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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 08/05/2025, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI LECCE
Prima Sezione Civile
riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dott. Riccardo Mele Presidente dott. Maurizio Petrelli Consigliere rel. dott. Virginia Zuppetta Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 904/2021 R.G., trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 10/04/2024, promossa da:
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Leonida Gagliani e Roberto
Mazzara, presso il cui studio in Brindisi (BR), via Lanzelloti 3/D, è elettivamente domiciliato;
APPELLANTE
Contro
(C.F.: e Controparte_1 C.F._2
(C.F.: ), Controparte_2 C.F._3
rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Cretì, presso in Lecce (LE), via G Toma 8/B, sono elettivamente domiciliati;
APPELLATI
CONCLUSIONI
1
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria.
Svolgimento del processo
I fatti rilevanti della causa sono stati esposti dal Tribunale di Lecce nel seguente modo:
“Con atto di citazione notificato il 14.7.2016 e Controparte_1
convenivano in giudizio Controparte_2 Parte_1
deducendo che in vista del matrimonio della loro figlia
[...]
con il convenuto avevano contribuito alle spese Persona_1
necessarie per costruire la futura abitazione familiare su un terreno sito in agro di Guagnano, acquistato dallo stesso Pt_1
a tale scopo nel 2009. In particolare, gli attori avevano sostenuto le spese per realizzare gli intonaci (€ 2.500,00); realizzare il muro di recinzione e lo stradone che conduce all'abitazione, con muretti
a secco e colonne di ingresso (€ 5.325,00); realizzare la recinzione
(€ 3.060,00); acquistare 400 paletti di zinco per la recinzione (€
1.400,00). Il , inoltre, deduceva di aver prestato la CP propria attività lavorativa per l'espianto di una vite a spalliera, previa bonifica del suolo dove erano stati poi eretti il muro di confine e l'abitazione, rivendicando il costo di tale operazione per
€ 47.000,00, comprensivo di spese, utilizzo di macchinari e lavoro personale, aggiungendo, poi, di aver provveduto a far impiantare sul terreno un ulivo secolare (€ 250,00), altre piante ornamentali
e da frutta (250,00) ed una sterlizia bianca (150,00). CP_2
, invece, secondo quanto annotato su un apposito
[...] quaderno, aveva effettuato vari pagamenti nell'interesse del
: Pt_1
€ 5.000,00 consegnati al convenuto il 4.6.2011 perché li versasse all'impresa edile SC;
€ 6.000,00 consegnati al convenuto il 3.8.2011 perché li versasse all'impresa edile SC;
2 € 1.700,00 consegnati al convenuto il 5.10.11 perché li versasse all'impresa edile SC;
Per_
€ 1.000,00 versati il 12.10.2011 come acconto all'Arch. ;
€ 420,00 versati il 28.10.2011 come acconto per il muro a secco;
€ 500,00 versati il 7.11.2011 come acconto per la realizzazione della strada;
€ 450,00 versati il 15.11.2011 a come acconto per CP_3
il muro a secco;
€ 1.000,00 versati il 18.11.2011 come acconto per il muro a secco;
€ 350,00 versati il 1.12.2011 come saldo per il muro a secco.
, inoltre, aveva effettuato alcuni pagamenti in Controparte_2
contanti direttamente in favore delle ditte incaricate della esecuzione dei lavori pari ad € 5.000,00 il 17.6.2011, € 5.000,00 il giorno 8.7.2011 ed € 5.000,00 il 18.7.2011, ricevendo quietanza da parte di e aveva effettuato il pagamento Parte_2
delle fatture n. 5,6,7,8 del 2011 emesse da SC per un importo pari ad € 19.420,00, corrispondendo poi allo stesso anche un assegno circolare di € 3.800,00.
Pertanto, gli attori concludevano chiedendo che fosse accertato che essi avevano sborsato gli importi per i titoli descritti nella narrativa dell'atto di citazione per la realizzazione dell'immobile sul fondo di proprietà del convenuto e che Controparte_1 avesse diritto ad un indennizzo per l'attività lavorativa prestata per l'esecuzione degli interventi descritti;
che fosse accertato il loro diritto alla ripetizione dell'indebito ovvero, in subordine, all'indennizzo per l'arricchimento senza causa del convenuto nei limiti delle somme indicate in narrativa pari a € 115.205,00; che, per l'effetto, il convenuto fosse condannato al versamento in favore degli attori di tale importo, o a, quello maggiore o minore che fosse stato ritenuto di giustizia;
con vittoria delle spese di causa.
