Sentenza breve 10 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza breve 10/02/2026, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00369/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00081/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 81 del 2026, proposto da
LAV, Lega Antivivisezione, Ente del Terzo Settore, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Valentina Stefutti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Luisa Londei, Bianca Peagno, Giacomo Quarneti e Matteo Scarbaci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ambiti territoriali di caccia ATC TV 07 e ATC TV 10, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione,
A) del Decreto direttoriale della Regione Veneto in data 9 dicembre 2025 n. 13500 recante «Autorizzazione all’ATC TV07 per lo svolgimento di prove cinofile per cani da seguita su specie lepre, senza sparo e abbattimento, per sabato 7 e domenica 8 marzo 2026, all’interno dei territori degli ATC TV05, TV07, TV8, TV9 e TV10»;
B) ove occorrer possa, della nota del Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico venatoria in data 19 febbraio 2025 prot. n. 88626 e della nota della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto giuridico e contenzioso di riscontro in data 24 febbraio 2025 prot. n. 95966;
C) di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Veneto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 il dott. AN ND e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La Regione Veneto, con decreto direttoriale in data 9 dicembre 2025 n. 13500: A) ha rilasciato a favore dell’Ambito territoriale di caccia (di seguito «ATC» ) TV07 l’autorizzazione «delle prove cinofile per cani da seguita su specie lepre, senza sparo e abbattimento, per sabato 07 e domenica 08 marzo 2026, all’interno del territorio degli ATC TV05, TV07, TV08, TV09 e TV10 nelle zone individuate nell’allegata cartografia » ; B) ha stabilito che detta autorizzazione «ha validità anche per gli anni 2027-2030, dipendentemente da eventuali modifiche alla normativa vigente e fermo restando che, preventivamente al loro svolgimento venga comunicata la conferma o la richiesta di rettifica della data alla U.O. Coordinamento e Gestione Ittica e Faunistica Venatoria» .
2. Di tale provvedimento ha chiesto l’annullamento l’associazione ambientalista ricorrente con ricorso notificato e depositato in data 13 gennaio 2026, al quale accede un’istanza cautelare e che si affida ai seguenti motivi:
«1) Violazione di legge. Violazione e/o falsa applicazione dell’art.18 comma 4 della LR 9 dicembre 1993 n.50 nonché dell’art.191 TFUE e 3-ter del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152. Violazione dell’art.3 della legge 7 agosto 1990 n.241. Difetto di motivazione ed istruttoria.»
La parte ricorrente deduce: A) che ISPRA, con nota in data 4 marzo 2025 avente a oggetto «Richiesta urgente di parere circa lo svolgimento di una gara per cani da seguita su lepre organizzata in provincia di Treviso nelle date 29 e 30 marzo 2025» , indirizzata alla stessa associazione ricorrente, aveva espresso il parere secondo cui: le attività cinofile, se effettuate in periodi sensibili per la riproduzione della fauna selvatica, possono esercitare un forte impatto sulla conservazione delle specie quando realizzate in aree naturali; la presenza costante e, in caso di gare, il numero elevato di cani potrebbe spingere gli animali selvatici a spostamenti frequenti durante il corteggiamento o le cure parentali, esercitando un impatto negativo sulla possibilità di riprodursi e sulla sopravvivenza dei giovani, limitando in questo modo il successo riproduttivo delle popolazioni; per quanto riguarda la lepre europea, il periodo delle nascite è compreso tra la fine di gennaio alla metà ottobre, con picco tra aprile e la metà di luglio; di conseguenza è opportuno che le prove cinofile con i cani da seguita e l’addestramento di queste razze nel territorio naturale venga interrotto il 15 febbraio; B) la Regione, pur essendo a conoscenza di tale parere, se ne è discostata senza nulla al riguardo motivare; C) il parere ISPRA è coerente con la più accreditata letteratura scientifica in materia, tra cui lo studio «Fertility of the European Brown Hare Across Plain, Hill and Mountain Environments in the Italian Peninsula» pubblicato il 20 dicembre 2024; D) la condotta procedimentale viola il principio eurounitario di precauzione;
«2) Violazione di legge. Violazione e/o falsa applicazione dell’art.10 della legge 11 febbraio 1992 n.157 sotto plurimi profili. Violazione degli artt. 9 Cost. e 13 TFUE.»
