Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 28/05/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
n. 445/2024 R.G. Tribunale di Locri.
Il TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile in persona del giudice unico dott. Andrea Amadei;
letti gli atti della causa iscritta in appello al n. 445/2024 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi, promossa da
(C.F.: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
28/08/1991, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Giuseppe
Graziano Rossi (indirizzo PEC: ; Email_1
(appellante) nei confronti di
(già ), Controparte_1 CP_2
società rappresentante per la gestione dei sinistri in Italia della Admiral Europe
Compagnia de Seguros S.A (P.Iva: , in persona del procuratore P.IVA_1
speciale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Mortoro (indirizzo
PEC: , giusta procura in atti;
Email_2
(appellato)
e di
(C.F.: ), nata a [...] Controparte_3 C.F._2
VO (RC) l'11/02/1970 e residente in [...];
(C.F.: ), nata a [...] il Parte_2 C.F._3
19/04/1974 e residente in [...] (anche nelle qualità di soggetto che ha cagionato il sinistro); (C.F.: Parte_3
), nata a [...] il [...] e residente in C.F._4
AS (RC) alla via Umberto n. 5; tutti nella qualità di eredi del responsabile civile nato AS (RC) il 08/10/1933 ed ivi Persona_1 deceduto in data 28/08/2019 nonché dell'altra originaria parte attrice Parte_4
, nata a [...] il [...] e deceduta in AS;
[...]
(appellati contumaci)
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preso atto che l'udienza del 27.05.2025, destinata alla discussione e decisione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies C.P.C., con la concessione alle parti del termine entro cinque giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusionali, è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico, oltre oppure unitamente alle note conclusionali, di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C. con decreto di questo Ufficio del 18.03.2025, ritualmente comunicato alle parti;
preso atto altresì che tali note sono state prodotte in atti dalle parti rispettivamente in data 12.05.2025 (parte appellante) e 07.05.2025 (parte appellata), con le quali le stesse hanno insistito nelle proprie istanze, argomentazioni e conclusioni già rassegnate nei suoi precedenti atti e scritti difensivi.
Il Giudice visti gli artt. 127 ter e 281 sexies C.P.C., provvede all'esito con l'emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato alle controparti, Pt_1
proponeva appello avverso la sentenza n. 971/2023 del Giudice di Pace di
[...]
Locri, depositata il 23/11/2023, con la quale il giudice di prime cure rigettava la domanda risarcitoria originariamente proposta da (nato il Persona_2
21.05.1935), nonché proseguita in primo grado dall'odierna appellante quale sua erede a seguito del decesso del in data 25.03.2023, nei confronti degli Per_2
eredi del defunto ( , Persona_1 Parte_4 Parte_2
e ) e della compagnia Controparte_3 Controparte_4 Controparte_1
in relazione al sinistro stradale (non contestato dalla anzidetta
[...]
compagnia di assicurazione odierna appellata) avvenuto in data 16.04.2019 allorquando il trovandosi fermo sul ciglio della strada in adiacenza al Per_2 cancello d'ingresso ad un terreno di sua proprietà, alla via Giann'Alfonso del
Comune di AS, veniva travolto dalla Fiat Panda targata BW748LH, di
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proprietà di e condotta nell'occasione da Persona_1 Parte_2
[...]
In particolare, nella gravata sentenza viene motivata nei seguenti termini il rigetto della domanda: “Muovendo da tale presupposto, ed ancorando la quantificazione del danno alla relazione tecnica svolta dal Dott. alle cui conclusioni Persona_3
–ribadite anche con la replica alle osservazioni di parte convenuta- questo giudicante ritiene di aderire, devono tenersi in considerazione le tabelle dell'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano, che ha espresso i criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione del bene salute definito da premorienza. In forza di tali tabelle e avuto riguardo alla percentuale di danno biologico permanente riconosciuta dal ctu (9%), va tenuto conto che tra la data dell'incidente e quella del decesso dell'attore sono decorsi esattamente 4 anni: per detto effetto spetta alla parte intervenuta, quale erede universale, un risarcimento pari ad euro 500,00 per ogni anno successivo all'incidente e sino alla morte del danneggiato e, dunque, la complessiva somma di Euro 2.000,00. Va aggiunto a tale importo quello relativo ad ITA ed ITP (giorni 10 di ITA, giorni 30 di
ITP al 50% e giorni 39 di ITP al 25%) pari ad Euro 1.904,00, come da tabelle di cui al D.M. del 16.10.2023: la somma è perciò quantificata all'attualità. Va, infine, riconosciuto il rimborso delle spese mediche, ritenute congrue dal ctu, nella misura di Euro 136,90. E dunque l'importo di Euro 4.420,00, già a suo tempo corrisposto Con dalla , è da ritenersi interamente satisfattivo del danno subito dal defunto attore.”.
