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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 10/12/2024, n. 2337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 2337 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1741/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione / Famiglia CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
dott.ssa Claudia Marra Giudice
dott.ssa Tania Monetti Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1741/2022
tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Virginia Parte_1 C.F._1
Iannuzzi e Sara Polito, giusta delega in atti;
RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Controparte_1 C.F._2
Avv.ti Chiara Contardi e Maria Elena Marongiu, giusta delega in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da note sostitutive dell'udienza del 30.10.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 1.4.2022, chiedeva la separazione dal coniuge, Parte_1
, alle condizioni di cui all'atto introduttivo. Controparte_1
Si costituiva in giudizio , il quale si associava alla domanda di Controparte_1
separazione alle condizioni di cui alla comparsa di costituzione.
Con ordinanza del 25.1.2023, il Presidente f.f., esperito il tentativo di conciliazione,
autorizzava i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e rimetteva le parti dinanzi
al Giudice istruttore.
Ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice istruttore rimetteva la causa al
Collegio, con i termini di cui all'art.190 c.p.c.
Successivamente, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo;
quindi, la causa veniva rimessa sul ruolo per la precisazione congiunta delle conclusioni e trattenuta nuovamente in decisione.
Tanto premesso, la domanda di separazione va accolta.
L'esame degli atti evidenzia chiaramente il determinarsi di una persistente situazione di contrasto e di conflittualità tra i coniugi, palesemente suscettibile di rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
La domanda di separazione personale, pertanto, deve essere accolta.
Riguardo alle domande accessorie, il Tribunale osserva che le condizioni concordate risultano conformi agli interessi delle parti e non contrarie a norme imperative;
i motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA la separazione personale delle parti, le quali hanno contratto matrimonio in
Terracina il 12.10.2018, alle condizioni di cui alle note congiunte depositate il 29.10.2024,
qui da intendersi riportate e trascritte;
DISPONE l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune
di Terracina (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2018, atto 65, parte II, serie A);
COMPENSA integralmente le spese di lite.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del 6.12.2024 IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Tania Monetti dott. Pier Luigi De Cinti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione / Famiglia CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
dott.ssa Claudia Marra Giudice
dott.ssa Tania Monetti Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1741/2022
tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Virginia Parte_1 C.F._1
Iannuzzi e Sara Polito, giusta delega in atti;
RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Controparte_1 C.F._2
Avv.ti Chiara Contardi e Maria Elena Marongiu, giusta delega in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da note sostitutive dell'udienza del 30.10.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 1.4.2022, chiedeva la separazione dal coniuge, Parte_1
, alle condizioni di cui all'atto introduttivo. Controparte_1
Si costituiva in giudizio , il quale si associava alla domanda di Controparte_1
separazione alle condizioni di cui alla comparsa di costituzione.
Con ordinanza del 25.1.2023, il Presidente f.f., esperito il tentativo di conciliazione,
autorizzava i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e rimetteva le parti dinanzi
al Giudice istruttore.
Ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice istruttore rimetteva la causa al
Collegio, con i termini di cui all'art.190 c.p.c.
Successivamente, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo;
quindi, la causa veniva rimessa sul ruolo per la precisazione congiunta delle conclusioni e trattenuta nuovamente in decisione.
Tanto premesso, la domanda di separazione va accolta.
L'esame degli atti evidenzia chiaramente il determinarsi di una persistente situazione di contrasto e di conflittualità tra i coniugi, palesemente suscettibile di rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
La domanda di separazione personale, pertanto, deve essere accolta.
Riguardo alle domande accessorie, il Tribunale osserva che le condizioni concordate risultano conformi agli interessi delle parti e non contrarie a norme imperative;
i motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA la separazione personale delle parti, le quali hanno contratto matrimonio in
Terracina il 12.10.2018, alle condizioni di cui alle note congiunte depositate il 29.10.2024,
qui da intendersi riportate e trascritte;
DISPONE l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune
di Terracina (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2018, atto 65, parte II, serie A);
COMPENSA integralmente le spese di lite.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del 6.12.2024 IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Tania Monetti dott. Pier Luigi De Cinti