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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/01/2025, n. 736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 736 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8731/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. est. dott.ssa Chiara Delmonte Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 27 febbraio 2023 e vertente
TRA nato a [...] in data [...]; Cod. Fisc. ; Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. STEFANO FRATUS ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Milano, Via Benvenuto Cellini n.1, giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
E
, nata a [...] il [...]; Cod. Fisc. ; Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dagli avv.ti LUCA M.A. FERRARI e SONIA MUSTO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti difensori in Milano, Viale Regina Margherita n.35, giusta procura in atti;
PARTE CONVENUTA
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento.
OGGETTO: DIVORZIO CONTENZIOSO
FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI IN FAVORE DI PARTE ATTRICE
“Voglia l'adito Tribunale accogliere le seguenti:
pagina 1 di 20 CONCLUSIONI
In via principale:
- dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 17 settembre 2005 in Milano, ordinando
l'annotazione dell'emananda sentenza all'Ufficiale dello stato civile competente;
-confermare l'affido condiviso dei figli;
-disporre la collocazione paritaria dei figli a settimane alterne presso ciascun genitore;
-disporre che:
• durante l'estate, ciascun genitore potrà trascorrere con i figli, nel mese di agosto, un periodo di due settimane consecutive, da concordarsi tra i genitori entro la fine del mese di maggio;
• durante le vacanze natalizie il padre e la madre terranno e secondo tali periodi: dal 24.12 al Per_1 Per_2
30.12 con un genitore e dal 31.12 al 6.12 con l'altro. Il genitore, che non trascorre il giorno di Natale con i figli, ha la facoltà di tenerli per lo scambio dei regali o la vigilia di Natale o il giorno di Santo Stefano;
i figli inizieranno a trascorrere tale primo periodo successivo alla separazione dei genitori, con la madre, il secondo periodo con il padre e così alternativamente per gli anni successivi;
• nel periodo pasquale, i figli staranno, ad anni alterni, ora con un genitore, ora con l'altro;
• ogni altra festività comandata verrà trascorsa ad anni alterni.
-disporre che ciascun genitore provveda al mantenimento dei figli per il periodo di collocazione presso di lui;
-confermare l'attribuzione in capo alla OR delle spese ordinarie condominiali della Controparte_1 abitazione a lei assegnata;
-confermare l'attribuzione al 50% a ciascun genitore dell'Assegno Unico.
In via subordinata, in merito ai provvedimenti inerenti i figli minorenni e ferma la statuizione di affido condiviso:
- ampliare i giorni di permanenza e di visita presso il padre dei figli e rispetto a quelli già Per_1 Per_2 previsti nell'ordinanza presidenziale;
- disporre la riduzione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli in massimo complessivi € 400,00 (€
200,00 per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie;
- confermare l'attribuzione al 50% a ciascun genitore dell'Assegno Unico.
In via istruttoria:
- si chiede ammettere la prova per testi ed interpello sulle circostanze già dedotte con il ricorso da intendersi qui ritrascritte precedute da “vero che”, nonché sulle seguenti già capitola nella memoria ex art. 183 sesto comma n. 2 cpc: chiede ammettersi interrogatorio formale e prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
a) Vero che l'abitazione sita in Milano, via Breda n. 48 dista dalla abitazione sita in Milano, via Sesto San
Giovanni n. 31, circa 700 metri, come da doc. 20 che si rammostra;
b) Vero che la scuola frequentata da (primaria di via Bussero) dista 1,2 km dall'abitazione di Per_2 CP_2 via Breda n. 48 e 1,1 km dall'abitazione di via Sesto San Giovanni n. 31, come da doc. 20 che si rammostra;
pagina 2 di 20 c) Vero che la scuola frequentata da (secondaria Verga di via Asturie) dista 1,5 km dall'abitazione di via Per_1
Breda n. 48 e 1 km dall'abitazione di via Sesto San Giovanni n. 31, come da doc. 20 che si rammostra;
d) Vero che la OR ospita abitualmente presso l'abitazione di via Sesto n. 31 la OR CP_1 [...]
Persona_3
e) Vero che la OR ( ) occupa stabilmente la stanza dei bambini, e Persona_3 Per_3 Per_1
; Per_2
f) Vero che la OR a fine settimana alternati è solita recarsi a Roma per rientrare al martedì CP_1 lasciando i bambini alla baby sitter il lunedì sera;
g) Vero che il signor attuale compagno della OR è solito trascorrere mensilmente Testimone_1 CP_1 dai 4 ai 6 giorni presso l'abitazione sita in Milano, via Sesto n. 31;
h) Vero che è solito dormire sul divano del soggiorno, mentre è solito dormire nel letto Per_2 Per_1 matrimoniale con la madre, salvo i giorni in cui è presente il compagno di quest'ultima;
i) Vero che la OR è proprietaria in Sofia (Bulgaria) di un immobile acquistato con denaro del signor CP_1
CP_3
j) Vero che la OR è titolare di altri conti correnti oltre a quello presso IW AN Spa (IBAN CP_1
[...]) sia in Italia che in Bulgaria.
Si indicano a testi: residente in [...]; Testimone_2 Testimone_3 residente in [...]; residente in [...]
n. 3”.
FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI IN FAVORE DI PARTE CONVENUTA
“Piaccia all'Ill.mo Presidente del Tribunale di Milano, premessa ogni e più opportuna declaratoria del caso, rigettata ogni contraria istanza, eccezione, difesa, così giudicare:
- disporre e pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra la IG.ra ed il IG. Controparte_1
anche eventualmente con sentenza parziale;
Parte_1
- disporre, come per legge, l'affidamento congiunto dei figli ed , con collocamento presso la Per_2 Per_1 madre nella casa coniugale sita in Milano, Via Sesto San Giovanni, 31;
- in ordine alla regolamentazione del diritto di visita - disporre che il IG. possa vedere i figli secondo le Pt_1 modalità ed i tempi qui meglio specificati:
➢ 2 volte a settimana dopo scuola e da venerdì sera fino a domenica sera in week end alternati con la madre;
➢ ogni altra festività comandata verrà trascorsa ad anni alterni;
➢ i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente gli spostamenti all'estero o quelli nei weekend o durante le ferie con la figlia;
- condannare il IG. a corrispondere alla IG.ra IG.ra , a titolo di Parte_1 Controparte_1 mantenimento dei figli, un assegno mensile non inferiore ad € 700,00.= (€ 350,00 per ogni figlio) - atteso che
pagina 3 di 20 nel frattempo il ha trovato un lavoro - da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, con Pt_1 rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici Istat costo della vita, oltre il pagamento delle spese condominiali di ordinaria amministrazione relative alla casa coniugale come risultante dall'omologa del
Tribunale di Milano in data 22.10.2020;
- condannare il IG. a contribuire al mantenimento de i figli corrispondendo il 50% Parte_1 delle spese straordinarie, che si renderanno necessarie (ad esempio : spese mediche non coperte dal Servizio
Sanitario Nazionale, dentistiche, scolastiche, extrascolastiche, sportive, ricreative), nonchè quelle relative ad una baby -sitter, purchè documentate o previamente concordate tra i genitori, salvo necessità ed urgenza e comunque secondo le Linee Guida in vigore del Tribunale di Milano, alle quali si rimanda per quanto di ragione;
- condannare il IG. al pagamento degli arretrati non corrisposti a titolo di rivalutazione Istat costo Pt_1 della vita mai versata alla;
CP_1
- confermare l'assegnazione della casa coniugale sita in Milano, Via Sesto San Giovanni, 31, con tutti i suoi arredi , di proprietà del IG. a favore della IG.ra , che la abiterà unitamente ai figli sino al Pt_1 CP_1 raggiungimento dell'autonomia economica dei figli della coppia .
- rigettare ogni ulteriore diversa domanda ex adverso svolta.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre iva e cpa e oltre al rimborso forfetario in misura del 15% come da L.P. e condanna ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 cpc.
In via istruttoria:
- ammettersi prova per testi sui capitoli di cui in narrativa anche a prova contraria.
- ordinare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 210 cpc l'esibizione in giudizio della documentazione relativa alla transazione tra il e la società per cui il lavorava. Pt_1 Pt_1
Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre ed indicare ulteriori testi”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande, i provvedimenti provvisori assunti dal Giudice e gli ulteriori provvedimenti
Con ricorso iscritto a ruolo in data 27 febbraio 2023, ritualmente notificato, Parte_1 premesso di aver contratto matrimonio con rito civile in Milano in data 17 settembre 2005 (iscritto nei
[...] registri dello Stato civile del Comune di Milano, Anno 2005, atto n. 1508, parte I) con , Controparte_1 cittadina italiana, dalla cui unione coniugale nascevano i due figli (nato il [...]) e Per_1 Per_2
(nato il [...]) e dalla quale si era separato con verbale di separazione consensuale del 14 settembre
2020 omologato con decreto del Tribunale di Milano in data 22 ottobre 2020, con il quale veniva concordato l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre nella casa ex coniugale sita a Milano, Via Sesto San Giovanni n. 31, assegnata alla stessa di proprietà del marito e con regolamentazione del diritto di visita come a verbale indicato, un contributo mensile a carico del padre a titolo di pagina 4 di 20 mantenimento dei figli, oltre al pagamento delle spese condominiali ordinarie e straordinarie relative alla casa coniugale, quantificato nella misura di euro 600,00 per i primi 18 mesi successivi alla separazione e di euro
500,00 dal diciottesimo mese successivo alla separazione oltre al 50% delle spese straordinarie, chiedeva di pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile. Chiedeva, altresì, di confermare le condizioni di cui alla sentenza di separazione inerenti l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, il loro collocamento nonché il diritto di visita paterno;
domandava, inoltre, di modificare l'assegnazione della casa famigliare da individuare nell'abitazione sita a Milano, via Breda n.48 e di disporre la riduzione del contributo al mantenimento dell'importo corrispondente alle spese condominiali ordinarie riferite all'abitazione sita a Milano,
Via Sesto San Giovanni n. 31 o a quella sita a Milano, Via Breda n. 48 da porsi a carico della moglie quale assegnataria della stessa.
Con memoria difensiva ritualmente depositata, , aderiva alla pronuncia sullo status, anche Controparte_1 eventualmente con sentenza parziale, chiedendo di autorizzare i coniugi a vivere separati. Chiedeva, altresì, di disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori con collocamento prevalente presso la madre nella casa coniugale in Milano via Sesto San Giovanni n.31 e con tempi di frequentazione paterna meglio indicati nella memoria difensiva. Domandava, quindi, di condannare il marito sia a corrisponderle, a titolo di mantenimento dei figli, un contributo mensile un contributo mensile non inferiore ad € 700,00, oltre al pagamento delle spese condominiali di ordinaria amministrazione relative alla casa coniugale come risultante dall'omologa del Tribunale di Milano ed al 50% delle spese straordinarie nonché quelle relative ad una baby sitter, purchè documentate o previamente concordate dagli stessi genitori sia a provvedere al pagamento degli arretrati non corrisposti a titolo di rivalutazione Istat costo della vita mai versata alla IGnora CP_1
Domandava, infine, di confermare in suo favore l'assegnazione della casa coniugale sita in Milano, Via Sesto
San Giovanni, 31, con tutti i suoi arredi, di esclusiva proprietà del signor e di Parte_1 condannare il ricorrente al risarcimento dei danni ai sensi ed agli effetti di cui all'art. 96 c.p.c.
