redatto da professionista abilitato, da realizzare entro tre anni dalla data di presentazione della medesima domanda. In questa ipotesi il certificato di idoneità statica si sarebbe dovuto produrre al comune entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori di adeguamento.
Ciò precisato, va ora rilevato che dalla motivazione del provvedimento impugnato emerge che i fabbricati 2 e 3 non risultano staticamente idonei per le destinazioni d’uso previste. Il provvedimento richiama il certificato prodotto in sede procedimentale dalle originarie ricorrenti e redatto dall’ing. -OMISSIS-, dal quale effettivamente risulta che le opere di cui ai fabbricati 2 e 3 “…dal punto di vista statico, alle condizioni attuali, non risultano staticamente idonee…”.
Ritiene pertanto il Collegio che, contrariamente da quanto sostenuto nel ricorso, dalla lettura dell’atto impugnato, sia agevole ricavare le ragioni per le quali, con riferimento ai citati fabbricati, l’istanza di condono è stata rigettata (la non idoneità statica di tali edifici).
Non può essere quindi accolta la censura che deduce il difetto motivazionale del provvedimento.
Ciò stabilito, va ora osservato che neppure può essere condivisa la censura con la quale viene dedotto il vizio di difetto di istruttoria.
Come anticipato i ricorrenti sostengono che il Comune non avrebbe adeguatamente valutato il certificato redatto dall’ing. -OMISSIS-, nel quale viene sì dichiarata l’inidoneità statica dei fabbricati 2 e 3, ma nel quale si dichiara anche che l’idoneità potrebbe essere conseguita mediante la realizzazione di opere di rinforzo.
A questo proposito si deve però osservare che, come visto, ai sensi dell’art. 35, quinto comma, della legge n. 47 del 1985, per ottenere il condono di fabbricati non staticamente idonei quali sono i fabbricati 2 e 3, si sarebbe dovuto produrre un progetto di adeguamento redatto da tecnico abilitato. La generica affermazione contenuta nel richiamato certificato, nella quale neppure si precisa in che cosa dovrebbero consistere le opere di rinforzo, non è quindi sufficiente.
Al riguardo si precisa anche che, come illustrato, il suindicato progetto avrebbe dovuto essere presentato già in allegato alla domanda di sanatoria o, tutt’al più, a seguito della richiesta di integrazione documentale formulata dal Comune con atto del 31 gennaio 2019. Non è quindi condivisibile (oltre che inammissibile in quanto dedotta per la prima volta con memoria non notificata) la censura con i ricorrenti lamentano che il Comune, invece di disporre il rigetto della domanda, avrebbe dovuto chiedere la produzione del suindicato progetto: è vero che con la richiesta del 31 gennaio 2019, il Comune ha invitato gli interessati a produrre, fra l’altro, il certificato di idoneità statica non allegato alla domanda di condono; ma era onere di questi ultimi, una volta riscontrata la non idoneità statica degli edifici, di presentare, in luogo del certificato, il progetto di adeguamento.
Per tutte queste ragioni deve essere ribadita l’infondatezza delle censure in esame.
Si deve ora passare all’esame della censura contenuta nel primo motivo con la quale i ricorrenti sostengono che l’ordine di demolizione riguardante il fabbricato 3 sarebbe illegittimo in quanto l’opera, essendo stata realizzata prima dell’anno 1942 e quindi in epoca antecedente all’introduzione dell’obbligo di munirsi di autorizzazione per realizzare interventi edilizi, non potrebbe considerarsi abusiva.
Al riguardo si rileva innanzitutto che, dalla lettura del provvedimento impugnato, si evince che il fabbricato 3 è contrastante con la vigente disciplina edilizia in quanto lo stesso avrebbe dovuto essere demolito in esecuzione di quanto previsto dalla convenzione urbanistica del 14 luglio 1960.
Risulta quindi del tutto indifferente l’epoca di realizzazione dell’opera posto che, anche ammettendo che per la sua realizzazione non fosse necessario alcun titolo edilizio, la stessa risulta comunque oggi abusiva in quanto avrebbe dovuto essere demolita in forza dalla suindicata convenzione.
Nei loro scritti difensivi, i ricorrenti sostengono che, in base alla ridetta convenzione, il fabbricato di cui si discute si sarebbe dovuto demolire solo parzialmente, e non per intero come disposto dall’atto impugnato.
Anche questa argomentazione è inammissibile in quanto dedotta per la prima volta con memoria non notificata.
Per queste ragioni anche le censure in esame non possono essere accolte.
Rimane ora da esaminare la censura contenuta nel primo motivo con la quale i ricorrenti rilevano che i vincoli paesaggistici che interessano gli immobili di cui si discute non sarebbero ostativi al rilascio del condono in quanto successivi alla realizzazione delle opere.
La censura, come rilevato dal Comune, è inconferente in quanto, come visto, il diniego di condono è stato disposto, non già per la sussistenza del vincolo paesaggistico, ma per l’inidoneità statica degli edifici interessati.
In conclusione, per tutte le ragioni illustrate, il ricorso va respinto.
La complessità delle questioni affrontate giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Stefano Celeste Cozzi, Presidente, Estensore
Laura Patelli, Primo Referendario
Luca Iera, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Stefano Celeste Cozzi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.