Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 01/04/2025, n. 635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 635 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.3452 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
nata a [...] il [...], (C.F.: Parte_1
), residente in [...], int. 14, C.F._1
S. Lucia Sopra Contesse, elettivamente domiciliata in Messina, via
Tommaso Cannizzaro, n. 209, presso e nello studio dell'avv. Antonio M. L.
Paratore (C.F. ; fax: 090662735; C.F._2
che la rappresenta e difende per procura Email_1
in atti;
PARTE RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...]; PARTE Controparte_1
RESISTENTE
E
Con l'intervento del Pubblico Ministero
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473 bis .12 c.p.c., 473 bis .29 c.p.c. e 473 bis .47
c.p.c. depositato in cancelleria il 29.08.2024, Parte_1
1
Per_
il 14.07.2013 e il 24.04.2018; che con sentenza n. Per_2
606/2023 del 13/03/2023 il Tribunale di Messina aveva pronunciato la separazione giudiziale dei coniugi con addebito a carico del , CP_1
aveva affidato i figli minori in modo condiviso ad entrambi i genitori ed aveva posto a carico del l'obbligo di corrispondere un CP_1
assegno mensile complessivo di € 250,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli, oltre aggiornamento ISTAT ed oltre partecipazione nella misura del 70 % alle spese straordinarie;
che il si era CP_1
totalmente disinteressato dei figli, non aveva mai esercitato il diritto di visita, non aveva mai seguito i figli nella loro crescita e non aveva mai corrisposto l'assegno di mantenimento;
che il si era reso CP_1
irreperibile per qualsiasi comunicazione ed esigenza dei figli, anche di natura scolastica e sanitaria;
che il comportamento del era CP_1
pregiudizievole per la crescita dei figli, poichè impediva, tra l'altro, alla deducente di assumere le decisioni di maggiore interesse per i figli;
tutto ciò premesso, chiedeva che i figli minori fossero affidati in via esclusiva alla madre, attribuendo alla deducente anche la facoltà di assumere da sola le decisioni sule questioni di maggiore interesse per i figli o, in subordine, attribuendo alla deducente la facoltà di assumere da sola le decisioni in materia di salute, di istruzione, di residenza e quelle di carattere amministrativo.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 16/18.09.2024.
All'udienza del 03.12.2024 parte ricorrente chiedeva l'emissione di un provvedimento indifferibile ex art. 473 bis .15 c.p.c. che attribuisse l'affidamento “superesclusivo” alla madre, posto che l'attuale situazione di
2 irreperibilità del resistente determinava una paralisi decisionale che avrebbe Per_ potuto arrecare gravissimo pregiudizio ai figli minori figli, nata a
Messina il 14.07.2013 e nato a [...] il [...]. Il Per_2
Giudice, rilevato che la situazione di irreperibilità del resistente, certificata dall'Ufficiale Giudiziario, non consentiva alla madre di assumere in modo condiviso le decisioni nell'interesse dei figli, con provvedimento indifferibile ex art. 473 bis .15 c.p.c., affidava i figli minori Per_3
nata a [...] il [...] e nato a
[...] Persona_4
Messina il 24.04.2018, in via esclusiva alla madre ed attribuiva a nata a [...] il [...] anche la Parte_1
facoltà, ai sensi dell'art. 337 quater c.p.c., di assumere autonomamente nell'interesse dei figli le decisioni sulle questioni di maggiore interesse.
All'udienza del 01.04.2025 fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21 c.p.c., il Giudice delegato prendeva atto della impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, in quanto il resistente, benché ritualmente citato ai sensi dell'art. 143 c.p.c., non si era costituito;
dichiarata, quindi, la contumacia del resistente, confermava il provvedimento indifferibile emesso il
03.12.2024 e, con provvedimento provvisorio ex art. 473 bis .22 c.p.c., recepiva le statuizioni contenute nel provvedimento indifferibile. Ritenuto, infine, che la causa fosse matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, invitava il procuratore dell'unica parte costituita a precisare le conclusioni e, all'esito della discussione orale, riservava di riferire al collegio per la decisione.
Va, in via preliminare, osservato che l'art. 473 bis .29 c.p.c. prevede che i provvedimenti a tutela dei minori ed in materia di contributi economici possono essere in ogni tempo modificati “qualora sopravvengano giustificati motivi”. Il legislatore ha, in tal modo, chiarito che anche i provvedimenti concernenti l'affidamento ed il mantenimento
3 della prole sono soggetti alla clausola implicita del rebus sic stantibus.