Valente si costituiva in giudizio eccependo, in via Pt_1 preliminare, l'inammissibilità della domanda per difetto di legittimazione attiva degli attori in relazione a quanto statuito
3 dall'art. 80 c.c. e la decadenza della domanda di restituzione ai sensi dell'art. 80, co. 2, c.c. per il decorso del termine annuale ivi prescritto. Nel merito, in via principale, chiedeva il rigetto della domanda di ripetizione di indebito per la illegittimità qualificazione dell'azione proposta ex art. 2033 c.c., stante la riconducibilità della ragione giustificatrice degli esborsi nella previsione di cui all'art. 80 c.c., con conseguente decadenza dell'azione di ripetizione o alternativamente in quella di cui all'art. 770 c.c. o in quella di cui all'art. 2034 c.c. con esclusione della ripetibilità. Nel primo atto difensivo il convenuto chiedeva altresì il rigetto della subordinata domanda di arricchimento ingiustificato, evidenziando il difetto dei presupposti applicativi richiesti dalla disposizione di cui all'art. 2041 c.c.
Da ultimo, il convenuto, nella denegata ipotesi in cui la domanda di restituzione delle somme o la diversa domanda di corresponsione dell'indennizzo a titolo di arricchimento ingiustificato fossero state ritenute fondate, contestava di aver ricevuto le somme per come quantificate nell'atto di citazione, concludendo, comunque per il rigetto della domanda, con vittoria delle spese di lite.
La causa, istruita per mezzo di prove orali e di CTU, era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 25.2.2021 e quindi trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.”
Con sentenza n. 2189/2021, il Tribunale di Lecce, in parziale accoglimento della domanda attorea, condannava Pt_1
al pagamento in favore di e
[...] Controparte_1 CP_2
in solido, della somma di € 38.770,00, oltre interessi
[...]
legali; rigettava le ulteriori domande attoree;
condannava Pt_1
al pagamento in favore di e
[...] Controparte_1 CP_2
in solido, delle spese processuali;
poneva
[...]
definitivamente a carico del le spese della C.T.U. Pt_1
4 Avverso la predetta sentenza ha proposto appello , Parte_3
chiedendone l'integrale riforma.
Con comparsa di costituzione e risposta, si sono costituiti in giudizio e che hanno Controparte_1 Controparte_2 concluso per il rigetto dell'appello principale.
A seguito di trattazione scritta le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
Motivi della decisione
Con il primo motivo d'appello, rubricato “ILLEGITTIMITA'
DELLA SENTENZA PER VIOLAZIONE DI LEGGE, STANTE
L'ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 2033 C.C. PER
L'INSUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI APPLICATIVI DI
DETTA DISPOSIZIONE E PER OMESSA O ERRATA
MOTIVAZIONE”, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il primo Giudice ha ritenuto di applicare alla fattispecie in esame il disposto di cui all'art. 2033 c.c. lamentando: l'insussistenza dei presupposti applicativi della norma;
la mancata valutazione delle proprie eccezioni difensive in primo grado e dunque il disconoscimento del difetto di legittimazione attiva degli odierni appellati a fronte del disposto di cui all'art. 80 c.c.; nonché la mancata applicazione del disposto di cui all'art. 770 e 2034 c.c. che, stante la gratuità e spontaneità delle elargizioni effettuate dai sig.ri e CP
, avrebbe dovuto condurre alla pronuncia di irripetibilità delle CP_2
donazioni.
Il motivo è infondato.
Fin dalla pronuncia, resa dalla Corte di cassazione a Sezioni Unite, n.
651/1996, è pacifico in giurisprudenza che la costruzione realizzata durante il matrimonio da entrambi i coniugi sul suolo di proprietà di
5 uno solo di essi appartiene esclusivamente a quest'ultimo in virtù delle disposizioni generali in materia di accessione.
