Sentenza 18 febbraio 1987
Massime • 5
La necessità della ratifica del consiglio comunale per le decisioni, adottate in via d'urgenza dalla giunta, di autorizzare il sindaco ad agire o resistere in giudizio, va esclusa per i comuni della regione siciliana nei quali, in forza dell'ordinamento amministrativo degli enti locali di cui al d.l.P. 29 ottobre 1955 n. 6 (art. 63), tradotto nella legge regionale 15 marzo 1960 n. 16 (art. 68), le delibere relative alle azioni da promuovere e sostenere in giudizio sono ordinariamente di Competenza della giunta comunale e non necessitano, perciò, di alcuna ratifica da parte del consiglio. ( V 6565/83, mass n 431278; ( V 1243/81, mass n 411822; ( V 937/76, mass n 379588; ( V 1124/70, mass n 346686; ( V 255/67, mass n 326045).*
Il debito di chi si sia arricchito senza causa, a norma dell'art. 2041 cod. civ., è di valore, non di valuta, in quanto diretto a reintegrare una diminuzione patrimoniale, e, pertanto, va liquidato tenendo conto della sopravvenuta svalutazione monetaria. ( V 2844/83, mass n 427757; ( Conf 2039/84, mass n 434105; ( Conf 5916/80, mass n 409710; ( Conf 2794/73, mass n 366348).*
Il dovere giuridico dell'indennizzo ex art. 2041 cod. civ. sorge soltanto quando il titolare dell'Azione di arricchimento senza causa faccia valere la sua specifica pretesa creditoria, con la conseguenza che gli interessi non possono decorrere da data anteriore a quella della proposizione della relativa domanda. (nella specie il giudice di secondo grado, accogliendo l'Azione di arricchimento proposta per la prima volta con appello incidentale "in subordine e condizionatamente" all'eventuale accoglimento del gravame ex adverso, aveva fatto decorrere gli interessi dalla data della citazione originaria con la quale era stata esperita Azione contrattuale. La Corte di Cassazione ha annullato la decisione sul punto, enunciando il principio di cui in massima). ( Conf 3995/69, mass n 344467).*
L'Azione di arricchimento verso la pubblica amministrazione è esperibile soltanto quando sia intervenuto il riconoscimento, da parte dell'ente pubblico, dell'utilità dell'opera o della prestazione. Il riconoscimento, tuttavia, può anche risultare per implicito dal fatto che l'ente sia addivenuto all'utilizzazione della opera o della prestazione (nella specie la S. C. ha confermato la decisione dei giudici del merito che in relazione ad una elaborazione di un progetto di opera pubblica per un comune, avevano accertato che il progetto stesso era stato approvato dal consiglio comunale e inviato per la definitiva approvazione all'assessorato regionale). ( V 3450/83, mass n 428327; ( V 3450/83, mass n 428328; ( V 6096/83, mass n 430896; ( V 1308/81, mass n 411907; ( V 6515/80, mass n 410300; ( V 3157/80, mass n 406950; ( V 2758/78, mass n 392166; ( V 3437/78, mass n 392895; ( V 2446/76, mass n 381224).*
L'Azione di arricchimento è ammissibile solo limitatamente a quanto un soggetto abbia fatto proprio, apportando contemporaneamente una diminuzione patrimoniale all'altro soggetto. Pertanto, nel caso dell'elaborazione, a favore di un comune, di un progetto di opera pubblica non preceduto dal conferimento di un valido incarico professionale, occorre accertare l'entità della effettiva perdita patrimoniale subita dal professionista, senza possibilità ne' di fare riferimento a parametri contrattuali, non utilizzabili stante la nullità dell'incarico, ne' di equiparare "sic et simpliciter" detta perdita alla "utilitas" derivatane al comune sotto il profilo della spesa risparmiata. ( V 1992/69, mass n 341215; ( V 2219/68, mass n 334451; ( V 1772/67, mass n 328640).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 18/02/1987, n. 1753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1753 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 1987 |
Testo completo
La necessità della ratifica del consiglio comunale per le decisioni, adottate in via d'urgenza dalla giunta, di autorizzare il sindaco ad agire o resistere in giudizio, va esclusa per i comuni della regione siciliana nei quali, in forza dell'ordinamento amministrativo degli enti locali di cui al d.l.P. 29 ottobre 1955 n. 6 (art. 63), tradotto nella legge regionale 15 marzo 1960 n. 16 (art. 68), le delibere relative alle azioni da promuovere e sostenere in giudizio sono ordinariamente di Competenza della giunta comunale e non necessitano, perciò, di alcuna ratifica da parte del consiglio. ( V 6565/83, mass n 431278; ( V 1243/81, mass n 411822; ( V 937/76, mass n 379588; ( V 1124/70, mass n 346686; ( V 255/67, mass n 326045).*