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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/04/2025, n. 1276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1276 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai sigg. magistrati:
1) - Dott.Rosa Bernardina Cristofano Presidente rel.
2) – Dott. Laura Scarlatelli Consigliere
3) – Dott.Laura Laureti Consigliere
A seguito di trattazione scritta ,riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'esito della riserva di cui all'udienza del 27.3.2025 , la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1434/2023 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
nata ad [...]-Amorosi (Bn) il 4.9.1958 CF. Parte_1
ed ivi residente a[...] C.F. C.F._1
ed elettivamente domiciliata in San Salvatore Telesino alla C.F._1
Via Gioia, 3, presso lo studio dell'Avv. MARIA RITA ACETO C.F. C.F._2
, che la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce all'atto di
[...] appello il quale espressamente dichiara, ai sensi del secondo comma dell'art. 176 c.p.c., di voler ricevere ogni eventuale comunicazione presso il proprio numero di fax 0824/948470 o e-mail PEC ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 Email_1
D.P.R. n. 68/2005,
Appellante
CONTRO
, in personale del legale rapp.te p.t., CP_1
Appellato -non costituito
OGGETTO : Appello avverso la sentenza del Tribunale di Benevento , in funzione di giudice del lavoro ,n. 1219/2022 pronunziata e depositata il 19/12/2022 non notificata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 cpc depositato in via telematica il 15.04.2022 presso il Tribunale di Benevento , in funzione di giudice del lavoro , esponeva : Parte_1
- che aveva lavorato dal 15.01.2012 al 31.12.2014 alle dipendenze della cooperativa;
CP_2
- che con sentenza n. 1572 del 10.10.2018, emessa nel giudizio R.G. 4234/2016, il Tribunale di Benevento sezione lavoro aveva condannato la coop. al CP_2 pagamento in suo favore di € 10.145,48 a titolo di differenze retributive, di cui € 3.120,58 per TFR;
- che la sentenza era passata in giudicato;
- che dopo aver esperito infruttuosamente azione esecutiva per il recupero della predetta somma nei confronti della cooperativa, e accertato l'impossidenza immobiliare della stessa, aveva presentato domanda di pagamento del TFR a carico del fondo di garanzia gestito dall' ; CP_1
- che la domanda era stata respinta con la motivazione che il fondo non subentrava al datore di lavoro insolvente nel caso in cui veniva attivata una procedura esecutiva individuale in luogo della specifica procedura prevista per le cooperative (liquidazione coatta amministrativa);
- che avverso tale decisione aveva inutilmente proposto ricorso amministrativo;
- che allo scopo di evitare qualsiasi eccezione da parte dell aveva proposto CP_1 ricorso al Tribunale di Benevento, sezione fallimentare, per l'apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa della cooperativa;
CP_2
- che il ricorso, iscritto al n. R.G. 86/2021, era stato respinto. Tanto premesso conveniva in giudizio l' al fine di sentire : CP_1
“1)- accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare la illegittimità del provvedimento dell' del 20.2.2020 con il quale è stata rigettata in via
CP_1 amministrativa la domanda della ricorrente al Fondo gestito dall' del TFR
CP_1 maturato per il periodo lavorativo presso la ditta COOPERATIVA IL GIRASOLE. e conseguentemente dichiarare il diritto della ricorrente alla liquidazione del Trattamento di Fine Rapporto pari ad € 3.120,58 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto al soddisfo;
2)-condannare, quindi, l' in persona del suo legale rappresentante p.t. al pagamento della
CP_1 somma di € 3.120,58 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto al soddisfo;
3)-condannare l' al pagamento delle
CP_1 spese e competenze legali del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore per dichiarata anticipazione”. Si costituiva l' chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.
