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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/06/2025, n. 991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 991 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. 18265/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18265/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. MANZO Parte_1
AD che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. DI CARLO Controparte_1
GABRIELLA MARIA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note scritte d'udienza del 16.05.2025.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in FROSSASCO il 24/09/1994.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di FROSSASCO (atto n. 8 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1994).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 03.11.1996 e il 30.04.2003. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 2.12.2011. Con ricorso depositato il 25/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e i cui estremi di trascrizione nei registri Parte_1 Controparte_1 dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di FROSSASCO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che il padre, con decorrenza 01.01.2024, contribuisca al mantenimento della sola figlia con il versamento in favore della sig.ra a mezzo bonifico bancario entro il Per_2 Controparte_1 giorno 5 di ogni mese, di una somma onnicomprensiva inclusiva anche delle spese straordinarie di € 430,00 mensili rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat con prima rivalutazione a gennaio 2025, fino al raggiungimento dell'autonomia economica della figlia. Le spese straordinarie potranno essere detratte fiscalmente per intero solo dalla sig.ra CP_1
PRENDE ATTO che, come condizione indispensabile per il raggiungimento dell'accordo tra i coniugi e la risoluzione della crisi, ed a composizione di ogni precedente pendenza le parti stipuleranno atto di divisione dell'immobile in comproprietà. Segnatamente: - verrà assegnato al Sig. Parte_1 l'immobile sito in Frossasco foglio 30 particella 417 subalterno 108 con ingresso pedonale da via Pascarenghi 22/3 ed ingresso pedonale e carraio da via Pascarenghi 22/2; - verrà assegnato alla Sig.ra l'immobile sito in Frossasco foglio 30 particella 417 subalterno 109 ingresso pedonale e CP_1 carraio da via Pascarenghi 22/2. - si precisa che ogni condividente è il solo responsabile sino al momento della divisione sulle porzioni di proprietà a ciascuno assegnande sotto ogni profilo;
- A favore della porzione di immobile assegnando alla sig.ra e dei suoi aventi causa verrà CP_1 costituita servitù di passaggio nell'androne carraio e in una porzione di cortile assegnandi al Sig.
, le cui dimensioni saranno pari all'altezza e alla larghezza del portone carraio come indicato Parte_1 con tratteggio verde nella planimetria allegata all'accodo di mediazione di cui al doc. 9); si precisa che a favore del lotto assegnando al sig. è stato assegnato in proprietà esclusiva il terreno Parte_1 antistante per 5 metri (tracciando il confine in corrispondenza dell'angolo in cui il cortile si restringe, in proseguimento del muro di divisione esistente), la restante porzione di terreno è stata assegnata in proprietà esclusiva al lotto assegnando alla Sig.ra - La sig.ra manterrà l'uso
CP_1 CP_1 dello spazio sotto l'androne carraio come indicato con tratteggio blu nella summenzionata planimetria, accanto ai contatori, per la profondità do 0,85 m, e sino all'altezza di m 4, porzione che potrà essere occupata, come attualmente da manufatto anche chiuso in adiacenza con il muro perimetrale destro entrando. Qualora il sig. e aventi causa in futuro attuino un recupero del Parte_1 rustico, realizzando una costruzione al di sopra dell'androne carraio, tale manufatto dovrà essere ridotto in altezza a cura e spese della sig.ra Si precisa che tale uso avrà natura obbligatoria
CP_1 nei confronti della sola sig.ra e decadrà in caso di vendita a terzi dei fabbricati assegnandi
CP_1 ai condividendi, con rimozione del manufatto a cura e spese della sig.ra - la sig.ra
