Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 30/01/2026, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00244/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01968/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la SC
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1968 del 2025, proposto dal
Centro Diagnostico Livornese S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Gesess e Edward William Watson Cheyne, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Usl SC NO ST, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Serena Spizzamiglio, Matteo Orlandini e Luca Cei, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione SC, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Fazzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Salute, non costituito in giudizio;
nei confronti
Centro Sanitario S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Toscano, Jenny Guidoccio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Medical Group Livorno s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Duccio Maria Traina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Iradit S.r.l., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- della deliberazione del Direttore Generale della Azienda SL SC NO ST n. 1165 del 5.12.2024, pubblicata all'albo pretorio dal 6.12.2024 al 21.12.2024, recante «Manifestazione di interesse per l'erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali (diagnostica per immagini e specialistica/visite) anno 2025. Esiti ed assegnazione budget» e dei relativi allegati (All. A “Graduatorie e sconto offerto”, All. B Bat e sconti per struttura”, C “Contratto tipo”, D “Atto Giuridico”, E “Fabbisogni”);
- del presupposto «Avviso pubblico a manifestare l'interesse rivolto a strutture private accreditate con presidi erogatori insistenti nel territorio della ASL SC NOovest interessate alla sottoscrizione di accordi contrattuali ai sensi dell'art. 8 quinquies del d.lgs. n. 502/92 e s.m.i. per prestazioni specialistiche ambulatoriali (diagnostica per immagine e specialistica/visite) - anno 2025», pubblicato sul sito web dell'ASL NO ST il 16 ottobre 2024, della delibera del Direttore della medesima ASL n. 919 del 4 ottobre 2024 in esecuzione del quale è stato pubblicato e della nota esplicativa prot. 309392 del 16 ottobre 2024;
- dell'atto di nomina della Commissione di cui alla deliberazione n. 206 del 30.10.2024;
- di tutti i verbali della Commissione di valutazione e, segnatamente, del verbale n. 1 del 6 novembre 2024, del verbale n. 2 del 14 novembre 2024, del verbale n. 3 del 22 novembre 2024 e del verbale n. 4 del 27 novembre 2024;
- della proposta del 2 dicembre 2024, del Direttore U.O.C. Programmazione e Coordinamento della Produzione Gestione Operativa avente ad oggetto il piano dei fabbisogni di prestazioni di specialistica e diagnostica articolati per zona e per raggruppamento omogeneo di prestazioni per l'anno 2025, dell'incognito parere positivo espresso su tale proposta nel medesimo giorno dalla Direzione Aziendale e degli incogniti pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Sociali, tutti richiamati nella delibera n. 1165/2024;
- della nota dell'11 dicembre 2024, prot. n. 2024/0369651/GEN, del Direttore U.O.C. Privato Accreditato, Trasporti Sanitari e abilitazione della ASL SC NO-ST, recante «Delibera 1165/2024 - Manifestazione di interesse per l'erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali (diagnostica per immagini e specialistica/visite) anno 2025. Esiti ed assegnazione budget» e di tutti i relativi allegati, ed in particolare l'allegato A recante il budget assegnato alla società ricorrente, la bozza di convenzione ed il cd. atto giuridico;
- della delibera n. 3 dell'8 gennaio 2025 del Direttore Generale della ASL SC NO-ST, recante «Assegnazione di budget aggiuntivi per la copertura dei fabbisogni in talune zone dopo la definizione della procedura di manifestazione di interesse per l'erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali (diagnostica per immagini e specialistica/visite) anno 2025» e di tutti i relativi allegati, ed in particolare del relativo Allegato A;
- della comunicazione dell'Azienda SL SC NO ST del 6 febbraio 2025, recante «Comunicazione di avvio del procedimento di annullamento d'ufficio, ex art. 21-nonies della Legge n. 241/90, della delibera n. 1165 del 5 dicembre 2024 (manifestazione di interesse per l'erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali) e della delibera n. 3 del 8 gennaio 2025 (assegnazione di budget aggiuntivi per la copertura dei fabbisogni in talune zone)»;
- della deliberazione del Direttore Generale della Azienda SL SC NO ST n. 282 del 14 marzo 2025, pubblicata all'albo pretorio dal 14 marzo 2025 al 29 marzo 2025 recante «Annullamento d'ufficio, ex art. 21-nonies L. 241/90, della delibera n. 1165 del 5 dicembre 2024 (manifestazione di interesse per l'erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali) e della delibera n. 3 del 8 gennaio 2025 (assegnazione di budget aggiuntivi). Determinazioni in merito al budget 2025 del privato accreditato per prestazioni specialistiche ambulatoriali (diagnostica per immagini e specialistica/visite)» e dei relativi allegati (All. A “Fabbisogni aziendali”, All. B “Verbali 5 e 6 con allegati”, All. C “Graduatorie e budget per struttura”, All. D “Riepilogo finale con budget integrativi”);
- della nota del 17 marzo 2025, prot. n. 2025/0082728/GEN, del Direttore U.O.C. Privato Accreditato e di tutti i relativi allegati, ed in particolare l'allegato A recante il budget assegnato alla società ricorrente, la bozza di convenzione ed il cd. atto giuridico;
- per quanto occorrer possa, della delibera della Giunta regionale della SC del 9 ottobre 2023, n. 1150, avente ad oggetto «DGRT n. 967 del 7 agosto 2023 “Recepimento disposizioni DM Ministero della Salute del 19 dicembre 2022 - Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2022 - prime linee di indirizzo applicative alle strutture sanitarie, pubbliche e private”: revoca e nuovo recepimento», con relativi allegati, ivi compreso, in particolare l'Allegato B;
- sempre per quanto occorrer possa, del DM 19.12.2022, ivi compresi gli allegati e, in particolare, l'Allegato B;
- di tutti gli atti presupposti consequenziali o comunque connessi, ancorché di estremi incogniti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Azienda Usl SC NO ST, del
Centro Sanitario S.r.l., della Medical Group Livorno s.r.l. e della Regione SC;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2025 il dott. MA FA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Centro Diagnostico Livornese S.r.l., struttura privata accreditata, ha partecipato alla procedura indetta dall’Azienda SL SC NO ST con deliberazione n. 919 del 04.10.2024, avente ad oggetto la manifestazione di interesse per l’erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali (diagnostica per immagini e visite) per l’anno 2025.
L’avviso pubblico è stato pubblicato sul sito aziendale il 07.10.2024, con termine per la presentazione delle domande fissato al 29.10.2024. Con deliberazione n. 996 del 30.10.2024 è stata nominata la commissione di valutazione, che ha svolto le operazioni nei giorni 06.11.2024, 14.11.2024, 22.11.2024 e 27.11.2024.
Con deliberazione n. 1165 del 05.12.2024 l’Azienda ha approvato gli esiti della procedura e le graduatorie, disponendo l’assegnazione dei budget alle strutture partecipanti e trasmettendo le bozze di convenzione.
Successivamente, con deliberazione n. 3 dell’08.01.2025, sono stati attribuiti ulteriori budget aggiuntivi per la copertura di fabbisogni sopravvenuti.
Con nota del 06.02.2025 l’Azienda ha comunicato l’avvio del procedimento di annullamento d’ufficio delle suddette deliberazioni per errore nel metodo di calcolo dei fabbisogni. Con deliberazione n. 282 del 14.03.2025 l’Azienda ha annullato in autotutela le precedenti delibere nella parte relativa all’attribuzione dei budget e ha approvato nuove graduatorie e riparti.
2. Avverso tali atti il Centro Diagnostico Livornese ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in data 08.04.2025, successivamente trasposto dinanzi al TAR Lazio e, a seguito di declaratoria di incompetenza, riassunto innanzi al TAR SC in data 11.07.2025 formulando altresì istanza cautelare (cui ha rinunciato in corso di camera di consiglio).
Nel frattempo, in data 09.05.2025, la Società ha sottoscritto con l’Azienda SL l’accordo contrattuale per l’anno 2025.
Per resistere al gravame si sono costituiti l’SL SC NO ST (il 16.7.2025), la Medical Group Livorno s.r.l. e il Centro sanitario s.r.l. (il 21.07.2025), la Regione SC (il 25.07.2025).
Il Centro Sanitario s.r.l. ha presentato memoria (il 30.07.2025), seguito dalla SL SC NO ST (il 31.07.2025 e il 17.10.2025), con le quali eccepiscono inammissibilità del ricorso per acquiescenza, dalla Regione (il 13 e 16.10.2025), che eccepisce inammissibilità nei propri confronti del ricorso, dalla Medical Group s.r.l., che eccepisce improcedibilità del ricorso per mancata notifica a tutti i controinteressati, e dalla ricorrente (il 17.10.2025).
Ha fatto seguito il deposito di memorie di replica del ricorrente (il 27.10.2025), della resistente e del Centro Sanitario s.r.l. (il 28.10.2025).
Alla udienza del 19 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Il ricorso è infondato.
4. Il Collegio ritiene di poter prescindere dall’esame delle eccezioni di inammissibilità per acquiescenza, mancata notifica ai controinteressati e carenza di legittimazione passiva sollevate dalla SL T.N.O., dal Centro Sanitario s.r.l., dalla Medical Group s.r.l. e dalla Regione SC, in ragione degli esiti nel merito della vicenda, rispondendo maggiormente all’interesse delle parti che sia pronunciata una sentenza che chiarisca il rapporto giuridico controverso (cfr. in termini Cons. Stato, Sez. VII, 11/08/2025, n. 6997).
5. Con il primo motivo di ricorso si lamenta violazione degli artt. 8-bis e 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992, dell’art. 3 DM 19.12.2022, dell’art. 1 l. n. 241/1990 e degli artt. art. 29 e 76 della L.R.T. n. 40/2005; eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità e contraddittorietà manifeste, violazione del principio di parità di trattamento e trasparenza.
La doglianza attiene alla definizione dell’oggetto della selezione e, in particolare, di alcuni profili quantitativi.
Il ricorrente sostiene che l’avviso pubblico a monte della procedura selettiva sarebbe illegittimo per la indeterminatezza dei suoi contenuti essenziali, poiché non indicherebbe il numero delle prestazioni né i budget attribuibili, con conseguente violazione dei principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione (artt. 1 e 18 dell’avviso).
Tale carenza si rifletterebbe anche nella disciplina dei lotti e delle modalità di riparto (anche tra zone), che consentirebbero all’amministrazione di determinare ex post le risorse da assegnare, dopo la formazione delle graduatorie, in assenza di criteri predeterminati (art. 18).
Viene inoltre censurata la previsione che attribuirebbe all’ASL un potere insindacabile di assegnare prestazioni aggiuntive o straordinarie (art. 1), senza alcun vincolo alle graduatorie, così come la clausola di chiusura che le consentirebbe di modificare, revocare o sospendere la procedura in qualunque momento, in spregio ai principi di imparzialità e certezza (art. 20). Tali profili, unitamente alla mancanza di parametri chiari per la formulazione delle offerte e per la determinazione delle garanzie contrattuali, renderebbero la procedura opaca e arbitraria, in contrasto con l’art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992 e con i principi generali dell’azione amministrativa.
La doglianza non è fondata.
Esaminando il contenuto dell’avviso di selezione (cfr. doc. n. 2 allegato al ricorso) si legge all’art. 4 che “ L’Azienda Usl SC NO ST mette a disposizione per l’anno 2025 volumi di attività per un ammontare massimo stimato di 20.000.000 euro e successivamente, nel caso di necessità, volumi di attività incrementali e/o forniture straordinarie di prestazioni specificatamente finanziate che si rendano necessarie nel corso di validità del presente avviso […]”; aggiunge inoltre che “ Le prestazioni saranno remunerate al costo di cui al Nomenclatore Tariffario Regionale, approvato con Decreto R.T. n. 26633 del 18/12/2023, salvo eventuali proroghe dell’attuale Nomenclatore che potrebbero intervenire a seguito di disposizioni a livello nazionale o regionale, nonché di eventuali successive variazioni in merito che si potrebbero verificare nel corso della validità degli accordi contrattuali.