A sua volta, l'odierna appellante, nei termini come riportati nel relativo atto di gravame a cui si rinvia, ha lamentato quanto segue: 1) in via principale, violazione e falsa applicazione degli artt. 3 cost., 2043 e 2059 C.C. per erronea applicazione delle modalità di liquidazione dei danni;
2) in subordine, erronea applicazione delle tabelle di Milano del danno da premorienza;
3) motivazione assente in ordine al mancato riconoscimento dell'aumento personalizzato per danno morale.
Instaurato il contraddittorio, mentre Persona_1 Controparte_3
e rimanevano contumaci così come nel giudizio di primo
[...] Parte_2
grado pur se ritualmente evocati in giudizio, si costituiva la compagnia
[...]
la quale, nei termini come argomentati nella relativa Controparte_1
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comparsa di risposta a cui si rinvia, eccepiva nel merito l'infondatezza dell'avverso gravame, invocandone così il rigetto.
Una volta acquisito in atti il fascicolo di primo grado, all'udienza del 27.05.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter C.P.C., la causa, di agevole soluzione in fatto ed in diritto, viene discussa nei termini riportati in epigrafe con la successiva decisione ex artt. 281 sexies e 132 C.P.C., sulle conclusioni precisate dalle parti sempre come in epigrafe indicato.
L'appello risulta solo parzialmente fondato per i motivi di seguito illustrati.
Per quanto riguarda la liquidazione del danno non patrimoniale, secondo la gravata sentenza, in ipotesi di decesso del danneggiato la somma liquidata in favore degli eredi a titolo di danno non patrimoniale deve essere ridotta in ragione del fatto che la stessa va calcolat< non già in riferimento alla durata probabile della vita del defunto, bensì alla sua durata effettiva.
Ebbene, in punto di diritto, deve osservarsi che la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che “qualora la vittima di un danno alla salute sia deceduta, prima della conclusione del giudizio, per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, l'ammontare del risarcimento spettante agli eredi del defunto "iure successionis" va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato e non a quella statisticamente probabile, in quanto la durata della vita futura, in tal caso, non costituisce più un valore ancorato alla mera probabilità statistica, ma è un dato noto;
e, d'altra parte, non è giuridicamente configurabile un danno risarcibile in favore della persona per il tempo successivo alla sua morte”
(cfr., in questo senso, Cass., sent. 3 ottobre 2003, n. 14767; Cass., sent. 24 ottobre
2007, n. 22338; Cass., sent. 31 gennaio 2011, n. 2297; Cass., sent. 14 novembre
2011, n. 23739; Cass., sent. 18 gennaio 2016, n. 679; Cass., sent. 26 maggio 2016, n.
10897; Cass., sent. 26 giugno 2020, n. 12913; Cass. n. 41933/2021; Cass. n.
3291/2022).
Quanto al criterio orientativo applicabile per la liquidazione del danno non patrimoniale in siffatte ipotesi, la Suprema Corte ha affermate che le cd. “Tabelle di
Milano” per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione del bene salute definito da c.d. premorienza (ossia il danno non patrimoniale in caso di decesso per causa diversa dalla lesione), non sono conformi al parametro di equità nei seguenti termini: “La tabella sul danno da premorienza, come si è visto, prende
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le mosse dal fatto che la vittima è morta prima che il giudizio finisse, per cui il calcolo del danno biologico va compiuto sulla base di un dato ormai certo e non più ipotetico. Tuttavia (...) una tabella sul danno da premorienza, per poter essere
"equa" nel senso che si è detto, deve partire dal presupposto che a parità di durata della vita residua deve corrispondere, ovviamente in caso di uguale invalidità permanente, un risarcimento uguale (...) La tabella milanese del danno da premorienza si dimostra, quindi, non conforme al parametro dell'equità”
(v. Cass. n. 41933/2021).
