Sentenza 4 marzo 2022
Rigetto
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 17/03/2025, n. 2147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2147 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02147/2025REG.PROV.COLL.
N. 04362/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4362 del 2022, proposto da
OS ON e RC ST, rappresentati e difesi dall’avvocato Giacomo Cresci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di STzia;
contro
Comune di Bientina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Vittorio Chierroni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di STzia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso Vittorio Emanuele II n. 18;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, sez. III, 4 marzo 2022, n. 290, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Bientina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2025 il consigliere Luca Emanuele Ricci e uditi per le parti gli avvocati Giacomo Cresci e Vittorio Chierroni;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Gli appellanti impugnano la sentenza che ha respinto il ricorso proposto contro il diniego di permesso di costruire in sanatoria per « lavori di pavimentazione parziale dell’area, tramite la posa di materiale inerte proveniente da demolizioni edilizie (riciclato), per realizzare un tratto di strada ed un piazzale sul quale erano stati collocati, con opere di fondazione, n° 3 multibox e recinti metallici destinati all’allevamento/custodia di cani da caccia» ;
1.1. I fatti rilevanti per la vicenda possono essere così sintetizzati:
- gli appellanti hanno la disponibilità (in qualità di proprietaria e comodatario) di un terreno a destinazione agricola, sito nel comune di Bientina, su cui sono state realizzate sine titulo opere edilizie finalizzate all’esercizio di attività cinotecnica;
- preso atto dello stato dei luoghi, il Comune ha ordinato la demolizione delle opere con ingiunzione n. 6206/2013, del 25 giugno 2013, impugnata davanti al T.a.r. con ricorso iscritto al numero di r.g. 1321/2013;
- la proprietaria dell’area ha quindi richiesto, con istanza del 24 settembre 2013 n. 8720, la sanatoria delle opere, ai sensi dell’art. 140 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1;
- l’istanza di sanatoria è stata respinta dal Comune con provvedimento n. 208/2014, del 9 gennaio 2014, impugnato davanti al T.a.r. con motivi aggiunti al ricorso di r.g. 1321/2013;
- al diniego di sanatoria ha fatto seguito una nuova ingiunzione di demolizione (provvedimento prot. 2027/2014 del 27 febbraio 2014), anch’essa impugnata con motivi aggiunti al ricorso di cui sopra;
- il contenzioso è stato definito – dopo una sentenza di rigetto in primo grado (T.a.r. Toscana, sez. III, 27 maggio 2015, n. 826) – da Cons. Stato, sez. VI, 21 febbraio 2017, n. 795, che ha annullato il diniego di sanatoria e imposto al Comune di chiarire, in sede di riedizione del potere, se l’attività cinotecnica sia compatibile con l’area agricola interessata dall’intervento;
- il Comune ha quindi riavviato il procedimento finalizzato al rilascio dell’accertamento di compatibilità (cfr. atto prot. 3413/2017 del 5 aprile 2017), svolgendo ulteriore attività istruttoria, anche attraverso l’audizione personale dell’interessata;
- con il provvedimento prot. 10649/2017 del 24 ottobre 2017, oggetto di questo giudizio, il Comune ha nuovamente negato la sanatoria delle opere.
2. Il rinnovato diniego, dopo aver ricostruito lo svolgimento dei fatti e riportato le deduzioni istruttorie dell’interessata, ha rilevato che:
- l’art. 41, comma 5 della l. reg. 1/2005 – come attuato dagli artt. 5 e 6 del regolamento regionale approvato con D.P.G.R. n. 5/R/2007 – consente al solo imprenditore agricolo (e non al semplice amatore) l’edificazione di annessi rustici nelle zone destinate all’agricoltura, salvo diversa previsione della disciplina urbanistica comunale;
- nel Comune di Bientina, il regolamento urbanistico (cfr. art. 35 delle norme tecniche di attuazione) non reca però alcuna previsione in tal senso;
- non rilevano, ai fini urbanistici, le disposizioni legislative e regolamentari in materia di protezione degli animali di affezione, né la previsione del regolamento edilizio comunale (art. 72) che vieta “nei centri abitati del comune” la localizzazione di strutture per il ricovero degli animali;
- pertanto, i manufatti, realizzati da soggetto privo della qualifica di imprenditore agricolo, non sono sanabili ai sensi dell’art. 140 della l. reg. 1/2005, in quanto non conformi alla normativa applicabile.