Le tariffe sono da intendersi a lordo della compartecipazione a carico dell’utente (valore lordo di produzione). La struttura potrà offrire sconti sulla tariffa di riferimento di cui sopra in misura compresa tra 1 e 5 punti percentuali. In caso di sconti superiori essi saranno riportati d’ufficio al massimo di 5 punti percentuali”.
All’art. 12 si legge che “ La Struttura privata-accreditata sarà tenuta ad inviare la fatturazione ed riepiloghi dell’attività svolta con cadenza mensile, con la modalità e tempistica da definire in sede di stipula dell’Accordo contrattuale, che prevedono l’emissione dell’ordine elettronico (NSO), tramite nodo smistamento ordini, e l’assegnazione di un codice identificativo gara (CIG) ”.
In allegato all’avviso (Allegato 2) è stato reso noto, inoltre, l’elenco delle prestazioni diagnostiche per le quali l’azienda chiede la disponibilità alla realizzazione nonché l’eventuale sconto rispetto alla tariffa da nomenclatore (cfr. doc. n. 4 allegato al ricorso).
Nel testo della delibera di approvazione si legge che “le prestazioni per le quali si chiede la disponibilità ed il cui volume sarà eventualmente determinato con successivo provvedimento sono specificate nell’Allegato 2 “Schema di potenziale offerta” all’avviso che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento”.
Tale schema serviva, ai fini della partecipazione alla procedura, a rendere note all’amministrazione le tipologie di prestazioni che si intendono erogare in favore di utenti residenti nell’ambito territoriale di Ausl SC NO ST nonché la scontistica proposta per le tipologie di prestazioni (cfr. art. 3 dell’avviso).
Da questa prima disamina emerge che l’SL ha fornito l’importo complessivo del budget quale tetto massimo di spesa, l’elenco delle prestazioni, il riferimento del prezzo unitario (mediante rinvio al tariffario regionale) ma non i quantitativi ed il budget sezionati per ciascuna tipologia prestazione inserita nell’elenco di cui al citato Allegato 2 (in chiave previsionale o storica).
Nel peculiare contesto di specie nel quale, come si avrà modo di precisare in seguito, le logiche della concorrenza per il mercato e della evidenza pubblica ad essa strumentale risultano vincolanti ma in forma attenuata, in forza del particolare settore di intervento, la fissazione dei volumi prestazionali di dettaglio a valle della procedura di manifestazione di interesse non si pone come violazione del principio di trasparenza e concorrenza, tipici della disciplina dei contratti pubblici.
La procedura in esame è finalizzata ad acquisire manifestazioni di interesse da parte delle Strutture private-accreditate, interessate a stipulare accordi contrattuali (ai sensi dell’art. 8 quinquies del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e smi) per l’erogazione in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Regionale.
L’esigenza di mantenere coerenza nella programmazione territoriale anche alla luce delle proposte ricevute risponde alla necessità di assicurare sussidiarietà tra l’intervento pubblico e quello privato, in modo da garantire il più possibile uniformità e omogeneità di risposta sul territorio.
L’art. 8-quinquies citato dispone che “ 1-bis. I soggetti privati di cui al comma 1 sono individuati, ai fini della stipula degli accordi contrattuali, mediante procedure trasparenti, eque e non discriminatorie, previa pubblicazione da parte delle regioni di un avviso contenente criteri oggettivi di selezione, che valorizzino prioritariamente la qualità delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare” .
L’art. 3 del DM 19.12.2022 (Valutazione in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza delle attività erogate per l'accreditamento e per gli accordi contrattuali con le strutture sanitarie) dispone che “ 1. Nella individuazione dei soggetti privati ai fini della stipula degli accordi contrattuali, ciascuna regione e provincia autonoma tiene conto delle disposizioni di cui all'art. 8-quinquies, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 502 del 1992, che richiedono la pubblicazione di un avviso contenente criteri oggettivi di selezione, che valorizzino prioritariamente la qualità ed i volumi minimi delle specifiche prestazioni da erogare […]” .
Occorre valutare la portata del riferimento ai “volumi minimi” delle prestazioni recato nel decreto che rileva, per quanto qui di interesse, sotto due profili.
In primo luogo non è possibile ipotizzare che tale elemento implichi l’individuazione di volumi minimi di attività garantite alle strutture convenzionate. Ciò si porrebbe in contrasto con il concetto di fabbisogno di prestazioni sanitarie che sottende l’intero ciclo di gestione delle prestazioni sanitarie delineato dagli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies del D.Lgs. n. 502/1992.
In linea generale, come evidenziato dalla giurisprudenza, “ il procedimento amministrativo su cui si basa il sistema dell'accreditamento con il SSN è composto di quattro distinti sub-procedimenti, tutti a matrice amministrativo-pubblicistica: autorizzazione, subordinata alla verifica del fabbisogno (ex artt. 8-bis e 8-ter, D.Lgs. n. 502 del 1992); accreditamento, subordinato alla verifica del fabbisogno (ex art. 8-quater, D.Lgs. n. 502 del 1992); fissazione del limite delle prestazioni annuali acquistate da parte della regione, cioè il "budget" per singola struttura accreditata (art. 32 c. 8, L. n. 449 del 1997); sottoscrizione del contratto annuale di fornitura delle prestazioni (ex art. 8-quinquies, D.Lgs. n. 502 del 1992)” (T.A.R. Lazio Roma, Sez. III quater, 23/10/2023, n. 15566).
La differenza che intercorre tra l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie, in base al sistema delineato dagli artt. 8-bis, 8-ter e 8-quater del D.Lgs. n. 502 del 1992, mostra che per la prima i profili rilevanti sono quelli inerenti al “fabbisogno complessivo” di prestazioni sanitarie nel territorio e in particolare quelli concernenti la localizzazione delle strutture già presenti, così da garantire la corretta distribuzione sul territorio in modo che siano adeguatamente servite tutte le zone, anche quelle a bassa redditività, che in mancanza di tale strumento non sarebbero coperte.
Ai fini dell'accreditamento rileva invece il fabbisogno di assistenza “programmato” per garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (cfr. sul punto Corte Cost., 28/02/2023, n. 32).
Il concetto di fabbisogno muta nei tre momenti nei quali si sviluppa l'offerta delle prestazioni sanitarie. L'autorizzazione (art. 8-ter del D.Lgs. n. 502 del 1992) è necessaria per realizzare strutture sanitarie e per l'esercizio delle relative attività sulla base di un fabbisogno complessivo potenziale; l'accreditamento istituzionale è necessario per operare per conto del Servizio Sanitario Regionale (art. 8-quater), subordinatamente alla rispondenza della struttura ai requisiti ulteriori di qualificazione e opera in relazione al fabbisogno di assistenza definito dalla Regione; la stipulazione di accordi contrattuali con le Aziende Sanitare Locali consente lo svolgimento delle attività a carico del SSR, specificando, tra l'altro, il volume massimo di prestazioni che le strutture sanitarie si impegnano ad assicurare, distinto per tipologia e per modalità di assistenza (art. 8-quinquies, cfr. Cons. Stato, Sez. III, 28/07/2021, n. 5591).
In particolare, nelle procedure di accreditamento le strutture non solo superano un vaglio di discrezionalità tecnica, consistente nell'accertamento dei requisiti di qualità richiesti, ma anche uno più generale di carattere programmatorio, che trova fondamento nelle scelte della Regione, tenuta ad individuare, attraverso l'adozione di piani preventivi, le quantità di prestazioni erogabili nel rispetto di un tetto di spesa massimo, sulla cui base valutare la possibilità di accreditare nuove strutture in relazione all'effettivo fabbisogno assistenziale.
Si tratta cioè di valutare, da un lato, l'idoneità tecnica e qualitativa della struttura privata ad erogare le prestazioni del servizio pubblico alla collettività degli utenti; dall'altro lato, si tratta di effettuare una valutazione di compatibilità con la programmazione sanitaria, del volume delle prestazioni che ciascuna delle strutture potrebbe essere abilitata ad erogare.
La giurisprudenza ha quindi valorizzato il concetto di fabbisogno prestazionale e dei quantitativi previsti al fine di contrattualizzare le strutture accreditate, in termini di volumi massimi e tetti di spesa non valicabili, all’ scopo di governare la spesa sanitaria.
“ L'art. 8-quinquies del D.Lgs. n. 502/1992 pone il rapporto di accreditamento su una base saldamente negoziale: al di fuori del contratto la struttura accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale non è obbligata ad erogare prestazioni agli assistiti del servizio sanitario regionale e, per converso, l'amministrazione sanitaria non è tenuta a pagare la relativa remunerazione. Infatti, l'acquisto delle prestazioni sanitarie da parte dell'amministrazione presuppone la stipulazione dell'accordo contrattuale con indicazione dei tetti di spesa, in mancanza del quale l'attività sanitaria non può essere esercitata per conto e a carico del servizio sanitario nazionale. In definitiva, nell'evoluzione della legislazione sanitaria si è progressivamente imposto il principio della programmazione, allo scopo di realizzare un contenimento della spesa pubblica ed una razionalizzazione del sistema sanitario. In questo modo si è temperato il regime concorrenziale attraverso i poteri di programmazione propri delle Regioni e la stipula di appositi "accordi contrattuali" tra le A. competenti e le strutture interessate per la definizione di obiettivi, volume massimo e corrispettivo delle prestazioni erogabili” (T.A.R. Campania Napoli, Sez. I, 15/03/2023, n. 1682)
Ne consegue che la previsione della valorizzazione dei “volumi minimi” di cui all’art. 3 sopra riportato, non può essere intesa come requisito essenziale dei contratti da stipulare tra aziende sanitarie e strutture accreditate, allo scopo di definire quantitativi di prestazioni da erogare garantiti agli operatori economici.
La previsione va contestualizzata all’oggetto del decreto, vale a dire alla disciplina dei procedimenti selettivi per il reperimento delle migliori condizioni di mercato per l’erogazione di servizi sanitari.
La valorizzazione dei volumi minimi di prestazioni, quindi, è funzionale solo per la progettazione e lo svolgimento della gara. Viene prevista come oggetto dei criteri di selezione, nel senso che vanno previsti perché costituiscono un criterio utile a selezionare, unitamente alla qualità delle prestazioni da erogare, le strutture più meritevoli o se si preferisce, le migliori offerte sul mercato.
Ciò premesso occorre chiedersi se la mancata indicazione, ai fini che quindi qui rilevano, dei volumi minimi relativi alle singole sotto-voci di prestazioni abbia inficiato la legittimità della procedura selettiva.
La risposta è negativa.
È palese che tale carenza non abbia precluso al centro ricorrente la partecipazione alla gara e la formulazione di un’offerta ritenuta adeguata agli scopi dell’amministrazione.
Ciò è testimoniato dalla circostanza che il ricorrente è affidatario di una porzione del budget messo a gara.