CP_1
a propria cura e spese, si occuperà di realizzare la recinzione lungo il confine e a cavallo CP_1 fra le due proprietà entro 6 mesi dall'atto di divisione. La stessa verrà realizzata con pali e pannelli in legno con altezza di 1,80 mt. circa, e sarà altresì posizionato, sempre a cura e spese della sig.ra un cancello carraio a scorrimento o ad apertura verso la proprietà da assegnarsi alla Sig.ra CP_1 di materiale ligneo. Tale cancello verrà posizionato in corrispondenza del passo carraio. - CP_1
La sig.ra si occuperà delle spese di manutenzione del portone carraio e del pavimento CP_1 oggetto della servitù di passaggio che sarà realizzato in parte con materiale di risulta dello smontaggio dell'attuale passaggio pedonale. La medesima si occuperà della manutenzione ordinaria della recinzione del cancello e delle parti sopra indicare in via esclusiva per 5 anni. Decorso tale termine il sig. contribuirà nella misura del 20%; qualora -una delle parti- vendesse a terzi la porzione Parte_1 assegnanda, le suddette spese saranno da suddividersi in parti uguali fra i due lotti;
- Il sig. Parte_1 provvederà, entro 6 mesi dalla data dell'atto di divisione, a propria cura e spese alla messa in sicurezza della copertura dell'androne carraio nonché alla manutenzione ordinaria del medesimo in via esclusiva per 5 anni. Decorso tale termine la sig.ra contribuirà nella misura del 20%, alle CP_1 spese di manutenzione ordinaria dell'androne carraio nella sua interezza come indicato nella planimetria allegata al doc 9). Qualora -una delle parti- vendesse a terzi la porzione assegnando, le suddette spese saranno da suddividersi in parti uguali fra i due lotti;
- I contatori di gas ed elettricità intestati ai condividenti resteranno invariati nell'androne carraio. Il contatore dell'acqua intestato alla sig.ra resterà invariato e le spese saranno suddivise in base ai consumi rilevarti dai sotto CP_1 contatori ivi presenti. La quota da corrispondere dal Sig. verrà versata entro la data di Parte_1 scadenza della singola bolletta tramite bonifico bancario alla sig.ra Ove, per qualsivoglia CP_1 motivo in futuro una delle parti e/o aventi causa ravvisi la necessità di un secondo contatore, si dovrà provvedere entro 3 mesi alla richiesta. Il medesimo contatore verrà posto in adiacenza a quello esistente, verrà intestato al sig. o aventi causa. Le spese per tale installazione saranno Parte_1 suddivise al 50 % tra le parti;
- La fognatura nera e meteorica resterà in comune con spese di manutenzione da suddividersi al 50% tra i due lotti.
PRENDE ATTO che, la sig.ra contestualmente alla formalizzazione dell'atto di divisione, CP_1 rinuncia all'assegnazione delle parti di casa familiare -già assegnatele in sede di separazione- che passeranno in proprietà al sig. . Atto trascritto alla Conservatoria dei RR.II di Pinerolo in Parte_1 data 16.07.2013 ai Reg. Gen. N 5279 e Reg Part. N 3060 e di cui presta il consenso alla cancellazione e pertanto l'utilizzo delle parti assegnate avverrà sin da subito.
PRENDE ATTO che la sig.ra a conguaglio della roganda divisione, corrisponderà al sig. CP_1
la complessiva somma di €18.000,00. Le parti danno atto che €4.000,00 sono già stati Parte_1 versati con bonifico del 10.03.205; €1.000,00 con bonifico del 12.03.2025; €5.000,00 verranno versati entro 5 giorni dal deposito delle presenti condizioni;
il saldo pari ad €8.000,00 avverrà al momento della stipula dell'atto notarile con assegno circolare.
PRENDE ATTO che le superiori pattuizioni dovranno essere consolidate con atto notarile da stipularsi entro 60 giorni dalla sentenza di divorzio avanti il notaio concordemente designato con la precisazione che essendo tali accordi elemento funzionale indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale si chiede l'esenzione dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali, trattandosi di atto relativo e necessariamente connesso alla sentenza di divorzio. Tutte le spese dell'atto notarile saranno a carico dei coniugi in ragione del 50%, mentre il pagamento della tassazione sarà in relazione ai lotti assegnati.