CP_1 .Con la sentenza in epigrafe indicata , il Tribunale adito rigettava il ricorso con compensazione delle spese . Avverso detta decisione ha interposto tempestivo gravame l'epigrafata parte appellante con atto depositato presso l'intestata Corte in data 16.6.2023, deducendo l'erroneità dell'interpretazione e della ricostruzione giuridica effettuata dal Tribunale, il quale non aveva considerato che l'accertamento dello stato di insolvenza della cooperativa era stato richiesto ma che il CP_2 tribunale fallimentare , non si era pronunciato sull'insolvenza medesima , dichiarando la cooperativa “ soggetto non fallibile”; che pertanto , non CP_2 essendosi il Tribunale fallimentare, sebbene richiesto, pronunziato sulla insolvenza della Cooperativa avendo tra l'altro rigettato la richiesta di dichiarazione di fallimento e/o di liquidazione coatta amministrativa, vi era la prova che la aveva tentato di far dichiarare la insolvenza del suo datore Pt_1 di lavoro, per cui la fattispecie rientrava per analogia tra quelle ipotesi in cui l'imprenditore (individuale o societario), sia pure fallibile, non viene assoggettato a procedura concorsuale;
che , quindi , sussisteva l'obbligo dell' ,in quanto CP_1 gestore del Fondo costituito ai sensi della legge 297/1982, di corrispondere alla il chiesto e non contestato TFR ammontante ad €.3.128,58. Pt_1
Chiedeva , pertanto all'adita Corte , in accoglimento del gravame e , in riforma dell'impugnata sentenza , di accogliere integralmente la domanda formulata in primo grado;
vinte le spese del doppio grado con attribuzione. Instaurato nuovamente il contraddittorio non si costituiva l' . CP_1
Disposta la trattazione scritta, la parte costituita ha depositato le note nei termini;
all'odierna udienza come “sostituita” ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la causa è stata trattenuta in decisione.
L'appello va definito in rito con una pronuncia di improcedibilità.
Va rilevato che alla prima udienza di discussione del 10.2.2025 ( poiché l' CP_1 non risultava costituito ), il Collegio rilevava che l' atto di appello non risultava notificato al procuratore costituito in primo grado dell'
[...]
Avv. Vincenza Marina Marinelli con indirizzo PEC CP_3
: t( v. memoria difensiva 1 grado), Email_2 per cui parte appellante veniva autorizzata alla rinotifica dell'appello all' CP_1 presso il procuratore costituito in primo grado nei termini e modi di legge con rinvio della causa all' odierna udienza del 27 marzo 2025. Senonchè all'odierna udienza il procuratore dell'appellante non ottemperava a quanto richiesto ritenendo, nelle note di trattazione scritta depositate, di aver provveduto al deposito dell'appello notificato telematicamente già in data 9.1.2025. Ebbene parte appellante sembra non avvedersi che quello depositato in data 9.1.2025 è la notifica dell'appello effettuata all'indirizzo E " " e non al procuratore Email_3 costituito in primo grado dell' con indirizzo PEC Controparte_3
: t, dichiarato sin dalla memoria Email_2 difensiva di primo grado, ragion per cui il Collegio aveva emesso la sopra citata ordinanza di rinotifica. Ora è evidente che la notifica dell'impugnazione effettuata non al suo procuratore nel domicilio dichiarato o eletto, produce non l'inesistenza ma la nullità della notifica, e deve essere disposta "ex officio" la rinnovazione ai sensi dell'articolo 291 c.p.c., salvo che la parte intimata non si sia costituita in giudizio, ipotesi nella quale la nullità deve ritenersi sanata "ex tunc" secondo il principio generale dettato dall'articolo 156 c.p.c., comma 2 (Cass. Ord. n. 3666 del 07/02/2019, n. 10500 del 03/05/2018 Cass.11069/2022; e da ultimo Cass. n. 32366 del 13/12/2024 ). Pertanto con ordinanza del 10.2.2025—come si è detto- è stato concesso all'appellante un nuovo termine per rinnovare la notificazione, secondo quanto dispone l'articolo 291 c.p.c., in linea con la giurisprudenza della Suprema Corte;
tuttavia, la mancata ottemperanza all'ordine di rinnovo della notifica dell'appello ha determinato, ai sensi dell'articolo 291 c.p.c., l'improcedibilità dell'appello in quanto il rinnovo della notifica nulla è stato del tutto omesso (Cass. 03/11/2006, n. 23587; Cass. 30/05/2017, n. 13637); La Corte di cassazione ha da tempo affermato che il termine assegnato dal giudice all'appellante per il rinnovo della notificazione del ricorso in appello che si presenti inesistente o viziata è necessariamente perentorio (cfr. S.U. n. 6841 del 1996), con la conseguenza che l'omesso rinnovo della notificazione nel termine fissato (e non più prorogabile per l'espresso divieto posto dall'articolo 153 c.p.c.) comporta, in caso di mancata costituzione dell'appellato, l'inammissibilità del gravame ed il passaggio in giudicato della sentenza impugnata (Cass. n. 176 del 1989, Cass. n. 348 del 1989; n. 1729 del 1998). In tempi più recenti, la Suprema Corte (Cass. n. 21298 del 2020), sulla base del principio espresso dalle Sezioni Unite con la pronuncia n. 20604 del 2008, in virtu' del quale "nel rito lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito - alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cd. ragionevole durata del processo ex articolo 111 Cost., comma 2 - al giudice di assegnare, ex articolo 421 c.p.c., all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'articolo 291 c.p.c.", ha ulteriormente precisato che il vizio di notificazione omessa o inesistente è assolutamente insanabile e determina la decadenza dell'attività processuale cui l'atto è finalizzato (con conseguente declaratoria in rito di chiusura del processo, attraverso l'improcedibilità) non essendo consentito al giudice di assegnare all'appellante un termine per provvedere alla rinnovazione di un atto non compiuto o giuridicamente inesistente (Cass.