Tale valutazione di iniquità si fonda, secondo la Suprema Corte, su due argomenti motivazionali: in primo luogo viene evidenziato che la tabella sul danno da c.d. premorienza non diversifica il danno in base all'età del danneggiato e ciò significa, in termini più semplici, che se una persona muore cinque anni dopo il sinistro, non ha alcuna importanza che ella avesse trenta, quaranta o settant'anni nel momento in cui il sinistro si verificò, perché i cinque anni di vita residua sono risarciti allo stesso modo, a tutte le età; in secondo luogo viene evidenziato che la predetta tabella muove dalla non condivisibile premessa che “il danno non è una funzione costante nel tempo, ma esso è ragionevolmente maggiore in prossimità dell'evento per poi decrescere progressivamente fino a stabilizzarsi”, mentre, afferma la Corte, il danno biologico è definito dalla legge come permanente sul presupposto che esso scaturisca da una lesione i cui postumi, una volta stabilizzatisi, non siano più suscettibili di variazioni nel tempo e sul piano della medicina legale i danni “permanenti” sono definiti per l'appunto come quei postumi che residuano alla cessazione dello stato di malattia e sono perciò caratterizzati da una condizione di stabilità nel tempo, diversamente dal danno morale inteso come sofferenza giuridicamente rilevante, il quale può dirsi diminuisca a mano a mano che l'evento dannoso si allontana nel tempo.
Dunque, la Suprema Corte sopra richiamata (Cass. n. 41933/2021) afferma che il danno da premorienza deve essere calcolato considerando come punto di partenza (dividendo) la somma che sarebbe spettata al danneggiato, in considerazione dell'età e della percentuale di invalidità, se fosse rimasto in vita fino al termine del giudizio;
rispetto a tale cifra, assumendo come divisore gli anni di vita residua secondo le aspettative che derivano dalle tabelle dell'ISTAT, dovrà essere calcolata la cifra dovuta per ogni anno di sopravvivenza, da moltiplicare
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poi per gli anni di vita effettiva, in modo da pervenire ad un risultato che sia, nei limiti dell'umanamente possibile, maggiormente conforme al criterio dell'equità; diversamente, nell'ipotesi, come quella di specie, in cui il decesso sia avvenuto in età prossima o corrispondente all'ordinaria aspettativa di vita, il punto-base di riferimento per la liquidazione del danno tiene già conto delle ridottissime aspettative di vita del danneggiato, sicché nessuna ulteriore riduzione deve essere applicata in considerazione dell'intervenuto decesso (cfr. Cass. n. 25157/2018).
Dunque, nel caso di specie, tenuto conto che il danneggiato è Persona_2
deceduto in corso di giudizio, per causa diversa dalle lesioni, all'età di 87 anni e che l'aspettativa di vita derivante dalle ultime tabelle ISTAT per gli uomini è di 81,6 anni, deve ritenersi che il punto base di riferimento per la liquidazione del danno di cui alle Tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale tiene già conto delle ridottissime aspettative di vita del danneggiato (età di 84 alla stabilizzazione dei postumi superiore all'anzidetta aspettativa di vita) sicché deve ritenersi equo, nella specie, non applicare alcuna riduzione in considerazione dell'intervenuto decesso, in corso di causa, all'età di 87 anni (cfr., per un caso analogo, Trib. Milano, sez. X,
14/03/2023, n. 2029, in motivazione).
Pertanto, stante la pacifica correttezza della valutazione operata dal consulente d'ufficio medico legale in primo grado, applicate altresì le tabelle di cui al D.M.