PRENDE ATTO che la sig.ra si impegna sin d'ora a prestare il consenso alla cancellazione CP_1 dell'ipoteca giudiziale iscritta Conservatoria dei RR.II di Pinerolo in data 16.07.2013 ai Reg. Gen. N 5280 e Reg Part. N 495 a garanzia del mantenimento della figlia in caso di vendita degli immobili.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
06/06/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18265/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. MANZO Parte_1
AD che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. DI CARLO Controparte_1
GABRIELLA MARIA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note scritte d'udienza del 16.05.2025.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in FROSSASCO il 24/09/1994.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di FROSSASCO (atto n. 8 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1994).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 03.11.1996 e il 30.04.2003. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 2.12.2011. Con ricorso depositato il 25/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e i cui estremi di trascrizione nei registri Parte_1 Controparte_1 dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di FROSSASCO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che il padre, con decorrenza 01.01.2024, contribuisca al mantenimento della sola figlia con il versamento in favore della sig.ra a mezzo bonifico bancario entro il Per_2 Controparte_1 giorno 5 di ogni mese, di una somma onnicomprensiva inclusiva anche delle spese straordinarie di € 430,00 mensili rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat con prima rivalutazione a gennaio 2025, fino al raggiungimento dell'autonomia economica della figlia. Le spese straordinarie potranno essere detratte fiscalmente per intero solo dalla sig.ra CP_1
PRENDE ATTO che, come condizione indispensabile per il raggiungimento dell'accordo tra i coniugi e la risoluzione della crisi, ed a composizione di ogni precedente pendenza le parti stipuleranno atto di divisione dell'immobile in comproprietà. Segnatamente: - verrà assegnato al Sig. Parte_1 l'immobile sito in Frossasco foglio 30 particella 417 subalterno 108 con ingresso pedonale da via Pascarenghi 22/3 ed ingresso pedonale e carraio da via Pascarenghi 22/2; - verrà assegnato alla Sig.ra l'immobile sito in Frossasco foglio 30 particella 417 subalterno 109 ingresso pedonale e CP_1 carraio da via Pascarenghi 22/2. - si precisa che ogni condividente è il solo responsabile sino al momento della divisione sulle porzioni di proprietà a ciascuno assegnande sotto ogni profilo;
- A favore della porzione di immobile assegnando alla sig.ra e dei suoi aventi causa verrà CP_1 costituita servitù di passaggio nell'androne carraio e in una porzione di cortile assegnandi al Sig.
, le cui dimensioni saranno pari all'altezza e alla larghezza del portone carraio come indicato Parte_1 con tratteggio verde nella planimetria allegata all'accodo di mediazione di cui al doc. 9); si precisa che a favore del lotto assegnando al sig. è stato assegnato in proprietà esclusiva il terreno Parte_1 antistante per 5 metri (tracciando il confine in corrispondenza dell'angolo in cui il cortile si restringe, in proseguimento del muro di divisione esistente), la restante porzione di terreno è stata assegnata in proprietà esclusiva al lotto assegnando alla Sig.ra - La sig.ra manterrà l'uso
CP_1 CP_1 dello spazio sotto l'androne carraio come indicato con tratteggio blu nella summenzionata planimetria, accanto ai contatori, per la profondità do 0,85 m, e sino all'altezza di m 4, porzione che potrà essere occupata, come attualmente da manufatto anche chiuso in adiacenza con il muro perimetrale destro entrando. Qualora il sig. e aventi causa in futuro attuino un recupero del Parte_1 rustico, realizzando una costruzione al di sopra dell'androne carraio, tale manufatto dovrà essere ridotto in altezza a cura e spese della sig.ra Si precisa che tale uso avrà natura obbligatoria
CP_1 nei confronti della sola sig.ra e decadrà in caso di vendita a terzi dei fabbricati assegnandi
CP_1 ai condividendi, con rimozione del manufatto a cura e spese della sig.ra - la sig.ra
CP_1