La giurisprudenza ha evidenziato che “ l'esigenza di determinare i tetti di spesa e, quindi, delle prestazioni erogabili con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale costituisce per l'Amministrazione sanitaria un'esigenza prioritaria ed ineludibile, ed è quindi inevitabile che, nella concreta determinazione delle somme spettanti alle diverse branche e poi alle diverse aziende, si faccia riferimento, in assenza di più precisi studi sull'evoluzione delle necessità assistenziali e della relativa spesa, alla spesa storica costituita dalle prestazioni erogate negli anni e nei mesi immediatamente precedenti a quello di riferimento, con la possibile applicazione sugli importi cosi determinati anche di tagli percentuali e di meccanismi di regressione tariffaria. Siffatto modus procedendi assolve in sé anche gli oneri istruttori, in quanto il volume di spesa raggiunto nell'anno immediatamente precedente è suscettibile di costituire una adeguata base di riferimento per la determinazione del fabbisogno per l'anno successivo ” (Cons. Stato, Sez. III, 30/05/2022, n. 4377).
Secondo la giurisprudenza in caso di “ illegittimità di regole inidonee a consentire una corretta e concorrenziale offerta economica incide direttamente sulla formulazione dell'offerta, impedendone la corretta e consapevole elaborazione, sicché […] la lesività della stessa disciplina di gara va immediatamente contestata, senza attendere l'esito della gara per rilevare il pregiudizio che da quelle previsioni è derivato, ed anzi nemmeno sussiste l'onere di partecipazione alla procedura di colui che intenda contestarle, in quanto le ritiene tali da impedirgli l'utile presentazione dell'offerta e, dunque, sostanzialmente impeditive della sua partecipazione alla gara ” (Cons. Stato, Sent., 26/04/2018, n. 4 e giurisprudenza ivi richiamata).
Lo stesso giudice amministrativo ha evidenziato come tali casi si verificano, tra le altre ipotesi in presenza di “ bandi contenenti gravi carenze nell'indicazione di dati essenziali per la formulazione dell'offerta (come ad esempio quelli relativi al numero, qualifiche, mansioni, livelli retributivi e anzianità del personale destinato ad essere assorbiti dall'aggiudicatario), ovvero che presentino formule matematiche del tutto errate (come quelle per cui tutte le offerte conseguono comunque il punteggio di "0" pt.); g) atti di gara del tutto mancanti della prescritta indicazione nel bando di gara dei costi della sicurezza "non soggetti a ribasso" (cfr. Cons. Stato, sez. III, 3 ottobre 2011 n. 5421) ”.
Come sopra evidenziato però non siamo in presenza di elementi essenziali del contratto, come tali ritenuti dalla norma indispensabili per la formulazione di una offerta consapevole e parametrata alle potenzialità produttive dell’operatore economico.
A ciò si aggiunga che l’avviso reca una manifestazione di interesse alla stipula di un contratto i cui pagamenti sono previsti sulla base del nomenclatore tariffario, in ragione delle richieste pervenute e di quanto “ordinato” (tramite il sistema NSO) dall’azienda sanitaria.
Ogni riferimento ai quantitativi (e ai relativi budget) minimi per ciascuna prestazione - che l’azienda non trascura, come risulta evidente dal testo della delibera citato, ma evidentemente ritiene non necessari per la conclusione degli accordi – avrebbe avuto valore meramente presuntivo, non obbligatorio o impegnativo per l’azienda non trattandosi di quantitativi minimi garantiti ai futuri assegnatari.
Ai fini della formulazione di una ponderata offerta, inoltre, l’operatore ha avuto a disposizione i costi unitari delle prestazioni (desunti dal Nomenclatore Tariffario Regionale, approvato con Decreto R.T. n. 26633 del 18/12/2023, salvo proroghe o successive modificazioni a livello nazionale o regionale, da intendersi al lordo della compartecipazione a carico dell’utente, quale valore lordo di produzione).
L’avviso, inoltre, indica la possibilità di offrire sconti sulla tariffa di riferimento in misura compresa tra 1 e 5 punti percentuali e, in caso di sconti superiori, gli stessi sarebbero stati riportati d’ufficio al massimo di 5 punti percentuali.
In altri termini sono stati messi a disposizione degli offerenti elementi sufficienti per poter formulare l’offerta, in ragione di un tetto di spesa massimo fissato dall’avviso e di costi unitari resi noti sin dall’origine ed il peso di tale scontistica, ai fini del punteggio di gara, è stato calmierato.
Ne consegue che la previsione di cui all’art. 1 dell’avviso sulla definizione dei fabbisogni in dipendenza degli esiti della procedura risulta immune dalle censure mosse nel presente motivo (l’articolo così recita “ Le disponibilità acquisite saranno utilizzate per i volumi di attività da individuare contestualmente agli esiti della manifestazione d’interesse e, successivamente, nel caso di necessità di volumi di attività incrementali e/o forniture straordinarie di prestazioni specificatamente finanziate che si rendano necessarie nel corso di validità del presente avviso in tutti gli ambiti territoriali della Azienda SL SC NOovest (quindi fabbisogno incrementale fino al 2025). Pertanto l’inserimento nell’elenco dei disponibili non costituisce impegno per l’azienda alla stipula di futuri accordi contrattuali ”).
Lo stesso discorso vale per l’ulteriore censura che lamenta la carenza di fissazione di quantitativi e budget con riferimento alle singole zone e aree di pertinenza dei diversi operatori economici.
L’individuazione dei volumi di attività a valle dell’esito della procedura (e non prima come preteso dal ricorrente) ben può rientrare nell’ambito del merito amministrativo e risulta coerente con la pianificazione territoriale su cui l’intero sistema dell’accreditamento è imperniato.
La legittimità e la necessità di una programmazione territoriale del budget per le prestazioni sanitarie si fondano su principi di equità e di buon andamento dell’azione amministrativa. La rilevazione del fabbisogno non può essere astratta, ma deve considerare le specificità dei diversi ambiti territoriali, al fine di garantire che ogni area disponga di risorse proporzionate alla domanda effettiva e alle capacità di risposta del sistema pubblico. In tale contesto, il ricorso al privato accreditato assume natura sussidiaria: esso interviene per colmare le lacune del servizio pubblico, assicurando la continuità e la tempestività delle cure.
Escludere la dimensione territoriale dalla programmazione significherebbe compromettere l’effettività del diritto alla salute, generando squilibri tra zone con fabbisogni elevati e zone con minore pressione assistenziale.
La distribuzione uniforme o basata su criteri storici, non risponde alle esigenze reali e rischia di cristallizzare assetti non più coerenti con la domanda attuale. Una programmazione dinamica, invece, consente di allocare le risorse in modo flessibile, orientando il finanziamento verso le prestazioni che il pubblico non riesce a garantire, in coerenza con il principio di sussidiarietà e con la finalità di assicurare un servizio sanitario equo ed efficiente su tutto il territorio.
L’evoluzione della normativa sul rapporto tra pubblico e mercato nella erogazione dei servizi sanitari conduce ad evidenziare che gli operatori privati accreditati presso il Servizio sanitario nazionale non sono semplici fornitori di servizi, in un ambito puramente contrattualistico, sorretto da principi di massimo profitto e di totale deresponsabilizzazione circa il governo del settore, ma sono soggetti di un complesso sistema pubblico-privato qualificato dal raggiungimento di fini di pubblico interesse di particolare rilevanza costituzionale, quale il diritto alla salute, su cui gravano obblighi di partecipazione e cooperazione nella definizione della stessa pianificazione e programmazione della spesa sanitaria.
Il sistema dell'accreditamento, dunque, non si sottrae al preminente esercizio del potere autoritativo e conformativo dell'amministrazione, che si qualifica di natura concessoria ed assolve la funzione di ricondurre in un quadro di certezza il volume e la tipologia dell'attività del soggetto accreditato, il cui concorso con le strutture pubbliche nelle prestazioni di assistenza non avviene in un contesto di assoluta libertà di iniziativa e di concorrenzialità, ma, nella misura in cui comporta una ricaduta sulle risorse pubbliche, soggiace alla potestà di verifica sia tecnica che finanziaria della Regione ed a criteri di sostenibilità, nei limiti di spesa annuali.
Non condivisibile è altresì la censura secondo cui la carenza appena evidenziata si riverbererebbe anche sulla distribuzione dei budget relativi alle prestazioni straordinarie ed aggiuntive.
L’art. 18 dell’avviso dopo aver disciplinato le modalità di valutazione qualitativa e della scontistica recata nelle proposte, reca uno scema tabellare di ripartizione dei budget di volta in volta disponibili, prevedendo, infine, che “ciascun lotto potrà essere suddiviso al massimo tra sei strutture partecipanti nella stessa zona ed aventi i requisiti previsti secondo l’ordine di graduatoria zonale e nelle proporzioni individuate. Nel caso di parità di punteggio i budget complessivi dei pari merito si divideranno in parti uguali”.
Il sistema di riparto risulta oggettivo, affidato a regole chiare e certe direttamente proporzionati ed agganciati alla graduatoria finale e, quindi, al merito qualitativo ed economico delle proposte.
L’irrilevanza ai fini competitivi dei volumi stimati di dettaglio delle singole voci di prestazione rende altresì non rilevante la censura relativamente alle difficoltà di individuare gli importi delle garanzie per danni a terzi o cose (relativamente all’art. 15 dell’avviso, che prevede l’obbligo per ciascun operatore qualificato di “trasmettere all’Azienda, copia di polizza RCT/RCO o di altra forma idonea di garanzia per l’attività oggetto del presente Avviso e di mantenerla per tutta la durata dell’Accordo contrattuale che sarà stipulato”). La previsione, infatti, ha rilevanza nella fase esecutiva del rapporto quando, per espressa previsione della lex specialis , i volumi e i budget di dettaglio saranno noti all’amministrazione ed agli operatori economici.
Irrilevante infine anche la censura relativa all’art. 20 (che prevede la possibilità per l’amministrazione di “procedere in qualunque momento alla modifica, revoca, revoca parziale, integrazione, sospensione, riapertura dei termini e variazione delle quantità del presente avviso e della relativa procedura, senza che insorga pretesa alcuna da parte di terzi e/o partecipanti”) giacché tale previsione non risulta aver arrecato alla ricorrente alcun pregiudizio concreto ed effettivo nel corso della procedura.
In tale contesto, quindi, la violazione dei principi di trasparenza equità e non discriminazione previsti all’art. 8-quinquies del D.Lgs. n. 502/1992 potrebbe dirsi integrata o nel caso in cui l’operatore non venga messo nelle condizioni di formulare un’offerta o laddove lo stesso non sia stato in grado di ponderare effettivamente tutte le condizioni per poter formulare una proposta realisticamente competitiva. Sul punto però parte ricorrente nulla deduce, limitandosi ad evidenziare in chiave ipotetica e teorica le carenze lamentate.
Ciò vale a maggior ragione in un contesto competitivo nel quale le regole dell’evidenza pubblica si applicano con riferimento ai principi generali che la sorreggono e non in maniera rigorosa e secondo norme di dettaglio come avviene per i contratti di appalto regolati dal codice dei contratti pubblici.