La parte ricorrente deduce che: A) ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 8 dell’art. 10 della legge n. 157 del 1992, la pianificazione delle gare di cani su fauna selvatica naturale deve svolgersi nel rispetto della conservazione delle attività riproduttive delle specie interessate; B) l’ISPRA ha espresso il parere secondo cui le prove cinofile con i cani da seguita e l’addestramento di queste razze nel territorio naturale, allorquando è coinvolta la lepre europea devono essere interrotte dopo il 15 febbraio; C) lo svolgimento di un prova cinofila con cani da seguita nei giorni del 7 e 8 marzo 2026 costituisce un grave rischio per la conservazione della lepre.
3. La Regione, con decreto direttoriale in data 23 gennaio 2026 n. 10405, ha disposto l’annullamento in autotutela del provvedimento impugnato, evidenziando in motivazione che: A) ha ricevuto in notifica il ricorso in epigrafe indicato; B) il parere di ISPRA in data 4 marzo 2025, prodotto in allegato dalla ricorrente, raccomanda la sospensione delle gare cinofile a far data dal 15 febbraio; C) l’Associazione venatoria destinataria dell’autorizzazione ha espresso il proprio consenso all’annullamento in via amministrativa dell’autorizzazione.
4. Di tale circostanza ha dato atto la stessa Regione con memoria in data 27 gennaio 2026 a mezzo della quale ha chiesto che il giudizio venga definito con declaratoria di cessazione della materia del contendere, a spese compensate.
4. Alla camera di consiglio del 29 gennaio 2026 è stato dato l’avviso della possibilità di definizione del giudizio con sentenza ai sensi dell’art. 60 c.p.a..
La causa quindi è passata in decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente il Collegio ritiene che il giudizio possa essere definito con sentenza ai sensi dell’art. 60 c.p.a., perché ricorrono tutte le condizioni previste da tale articolo.
2. Avuto riguardo all’annullamento in autotutela del provvedimento impugnato, che comporta la piena soddisfazione dell’interesse finale fatto valere dall’associazione ambientalista nella presente sede giudiziaria, il ricorso va definito con la declaratoria di cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm..
3. Le spese del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti, avuto riguardo al fatto che: A) la cessazione della materia del contendere è dipesa dalla scelta dell’Amministrazione di agire in autotutela prima che il Tribunale si pronunciasse, anche solo in sede cautelare, sulla fondatezza della pretesa attorea; B) l’esercizio del potere di autotutela è, come noto, ampiamente discrezionale, fatte salve le ipotesi di autotutela «doverosa» qui non ricorrenti; C) il parere ISPRA in data 4 marzo 2025, alla base del provvedimento di annullamento in autotutela, non era diretto alla Regione, né aveva natura obbligatoria, né vincolante; D) in un’ottica deflattiva del contenzioso e in attuazione dei principi di collaborazione e buona fede che devono improntare i rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione, ai sensi dell’art. 1, comma 2 -bis , della legge n. 241 del 1990, era esigibile che l’associazione ricorrente, anziché procedere de plano con l’azione giudiziaria, avanzasse un’istanza di autotutela alla Regione; E) da quest’ultimo punto di vista, rileva che il ricorso è stato notificato circa due mesi prima dello svolgimento della gara cinofila e che l’associazione ambientalista era comunque nei termini per utilmente proporlo, in caso di mancato riscontro dell’Amministrazione all’istanza di autotutela, se fosse stata proposta.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
Ida AI, Presidente
Francesco Avino, Primo Referendario
AN ND, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN ND | Ida AI |
IL SEGRETARIO