Articolo 28 della Legge 26 luglio 1961, n. 709
Articolo 27Articolo 29
Versione
24 agosto 1961
Art. 28.
Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in ferma volontaria o in rafferma e' vincolato, per obbligo assunto, a prestare servizio per un periodo di tempo determinato.
La durata della ferma volontaria e di ogni rafferma e' stabilita in anni tre.
Entrata in vigore il 24 agosto 1961
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