La giurisprudenza ha avuto modo di evidenziare che “ pur non essendo, quello delle prestazioni del sistema sanitario nazionale, un "libero mercato" (per l'indubbio e primario rilievo che nell'ambito del sistema hanno le strutture pubbliche, per la vigenza del metodo dell'accreditamento e per la prevista remunerazione a tariffa), nondimeno le strutture private accreditate svolgono servizi di rilievo economico e sono assoggettate ai principi del Trattato UE di cui all'art. 49 e 56, ossia quello del libero stabilimento delle imprese e della libera prestazione di servizi all'interno dell'Unione. 10.1. Aver richiamato i principi del Trattato non significa però obbligo di applicazione delle direttive UE 23, 24 e 25/2014 e del codice dei contratti pubblici, aventi a oggetto procedure di scelta dirette alla "acquisizione" di servizi o forniture sul mercato (come recita l'articolo 1 del d.lgs. n. 50/2016), posto che, nel caso di specie, gli operatori economici interessati non sono selezionati dal "mercato" ma sono comunque quelli, e solo quelli, già destinatari di un provvedimento di natura concessoria, qual è l'accreditamento istituzionale, in forza del fabbisogno sanitario stabilito secondo le funzioni sanitarie individuate dal Piano sanitario regionale per garantire i livelli essenziali ed uniformi di assistenza. 10.2. L'evidenza pubblica, utile ad orientare il procedimento di stipula verso la qualità e l'economicità delle prestazioni ove gli accreditamenti istituzionali conseguiti dagli operatori eccedano il fabbisogno regionale, è dunque un'esigenza che può e dev'essere perseguita attraverso una procedura concorsuale (nel caso di specie si è provveduto ad un semplice invito a manifestare interesse), la cui disciplina, in assenza di norme di dettaglio immediatamente applicabili, deve trarsi dai principi generali di trasparenza, non discriminazione e pari trattamento, essendo del tutto fuori luogo l'applicazione di singole e analitiche disposizioni del codice appalti” (Consiglio di Stato, III, 26 aprile 2022 n. 3183).
In definitiva, da quanto sopra evidenziato, l’elenco delle prestazioni, l’indicazione del budget e delle modalità di corresponsione dei corrispettivi costituiscono un substrato informativo adeguato alla formulazione dell’offerta, in assenza di prove circa l’impatto negativo che la carenza lamentata dalla ricorrente abbia generato sulle reali possibilità di partecipazione e piazzamento del ricorrente, ne consegue che il sistema di riparto delle porzioni di budget relativo alle prestazioni oggetto dell’avviso risulta immune dalla censure mosse nel primo motivo ricorso.
Il primo motivo di ricorso è quindi infondato.
6. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta violazione degli artt. 8-bis e 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992; dell’art. 3 del DM 19.12.2022 e relativo Allegato B; dell’art. 1 della l. n. 241/1990; degli art. 29 e 76 della L.R.T. n. 40/2005; della delibera regionale n. 1150/2023 e relativo Allegato B; eccesso di potere per difetto di istruttoria; illogicità e contraddittorietà manifeste; travisamento dei fatti e difetto dei presupposti.
Il ricorrente lamenta l’illegittimità del sistema di valutazione della qualità delle proposte.
Deduce che l’avviso pubblico si porrebbe in contrasto con l’art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992, con il DM 19 dicembre 2022 e con la delibera regionale n. 1150/2023, poiché non avrebbe individuato criteri oggettivi di selezione idonei a valorizzare prioritariamente la qualità delle prestazioni sanitarie, limitandosi a richiedere un’autocertificazione dei requisiti previsti dall’Allegato B della citata delibera regionale, senza alcuna verifica da parte di un organo terzo ed imparziale.
Viene censurata la scelta di fondare l’attribuzione dei punteggi esclusivamente sulle dichiarazioni delle strutture concorrenti, in assenza di parametri predeterminati e di controlli effettivi, con conseguente violazione dei principi di imparzialità e trasparenza.
Il ricorrente contesta anche che i criteri indicati nell’Allegato B, lungi dall’essere declinati in funzione selettiva, si risolverebbero in meri requisiti di accreditamento, inidonei a garantire una valutazione qualitativa delle prestazioni, aggravando il vizio per la mancata considerazione degli elementi di cui all’art. 3 del DM 19 dicembre 2022.
In particolare, si osserva che il requisito n. 15 dell’Allegato B (“dotazione e vetustà delle apparecchiature”) sarebbe formulato in modo tale da non consentire una reale comparazione qualitativa, mentre altri requisiti, come il n. 4 (“rispetto delle classi di priorità e dei tempi massimi di attesa”), il n. 12 (“gestione delle liste d’attesa”) e il n. 13 (“adesione al CUP”), si limiterebbero a richiedere mere dichiarazioni senza alcuna verifica sul merito dell’attività svolta. Inoltre, per i criteri implicanti valutazioni discrezionali, quali il n. 2 (“implementazione delle azioni correttive”), i nn. 5 e 7 (“disponibilità di applicativi integrabili con i sistemi regionali”) e ancora il n. 15, l’attribuzione del punteggio sarebbe integralmente rimessa all’autovalutazione dei concorrenti, senza indicazioni sui parametri da utilizzare, con il rischio di appiattimento sul punteggio massimo e di insindacabilità delle valutazioni.
Il motivo non è fondato.
L’art. 6 dell’avviso dispone che “In sede di presentazione della domanda di adesione al presente Avviso, la Struttura privata accreditata dovrà autocertificare il possesso dei requisiti di cui all’allegato 3 “Allegato B ex DGRT 1150/2023 integrato” inserendo nella colonna dedicata il punteggio percentuale dichiarato alla Regione SC. L’azienda si riserva di verificare le dichiarazioni”, disciplinando poi le rituali conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci.
Seguono poi una serie di requisiti e prescrizioni minime richieste in ordine alla manutenzione preventiva delle attrezzature, alla disponibilità a dotarsi del sistema RIS/PACS, alla adozione di protocolli diagnostici e terapeutici, il rispetto delle linee guida nazionali e dei criteri di appropriatezza delle prestazioni, le modalità di refertazione, la presenza di medici radiologi e requisiti minimi per le TAC e le R.M.
L’art. 18 disciplina poi le modalità di attribuzione dei punteggi sulla base del possesso dei requisiti di cui all’allegato 3 all’avviso (denominato “Allegato B ex DGRT 1150/2023 integrato”, cfr. doc. n. 5 di parte ricorrente).
L’art. 19 (“esito della valutazione”) prevede che “compito della Commissione di Valutazione nominata con atto aziendale sarà quello di individuare un gruppo di Strutture private autorizzate-accreditate in possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso pubblico, attribuendo i punteggi in base ai criteri di valutazione sopraindicati, con le quali stipulare Accordi contrattuali ai sensi dell’art. 8 quinques del d.lgs. 502/92, nei limiti delle risorse massime a tal fine stanziate, conformi alla normativa nazionale e regionale in materia di spending review, nonché a quelle che si renderanno eventualmente disponibili nel corso di validità del presente avviso”.
Ciò premesso occorre richiamare l’art. 8 quinquies, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 502/1992 che, nel disciplinare le modalità di affidamento, prevede che “ i soggetti privati di cui al comma 1 sono individuati, ai fini della stipula degli accordi contrattuali, mediante procedure trasparenti, eque e non discriminatorie, previa pubblicazione da parte delle regioni di un avviso contenente criteri oggettivi di selezione, che valorizzino prioritariamente la qualità delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare ”.
La DGR n. 1150/2023 nel recepire le indicazioni del DM 19.12.2022, prevede all’Allegato B che “Oltre al mantenimento dei requisiti minimi autorizzativi, dei requisiti ulteriori di accreditamento […], e alla conformità rispetto agli elementi di valutazione di cui all'Allegato A, sono verificati i seguenti elementi per quanto applicabili in ragione della tipologia di struttura considerata […]” declinando ambiti di valutazione (sicurezza, appropriatezza, qualità) e relative specifiche interpretative.
Il provvedimento, infine, nella parte dispositiva delibera “4) di disporre che i requisiti previsti dall’Allegato B al presente atto siano attestati da tutte le strutture che intendono partecipare alle manifestazioni di evidenza pubblica, a far data dal 31 gennaio 2024; 5) di impegnare le aziende sanitarie, a far data dal 31 marzo 2024, ad indire gli avvisi di selezione in conformità alle indicazioni contenute nell'allegato B al presente atto”.
Dalla interpretazione letterale di tale dispositivo emerge che i criteri di cui al relativo Allegato B possono non esaurire la gamma degli elementi di valutazione da prendere in considerazione. Il richiamo alla “conformità alle indicazioni” implica che se ne possano utilizzare i contenuti essenziali - nel qual caso le singole SL devono specificarli e calarli nei singoli contesti aziendali – o, laddove l’azienda lo ritenga opportuno, gli stessi possono essere utilizzati così come elaborati a livello regionale.
La delibera regionale approva, peraltro, all’Allegato A, i requisiti minimi per i nuovi accreditamenti che la ASL correttamente applica come requisiti minimi di partecipazione (cfr. art. 2 dell’avviso rubricato “requisiti di ammissione”, tra i quali emerge il possesso dei requisiti di cui all’Allegato A della deliberazione di Giunta regionale 9 ottobre 2023, n. 1150. In particolare la struttura deve aver presentato attestazione dei requisiti ivi previsti tramite apposita dichiarazione alla Regione SC nei termini previsti dalla DGRT 1150/2023 medesima”).
L’utilizzo degli elementi di valutazione presenti nell’Allegato B della DGR n. 1150/2023, pertanto, non si esaurisce, come lamentato nel ricorso, nell’impiego dei requisiti di accreditamento ma di appositi criteri premiali selezionati all’uopo dalla Regione per la selezione qualitativa dei soggetti cui affidare i budget ai sensi del richiamato art. 8-quinquies.
L’SL SC nord ST ha scelto di utilizzare la griglia dei criteri di cui all’allegato B della delibera regionale richiamata, che consta di 18 elementi di valutazione, per ciascuno dei quali sono fornite le specifiche interpretative. In aggiunta al modello regionale l’Azienda ha inserito per ciascun elemento le “modalità di calcolo punteggio per valutazione ufficio convenzioni delle aziende” che assumono la funzione di criteri motivazionali per l’attribuzione del punteggio.
Tali modalità di calcolo spaziano dalla valutazione degli esiti del punteggio espresso dal Gruppo Tecnico Regionale di Valutazione Accreditamento (usando a tale scopo i requisiti di accreditamento di cui all’allegato A della medesima delibera) alla adozione di autonomi criteri e metodi di attribuzione del punteggio.
In via generale è appena il caso di ricordare che nell’ambito delle procedure di selezione ad evidenza pubblica in via generale la scelta dei criteri di valutazione del merito tecnico, volti a premiare la professionalità e la capacità organizzativa e progettuale dei concorrenti, costituisce espressione dell’ampia discrezionalità attribuita dalla legge all’amministrazione per meglio perseguire l’interesse pubblico: pertanto, la definizione dei parametri valutativi e dei metodi di attribuzione dei punteggi è sindacabile in sede di legittimità solo allorché sia manifestamente irragionevole, illogica o abnorme, per l’evidente inidoneità dei criteri a fungere da strumenti di comparazione delle offerte sotto il profilo tecnico, oppure per mancanza di trasparenza e/o intellegibilità dei criteri medesimi” (in tal senso cfr., ex plurimis, Cons. St., sez. V, 26 gennaio 2021, n. 776; Cons. St., sez. III, 22 ottobre 2020, n. 6380; Cons. St., sez. VI, 13 agosto 2020, n. 5026; Cons. St., sez. V, 12 maggio 2020, n. 2967; Cons. St., sez. V, 26 marzo 2020, n. 2094; Cons. St., sez. III, 11 gennaio 2019, n. 276; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 2 luglio 2021, n. 4583; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III-quater, 15 dicembre 2020, n. 13550).
Dalla lettura complessiva del sistema, pertanto, l’azienda si è posta nella condizione di fornire a tutti i partecipanti le informazioni necessarie per raccogliere tutti gli elementi di valutazione necessari per la valutazione. La scheda di cui all’allegato 2 riporta la colonna destinata alla autovalutazione della impresa e accanto la colonna del punteggio rimesso alla valutazione dell’azienda (vale a dire la commissione di cui al succitato art. 19).