16.10.2023 per i danni c.d. “micropermanenti” (come correttamente effettuato dal primo giudice, trovando applicazione in via analogica il criterio di liquidazione del danno alla persona da circolazione stradale previsto, per le cosiddette microinvalidità, dall'art. 139 D. Lgs. n. 209/2005), si ritiene di liquidare per il danno non patrimoniale subìto da (di anni 84 alla stabilizzazione dei Persona_2
postumi, cfr. Cass. civ. 26897/2014 in ordine alla decorrenza del danno biologico di natura permanente soltanto dalla cessazione di quello temporaneo) la somma di Euro
1.904,00 00 per il danno temporaneo e di Euro 12.255,67 per il danno permanente
(quantificato al 9%), somma che tiene conto del solo danno biologico inteso quali conseguenze riferibili ai postumi permanenti in difetto di allegazione e prova di sofferenza morale soggettiva correlata al danno biologico, e così per il complessivo importo di Euro 14.159,67, a cui va aggiunto il rimborso delle spese mediche, riconosciuto nella gravata sentenza, nella misura di Euro 136,90, per un totale di €
14.296,57.
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Non può invece trovare accoglimento l'ulteriore richiesta di parte appellante volta al riconoscimento del preteso danno morale a titolo di “personalizzazione” del danno biologico.
Sul punto, giova riassumere nei seguenti termini i principi in materia espressi dalla giurisprudenza di legittimità:
1) il danno non patrimoniale è una categoria unitaria ed omnicomprensiva.
Non esistono pregiudizi non patrimoniali tra loro “ontologicamente” differenti;
esiste in iure la categoria del danno non patrimoniale, ed in facto le singole forme concrete che esso può assumere (lesione dell'onore, della reputazione, del nome, della salute, e via dicendo: così Sez. U, Sentenza n. 26972 del
11/11/2008);
2) dire che il danno non patrimoniale sia una categoria unitaria non vuol certo dire che, in presenza d'una lesione della salute, la monetizzazione col sistema c.d. “a punto” del grado di invalidità permanente ristori di per sè ogni e qualsiasi pregiudizio subito dalla vittima. Moltiplicare il grado di invalidità permanente per una somma di denaro dà per risultato una somma di denaro idonea a ristorare il pregiudizio non patrimoniale consistente nell'incidenza dei postumi sulla vita quotidiana ed avente queste due caratteristiche: fondamento medico-legale ed intensità standard, cioè comunemente derivante da quel tipo di lesioni, per tutte le persone aventi lo stesso sesso e la stessa età (cfr. Cass., sez.
6 - 3, ord. n. 10912 del 07/05/2018). Si tratta dunque d'una liquidazione equitativa ex art. 1226 C.C., basata sull'assunto (medico legale prima che giuridico) secondo cui a parità di età e sesso, postumi identici comportano pregiudizi analoghi. Ma proprio in quanto basata su una presunzione semplice, la misura del risarcimento del danno alla salute risultante dal c.d. “calcolo a punto” può essere aumentata o diminuita dal giudice, per tenere conto delle conseguenze dannose non rientranti in quella misura standard: e cioè le conseguenze dannose non accertabili medico legalmente (ad es. vergogna, tristezza, disistima di sè, sofferenza morale), oppure le conseguenze accertabili medico legalmente, ma non comuni a tutti, e peculiari del caso concreto (cfr.
Cass., sez. III, sent. n. 28988 del 11/11/2019);
3) le “peculiarità del caso concreto” che, se sussistenti, possono giustificare un aumento della misura standard del risarcimento devono essere fatti, non
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vuote etichette. Non sarebbe, infatti, sufficiente chiamare pregiudizi identici con nomi diversi, per pretenderne la contemporanea risarcibilità (ex multis, Cass., sez. 6 - 3, ord. n. 8895 del 4.5.2016). Per stabilire dunque se il giudice di merito abbia correttamente liquidato il danno non patrimoniale non si deve avere riguardo alle formule definitorie invocate dall'attore, o richiamate dal giudicante
(come "danno morale", "danno biologico", "danno alla vita di relazione", e via dicendo), ma occorre considerare: (a) quali siano stati i concreti pregiudizi dedotti dalla vittima e provati in giudizio;
(b) quali siano stati i concreti pregiudizi esaminati dal giudice (per tutti questi principi si vedano, tra le tante,
Cass., sez. 6 - 3, ord. n. 10912 del 07/05/2018; Sez. 6 - 3, ord. n. 4535 del
22.2.2017; sez. III, sent. n. 20630 del 13.10.2016; sez. 6 - 3, ord. n. 1305 del 25 gennaio 2016);
4) il danno alla salute in null'altro consiste, che nella compromissione del compimento degli atti della vita quotidiana. Non è quindi concepibile un danno "da lesione della salute", ed un diverso ed ulteriore danno da
"incidenza della lesione della salute sulla vita quotidiana". Un danno alla salute che non incidesse sulla vita quotidiana non sarebbe nemmeno un danno risarcibile (cfr. Cass., sez. III, ord. n. 7513 del 27/03/2018).
