Ordinanza cautelare 13 gennaio 2023
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 20/02/2026, n. 3261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3261 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03261/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15436/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15436 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Raffaello Capunzo, Vittorio Luigi Fucci e Giuseppa Elvezio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore , Guardia di Finanza Comando Generale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria legale in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
Comando Generale della Guardia di Finanza – IV Reparto - Ufficio Infrastrutture, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare dell’efficacia
- della Determinazione del Comandante Generale n.-OMISSIS- del 27 settembre 2022, notificata a mezzo pec in data 4 ottobre 2022 con cui veniva rigettato il ricorso gerarchico avverso la determinazione n. 1-OMISSIS-;
- della Determinazione del Comandante in Seconda n. 1-OMISSIS- del 10 maggio 2022 di non accoglimento dell'istanza di reintegro in servizio notificata in data 23 maggio 2022;
- della nota n. -OMISSIS- del 5 aprile 2022 del Comando Generale I Reparto – Ufficio Pe. I.S.A.F. concernente la preliminare comunicazione ai sensi del 10 bis della Legge 241/90 dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di reintegro in servizio;
- di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale comunque lesivo dell'interesse dell'odierno ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Guardia di Finanza Comando Generale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatrice all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 9 gennaio 2026 la dott.ssa IU PI;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il signor -OMISSIS-, già Maresciallo ordinario in servizio presso il Comando Generale della Guardia di Finanza, con determina del medesimo Comando, a firma del Capo Ufficio del IV Reparto – Ufficio Infrastrutture prot. -OMISSIS- del 30 luglio 2020, veniva sospeso precauzionalmente dall’impiego a titolo obbligatorio ex art. 915 D. Lgs. n. 66 del 2010, a decorrere dal 12 giugno 2020, in quanto sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari da parte del G.I.P. presso il Tribunale di Benevento, a seguito dell’avvio di un procedimento penale a suo carico, per il reato di concorso in corruzione.
In data 22 dicembre 2020 il G.I.P. presso il Tribunale di Benevento sostituiva la misura cautelare degli arresti domiciliari con quella dell’obbligo di dimora nel Comune di -OMISSIS-.
Con successiva determina del Comandante di Seconda del Comando Generale della Guardia di Finanza prot. -OMISSIS- del 16 marzo 2021 veniva disposta a carico del signor -OMISSIS-, a seguito dell’emissione del decreto di giudizio immediato nell’ambito del procedimento penale summenzionato, la sospensione precauzionale dall’impiego a carattere discrezionale ex art. 916 D. Lgs. n. 66 del 2010. La sospensione era basata sulla seguente motivazione: « considerato che [ai fini della] sospensione precauzionale dall’impiego […] non deve formare oggetto di apprezzamento la condotta del militare […], bensì l’eventuale necessità di rimuovere il pregiudizio derivante dalla sua permanenza in servizio, nel generale interesse tanto dell’Amministrazione quanto degli amministrati (per tutte, Cons. Stato, Sez. IV, 29 luglio 2010 n. 3690); Ritenuto che possa derivare all’Amministrazione un grave pregiudizio dalla permanenza in servizio del M.O. -OMISSIS-, tenuto conto: (-) che la condotta ascritta all’interessato – così come riportata nei predetti capi d’imputazione – risulta connotata da estrema gravità, specie se correlata allo status di militare del Corpo, ai doveri di correttezza e lealtà assunti con il giuramento e alla qualifica, tra l’altro, di ufficiale di polizia giudiziaria rivestita; (-) della consistenza degli elementi di prova a carico dell’ispettore, desumibile, per relationem, dalla richiesta del P.M. di giudizio immediato e dal relativo decreto; (-) che il medesimo, per i gravi fatti addebitatigli e finché la sua posizione non sarà definitivamente acclarata, non appare in condizione di poter esercitare, con pienezza d’autorità, le sue funzioni; (-) che il necessario bilanciamento, operato tra gli interessi dell’Amministrazione e quelli personali ed economici del militare, propende, allo stato, per la tutela dell’interesse pubblico, costituzionalmente prescritta, non essendo, peraltro, preclusa al militare sospeso dall’impiego la possibilità di svolgere legittimamente altre prestazioni o attività lavorative provvisorie, al fine di integrare l’assegno alimentare senza incorrere nella diffida (ex art. 898 del D. Lgs. n. 66/2010), purché tale attività non intacchi, comunque, il prestigio o il decoro dell’Istituzione; Valutato dunque che la permanenza in servizio dell’interessato risulterebbe, allo stato, pregiudizievole al buon andamento della P.A. ».
Successivamente, il 13 aprile 2021 il G.I.P. presso il Tribunale di Benevento sostituiva la misura dell’obbligo di dimora in -OMISSIS- con quella del divieto di dimora nella Provincia di Benevento; quest’ultima misura veniva infine revocata in data 23 luglio 2021, per la ritenuta cessazione delle esigenze cautelari.