All'udienza presidenziale del 22 giugno 2023, il Presidente f.f., esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione tra le parti, sentiva ampiamente e direttamente in modo congiunto i coniugi. All'esito, atteso che erano emerse possibilità conciliative tra le parti, le stesse chiedevano un rinvio per verificare la possibilità di giungere ad un accordo complessivo.
Il Presidente f.f., dato atto, rinviava la causa in prosecuzione al fine di verificare la possibilità di un accordo transattivo tra le parti all'udienza sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito telematico di note di trattazione scritta delle parti, da effettuarsi entro il 3 ottobre 2023.
Il Presidente f.f., con ordinanza presidenziale del 5 ottobre 2023, lette le note scritte delle parti ex art. 127 ter c.p.c. che davano atto dell'esito negativo delle trattative, così provvedeva:
“LETTI ED ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;
SENTITE personalmente le parti e i difensori all'udienza presidenziale del 22 giugno 2023 rinviata in prosecuzione all'udienza sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte da effettuarsi entro il 3 ottobre 2023;
pagina 5 di 20 LETTE le note di trattazione scritte delle parti con le rispettive conclusioni dando atto di non essere riusciti a trovare una soluzione concordata pure suggerita dal Presidente;
RILEVATO che le parti con verbale di separazione consensuale del 14 settembre 2020 omologato con decreto del Tribunale di Milano in data 22 ottobre 2020 avevano pattuito l'affido condiviso dei figli nato il Per_1
4.04.2012 e nato il [...] ad [...] i genitori, con collocamento prevalente presso la madre Per_2 nella casa coniugale sita a Milano, Via Sesto San Giovanni n. 31, assegnata alla stessa di proprietà del marito;
regolamentazione del diritto di visita in favore del padre a fine settimana alternata dalle ore 10.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica;
due pomeriggi alla settimana dalle ore 16.00 sino alle ore 21.30; periodi estivi e festivi come a verbale;
obbligo di mantenimento posto a carico del padre comprensivo di: pagamento delle spese condominiali ordinarie e straordinarie per la casa coniugale;
assegno mensile di euro 600,00 per i primi
18 mesi successivi alla separazione;
di euro 500,00 dal diciottesimo mese successivo alla separazione secondo quanto indicato e motivato nel verbale stesso;
50% delle spese straordinarie;
OSSERVATO che quanto al regime di affidamento condiviso, residenza anagrafica/collocamento dei figli minori presso la madre, non essendo stati sollevati problemi, stante la piena convergenza delle domande, devono essere confermate le condizioni della separazione come disposte, trattandosi quanto all'affido condiviso del regime privilegiato dal legislatore e non essendoci contrasto in ordine al collocamento prevalente/residenza anagrafica presso la madre, prendendo atto che le parti apprezzabilmente sono riuscite ad ampliare i tempi di frequentazione del padre con i figli, il quale attualmente - come da dichiarazioni convergenti di entrambe le parti – li tiene dal venerdì all'uscita di scuola fino alla domenica sera alle 20 circa poi tutti i lunedì dall'uscita di scuola fino alle 21/21 e 30 e poi nella settimana con il weekend di competenza materna anche il giovedì dall'uscita di scuola fino alle 21/21,30;
OSSERVATO, altresì, quanto all'aspetto economico, su cui invece sono sorti contrasti, parte ricorrente ha chiesto oltre allo scambio di abitazioni, l'abbassamento del contributo di mantenimento decurtando delle spese condominiali ordinarie della casa coniugale a suo carico a fronte della richiesta riconvenzionale della parte resistente di aumento dell'assegno di mantenimento ad euro 700, avendo peraltro parte ricorrente formulato in udienza una proposta conciliativa – poi revocata in sede di note scritte - dichiarandosi disponibile a versare la moglie l'importo complessivo di 700 € al mese decurtate però delle spese condominiali ordinarie della casa con assegno unico ancora per intero dalla medesima percepito;
OSSERVATO che quanto alla situazione del resistente lo stesso al tempo della separazione consensuale aveva appena perso il lavoro pur avendo all'epoca ricevuto una somma a titolo di incentivo all'esodo che in udienza ha precisato essere stata di € 115.000 già comprensiva di TFR peraltro rimasto in pensione integrativa, ha dichiarato di essere stato disoccupato dal 1 gennaio 2019 per pochi mesi e di aver trovato lavoro che però non gli hanno confermato;
a dicembre 2022 ha trovato il lavoro attuale presso la società ma è stato a CP_4 assunto a tempo indeterminato dopo il periodo di prova il 5 dicembre 2022 (cfr. lettera di assunzione), come quadro;
la ral del suo contratto di lavoro è di € 50.000 con un netto mensile dal medesimo dichiarato in udienza di € 2550/2600, non avendo straordinari né bonus, gode di ticket pasto per € 7,50; dal CU 2023 risulta un
pagina 6 di 20 reddito per 53 gg di € 3183; 730/23 risulta un totale di 9128 (e 3503+2441); è proprietario della casa ex coniugale con un mutuo che attualmente è di euro 1000 al mese (rateo dicembre 2023 di € 1.076,31 cfr. doc. 14) non potendolo più abbassare avendolo già sospeso, all'epoca della separazione era 500 €; paga come da condizioni di separazione oltre all'assegno mensile di € 500,00 anche le spese condominiali della casa ex coniugale per circa 350,00 al mese (doc. 9) oltre a quelle straordinarie in qualità di proprietario;
è altresì
proprietario solo per la quota del 50% con lo zio della casa di via Venini dove abita;
ha ricevuto in eredità sempre al 50% con lo zio un appartamento in Milano via Ponte Seveso in precedenza affittato per un periodo a cedolare secca con canone di 1000/1200€, con spese che venivano coperte dal canone, in seguito venduto a gennaio 2023 per 570.000 € ; con la somma del 50% del corrispettivo ricevuta, ha comprato una casa in via
Breda con preliminare in atti da cui risulta un pagamento con prezzo d'acquisto di 275.000 (trattasi di un quadrilocale) suscettibile di potenzialità economica;
quanto alla OR la stessa lavora come Pt_1 dipendente presso lavorando come assistente alla vendita presso uno showroom di Milano con un CP_5 contratto a tempo verticale lavorando per campagne di vendita concentrate di due mesi per due o tre settimane avendo poi pause di due o tre settimane, ha dichiarato di guadagnare € 1300 netti al mese nel periodi in cui lavora;
prende come da accordo con il marito l'intero AU per 350 €; dal 730/20 risulta aver percepito un reddito lordo di € 22.398; dal 730/21 un reddito lordo di € 1604; dal 730/222 risulta un reddito complessivo aumentato di € 26.886 (€ 3400 + € 23.486);
RILEVATO che, alla luce di quanto dichiarato e dei documenti prodotti, tenuto conto della rispettiva situazione patrimoniale e reddituale come emergente dagli atti in questa fase, considerato anche l'ampliamento dei tempi di frequentazione del padre con i figli e l'aumento anche degli oneri di mutuo (a tasso variabile) gravante sulla casa ex coniugale assegnata alla OR e tale da dover essere valutata comunque come ulteriore forma di contribuzione di cui occorre tener conto, il contributo al mantenimento indiretto a carico del padre deve essere rideterminato nella misura come era stato offerto dallo stesso in udienza, ponendo a carico del medesimo la somma di € 700,00 al mese con decorrenza da luglio 2023 (mensilità successiva all'udienza), con la conferma del 50% delle spese straordinarie, escludendo però a suo carico gli oneri relativi alle spese condominiali ordinarie della casa coniugale dovendo pertanto applicarsi i principi di diritto comune e con assegno unico al
50% come per legge, in assenza di accordo sul punto;
PQM
letto ed applicato l'art. 4 comma VIII l. 898/1970 c.p.c.
1) CONFERMA i provvedimenti della separazione consensuale di cui al verbale del 14.09.2020 omologato con decreto del Tribunale di Milano del 22.10.2020, per quanto attuali, quanto all'affidamento condiviso dei figli
nato il [...] e nato il [...] ad [...] i genitori, con collocamento prevalente Per_1 Per_2 presso la madre nella casa coniugale sita a Milano, Via Sesto San Giovanni n. 31, di proprietà del marito assegnata alla stessa;
disponendo che il padre possa vedere e tenere con sé i figli come da tempi finora concordemente attuati dalle parti medesime a weekend alternati dal venerdì all'uscita di scuola fino alla domenica sera alle 20,00 circa poi tutti i lunedì dall'uscita di scuola fino alle 21/21 e 30 e poi nella settimana
pagina 7 di 20 con il weekend di competenza materna anche il giovedì dall'uscita di scuola fino alle 21/21,30; ulteriori periodi come da separazione consensuale, sono sempre fatti diversi e migliori accordi tra le parti;
2) RIDETERMINA con decorrenza dalla mensilità di luglio 2023 il contributo al mantenimento dei figli a carico del padre nella misura di € 700,00 (annualmente rivalutazione con indici Istat) da versare entro il 5 di ogni mese alla OR , esonerandolo dal pagamento delle spese condominiali ordinarie relative Controparte_1 alla casa ex coniugale di sua proprietà applicandosi quindi i principi di diritto comune (con riferimento alle spese ordinarie, straordinarie, tasse sulla casa) con la conferma del 50% delle spese straordinarie come da
Linee guida del Tribunale di Milano del 14.11.2017;
3) DISPONE, in assenza di accordo, che l'assegno unico venga per percepito dai genitori nella misura ciascuno del 50%;
4) RIGETTA la domanda di scambio delle case, confermando l'assegnazione della casa ex coniugale alla madre.”
Nominava giudice istruttore sé stesso e fissava udienza che sostituiva ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni, da effettuarsi entro giorno 1 febbraio 2024.
Con provvedimento in atti del giorno 1 febbraio 2024, il Giudice Istruttore, lette le note di trattazione scritte delle parti con le loro istanze e conclusioni e con richiesta di concessione dei termini di cui all'art. 183 comma
6° c.p.c. concedeva i suddetti termini istruttori riservandosi di provvedere con ordinanza ai sensi dell'art. 183,7
c.p.c. alla scadenza dell'ultimo termine concesso.
Il Giudice Istruttore, a scioglimento della riserva assunta, alla scadenza dell'ultimo termine concesso, così provvedeva con ordinanza del 29 aprile 2024 che si riporta nella parte motiva:
“RILEVATA l'ammissibilita' di tutti i documenti prodotti ritualmente dalle parti, con riserva di valutarne
l'utilizzabilità e la rilevanza.
RITENUTO che le prove orali per testi ed interpello come dedotte e formulate dalla parte ricorrente
[...]
nella rispettiva memoria ex art. 183, comma 6° n. 2 c.p.c., non superino il vaglio di Parte_1 ammissibilità, in quanto vertenti tutti su capitoli del tutto irrilevanti, formulati genericamente oltre che superati dalle risultanze già acquisite in atti, in parte attinenti a circostanze documentali o da documentare;
OSSERVATO, altresì, che anche in accoglimento delle istanze di esibizione avanzate delle parti appare necessario, anche alla luce delle allegazioni delle parti e tenuto conto dei documenti prodotti, acquisire un quadro più completo in ordine alla situazione economica e patrimoniale delle parti, per cui deve essere ordinato ad entrambe le parti di rendere la dichiarazione di cui all'art. 5 della legge 898/70 e segg. in particolare di rendere e depositare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (come tale apprezzabile dall'autorità giudiziaria e valutabile ex art. 116 c.p.c) con il necessario deposito di tutta la documentazione ivi indicata ritenuta utile e rilevante (anche con riferimento al lasso temporale ivi indicato) con l'aggiornamento anche del
MODELLO PER LA DISCLOSURE (ora informazioni sulle condizioni economiche) come meglio specificato in dispositivo nel termine ivi indicato;
pagina 8 di 20 RITENUTO infine che le ulteriori istanze istruttorie ex artt. 210 avanzate dalle parti per come formulate appaiono generiche, dal contenuto esplorativo oltre che in parte anche superate dai documenti già in atti e che dovranno essere prodotti per quanto qui disposto dal Tribunale.
