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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado La Spezia, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di La Spezia |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 24/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LA SPEZIA Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
LAINO AURELIO, Presidente
SGAMBATI GIOVANNI, Relatore
RANALDI ALESSANDRO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 192/2024 depositato il 20/05/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - La Spezia - Via Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 05684202300000565001 IRPEF-ALTRO a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 13/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti e verbali di causa.
Resistente/Appellato: Come in atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il presente procedimento risulta introdotto con atto notificato e depositato dall'Agenzia delle Entrate-
Riscossione col quale l'Ufficio ha affermato la sussistenza della giurisdizione della Corte di giustizia tributaria ed ha chiesto respingersi in quanto infondata l'opposizione avverso l'atto di pignoramento presso terzi n. 05684202300000565/001 del 21.11.2023 in precedenza proposta da Resistente_1 davanti al Giudice delle esecuzioni del Tribunale della Spezia, dichiarando valido ed efficace il pignoramento medesimo.
Il Resistente_1 si è costituito in giudizio ed ha resistito alla domanda eccependone preliminarmente l'inammissibilità e riproponendo le censure di merito già sollevate davanti al giudice ordinario.
-
Radicatosi il contraddittorio, alla fissata udienza di trattazione le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti.
La Corte ha quindi trattenuto il procedimento in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rileva che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha in sostanza proposto davanti a questa Corte di
Giustizia Tributaria, l'atto introduttivo del giudizio di merito dell'opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi proposta davanti al Giudice delle esecuzioni.
Come emerge dagli atti in data 21.11.2023 l'Agenzia delle Entrate – Riscossione aveva proceduto aa pignoramento dei crediti di Resistente_1 nei confronti del terzo Equitalia Servizi di riscossione Spa per la somma di € 43.766,96 compresi interessi di mora ed oneri della riscossione, oltre agli interessi e agli oneri di riscossione.
Successivamente, con ricorso in opposizione depositato il 23.1.2024 il Resistente_1 chiedeva al Tribunale della Spezia di "Accertare e dichiarare la sussistenza dei requisiti di legge, e conseguentemente sospendere l'esecuzione per tutti i motivi di cui in premessa;
Nel merito 2. Accertare e dichiarare la mancata notifica ai sensi di legge dell'atto di pignoramento e delle cartelle e di ogni altro atto prodromico e conseguentemente annullarli e/o dichiararli nulli e/o inefficaci;
3. Accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'illegittimità
e/o comunque l'inefficacia dell'atto di pignoramento presso terzi impugnato e, per l'effetto, dichiarare estinta ed improcedibile l'esecuzione introdotta dalla Agenzia delle Entrate – Riscossione e dichiarare parte opponente, non tenuta ad alcun tipo di pagamento verso l'Agenzia delle Entrate - Riscossione in relazione alle cartelle indicate nell'atto di pignoramento." L'ER si era ritualmente costituita in giudizio con comparsa del 14.3.2024 opponendosi al ricorso.
Il G.E. fissata come previsto dal c.p.c. l'udienza d trattazione dell'stanza di sospensione, con ordinanza del
3.4.2024 sospendeva il pignoramento presso terzi e concedeva giorni 60 per la riassunzione.
L'ER ha quindi riassunto il giudizio davanti a questa Corte di Giustizia Tributaria di La Spezia anziché davanti al Giudice competente ex artt. 615, 616, 617 e 618 del codice di procedura civile.
Ne consegue il difetto di giurisdizione/competenza a decidere di questa Corte, trattandosi in sostanza di procedimento conseguente alla proposizione nell'ambito di un'opposizione esecutiva, dell'atto di riassunzione del giudizio di merito (non ben comprensibile come mai ER abbia introdotto in sostanza un atto diretto alla conferma del pignoramento - che va contestato davanti al G.E. davanti al quale già pende il relativo procedimento - e degli atti presupposti contenenti le pretese tributarie in relazione a quali vi è unicamente l'interesse del contribuente a proporre ricorso).
