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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. X, sentenza 08/01/2026, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 99/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
BIANCO BRUNA, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3805/2025 depositato il 18/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_1
contro
Comune di Cellole - Corso Umberto I N.125 Sc.d 80013 Casalnuovo Di Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Sessa Aurunca - Via Xxi Luglio N.22 81037 Sessa Aurunca CE
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. AC22_IMU-2736 IMU 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5516/2025 depositato il
23/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente//
Resistente//
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 rappresentata e difesa dal dott. Difensore_1, contro il Comune di Cellole ed il Comune di Sessa Aurunca impugna l'atto in epigrafe.
Eccepisce:
- regolarmente corrisposta l'imposta.
Chiede:
- annullare l'impugnato avviso di accertamento;
- spese di giudizio.
Si costituisce in giudizio il comune di Cellole.
Chiede:
- cessata materia del contendere e condanna alle spese per il Comune di Sessa Aurunca.
Si costituisce in giudizio il comune di Sessa Aurunca.
Chiede:
- cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
All'Udienza del 16/12/2025 il ricorso è deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere.
Preliminarmente esaminata la documentazione depositata si prende atto:
- che completato il contraddittorio, il Comune di Sessa Aurunca ha assunto il formale impegno al versamento dell'importo dovuto al competente comune di Cellole;
- che i resistenti costituiti, concordano sulla richiesta di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio. Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, è venuto meno l'oggetto del contendere.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Spese Compensate.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
BIANCO BRUNA, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3805/2025 depositato il 18/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_1
contro
Comune di Cellole - Corso Umberto I N.125 Sc.d 80013 Casalnuovo Di Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Sessa Aurunca - Via Xxi Luglio N.22 81037 Sessa Aurunca CE
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. AC22_IMU-2736 IMU 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5516/2025 depositato il
23/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente//
Resistente//
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 rappresentata e difesa dal dott. Difensore_1, contro il Comune di Cellole ed il Comune di Sessa Aurunca impugna l'atto in epigrafe.
Eccepisce:
- regolarmente corrisposta l'imposta.
Chiede:
- annullare l'impugnato avviso di accertamento;
- spese di giudizio.
Si costituisce in giudizio il comune di Cellole.
Chiede:
- cessata materia del contendere e condanna alle spese per il Comune di Sessa Aurunca.
Si costituisce in giudizio il comune di Sessa Aurunca.
Chiede:
- cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
All'Udienza del 16/12/2025 il ricorso è deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere.
Preliminarmente esaminata la documentazione depositata si prende atto:
- che completato il contraddittorio, il Comune di Sessa Aurunca ha assunto il formale impegno al versamento dell'importo dovuto al competente comune di Cellole;
- che i resistenti costituiti, concordano sulla richiesta di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio. Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, è venuto meno l'oggetto del contendere.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Spese Compensate.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.