Non è dunque corretto nè dal punto di vista medico legale, nè dal punto di vista giuridico, sostenere che nella stima del danno alla persona debba tenersi conto dapprima dei postumi permanenti, e poi dell'incidenza di essi sulla vita della vittima. I postumi permanenti, per essere tali, debbono necessariamente incidere sulla vita della vittima: per danno biologico deve intendersi infatti non la semplice lesione all'integrità psicofisica in sè e per sè, ma piuttosto la conseguenza del pregiudizio stesso sul modo di essere della persona (così Cass.
7513/18, cit.).
La distinzione giuridicamente rilevante in tema di liquidazione del danno alla persona è piuttosto quella tra conseguenze indefettibili dell'invalidità e conseguenze peculiari. Le prime sono le conseguenze inevitabili per tutti coloro che abbiano patito identici postumi permanenti: ad es. la zoppia per chi abbia sofferto un accorciamento dell'arto inferiore, oppure la rinuncia all'attività fisica per chi abbia patito una grave riduzione della capacità respiratoria. Le conseguenze peculiari sono invece quelle sofferte solo da quella particolare
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vittima, in conseguenza delle sue pregresse condizioni o del tipo di attività da essa svolte, ma non comuni necessariamente a tutte le vittime che abbiano sofferto identiche lesioni guarite con identici postumi (cfr., in questo senso,
Cass., sez. VI, 04/03/2021, n. 5865: “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge
o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna
"personalizzazione" in aumento”).
Alla luce dei principi appena riassunti, non può tenersi conto delle ripercussioni del danno patito da nei termini del tutto generici Persona_2
e meramente assertivi addotti alle pagg. 13-15 dell'atto di citazione in primo grado, risultando così pienamente condivisibile il mancato riconoscimento nella gravata sentenza di una quantificazione del danno non patrimoniale effettuata rispetto a quella “standard”, in quanto deve escludersi che tale misura vada maggiorata, per mancanza di prova di ulteriori conseguenze che possano ritenersi differenti e maggiori rispetto a quelle che possono patire tutte le altre persone, della stessa età e dello stesso sesso, che abbiano sofferto postumi di identica misura.
Ancora, rispetto alla somma complessiva poc'anzi determinata di € 14.296,57 quale ristoro del danno biologico e patrimoniale, va tenuto conto del pacifico pagamento della somma di € 4.420,00, accettato da a titolo di Persona_2
acconto, effettuato dalla società assicurativa in data 23.08.2019, il quale incide sull'ammontare del danno da liquidare.
Rileva, in proposito, il Tribunale, condividendo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, che si è ripetutamente pronunciata sul punto (Cass. civ., sez. III, sent. n. 12725 del 30/05/2007; conf.: Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 6022 del 16-04-2003) che non è imputabile agli interessi il versamento dell'acconto e/o della provvisionale effettuato nel corso del processo a favore del danneggiato per il danno biologico derivatogli dall'illecito da circolazione stradale, essendo infatti
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inapplicabile l'art. 1194 C.C., che presuppone l'esistenza di un debito pecuniario già certo ed esigibile in ordine al quale imputare l'acconto secondo i criteri ivi indicati.
Ai fini della determinazione del risarcimento ancora spettante al ricorrente, pertanto, è necessario fare applicazione dei principi, da ultimo, sanciti dalla Corte di
Cassazione nella sentenza del 15 luglio 2009, n. 16448, a mente dei quali, ove nel corso del giudizio risarcitorio per illecito aquiliano, il debitore adempia parzialmente la propria obbligazione, il giudice, al fine di stabilire l'eventuale debito residuo ed il suo ammontare, deve procedere alla comparazione fra valori resi omogenei in termini di valore reale, secondo uno dei seguenti procedimenti:
a) esprimere in moneta attuale tutti i valori, rivalutando, dall'epoca del fatto, la somma equivalente all'entità del danno e, dall'epoca del versamento, quella corrisposta in acconto;
b) ridurre l'acconto al minor valore che, in termini di espressione monetaria, avrebbe avuto all'epoca del fatto produttivo del danno, rivalutando poi la differenza tra le due somme da comparare;
c) rivalutare l'importo originariamente equivalente al danno sino all'epoca dell'acconto, raffrontare i valori a quella data e rivalutare la differenza da tale data all'attualità;
d) rapportare il valore monetario di acconto e danno ad una data intermedia e, quindi, effettuare il calcolo tra il dare e l'avere.