La natura della controversia e le questioni poste consentono la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario. Spese compensate.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LA SPEZIA Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
LAINO AURELIO, Presidente
SGAMBATI GIOVANNI, Relatore
RANALDI ALESSANDRO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 192/2024 depositato il 20/05/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - La Spezia - Via Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 05684202300000565001 IRPEF-ALTRO a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 13/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti e verbali di causa.
Resistente/Appellato: Come in atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il presente procedimento risulta introdotto con atto notificato e depositato dall'Agenzia delle Entrate-
Riscossione col quale l'Ufficio ha affermato la sussistenza della giurisdizione della Corte di giustizia tributaria ed ha chiesto respingersi in quanto infondata l'opposizione avverso l'atto di pignoramento presso terzi n. 05684202300000565/001 del 21.11.2023 in precedenza proposta da Resistente_1 davanti al Giudice delle esecuzioni del Tribunale della Spezia, dichiarando valido ed efficace il pignoramento medesimo.
Il Resistente_1 si è costituito in giudizio ed ha resistito alla domanda eccependone preliminarmente l'inammissibilità e riproponendo le censure di merito già sollevate davanti al giudice ordinario.
-
Radicatosi il contraddittorio, alla fissata udienza di trattazione le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti.
La Corte ha quindi trattenuto il procedimento in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rileva che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha in sostanza proposto davanti a questa Corte di
Giustizia Tributaria, l'atto introduttivo del giudizio di merito dell'opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi proposta davanti al Giudice delle esecuzioni.
Come emerge dagli atti in data 21.11.2023 l'Agenzia delle Entrate – Riscossione aveva proceduto aa pignoramento dei crediti di Resistente_1 nei confronti del terzo Equitalia Servizi di riscossione Spa per la somma di € 43.766,96 compresi interessi di mora ed oneri della riscossione, oltre agli interessi e agli oneri di riscossione.
Successivamente, con ricorso in opposizione depositato il 23.1.2024 il Resistente_1 chiedeva al Tribunale della Spezia di "Accertare e dichiarare la sussistenza dei requisiti di legge, e conseguentemente sospendere l'esecuzione per tutti i motivi di cui in premessa;
Nel merito 2. Accertare e dichiarare la mancata notifica ai sensi di legge dell'atto di pignoramento e delle cartelle e di ogni altro atto prodromico e conseguentemente annullarli e/o dichiararli nulli e/o inefficaci;
3. Accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'illegittimità
e/o comunque l'inefficacia dell'atto di pignoramento presso terzi impugnato e, per l'effetto, dichiarare estinta ed improcedibile l'esecuzione introdotta dalla Agenzia delle Entrate – Riscossione e dichiarare parte opponente, non tenuta ad alcun tipo di pagamento verso l'Agenzia delle Entrate - Riscossione in relazione alle cartelle indicate nell'atto di pignoramento." L'ER si era ritualmente costituita in giudizio con comparsa del 14.3.2024 opponendosi al ricorso.
Il G.E. fissata come previsto dal c.p.c. l'udienza d trattazione dell'stanza di sospensione, con ordinanza del
3.4.2024 sospendeva il pignoramento presso terzi e concedeva giorni 60 per la riassunzione.
L'ER ha quindi riassunto il giudizio davanti a questa Corte di Giustizia Tributaria di La Spezia anziché davanti al Giudice competente ex artt. 615, 616, 617 e 618 del codice di procedura civile.
Ne consegue il difetto di giurisdizione/competenza a decidere di questa Corte, trattandosi in sostanza di procedimento conseguente alla proposizione nell'ambito di un'opposizione esecutiva, dell'atto di riassunzione del giudizio di merito (non ben comprensibile come mai ER abbia introdotto in sostanza un atto diretto alla conferma del pignoramento - che va contestato davanti al G.E. davanti al quale già pende il relativo procedimento - e degli atti presupposti contenenti le pretese tributarie in relazione a quali vi è unicamente l'interesse del contribuente a proporre ricorso).
La natura della controversia e le questioni poste consentono la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario. Spese compensate.