Quanto alla tutela del coniuge non proprietario del suolo, è stato osservato che la stessa opera non sul piano del diritto reale (nel senso che in mancanza di un titolo o di una norma non può vantare alcun diritto di comproprietà, anche superficiaria, sulla costruzione), ma sul piano obbligatorio, nel senso che a costui compete un diritto di credito.
La successiva giurisprudenza di legittimità, nel ribadire le conclusioni cui erano giunte le Sezioni Unite, ha affermato che al coniuge non proprietario che abbia contribuito all'onere della costruzione spetta, ai sensi dell'art. 2033 c.c., il diritto di ripetere nei confronti dell'altro coniuge le somme spese (Cass. civ., n. 27412/2018).
Siffatto diritto trova fondamento nel disposto dell'art. 2033 c.c., atteso che il pagamento diverrebbe indebito per sopravvenuta mancanza di causa (Cass. n. 8216/2012 e Cass. n. 8594/2014 che, pronunziandosi in ordine al diritto dell'ex coniuge di pretendere la restituzione delle somme spese per la ristrutturazione dell'immobile, adibito a casa familiare, di proprietà dei suoceri, ha escluso l'esperibilità dell'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., stabilendo che dovesse essere esercitata l'azione disciplinata dall'art. 2033 c.c.)
Con specifico riferimento poi ai principi applicabili allorché cessino rapporti sentimentali stabili, in relazione alla sorte delle spese sostenute in vista della futura convivenza, ancor più di recente, la
Suprema Corte ha avuto modo di affermare:
-la non riconducibilità all'alveo - ed alla disciplina - delle obbligazioni naturali delle dazioni di denaro (i) effettuate tra persone all'epoca non conviventi (o non ancora conviventi), in quanto “solo” fidanzate e dunque non (ancora) parti di una c.d. “famiglia di fatto”, e (ii) consistenti in esborsi di rilevante entità, eccedenti le soglie di proporzionalità ed adeguatezza parametrate alle condizioni ed ai mezzi di ciascuno dei partners (Cass. n. 1266/2016; Cass n. 1277/2014);
-la conseguente esclusione dall'ambito applicativo dell'art. 2034 c.c.
(e, dunque, dalla conseguenza della irripetibilità delle somme versate in adempimento di un'obbligazione naturale) dell'ipotesi dei
6 conferimenti spontanei in denaro effettuati da uno dei componenti della coppia in favore dell'altro ove “finalizzati non ad una liberalità e non al normale contributo alle spese ordinarie della convivenza, ma a realizzare quella che avrebbe dovuto essere la casa della coppia”;
-l'impossibilità di ritenere la sussistenza di una “giusta causa” degli spostamenti patrimoniali a vantaggio del partner in ragione della mera volontarietà degli stessi, qualora il conferimento del denaro sia andato in favore ed in vista della costruzione di un futuro comune, cioè per costruire un immobile che poi avrebbero goduto insieme, all'interno del loro rapporto, per consentire ad entrambi di coabitare in una casa che avevano progettato e costruito anche materialmente insieme, nell'ambito e per la realizzazione di un progetto comune;
-quando non di convivenza ma di mero fidanzamento si tratti e quando, alla rottura dello stesso, il conferimento in denaro sia di fatto andato ad integrare esclusivamente il patrimonio dell'altro partner, nel momento in cui lo stesso progetto dell'esistenza di un patrimonio e di beni comuni è venuto meno, perché si è sciolto il rapporto sentimentale tra i due ed è stato accantonato il progetto stesso di vita in comune, al convivente che non si è preventivamente tutelato in alcun modo non potrà essere riconosciuta la comproprietà del bene che ha collaborato a costruire con il suo apporto economico e lavorativo, ma avrà diritto a recuperare il denaro, trattandosi di spese ormai prive di causa e, come tali, ripetibili nei confronti del proprietario (Cass. n. 14732/2018).
Tale conclusione risponde al principio, di portata generale, secondo cui la disciplina della ripetizione dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c. si applica a tutte le ipotesi di inesistenza, originaria o sopravvenuta, del titolo di pagamento, qualunque ne sia la causa (Cass. civ., n.
18266/2018).
I principi appena richiamati assumono ancor maggior rilievo nel caso di specie, dove nessun matrimonio è stato né contratto né promesso, e le somme di cui si chiede la restituzione sono state elargite da soggetti terzi rispetto alla “coppia”, che nulla hanno a che vedere con l'ex eventuale genero.
7 Gli esborsi sono stati infatti sostenuti dai sig.ri e , CP CP_2
genitori di . Persona_1
L'immobile che ha tratto beneficio dalle spese sostenute è, invece, rimasto di proprietà esclusiva del sig. Pt_1
Ritiene, pertanto, questa Corte che ben possa trovare applicazione la disciplina di cui all'art. 2033 c.c., trattandosi di pagamento non dovuto né da coloro che hanno eseguito la prestazione, nel caso di specie gli odierni appellati, né da colei per conto della quale la prestazione è stata eseguita, nel caso di specie la figlia dei sig.ri e . CP_2 CP
Ed invero, accertato e non contestato che le elargizioni effettuate dai sig.ri e siano avvenute con lo specifico intento di CP_2 CP
destinare le somme stesse a lavori di progettazione ed esecuzione di quella che avrebbe dovuto essere la residenza familiare anche della figlia, in conseguenza dell'interruzione del fidanzamento tra la sig.ra e l'appellante, è venuta meno la ragione Persona_1
giustificativa per la quale fu conferito quel denaro e prestata quell'attività lavorativa in favore del Pt_1
Con riferimento alle argomentazioni in diritto spese dall'appellante al fine di escludere l'ammissibilità della azione di ripetizione dell'indebito, le stesse paiono prive di pregio, attagliandosi a situazioni fattuali qui non ricorrenti.
La diversità del soggetto che rifiutò di contrarre il matrimonio, nella fattispecie mai promesso, rispetto a coloro che hanno sostenuto le spese per la realizzazione dell'immobile, esclude l'applicazione dell'art. 80 c.c.
Non ricorrente, altresì, nel caso in esame, la disciplina di cui all'art. 770 c.c. o di cui all'art. 2034 c.c., sia perché assenti i presupposti per l'applicazione della “donazione rimuneratoria” (riconoscenza o meriti del donatario), sia perché alcun “dovere morale o sociale” hanno i sig.ri e nei confronti del in grado di CP CP_2 Pt_1
giustificare la ricorrenza di obblighi naturali.
Con l'ultimo motivo d'appello, rubricato “ERRATA
QUANTIFICAZIONE DELLE SOMME PER ERRATA
VALUTAZIONE DELLA PROVA DOCUMENTALE E DELLA
8 PROVA DICHIARATIVA E DELLA PROVA TECNICA”, in via del tutto subordinata, infine, l'appellante contesta la decisione anche nel quantum, assumendo che la stessa sarebbe ingiustificata in relazione alle prove acquisite all'incarto processuale.
Il motivo è infondato.
Dall'istruttoria sono emersi, anche a seguito di CTU, elementi idonei per la determinazione del quantum dovuto dal in € 38.770,00. Pt_1
In particolare, tale importo, notevolmente inferiore rispetto a quello richiesto dagli attori, è stato determinato tenendo conto esclusivamente dei lavori e delle spese che hanno trovato puntuale riscontro nella documentazione prodotta e nelle testimonianze assunte.
La CTU espletata, poi, ha consentito di quantificare, in modo rigoroso,
i diversi interventi effettuati dagli appellati.
Inoltre, anche con riferimento alla provenienza delle somme versate alla ditta SC, è stata raggiunta la prova documentale, confermata anche per testi, che gli importi corrisposti dalla sig.ra
, per i quali è stata rilasciata apposita quietanza, sono quelli CP_2
per cui vi è stata la condanna in primo grado.