Il sistema pertanto è preordinato alla formulazione di una valutazione mediante punteggio numerico in termini di percentuale del requisito posseduto.
In linea generale occorre rimarcare che il ricorso ad indicatori meramente quantitativi non inficia la possibilità di condurre una valutazione sulla qualità della proposta. In materia di valutazione di offerte nei procedimenti ad evidenza pubblica, infatti, si ammette pacificamente l’introduzione di criteri qualitativi accanto a criteri quantitativi quali elementi intrinseci ed estrinseci all’offerta (come il prezzo, il tempo di esecuzione, la pregressa esperienza, e così via) comunque esplicativi delle modalità di svolgimento del servizio. La giurisprudenza ha più volte evidenziato che l’utilizzo di parametri di tipo quantitativo, comunque espressione di profili qualitativi della proposta o dell’attività dell’offerente, risultano idonei alla valutazione qualitativa dell’offerta e non determinano la trasformazione della valutazione tecnica in valutazione economica (cfr. ex multis TAR Lazio, Roma, Sez. II, 10/04/2019, n. 4703).
Sul punto è pacificamente ammesso, infatti, che la natura dell’attività valutativa non muta in ragione della natura del criterio utilizzato, sostenendo che “ la contestazione rivolta alla stazione appaltante, di aver trattato criteri quantitativi come criteri qualitativi è impropria, poiché anche i criteri quantitativi sono rimessi alla valutazione (o all’accertamento) della commissione giudicatrice ed anche per essi l’apprezzamento si esprime (o può esprimersi) mediante punteggio; si può contestare la mancata predisposizione di una tabella di corrispondenza (per cui ad un certo livello di possesso dell’elemento corrisponde un dato punteggio), ma, a parte che la sua adozione non è richiesta da alcuna norma specifica, resta il fatto che non v’è ragione di censura se non c’è stata disparità di trattamento nella loro applicazione alle offerte concorrenti, ovvero se tutte le offerte sono state apprezzate allo stesso modo” (Consiglio di Stato, sez. V, 15.04.2021 n. 3117). La metodologia di valutazione approntata dalla SL è stata progettata per essere validamente utilizzata anche in assenza di mediazione da parte dell’azienda, essendosi quest’ultima comunque vincolata ad un controllo sulla regolare attribuzione del punteggio (art. 19 dell’avviso) ed essendosi riservata la verifica sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 6).
Non sussiste alcuna abdicazione al ruolo da parte dell’amministrazione giacché tutte le proposte ritenute idonee sono destinate a passare il vaglio della commissione valutatrice, anche a mezzo del controllo di quanto autocertificato o dichiarato nonché della attendibilità della autovalutazione prodotta dai singoli operatori.
Il ricorrente sostiene che il requisito n. 15 dell’Allegato B (“dotazione e vetustà delle apparecchiature”) sarebbe formulato in modo tale da non consentire una reale comparazione qualitativa, mentre altri requisiti, come il n. 4 (“rispetto delle classi di priorità e dei tempi massimi di attesa”), il n. 12 (“gestione delle liste d’attesa”) e il n. 13 (“adesione al CUP”), si limiterebbero a richiedere mere dichiarazioni senza alcuna verifica sul merito dell’attività svolta. Inoltre, per i criteri implicanti valutazioni discrezionali, quali il n. 2 (“implementazione delle azioni correttive”), i nn. 5 e 7 (“disponibilità di applicativi integrabili con i sistemi regionali”) e ancora il n. 15, l’attribuzione del punteggio sarebbe integralmente rimessa all’autovalutazione dei concorrenti, senza indicazioni sui parametri da utilizzare, con il rischio di appiattimento sul punteggio massimo e di insindacabilità delle valutazioni.
Tale ricostruzione non corrisponde al vero.
Tutti i criteri utilizzati dall’Azienda, anche quelli censurati nel ricorso, sono stati descritti nella loro dimensione oggettiva (mediante l’enucleazione dell’elemento di valutazione), sono stati corredati da precisi indicatori e modalità di attribuzione del punteggio.
Si prenda ad esempio l’elemento valutativo n. 2 (“Implementazione delle azioni correttive e di miglioramento risultanti dall’analisi degli eventi avversi segnalati e delle eventuali non conformità riscontrate”): sono individuati i relativi indicatori (“Presenza del piano di miglioramento della struttura elaborato secondo quanto previsto dal requisito 5.1.COM.11 “Piano di miglioramento della struttura” del DD n. 2044/2017 ed organizzazione delle attività per la sicurezza dei pazienti in accordo a DGRT 1333/2017”) nonché il criterio valutativo e motivazionale (il punteggio espresso dal GTRVA al requisito n. 4 dell'allegato A oppure utilizzare stessa legenda dell'allegato A: 0% mancanza del/dei piani aziendali; 35% presenza del/dei piani aziendali; 70% il/i piano/i riportano le criticità derivate dagli scostamenti rispetto agli standard definiti, le azioni di miglioramento previste – realizzate con approccio multiprofessionale - le relative figure responsabili e i tempi di realizzazione; 100% le azioni previste dai/dal piano/i sono monitorate e condivise costantemente).
Ed ancora si consideri l’elemento di cui al punto n. 15 (“Dotazione e vetustà delle apparecchiature, rispetto ai volumi e alla tipologia di attività da erogare anche tenendo conto di eventuali piani di ammodernamento tecnologico e dell’implementazione delle apparecchiature coerenti con le tipologie di prestazioni da erogare”): sono individuati precisi indicatori (“Attestazione della struttura elenco apparecchiature e autovalutazione come da requisito 5.1.COM.4 "Rischio dispositivi medici”) nonché il criterio valutativo e motivazionale (“Valutare presenza di elenco apparecchiature con modalità di programmazione degli acquisti in base alla obsolescenza e all'adeguamento delle norme tecniche: 0% se non è stato presentato alcun elenco e procedure, 35% se è stato presentato elenco apparecchiature con evidenza della modalità di programmazione degli acquisti, 70% se il programma di acquisti prevede investimenti per apparecchiature di elevato standard tecnico […]”).
Ciascuno dei criteri consente non solo di capire chiaramente la dimensione organizzativa o di processo presa in considerazione, ma anche come la stessa vada comprovata e secondo quale ordine di priorità l’amministrazione attribuisce il punteggio (fosse anche per il tramite della preventiva autovalutazione dell’operatore proponente).
In conclusione la metodologia scelta dalla azienda non presenta quei tratti di manifesta illogicità, erroneità e irragionevolezza tali da rendere illegittimo il sistema valutativo approntato dall’Azienda sanitaria.
Il secondo motivo di ricorso è, pertanto, infondato.
7. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta violazione degli artt. 8-bis e 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992; dell’art. 3 del DM 19.12.2022; dell’art. 1 della l. n. 241/1990; degli artt. 29 e 76 della L.R.T. n. 40/2005, della DGR.T. 1339/2022; eccesso di potere per difetto di istruttoria; illogicità e contraddittorietà manifeste; travisamento dei fatti e difetto dei presupposti; contraddittorietà tra atti.
Il ricorrente lamenta l’illegittimità della previsione dell’avviso che prevede la durata annuale degli accordi contrattuali da stipulare a valle della procedura selettiva. Ciò contrasterebbe con quanto previsto dalla DGR n. 1339/2022 che, nell’attribuire alle Aziende sanitarie i tetti massimi per l’acquisto di prestazioni dalle strutture sanitarie private accreditate, ha determinato “un importo unico massimo complessivo di budget da assegnare ad ogni Azienda SL che lo gestirà tramite appositi atti convenzionali triennali da stipulare con i singoli privati accreditati, in base alle proprie esigenze di programmazione dei servizi assistenziali dell’Area Vasta di riferimento”.
La doglianza non può essere condivisa.
Basti qui richiamare quanto già statuito da questo Tribunale sul carattere non vincolante della previsione della durata triennale degli accordi in esame.
“ Appare dunque del tutto ragionevole e legittima la previsione della durata di un solo anno per la convenzione qui in esame, considerato che il termine fissato dall’Amministrazione si pone in deroga rispetto a una periodizzazione triennale che non ha titolo nella legge ed è individuata dalla Regione in termini non definiti come inderogabili e dunque solo prescrittivi ” (TAR SC, sez. II, 1/07/2024, n. 804).
Il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi da tale conclusione.
Il terzo motivo di ricorso è pertanto infondato.
8. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta illegittimità derivata della delibera n. 1165/2024 con la quale l’SL SC NO ST ha concluso la procedura selettiva ed ha assegnato i budget ai partecipanti per illegittimità derivata da quella dell’avviso di cui ai precedenti motivi.
In ragione dell’esito dello scrutinio appena condotto e della legittimità dell’avviso di selezione, il motivo è infondato.
9. Con il quinto motivo di ricorso si lamenta violazione degli artt. 8-bis e 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992; dell’art. 3 del DM 19.12.2022; dell’art. 1 della l. n. 241/1990; degli artt. 29 e 76 della L.R.T. n. 40/2005; delle delibere di G.R.T. n. 1220/2018 e n. 1339/2022; dell’art. 3 della l. 241/1990; eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto dei presupposti, travisamento dei fatti, illogicità e contraddittorietà manifesta, difetto di motivazione.
Il ricorrente deduce che la deliberazione n. 1165/2024 sarebbe illegittima anche per vizi propri, poiché avrebbe approvato la ripartizione delle risorse tra le zone e i raggruppamenti omogenei in violazione dei principi di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento.
In particolare, la proposta di riparto dei budget, richiamata nell’Allegato E, formulata e approvata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande e persino dopo l’apertura delle buste, consentirebbe una illegittima determinazione ex post delle risorse in assenza di criteri predeterminati.
Il ricorrente contesta inoltre che la ripartizione non sarebbe stata orientata da alcuna logica oggettiva, mancando correlazione con parametri quali la popolazione residente nelle zone distretto o altri elementi di fabbisogno, con conseguente arbitrarietà delle scelte. Viene altresì censurata la circostanza che il dirigente proponente la ripartizione dei budget avrebbe fatto parte della Commissione di valutazione, con evidente commistione di ruoli e compromissione della terzietà. Da ultimo, il ricorrente sostiene che l’assenza di criteri oggettivi e la mancata motivazione delle scelte si porrebbero in contrasto con gli obblighi di trasparenza e con le prescrizioni della delibera regionale n. 1339/2022, che avrebbe imposto una programmazione basata su parametri chiari e verificabili.
Il motivo non è fondato.
Dalla lettura della delibera emerge che in data 2.12.2024 il Direttore U.O.C. Programmazione e Coordinamento della Produzione e Gestione Operativa, ha proposto alla Direzione Aziendale il piano dei fabbisogni di prestazioni di specialistica e diagnostica articolati per zona e per raggruppamento omogeneo di prestazioni per l’anno 2025, la cui rappresentazione finale è riportata nell’allegato E all’atto impugnato (mentre vengono conservati agli atti anche il percorso metodologico seguito con i corrispondenti calcoli che hanno determinato tale fabbisogno).
Pur costituendo una prassi discutibile sul piano del merito amministrativo, si è però già detto nello scrutinare il primo motivo, cui si rimanda, che sia la delibera n. 919/2024 che l’art. 1 dell’avviso prevedono espressamente la circostanza che “le disponibilità acquisite saranno utilizzate per i volumi di attività da individuare contestualmente agli esiti della manifestazione d’interesse” e che tale prerogativa non risulta in contrasto con la regolarità e legittimità della selezione.