2. Il signor -OMISSIS-, con propria istanza in data 12 marzo 2022, chiedeva dunque il reintegro in servizio, previa revoca della sospensione precauzionale facoltativa dall’impiego ai sensi dell’art. 918 comma 2 D. Lgs. n. 66 del 2010.
3. A seguito di preavviso di rigetto, cui seguivano le osservazioni del ricorrente, il Comandante in Seconda della Guardia di Finanza, con determinazione prot. n. 1-OMISSIS- del 10 maggio 2022, respingeva l’istanza di reintegro, in quanto: « - La posizione processuale del militare risulta tuttora pendente; - Non sono venuti meno i presupposti giuridici che hanno determinato l’adozione del provvedimento della sospensione precauzionale a titolo discrezionale, né sono mutate le esigenze cautelari dell’Amministrazione poste a base dell’atto in parola; - Non si rileva la sussistenza delle ipotesi per la revoca del predetto provvedimento di sospensione facoltativa dall’impiego, ai sensi dell’art. 918 co 2 del C.o.m. ». In definitiva, il Comandante in Seconda riteneva che gli argomenti dedotti a fondamento dell’istanza non consentissero di rilevare « elementi nuovi e suscettibili di apprezzamento ai fini di una rivalutazione della posizione cautelare del prevenuto ».
4. Avverso tale provvedimento il ricorrente proponeva ricorso gerarchico.
Con Determinazione del Comandante Generale prot. -OMISSIS- del 27 settembre 2022 tale gravame era respinto perché ritenuto infondato.
5. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio il signor -OMISSIS- impugnava la reiezione del ricorso gerarchico, e i vari provvedimenti emarginati in epigrafe, chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia, sulla base degli argomenti di censura di seguito descritti.
Con il primo motivo di gravame il ricorrente deduceva i vizi di eccesso di potere e violazione di legge, affermando che l’Amministrazione aveva illegittimamente omesso di valutare in termini discrezionali gli elementi posti a fondamento dell’istanza di revoca. Attraverso il secondo motivo di censura, il ricorrente evidenziava invece un difetto motivazionale nei provvedimenti impugnati.
6. Si costituiva in giudizio l’Amministrazione resistendo al ricorso.
7. La domanda cautelare, trattata alla camera di consiglio dell’11 gennaio 2023, veniva respinta con ordinanza del Tribunale n. -OMISSIS- del 13 gennaio 2023.
All’udienza straordinaria del 9 gennaio 2026 la causa era trattenuta in decisione.
8. Si prendono in esame congiuntamente i motivi di gravame, che risultano infondati, per le ragioni che di seguito vengono esposte.
8.1. Ai sensi dell’art. 916 D. Lgs. n. 66 del 2010, in materia di « Sospensione precauzionale facoltativa connessa a procedimento penale »: « 1. La sospensione precauzionale può essere applicata nei confronti di un militare se lo stesso è imputato per un reato da cui può derivare la perdita del grado ».
Nel caso oggetto di causa, il signor -OMISSIS- era sottoposto a procedimento penale per una grave fattispecie di reato (concorso in corruzione) che, ai sensi dell’art. 866 del d.lgs. n. 66 del 2010, prevede la (possibilità di) perdita del grado; riguardo al ricorrente, inoltre, la PA aveva correttamente posto in essere un’attenta valutazione di inopportunità della permanenza in servizio dell’interessato.
Quanto alla revoca della sospensione, l’art. 918 comma 2 D. Lgs. 66/2010, di cui il -OMISSIS- invocava l’applicazione, stabilisce che: « 2. Rimane ferma la potestà di revoca del provvedimento di sospensione precauzionale per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, per mutamento della situazione di fatto o per una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario ».
Orbene, l’avvenuta revoca delle misure cautelari in sede penale indica esclusivamente che, ad avviso del giudice penale, non sussistono più le esigenze legate al pericolo di reiterazione del reato, di fuga o di inquinamento delle prove, che potevano aver inizialmente costituito la motivazione della limitazione della libertà personale dell’odierno ricorrente.
Tali considerazioni, proprie del giudice penale, non hanno tuttavia alcuna attinenza con le argomentazioni addotte dall’Amministrazione a fondamento della disposta sospensione precauzionale, legate al pregiudizio derivante dalla permanenza in servizio del signor -OMISSIS-, in considerazione della gravità delle condotte ad esso ascritte, della pendenza del procedimento penale, e dell’univocità del quadro probatorio, in virtù della quale veniva richiesto e disposto il giudizio immediato nei confronti del militare. Gli elementi valutativi presi in considerazione non avevano invero subito alcuna variazione, con conseguente coerenza logica e adeguatezza motivazionale del rigetto impugnato con l’atto introduttivo del presente giudizio, che si appalesa pertanto del tutto legittimo.
9. In virtù delle considerazioni esposte, il ricorso, siccome infondato, deve essere respinto.
10. Le spese del giudizio vengono compensate tra le parti, in considerazione della peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge per le ragioni indicate in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TI AR, Presidente
Domenico De Falco, Consigliere
IU PI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IU PI | TI AR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.