Per quanto innanzi, l'appello va rigettato e, per l'effetto, confermata la sentenza di primo grado.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%;
3) Dà atto che, per effetto del rigetto della impugnazione, ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento a carico dell'appellante di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
Lecce, 29.4.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
9 (Dott. Maurizio Petrelli) (Dott. Riccardo Mele)
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI LECCE
Prima Sezione Civile
riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dott. Riccardo Mele Presidente dott. Maurizio Petrelli Consigliere rel. dott. Virginia Zuppetta Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 904/2021 R.G., trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 10/04/2024, promossa da:
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Leonida Gagliani e Roberto
Mazzara, presso il cui studio in Brindisi (BR), via Lanzelloti 3/D, è elettivamente domiciliato;
APPELLANTE
Contro
(C.F.: e Controparte_1 C.F._2
(C.F.: ), Controparte_2 C.F._3
rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Cretì, presso in Lecce (LE), via G Toma 8/B, sono elettivamente domiciliati;
APPELLATI
CONCLUSIONI
1
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria.
Svolgimento del processo
I fatti rilevanti della causa sono stati esposti dal Tribunale di Lecce nel seguente modo:
“Con atto di citazione notificato il 14.7.2016 e Controparte_1
convenivano in giudizio Controparte_2 Parte_1
deducendo che in vista del matrimonio della loro figlia
[...]
con il convenuto avevano contribuito alle spese Persona_1
necessarie per costruire la futura abitazione familiare su un terreno sito in agro di Guagnano, acquistato dallo stesso Pt_1
a tale scopo nel 2009. In particolare, gli attori avevano sostenuto le spese per realizzare gli intonaci (€ 2.500,00); realizzare il muro di recinzione e lo stradone che conduce all'abitazione, con muretti
a secco e colonne di ingresso (€ 5.325,00); realizzare la recinzione
(€ 3.060,00); acquistare 400 paletti di zinco per la recinzione (€
1.400,00). Il , inoltre, deduceva di aver prestato la CP propria attività lavorativa per l'espianto di una vite a spalliera, previa bonifica del suolo dove erano stati poi eretti il muro di confine e l'abitazione, rivendicando il costo di tale operazione per
€ 47.000,00, comprensivo di spese, utilizzo di macchinari e lavoro personale, aggiungendo, poi, di aver provveduto a far impiantare sul terreno un ulivo secolare (€ 250,00), altre piante ornamentali
e da frutta (250,00) ed una sterlizia bianca (150,00). CP_2
, invece, secondo quanto annotato su un apposito
[...] quaderno, aveva effettuato vari pagamenti nell'interesse del
: Pt_1
€ 5.000,00 consegnati al convenuto il 4.6.2011 perché li versasse all'impresa edile SC;
€ 6.000,00 consegnati al convenuto il 3.8.2011 perché li versasse all'impresa edile SC;
2 € 1.700,00 consegnati al convenuto il 5.10.11 perché li versasse all'impresa edile SC;
Per_
€ 1.000,00 versati il 12.10.2011 come acconto all'Arch. ;
€ 420,00 versati il 28.10.2011 come acconto per il muro a secco;
€ 500,00 versati il 7.11.2011 come acconto per la realizzazione della strada;
€ 450,00 versati il 15.11.2011 a come acconto per CP_3
il muro a secco;
€ 1.000,00 versati il 18.11.2011 come acconto per il muro a secco;
€ 350,00 versati il 1.12.2011 come saldo per il muro a secco.
, inoltre, aveva effettuato alcuni pagamenti in Controparte_2
contanti direttamente in favore delle ditte incaricate della esecuzione dei lavori pari ad € 5.000,00 il 17.6.2011, € 5.000,00 il giorno 8.7.2011 ed € 5.000,00 il 18.7.2011, ricevendo quietanza da parte di e aveva effettuato il pagamento Parte_2
delle fatture n. 5,6,7,8 del 2011 emesse da SC per un importo pari ad € 19.420,00, corrispondendo poi allo stesso anche un assegno circolare di € 3.800,00.
Pertanto, gli attori concludevano chiedendo che fosse accertato che essi avevano sborsato gli importi per i titoli descritti nella narrativa dell'atto di citazione per la realizzazione dell'immobile sul fondo di proprietà del convenuto e che Controparte_1 avesse diritto ad un indennizzo per l'attività lavorativa prestata per l'esecuzione degli interventi descritti;
che fosse accertato il loro diritto alla ripetizione dell'indebito ovvero, in subordine, all'indennizzo per l'arricchimento senza causa del convenuto nei limiti delle somme indicate in narrativa pari a € 115.205,00; che, per l'effetto, il convenuto fosse condannato al versamento in favore degli attori di tale importo, o a, quello maggiore o minore che fosse stato ritenuto di giustizia;
con vittoria delle spese di causa.