L’art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992, unitamente al DM 19.12.2022, sopra richiamati, nel prescrivere che i soggetti privati siano individuati mediante procedure trasparenti, eque e non discriminatorie, sulla base di criteri oggettivi che valorizzino prioritariamente la qualità delle prestazioni, non esclude che la determinazione dei volumi di attività possa avvenire successivamente alla selezione, una volta conosciuti i partecipanti, la loro distribuzione territoriale e le specialità per le quali concorrono.
Si è già detto che il richiamo recato dall’art. 3 del DM 19.12.2023 ai volumi minimi di attività non ne impone la predeterminazione quali volumi minimi garantiti in sede di selezione, ma pone tale elemento come uno dei criteri che connotano i criteri oggettivi di selezione che devono valorizzare, nel senso di contribuire a selezionare, unitamente alla qualità delle prestazioni da erogare anche la quantità delle prestazioni da erogare alla collettività.
Tale modalità, lungi dal porsi in contrasto con la norma, risulta comunque coerente con il principio di sussidiarietà tra pubblico e privato, consentendo all’amministrazione di calibrare l’allocazione delle risorse in funzione del fabbisogno effettivo e della capacità operativa delle strutture selezionate, evitando sprechi e garantendo un utilizzo efficiente delle risorse pubbliche.
La compatibilità si fonda sul fatto che la norma non impone una predeterminazione rigida dei volumi, ma richiede che la selezione avvenga secondo criteri chiari e imparziali; una volta assicurata la trasparenza nella formazione delle graduatorie, la successiva modulazione dei volumi in base alle esigenze reali e alla distribuzione territoriale delle strutture accreditate si configura come attuazione del principio di buon andamento e di economicità, oltre che come strumento per garantire la continuità e l’adeguatezza dell’offerta sanitaria.
Ciò rende non apprezzabile neanche la circostanza che a determinare tali volumi sia stato il direttore della U.O.C. Programmazione e Coordinamento della Produzione e Gestione Operativa, giacché tale operazione non ha inciso sulla regolarità della selezione.
Priva di pregio risulta altresì la censura secondo cui la ripartizione dei budget recata all’allegato E della delibera sarebbe avvenuta in assenza di criteri oggettivi.
Dalla lettura dell’allegato E, i cui criteri e metodi di determinazione sono conservati agli atti dell’amministrazione (come riportato nel testo della delibera e che quindi potevano essere noti al ricorrente mediante mero accesso agli atti) emerge comunque che il piano dei fabbisogni ripartito per zona nasce dalla domanda non soddisfatta per ciascuna tipologia di prestazioni.
Parte resistente aggiunge, nelle proprie difese e ad ulteriore chiarimento, che il calcolo dei fabbisogni, quindi, prende le mosse dal volume delle prescrizioni effettuate per gli utenti residenti nelle varie zone in cui si articola il territorio di competenza dell’azienda sanitaria.
Da tale volume vengono detratte le prestazioni svolte ottenendo in tal modo i quantitativi di prestazioni “non soddisfatte” da ripartire tra le strutture private in possesso dei relativi requisiti e che si sono dichiarate disponibili.
La circostanza che non siano stati adottati criteri quali la popolazione residente non incide sulla legittimità dell’atto giacché tale pretesa si qualifica più come un desiderio del ricorrente e l’esplicazione di una diversa prospettiva di gestione amministrativa.
Risulta pertanto evidente agli atti che la definizione dei volumi prestazionali e la conseguente ripartizione dei budget si basa su volumi prescrittivi, sulle prestazioni erogate e sulla domanda non soddisfatta.
Per quanto precede il quinto motivo di ricorso è infondato.
10. Con il sesto motivo di ricorso si lamenta violazione degli artt. 8-bis e 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992; dell’art. 3 del DM 19.12.2022; dell’art. 1 della L. n. 241/1990; degli artt. 6 e 18 dell’Avviso; degli artt. 29 e 76 della L.R.T. n. 40/2005; dell’art. 75 DPR n. 445/2000; eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto dei presupposti, travisamento dei fatti, illogicità e contraddittorietà manifesta.
Il ricorrente deduce che la deliberazione n. 1165/2024 sarebbe viziata anche per l’approvazione degli esiti della Commissione di valutazione, in quanto tale operato si fonderebbe su criteri non oggettivi e su punteggi autoattribuiti dalle strutture concorrenti, senza adeguata verifica da parte dell’amministrazione.
Viene censurata la mancata predeterminazione di criteri di valutazione idonei a garantire imparzialità e trasparenza, in violazione dell’art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992, dell’art. 3 del DM 19 dicembre 2022 e delle prescrizioni dell’Allegato B alla delibera regionale n. 1150/2023, che richiederebbero una valutazione aziendale accanto al punteggio dichiarato dalla struttura.
Il ricorrente contesta inoltre che la Commissione si sarebbe limitata a recepire le autocertificazioni senza svolgere controlli effettivi. Nell’unico caso in cui ha svolto i controlli (con riferimento al requisito n. 18), a fronte dell’accertata non veridicità di alcune dichiarazioni, non avrebbe disposto l’esclusione dei concorrenti, ma solo il ricalcolo dei punteggi, in contrasto con l’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000 e con gli artt. 6 e 18 dell’Avviso.
Il motivo non è fondato.
Si richiamano in questa sede le considerazioni svolte in ordine alla legittimità del metodo di valutazione, al ruolo della Commissione valutatrice e alla possibilità che la commissione stessa possa procedere alla verifica di quanto autocertificato e dichiarato dai partecipanti.
Si consideri, in via di ulteriore approfondimento, che come in tutte le procedure ad evidenza pubblica anche in questo caso la dimostrazione del possesso dei requisiti è ammesso mediante l’impiego delle dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. n. 445/2000.
Del resto, sul piano formale, la medesima DGR n. 1150/2023, più volte richiamata, prevede espressamente che “i requisiti previsti dall’Allegato B al presente atto siano attestati da tutte le strutture che intendono partecipare alle manifestazioni di evidenza pubblica, a far data dal 31 gennaio 2024”.
Si è già avuto modo di evidenziare, inoltre, che l’attribuzione dei punteggi nella selezione di cui si controverte avviene mediante metodo semi automatico, spesso a valle di verifica sul possesso o meno di requisiti o sulla presenza di elementi oggettivamente riscontrabili.
Per tale ragione, in coerenza con l’allegato B della DGR n. 1150/2023 l’SL SC Centro ha approvato, all’allegato 3 dell’avviso un modello di autovalutazione che prevede l’autovalutazione dell’operatore economico e, in una diversa colonna la valutazione aziendale.
Come risulta dai relativi verbali, la Commissione valutatrice ha proceduto alla ammissione delle domande, previo esperimento del soccorso istruttorio (in analogia a quanto previsto dall’art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023), alla verifica dei requisiti soggettivi nonché alla verifica sull’allegato B dell’avviso (verbale n. 2 del 14.11.2024, cfr. doc. bn. 6 di parte resistente).
A tal proposito, dopo aver stabilito le regole di arrotondamento dei punteggi, esprime una valutazione di coerenza dei punteggi portati in autovalutazione e procede alla rettifica dei punteggi auto attribuiti con riferimento al criterio n. 18.
Tale passaggio di verifica non rende la procedura valutativa illogica né ne inficia la trasparenza, giacché dalla ricostruzione delle autovalutazioni, degli elementi di valutazione, degli indicatori e dei criteri motivazionali già pubblicati nell’allegato 3 all’avviso, è possibile ricostruire il percorso valutativo della Commissione medesima, ai sensi dell’art. 19 dell’avviso, sopra riportato.
Tale passaggio non contraddice le norme di riferimento richiamate nel ricorso.
L’art. 3 del DM 19.12.2022 prevede che per la selezione dei soggetti accreditati occorre tener conto “degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione delle attività erogate, effettuata sulla base degli elementi riportati nell'Allegato B del presente decreto”.
Del pari la DGR n. 1150/2023 prevede che si tengano in adeguata considerazione “le indicazioni contenute nell’allegato B al presente atto”.
Ciò non impone l’adozione del metodo utilizzato dalla SL SC NO ST ma neanche lo vieta.
Come sopra già statuito, con l’adozione del metodo valutativo illustrato agli artt. 6 e 18 dell’avviso l’amministrazione non ha abdicato al proprio suolo di soggetto controllore e valutatore, giacché la valutazione di coerenza esplicitata nel verbale n. 2 ne costituisce già una prima manifestazione. A ciò si aggiunga che, come previsto sempre all’art. 6 dell’avviso, l’amministrazione si riserva in ogni caso il controllo sulla veridicità di quanto dichiarato e autocertificato dalle imprese.
La Commissione di gara ha proceduto alla rettifica dei punteggi auto attribuiti dalle strutture per quanto riguarda il requisito n. 18. Tale elemento di valutazione (denominato “Rispetto degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni previsti dalla normativa vigente, ai sensi dell’art. 41, commi 5 e 6, del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33”) è ulteriormente descritto con precisi indicatori (“Inserimento delle informazioni nel sito internet della struttura”) nonché con un chiaro criterio valutativo e motivazionale (“Valutare la presenza di quanto previsto dalla normativa: […] 0% se le informazioni previste non sono presenti nel sito internet 75% se sono presenti solo alcune delle informazioni previste 100% se tutte le informazioni previste sono presenti).
La Commissione ha verificato i siti web delle strutture e ha rettificato i punteggi (come risulta dal succitato verbale).
Il ricorrente sostiene che la non corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto rilevato dal controllo svolto dalla Commissione avrebbe dovuto comportare l’esclusione dell’intera proposta, in applicazione dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000.
Orbene tale pretesa non risponde a quanto previsto dalla disposizione in esame. L’art. 75 citato prevede che “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera […]”
La Commissione ha applicato tale disposizione decurtando il punteggio auto attribuito dalle diverse strutture e attribuendo quello ritenuto idoneo secondo i criteri previsti dall’avviso, ritenendo la decurtazione del punteggio una sanzione già attuativa della decadenza di cui all’art. 75, in considerazione del fatto che una assegnazione di budget ancora non era intervenuta così come non vi era stata stipula del contratto.
In sostanza l’amministrazione sostiene che in ragione dello stato di avanzamento della procedura non potesse essere pronunciata alcuna decadenza da altri benefici che non fossero l’attribuzione del maggior punteggio (e di conseguenza di un più alto budget).
Tale conclusione risulta legittima e coerente con la normativa citata, anche partendo dal duplice presupposto della natura della non conformità e dalla constatazione che né la normativa nazionale e regionale né l’avviso di selezione disponevano l’esclusione dalla selezione in caso di valutazione difforme della commissione rispetto al punteggio auto attribuito dai singoli partecipanti.
Per giurisprudenza costante solo le caratteristiche essenziali e indefettibili (ossia i requisiti minimi) delle prestazioni o del bene previste dalla lex specialis costituiscono una condizione di partecipazione alla procedura selettiva. Solo le difformità dell'offerta tecnica che rivelano l'inadeguatezza del progetto proposto dall'impresa offerente rispetto ai requisiti minimi previsti dalla Stazione appaltante per il contratto da affidare legittimano l'esclusione dalla gara e non già la mera penalizzazione dell'offerta nell'attribuzione del punteggio (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 19/08/2020, n. 5140).
Alla luce dei principi giurisprudenziali sopra evidenziati, quindi, affinché un’eventuale difformità dell’offerta da quanto richiesto dalla disciplina di gara possa costituire causa di esclusione è necessario che la stessa legge di gara qualifichi espressamente la relativa prescrizione come requisito minimo essenziale della prestazione a pena di inammissibilità dell’offerta (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 22.10.2024 n. 8443)
In assenza di disposizioni che prevedano l’esclusione o la non ammissibilità dell’intera proposta in caso di rettifiche del punteggio (nella specie con riferimento agli elementi di valutazione di cui al punto 18 dell’allegato n. 3 dell’avviso), correttamente la Commissione non ha escluso i partecipanti ma si è limitata e rettificare il punteggio.