9.9.2013 n. 20613; Cass. n. 19191 del 2016). Nel caso in esame, parte appellante non ha documentato di aver ritualmente notificato il gravame alla parte appellata;
d'altro canto, non risulta dagli atti che quest'ultima si sia costituita. Alla stregua di quanto innanzi, si è certamente determinata, in assenza di prova circa la rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti dell'appellato, una situazione di improcedibilità che va dichiarata d'ufficio senza possibilità, anche alla luce delle esigenze di durata del processo ex art. 111 Cost., di ulteriori lungaggini. Va quindi emessa la relativa declaratoria. In mancanza di costituzione della parte appellata, nulla è dovuto a quest'ultima dalla parte appellante a titolo di rifusione delle spese del grado.
.Va, infine, dato atto che ricorrono, per parte appellante , le condizioni per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se il medesimo dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-dichiara l'appello improcedibile;
-nulla per le spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli, lì 27.3.2025
Il Presidente est.rel.
Dr.ssa Rosa B. Cristofano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai sigg. magistrati:
1) - Dott.Rosa Bernardina Cristofano Presidente rel.
2) – Dott. Laura Scarlatelli Consigliere
3) – Dott.Laura Laureti Consigliere
A seguito di trattazione scritta ,riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'esito della riserva di cui all'udienza del 27.3.2025 , la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1434/2023 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
nata ad [...]-Amorosi (Bn) il 4.9.1958 CF. Parte_1
ed ivi residente a[...] C.F. C.F._1
ed elettivamente domiciliata in San Salvatore Telesino alla C.F._1
Via Gioia, 3, presso lo studio dell'Avv. MARIA RITA ACETO C.F. C.F._2
, che la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce all'atto di
[...] appello il quale espressamente dichiara, ai sensi del secondo comma dell'art. 176 c.p.c., di voler ricevere ogni eventuale comunicazione presso il proprio numero di fax 0824/948470 o e-mail PEC ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 Email_1
D.P.R. n. 68/2005,
Appellante
CONTRO
, in personale del legale rapp.te p.t., CP_1
Appellato -non costituito
OGGETTO : Appello avverso la sentenza del Tribunale di Benevento , in funzione di giudice del lavoro ,n. 1219/2022 pronunziata e depositata il 19/12/2022 non notificata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 cpc depositato in via telematica il 15.04.2022 presso il Tribunale di Benevento , in funzione di giudice del lavoro , esponeva : Parte_1
- che aveva lavorato dal 15.01.2012 al 31.12.2014 alle dipendenze della cooperativa;
CP_2
- che con sentenza n. 1572 del 10.10.2018, emessa nel giudizio R.G. 4234/2016, il Tribunale di Benevento sezione lavoro aveva condannato la coop. al CP_2 pagamento in suo favore di € 10.145,48 a titolo di differenze retributive, di cui € 3.120,58 per TFR;
- che la sentenza era passata in giudicato;
- che dopo aver esperito infruttuosamente azione esecutiva per il recupero della predetta somma nei confronti della cooperativa, e accertato l'impossidenza immobiliare della stessa, aveva presentato domanda di pagamento del TFR a carico del fondo di garanzia gestito dall' ; CP_1
- che la domanda era stata respinta con la motivazione che il fondo non subentrava al datore di lavoro insolvente nel caso in cui veniva attivata una procedura esecutiva individuale in luogo della specifica procedura prevista per le cooperative (liquidazione coatta amministrativa);