Invero, l'art. 337 quinquies c.c. stabilisce che la revisione delle statuizioni concernenti la prole è ammessa “in ogni tempo”, ma già nel vigore della disciplina vigente prima della riforma “Cartabia” la giurisprudenza di legittimità aveva chiarito che tale disposizione non incideva sui presupposti della revisione e che l'esistenza di circostanze nuove costituiva in ogni caso, anche con riferimento ai provvedimenti concernenti la prole minorenne, condizione implicita ma necessaria per procedere alla modifica delle statuizioni vigenti (Cass. civ. 08.05.2013 n. 10720). Quanto alla individuazione dei “giustificati motivi”, si è osservato che con tale espressione si attribuisce rilevanza a fatti sopravvenuti alla precedente pronuncia, idonei a giustificare una revisione dell'assetto di interessi da questa definito.
Parte ricorrente ha chiesto la modifica del regime di affidamento dei figli, evidenziando che il resistente si era reso irreperibile ed era del tutto assente dalla vita dei figli. La prova della irreperibilità del si CP_1
poteva, d'altronde, agevolmente trarre dalla stessa relata di notifica del ricorso introduttivo, effettuata con le formalità previste dall'art. 143 c.p.c..
Ritiene il collegio che la domanda vada accolta e che vada, di conseguenza, confermato quanto stabilito prima con il provvedimento indifferibile del 03.12.2024 e poi con il provvedimento provvisorio ex art. 473 bis .22 c.p.c. del 01.04.2025.
Il legislatore non ha chiarito in via generale in quali casi l'affidamento condiviso possa configurarsi come contrario all'interesse del minore ed è stata la giurisprudenza ad individuare i casi nei quali appare preferibile disporre l'affidamento monogenitoriale, fermo restando che di tale scelta occorre dare esaustiva e congrua motivazione. Orbene, nella valutazione dell'interesse morale e materiale della prole, è stato
4 sottolineato che l'affidamento condiviso non va disposto quando, per qualsiasi motivo (conflittualità insuperabile tra i genitori, incomunicabilità, incomprensioni), non sia possibile quella collaborazione tra i genitori che è indispensabile perché l'affidamento condiviso non si risolva in un pregiudizio per la prole, paralizzando le scelte da assumere. Orbene, nel caso in esame ricorre proprio questa ipotesi, poiché l'irreperibilità del padre dei minori è ostativa al perseguimento del metodo dell'accordo.
Ritiene, peraltro, il collegio che occorra, non solo, disporre l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre, ma anche attribuire a quest'ultima il cosiddetto affido super-esclusivo o rafforzato, ex art. 337 quater, comma III, c.c., che prevede una concentrazione delle competenze genitoriali in capo al genitore affidatario, anche con riferimento alle decisioni di maggiore interesse che attengono, ai sensi dell'art. 337 ter comma 3 c.c., all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale. Va, infatti, osservato appare indispensabile escludere il dal processo decisionale su questioni di grande rilevanza CP_1
nella vita della minore e che richiedono solitamente interventi tempestivi.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste, pertanto, a carico di Le stesse, avuto riguardo alla Controparte_1
natura ed entità della causa ed alla complessità delle questioni trattate, possono liquidarsi, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, così come modificati dal D.M. 147/2022 in complessivi € 3.809,00 per compensi, di cui € 851,00 per fase studio, € 602,00 per fase introduttiva, €
903,00 per fase istruttoria, ed € 1.453,00 per fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15 % sui compensi, I.V.A. e c.p.a.. Poiché la ricorrente è ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, occorre che il pagamento di tali spese sia effettuato a favore dell'Erario.
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P.Q.M.
Visti gli artt. 337 quinquies c.c. e 473 bis .29 c.p.c., definitivamente pronunciando, così provvede:
1) affida i figli minori nata a [...] il Persona_3
14.07.2013 e nato a [...] il Persona_4
24.04.2018, in via esclusiva alla madre;
2) attribuisce a nata a [...] il Parte_1
13/03/1995 anche la facoltà, ai sensi dell'art. 337 quater c.p.c., di assumere autonomamente nell'interesse dei figli le decisioni sulle questioni di maggiore interesse;
3) condanna al pagamento delle spese Controparte_1
processuali, che liquida in complessivi € 3.809,00 per compensi, di cui € 851,00 per fase studio, € 602,00 per fase introduttiva, €
903,00 per fase istruttoria, ed € 1.453,00 per fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15 % sui compensi, I.V.A. e c.p.a.; dispone che il pagamento di tali spese sia effettuato a favore dell'Erario. Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, il 01/04/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
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