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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 09/04/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente rel.
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 631/2023 R.G. promossa
DA
), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Claudio Schiavone
Appellante
CONTRO
( ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1
dall'avv. Giovanni Cavallaro
Appellato
OGGETTO: appello - opposizione a decreto ingiuntivo - indennità ad personam
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 29.11.2022, – subentrata nell'appalto di servizi per Parte_1
la raccolta di rifiuti di nettezza urbana del Comune di Lentini – adiva il giudice del lavoro del Tribunale di Siracusa proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 536/2022, emesso dallo stesso ufficio, con il quale era stato intimato alla società il pagamento, in favore del dipendente CP_1
, della somma di € 1.684,76 oltre interessi legali, rivalutazione
[...]
monetaria e spese del procedimento monitorio a titolo di indennità ad personam, riconosciuta ai dipendenti dall'impresa che precedentemente gestiva il servizio di appalto.
L'opponente deduceva l'insussistenza di una fonte normativa o contrattuale da cui scaturisse la conservazione del trattamento retributivo “superminimo” nell'ipotesi di subentro di una nuova società in un appalto di servizi.
Con sentenza n. 108 del 9.02.2023, il giudice adito rigettava l'opposizione, osservando, preliminarmente, che la fattispecie oggetto di causa integrava una successione nella gestione di un appalto di servizi e non un trasferimento di azienda, e che il lavoratore neoassunto dall'impresa subentrante conservava il trattamento economico riconosciuto dall'impresa cessante nei limiti e secondo le clausole sociali di cui al CCNL di categoria (nel caso di specie, l'art. 6, comma 10, del CCNL Fise Assombiente). Esaminato il contenuto della previsione contrattuale, richiamava Cass. n. 9011/2012 secondo cui il superminimo costituiva un trattamento ad personam di miglior favore rimesso alla discrezionalità del datore di lavoro, ma che, una volta concesso, assumeva carattere retributivo, costituendo parte integrante della retribuzione globale;
per cui, in caso di successione nell'appalto, l'impresa subentrante doveva riconoscere il superminimo previsto dal CCNL di settore. Individuata, per il caso di specie, tale previsione nell'art. 27, comma 3, del CCNL Fise
dichiarava conseguentemente che le clausole di salvaguardia CP_2
imponevano all'impresa subentrante di riconoscere il superminimo e l'assegno ad personam al pari dell'anzianità maturata dal lavoratore, trattandosi di voci sottratte a specifico accordo in sede di trattative sindacali, come invece previsto per gli ulteriori emolumenti economici disciplinati dalla contrattazione collettiva. Con atto del 25.07.2023, appellava la sentenza. Parte_1
Ripristinatosi il contradditorio, resisteva al gravame. Controparte_1
La causa era decisa all'esito dell'udienza dell'8.04.2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per depositare note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessi i motivi di appello da intendersi qui integralmente trascritti, va rilevato che, con le note di trattazione depositate il 28.01.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., l'appellante ha dedotto che, in pendenza del presente giudizio di gravame, tra le parti è sopravvenuto un accordo stragiudiziale per la definizione della controversia. Ha allegato l'istanza, sottoscritta congiuntamente al procuratore del lavoratore appellato, nella quale entrambi i difensori danno atto dell'intervenuta definizione transattiva e chiedono una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto e compensazione delle spese processuali. Ha allegato altresì dichiarazione con la quale il lavoratore, per il tramite del difensore munito di apposita procura, dà atto di avere ricevuto le somme per le quali aveva proposto il ricorso per decreto ingiuntivo e dichiara di non avere ulteriori pretese.
2. Tanto premesso, a questa Corte non resta che prendere atto dell'accordo stragiudiziale intervenuto tra le parti e della concorde volontà delle stesse di definire la controversia con la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
3. Le spese processuali devono essere compensate, come congiuntamente richiesto dalle parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Revoca il decreto ingiuntivo opposto.
Compensa le spese processuali.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza dell'8.04.2025.
La Presidente est.
Dott.ssa Elvira Maltese