3. Il provvedimento è stato impugnato davanti al T.a.r. con ricorso affidato a tre distinti motivi:
- con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto il contrasto tra l’art. 35 delle N.T.A. del regolamento urbanistico comunale e le disposizioni di fonte regionale (art. 41, comma 5 della l. reg. 1/2005 e art. 6 del regolamento attuativo) che consentono anche a chi eserciti attività amatoriale di realizzare annessi rustici, rinviando alla normativa comunale solo in punto di individuazione dei relativi criteri dimensionali; per quanto riguarda, inoltre, l’attività cinotecnica, la normativa urbanistica comunale non si concilierebbe con le disposizioni dettate a tutela del benessere e della salute animale;
- con il secondo motivo, il ricorrente ha evidenziato la sanabilità delle opere, trattandosi di interventi “migliorativi” rispetto alla situazione preesistente e allo stato dei luoghi;
- con il terzo motivato, il ricorrente ha invocato nuovamente un’interpretazione sistematica delle disposizioni rilevanti in materia di attività cinotecnica, anche alla luce dei principi desumibili dalla sentenza 795/2017, che avrebbe ritenuto illegittima ogni differenziazione tra la posizione dell’allevatore professionale e amatoriale. Il divieto opposto dal Comune non si concilia, infatti, con le disposizioni comunali volte a limitare alle aree agricole la detenzione di animali (artt. 72 e 83 del regolamento edilizio, art. 55 del regolamento di polizia urbana), con la disciplina in materia di tutela degli animali (l. reg. 20 ottobre 2009, n. 59; l. 14 agosto 1991, n. 281; d.lgs. 26 marzo 2001, n. 146) e produce l’effetto paradossale di consentire la detenzione di cani solo ad una specifica categoria di soggetti (gli imprenditori agricoli).
4. La sentenza appellata ha respinto il ricorso, all’esito del seguente percorso motivazionale:
- le fonti regionali (art. 41 l. reg. 1/2005, art. 6 del regolamento regionale di approvato con D.P.G.R. 5/R/2007) rimettono « ai singoli comuni il potere di prevedere, per mezzo degli strumenti di pianificazione del territorio, le ipotesi in cui è ammessa la realizzazione di manufatti destinati all’attività agricola amatoriale» ;
- nel Comune di Bientina, l’art. 35 delle N.T.A. allegate al regolamento urbanistico « esclude in via generale che un soggetto privo della qualifica di imprenditore agricolo, in quanto impossibilitato a presentare un programma di miglioramento agricolo e ambientale, possa realizzare nuovi annessi agricoli, fatti salvi i piccoli manufatti di cui al citato comma 6 »;
- tali limitazioni «si estendono anche alla realizzazione di manufatti destinati all’attività di allevamento, indipendentemente dalla peculiarità della stessa e dall’esistenza di normative particolari che prevedono caratteristiche e requisiti specifici per i ricoveri degli animali, poiché essa, per le sue caratteristiche, trova la propria naturale collocazione nelle aree a destinazione agricola e deve quindi soggiacere alle disposizioni urbanistiche e edilizie ivi operanti»;
- per altro, concorrente, profilo, gli interventi realizzati hanno determinato una « evidente e stabile modificazione del territorio che non può certamente ascriversi ad interventi di scarsa rilevanza edilizia ed urbanistica, come vorrebbe parte ricorrente »;
- non vi è stata, infine, alcuna violazione o elusione della sentenza del Consiglio di Stato 795/2017 intervenuta sulla vicenda, avendo il Comune operato, nel contraddittorio con la ricorrente, una specifica istruttoria sui particolari profili evidenziati dal giudice.