Valente si costituiva in giudizio eccependo, in via Pt_1 preliminare, l'inammissibilità della domanda per difetto di legittimazione attiva degli attori in relazione a quanto statuito
3 dall'art. 80 c.c. e la decadenza della domanda di restituzione ai sensi dell'art. 80, co. 2, c.c. per il decorso del termine annuale ivi prescritto. Nel merito, in via principale, chiedeva il rigetto della domanda di ripetizione di indebito per la illegittimità qualificazione dell'azione proposta ex art. 2033 c.c., stante la riconducibilità della ragione giustificatrice degli esborsi nella previsione di cui all'art. 80 c.c., con conseguente decadenza dell'azione di ripetizione o alternativamente in quella di cui all'art. 770 c.c. o in quella di cui all'art. 2034 c.c. con esclusione della ripetibilità. Nel primo atto difensivo il convenuto chiedeva altresì il rigetto della subordinata domanda di arricchimento ingiustificato, evidenziando il difetto dei presupposti applicativi richiesti dalla disposizione di cui all'art. 2041 c.c.
Da ultimo, il convenuto, nella denegata ipotesi in cui la domanda di restituzione delle somme o la diversa domanda di corresponsione dell'indennizzo a titolo di arricchimento ingiustificato fossero state ritenute fondate, contestava di aver ricevuto le somme per come quantificate nell'atto di citazione, concludendo, comunque per il rigetto della domanda, con vittoria delle spese di lite.
La causa, istruita per mezzo di prove orali e di CTU, era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 25.2.2021 e quindi trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.”
Con sentenza n. 2189/2021, il Tribunale di Lecce, in parziale accoglimento della domanda attorea, condannava Pt_1
al pagamento in favore di e
[...] Controparte_1 CP_2
in solido, della somma di € 38.770,00, oltre interessi
[...]
legali; rigettava le ulteriori domande attoree;
condannava Pt_1
al pagamento in favore di e
[...] Controparte_1 CP_2
in solido, delle spese processuali;
poneva
[...]
definitivamente a carico del le spese della C.T.U. Pt_1
4 Avverso la predetta sentenza ha proposto appello , Parte_3
chiedendone l'integrale riforma.
Con comparsa di costituzione e risposta, si sono costituiti in giudizio e che hanno Controparte_1 Controparte_2 concluso per il rigetto dell'appello principale.
A seguito di trattazione scritta le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
Motivi della decisione
Con il primo motivo d'appello, rubricato “ILLEGITTIMITA'
DELLA SENTENZA PER VIOLAZIONE DI LEGGE, STANTE
L'ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 2033 C.C. PER
L'INSUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI APPLICATIVI DI
DETTA DISPOSIZIONE E PER OMESSA O ERRATA
MOTIVAZIONE”, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il primo Giudice ha ritenuto di applicare alla fattispecie in esame il disposto di cui all'art. 2033 c.c. lamentando: l'insussistenza dei presupposti applicativi della norma;
la mancata valutazione delle proprie eccezioni difensive in primo grado e dunque il disconoscimento del difetto di legittimazione attiva degli odierni appellati a fronte del disposto di cui all'art. 80 c.c.; nonché la mancata applicazione del disposto di cui all'art. 770 e 2034 c.c. che, stante la gratuità e spontaneità delle elargizioni effettuate dai sig.ri e CP
, avrebbe dovuto condurre alla pronuncia di irripetibilità delle CP_2
donazioni.
Il motivo è infondato.
Fin dalla pronuncia, resa dalla Corte di cassazione a Sezioni Unite, n.
651/1996, è pacifico in giurisprudenza che la costruzione realizzata durante il matrimonio da entrambi i coniugi sul suolo di proprietà di
5 uno solo di essi appartiene esclusivamente a quest'ultimo in virtù delle disposizioni generali in materia di accessione.