RITENUTO, pertanto, di dover fissare udienza per la precisazione delle conclusioni, udienza che sin d'ora viene sostituita con il deposito in telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c;
PQM
1) AMMETTE tutti i documenti prodotti ritualmente dalle parti, con riserva di valutarne l'utilizzabilità e la rilevanza.
2) NON AMMETTE le prove orali come dedotte e formulate dalla parte ricorrente per quanto in motivazione;
3) ORDINA ad entrambe le parti di rendere la dichiarazione di cui all'art. 5 della legge 898/70, in particolare di rendere e depositare entro il 15 LUGLIO 2023 una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (come tale apprezzabile dall'autorità giudiziaria e valutabile ex art. 116 c.p.c) con la quale entrambe indichino (più nello specifico con riferimento alla parte resistente, con documenti che, se in lingua estera, dovranno essere corredati da allegata traduzione asseverata:
a) Tutte le fonti di reddito di cui dispongano (redditi da lavoro, redditi da partecipazione, cash bonus, pensioni, canoni di locazione ecc), elencando i ruoli professionali dettagliatamente ricoperti dal 1 giugno 2020 alla data del deposito della dichiarazione e allegando eventuali contratti di lavoro e/o di consulenza o delibere aziendale con specificazione in ordine a eventuali benefits e/o bonus e trattamenti di fine rapporto e/o accordi consensuali eventualmente sottoscritti (in specie il sig. quanto all'incentivo all'esodo percepito); Pt_1
b) Le proprietà immobiliari di cui sono stati titolari o contitolari dalla data del matrimonio e di cui sono titolari
o contitolari attualmente sino alla data del deposito, indicandone la tipologia, ubicazione, natura ed estensione, anno di acquisto, attuale destinazione ed eventuale cessione a terzi e relativi corrispettivi (ad esempio locazione, comodato, prezzo di vendita ecc) in Italia e all'estero, allegando la relativa documentazione;
c) I beni mobili registrati di cui siano e siano stati proprietari dal 1 gennaio 2022 alla data del deposito della dichiarazione, allegando la relativa documentazione anche relativa all'acquisto e alla cessione;
d) I conti correnti, deposito titoli, fondi di investimento, polizze assicurative e altri generi di investimento, carte di credito, di cui siano e/o siano stati intestatari o cointestatari ovvero di cui i medesimi abbiano e/o abbiano avuto la disponibilità e di cui abbiano un potere di firma con specifica delega ad operare, allegando copia dei relativi estratti conto con movimentazione completa dal 1 giugno 2020 alla data del deposito della dichiarazione avuto riguardo a tutti i conti correnti, sia in Italia sia all'estero (in specie per la resistente in Bulgaria);
e) Le spese annue per mutui, finanziamenti con indicazione delle rate mensili dovute, dell'anno di erogazione e della durata dal 1 gennaio 2022 alla data del deposito della dichiarazione, allegando la relativa documentazione;
f) Eventuali partecipazioni societarie e i corrispettivi percepiti da tali partecipazioni e l'indicazione di quelle in cui siano o siano stati consiglieri o abbiano ricoperto cariche sociali o amministrative indicandone i periodi e specificando per ciascuna carica, emolumenti, fringe benefits, bonus, liquidazioni, allegandone la
pagina 9 di 20 documentazione relativa, compresi i bilanci delle società e i documenti relativi alle proprietà immobiliari intestate alle società e alla gestione delle proprietà immobiliari stesse (locazione, affitto ecc), in Italia e all'estero, per il periodo dal 1 gennaio 2022 alla data del deposito della dichiarazione;
g) Dichiarazione successorie dei prossimi congiunti e eventuali atti di rinuncia ad eredità sottoscritti dalle parti
4) ORDINA ad entrambe le parti di provvedere entro il medesimo termine alla compilazione del MODELLO
PER LA DISCLOSURE (ora Informazioni sulle condizioni economiche), con il deposito di tutte le dichiarazioni fiscali presentate ancora non versate in atti ovvero dichiarazioni sostitutive di atto notorio attestanti il reddito o la mancanza di reddito;
5) NON AMMETTE le ulteriori richieste di esibizione ex art. 210 c.p.c., per quanto in motivazione;
6) INVITA le parti a volere seriamente e concretamente tentare di percorrere possibili ipotesi di soluzioni concordate e conciliative della presente vertenza nell'interesse dei figli minori.
7) FISSA udienza per la precisazione delle conclusioni, udienza che sin d'ora viene sostituita con il deposito in telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c da effettuarsi entro il 24 OTTOBRE 2024”.
Con provvedimento del 24 ottobre 2024 il Giudice Istruttore, lette le note di trattazione scritta delle parti con le istanze e con la precisazione delle conclusioni come sopra riportati, concedeva i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di repliche, rimettendo alla scadenza la causa in decisione dinnanzi al Collegio, con riserva di riferirne alla prima camera di consiglio utile.
La causa veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025.
Materiale probatorio
Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione sulle domande svolte dalle parti, ritenendo di confermare integralmente il contenuto dell'ordinanza istruttoria del
29 aprile 2024 assunta dal Giudice Istruttore sopra riportata che ha respinto, in quanto inammissibili per i motivi ampiamente esposti qui condivisi, le istanze di prove articolate come dedotte e formulate da entrambe le parti e per le quali istanze, entrambe le medesime parti hanno insistito anche in sede di precisazione delle conclusioni.
In punto di responsabilità genitoriale sui figli minori, gli elementi acquisiti, le verbalizzazioni rese dalle parti, la documentazione in atti e le risultanze acquisiste agli atti, consentono a questa Autorità Giudiziaria di poter assumere una motivata decisione conforme e tutelante per il percorso di crescita dei figli.
Non si è ritenuto in alcun modo necessario l'ascolto dei minori, valutata anche l'età, molto piccolo, Per_2 tenuto conto delle precise dichiarazioni rese dalle parti e delle domande delle stesse sin dall'inizio del procedimento convergenti in punto di responsabilità genitoriale, senza che sia mai stata sollevata alcuna situazione di criticità o di contrasto con riferimento alla gestione dei figli medesimi, essendo stati in grado i genitori stessi di accordarsi anche dopo la separazione nell'ampliare i tempi di frequentazione tenuto conto delle esigenze dei minori medesimi ed essendo poi il contrasto rimasto essenzialmente sulla questione dell'assegnazione della casa ex coniugale, essendo già i tempi molto ampi. Alla luce, quindi, di quanto emerso e chiesto, l'ascolto dei minori in sede giudiziale è apparso manifestamente superfluo oltre che in concreto pagina 10 di 20 potenzialmente pregiudizievole per la serenità e benessere dei figli che, secondo quanto dichiarato dalle parti, hanno un ottimo ed equilibrato rapporto con entrambi i genitori. Nessuna richiesta in tal senso è d'altronde mai stata avanzata. Tutto ciò in linea con l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui l'audizione del minore costituisce adempimento previsto a pena di nullità ove si assumano provvedimenti che lo riguardino, salvo che il giudice non ritenga, con specifica e circostanziata motivazione, l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore (Cass. Sez. I 24.05.2018 n. 12957; Cass. Sez. I 29.9.2015 n. 19327).
Quanto poi alle domande di contenuto economico, ritiene, altresì, il Collegio che la documentazione complessivamente acquisita agli atti del giudizio consenta di operare una corretta valutazione delle rispettive condizioni economiche e patrimoniali delle parti ai fini di adottare una motivata decisione in punto di statuizioni economiche dovendosi sul punto richiamare il più che consolidato orientamento della Suprema Corte (da ultimo
Cass. Ordinanza 975 del 20/01/2021), secondo cui, ai fini delle determinazioni di natura economica non è richiesto l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali delle parti. Ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti e delle verbalizzazioni delle parti.
Deve, quindi infine, chiarirsi che il materiale probatorio documentale che verrà posto a fondamento della decisione è quello introdotto in giudizio nel rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio.
La domanda di divorzio
Ciò premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio civile celebrato tra le parti è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Le parti e hanno celebrato matrimonio civile in Milano il Parte_1 Controparte_1 giorno 17 settembre 2005 (iscritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Milano Anno 2005; atto n.1508, parte I).
Dalla loro unione sono nati i figli minori (nato il [...]) e (nato il [...]). Per_1 Per_2
Le parti si sono in seguito separate con verbale di separazione consensuale del 14 settembre 2020 omologato con decreto del Tribunale di Milano in data 22 ottobre 2020.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo entrambe le parti dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Va dunque pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile.
Sulla responsabilità genitoriale
pagina 11 di 20 Per quanto concerne l'affidamento dei figli minori della coppia, e , ritiene il Collegio di dover Per_1 Per_2 confermare le statuizioni attualmente vigenti come disposte con l'ordinanza presidenziale soprariportata, di cui si condividono le motivazioni, che ha disposto l'affido condiviso, conformemente a quanto già disposto con il citato verbale di separazione consensuale omologato con decreto del Tribunale di Milano.
Alla luce, infatti, di quanto già sopra argomentato e del quadro emerso, come del resto sostanzialmente invariato rispetto a quanto già valutato in sede di ordinanza presidenziale e, ancor prima, in sede di separazione, il
Collegio ritiene del tutto corrispondente all'interesse dei figli minori confermare l'affido condiviso ad entrambi i genitori, regime privilegiato dal Legislatore. Anche in sede di precisazione delle conclusioni, entrambe le parti, hanno avanzato conclusioni convergenti in punto di affido condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori e . Per_1 Per_2
Ritiene, dunque, il Collegio che le parti siano dotate di sufficienti e adeguate risorse genitoriali, legate entrambe da un autentico e sincero affetto per i figli, senza che sia emersa alcuna carenza o inidoneità educativa che possa impedire ai genitori di assumere decisioni condivise nell'interesse degli stessi, per cui può confermarsi l'affido condiviso di e ad entrambi i genitori, in quanto maggiormente rispondente al benessere degli Per_1 Per_2 stessi.
Con riferimento al collocamento prevalente di e presso la madre, oggetto di accordo tra le parti Per_1 Per_2 in sede di separazione consensuale e poi disposta e confermata con ordinanza presidenziale sopra riportata, è invece emersa una divergenza tra le parti avendo il padre chiesto disporsi, successivamente all'ordinanza presidenziale del 5 ottobre 2023 e da ultimo in sede di precisazione delle conclusioni, la collocazione paritaria di entrambi i figli minori a settimane alterne presso ciascun genitore, avendo di contro la madre chiesto la conferma con i tempi paterni.