4. La sentenza è stata impugnata con ricorso in appello, affidato ai seguenti motivi:
I. « Difetto-errore di motivazione in relazione ai motivi di ricorso trattati e decisi unitariamente - contraddittorietà e travisamento dei fatti - erronea qualificazione ed interpretazione dei principi di diritto in tema di valorizzazione del territorio rurale - omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia relativo alla dedotta illegittimità dell’art. 35 NTA» ;
II. « Difetto-errore di motivazione in relazione ai motivi di ricorso trattati e decisi unitariamente - contraddittorietà e travisamento dei fatti - erronea qualificazione ed interpretazione dei principi di diritto in tema di valorizzazione del territorio rurale - omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia relativo alla dedotta illegittimità dell’art. 35 NTA - omessa e/o erronea valutazione in ordine all’impugnativa dell’art. 55 reg. polizia urbana delib. c.c. n. 77/2005, del reg. tutela e benessere degli animali delib. c.c. Unione Valdera n. 12/2015, del regolamento edilizio - disparità di trattamento e ingiustizia manifesta, anche in relazione agli artt. 2 3 97 Cost .»;
III. « Difetto-errore di motivazione in relazione ai motivi di ricorso trattati e decisi unitariamente - contraddittorietà e travisamento dei fatti - erronea qualificazione ed interpretazione dei principi di diritto in tema di valorizzazione del territorio rurale - omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia relativo alla dedotta illegittimità dell’art. 35 nta - disparità di trattamento e ingiustizia manifesta, anche in relazione agli artt. 2 3 97 Cost.» .
5. Si è costituito, per resistere al ricorso, il Comune di Bientina.
6. All’udienza pubblica del 4 febbraio 2025, il giudizio è stato trattenuto in decisione.
7. L’appello è infondato.
8. Con il primo motivo, gli appellanti censurano l’interpretazione dell’art. 35 delle N.T.A. fatta propria dal Comune, che ritengono elusiva dei principi dettati dal Consiglio di Stato nella sentenza 795/2017, contraria alla ratio della disciplina urbanistica dell’area – da rinvenirsi, anche secondo il T.a.r., nella “s alvaguardia del territorio rurale” – e incoerente con le disposizioni del regolamento di polizia urbana (art. 55), del regolamento edilizio (art. 72), del regolamento intercomunale sulla tutela e benessere degli animali.
8.1. La doglianza non merita condivisione. In primo luogo, non è possibile ricavare dalla sentenza 795/2017 di questo Consiglio alcun principio di necessaria equiparazione, a fini urbanistici ed edilizi, tra la modalità “amatoriale” e quella “imprenditoriale” di svolgimento dell’attività cinotecnica, né è quindi possibile desumere l’illegittimità di una disciplina sull’uso del suolo che differenzi tra le due ipotesi.
8.2. La pronuncia del Consiglio di Stato ha annullato l’originario diniego di sanatoria per difetto di motivazione. Il provvedimento prot. 208/2014, infatti, si era limitato a riscontrare la non conformità delle opere «con quanto permesso dall’art. 35 del R.U. del Comune di Bientina», senza considerare specificamente l’attività cinotecnica, che proprio nelle zone agricole trova « la sua naturale collocazione ». Per effetto della sentenza, il Comune era quindi tenuto a riesercitare il potere, chiarendo « se tale attività può essere esercitata nell’area oggetto dell’intervento (ovvero in altre aree agricole del Comune) » e valutando la compatibilità tra l’area e « opere poste al servizio di una attività, come quella cinotecnica, che pur non essendo un’attività agricola in senso stretto può essere svolta (solo) in zona agricola». Le indicazioni fornite dalla sentenza perimetrano dunque le questioni problematiche, meritevoli di approfondimento istruttorio, ma non orientano direttamente la relativa soluzione.
