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Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 15/06/2025, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 910/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI F>ROLI'
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra Medi Giudice rel. dott.ssa Serena Chimichi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I grado iscritto al n° 910 /2023 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, posto in deliberazione all'udienza del 25/02/2025 e promosso da
nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, con il patrocinio dell'avv. DELL'AMORE ARIANNA, elettivamente C.F._1
domiciliata presso il difensore in VIA UBERTI 99 Cesena
e
, nato a [...] il [...], c.f. con il CP_1 C.F._2
patrocinio dell'avv. BRESSANELLO MARCO, elettivamente domiciliato presso il difensore
C/O AVV. PIERLUIGI CORAZZA - VIA CASTIGLIONE N. 41 40100 Bologna
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL P.M. in persona del Procuratore della Repubblica in sede.
In punto a: Separazione giudiziale e divorzio (cessazione degli effetti civili).
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
e unitisi in matrimonio il 6 luglio Parte_1 CP_1
2002 a Cesena e genitori di (nato il [...]) e (nata il [...]), con Per_1 Per_2
pagina 1 di 5 domanda congiunta formalizzata a verbale di udienza del 25/02/2025 nel procedimento iniziato in forma giudiziale con ricorso ex art. 473-bis.49 c.p.c. depositato il 14/03/2023, chiedevano che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“fermo l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori e l'assegnazione Per_2
della casa coniugale al resistente, che continuerà ad abitarla unitamente ai figli e Per_1
, libero il diritto di visita di nei confronti della madre, la ricorrente rinuncia alla Per_2 Per_2
domanda di addebito;
il resistente le riconosce la somma di euro 100,00 a titolo di contributo al suo mantenimento, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese;
la ricorrente contribuisce al mantenimento dei figli con la somma pari ad euro 150,00 ciascuno, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo in essere presso questo Tribunale;
spese di lite compensate;
tale accordo vale, a decorrere dal mese di luglio 2023, tanto per la domanda di separazione quanto per la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. ”
Va premesso che con ricorso ex art.473 bis 49 c.p.c. avente ad oggetto “separazione giudiziale e divorzio” chiedeva pronunciarsi la separazione Parte_1
giudiziale con addebito e cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con CP_1
in Cesena in data 06.07.2002. Chiedeva altresì che la casa coniugale sita in Forlì, via Campo di
Marte n.31 venisse assegnata al la corresponsione di un assegno di mantenimento da parte CP_1
del marito a suo favore di euro 300,00 mensili da rivalutare annualmente secondo gli indici
Istat, con corresponsione da parte sua al marito di euro 300,00 (euro 150,00 ciascuno) mensili come mantenimento per i figli, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 02.05.2023 si costituiva in giudizio , chiedendo il rigetto delle domande di parte ricorrente di addebito della CP_1
separazione, di mantenimento della moglie, nonché di assegnazione della casa coniugale sita in
Forlì via Campo di Marte n.31, con corresponsione da parte della moglie di un assegno di mantenimento per i figli pari ad euro 500,00 (euro 250,00 ciascuno) mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza di comparizione delle parti per il giudizio di separazione del 13.06.2023 il
Giudice formulava proposta conciliativa, nei termini di cui alle richiamate conclusioni, da valere tanto per la separazione quanto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, che pagina 2 di 5 veniva accolta dalle parti e pertanto veniva pronunciata dal Tribunale di Forlì sentenza non definitiva n. 843/2023 pubblicata in data 12/12/2023 di pronuncia della separazione delle parti alle condizioni di cui sopra.
Rimessa la causa sul ruolo per il giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dopo alcuni rinvii, all'udienza del 25/02/2025 le parti confermavano di volere sciogliere il vincolo matrimoniale alle condizioni di cui all'accordo raggiunto.
Le parti hanno altresì dichiarato di prestare acquiescenza alla sentenza.
DIRITTO
1-Risulta dalla documentazione prodotta che il giorno 06.07.2002 Parte_1
e contrassero matrimonio in Cesena, trascritto nei Registri degli
[...] CP_1
Atti di Matrimonio di tale Comune all'anno 2002, Parte 2, Serie A, n. 109.
Ricorre una delle ipotesi previste dall'art.3, n.2) lett. b) della legge 1 dicembre 1970 n.898, essendosi la separazione protratta ininterrottamente dalla prima comparizione dei predetti innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione definita con sentenza parziale n.843/2023 pronunciata dal Tribunale di Forlì e depositata il 12/12/2023 ed essendo la sentenza di separazione passata in giudicato. E' pertanto da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
Non vi sono ragioni ostative al recepimento delle condizioni concordate, come sopra integralmente trascritte, che risultano conformi all'interesse dei figli e e non CP_2 Per_2
contrarie all'ordine pubblico di talché nulla osta all'accoglimento della domanda congiunta.