Così delineato il quadro delle domande, reputa il Tribunale che nell'interesse dei figli minori medesimi, debba essere confermato il collocamento prevalente dei minori presso la madre, presso cui gli stessi sono rimasti pacificamente a vivere sin dall'inizio della crisi della coppia, senza così che vengano alterate troppo le loro radicate consuetudini ed abitudini di vita anche organizzative, pur dovendo assicurare il mantenimento di una relazione sempre forte, stabile e continuativa con il padre con tempi molto ampi.
D'altronde la giustificazione posta dal ricorrente a sostegno della sua domanda di collocamento paritetico, relativa alla sopravvenuta vicinanza delle abitazioni, costituisce di certo elemento importante ma non sufficiente per disporre un diverso collocamento dei minori da quello attualmente vigente, rischiando in tal modo di perdere di vista gli interessi dei figli minori, per perseguire interessi estranei prevalentemente economici, che comunque possono essere bilanciati diversamente nel rispetto però dell'equilibrio e della crescita serena dei figli, tenuto anche conto della loro età, senza così che venga stravolto un assetto vigente ormai da tanti anni e senza che siano state addotte diverse e più consistenti ragioni rispetto alla questione, oggetto di evidente contrasto, della casa coniugale. Va, conseguentemente confermato il collocamento prevalente presso la madre, ritenuto corrispondente all'interesse dei minori, se pur con tempi paterni molto ampi.
pagina 12 di 20 Quanto, infatti, alle frequentazioni paterne, si rileva come le parti avessero già apprezzabilmente operato da marzo/aprile 2023 in piena condivisione, una sostanziale modifica dei tempi stabiliti in sede di separazione consensuale, prevedendo ed attuando che i figli stessero con il papà a weekend alternati non già dal sabato alle ore 10,00 alla domenica ore 20,00 e due pomeriggi alla settimana dalle 16,00 alle 21,30 ma dal venerdì all'uscita di scuola fino alle 20,00 poi tutti i lunedì dall'uscita di scuola fino alle 21/21,30 e nelle settimana con il fine settimana di competenza materna anche il giovedì dall'uscita di scuola fino alle 21/21,30, con frequentazioni standard ampie durante le festività. In sede di conclusioni finali parte attrice ha chiesto in via principale il collocamento paritetico a settimane alterne ovvero in via subordinata un ampliamento pur senza proporre una modifica specifica del calendario;
parte convenuta ha chiesto la sostanziale conferma dell'assetto disposto in sede separativa, senza comunque rappresentare possibili situazioni di pregiudizio per i figli minori in caso di ampliamento dei tempi.
Il Collegio proprio alla luce di quanto emerso e dichiarato dalle parti medesime, tenuto conto del pacifico e indiscusso legame affettivo di entrambi i genitori ai figli che aveva portato in precedenza, anche per venire incontro alle esigenze della madre, un ampliamento del weekend di competenza paterna e considerato che entrambi i genitori sono apparsi adeguati nella gestione dei figli e considerata la vicinanza delle case, ritiene possa disporsi un ulteriore ampliamento, prevedendosi che il padre possa vedere e tenere con sé i figli a weekend alternati dal venerdì all'uscita di scuola fino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola nonché un giorno a settimana (da scegliersi di comune accordo in base alle esigenze dei figli e, in difetto di accordo il mercoledì) dall'uscita di scuola con pernottamento e riaccompagnamento a scuola la mattina seguente nonché nelle settimana con il fine settimana di competenza materna anche un pomeriggio (da scegliersi di comune accordo in base alle esigenze dei figli e, in difetto di accordo, il lunedì) dall'uscita di scuola fino alle 21/21,30 quando li ripoterà a casa della mamma. Tempi di frequentazione durante le vacanze estive e nei periodi di festività come meglio indiati in dispositivo, tempi del tutto adeguati a far mantenere una relazione stabile ed equilibrata tra i genitori e i minori nell'interesse funzionale dei minori medesimi. Si provvede, pertanto, come da dispositivo
Sull'assegnazione della casa familiare
Al collocamento prevalente dei figli presso la madre, nei termini sopra indicati e motivati, consegue la conferma dell'assegnazione alla madre dell'ex casa coniugale sita a Milano, Via Sesto San Giovanni n. 31, di esclusiva proprietà del signor presso cui i figli sono rimasti a vivere sin dall'interruzione Parte_1 della convivenza e come oggetto di accordo tra le parti medesime in sede separativa. Tale provvedimento si ritiene necessario al fine di garantire la preservazione in favore dei figli dell'habitat domestico, inteso come il centro stabile e costante degli affetti, degli interessi e delle consuetudini ed abitudini di vita in cui pure si esprime e si articola la vita familiare in conformità all'art. 337 sexies c.c. che risponde, infatti, all'esigenza di protezione nei confronti dei figli minori, o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per mantenere le consuetudini di vita e le relazioni sociali che in esso si radicano.
pagina 13 di 20 E' ben noto al Tribunale che erano emerse delle possibilità conciliative, anche sulla base di offerte del sig.
che prevedevano possibili scambi di abitazioni ovvero passaggi di proprietà nell'ambito di più complessi Pt_2 accordi, che però non hanno avuto esito positivo, null'altro potendo o dovendo statuire sul punto, il Tribunale e dovendo rimandarsi ad eventuali accordi negoziali tra le parti anche futuri nel possibile esercizio della loro autonomia negoziale. L'assegnazione della casa, in quanto disposta però nell'interesse esclusivo dei figli minori, deve comunque garantire ai medesimi di potere disporre degli spazi abitativi consoni, senza che la presenza stabile di terze persone estranee.
L'assegnazione della casa coniugale dovrà certamente essere considerata in relazione alla misura del contributo materno al mantenimento, come meglio di seguito illustrato, atteso quanto espressamente previsto dall'art. 337sexies c.c e considerato l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione (Cass. Sez. VI – I 17.12.2015 n.
25420).
Il Collegio reputa altresì di dover richiamare ancora una volta, come già disposto con ordinanza presidenziale, i principi di diritto comune applicabili, con riferimento alle spese, rimanendo le spese condominiali ordinarie e le utenze a carico del coniuge assegnatario e le spese condominiali straordinarie a carico del coniuge in ragione del titolo di proprietà, così come le tasse ed imposte seguono la disciplina fiscale e tributaria prevista per il diritto di godimento/uso e di proprietà dell'immobile stesso (Cass. Sez. I 19.9.2005 n. 18476; Cass. Sez. I 22.2.2006 n.
3836).
Parimenti l'onere di mutuo gravante sulla casa ex coniugale (progressivamente aumentato) dovrà essere corrisposto dal signor in base alle norme contrattualistiche e dovrà essere dallo stesso regolarmente Pt_1 corrisposto, mettendo altrimenti a repentaglio le esigenze abitative dei figli. Anche di tale dato deve tenersi conto nella determinazione del contributo al mantenimento.
Sul punto si rappresenta che il signor non ha comunque avanzato formale domanda Parte_1 di revoca dell'assegnazione alla OR della suddetta ex casa coniugale, limitandosi a Controparte_1 chiedere la conferma degli oneri ordinari a suo carico.
Sul contributo al mantenimento dei figli
Con riferimento al contributo di mantenimento a carico del padre per i figli, attualmente di € 700,00 oltre al 50
% delle spese straordinarie per cui il padre chiede una riduzione e la madre la conferma, occorre attendere ad una esatta ricostruzione delle rispettive capacità economiche, richiamando sul punto l'ordinanza del 5 ottobre 2023 che aveva già dettagliatamente e specificamente riportato i dati reddituali delle parti e le rispettive situazioni lavorative, abitative e patrimoniali, cui, pertanto, non può che rimandarsi. Nel proseguo del giudizio, il G.I. con il provvedimento soprarichiamato ritenendo comunque necessario acquisire un quadro più chiaro e specifico in ordine alla complessiva situazione economica delle parti, ordinava a queste ultime di integrare e aggiornare la documentazione depositata.
pagina 14 di 20 Il signor continua a svolgere la professione di dipendente, con qualifica di Quadro Parte_1 di primo livello, presso presso cui è stato assunto con contratto a tempo indeterminato in data 21 CP_4 novembre 2022 con stipendio che nella comparsa conclusionale ha riferito di € 2.750 netti al mese.
Richiamati i dati reddituali già indicati, dalla documentazione aggiornata prodotta in atti, risulta che il medesimo ha percepito dal 730/2024 (per l'anno di imposta 2023) un reddito annuo lordo complessivo di € 45.553,00 (pari ad un reddito netto mensile su 12 mensilità di circa € 2857). E' andato a vivere nell'immobile di Milano, via
Breda n. 48, di sua esclusiva proprietà ritenendolo più idoneo per i propri figli essendo posto a meno di 100 metri di distanza in linea d'aria dall'attuale residenza dei figli minori e su cui insiste un debito fiscale di €
8.000,00 come differenza tra le agevolazioni relative alla prima casa godute sulla ex casa coniugale;
immobile di cui aveva già stipulato il preliminare al tempo dell'ordinanza presidenziale, con prezzo di acquisto pari a €
275.000 (rogito del 26.09.2023), comprato utilizzando il corrispettivo della vendita della casa e annesso box di
Milano via Ponte Seveso in comproprietà con lo zio da cui ha ricevuto il 50% del corrispettivo della vendita pari, al netto delle commissioni, a € 525.000, di cui ha ricevuto assegno per € 205.000 (immobile in precedenza affittato a cedolare secca con canone di € 1000/1200 al mese).
Lo stesso è proprietario oltre che del suddetto immobile anche dell'appartamento sito a Milano, Via Sesto San
Giovanni n. 31, ex casa coniugale dove vivono attualmente i figli e la OR gravata da Controparte_1 mutuo acceso nel 2014 per l'acquisto integralmente sostenuto dal medesimo. Attualmente ha riferito che il rateo mensile è pari a circa € 1.150,00 (manca però documentazione dell'importo attuale effettivamente pagato che riferisce € 954 come rata mensile e € 100 quale quota di interessi per aver chiesto l'allungamento/sospensione all'epoca della separazione stante le difficoltà finanziarie in cui versava in quel periodo).
E' ancora proprietario dell'appartamento sito a Milano, Via Venini n. 95 in comproprietà al 50 % con lo zio, signor ove prima viveva lo stesso signor concesso in locazione dal CP_6 Parte_1 mese di Aprile 2024 con canone di locazione mensile di € 1.000,00 suddiviso al 50 % (vedi doc. n del 15 luglio
2024 di parte ricorrente) e box ubicato a Milano, via Sammartini n. 31 in comproprietà al 50 % con lo zio, non concesso in locazione perché utilizzato dallo stesso attore.
Parte attrice aveva già dichiarato di aver venduto in data 21 luglio 2021 l'immobile sito a Monza, via
Macchiavelli n. 30 in comproprietà al 50 % con lo zio, per la somma complessiva di € CP_6
100.000,00 suddivisa al 50 % (vedi doc. l depositata il 15 luglio 2024).
Il signor ha poi dichiarato di continuare a sostenere il pagamento mensile delle Parte_1 somme di € 157,82 a titolo di rata del finanziamento per un acquisto riferito all'abitazione ove attualmente vive, acceso con contratto di finanziamento stipulato con Banca Findomestic Spa e sottoscritto in data 29 dicembre
2023 per la durata di 42 mesi (vedi doc. t dep. 15 luglio 2024) e di € 74,36 a titolo di rata del finanziamento per un acquisto riferito sempre all'abitazione ove attualmente vive, acceso con contratto di finanziamento stipulato con Agos Ducato S.p.a. e sottoscritto in data 20 aprile 2024 per la durata di 48 mesi (vedi doc. s dep 15 luglio
2024). Ha, inoltre, dichiarato di avere contratto due debiti, rispettivamente, con i sigg.ri e CP_6 CP_7
pagina 15 di 20 di € 29.000,00 dal 24 gennaio 2023 con saldo a 48 mesi e di € 3.000,00 con saldo a 48 mesi (vedi Parte_3 doc. a dep 15 luglio 2024 di parte ricorrente).