8.3. In sede di riedizione del potere il Comune si è attenuto alle indicazioni della pronuncia e, all’esito di una rinnovata attività istruttoria, ha ribadito l’incompatibilità tra le opere realizzate dagli appellanti, funzionali all’attività cinotecnica amatoriale, e la destinazione agricola dell’area. La soluzione adottata si fonda sul combinato disposto degli artt. 41, comma 5 della l. reg. 1/2005 e dell’art 35 delle N.T.A. della disciplina urbanistica comunale. La prima disposizione prevede che gli annessi rustici funzionali all’attività non imprenditoriale possano essere realizzati “ solo se consentiti dagli strumenti della pianificazione territoriale, dagli atti di governo del territorio o dagli strumenti urbanistici generali del comune ai sensi dell’articolo 39" ; la seconda consente esclusivamente agli imprenditori – previa presentazione di un programma di miglioramento agricolo e ambientale – l’edificazione in zona a destinazione agricola (anche di un semplice annesso rustico).
8.4. La scelta restrittiva operata dal Comune non contrasta con la ratio di salvaguardia del territorio rurale, sottesa alla disciplina. La perimetrazione della platea dei soggetti ammessi all’attività edificatoria e l’imposizione – attraverso il programma di miglioramento agricolo e ambientale – di specifici obblighi di conservazione delle caratteristiche naturali delle aree costituiscono, infatti, una ragionevole modalità di perseguimento del predetto fine. Gli appellanti non possono, invece, dolersi dell’esistenza di soluzioni alternative asseritamente più idonee allo scopo, trattandosi di profili che investono il merito di scelte appartenenti all’ampia discrezionalità amministrativa dell’ente in materia di governo del territorio ( ex multis, Cons. Stato, sez. II, 25 settembre 2024, n. 7787).
8.5. Quanto alle asserite specificità dell’attività cinotecnica, esse – come correttamente affermato dalla sentenza di prime cure – non rilevano a fini urbanistici ed edilizi: è lo stesso regolamento regionale attuativo della l. reg. 1/2005 (di cui alla D.P.G.R. 5/R/2007, non impugnata in questo giudizio), a dettare, per gli annessi agricoli strumentali a tale attività, un regime del tutto corrispondente a quella degli annessi funzionali all’esercizio dell’attività agricola stricto sensu intesa (cfr. art. 5, comma 1, lett. e). Pertanto, la “naturale” collocazione dell’attività cinotecnica in zona agricola – invero comune a molte altre attività (come tutte quelle elencate nell’art. 5, comma 1 del regolamento) che necessitano di ampi spazi e condizioni ambientali tipiche delle aree rurali – non vale a condizionare il regime dell’attività edificatoria a tal fine realizzata, né consente di derogare alle disposizioni che regolano l’uso del territorio.
8.6. Per analoghe ragioni, non è possibile riscontrare alcuna incoerenza tra le disposizioni (edilizie, di polizia urbana ecc.) che a vario tiolo impediscono lo svolgimento dell’attività cinotecnica all’interno dei centri abitati e la disciplina sull’uso del territorio agricolo. Per quanto le normative possano incidere su una stessa attività, esse operano da prospettive distinte, come diversi sono gli interessi cui rispondono: mentre le prime mirano a tutelare la quiete pubblica, la sicurezza urbana e il benessere animale, le regole urbanistiche sono finalizzate ad assicurare che gli interventi edificatori si armonizzino con la destinazione agricola del territorio. Pertanto, l’obbligo di svolgere l’attività cinotecnica – species dell’attività di allevamento di animali – fuori dai centri abitati non implica che debba essere incondizionatamente garantita, in area rurale, la libertà di edificare manufatti funzionali a tale scopo, in deroga alle regole vigenti.
9. Con il secondo motivo, gli appellanti evidenziano che né l’art. 41 della legge regionale 1/2005, né l’art. 6 del regolamento attuativo (D.P.G.R. 5/R/2007) vietano espressamente la realizzazione di annessi agricoli a soggetti non professionali. Il Comune avrebbe dunque dovuto definire il regime urbanistico della cinotecnica amatoriale in zona agricola, in coerenza con le disposizioni che impediscono di svolgere la medesima attività nelle aree urbane. Evidenziano, inoltre, che proprio il carattere “amatoriale” dell’attività svolta, ritenuto ostativo all’edificazione, la rende invece maggiormente compatibile con il paesaggio rurale e l’ambiente circostante, rispetto ad analoga attività svolta in una dimensione imprenditoriale.