Quanto alla tutela del coniuge non proprietario del suolo, è stato osservato che la stessa opera non sul piano del diritto reale (nel senso che in mancanza di un titolo o di una norma non può vantare alcun diritto di comproprietà, anche superficiaria, sulla costruzione), ma sul piano obbligatorio, nel senso che a costui compete un diritto di credito.
La successiva giurisprudenza di legittimità, nel ribadire le conclusioni cui erano giunte le Sezioni Unite, ha affermato che al coniuge non proprietario che abbia contribuito all'onere della costruzione spetta, ai sensi dell'art. 2033 c.c., il diritto di ripetere nei confronti dell'altro coniuge le somme spese (Cass. civ., n. 27412/2018).
Siffatto diritto trova fondamento nel disposto dell'art. 2033 c.c., atteso che il pagamento diverrebbe indebito per sopravvenuta mancanza di causa (Cass. n. 8216/2012 e Cass. n. 8594/2014 che, pronunziandosi in ordine al diritto dell'ex coniuge di pretendere la restituzione delle somme spese per la ristrutturazione dell'immobile, adibito a casa familiare, di proprietà dei suoceri, ha escluso l'esperibilità dell'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., stabilendo che dovesse essere esercitata l'azione disciplinata dall'art. 2033 c.c.)
Con specifico riferimento poi ai principi applicabili allorché cessino rapporti sentimentali stabili, in relazione alla sorte delle spese sostenute in vista della futura convivenza, ancor più di recente, la
Suprema Corte ha avuto modo di affermare:
-la non riconducibilità all'alveo - ed alla disciplina - delle obbligazioni naturali delle dazioni di denaro (i) effettuate tra persone all'epoca non conviventi (o non ancora conviventi), in quanto “solo” fidanzate e dunque non (ancora) parti di una c.d. “famiglia di fatto”, e (ii) consistenti in esborsi di rilevante entità, eccedenti le soglie di proporzionalità ed adeguatezza parametrate alle condizioni ed ai mezzi di ciascuno dei partners (Cass. n. 1266/2016; Cass n. 1277/2014);
-la conseguente esclusione dall'ambito applicativo dell'art. 2034 c.c.
(e, dunque, dalla conseguenza della irripetibilità delle somme versate in adempimento di un'obbligazione naturale) dell'ipotesi dei
6 conferimenti spontanei in denaro effettuati da uno dei componenti della coppia in favore dell'altro ove “finalizzati non ad una liberalità e non al normale contributo alle spese ordinarie della convivenza, ma a realizzare quella che avrebbe dovuto essere la casa della coppia”;
-l'impossibilità di ritenere la sussistenza di una “giusta causa” degli spostamenti patrimoniali a vantaggio del partner in ragione della mera volontarietà degli stessi, qualora il conferimento del denaro sia andato in favore ed in vista della costruzione di un futuro comune, cioè per costruire un immobile che poi avrebbero goduto insieme, all'interno del loro rapporto, per consentire ad entrambi di coabitare in una casa che avevano progettato e costruito anche materialmente insieme, nell'ambito e per la realizzazione di un progetto comune;
-quando non di convivenza ma di mero fidanzamento si tratti e quando, alla rottura dello stesso, il conferimento in denaro sia di fatto andato ad integrare esclusivamente il patrimonio dell'altro partner, nel momento in cui lo stesso progetto dell'esistenza di un patrimonio e di beni comuni è venuto meno, perché si è sciolto il rapporto sentimentale tra i due ed è stato accantonato il progetto stesso di vita in comune, al convivente che non si è preventivamente tutelato in alcun modo non potrà essere riconosciuta la comproprietà del bene che ha collaborato a costruire con il suo apporto economico e lavorativo, ma avrà diritto a recuperare il denaro, trattandosi di spese ormai prive di causa e, come tali, ripetibili nei confronti del proprietario (Cass. n. 14732/2018).
Tale conclusione risponde al principio, di portata generale, secondo cui la disciplina della ripetizione dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c. si applica a tutte le ipotesi di inesistenza, originaria o sopravvenuta, del titolo di pagamento, qualunque ne sia la causa (Cass. civ., n.