Quanto alla titolarità in capo al signor lo stesso continua ad essere titolare dei conti Parte_1 correnti presso EC con saldo finale al 31 dicembre 2023 di € 1.734,34; presso DE con saldo finale al
31 dicembre 2023 di € 1.157,16; presso AN con saldo finale al 31 dicembre 2023 di € 928,40 (cfr. documentazione in atti).
Quanto alla OR la stessa ha dichiarato di continuare a lavorare come dipendente, con Controparte_1 qualifica di addetto alla vendita con contratto quadro a tempo indeterminato sottoscritto in data 11 novembre
2021 che prevede 40 ore settimanali lavorative nel periodo di campagne di vendita, presso la società CP_8
e con un guadagno netto che aveva già in precedenza riferito essere di € 1.300,00 percepito nei periodi di
[...] prestazione dell'attività lavorativa. La OR ha dichiarato di lavorare anche per Dernamaria srl con contratto a tempo determinato per circa 1 mese, per attività stagionale di campagna vendita presso lo showroom di CP_9
, allegando contratto del 26.092022 (sub doc. 10) da cui risulta una retribuzione lorda mensile di €
[...]
1824,.30 per il periodo dal 26.09.2022 al 14.10.2022. Si è limitata a richiamare le dichiarazioni fiscali già prodotte (e richiamate nell'ordinanza presidenziale di cui sopra), producendo solo CU 2023 presso Dernamaria srl da cui risulta aver percepito per 54 gg dal 28 febbraio al 16 dicembre 2022 un importo lordo € 8.850. Manca invece ultima dichiarazione fiscale 2024 per 2023, non prodotta.
Come da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, la OR ha ammesso di essere Controparte_1 proprietaria esclusiva di un immobile sito in Bulgaria, V.le Stefan Stambolov n.8, acquistato nel 2011 (di cui nulla aveva in precedenza riferito), concesso in comodato d'uso dal mese di ottobre 2021 con canone mensile di
€ 400,00 di cui ha riferito utilizzare la somma di € 300,00 circa per far fronte alle relative spese condominiali pari a circa € 100 oltre utenze e tasse (cfr. docc. 11 e 12 di parte resistente).
Continua a vivere nella ex casa coniugale di Milano, via Sesto San Giovanni n. 31 insieme ai due figli minori e , di esclusiva proprietà, come sopra indicato, del signor e per la Per_1 Per_2 Parte_1 quale, è gravata dal pagamento delle spese condominiali ordinarie come statuito in sede presidenziale in attuazione dei principi di diritto comune (circa € 350 al mese).
Ha dichiarato anche di sostenere il pagamento delle somme annuali di € 583,00 e di € 291,00 a titolo di mensa scolastica riferite ai figli e (cfr. doc. 6 di parte resistente). Per_1 Per_2
Quanto alla titolarità in capo alla convenuta di conti bancari, la OR continua ad essere Controparte_1 titolare di due conti presso la Banca DE Direct (già I W AN) n. 1006700539444, aperto in automatico dall'Istituto Bancario allorquando la I W AN cambiava la propria denominazione in DE Direct e n.
1006700452285 aperto su richiesta della stessa OR (vedi All. A di parte resistente). CP_1
Con riferimento al primo conto corrente indicato, la convenuta si è limitata a depositare in atti due allegati contenenti la lista movimenti riferita ai periodi intercorrenti tra giorno 1 gennaio 2023/ 31 dicembre 2023 nonchè
1 gennaio 2024 /30 giugno 2024 (vedi docc. 13 a e 13 b di parte resistente). Riguardo al secondo conto corrente indicato, risulta un saldo finale al 31 dicembre 2022 di € 21.744,00. Ha poi depositato due allegati contenenti la pagina 16 di 20 lista movimenti riferita ai periodi 1 gennaio 2023/30 giugno 2023 e 1 gennaio 2024/30 giugno 2024 (vedi All. A
e docc. 6, 14 a e 14 b di parte resistente). Si era riservata di depositare la documentazione bancaria completa mancante anche aggiornata con saldi finali ma nulla risulta in atti.
Ha, inoltre, dichiarato di essere titolare di un conto corrente estero di cui ha depositato in atti alcuni estratti conto privi di traduzione e francamente non valutabili né di possibile consultazione ( vedi All. A e doc. 12 di parte
CP_1 resistente). Percepisce l'assegno unico universale corrisposto dall' a sostegno dei figli a carico nella misura del 50 % pari ad € 175,00 circa, insieme al sig. Pt_1
Alla luce di tutti i dati sopra indicati e valorizzati, tenuto conto della rispettiva situazione reddituale, economica e patrimoniale delle parti come emersa, pur in assenza di tutti i dati reddituali e patrimoniali aggiornati riferiti alla OR considerati comunque i tempi di frequentazione paterna che sono stati ampliati, Controparte_1 tenuto altresì conto che l'assegnazione alla madre della casa ex coniugale costituisce una forma di contribuzione al mantenimento dei figli di cui occorre tener conto, dovendo il signor sostenere Parte_1
l'integrale pagamento della rata del mutuo essendo l'immobile di sua esclusiva proprietà, potendo entrambi fare affidamento su redditi da locazione se pur contenuti e considerati gli oneri vari gravanti sulle parti, considerate anche le esigenze del minori, il Collegio ritiene di dover rideterminare il contributo al mantenimento dei figli minori nella somma ritenuta equa e congrua di € 500,00 complessivi (€ 250,00 per ciascun figlio) (importo rivalutabile annualmente secondo indici Istat), ciò con decorrenza dalla mensilità successiva alla pubblicazione della presente sentenza, essendo stato stabilito tale importo all'esito del presente giudizio sulla base di tutti gli elementi qui valutati. Deve altresì confermarsi la partecipazione al 50% delle spese straordinarie come da Linee
Guida del Tribunale di Milano del 14.11.2017 e AU ancora ripartito come per legge al 50% tra i genitori,
Ulteriori domande delle parti
Da ultimo con riferimento alla domanda avanzata dalla parte convenuta negli atti introduttivi e per la quale ha insistito anche in sede di precisazione delle conclusioni di condannare il signor al Parte_1 pagamento degli arretrati non corrisposti a titolo di rivalutazione Istat costo della vita mai ritenuta versata alla medesima, se ne dichiara l'inammissibilità nel presente giudizio, rimettendo alla parte interessata l'attivazione di ogni eventuale iniziativa giudiziaria esecutiva, avendo la stessa avuto un titolo esecutivo da far valere.
Va, invece, respinta la domanda avanzata dalla stessa parte convenuta di condanna della parte attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c. attesa la soccombenza reciproca delle parti, peraltro non risultando né allegati né provati atti o comportamenti processuali illeciti mantenuti da parte attrice;
infatti, affinché la parte sia condannabile per “lite temeraria”, occorre che la mala fede o la colpa grave emergano in tutta evidenza, non essendo sufficiente provare che la parte abbia portato avanti tesi giuridiche che il giudice abbia ritenute errate. Il tenore della presente decisione convince in ordine all'insussistenza e infondatezza della domanda.
Le spese di lite
pagina 17 di 20 Stante la natura necessaria del giudizio in punto di status e il tenore della presente decisione che vede la soccombenza reciproca delle parti in relazione alle rispettive domande sussistono giustificati motivi per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide;
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1
a Milano il giorno 17 settembre 2005 (iscritto presso i registri dello Stato Civile del Controparte_1
Comune di Milano Anno 2005; atto n. 1508; parte I);
2) CONFERMA l'affidamento dei figli minori (nato in data [...]) e (nato in [...] Per_1 Per_2
28 marzo 2016) in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre in Milano, Via Sesto San Giovanni n.31;
3) DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé i figli i figli a weekend alternati dal venerdì all'uscita di scuola fino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola nonché un giorno a settimana (da scegliersi di comune accordo in base alle esigenze dei figli e, in difetto di accordo il mercoledì) dall'uscita di scuola con pernottamento e riaccompagnamento a scuola la mattina seguente nonché nelle settimana con il fine settimana di competenza materna anche un pomeriggio (da scegliersi di comune accordo in base alle esigenze dei figli e, in difetto di accordo, il lunedì) dall'uscita di scuola fino alle 21/21,30 quando li ripoterà a casa della mamma. le vacanze natalizie scolastiche saranno ripartite in egual misura tra i genitori, di modo che, ad anni alterni, i figli trascorrano con un genitore il periodo intercorrente dal 23 dicembre (ovvero dall'inizio delle vacanze scolastiche) fino al 30 e con l'altro il periodo dal 30 dicembre fino al 6 gennaio (ovvero al termine delle vacanze scolastiche); festività pasquali in forma alternata di anno in anno;
ponti collegati al weekend di pertinenza;
durante le vacanze estive per due settimane (anche consecutive) in agosto, in epoca che i genitori concorderanno tra loro entro il 30 maggio di ogni anno in relazione ai rispettivi impegni di lavoro, in caso di contrasto le prime due settimane con un genitore e le altre due con altro, in forma alternata di anno in anno. Ciascun genitore comunicherà all'altro, prima della partenza, il luogo ove trascorrerà le ferie unitamente ad un recapito telefonico.
Sono sempre fatti salvi diversi e migliori accordi tra le parti nel rispetto delle esigenze e dei bisogni dei figli;
4) CONFERMA l'assegnazione alla madre della casa coniugale di Milano, Via Sesto San Giovanni n. 31, con tutti gli arredi, di esclusiva proprietà del signor con applicazione dei i principi di diritto Parte_1 comune applicabili, con riferimento alle spese, rimanendo le spese condominiali ordinarie e le utenze a carico del coniuge assegnatario e le spese condominiali straordinarie a carico del sig. in ragione del titolo di Pt_1 proprietà, così come le tasse ed imposte seguono la disciplina fiscale e tributaria prevista per il diritto di godimento/uso e di proprietà dell'immobile stesso;
onere di mutuo a carico del sig. in base alle norme Pt_2 contrattualistiche;
pagina 18 di 20 5) RIDETERMINA a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli Parte_1
e , con decorrenza dalla mensilità successiva alla pubblicazione della presente sentenza Per_1 Per_2 mediante versamento a , in via anticipata ed entro il giorno 5 di ogni mese, dell'importo Controparte_1 mensile di € 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio) importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat- prima rivalutazione ottobre 2024) oltre al 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle pagina 19 di 20 patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
6) DISPONE che l'assegno unico per la famiglia venga ripartito tra entrambi i genitori nella misura del 50 % ciascuno come per legge;
7) DICHIARA l'inammissibilità della domanda relativa alla condanna da porre a carico del signor
[...] in ordine al pagamento degli arretrati non corrisposti a titolo di rivalutazione Istat costo della Parte_1 vita;
8) RIGETTA la domanda di parte convenuta ex art. 96 c.p.c. per quanto in motivazione;
9) COMPENSA le spese di lite tra le parti.
10) SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege;
11) MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al
Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio in data 22 gennaio 2025
Il Presidente Relatore est.
Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. est. dott.ssa Chiara Delmonte Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 27 febbraio 2023 e vertente
TRA nato a [...] in data [...]; Cod. Fisc. ; Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. STEFANO FRATUS ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Milano, Via Benvenuto Cellini n.1, giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
E
, nata a [...] il [...]; Cod. Fisc. ; Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dagli avv.ti LUCA M.A. FERRARI e SONIA MUSTO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti difensori in Milano, Viale Regina Margherita n.35, giusta procura in atti;
PARTE CONVENUTA
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento.
OGGETTO: DIVORZIO CONTENZIOSO
FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI IN FAVORE DI PARTE ATTRICE
“Voglia l'adito Tribunale accogliere le seguenti:
pagina 1 di 20 CONCLUSIONI
In via principale:
- dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 17 settembre 2005 in Milano, ordinando
l'annotazione dell'emananda sentenza all'Ufficiale dello stato civile competente;
-confermare l'affido condiviso dei figli;
-disporre la collocazione paritaria dei figli a settimane alterne presso ciascun genitore;
-disporre che:
• durante l'estate, ciascun genitore potrà trascorrere con i figli, nel mese di agosto, un periodo di due settimane consecutive, da concordarsi tra i genitori entro la fine del mese di maggio;
• durante le vacanze natalizie il padre e la madre terranno e secondo tali periodi: dal 24.12 al Per_1 Per_2
30.12 con un genitore e dal 31.12 al 6.12 con l'altro. Il genitore, che non trascorre il giorno di Natale con i figli, ha la facoltà di tenerli per lo scambio dei regali o la vigilia di Natale o il giorno di Santo Stefano;
i figli inizieranno a trascorrere tale primo periodo successivo alla separazione dei genitori, con la madre, il secondo periodo con il padre e così alternativamente per gli anni successivi;
• nel periodo pasquale, i figli staranno, ad anni alterni, ora con un genitore, ora con l'altro;
• ogni altra festività comandata verrà trascorsa ad anni alterni.
-disporre che ciascun genitore provveda al mantenimento dei figli per il periodo di collocazione presso di lui;
-confermare l'attribuzione in capo alla OR delle spese ordinarie condominiali della Controparte_1 abitazione a lei assegnata;
-confermare l'attribuzione al 50% a ciascun genitore dell'Assegno Unico.
In via subordinata, in merito ai provvedimenti inerenti i figli minorenni e ferma la statuizione di affido condiviso:
- ampliare i giorni di permanenza e di visita presso il padre dei figli e rispetto a quelli già Per_1 Per_2 previsti nell'ordinanza presidenziale;
- disporre la riduzione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli in massimo complessivi € 400,00 (€
200,00 per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie;
- confermare l'attribuzione al 50% a ciascun genitore dell'Assegno Unico.
In via istruttoria:
- si chiede ammettere la prova per testi ed interpello sulle circostanze già dedotte con il ricorso da intendersi qui ritrascritte precedute da “vero che”, nonché sulle seguenti già capitola nella memoria ex art. 183 sesto comma n. 2 cpc: chiede ammettersi interrogatorio formale e prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
a) Vero che l'abitazione sita in Milano, via Breda n. 48 dista dalla abitazione sita in Milano, via Sesto San
Giovanni n. 31, circa 700 metri, come da doc. 20 che si rammostra;
b) Vero che la scuola frequentata da (primaria di via Bussero) dista 1,2 km dall'abitazione di Per_2 CP_2 via Breda n. 48 e 1,1 km dall'abitazione di via Sesto San Giovanni n. 31, come da doc. 20 che si rammostra;
pagina 2 di 20 c) Vero che la scuola frequentata da (secondaria Verga di via Asturie) dista 1,5 km dall'abitazione di via Per_1
Breda n. 48 e 1 km dall'abitazione di via Sesto San Giovanni n. 31, come da doc. 20 che si rammostra;
d) Vero che la OR ospita abitualmente presso l'abitazione di via Sesto n. 31 la OR CP_1 [...]
Persona_3
e) Vero che la OR ( ) occupa stabilmente la stanza dei bambini, e Persona_3 Per_3 Per_1
; Per_2
f) Vero che la OR a fine settimana alternati è solita recarsi a Roma per rientrare al martedì CP_1 lasciando i bambini alla baby sitter il lunedì sera;
g) Vero che il signor attuale compagno della OR è solito trascorrere mensilmente Testimone_1 CP_1 dai 4 ai 6 giorni presso l'abitazione sita in Milano, via Sesto n. 31;
h) Vero che è solito dormire sul divano del soggiorno, mentre è solito dormire nel letto Per_2 Per_1 matrimoniale con la madre, salvo i giorni in cui è presente il compagno di quest'ultima;
i) Vero che la OR è proprietaria in Sofia (Bulgaria) di un immobile acquistato con denaro del signor CP_1
CP_3
j) Vero che la OR è titolare di altri conti correnti oltre a quello presso IW AN Spa (IBAN CP_1
[...]) sia in Italia che in Bulgaria.
Si indicano a testi: residente in [...]; Testimone_2 Testimone_3 residente in [...]; residente in [...]
n. 3”.
FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI IN FAVORE DI PARTE CONVENUTA
“Piaccia all'Ill.mo Presidente del Tribunale di Milano, premessa ogni e più opportuna declaratoria del caso, rigettata ogni contraria istanza, eccezione, difesa, così giudicare:
- disporre e pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra la IG.ra ed il IG. Controparte_1
anche eventualmente con sentenza parziale;
Parte_1
- disporre, come per legge, l'affidamento congiunto dei figli ed , con collocamento presso la Per_2 Per_1 madre nella casa coniugale sita in Milano, Via Sesto San Giovanni, 31;
- in ordine alla regolamentazione del diritto di visita - disporre che il IG. possa vedere i figli secondo le Pt_1 modalità ed i tempi qui meglio specificati:
➢ 2 volte a settimana dopo scuola e da venerdì sera fino a domenica sera in week end alternati con la madre;
➢ ogni altra festività comandata verrà trascorsa ad anni alterni;
➢ i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente gli spostamenti all'estero o quelli nei weekend o durante le ferie con la figlia;
- condannare il IG. a corrispondere alla IG.ra IG.ra , a titolo di Parte_1 Controparte_1 mantenimento dei figli, un assegno mensile non inferiore ad € 700,00.= (€ 350,00 per ogni figlio) - atteso che
pagina 3 di 20 nel frattempo il ha trovato un lavoro - da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, con Pt_1 rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici Istat costo della vita, oltre il pagamento delle spese condominiali di ordinaria amministrazione relative alla casa coniugale come risultante dall'omologa del
Tribunale di Milano in data 22.10.2020;
- condannare il IG. a contribuire al mantenimento de i figli corrispondendo il 50% Parte_1 delle spese straordinarie, che si renderanno necessarie (ad esempio : spese mediche non coperte dal Servizio
Sanitario Nazionale, dentistiche, scolastiche, extrascolastiche, sportive, ricreative), nonchè quelle relative ad una baby -sitter, purchè documentate o previamente concordate tra i genitori, salvo necessità ed urgenza e comunque secondo le Linee Guida in vigore del Tribunale di Milano, alle quali si rimanda per quanto di ragione;
- condannare il IG. al pagamento degli arretrati non corrisposti a titolo di rivalutazione Istat costo Pt_1 della vita mai versata alla;
CP_1
- confermare l'assegnazione della casa coniugale sita in Milano, Via Sesto San Giovanni, 31, con tutti i suoi arredi , di proprietà del IG. a favore della IG.ra , che la abiterà unitamente ai figli sino al Pt_1 CP_1 raggiungimento dell'autonomia economica dei figli della coppia .
- rigettare ogni ulteriore diversa domanda ex adverso svolta.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre iva e cpa e oltre al rimborso forfetario in misura del 15% come da L.P. e condanna ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 cpc.
In via istruttoria:
- ammettersi prova per testi sui capitoli di cui in narrativa anche a prova contraria.
- ordinare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 210 cpc l'esibizione in giudizio della documentazione relativa alla transazione tra il e la società per cui il lavorava. Pt_1 Pt_1
Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre ed indicare ulteriori testi”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande, i provvedimenti provvisori assunti dal Giudice e gli ulteriori provvedimenti
Con ricorso iscritto a ruolo in data 27 febbraio 2023, ritualmente notificato, Parte_1 premesso di aver contratto matrimonio con rito civile in Milano in data 17 settembre 2005 (iscritto nei
[...] registri dello Stato civile del Comune di Milano, Anno 2005, atto n. 1508, parte I) con , Controparte_1 cittadina italiana, dalla cui unione coniugale nascevano i due figli (nato il [...]) e Per_1 Per_2
(nato il [...]) e dalla quale si era separato con verbale di separazione consensuale del 14 settembre
2020 omologato con decreto del Tribunale di Milano in data 22 ottobre 2020, con il quale veniva concordato l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre nella casa ex coniugale sita a Milano, Via Sesto San Giovanni n. 31, assegnata alla stessa di proprietà del marito e con regolamentazione del diritto di visita come a verbale indicato, un contributo mensile a carico del padre a titolo di pagina 4 di 20 mantenimento dei figli, oltre al pagamento delle spese condominiali ordinarie e straordinarie relative alla casa coniugale, quantificato nella misura di euro 600,00 per i primi 18 mesi successivi alla separazione e di euro
500,00 dal diciottesimo mese successivo alla separazione oltre al 50% delle spese straordinarie, chiedeva di pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile. Chiedeva, altresì, di confermare le condizioni di cui alla sentenza di separazione inerenti l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, il loro collocamento nonché il diritto di visita paterno;
domandava, inoltre, di modificare l'assegnazione della casa famigliare da individuare nell'abitazione sita a Milano, via Breda n.48 e di disporre la riduzione del contributo al mantenimento dell'importo corrispondente alle spese condominiali ordinarie riferite all'abitazione sita a Milano,
Via Sesto San Giovanni n. 31 o a quella sita a Milano, Via Breda n. 48 da porsi a carico della moglie quale assegnataria della stessa.
Con memoria difensiva ritualmente depositata, , aderiva alla pronuncia sullo status, anche Controparte_1 eventualmente con sentenza parziale, chiedendo di autorizzare i coniugi a vivere separati. Chiedeva, altresì, di disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori con collocamento prevalente presso la madre nella casa coniugale in Milano via Sesto San Giovanni n.31 e con tempi di frequentazione paterna meglio indicati nella memoria difensiva. Domandava, quindi, di condannare il marito sia a corrisponderle, a titolo di mantenimento dei figli, un contributo mensile un contributo mensile non inferiore ad € 700,00, oltre al pagamento delle spese condominiali di ordinaria amministrazione relative alla casa coniugale come risultante dall'omologa del Tribunale di Milano ed al 50% delle spese straordinarie nonché quelle relative ad una baby sitter, purchè documentate o previamente concordate dagli stessi genitori sia a provvedere al pagamento degli arretrati non corrisposti a titolo di rivalutazione Istat costo della vita mai versata alla IGnora CP_1
Domandava, infine, di confermare in suo favore l'assegnazione della casa coniugale sita in Milano, Via Sesto
San Giovanni, 31, con tutti i suoi arredi, di esclusiva proprietà del signor e di Parte_1 condannare il ricorrente al risarcimento dei danni ai sensi ed agli effetti di cui all'art. 96 c.p.c.