L'accordo raggiunto dalle parti giustificazione l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, definitivamente pronunziando: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 6 luglio 2002 tra
nata a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
pagina 3 di 5 , nato a [...] il [...], alle condizioni di cui sopra da intendersi qui CP_1
integralmente trascritte;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Cesena di procedere all'annotazione della presente sentenza (Anno 2002, Atto n° 109 Parte 2 SERIE A);
dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome Parte_1
del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cesena perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenti di legge
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 9.04.2025
Il Presidente
dott. Massimo Di Patria
Il Giudice rel. dott. ssa Alessandra Medi
pagina 4 di 5
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI F>ROLI'
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra Medi Giudice rel. dott.ssa Serena Chimichi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I grado iscritto al n° 910 /2023 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, posto in deliberazione all'udienza del 25/02/2025 e promosso da
nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, con il patrocinio dell'avv. DELL'AMORE ARIANNA, elettivamente C.F._1
domiciliata presso il difensore in VIA UBERTI 99 Cesena
e
, nato a [...] il [...], c.f. con il CP_1 C.F._2
patrocinio dell'avv. BRESSANELLO MARCO, elettivamente domiciliato presso il difensore
C/O AVV. PIERLUIGI CORAZZA - VIA CASTIGLIONE N. 41 40100 Bologna
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL P.M. in persona del Procuratore della Repubblica in sede.
In punto a: Separazione giudiziale e divorzio (cessazione degli effetti civili).
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
e unitisi in matrimonio il 6 luglio Parte_1 CP_1
2002 a Cesena e genitori di (nato il [...]) e (nata il [...]), con Per_1 Per_2
pagina 1 di 5 domanda congiunta formalizzata a verbale di udienza del 25/02/2025 nel procedimento iniziato in forma giudiziale con ricorso ex art. 473-bis.49 c.p.c. depositato il 14/03/2023, chiedevano che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“fermo l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori e l'assegnazione Per_2
della casa coniugale al resistente, che continuerà ad abitarla unitamente ai figli e Per_1
, libero il diritto di visita di nei confronti della madre, la ricorrente rinuncia alla Per_2 Per_2
domanda di addebito;
il resistente le riconosce la somma di euro 100,00 a titolo di contributo al suo mantenimento, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese;
la ricorrente contribuisce al mantenimento dei figli con la somma pari ad euro 150,00 ciascuno, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo in essere presso questo Tribunale;
spese di lite compensate;
tale accordo vale, a decorrere dal mese di luglio 2023, tanto per la domanda di separazione quanto per la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. ”
Va premesso che con ricorso ex art.473 bis 49 c.p.c. avente ad oggetto “separazione giudiziale e divorzio” chiedeva pronunciarsi la separazione Parte_1
giudiziale con addebito e cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con CP_1
in Cesena in data 06.07.2002. Chiedeva altresì che la casa coniugale sita in Forlì, via Campo di
Marte n.31 venisse assegnata al la corresponsione di un assegno di mantenimento da parte CP_1
del marito a suo favore di euro 300,00 mensili da rivalutare annualmente secondo gli indici
Istat, con corresponsione da parte sua al marito di euro 300,00 (euro 150,00 ciascuno) mensili come mantenimento per i figli, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 02.05.2023 si costituiva in giudizio , chiedendo il rigetto delle domande di parte ricorrente di addebito della CP_1
separazione, di mantenimento della moglie, nonché di assegnazione della casa coniugale sita in
Forlì via Campo di Marte n.31, con corresponsione da parte della moglie di un assegno di mantenimento per i figli pari ad euro 500,00 (euro 250,00 ciascuno) mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza di comparizione delle parti per il giudizio di separazione del 13.06.2023 il
Giudice formulava proposta conciliativa, nei termini di cui alle richiamate conclusioni, da valere tanto per la separazione quanto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, che pagina 2 di 5 veniva accolta dalle parti e pertanto veniva pronunciata dal Tribunale di Forlì sentenza non definitiva n. 843/2023 pubblicata in data 12/12/2023 di pronuncia della separazione delle parti alle condizioni di cui sopra.
Rimessa la causa sul ruolo per il giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dopo alcuni rinvii, all'udienza del 25/02/2025 le parti confermavano di volere sciogliere il vincolo matrimoniale alle condizioni di cui all'accordo raggiunto.
Le parti hanno altresì dichiarato di prestare acquiescenza alla sentenza.
DIRITTO
1-Risulta dalla documentazione prodotta che il giorno 06.07.2002 Parte_1
e contrassero matrimonio in Cesena, trascritto nei Registri degli
[...] CP_1
Atti di Matrimonio di tale Comune all'anno 2002, Parte 2, Serie A, n. 109.
Ricorre una delle ipotesi previste dall'art.3, n.2) lett. b) della legge 1 dicembre 1970 n.898, essendosi la separazione protratta ininterrottamente dalla prima comparizione dei predetti innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione definita con sentenza parziale n.843/2023 pronunciata dal Tribunale di Forlì e depositata il 12/12/2023 ed essendo la sentenza di separazione passata in giudicato. E' pertanto da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
Non vi sono ragioni ostative al recepimento delle condizioni concordate, come sopra integralmente trascritte, che risultano conformi all'interesse dei figli e e non CP_2 Per_2
contrarie all'ordine pubblico di talché nulla osta all'accoglimento della domanda congiunta.
L'accordo raggiunto dalle parti giustificazione l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, definitivamente pronunziando: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 6 luglio 2002 tra
nata a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
pagina 3 di 5 , nato a [...] il [...], alle condizioni di cui sopra da intendersi qui CP_1
integralmente trascritte;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Cesena di procedere all'annotazione della presente sentenza (Anno 2002, Atto n° 109 Parte 2 SERIE A);
dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome Parte_1
del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cesena perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenti di legge
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 9.04.2025
Il Presidente
dott. Massimo Di Patria
Il Giudice rel. dott. ssa Alessandra Medi
pagina 4 di 5
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