Ciò premesso circa i possibili criteri di imputazione dell'acconto versato, si procede a detrarre dall'ammontare danno, come sopra liquidato, l'importo già corrisposto, utilizzando il criterio indicato sub c), che, a parere del Tribunale, meglio assicura la comparazione tra valori monetari omogenei.
E' necessario, quindi, devalutare l'importo del danno, come sopra fissato, alla data in cui è intervenuto il pagamento dell'acconto (avvenuto il 23.08.2019, come documentato in atti), quindi, sottrarre l'importo corrisposto e procedere all'ulteriore rivalutazione del residuo.
Il calcolo è quindi il seguente: euro 14.296,57, devalutati al 23.08.2019 (data del pagamento dell'acconto) = ad euro 12.431,80; da tale cifra deve detrarsi l'importo di euro 4.420,00, cosicché il residuo ammonta ad euro 8.011,80, cifra che, rivalutata alla data della gravata sentenza, equivale ad euro 8.845,00.
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In definitiva, le odierne parti appellate devono essere condannate a corrispondere all'appellante la somma di euro 8.845,00, quale ristoro del danno biologico e patrimoniale.
A tale somma vanno aggiunti – trattandosi di obbligazione extracontrattuale, avente natura di debito di valore – gli interessi c.d. da lucro cessante avendo la rivalutazione funzione pienamente reintegratoria del patrimonio del soggetto leso e gli interessi, invece, funzione correlata alla mancata disponibilità della somma di danaro.
Gli interessi compensativi possono così calcolarsi: a) nella misura degli interessi al tasso legale, sulla minor somma devalutata alla data dell'evento dannoso;
b) mediante l'attribuzione di interessi sulla somma liquidata all'attualità, sebbene ad un tasso inferiore a quello legale medio nel periodo da considerare;
c) oppure attraverso il riconoscimento degli interessi legali sulla somma attribuita, ma, a decorrere da una data intermedia, ossia computando gli interessi sull'importo progressivamente rivalutato, anno per anno, dalla data dell'illecito (sul punto, Corte di Cassazione, sentenze n. 25571/2011 e 3931/2010).
Il Tribunale adìto fa applicazione del secondo criterio (anche perché più funzionale alla fase esecutiva) e calcola gli interessi compensativi al tasso annuo medio ponderato del 2%, dalla data del fatto ad oggi sulla somma, calcolata in valori attuali, di euro 8.845,80.
Dal momento della pronunzia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo, infine, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, dovranno essere corrisposti gli interessi legali sulla somma così determinata.
Stante l'accoglimento solo parziale dei motivi di appello, sussistono nel caso di specie i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti in relazione al presente grado di giudizio, così come era stato disposto nella gravata sentenza per il primo grado.
P.Q.M.
il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in funzione di giudice d'appello, definitivamente pronunciando nel giudizio d'appello n. 445/2024 avverso la sentenza n. 971/2023 del Giudice di Pace di Locri, depositata il 23/11/2023, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così dispone:
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1) accoglie parzialmente l'appello, nei termini e nei limiti di cui in parte motiva e, per l'affetto, in riforma della gravata sentenza, condanna le odierne parti appellate, in solido, al pagamento, in favore di parte appellante, a titolo di risarcimento del danno biologico e patrimoniale, della somma complessiva di € 8.845,80 già rivalutata alla data della gravata sentenza, oltre interessi ponderati, da calcolarsi sulla predetta somma, al tasso annuo del 2% dalla data del fatto illecito ad oggi ed interessi legali dalla data odierna al saldo effettivo;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
Così deciso in Locri, il 28 maggio 2025
Il Giudice
(dott. Andrea Amadei)
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