9.1. Anche queste censure non sono convincenti, a partire dalle loro premesse. Le fonti regionali, pur non vietando direttamente la realizzazione di annessi agricoli da parte di soggetti non professionali, legittimano senz’altro la differenziazione tra le categorie dell’imprenditore agricolo e di chi svolga l’attività in forma amatoriale. Se, infatti, all’imprenditore agricolo è sempre consentita la realizzazione di annessi rustici, alle condizioni stabilite dall’art. 41, comma 4 della l. reg. 1/2005, “ gli annessi agricoli destinati all’agricoltura esercitata da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli possono essere realizzati solo se consentiti dagli strumenti della pianificazione, dagli atti di governo del territorio o dagli strumenti urbanistici generali del comune ai sensi dell’articolo 39 ” (art. 41, comma 5). In senso analogo, il regolamento attuativo (art. 6) prevede che “ la realizzazione degli annessi di cui al comma 1 (ovvero quelli “ necessari per l’agricoltura amatoriale o per le piccole produzioni agricole” ) è consentita nei casi previsti e disciplinati dagli strumenti urbanistici generali ancora vigenti o dagli atti di governo del territorio del comune” . Si è voluto, dunque, rimettere al livello pianificatorio comunale ogni valutazione in punto di possibilità edificatoria del non imprenditore in area agricola, così implicitamente legittimando un’ampia gamma di soluzioni regolative.
9.2. La scelta di segno negativo operata dal Comune di Bientina si pone in linea con il quadro normativo sovraordinato, senza generare contraddizioni con la disciplina regionale sull’uso del suolo agricolo. Neppure si riscontra un legame diretto tra la disciplina dell’attività cinotecnica (o delle opere edilizie ad essa funzionali) e il regime urbanistico del territorio agricolo, tale per cui la prima debba condizionare le seconde. Si tratta – come già visto - di discipline riferite ad ambiti autonomi e con distinte finalità pubblicistiche, la cui possibile interferenza (o non perfetta coerenza) rappresenta un’eventualità priva di carattere patologico. In concreto, comunque, la disciplina urbanistica dettata dal Comune di Bientina non produce l’effetto di inibire l’attività cinotecnica amatoriale in area agricola, che potrà sempre essere esercitata in strutture regolarmente edificate, o all’interno dei manufatti di carattere precario consentiti ai sensi dell’art. 35 delle N.T.A.
9.3. Quanto, invece, al minor impatto urbanistico dell’attività amatoriale rispetto a quella imprenditoriale, trattasi di considerazione valida nella dimensione “particolare”, del singolo intervento, che non rende priva di logicità la scelta di prevedere, in una prospettiva di pianificazione generale, che l’edificazione di annessi rustici sia consentita al solo imprenditore, previa presentazione di un programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo e ambientale. Una simile limitazione garantisce, infatti, che le trasformazioni edilizie in ambito rurale restino strettamente connesse all’attività agricola professionale e condizionate all’assunzione di specifici impegni, salvaguardando la destinazione agricola delle aree e il mantenimento della funzione produttiva del territorio. Parificare le possibilità edificatorie dell’imprenditore e del semplice amatore significherebbe, invece, consentire la trasformazione del territorio rurale ad un numero potenzialmente indeterminato di soggetti – portatori di un interesse meno qualificato di chi trae dalle attività agricole e connesse il proprio primario sostentamento – con il rischio di incentivare fenomeni di edificazione diffusa e di alterare l’equilibrio territoriale e paesaggistico.
9.4. Ancora, il Comune non avrebbe potuto, in sede di rilascio del permesso in sanatoria, imporre condizioni o prescrizioni idonee a garantire le finalità di protezione del territorio rurale sottese all’art. 35 delle N.T.A. (quali «la rimozione del container oppure un diverso appoggio al suolo delle cucce »). Per consolidata giurisprudenza ( ex multis, Cons. Stato, sez. VI, 23 novembre 2022, n. 10317; in termini cfr. anche sez. VI, 21 marzo 2019, n. 1876), infatti, « il titolo in sanatoria non può contenere alcuna prescrizione, in particolare sub specie di previsione di interventi modificativi dello stato di fatto rilevato al momento dell’accertamento degli abusi, poiché un simile titolo "condizionato" postulerebbe, in contrasto con l’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001, non già la "doppia conformità" delle opere abusive, ma una sorta di conformità ex post , condizionata all’esecuzione delle prescrizioni e, quindi, non esistente né al momento della realizzazione delle opere, né al tempo della presentazione della domanda di sanatoria, bensì eventualmente solo alla data futura e incerta in cui il ricorrente abbia ottemperato a tali prescrizion i».