All'udienza presidenziale del 22 giugno 2023, il Presidente f.f., esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione tra le parti, sentiva ampiamente e direttamente in modo congiunto i coniugi. All'esito, atteso che erano emerse possibilità conciliative tra le parti, le stesse chiedevano un rinvio per verificare la possibilità di giungere ad un accordo complessivo.
Il Presidente f.f., dato atto, rinviava la causa in prosecuzione al fine di verificare la possibilità di un accordo transattivo tra le parti all'udienza sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito telematico di note di trattazione scritta delle parti, da effettuarsi entro il 3 ottobre 2023.
Il Presidente f.f., con ordinanza presidenziale del 5 ottobre 2023, lette le note scritte delle parti ex art. 127 ter c.p.c. che davano atto dell'esito negativo delle trattative, così provvedeva:
“LETTI ED ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;
SENTITE personalmente le parti e i difensori all'udienza presidenziale del 22 giugno 2023 rinviata in prosecuzione all'udienza sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte da effettuarsi entro il 3 ottobre 2023;
pagina 5 di 20 LETTE le note di trattazione scritte delle parti con le rispettive conclusioni dando atto di non essere riusciti a trovare una soluzione concordata pure suggerita dal Presidente;
RILEVATO che le parti con verbale di separazione consensuale del 14 settembre 2020 omologato con decreto del Tribunale di Milano in data 22 ottobre 2020 avevano pattuito l'affido condiviso dei figli nato il Per_1
4.04.2012 e nato il [...] ad [...] i genitori, con collocamento prevalente presso la madre Per_2 nella casa coniugale sita a Milano, Via Sesto San Giovanni n. 31, assegnata alla stessa di proprietà del marito;
regolamentazione del diritto di visita in favore del padre a fine settimana alternata dalle ore 10.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica;
due pomeriggi alla settimana dalle ore 16.00 sino alle ore 21.30; periodi estivi e festivi come a verbale;
obbligo di mantenimento posto a carico del padre comprensivo di: pagamento delle spese condominiali ordinarie e straordinarie per la casa coniugale;
assegno mensile di euro 600,00 per i primi
18 mesi successivi alla separazione;
di euro 500,00 dal diciottesimo mese successivo alla separazione secondo quanto indicato e motivato nel verbale stesso;
50% delle spese straordinarie;
OSSERVATO che quanto al regime di affidamento condiviso, residenza anagrafica/collocamento dei figli minori presso la madre, non essendo stati sollevati problemi, stante la piena convergenza delle domande, devono essere confermate le condizioni della separazione come disposte, trattandosi quanto all'affido condiviso del regime privilegiato dal legislatore e non essendoci contrasto in ordine al collocamento prevalente/residenza anagrafica presso la madre, prendendo atto che le parti apprezzabilmente sono riuscite ad ampliare i tempi di frequentazione del padre con i figli, il quale attualmente - come da dichiarazioni convergenti di entrambe le parti – li tiene dal venerdì all'uscita di scuola fino alla domenica sera alle 20 circa poi tutti i lunedì dall'uscita di scuola fino alle 21/21 e 30 e poi nella settimana con il weekend di competenza materna anche il giovedì dall'uscita di scuola fino alle 21/21,30;
OSSERVATO, altresì, quanto all'aspetto economico, su cui invece sono sorti contrasti, parte ricorrente ha chiesto oltre allo scambio di abitazioni, l'abbassamento del contributo di mantenimento decurtando delle spese condominiali ordinarie della casa coniugale a suo carico a fronte della richiesta riconvenzionale della parte resistente di aumento dell'assegno di mantenimento ad euro 700, avendo peraltro parte ricorrente formulato in udienza una proposta conciliativa – poi revocata in sede di note scritte - dichiarandosi disponibile a versare la moglie l'importo complessivo di 700 € al mese decurtate però delle spese condominiali ordinarie della casa con assegno unico ancora per intero dalla medesima percepito;
OSSERVATO che quanto alla situazione del resistente lo stesso al tempo della separazione consensuale aveva appena perso il lavoro pur avendo all'epoca ricevuto una somma a titolo di incentivo all'esodo che in udienza ha precisato essere stata di € 115.000 già comprensiva di TFR peraltro rimasto in pensione integrativa, ha dichiarato di essere stato disoccupato dal 1 gennaio 2019 per pochi mesi e di aver trovato lavoro che però non gli hanno confermato;
a dicembre 2022 ha trovato il lavoro attuale presso la società ma è stato a CP_4 assunto a tempo indeterminato dopo il periodo di prova il 5 dicembre 2022 (cfr. lettera di assunzione), come quadro;
la ral del suo contratto di lavoro è di € 50.000 con un netto mensile dal medesimo dichiarato in udienza di € 2550/2600, non avendo straordinari né bonus, gode di ticket pasto per € 7,50; dal CU 2023 risulta un
pagina 6 di 20 reddito per 53 gg di € 3183; 730/23 risulta un totale di 9128 (e 3503+2441); è proprietario della casa ex coniugale con un mutuo che attualmente è di euro 1000 al mese (rateo dicembre 2023 di € 1.076,31 cfr. doc. 14) non potendolo più abbassare avendolo già sospeso, all'epoca della separazione era 500 €; paga come da condizioni di separazione oltre all'assegno mensile di € 500,00 anche le spese condominiali della casa ex coniugale per circa 350,00 al mese (doc. 9) oltre a quelle straordinarie in qualità di proprietario;
è altresì
proprietario solo per la quota del 50% con lo zio della casa di via Venini dove abita;
ha ricevuto in eredità sempre al 50% con lo zio un appartamento in Milano via Ponte Seveso in precedenza affittato per un periodo a cedolare secca con canone di 1000/1200€, con spese che venivano coperte dal canone, in seguito venduto a gennaio 2023 per 570.000 € ; con la somma del 50% del corrispettivo ricevuta, ha comprato una casa in via
Breda con preliminare in atti da cui risulta un pagamento con prezzo d'acquisto di 275.000 (trattasi di un quadrilocale) suscettibile di potenzialità economica;
quanto alla OR la stessa lavora come Pt_1 dipendente presso lavorando come assistente alla vendita presso uno showroom di Milano con un CP_5 contratto a tempo verticale lavorando per campagne di vendita concentrate di due mesi per due o tre settimane avendo poi pause di due o tre settimane, ha dichiarato di guadagnare € 1300 netti al mese nel periodi in cui lavora;
prende come da accordo con il marito l'intero AU per 350 €; dal 730/20 risulta aver percepito un reddito lordo di € 22.398; dal 730/21 un reddito lordo di € 1604; dal 730/222 risulta un reddito complessivo aumentato di € 26.886 (€ 3400 + € 23.486);
RILEVATO che, alla luce di quanto dichiarato e dei documenti prodotti, tenuto conto della rispettiva situazione patrimoniale e reddituale come emergente dagli atti in questa fase, considerato anche l'ampliamento dei tempi di frequentazione del padre con i figli e l'aumento anche degli oneri di mutuo (a tasso variabile) gravante sulla casa ex coniugale assegnata alla OR e tale da dover essere valutata comunque come ulteriore forma di contribuzione di cui occorre tener conto, il contributo al mantenimento indiretto a carico del padre deve essere rideterminato nella misura come era stato offerto dallo stesso in udienza, ponendo a carico del medesimo la somma di € 700,00 al mese con decorrenza da luglio 2023 (mensilità successiva all'udienza), con la conferma del 50% delle spese straordinarie, escludendo però a suo carico gli oneri relativi alle spese condominiali ordinarie della casa coniugale dovendo pertanto applicarsi i principi di diritto comune e con assegno unico al
50% come per legge, in assenza di accordo sul punto;
PQM
letto ed applicato l'art. 4 comma VIII l. 898/1970 c.p.c.
1) CONFERMA i provvedimenti della separazione consensuale di cui al verbale del 14.09.2020 omologato con decreto del Tribunale di Milano del 22.10.2020, per quanto attuali, quanto all'affidamento condiviso dei figli
nato il [...] e nato il [...] ad [...] i genitori, con collocamento prevalente Per_1 Per_2 presso la madre nella casa coniugale sita a Milano, Via Sesto San Giovanni n. 31, di proprietà del marito assegnata alla stessa;
disponendo che il padre possa vedere e tenere con sé i figli come da tempi finora concordemente attuati dalle parti medesime a weekend alternati dal venerdì all'uscita di scuola fino alla domenica sera alle 20,00 circa poi tutti i lunedì dall'uscita di scuola fino alle 21/21 e 30 e poi nella settimana
pagina 7 di 20 con il weekend di competenza materna anche il giovedì dall'uscita di scuola fino alle 21/21,30; ulteriori periodi come da separazione consensuale, sono sempre fatti diversi e migliori accordi tra le parti;
2) RIDETERMINA con decorrenza dalla mensilità di luglio 2023 il contributo al mantenimento dei figli a carico del padre nella misura di € 700,00 (annualmente rivalutazione con indici Istat) da versare entro il 5 di ogni mese alla OR , esonerandolo dal pagamento delle spese condominiali ordinarie relative Controparte_1 alla casa ex coniugale di sua proprietà applicandosi quindi i principi di diritto comune (con riferimento alle spese ordinarie, straordinarie, tasse sulla casa) con la conferma del 50% delle spese straordinarie come da
Linee guida del Tribunale di Milano del 14.11.2017;
3) DISPONE, in assenza di accordo, che l'assegno unico venga per percepito dai genitori nella misura ciascuno del 50%;
4) RIGETTA la domanda di scambio delle case, confermando l'assegnazione della casa ex coniugale alla madre.”
Nominava giudice istruttore sé stesso e fissava udienza che sostituiva ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni, da effettuarsi entro giorno 1 febbraio 2024.
Con provvedimento in atti del giorno 1 febbraio 2024, il Giudice Istruttore, lette le note di trattazione scritte delle parti con le loro istanze e conclusioni e con richiesta di concessione dei termini di cui all'art. 183 comma
6° c.p.c. concedeva i suddetti termini istruttori riservandosi di provvedere con ordinanza ai sensi dell'art. 183,7
c.p.c. alla scadenza dell'ultimo termine concesso.
Il Giudice Istruttore, a scioglimento della riserva assunta, alla scadenza dell'ultimo termine concesso, così provvedeva con ordinanza del 29 aprile 2024 che si riporta nella parte motiva:
“RILEVATA l'ammissibilita' di tutti i documenti prodotti ritualmente dalle parti, con riserva di valutarne
l'utilizzabilità e la rilevanza.
RITENUTO che le prove orali per testi ed interpello come dedotte e formulate dalla parte ricorrente
[...]
nella rispettiva memoria ex art. 183, comma 6° n. 2 c.p.c., non superino il vaglio di Parte_1 ammissibilità, in quanto vertenti tutti su capitoli del tutto irrilevanti, formulati genericamente oltre che superati dalle risultanze già acquisite in atti, in parte attinenti a circostanze documentali o da documentare;
OSSERVATO, altresì, che anche in accoglimento delle istanze di esibizione avanzate delle parti appare necessario, anche alla luce delle allegazioni delle parti e tenuto conto dei documenti prodotti, acquisire un quadro più completo in ordine alla situazione economica e patrimoniale delle parti, per cui deve essere ordinato ad entrambe le parti di rendere la dichiarazione di cui all'art. 5 della legge 898/70 e segg. in particolare di rendere e depositare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (come tale apprezzabile dall'autorità giudiziaria e valutabile ex art. 116 c.p.c) con il necessario deposito di tutta la documentazione ivi indicata ritenuta utile e rilevante (anche con riferimento al lasso temporale ivi indicato) con l'aggiornamento anche del
MODELLO PER LA DISCLOSURE (ora informazioni sulle condizioni economiche) come meglio specificato in dispositivo nel termine ivi indicato;
pagina 8 di 20 RITENUTO infine che le ulteriori istanze istruttorie ex artt. 210 avanzate dalle parti per come formulate appaiono generiche, dal contenuto esplorativo oltre che in parte anche superate dai documenti già in atti e che dovranno essere prodotti per quanto qui disposto dal Tribunale.
