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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 21/03/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Daniele
Salvatore Abbate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2529/2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
Tra
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi elettivamente domiciliati in Lercara C.F._2
Friddi, via Pucci n. 44, presso l'Avv. Salvatore Giovanni Loforte, che li rappresenta e difende per mandato in atti;
-attori-
Contro
(C.F. ), CP_1 C.F._3
-convenuto -
OGGETTO: usucapione ex art. 1158 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 18/12/2024 la causa è
stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 09/09/2021, e Parte_1 Parte_3
hanno agito in giudizio al fine di sentir dichiarare in loro favore l'acquisto della piena proprietà per intervenuta usucapione della dell'immobile sito in Lercara Friddi, via Alfonso Giordano n. 35, identificato al MU,
particella 647, sub 1.
Gli attori hanno dedotto di aver acquistato da e Parte_4 [...]
la proprietà di una quota pari ai 10/12 del suddetto immobile, Per_1
e nella specie della particella 647 sub 1), per effetto di compravendita conclusa il 18/05/1995, e che la proprietà della restante parte corrispondente a 2/12, è stata acquisita per successione mortis causa da
CP_1
In particolare, gli attori hanno affermato la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1158 c.c. stante il protrarsi del loro possesso pacifico, continuo ed ultraventennale dell'intera unità immobiliare.
Hanno chiesto, dunque, di essere dichiarati proprietari dell'intera unità immobiliare, per intervenuta usucapione.
Con ordinanza del 04/03/2024, il Giudice istruttore ha rilevato che il convenuto in giudizio risultava essere nato nel 1895, e considerato il tentativo di notifica della citazione nelle forme di cui all'art. 143 cpc, ha onerato parte attrice del deposito della documentazione attestante esistenza in vita e Comune di ultima residenza del convenuto.
La causa è stata istruita mediante acquisizione di prove documentali.
All'udienza indicata in epigrafe la causa è stata posta in decisione con
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso, la domanda avanzata dagli attori risulta improcedibile per le ragioni che seguono.
Parte attrice ha proposto la domanda nei confronti di CP_1
nato a [...] il [...].
Orbene, non può in alcun modo essere superata la presunzione di non esistenza in vita alla data della notifica dell'atto di citazione (nelle forme di cui all'art. 143 cpc) dal momento che il predetto avrebbe dovuto avere la veneranda età di anni 126.
Deve ritenersi pertanto che il rapporto processuale non si sia instaurato tra le parti, stante l'inesistenza della chiamata in giudizio del defunto.
Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa,
definitivamente pronunciando,
dichiara improcedibile la domanda proposta dagli attori;
dichiara non ripetibili le spese di lite.
Così deciso in Termini Imerese, in data 21.3.2025. Il presente provvedimento, redatto su documento informatico,
viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. Daniele Salvatore
Abbate, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4
del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n.
24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n.
44.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Daniele
Salvatore Abbate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2529/2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
Tra
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi elettivamente domiciliati in Lercara C.F._2
Friddi, via Pucci n. 44, presso l'Avv. Salvatore Giovanni Loforte, che li rappresenta e difende per mandato in atti;
-attori-
Contro
(C.F. ), CP_1 C.F._3
-convenuto -
OGGETTO: usucapione ex art. 1158 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 18/12/2024 la causa è
stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 09/09/2021, e Parte_1 Parte_3
hanno agito in giudizio al fine di sentir dichiarare in loro favore l'acquisto della piena proprietà per intervenuta usucapione della dell'immobile sito in Lercara Friddi, via Alfonso Giordano n. 35, identificato al MU,
particella 647, sub 1.
Gli attori hanno dedotto di aver acquistato da e Parte_4 [...]
la proprietà di una quota pari ai 10/12 del suddetto immobile, Per_1
e nella specie della particella 647 sub 1), per effetto di compravendita conclusa il 18/05/1995, e che la proprietà della restante parte corrispondente a 2/12, è stata acquisita per successione mortis causa da
CP_1
In particolare, gli attori hanno affermato la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1158 c.c. stante il protrarsi del loro possesso pacifico, continuo ed ultraventennale dell'intera unità immobiliare.
Hanno chiesto, dunque, di essere dichiarati proprietari dell'intera unità immobiliare, per intervenuta usucapione.
Con ordinanza del 04/03/2024, il Giudice istruttore ha rilevato che il convenuto in giudizio risultava essere nato nel 1895, e considerato il tentativo di notifica della citazione nelle forme di cui all'art. 143 cpc, ha onerato parte attrice del deposito della documentazione attestante esistenza in vita e Comune di ultima residenza del convenuto.
La causa è stata istruita mediante acquisizione di prove documentali.
All'udienza indicata in epigrafe la causa è stata posta in decisione con
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso, la domanda avanzata dagli attori risulta improcedibile per le ragioni che seguono.
Parte attrice ha proposto la domanda nei confronti di CP_1
nato a [...] il [...].
Orbene, non può in alcun modo essere superata la presunzione di non esistenza in vita alla data della notifica dell'atto di citazione (nelle forme di cui all'art. 143 cpc) dal momento che il predetto avrebbe dovuto avere la veneranda età di anni 126.
Deve ritenersi pertanto che il rapporto processuale non si sia instaurato tra le parti, stante l'inesistenza della chiamata in giudizio del defunto.
Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa,
definitivamente pronunciando,
dichiara improcedibile la domanda proposta dagli attori;
dichiara non ripetibili le spese di lite.
Così deciso in Termini Imerese, in data 21.3.2025. Il presente provvedimento, redatto su documento informatico,
viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. Daniele Salvatore
Abbate, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4
del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n.
24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n.
44.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile