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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 02/12/2025, n. 606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 606 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
- SEZIONE CIVILE-
Il Gop dott. US Di LE , ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.ro 1416/2020
T R A
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall' Avv. BRUSCIA GIOVANNI
ATTORE OPPONENTE
CONTRO
, C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv.FAUSCIANA CP_1 P.IVA_1
GRAZIA
CONVENUTO OPPOSTO
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n.247\2020
Concisa esposizione del fatto e dei motivi della decisione
Con ricorso per decreto ingiuntivo richiedeva al Tribunale di Gela Parte_2
emettersi ingiunzione di pagamento nei confronti di per Parte_1
la somma di € 18.800,40 ( € 15.667,00 saldo prezzo appalto + IVA al 20% €
3.133,40), oltre interessi, quale saldo del corrispettivo pattuito tra le Parti per i lavori e la fornitura di beni che aveva effettuato nell'immobile sito in Gela , Via E.
Romagnoli, n. 89, di proprietà della Signora;
veniva Parte_1
emesso e notificato Decreto Ingiuntivo n. 247/2020 –R.G. n. 868/2020.
Con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_1
proponeva opposizione a d.i. chiedendo il suo annullamento e/o la revoca o la modifica, deducendo l'illegittimità della pretesa per intervenuto pagamento. 1 Premetteva l'opponente che negli anni 2008 e 2009 ha edificato, in Gela, una casa indipendente sita in via Ettore Romagnoli 89/A, dotata anche di giardino. Essendo una casa di nuova costruzione necessitava del relativo impianto elettrico, idraulico, climatizzatori, caldaie;
la sig.ra conferiva incarico all'opposto Pt_1
della realizzazione dell'impianto elettrico, idraulico, sia all'interno che Pt_2
all'esterno della casa e della istallazione dei macchinari, ivi compresi i 3 refrigeratori oggetto di controversia. Per i predetti lavori il sig. Parte_2
aveva richiesto la somma totale di € 45.000,00 comprensivi di iva, regolarmente pagati dalla sig.ra Tuttavia, il 3 settembre 2010 a Parte_1
seguito di forti piogge che hanno interessato la città di Gela e della cattiva manutenzione delle caditoie pubbliche dell'acqua piovana, l'abitazione della sig.ra che si trova al di sotto del livello della strada, subiva un allagamento Pt_1
che ne ha causato notevoli danni. L'ambiente più danneggiato della casa è stato il locale tecnico (situato in un seminterrato) all'interno del quale vi si trovano i pannelli elettrici e tutti i macchinari, quale impianto per ascensore impianto per piscina, boiler e i tre refrigeratori di cui in parola;
l'allagamento del locale tecnico determinava un blackout all'impianto elettrico e ha causato, altresì, la rottura dei tre refrigeratori, oltre ad altri danni. In quella circostanza, legata all'emergenza venutasi a creare, fu richiesto l'immediato intervento del sig. al fine di Pt_2 ripulire il locale tecnico e mettere in sicurezza gli impianti, come da fattura che si allega (doc. 3). Solamente per questa attività veniva corrisposto al sig. la Pt_2
somma di € 3.000,00. Successivamente, appurata la necessità di dovere sostituire, oltre l'impianto per l'ascensore ed altro, si è accertato, il non funzionamento dei tre refrigeratori. A quel punto il sig. , comunicava alla sig.ra Parte_2 Pt_1 la sua offerta per la sostituzione dei tre refrigeratori in parola consegnandole un preventivo del 20 settembre 2010 pari ad € 28.400,00 oltre iva.
Detto preventivo, oltre la sostituzione dei tre refrigeratori prevedeva la sostituzione di n. 1 "miscelatore termostatico per acqua calda sanitaria"; n. 1
"impianto elettrico"; n. 1 "pompa per piscina"; n. 1 pompa per idromassaggio"; n. 1
" motori centrifuga u.t.a.". Di tutte dette voci di preventivo, esponeva l'opponente,
2 l'unica sulla quale il sig. è intervenuto è stata solamente la sostituzione dei Pt_2
3 refrigeratori a cui aveva acconsentito. Per tale ragione il sig. Parte_2
procedette alla rimozione ed installazione dei tre refrigeratori nuovi A CP_2 questo punto, la sig.ra ffettua in favore del sig. pagamenti per € Pt_1 Pt_2
37.084,00. Solo nel 2016 il sig. fa pervenire alla sig.ra a distanza Pt_2 Pt_1
di ben 6 anni una lettera di sollecito di pagamento con la quale chiedeva, appunto, il pagamento di € 18.800,00 oggetto della ingiunzione di pagamento. Precisava che a seguito dell'alluvione del 3 settembre il danno subito dalla sig.ra nel Pt_1
2010 è stato oggetto di contenzioso tra la stessa ed il Invero, la Parte_3
sig.ra aveva proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo avanti Pt_1
il Tribunale di Gela iscritto al n. r.g. 1228/2010 al fine di accertare, preventivamente, la responsabilità del danno ed il relativo danno. Depositava preventivo fornito da altra ditta dal quale poteva evincersi che dette macchine hanno un valore inferiore rispetto anche ai €36.560 euro indicati dal CTU, avendo la presentato un'offerta per la sostituzione di una macchina uguale CP_3
a quella attualmente installata pari ad € 6.500,00 oltre iva;
ciò significava che oggi il valore di tre refrigeratori è pari ad € 19.500,00 oltre iva, a sostegno della assunta esosità del prezzo di vendita dei detti macchinari.
Instauratosi il contraddittorio tra le parti veniva rigettata la richiesta di provvisoria esecutività del Decreto Ingiuntivo formulata dall'opposto, venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma venivano in seguito rigettate le richieste istruttorie formulate da entrambe le parti e rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni. Trattenuta in decisione entrambe le parti provvedevano al deposito delle memorie conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In diritto preliminarmente si osserva che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un procedimento ordinario a cognizione piena nel quale il giudice, anche se abbia accertato la mancanza delle condizioni richieste dagli artt. 633 e ss.
c.p.c., è chiamato a pronunciarsi sul merito del diritto fatto valere dal creditore, tenuto conto degli elementi probatori esibiti nel corso del giudizio (v. da ultimo
3 Cass. sez. II, 12/03/2019, n.7020; Cass. Sez. L. 12/08/2004, n.15702; Cass. sez. II,
22/03/2001, n.4121). L'oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è, dunque, ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma “si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione” (così in massima Cass. Sez. L. 15702/2004 cit.).
Dall'affermazione di tale principio generale, invero costantemente enunciato dalla giurisprudenza, discende che l'accertamento della fondatezza dell'azione monitoria non può limitarsi alla verifica delle condizioni di ammissibilità del decreto ingiuntivo, ma deve riguardare gli elementi di prova addotti nel giudizio di merito a sostegno della domanda, alla luce delle prove offerte dal ricorrente ed opposto nel giudizio a cognizione piena che si instaura con l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso.
Sotto tale profilo si osserva che la fattura commerciale, in ragione della sua formazione unilaterale, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo,
e si concretizza nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Quanto al suo valore probatorio, va precisato che la fattura, se è sufficiente per l'emissione del decreto ingiuntivo, nel successivo giudizio di opposizione a cognizione piena non costituisce valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma, al più, mero indizio delle stesse.
Parimenti per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi, fatte da imprenditori che esercitano un'attività commerciale e da lavoratori autonomi, anche a persone che non esercitano tale attività, gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli artt. 2214 e ss., purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, e delle scritture prescritte dalle leggi tributarie, se tenute con l'osservanza delle norme per queste previste, costituiscono, ai sensi dell'art. 634 c.p.c., idonee prove scritte per l'emissione del decreto ingiuntivo, mentre nel giudizio di opposizione, che è un ordinario giudizio di cognizione, si applicano le norme ordinarie in materia di onere della prova.
4 A tal proposito in base agli artt. 2709 e 2710 c.c. i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l'imprenditore che li ha redatti e, ove regolarmente tenuti, possono fare prova tra imprenditori per i rapporti afferenti all'esercizio dell'impresa, restando in tal caso liberamente valutabili dal giudice (v. Trib. Milano sez. IV, 12/06/2019 n.5664; v. anche Trib.
Pavia Sez. III, 23/01/2019, n.101). Va poi brevemente rammentato che nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo l'opposto assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente ricopre la posizione sostanziale di convenuto. Incombe dunque sull'opposto l'onere della prova del credito azionato in sede monitoria, mentre grava sull'opponente l'onere di dare prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere o, comunque, dei fatti posti a fondamento delle eventuali eccezioni volte a paralizzare la pretesa creditoria.
Nondimeno, la Suprema Corte ha evidenziato che la fattura, oltre ad assumere efficacia probatoria contro l'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, “può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto (Cass. n. 15832/2011; n.
13651/2006; ...)”. Tale accettazione, una volta che la fattura sia stata portata a conoscenza del destinatario, non richiede formule sacramentali, “potendosi anche esprimere per comportamenti concludenti”. Ritiene tuttavia il decidente che a tal fine non sia sufficiente la mera inerzia o il silenzio serbato dall'opponente prima della proposizione della opposizione, occorrendo un comportamento del debitore dal significato univoco.
In tema di riparto degli oneri probatori dalla giurisprudenza di legittimità, che, con orientamento ormai costante a partire dalla nota sentenza delle Sezioni Unite
n. 13533 del 30/10/2001, ha affermato che “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato
5 dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460.
Nella controversia in esame i fatti risultano ampiamente provati sia dalle medesime allegazioni che dalle prove documentali offerte. In particolare appare provato che a seguito della alluvione del 3.8.2010 avvenuta in Gela, l'opponente ha subito ingenti danni all'immobile ad alle apparecchiature di recente istallate;
per tali interventi si è rivolto alla ditta con cui aveva in corso un Parte_2
rapporto fiduciario preesistente, dato che la medesima ditta aveva provveduto, in precedenza, all'istallazione di diversi macchinari nell'immobile. Tali circostanze risultano provate sia dalle fatture emesse all'ordine della committente sig.ra che dalla relazione di CTU svolta nel procedimento di ATP tra la Pt_1
medesima opponente ed il al fine di stabilire cause ed entità dei Parte_3 danni conseguenti alla detta alluvione. Dall'esame del verbale di sopralluogo si evince che, in particolare quanto all'oggetto del presente giudizio, erano ancora collocati per la visione i tre refrigeratori danneggiati e quelli successivamente forniti e collocati in uso. Inoltre appaiono inconsistenti e generiche le affermazioni di parte opponente allorché da una parte afferma l'esosità della richiesta monitoria, in considerazione sia delle risultanze della ctu che dall'esame di un preventivo di altra ditta;
ma non prova che ad eseguire la prestazione della fornitura dei tre refrigeratori sia stata altra ditta.
Sarebbe stato onere della opponente inoltre contestare la dicitura “in acconto” sull'ultima fattura se avesse ritenuto di avere saldato ditta fornitrice. Invece appare coerente la spiegazione fornita dalla parte opposta secondo cui il Cassarà avrebbe ritardato, in considerazione dei buoni rapporti di fiducia allora in essere tra le parti, l'esazione del prezzo pattuito.
Ne deriva che l'opposizione risulta completamente sprovvista di prova. Per contro la prestazione creditoria appare provata dalle risultanze della prodotta ed incontestata c.t.u. a firma dell'arch. . Persona_1
6 L'opposizione va pertanto integralmente rigettata e confermato il d.i. 247\2020.
Le spese della lite seguono il criterio della soccombenza e sono poste a carico dell'opponente: sono liquidate ai sensi del D.M. 55\14 sulla scorta del valore (€
18.800,00) per le tre fasi del giudizio, ai valori medi, esclusa l'attività istruttoria non espletata.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni altra domanda e\o eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'opposizione a d.i. n. 247\2020 che conferma e dichiara esecutivo.
Liquida le spese del giudizio in € 3.397,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge in favore dell'opposta.
Gela, 02/12/2025
Il Gop
US Di LE
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
- SEZIONE CIVILE-
Il Gop dott. US Di LE , ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.ro 1416/2020
T R A
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall' Avv. BRUSCIA GIOVANNI
ATTORE OPPONENTE
CONTRO
, C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv.FAUSCIANA CP_1 P.IVA_1
GRAZIA
CONVENUTO OPPOSTO
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n.247\2020
Concisa esposizione del fatto e dei motivi della decisione
Con ricorso per decreto ingiuntivo richiedeva al Tribunale di Gela Parte_2
emettersi ingiunzione di pagamento nei confronti di per Parte_1
la somma di € 18.800,40 ( € 15.667,00 saldo prezzo appalto + IVA al 20% €
3.133,40), oltre interessi, quale saldo del corrispettivo pattuito tra le Parti per i lavori e la fornitura di beni che aveva effettuato nell'immobile sito in Gela , Via E.
Romagnoli, n. 89, di proprietà della Signora;
veniva Parte_1
emesso e notificato Decreto Ingiuntivo n. 247/2020 –R.G. n. 868/2020.
Con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_1
proponeva opposizione a d.i. chiedendo il suo annullamento e/o la revoca o la modifica, deducendo l'illegittimità della pretesa per intervenuto pagamento. 1 Premetteva l'opponente che negli anni 2008 e 2009 ha edificato, in Gela, una casa indipendente sita in via Ettore Romagnoli 89/A, dotata anche di giardino. Essendo una casa di nuova costruzione necessitava del relativo impianto elettrico, idraulico, climatizzatori, caldaie;
la sig.ra conferiva incarico all'opposto Pt_1
della realizzazione dell'impianto elettrico, idraulico, sia all'interno che Pt_2
all'esterno della casa e della istallazione dei macchinari, ivi compresi i 3 refrigeratori oggetto di controversia. Per i predetti lavori il sig. Parte_2
aveva richiesto la somma totale di € 45.000,00 comprensivi di iva, regolarmente pagati dalla sig.ra Tuttavia, il 3 settembre 2010 a Parte_1
seguito di forti piogge che hanno interessato la città di Gela e della cattiva manutenzione delle caditoie pubbliche dell'acqua piovana, l'abitazione della sig.ra che si trova al di sotto del livello della strada, subiva un allagamento Pt_1
che ne ha causato notevoli danni. L'ambiente più danneggiato della casa è stato il locale tecnico (situato in un seminterrato) all'interno del quale vi si trovano i pannelli elettrici e tutti i macchinari, quale impianto per ascensore impianto per piscina, boiler e i tre refrigeratori di cui in parola;
l'allagamento del locale tecnico determinava un blackout all'impianto elettrico e ha causato, altresì, la rottura dei tre refrigeratori, oltre ad altri danni. In quella circostanza, legata all'emergenza venutasi a creare, fu richiesto l'immediato intervento del sig. al fine di Pt_2 ripulire il locale tecnico e mettere in sicurezza gli impianti, come da fattura che si allega (doc. 3). Solamente per questa attività veniva corrisposto al sig. la Pt_2
somma di € 3.000,00. Successivamente, appurata la necessità di dovere sostituire, oltre l'impianto per l'ascensore ed altro, si è accertato, il non funzionamento dei tre refrigeratori. A quel punto il sig. , comunicava alla sig.ra Parte_2 Pt_1 la sua offerta per la sostituzione dei tre refrigeratori in parola consegnandole un preventivo del 20 settembre 2010 pari ad € 28.400,00 oltre iva.
Detto preventivo, oltre la sostituzione dei tre refrigeratori prevedeva la sostituzione di n. 1 "miscelatore termostatico per acqua calda sanitaria"; n. 1
"impianto elettrico"; n. 1 "pompa per piscina"; n. 1 pompa per idromassaggio"; n. 1
" motori centrifuga u.t.a.". Di tutte dette voci di preventivo, esponeva l'opponente,
2 l'unica sulla quale il sig. è intervenuto è stata solamente la sostituzione dei Pt_2
3 refrigeratori a cui aveva acconsentito. Per tale ragione il sig. Parte_2
procedette alla rimozione ed installazione dei tre refrigeratori nuovi A CP_2 questo punto, la sig.ra ffettua in favore del sig. pagamenti per € Pt_1 Pt_2
37.084,00. Solo nel 2016 il sig. fa pervenire alla sig.ra a distanza Pt_2 Pt_1
di ben 6 anni una lettera di sollecito di pagamento con la quale chiedeva, appunto, il pagamento di € 18.800,00 oggetto della ingiunzione di pagamento. Precisava che a seguito dell'alluvione del 3 settembre il danno subito dalla sig.ra nel Pt_1
2010 è stato oggetto di contenzioso tra la stessa ed il Invero, la Parte_3
sig.ra aveva proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo avanti Pt_1
il Tribunale di Gela iscritto al n. r.g. 1228/2010 al fine di accertare, preventivamente, la responsabilità del danno ed il relativo danno. Depositava preventivo fornito da altra ditta dal quale poteva evincersi che dette macchine hanno un valore inferiore rispetto anche ai €36.560 euro indicati dal CTU, avendo la presentato un'offerta per la sostituzione di una macchina uguale CP_3
a quella attualmente installata pari ad € 6.500,00 oltre iva;
ciò significava che oggi il valore di tre refrigeratori è pari ad € 19.500,00 oltre iva, a sostegno della assunta esosità del prezzo di vendita dei detti macchinari.
Instauratosi il contraddittorio tra le parti veniva rigettata la richiesta di provvisoria esecutività del Decreto Ingiuntivo formulata dall'opposto, venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma venivano in seguito rigettate le richieste istruttorie formulate da entrambe le parti e rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni. Trattenuta in decisione entrambe le parti provvedevano al deposito delle memorie conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In diritto preliminarmente si osserva che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un procedimento ordinario a cognizione piena nel quale il giudice, anche se abbia accertato la mancanza delle condizioni richieste dagli artt. 633 e ss.
c.p.c., è chiamato a pronunciarsi sul merito del diritto fatto valere dal creditore, tenuto conto degli elementi probatori esibiti nel corso del giudizio (v. da ultimo
3 Cass. sez. II, 12/03/2019, n.7020; Cass. Sez. L. 12/08/2004, n.15702; Cass. sez. II,
22/03/2001, n.4121). L'oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è, dunque, ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma “si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione” (così in massima Cass. Sez. L. 15702/2004 cit.).
Dall'affermazione di tale principio generale, invero costantemente enunciato dalla giurisprudenza, discende che l'accertamento della fondatezza dell'azione monitoria non può limitarsi alla verifica delle condizioni di ammissibilità del decreto ingiuntivo, ma deve riguardare gli elementi di prova addotti nel giudizio di merito a sostegno della domanda, alla luce delle prove offerte dal ricorrente ed opposto nel giudizio a cognizione piena che si instaura con l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso.
Sotto tale profilo si osserva che la fattura commerciale, in ragione della sua formazione unilaterale, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo,
e si concretizza nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Quanto al suo valore probatorio, va precisato che la fattura, se è sufficiente per l'emissione del decreto ingiuntivo, nel successivo giudizio di opposizione a cognizione piena non costituisce valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma, al più, mero indizio delle stesse.
Parimenti per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi, fatte da imprenditori che esercitano un'attività commerciale e da lavoratori autonomi, anche a persone che non esercitano tale attività, gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli artt. 2214 e ss., purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, e delle scritture prescritte dalle leggi tributarie, se tenute con l'osservanza delle norme per queste previste, costituiscono, ai sensi dell'art. 634 c.p.c., idonee prove scritte per l'emissione del decreto ingiuntivo, mentre nel giudizio di opposizione, che è un ordinario giudizio di cognizione, si applicano le norme ordinarie in materia di onere della prova.
4 A tal proposito in base agli artt. 2709 e 2710 c.c. i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l'imprenditore che li ha redatti e, ove regolarmente tenuti, possono fare prova tra imprenditori per i rapporti afferenti all'esercizio dell'impresa, restando in tal caso liberamente valutabili dal giudice (v. Trib. Milano sez. IV, 12/06/2019 n.5664; v. anche Trib.
Pavia Sez. III, 23/01/2019, n.101). Va poi brevemente rammentato che nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo l'opposto assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente ricopre la posizione sostanziale di convenuto. Incombe dunque sull'opposto l'onere della prova del credito azionato in sede monitoria, mentre grava sull'opponente l'onere di dare prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere o, comunque, dei fatti posti a fondamento delle eventuali eccezioni volte a paralizzare la pretesa creditoria.
Nondimeno, la Suprema Corte ha evidenziato che la fattura, oltre ad assumere efficacia probatoria contro l'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, “può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto (Cass. n. 15832/2011; n.
13651/2006; ...)”. Tale accettazione, una volta che la fattura sia stata portata a conoscenza del destinatario, non richiede formule sacramentali, “potendosi anche esprimere per comportamenti concludenti”. Ritiene tuttavia il decidente che a tal fine non sia sufficiente la mera inerzia o il silenzio serbato dall'opponente prima della proposizione della opposizione, occorrendo un comportamento del debitore dal significato univoco.
In tema di riparto degli oneri probatori dalla giurisprudenza di legittimità, che, con orientamento ormai costante a partire dalla nota sentenza delle Sezioni Unite
n. 13533 del 30/10/2001, ha affermato che “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato
5 dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460.
Nella controversia in esame i fatti risultano ampiamente provati sia dalle medesime allegazioni che dalle prove documentali offerte. In particolare appare provato che a seguito della alluvione del 3.8.2010 avvenuta in Gela, l'opponente ha subito ingenti danni all'immobile ad alle apparecchiature di recente istallate;
per tali interventi si è rivolto alla ditta con cui aveva in corso un Parte_2
rapporto fiduciario preesistente, dato che la medesima ditta aveva provveduto, in precedenza, all'istallazione di diversi macchinari nell'immobile. Tali circostanze risultano provate sia dalle fatture emesse all'ordine della committente sig.ra che dalla relazione di CTU svolta nel procedimento di ATP tra la Pt_1
medesima opponente ed il al fine di stabilire cause ed entità dei Parte_3 danni conseguenti alla detta alluvione. Dall'esame del verbale di sopralluogo si evince che, in particolare quanto all'oggetto del presente giudizio, erano ancora collocati per la visione i tre refrigeratori danneggiati e quelli successivamente forniti e collocati in uso. Inoltre appaiono inconsistenti e generiche le affermazioni di parte opponente allorché da una parte afferma l'esosità della richiesta monitoria, in considerazione sia delle risultanze della ctu che dall'esame di un preventivo di altra ditta;
ma non prova che ad eseguire la prestazione della fornitura dei tre refrigeratori sia stata altra ditta.
Sarebbe stato onere della opponente inoltre contestare la dicitura “in acconto” sull'ultima fattura se avesse ritenuto di avere saldato ditta fornitrice. Invece appare coerente la spiegazione fornita dalla parte opposta secondo cui il Cassarà avrebbe ritardato, in considerazione dei buoni rapporti di fiducia allora in essere tra le parti, l'esazione del prezzo pattuito.
Ne deriva che l'opposizione risulta completamente sprovvista di prova. Per contro la prestazione creditoria appare provata dalle risultanze della prodotta ed incontestata c.t.u. a firma dell'arch. . Persona_1
6 L'opposizione va pertanto integralmente rigettata e confermato il d.i. 247\2020.
Le spese della lite seguono il criterio della soccombenza e sono poste a carico dell'opponente: sono liquidate ai sensi del D.M. 55\14 sulla scorta del valore (€
18.800,00) per le tre fasi del giudizio, ai valori medi, esclusa l'attività istruttoria non espletata.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni altra domanda e\o eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'opposizione a d.i. n. 247\2020 che conferma e dichiara esecutivo.
Liquida le spese del giudizio in € 3.397,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge in favore dell'opposta.
Gela, 02/12/2025
Il Gop
US Di LE
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