- che avverso tale decisione aveva inutilmente proposto ricorso amministrativo;
- che allo scopo di evitare qualsiasi eccezione da parte dell aveva proposto CP_1 ricorso al Tribunale di Benevento, sezione fallimentare, per l'apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa della cooperativa;
CP_2
- che il ricorso, iscritto al n. R.G. 86/2021, era stato respinto. Tanto premesso conveniva in giudizio l' al fine di sentire : CP_1
“1)- accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare la illegittimità del provvedimento dell' del 20.2.2020 con il quale è stata rigettata in via
CP_1 amministrativa la domanda della ricorrente al Fondo gestito dall' del TFR
CP_1 maturato per il periodo lavorativo presso la ditta COOPERATIVA IL GIRASOLE. e conseguentemente dichiarare il diritto della ricorrente alla liquidazione del Trattamento di Fine Rapporto pari ad € 3.120,58 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto al soddisfo;
2)-condannare, quindi, l' in persona del suo legale rappresentante p.t. al pagamento della
CP_1 somma di € 3.120,58 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto al soddisfo;
3)-condannare l' al pagamento delle
CP_1 spese e competenze legali del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore per dichiarata anticipazione”. Si costituiva l' chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.
CP_1 .Con la sentenza in epigrafe indicata , il Tribunale adito rigettava il ricorso con compensazione delle spese . Avverso detta decisione ha interposto tempestivo gravame l'epigrafata parte appellante con atto depositato presso l'intestata Corte in data 16.6.2023, deducendo l'erroneità dell'interpretazione e della ricostruzione giuridica effettuata dal Tribunale, il quale non aveva considerato che l'accertamento dello stato di insolvenza della cooperativa era stato richiesto ma che il CP_2 tribunale fallimentare , non si era pronunciato sull'insolvenza medesima , dichiarando la cooperativa “ soggetto non fallibile”; che pertanto , non CP_2 essendosi il Tribunale fallimentare, sebbene richiesto, pronunziato sulla insolvenza della Cooperativa avendo tra l'altro rigettato la richiesta di dichiarazione di fallimento e/o di liquidazione coatta amministrativa, vi era la prova che la aveva tentato di far dichiarare la insolvenza del suo datore Pt_1 di lavoro, per cui la fattispecie rientrava per analogia tra quelle ipotesi in cui l'imprenditore (individuale o societario), sia pure fallibile, non viene assoggettato a procedura concorsuale;
che , quindi , sussisteva l'obbligo dell' ,in quanto CP_1 gestore del Fondo costituito ai sensi della legge 297/1982, di corrispondere alla il chiesto e non contestato TFR ammontante ad €.3.128,58. Pt_1
Chiedeva , pertanto all'adita Corte , in accoglimento del gravame e , in riforma dell'impugnata sentenza , di accogliere integralmente la domanda formulata in primo grado;
vinte le spese del doppio grado con attribuzione. Instaurato nuovamente il contraddittorio non si costituiva l' . CP_1
Disposta la trattazione scritta, la parte costituita ha depositato le note nei termini;
all'odierna udienza come “sostituita” ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la causa è stata trattenuta in decisione.
L'appello va definito in rito con una pronuncia di improcedibilità.
Va rilevato che alla prima udienza di discussione del 10.2.2025 ( poiché l' CP_1 non risultava costituito ), il Collegio rilevava che l' atto di appello non risultava notificato al procuratore costituito in primo grado dell'
[...]