10. Con il terzo motivo, infine, gli appellanti evidenziano nuovamente la contraddittorietà dell’agire comunale, la sua incoerenza con le disposizioni in materia di salute e benessere degli animali, l’irragionevolezza della “scala di valori” fatta propria dall’amministrazione. Essi contestano, inoltre, che l’intervento abbia la consistenza e le caratteristiche descritte nei provvedimenti comunali.
10.1. Si rinvia alla trattazione che precede per quanto attiene alle già esaminate censure riferite alla pretesa incoerenza e contraddittorietà del complessivo quadro regolatorio applicabile all’attività cinotecnica amatoriale.
10.2. Con riguardo, invece, alle caratteristiche delle opere di cui è causa, esse sono descritte nel provvedimento impugnato attraverso il richiamo al « referto del sopralluogo eseguito dalla Polizia Municipale in data 12/06/2013 Prot. n. 26374 », costituente « atto pubblico … fidefaciente fino a querela di falso, ai sensi dell’art. 2700 c.c., delle circostanze di fatto in esso accertate sia relativamente allo stato di fatto e sia rispetto allo status quo ante» (Cons. Stato, sez. II, 20 gennaio 2019, n. 633; sez. IV, 1° luglio 2019, n. 4472). In tale atto, si accerta che l’abuso ha avuto ad oggetto la realizzazione di “un tratto di viabilità ed un piazzale tramite stesura di materiale inerte riciclato sul quale sono stati collocati, con opere di fondazione, n. 3 multibox metallici prefabbricati per custodia di cani, oltre ad opere di recinzione e fognatura” (docc. 7 e 8 depositati dal Comune nel ricorso di primo grado).
10.3. Sulle caratteristiche dell’intervento si è pronunciata anche la sentenza 795/2017 del Consiglio di Stato. La pronuncia, nel respingere il secondo motivo di ricorso (volto ad evidenziare il carattere precario delle opere), ha rilevato che: « i box, in parte coperti, realizzati per l’allevamento di cani e le altre opere accessorie che sono state realizzate, sul suolo agricolo di proprietà dell’appellante, non possono farsi rientrare fra le opere precarie, ai fini edilizi, e quindi fra le opere di edilizia libera. Peraltro, come ha evidenziato il T.A.R., i box per la custodia dei cani risultano anche ancorati stabilmente al suolo con pali di plastica riempiti di cemento che ne costituiscono il basamento ».
10.4. Non si tratta, in definitiva, di sole « tre cucce per cani», «facilmente amovibili » e « libere da ancoraggi», come più volte sostenuto dagli appellanti, ma di un intervento di più ampia dimensione, composto da opere infisse stabilmente al suolo e dotate di rilevante impatto sulla morfologia dei luoghi. La regolarizzazione dei manufatti risulterebbe, quindi, preclusa – anche a prescindere dalla strumentazione urbanistica locale – dall’art. 6, comma 2 del regolamento regionale 5/R/2007, che consente l’edificazione di annessi agricoli destinati all’esercizio di attività non imprenditoriale “a condizione che non comporti alcuna modificazione sostanziale della morfologia dei luoghi e che tali annessi e manufatti … siano semplicemente ancorati al suolo, senza opere di fondazione …” .
11. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto.
11.1. Le spese seguono la soccombenza e sono quindi liquidate a carico degli appellanti e a favore del Comune di Bientina, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna gli appellanti, in solido, a rifondere al Comune le spese del grado, che si liquidano in € 3.000,00, oltre spese generali e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:
DA ZA, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
Antonella Manzione, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
Luca Emanuele Ricci, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Emanuele Ricci | DA ZA |
IL SEGRETARIO