TAR Firenze, sez. II, sentenza 30/01/2026, n. 244
TAR
Sentenza 30 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione dei principi di trasparenza, equità e non discriminazione; indeterminatezza dei contenuti essenziali dell'avviso pubblico

    L'ASL ha fornito l'importo complessivo del budget quale tetto massimo di spesa, l'elenco delle prestazioni e il riferimento del prezzo unitario, ma non i quantitativi e il budget sezionati per ciascuna tipologia di prestazione. La fissazione dei volumi prestazionali di dettaglio a valle della procedura di manifestazione di interesse non si pone come violazione del principio di trasparenza e concorrenza, data la natura del settore e la finalità di acquisire manifestazioni di interesse per stipulare accordi contrattuali. L'esigenza di mantenere coerenza nella programmazione territoriale risponde alla necessità di assicurare sussidiarietà tra intervento pubblico e privato. La previsione della valorizzazione dei “volumi minimi” non implica l'individuazione di volumi minimi garantiti alle strutture convenzionate e va contestualizzata all'oggetto del decreto, funzionale alla progettazione e svolgimento della gara. La mancata indicazione dei volumi minimi relativi alle singole sotto-voci di prestazioni non ha inficiato la legittimità della procedura selettiva, poiché non ha precluso la partecipazione e la formulazione di un'offerta adeguata, come testimoniato dall'affidatario di una porzione del budget. Gli elementi a disposizione (costi unitari, sconti possibili) sono stati sufficienti per formulare un'offerta ponderata.

  • Rigettato
    Illegittimità della deliberazione n. 1165/2024 per approvazione della ripartizione delle risorse tra zone e raggruppamenti omogenei

    La delibera prevede espressamente che le disponibilità acquisite saranno utilizzate per i volumi di attività da individuare contestualmente agli esiti della manifestazione d'interesse. Tale prerogativa non contrasta con la regolarità e legittimità della selezione. La determinazione dei volumi di attività può avvenire successivamente alla selezione, una volta conosciuti i partecipanti, la loro distribuzione territoriale e le specialità per le quali concorrono. La procedura di riparto dei budget, basata sulla domanda non soddisfatta per ciascuna tipologia di prestazioni, risulta coerente con il principio di sussidiarietà e con la finalità di assicurare un servizio sanitario equo ed efficiente. La circostanza che non siano stati adottati criteri come la popolazione residente non incide sulla legittimità dell'atto, qualificandosi come una diversa prospettiva di gestione amministrativa.

  • Rigettato
    Illegittimità della deliberazione n. 1165/2024 per approvazione degli esiti della Commissione di valutazione

    Le procedure di selezione ad evidenza pubblica consentono l'utilizzo di dichiarazioni sostitutive. La Commissione ha verificato la coerenza delle autodichiarazioni e ha rettificato i punteggi in modo trasparente e motivato. La rettifica del punteggio, in assenza di assegnazione definitiva del budget o stipula del contratto, costituisce una sanzione sufficiente e proporzionata ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000, in quanto l'esclusione è legittima solo in presenza di violazioni relative a requisiti minimi essenziali espressamente qualificati come tali dalla lex specialis.

  • Rigettato
    Omessa considerazione di alcune prestazioni richieste nella domanda di partecipazione

    La mancata assegnazione di budget per gli esami di RX e densitometria dipende dal fatto che la struttura non ha mai fatto domanda in tal senso, non avendo selezionato le relative sezioni nella domanda di partecipazione. L'assenza di attribuzione di budget per queste categorie appare conforme alla procedura.

  • Rigettato
    Assegnazione delle risorse aggiuntive non seguendo l’ordine e le percentuali di graduatoria

    Nel regime transitorio creato dalla sospensione dell'obbligo di ricorrere alle selezioni di cui all'art. 8-quinquies del D.Lgs. n. 502/1992, l'azienda sanitaria poteva scegliere se proseguire con l'applicazione dei principi concorrenziali o continuare a procedere secondo il precedente regime, ancorato all'utilizzo del 'budget storici'. L'azienda ha correttamente concluso la procedura di gara e ne ha mantenuto gli effetti. La sospensione disposta dall'art. 36 della l. n. 193/2024 ha natura derogatoria e non si riferisce alla specifica selezione in corso. L'azienda ha scelto di reimpiegare, per la gestione di un nuovo procedimento amministrativo distinto e successivo, il criterio della spesa storica in luogo delle modalità di ripartizione delle risorse previste dall'art. 18 dell'avviso, in ragione della sospensione dell'efficacia delle disposizioni legislative e regolamentari che impongono il ricorso a procedure selettive pubbliche.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata dalla dedotta invalidità della delibera n. 1165/2024 e n. 3/2025

    Le censure relative all'impiego dei criteri utilizzati nella delibera n. 3/2025 sono state respinte. La delibera n. 282/2025 è qualificata correttamente come annullamento d'ufficio delle precedenti deliberazioni, ricorrendone i presupposti di illegittimità degli atti e dell'interesse pubblico alla loro rimozione. Quanto stabilito per il nono motivo di ricorso, relativo alla legittimità del criterio della spesa storica, vale anche in questa sede.