Avv. Vincenza Marina Marinelli con indirizzo PEC CP_3
: t( v. memoria difensiva 1 grado), Email_2 per cui parte appellante veniva autorizzata alla rinotifica dell'appello all' CP_1 presso il procuratore costituito in primo grado nei termini e modi di legge con rinvio della causa all' odierna udienza del 27 marzo 2025. Senonchè all'odierna udienza il procuratore dell'appellante non ottemperava a quanto richiesto ritenendo, nelle note di trattazione scritta depositate, di aver provveduto al deposito dell'appello notificato telematicamente già in data 9.1.2025. Ebbene parte appellante sembra non avvedersi che quello depositato in data 9.1.2025 è la notifica dell'appello effettuata all'indirizzo E " " e non al procuratore Email_3 costituito in primo grado dell' con indirizzo PEC Controparte_3
: t, dichiarato sin dalla memoria Email_2 difensiva di primo grado, ragion per cui il Collegio aveva emesso la sopra citata ordinanza di rinotifica. Ora è evidente che la notifica dell'impugnazione effettuata non al suo procuratore nel domicilio dichiarato o eletto, produce non l'inesistenza ma la nullità della notifica, e deve essere disposta "ex officio" la rinnovazione ai sensi dell'articolo 291 c.p.c., salvo che la parte intimata non si sia costituita in giudizio, ipotesi nella quale la nullità deve ritenersi sanata "ex tunc" secondo il principio generale dettato dall'articolo 156 c.p.c., comma 2 (Cass. Ord. n. 3666 del 07/02/2019, n. 10500 del 03/05/2018 Cass.11069/2022; e da ultimo Cass. n. 32366 del 13/12/2024 ). Pertanto con ordinanza del 10.2.2025—come si è detto- è stato concesso all'appellante un nuovo termine per rinnovare la notificazione, secondo quanto dispone l'articolo 291 c.p.c., in linea con la giurisprudenza della Suprema Corte;
tuttavia, la mancata ottemperanza all'ordine di rinnovo della notifica dell'appello ha determinato, ai sensi dell'articolo 291 c.p.c., l'improcedibilità dell'appello in quanto il rinnovo della notifica nulla è stato del tutto omesso (Cass. 03/11/2006, n. 23587; Cass. 30/05/2017, n. 13637); La Corte di cassazione ha da tempo affermato che il termine assegnato dal giudice all'appellante per il rinnovo della notificazione del ricorso in appello che si presenti inesistente o viziata è necessariamente perentorio (cfr. S.U. n. 6841 del 1996), con la conseguenza che l'omesso rinnovo della notificazione nel termine fissato (e non più prorogabile per l'espresso divieto posto dall'articolo 153 c.p.c.) comporta, in caso di mancata costituzione dell'appellato, l'inammissibilità del gravame ed il passaggio in giudicato della sentenza impugnata (Cass. n. 176 del 1989, Cass. n. 348 del 1989; n. 1729 del 1998). In tempi più recenti, la Suprema Corte (Cass. n. 21298 del 2020), sulla base del principio espresso dalle Sezioni Unite con la pronuncia n. 20604 del 2008, in virtu' del quale "nel rito lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito - alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cd. ragionevole durata del processo ex articolo 111 Cost., comma 2 - al giudice di assegnare, ex articolo 421 c.p.c., all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'articolo 291 c.p.c.", ha ulteriormente precisato che il vizio di notificazione omessa o inesistente è assolutamente insanabile e determina la decadenza dell'attività processuale cui l'atto è finalizzato (con conseguente declaratoria in rito di chiusura del processo, attraverso l'improcedibilità) non essendo consentito al giudice di assegnare all'appellante un termine per provvedere alla rinnovazione di un atto non compiuto o giuridicamente inesistente (Cass.
9.9.2013 n. 20613; Cass. n. 19191 del 2016). Nel caso in esame, parte appellante non ha documentato di aver ritualmente notificato il gravame alla parte appellata;
d'altro canto, non risulta dagli atti che quest'ultima si sia costituita. Alla stregua di quanto innanzi, si è certamente determinata, in assenza di prova circa la rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti dell'appellato, una situazione di improcedibilità che va dichiarata d'ufficio senza possibilità, anche alla luce delle esigenze di durata del processo ex art. 111 Cost., di ulteriori lungaggini. Va quindi emessa la relativa declaratoria. In mancanza di costituzione della parte appellata, nulla è dovuto a quest'ultima dalla parte appellante a titolo di rifusione delle spese del grado.
.Va, infine, dato atto che ricorrono, per parte appellante , le condizioni per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se il medesimo dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-dichiara l'appello improcedibile;
-nulla per le spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli, lì 27.3.2025
Il Presidente est.rel.
Dr.ssa Rosa B. Cristofano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.