Per quanto precede il sesto motivo di ricorso è infondato.
11. Con il settimo motivo di ricorso si lamenta violazione degli artt. 8-bis e 8-quinquies del d.lgs. 502/1992; del DM 19.12.2022; dell’Avviso; eccesso di potere per difetto dei presupposti e di istruttoria, travisamento dei fatti e carenza di motivazione.
Il ricorrente deduce che la deliberazione n. 1165/2024 sarebbe ulteriormente illegittima per l’omessa considerazione di alcune prestazioni richieste nella domanda di partecipazione, come gli esami di radiologia tradizionale e densiometria, che non sarebbero stati inclusi nel budget assegnato, senza alcuna motivazione.
Tale esclusione si porrebbe in contrasto con gli obblighi di trasparenza e con i principi di parità di trattamento, oltre che con le prescrizioni dell’Avviso e delle delibere regionali n. 1150/2023 e n. 1339/2022, che avrebbero imposto una programmazione chiara e coerente con le manifestazioni di interesse presentate.
Il ricorrente sostiene che, ove l’omissione fosse frutto di errore istruttorio, si configurerebbe un vizio per difetto di istruttoria; ove, invece, fosse stata una scelta consapevole, si tratterebbe di una decisione priva di presupposti e di motivazione, in violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990. In ogni caso, tale condotta avrebbe determinato un pregiudizio diretto per la struttura ricorrente, che avrebbe visto compromessa la possibilità di erogare prestazioni per le quali aveva regolarmente concorso.
Il motivo non è fondato.
L’amministrazione ha dimostrato in giudizio che la mancata assegnazione di budget per gli esami di RX e densitometria dipende dal fatto che la struttura non ha mai fatto domanda in tal senso.
L’art. 3 dell’Avviso pubblico infatti prevede che “Per poter offrire è necessario che la struttura contrassegni con una X la cella relativa alla propria zona sulla colonna del raggruppamento omogeneo di prestazioni”.
Dall’analisi della documentazione risulta che, nella domanda presentata dal Centro Diagnostico Livornese, le sezioni relative alle prestazioni di radiologia tradizionale (RX) e densiometria non sono state selezionate, circostanza che evidenzia la mancata offerta per tali tipologie di esami; ne consegue che l’assenza di attribuzione di budget per queste categorie appare conforme alla procedura e non presenta profili di illegittimità (cfr. doc. 13 già prodotto in atti).
Il settimo motivo di ricorso è pertanto infondato.
12. Con l’ottavo motivo di ricorso si lamenta l’illegittimità della delibera n. 3/2025, sopra richiamata, con cui è stata autorizzata e redistribuita ulteriore spesa per l’erogazione delle prestazioni oggetto di manifestazione di interesse agli operatori economici inseriti nelle graduatorie, per illegittimità derivata dalla dedotta invalidità della delibera n. 1165/2024 di cui ai precedenti motivi.
In ragione dell’esito dello scrutinio appena condotto e della legittimità dell’avviso di selezione, il motivo è infondato.
13. Con il nono motivo si lamenta violazione dell’art. 106 TFUE; degli art. 8-bis e 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992; dell’art. 3 DM 19.12.2022; dell’art. 1 l. n. 241/1990; degli art. 29 e 76 della L.R.T. n. 40/2005; dell’art. 36 della L. n. 193/2024; art. 21-quinquies L. n. 241/1990; delibere di G.R.T. n. 1220/2018 e n. 1339/2022; eccesso di potere per difetto di istruttoria; illogicità e contraddittorietà manifeste; travisamento dei fatti e difetto dei presupposti; sviamento di potere; violazione principi di concorrenza, imparzialità, trasparenza, par condicio tra gli operatori economici.
Il ricorrente censura la delibera n. 3/2025 nella misura in cui assegna le risorse aggiuntive non seguendo l’ordine e le percentuali di graduatoria (come previsto dagli artt. 6 e 8 dell’avviso di selezione) ma secondo un criterio più legato alla “spesa storica”, attuando in modo errato e con sviamento di potere la sospensione delle procedure ex art. 8-quinquies del D.Lgs. n. 502/1992 introdotta dall’art. 36 della L. n. 193/2024.
Tale arbitraria ripartizione delle risorse violerebbe i principi di trasparenza e parità di trattamento che devono presiedere la distribuzione delle risorse pubbliche, non ricorrendo neanche i presupposti per la revoca di cui all’art. 21-quinquies della L. n. 241/1990 o apprezzabili sopravvenienze di diritto o di fatto.
La doglianza non può essere condivisa.
Con la deliberazione n. 3 dell’8.01.2025, l’Azienda SL SC NO ST ha disposto l’assegnazione di budget aggiuntivi, per un importo complessivo pari a euro 5.456.859, destinati alla copertura dei fabbisogni residui in alcune zone distretto, successivamente alla conclusione della procedura di manifestazione di interesse per l’erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali per l’anno 2025.
La delibera conferma gli esiti della selezione già approvati con la precedente DG n. 1165/2024, ma modifica i criteri di assegnazione dei budget integrativi, adottando un criterio di riparto basato sui “budget storici” anziché su quello originariamente previsto dall’Avviso pubblico.
Tale scelta viene motivata dall’Azienda in ragione di un mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del primo provvedimento, nonché da una nuova valutazione dell’interesse pubblico, finalizzata a evitare perdite superiori al 25% rispetto ai valori storici per alcune strutture e a garantire continuità nell’abbattimento delle liste di attesa.
La delibera richiama, inoltre, la sopravvenuta entrata in vigore dell’art. 36 della legge n. 193/2024, che ha sospeso l’efficacia dell’art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992 e del DM 19 dicembre 2022, ritenendo che tale sospensione consenta di derogare ai criteri selettivi precedentemente applicati per l’assegnazione dei budget. I volumi di attività assegnati con il provvedimento costituiscono un addendum ai contratti già stipulati e dovranno essere erogati entro il 31 dicembre 2025.
L’art. 36 della l. n. 193/2024 (recante Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023) dispone che “ Al fine di procedere a una revisione complessiva della disciplina concernente l'accreditamento istituzionale e la stipulazione degli accordi contrattuali per l'erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie per conto e a carico del Servizio sanitario nazionale, l'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 8-quater, comma 7, e 8-quinquies, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché del decreto del Ministro della salute 19 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2022, adottato ai sensi del medesimo articolo 8-quater, comma 7, del decreto legislativo n. 502 del 1992, è sospesa fino agli esiti delle attività del Tavolo di lavoro per lo sviluppo e l'applicazione del sistema di accreditamento nazionale, istituito ai sensi dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 20 dicembre 2012 (Rep. atti n. 259/CSR), da sottoporre ad apposita intesa nell'ambito della medesima Conferenza permanente, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026 ”.
Nel regime transitorio venutosi a creare con la sospensione dell’obbligo di ricorrere alle selezioni di cui all’art. 8-quinquies del D.Lgs. n. 502/1992, l’azienda sanitaria è stata posta nella condizione di scegliere se proseguire con l’applicazione dei principi concorrenziali, comunque garantiti dal diritto comunitario e compatibili con la gestione delle risorse del settore sanitario (e come riconosciuto anche dalla giurisprudenza di questo Tribunale, cfr., TAR SC, Sez. II, 1/07/2024, n. 804), oppure di continuare a procedere secondo il precedente regime, ancorato all’utilizzo del cd. “budget storici”.
L’azienda correttamente ha proceduto con la conclusione della procedura di gara e ne ha mantenuto gli effetti anche a valle della delibera n. 3/2025.
È noto che per un consolidato orientamento giurisprudenziale le disposizioni normative sopravvenute in materia di ammissione dei candidati, di valutazione e svolgimento di gare, concorsi e pubbliche selezioni non trovano applicazione per le procedure in itinere alla data della loro entrata in vigore, in quanto il principio tempus regit actum attiene alle sequenze procedimentali composte di atti dotati di propria autonomia funzionale, e non anche ad attività interamente disciplinate dalle norme vigenti al momento in cui essa ha inizio.
Ciò in considerazione anche della natura del bando di gara, quale norma speciale della procedura che regola non solo le imprese partecipanti, ma anche la pubblica amministrazione, che non vi si può sottrarre; pertanto, anche per ragioni di tutela dell’affidamento delle prime, deve escludersi che lo ius superveniens possa avere alcun effetto diretto sul procedimento di gara, altrimenti venendo sacrificati i principi di certezza e buon andamento, con sconcerto delle stesse ed assoluta imprevedibilità di esiti, ove si imponesse alle amministrazioni di modificare in corso di procedimento le regole di gara per seguire le modificazioni normative o fattuali intervenute successivamente all’adozione del bando.
Mentre le norme legislative o regolamentari vigenti al momento dell’indizione della procedura devono essere applicate anche se non espressamente richiamate nel bando, le norme sopravvenienti per le quali non è configurabile alcun rinvio implicito nella lex specialis , non modificano, di regola, i concorsi già banditi “a meno che diversamente non sia espressamente stabilito dalle norme stesse” (cfr. ex multis. Cons. stato, Ad. Plen., 24/05/2011, n. 9; Consiglio di Stato, Sez. V, 25/ 03/ 2021, n. 2521; Cons. Stato, Sez. IV, 30 luglio 2024, n. 6848).
In questo senso, è consolidato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’irrilevanza dello ius superveniens e il necessario rispetto del principio del tempus regit actum si estende anche alla fase esecutiva dell’affidamento (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. I-quater, 05.11.2024 n. 19503).
Dal tenore letterale della disposizione di cui al richiamato art. 36 emerge che la sospensione disposta ha natura derogatoria, non interpretativa e non ha natura di legge provvedimento, vale a dire non si riferisce alla specifica selezione di cui si controverte, ma ha ad oggetto la norma che in via generale le legittima.
L’interpretazione che la giurisprudenza ha fornito dei principi appena richiamati è molto ampia e le esigenze di stabilità e certezza che gli stessi vanno a coprire riguardano non i singoli atti procedimentali ma l’intera sequenza del procedimento laddove gli atti finali della procedura siano direttamente conseguenti agli atti presupposti sorti sotto il regime normativo modificato dalla norma sopravvenuta. “S i può forse sostenere che nei procedimenti di gara il criterio informatore sia quello del tempus regit actionem. Peraltro, anche ad accedere all’assunto di parte appellante secondo cui la (parzialmente diversa) regola del tempus regit actum ha valore nell’ambito dei singoli segmenti di cui si compone od in cui si può scomporre il procedimento, sarebbe sempre necessario ragionare in termini di intangibilità delle situazioni giuridiche definite per dare applicazione allo ius superveniens ” (Consiglio di Stato, Sez. V, 25/ 03/ 2021, n. 2521; conforme Cons. Stato, Sez. IV, 30 luglio 2024, n. 6848).
Con la delibera censurata però, la Azienda ha scelto di ricorrere ad un diverso criterio per condurre un diverso procedimento, vale a dire la distribuzione di rispese aggiuntive che, come dimostrato agli atti, avevano lo scopo specifico dell’abbattimento delle liste di attesa per l’anno 2025. L’azienda motiva la distribuzione di tali risorse usando “il criterio dei budget storici e non quello del riequilibrio tra zone in maniera che tutte le strutture non possano subire una perdita superiore al 25% rispetto al budget storico ordinario” giacché “l’azione risultante dalla manifestazione di interesse è risultata eccessivamente immediata e che sia opportuno, invece, andare per gradi nell’omogeneizzazione”.