a propria cura e spese, si occuperà di realizzare la recinzione lungo il confine e a cavallo CP_1 fra le due proprietà entro 6 mesi dall'atto di divisione. La stessa verrà realizzata con pali e pannelli in legno con altezza di 1,80 mt. circa, e sarà altresì posizionato, sempre a cura e spese della sig.ra un cancello carraio a scorrimento o ad apertura verso la proprietà da assegnarsi alla Sig.ra CP_1 di materiale ligneo. Tale cancello verrà posizionato in corrispondenza del passo carraio. - CP_1
La sig.ra si occuperà delle spese di manutenzione del portone carraio e del pavimento CP_1 oggetto della servitù di passaggio che sarà realizzato in parte con materiale di risulta dello smontaggio dell'attuale passaggio pedonale. La medesima si occuperà della manutenzione ordinaria della recinzione del cancello e delle parti sopra indicare in via esclusiva per 5 anni. Decorso tale termine il sig. contribuirà nella misura del 20%; qualora -una delle parti- vendesse a terzi la porzione Parte_1 assegnanda, le suddette spese saranno da suddividersi in parti uguali fra i due lotti;
- Il sig. Parte_1 provvederà, entro 6 mesi dalla data dell'atto di divisione, a propria cura e spese alla messa in sicurezza della copertura dell'androne carraio nonché alla manutenzione ordinaria del medesimo in via esclusiva per 5 anni. Decorso tale termine la sig.ra contribuirà nella misura del 20%, alle CP_1 spese di manutenzione ordinaria dell'androne carraio nella sua interezza come indicato nella planimetria allegata al doc 9). Qualora -una delle parti- vendesse a terzi la porzione assegnando, le suddette spese saranno da suddividersi in parti uguali fra i due lotti;
- I contatori di gas ed elettricità intestati ai condividenti resteranno invariati nell'androne carraio. Il contatore dell'acqua intestato alla sig.ra resterà invariato e le spese saranno suddivise in base ai consumi rilevarti dai sotto CP_1 contatori ivi presenti. La quota da corrispondere dal Sig. verrà versata entro la data di Parte_1 scadenza della singola bolletta tramite bonifico bancario alla sig.ra Ove, per qualsivoglia CP_1 motivo in futuro una delle parti e/o aventi causa ravvisi la necessità di un secondo contatore, si dovrà provvedere entro 3 mesi alla richiesta. Il medesimo contatore verrà posto in adiacenza a quello esistente, verrà intestato al sig. o aventi causa. Le spese per tale installazione saranno Parte_1 suddivise al 50 % tra le parti;
- La fognatura nera e meteorica resterà in comune con spese di manutenzione da suddividersi al 50% tra i due lotti.
PRENDE ATTO che, la sig.ra contestualmente alla formalizzazione dell'atto di divisione, CP_1 rinuncia all'assegnazione delle parti di casa familiare -già assegnatele in sede di separazione- che passeranno in proprietà al sig. . Atto trascritto alla Conservatoria dei RR.II di Pinerolo in Parte_1 data 16.07.2013 ai Reg. Gen. N 5279 e Reg Part. N 3060 e di cui presta il consenso alla cancellazione e pertanto l'utilizzo delle parti assegnate avverrà sin da subito.
PRENDE ATTO che la sig.ra a conguaglio della roganda divisione, corrisponderà al sig. CP_1
la complessiva somma di €18.000,00. Le parti danno atto che €4.000,00 sono già stati Parte_1 versati con bonifico del 10.03.205; €1.000,00 con bonifico del 12.03.2025; €5.000,00 verranno versati entro 5 giorni dal deposito delle presenti condizioni;
il saldo pari ad €8.000,00 avverrà al momento della stipula dell'atto notarile con assegno circolare.
PRENDE ATTO che le superiori pattuizioni dovranno essere consolidate con atto notarile da stipularsi entro 60 giorni dalla sentenza di divorzio avanti il notaio concordemente designato con la precisazione che essendo tali accordi elemento funzionale indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale si chiede l'esenzione dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali, trattandosi di atto relativo e necessariamente connesso alla sentenza di divorzio. Tutte le spese dell'atto notarile saranno a carico dei coniugi in ragione del 50%, mentre il pagamento della tassazione sarà in relazione ai lotti assegnati.
PRENDE ATTO che la sig.ra si impegna sin d'ora a prestare il consenso alla cancellazione CP_1 dell'ipoteca giudiziale iscritta Conservatoria dei RR.II di Pinerolo in data 16.07.2013 ai Reg. Gen. N 5280 e Reg Part. N 495 a garanzia del mantenimento della figlia in caso di vendita degli immobili.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
06/06/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.