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24 agosto 1961
24 agosto 1961
Art. 28.
Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in ferma volontaria o in rafferma e' vincolato, per obbligo assunto, a prestare servizio per un periodo di tempo determinato.
La durata della ferma volontaria e di ogni rafferma e' stabilita in anni tre.
Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in ferma volontaria o in rafferma e' vincolato, per obbligo assunto, a prestare servizio per un periodo di tempo determinato.
La durata della ferma volontaria e di ogni rafferma e' stabilita in anni tre.
Giurisprudenza • 3
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