  • Rigettato
    Mantenimento dei criteri utilizzati dalle delibere annullate

    La delibera n. 282/2025 è qualificata correttamente come annullamento d'ufficio delle precedenti deliberazioni n. 1165/2024 e 3/2025, ricorrendone i presupposti di illegittimità degli atti e dell'interesse pubblico alla loro rimozione. Quanto stabilito per il nono motivo di ricorso, relativo alla legittimità del criterio della spesa storica, vale anche in questa sede. La 'revoca' è qualificabile come disapplicazione, per la conduzione di diversi e successivi procedimenti rispetto a quello selettivo, di un quadro normativo la cui efficacia è stata sospesa dalla citata disposizione di cui all'art. 36 della L. n. 193/2024.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 8-bis e 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992; eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità e contraddittorietà

    L'ASL ha fornito l'importo complessivo del budget quale tetto massimo di spesa, l'elenco delle prestazioni e il riferimento del prezzo unitario, ma non i quantitativi e il budget sezionati per ciascuna tipologia di prestazione. La fissazione dei volumi prestazionali di dettaglio a valle della procedura di manifestazione di interesse non si pone come violazione del principio di trasparenza e concorrenza, data la natura del settore e la finalità di acquisire manifestazioni di interesse per stipulare accordi contrattuali. L'esigenza di mantenere coerenza nella programmazione territoriale risponde alla necessità di assicurare sussidiarietà tra intervento pubblico e privato. La previsione della valorizzazione dei “volumi minimi” non implica l'individuazione di volumi minimi garantiti alle strutture convenzionate e va contestualizzata all'oggetto del decreto, funzionale alla progettazione e svolgimento della gara. La mancata indicazione dei volumi minimi relativi alle singole sotto-voci di prestazioni non ha inficiato la legittimità della procedura selettiva, poiché non ha precluso la partecipazione e la formulazione di un'offerta adeguata, come testimoniato dall'affidatario di una porzione del budget. Gli elementi a disposizione (costi unitari, sconti possibili) sono stati sufficienti per formulare un'offerta ponderata.

  • Rigettato
    Illegittimità della nomina della commissione

    Non è stata fornita alcuna argomentazione specifica a sostegno di questa censura, pertanto viene respinta in quanto infondata.

  • Rigettato
    Vizi nella valutazione delle proposte

    Le doglianze relative alla valutazione delle proposte sono state esaminate e respinte nei motivi precedenti. La Commissione ha operato nel rispetto delle norme, utilizzando criteri oggettivi e procedendo alla verifica delle autodichiarazioni, con conseguente rettifica dei punteggi laddove necessario. La mancata esclusione dei concorrenti in caso di difformità valutative è stata ritenuta legittima in assenza di previsioni espresse nella lex specialis.

  • Rigettato
    Illegittimità della proposta di riparto dei budget

    La delibera prevede espressamente che le disponibilità acquisite saranno utilizzate per i volumi di attività da individuare contestualmente agli esiti della manifestazione d'interesse. Tale prerogativa non contrasta con la regolarità e legittimità della selezione. La determinazione dei volumi di attività può avvenire successivamente alla selezione, una volta conosciuti i partecipanti, la loro distribuzione territoriale e le specialità per le quali concorrono. La procedura di riparto dei budget, basata sulla domanda non soddisfatta per ciascuna tipologia di prestazioni, risulta coerente con il principio di sussidiarietà e con la finalità di assicurare un servizio sanitario equo ed efficiente. La circostanza che non siano stati adottati criteri come la popolazione residente non incide sulla legittimità dell'atto, qualificandosi come una diversa prospettiva di gestione amministrativa.

  • Rigettato
    Illegittimità della nota relativa agli esiti e all'assegnazione del budget

    Le censure relative alla delibera n. 1165/2024 sono state respinte nei motivi precedenti. Pertanto, anche la nota che ne dà attuazione è immune dai vizi lamentati.

  • Rigettato
    Illegittimità della comunicazione di avvio del procedimento di annullamento d'ufficio

    La comunicazione di avvio del procedimento di annullamento d'ufficio è un atto endoprocedimentale che non è lesivo di per sé. Le censure relative alle delibere annullate sono state respinte nei motivi precedenti.

  • Rigettato
    Annullamento d'ufficio, ex art. 21-nonies L. 241/90, della delibera n. 1165 del 5 dicembre 2024 e della delibera n. 3 del 8 gennaio 2025

    L'annullamento d'ufficio delle precedenti delibere è stato ritenuto legittimo dall'amministrazione per errore metodologico. Le censure relative ai criteri utilizzati nelle delibere annullate sono state respinte nei motivi precedenti. Pertanto, l'atto di annullamento è immune dai vizi lamentati.

  • Rigettato
    Illegittimità della nota relativa al budget assegnato alla società ricorrente

    Le censure relative alla delibera n. 282/2025, che ha determinato le nuove assegnazioni di budget, sono state respinte nei motivi precedenti. Pertanto, anche la nota che ne dà attuazione è immune dai vizi lamentati.

  • Rigettato
    Illegittimità della delibera regionale in quanto presupposto degli atti impugnati

    Le censure relative ai criteri di valutazione della qualità delle proposte, basati sull'Allegato B della DGRT n. 1150/2023, sono state respinte nei motivi precedenti. Pertanto, la delibera regionale, in quanto presupposto degli atti impugnati, non viene ritenuta illegittima in relazione alle doglianze del ricorrente.

  • Rigettato
    Illegittimità del DM 19.12.2022 in quanto presupposto degli atti impugnati

    Le censure relative ai criteri di valutazione della qualità delle proposte, basati sul DM 19.12.2022, sono state respinte nei motivi precedenti. Pertanto, il DM, in quanto presupposto degli atti impugnati, non viene ritenuto illegittimo in relazione alle doglianze del ricorrente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Firenze, sez. II, sentenza 30/01/2026, n. 244
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
    Numero : 244
    Data del deposito : 30 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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