18266/2018).
I principi appena richiamati assumono ancor maggior rilievo nel caso di specie, dove nessun matrimonio è stato né contratto né promesso, e le somme di cui si chiede la restituzione sono state elargite da soggetti terzi rispetto alla “coppia”, che nulla hanno a che vedere con l'ex eventuale genero.
7 Gli esborsi sono stati infatti sostenuti dai sig.ri e , CP CP_2
genitori di . Persona_1
L'immobile che ha tratto beneficio dalle spese sostenute è, invece, rimasto di proprietà esclusiva del sig. Pt_1
Ritiene, pertanto, questa Corte che ben possa trovare applicazione la disciplina di cui all'art. 2033 c.c., trattandosi di pagamento non dovuto né da coloro che hanno eseguito la prestazione, nel caso di specie gli odierni appellati, né da colei per conto della quale la prestazione è stata eseguita, nel caso di specie la figlia dei sig.ri e . CP_2 CP
Ed invero, accertato e non contestato che le elargizioni effettuate dai sig.ri e siano avvenute con lo specifico intento di CP_2 CP
destinare le somme stesse a lavori di progettazione ed esecuzione di quella che avrebbe dovuto essere la residenza familiare anche della figlia, in conseguenza dell'interruzione del fidanzamento tra la sig.ra e l'appellante, è venuta meno la ragione Persona_1
giustificativa per la quale fu conferito quel denaro e prestata quell'attività lavorativa in favore del Pt_1
Con riferimento alle argomentazioni in diritto spese dall'appellante al fine di escludere l'ammissibilità della azione di ripetizione dell'indebito, le stesse paiono prive di pregio, attagliandosi a situazioni fattuali qui non ricorrenti.
La diversità del soggetto che rifiutò di contrarre il matrimonio, nella fattispecie mai promesso, rispetto a coloro che hanno sostenuto le spese per la realizzazione dell'immobile, esclude l'applicazione dell'art. 80 c.c.
Non ricorrente, altresì, nel caso in esame, la disciplina di cui all'art. 770 c.c. o di cui all'art. 2034 c.c., sia perché assenti i presupposti per l'applicazione della “donazione rimuneratoria” (riconoscenza o meriti del donatario), sia perché alcun “dovere morale o sociale” hanno i sig.ri e nei confronti del in grado di CP CP_2 Pt_1
giustificare la ricorrenza di obblighi naturali.
Con l'ultimo motivo d'appello, rubricato “ERRATA
QUANTIFICAZIONE DELLE SOMME PER ERRATA
VALUTAZIONE DELLA PROVA DOCUMENTALE E DELLA
8 PROVA DICHIARATIVA E DELLA PROVA TECNICA”, in via del tutto subordinata, infine, l'appellante contesta la decisione anche nel quantum, assumendo che la stessa sarebbe ingiustificata in relazione alle prove acquisite all'incarto processuale.
Il motivo è infondato.
Dall'istruttoria sono emersi, anche a seguito di CTU, elementi idonei per la determinazione del quantum dovuto dal in € 38.770,00. Pt_1
In particolare, tale importo, notevolmente inferiore rispetto a quello richiesto dagli attori, è stato determinato tenendo conto esclusivamente dei lavori e delle spese che hanno trovato puntuale riscontro nella documentazione prodotta e nelle testimonianze assunte.
La CTU espletata, poi, ha consentito di quantificare, in modo rigoroso,
i diversi interventi effettuati dagli appellati.
Inoltre, anche con riferimento alla provenienza delle somme versate alla ditta SC, è stata raggiunta la prova documentale, confermata anche per testi, che gli importi corrisposti dalla sig.ra
, per i quali è stata rilasciata apposita quietanza, sono quelli CP_2
per cui vi è stata la condanna in primo grado.
Per quanto innanzi, l'appello va rigettato e, per l'effetto, confermata la sentenza di primo grado.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%;
3) Dà atto che, per effetto del rigetto della impugnazione, ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento a carico dell'appellante di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
Lecce, 29.4.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
9 (Dott. Maurizio Petrelli) (Dott. Riccardo Mele)
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