Risulta irrilevante il passaggio motivazionale secondo il “ a seguito di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento ed a seguito di una nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, l’esito della manifestazione di interesse possa essere legittimamente revocato relativamente all’assegnazione dei budget aggiuntivi dovendo l’amministrazione tenere conto dell’interesse pubblico specifico e di tutti gli altri aspetti derivanti dalla vicenda ”.
Ciò in ragione delle previsioni di cui agli artt. artt. 1 e 4 dell’avviso stesso (che sostanzialmente prevedono che “ le disponibilità acquisite saranno utilizzate per i volumi di attività da individuare contestualmente agli esiti della manifestazione d’interesse e, successivamente, nel caso di necessità di volumi di attività incrementali e/o forniture straordinarie di prestazioni specificatamente finanziate che si rendano necessarie nel corso di validità del presente avviso in tutti gli ambiti territoriali della Azienda SL SC NOovest ”) e dell’art. 18 che reca i criteri per la distribuzione dei budget di volta in volta disponibili, al fine di utilizzare gli esiti della graduatoria per la definizione dei livelli di finanziamento aggiuntivi da distribuire ai sei migliori candidati.
Il passaggio della delibera appena richiamato motiva non tanto la revoca di una parte della procedura di affidamento quanto la disapplicazione di tali disposizioni, in ragione del mutato quadro normativo e fattuale. Quello gestito con la delibera n. 3/2025, in altri termini, non è il medesimo procedimento scaturito dall’avviso pubblico e concluso con la delibera 1165/2024, ma una diversa sequenza procedimentale.
Come sopra evidenziato l’azienda era titolata a reimpiegare, per la gestione del nuovo procedimento amministrativo, distinto e successivo a quello che ha condotto alla adozione della delibera n. 1165/2024, il criterio della spesa storica in luogo delle modalità di ripartizione delle risorse di cui all’art. 18 dell’avviso, in ragione della sospensione dell’efficacia delle disposizioni legislative e regolamentari che impongono il ricorso a procedure selettive pubbliche.
La delibera pertanto risulta correttamente motivata sia in punto di diritto che di fatto ed è immune dalle censure mosse nel presente motivo.
Il nono motivo di ricorso è pertanto infondato.
14. Con il decimo motivo di ricorso si lamenta l’illegittimità derivata della delibera n. 282/2025 con la quale l’SL ha annullato sia la delibera n. 1165/2025 che la n. 3/2025 a causa della rilevazione di un errore metodologico nella originaria programmazione e ripartizione dei budget, procedendo ad una diversa riallocazione. Si lamenta l’illegittimità derivata della delibera in quanto connessa all’avviso di cui alla DDG n. 919/2023 di cui ai precedenti motivi.
In ragione dell’esito dello scrutinio appena condotto e della legittimità dell’avviso di selezione, il motivo è infondato.
15. Con l’undicesimo motivo si lamenta violazione dell’art. 106 TFUE; degli art. 8-bis e 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992; dell’art. 3 del DM 19.12.2022; dell’art. 1 della l. n. 241/1990; degli art. 29 e 76 della L.R.T. n. 40/2005; dell’art. 36 della L. n. 193/2024; art. 21-quinquies della L. n. 241/1990; delle delibere di G.R.T. n. 1220/2018 e n. 1339/2022; eccesso di potere per difetto di istruttoria; illogicità e contraddittorietà manifeste; travisamento dei fatti e difetto dei presupposti; sviamento di potere, violazione principi di concorrenza, imparzialità, trasparenza, par condicio tra gli operatori economici.
Il ricorrente lamenta che la delibera n. 282/2025 mantenendo salvi i criteri utilizzati dalle delibere annullate sia per la conduzione della selezione che per la ripartizione delle risorse aggiuntive secondo i cd “budget storici”, ne mutuerebbe l’illegittimità per le ragioni esplicitate nei motivi precedenti e soprattutto nel nono motivo.
Il ricorrente inoltre, con particolare riferimento alle risorse aggiuntive di cui alla delibera n. 3/2025, sostiene che non ricorrerebbero i presupposti di cui all’art. 21-quinquies per l’esercizio dei poteri di revoca.
La doglianza non è fondata.
La delibera n. 282/2025 è qualificata correttamente dalla SL SC NO ST come annullamento d’ufficio delle precedenti deliberazioni n. 1165/2024 e 3/2025, ricorrendone i presupposti di illegittimità degli atti e dell’interesse pubblico alla loro rimozione. Su tali profili il ricorrente non si sofferma evidenziando solo alcuni profili di illegittimità dell’atto derivante dal mantenimento dei dedotti illegittimi criteri su cui si fondavano le delibere annullate.
Si è già avuto modo di scrutinare la censura in ordine all’impiego dei criteri utilizzati nella delibera n. 3/2025 per affermarne la legittimità. Quanto stabilito per il nono motivo di ricorso deve intendersi interamente richiamato anche in questa sede.
Quanto alla censura relativa all’utilizzo del criterio della spesa storica (richiamato nella delibera impugnata nel passaggio in cui ribadisce “ che l’entrata in vigore della normativa sopravvenuta consente di assegnare i budget aggiuntivi con modalità differenti da quelli delle regole della manifestazione di interesse e che a seguito di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento ed a seguito di una nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, l’esito della manifestazione di interesse possa essere legittimamente revocato relativamente all’assegnazione dei budget aggiuntivi al fine di consentire che nessuna struttura possa perdere più del 25% del budget assegnato nel 2024, dovendo l’amministrazione tenere conto, oltre all’interesse pubblico specifico, anche di tutti gli altri aspetti derivanti dalla vicenda ”) valga qui il richiamo alla ricostruzione sopra effettuata, vale a dire della qualificabilità di tale “revoca” come disapplicazione, per la conduzione di diversi e successivi procedimenti rispetto a quello selettivo, di un quadro normativo la cui efficacia è stata sospesa dalla citata disposizione di cui all’art. 36 della L. n. 193/2024.
Per quanto precede, il decimo motivo di ricorso è infondato.
16. Con il dodicesimo motivo di ricorso si lamenta violazione degli artt. 8-bis e 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992; dell’art. 3 del DM 19.12.2022; dell’art. 1 della L. n. 241/1990; degli artt. 29 e 76 della L.R.T. n. 40/2005; dell’art. 75 DPR n. 445/2000; eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto dei presupposti, travisamento dei fatti, illogicità e contraddittorietà manifesta.
Il ricorrente deduce l’illegittimità della deliberazione n. 285/2025 e dei verbali della Commissione del 21 e 27 febbraio 2025, sostenendo che la rideterminazione parziale dei punteggi di alcuni operatori economici, effettuata solo con riferimento ai criteri nn. 1, 2 e 16 dell’Allegato 3, non avrebbe sanato i vizi originari della procedura.
In particolare, si contesta che la Commissione avrebbe continuato a recepire automaticamente, per i punteggi rideterminati e per tutti gli altri, le autodichiarazioni dei concorrenti, senza svolgere alcuna verifica, in violazione dell’art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992, dell’art. 3 del DM 19 dicembre 2022 e dell’Allegato B alla delibera regionale n. 1150/2023, che avrebbero imposto una valutazione aziendale terza e imparziale.
Il ricorrente sostiene inoltre che, a fronte dell’accertata non veridicità di alcune dichiarazioni, l’ASL avrebbe dovuto procedere all’esclusione dei concorrenti, ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, anziché limitarsi al ricalcolo dei punteggi.
Tale omissione avrebbe inciso direttamente sulla posizione del ricorrente, penalizzato dalla permanenza in graduatoria di soggetti che si sarebbero autoattribuiti punteggi non corrispondenti alla realtà. Infine, si contesta che la verifica sia stata limitata a pochi requisiti, nonostante le numerose inesattezze riscontrate, aggravando il vizio di istruttoria e la violazione dei principi di trasparenza e parità di trattamento.
Il motivo non è fondato.
Le doglianze riportate nel presente motivo estendono alla delibera n. 282/2025 quanto già dedotto con riferimento all’avviso di manifestazione di interesse e alla delibera n. 1165/2024 e già scrutinato al secondo e sesto motivo del presente ricorso, cui si rinvia per il dettaglio delle argomentazioni.
Si è già evidenziata la legittimità dell’operato della Commissione valutatrice.
La Commissione ha operato nel rispetto dell’art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992, del DM 19 dicembre 2022 e della DGR SC n. 1150/2023, utilizzando i criteri di valutazione contenuti nell’Allegato B, integrati da specifiche interpretative e modalità di calcolo.
L’Azienda SL SC NO ST ha adottato un sistema semi-automatico di attribuzione dei punteggi, basato su autovalutazione e successiva verifica da parte della Commissione, come previsto dagli artt. 6, 18 e 19 dell’Avviso. La Commissione avrebbe valutato la coerenza delle autodichiarazioni e, nel caso del requisito n. 18, e ora anche dei requisiti 1, 2 e 16 ha effettuato verifiche rettificando i punteggi in modo trasparente e motivato (cfr. verbali all. n. 17 al ricorso).
Si è altresì evidenziato che il sistema di valutazione è stato strutturato in modo da garantire la trasparenza e la parità di trattamento, fornendo ai partecipanti le informazioni necessarie per comprendere i criteri di attribuzione del punteggio. La presenza di indicatori oggettivi e criteri motivazionali per ciascun elemento di valutazione assicura la intellegibilità del processo valutativo, escludendo arbitrarietà o illogicità.
La Commissione, in presenza di autodichiarazioni non veritiere, ha applicato l’art. 75 del d.P.R. 445/2000 in modo coerente con lo stato della procedura, ritenendo che la decurtazione del punteggio costituisce già una forma di decadenza dal beneficio, in assenza di assegnazione definitiva del budget o stipula del contratto. Non essendo previste dalla normativa né dall’Avviso sanzioni espulsive per difformità valutative, la rettifica del punteggio risulta una sanzione sufficiente e proporzionata.
La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che l’esclusione dalla procedura è legittima solo in presenza di violazioni relative a requisiti minimi essenziali, espressamente qualificati come tali dalla lex specialis . In assenza di tale previsione, le difformità rilevate dalla Commissione giustificano una penalizzazione dell’offerta, non l’esclusione (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 19/08/2020, n. 5140).
Part ricorrente inoltre evidenzia alcune irregolarità nelle autodichiarazioni relative al criterio n. 9 (fascicolo sanitario) di un concorrente, limitandosi però a dedurre la non corrispondenza al vero del punteggio attribuito senza fornire argomenti di prova o senza ulteriormente argomentare; la doglianza pertanto non risulta sufficientemente provata.
Per quanto precede il dodicesimo motivo di ricorso è infondato.
17. In conclusione il ricorso, nel suo complesso, è infondato e deve essere respinto.
18. Le spese di lite seguono la soccombenza nei confronti della SL SC NO ST, del Centro Sanitario S.r.l., e della Medical Group Livorno s.r.l.; possono essere compensate nei confronti della Regione SC in ragione della attività difensiva svolta. Nulla spese per le parti non costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la SC (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la società ricorrente alle spese di lite che liquida in euro 4.000,00 (quattromila/00) in favore della azienda SL SC NO ST oltre spese, oneri e accessori di legge se e in quanto dovuti; in euro 4.000,00 (quattromila/00) in favore del Centro Sanitario S.r.l., oltre spese, oneri e accessori di legge; in euro 4.000,00 (quattromila/00) in favore della Medical Group Livorno s.r.l., oltre spese, oneri e accessori di legge; spese compensate nei confronti della Regione SC; nulla spese per le parti non costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
DR IA, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario
MA FA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA FA | DR IA |
IL SEGRETARIO