RITENUTO, pertanto, di dover fissare udienza per la precisazione delle conclusioni, udienza che sin d'ora viene sostituita con il deposito in telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c;
PQM
1) AMMETTE tutti i documenti prodotti ritualmente dalle parti, con riserva di valutarne l'utilizzabilità e la rilevanza.
2) NON AMMETTE le prove orali come dedotte e formulate dalla parte ricorrente per quanto in motivazione;
3) ORDINA ad entrambe le parti di rendere la dichiarazione di cui all'art. 5 della legge 898/70, in particolare di rendere e depositare entro il 15 LUGLIO 2023 una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (come tale apprezzabile dall'autorità giudiziaria e valutabile ex art. 116 c.p.c) con la quale entrambe indichino (più nello specifico con riferimento alla parte resistente, con documenti che, se in lingua estera, dovranno essere corredati da allegata traduzione asseverata:
a) Tutte le fonti di reddito di cui dispongano (redditi da lavoro, redditi da partecipazione, cash bonus, pensioni, canoni di locazione ecc), elencando i ruoli professionali dettagliatamente ricoperti dal 1 giugno 2020 alla data del deposito della dichiarazione e allegando eventuali contratti di lavoro e/o di consulenza o delibere aziendale con specificazione in ordine a eventuali benefits e/o bonus e trattamenti di fine rapporto e/o accordi consensuali eventualmente sottoscritti (in specie il sig. quanto all'incentivo all'esodo percepito); Pt_1
b) Le proprietà immobiliari di cui sono stati titolari o contitolari dalla data del matrimonio e di cui sono titolari
o contitolari attualmente sino alla data del deposito, indicandone la tipologia, ubicazione, natura ed estensione, anno di acquisto, attuale destinazione ed eventuale cessione a terzi e relativi corrispettivi (ad esempio locazione, comodato, prezzo di vendita ecc) in Italia e all'estero, allegando la relativa documentazione;
c) I beni mobili registrati di cui siano e siano stati proprietari dal 1 gennaio 2022 alla data del deposito della dichiarazione, allegando la relativa documentazione anche relativa all'acquisto e alla cessione;
d) I conti correnti, deposito titoli, fondi di investimento, polizze assicurative e altri generi di investimento, carte di credito, di cui siano e/o siano stati intestatari o cointestatari ovvero di cui i medesimi abbiano e/o abbiano avuto la disponibilità e di cui abbiano un potere di firma con specifica delega ad operare, allegando copia dei relativi estratti conto con movimentazione completa dal 1 giugno 2020 alla data del deposito della dichiarazione avuto riguardo a tutti i conti correnti, sia in Italia sia all'estero (in specie per la resistente in Bulgaria);
e) Le spese annue per mutui, finanziamenti con indicazione delle rate mensili dovute, dell'anno di erogazione e della durata dal 1 gennaio 2022 alla data del deposito della dichiarazione, allegando la relativa documentazione;
f) Eventuali partecipazioni societarie e i corrispettivi percepiti da tali partecipazioni e l'indicazione di quelle in cui siano o siano stati consiglieri o abbiano ricoperto cariche sociali o amministrative indicandone i periodi e specificando per ciascuna carica, emolumenti, fringe benefits, bonus, liquidazioni, allegandone la
pagina 9 di 20 documentazione relativa, compresi i bilanci delle società e i documenti relativi alle proprietà immobiliari intestate alle società e alla gestione delle proprietà immobiliari stesse (locazione, affitto ecc), in Italia e all'estero, per il periodo dal 1 gennaio 2022 alla data del deposito della dichiarazione;
g) Dichiarazione successorie dei prossimi congiunti e eventuali atti di rinuncia ad eredità sottoscritti dalle parti
4) ORDINA ad entrambe le parti di provvedere entro il medesimo termine alla compilazione del MODELLO
PER LA DISCLOSURE (ora Informazioni sulle condizioni economiche), con il deposito di tutte le dichiarazioni fiscali presentate ancora non versate in atti ovvero dichiarazioni sostitutive di atto notorio attestanti il reddito o la mancanza di reddito;
5) NON AMMETTE le ulteriori richieste di esibizione ex art. 210 c.p.c., per quanto in motivazione;
6) INVITA le parti a volere seriamente e concretamente tentare di percorrere possibili ipotesi di soluzioni concordate e conciliative della presente vertenza nell'interesse dei figli minori.
7) FISSA udienza per la precisazione delle conclusioni, udienza che sin d'ora viene sostituita con il deposito in telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c da effettuarsi entro il 24 OTTOBRE 2024”.
Con provvedimento del 24 ottobre 2024 il Giudice Istruttore, lette le note di trattazione scritta delle parti con le istanze e con la precisazione delle conclusioni come sopra riportati, concedeva i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di repliche, rimettendo alla scadenza la causa in decisione dinnanzi al Collegio, con riserva di riferirne alla prima camera di consiglio utile.
La causa veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025.
Materiale probatorio
Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione sulle domande svolte dalle parti, ritenendo di confermare integralmente il contenuto dell'ordinanza istruttoria del
29 aprile 2024 assunta dal Giudice Istruttore sopra riportata che ha respinto, in quanto inammissibili per i motivi ampiamente esposti qui condivisi, le istanze di prove articolate come dedotte e formulate da entrambe le parti e per le quali istanze, entrambe le medesime parti hanno insistito anche in sede di precisazione delle conclusioni.
In punto di responsabilità genitoriale sui figli minori, gli elementi acquisiti, le verbalizzazioni rese dalle parti, la documentazione in atti e le risultanze acquisiste agli atti, consentono a questa Autorità Giudiziaria di poter assumere una motivata decisione conforme e tutelante per il percorso di crescita dei figli.
Non si è ritenuto in alcun modo necessario l'ascolto dei minori, valutata anche l'età, molto piccolo, Per_2 tenuto conto delle precise dichiarazioni rese dalle parti e delle domande delle stesse sin dall'inizio del procedimento convergenti in punto di responsabilità genitoriale, senza che sia mai stata sollevata alcuna situazione di criticità o di contrasto con riferimento alla gestione dei figli medesimi, essendo stati in grado i genitori stessi di accordarsi anche dopo la separazione nell'ampliare i tempi di frequentazione tenuto conto delle esigenze dei minori medesimi ed essendo poi il contrasto rimasto essenzialmente sulla questione dell'assegnazione della casa ex coniugale, essendo già i tempi molto ampi. Alla luce, quindi, di quanto emerso e chiesto, l'ascolto dei minori in sede giudiziale è apparso manifestamente superfluo oltre che in concreto pagina 10 di 20 potenzialmente pregiudizievole per la serenità e benessere dei figli che, secondo quanto dichiarato dalle parti, hanno un ottimo ed equilibrato rapporto con entrambi i genitori. Nessuna richiesta in tal senso è d'altronde mai stata avanzata. Tutto ciò in linea con l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui l'audizione del minore costituisce adempimento previsto a pena di nullità ove si assumano provvedimenti che lo riguardino, salvo che il giudice non ritenga, con specifica e circostanziata motivazione, l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore (Cass. Sez. I 24.05.2018 n. 12957; Cass. Sez. I 29.9.2015 n. 19327).
Quanto poi alle domande di contenuto economico, ritiene, altresì, il Collegio che la documentazione complessivamente acquisita agli atti del giudizio consenta di operare una corretta valutazione delle rispettive condizioni economiche e patrimoniali delle parti ai fini di adottare una motivata decisione in punto di statuizioni economiche dovendosi sul punto richiamare il più che consolidato orientamento della Suprema Corte (da ultimo
Cass. Ordinanza 975 del 20/01/2021), secondo cui, ai fini delle determinazioni di natura economica non è richiesto l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali delle parti. Ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti e delle verbalizzazioni delle parti.
Deve, quindi infine, chiarirsi che il materiale probatorio documentale che verrà posto a fondamento della decisione è quello introdotto in giudizio nel rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio.
La domanda di divorzio
Ciò premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio civile celebrato tra le parti è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Le parti e hanno celebrato matrimonio civile in Milano il Parte_1 Controparte_1 giorno 17 settembre 2005 (iscritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Milano Anno 2005; atto n.1508, parte I).
Dalla loro unione sono nati i figli minori (nato il [...]) e (nato il [...]). Per_1 Per_2
Le parti si sono in seguito separate con verbale di separazione consensuale del 14 settembre 2020 omologato con decreto del Tribunale di Milano in data 22 ottobre 2020.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo entrambe le parti dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Va dunque pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile.
Sulla responsabilità genitoriale
pagina 11 di 20 Per quanto concerne l'affidamento dei figli minori della coppia, e , ritiene il Collegio di dover Per_1 Per_2 confermare le statuizioni attualmente vigenti come disposte con l'ordinanza presidenziale soprariportata, di cui si condividono le motivazioni, che ha disposto l'affido condiviso, conformemente a quanto già disposto con il citato verbale di separazione consensuale omologato con decreto del Tribunale di Milano.
Alla luce, infatti, di quanto già sopra argomentato e del quadro emerso, come del resto sostanzialmente invariato rispetto a quanto già valutato in sede di ordinanza presidenziale e, ancor prima, in sede di separazione, il
Collegio ritiene del tutto corrispondente all'interesse dei figli minori confermare l'affido condiviso ad entrambi i genitori, regime privilegiato dal Legislatore. Anche in sede di precisazione delle conclusioni, entrambe le parti, hanno avanzato conclusioni convergenti in punto di affido condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori e . Per_1 Per_2
Ritiene, dunque, il Collegio che le parti siano dotate di sufficienti e adeguate risorse genitoriali, legate entrambe da un autentico e sincero affetto per i figli, senza che sia emersa alcuna carenza o inidoneità educativa che possa impedire ai genitori di assumere decisioni condivise nell'interesse degli stessi, per cui può confermarsi l'affido condiviso di e ad entrambi i genitori, in quanto maggiormente rispondente al benessere degli Per_1 Per_2 stessi.
Con riferimento al collocamento prevalente di e presso la madre, oggetto di accordo tra le parti Per_1 Per_2 in sede di separazione consensuale e poi disposta e confermata con ordinanza presidenziale sopra riportata, è invece emersa una divergenza tra le parti avendo il padre chiesto disporsi, successivamente all'ordinanza presidenziale del 5 ottobre 2023 e da ultimo in sede di precisazione delle conclusioni, la collocazione paritaria di entrambi i figli minori a settimane alterne presso ciascun genitore, avendo di contro la madre chiesto la conferma con i tempi paterni.
Così delineato il quadro delle domande, reputa il Tribunale che nell'interesse dei figli minori medesimi, debba essere confermato il collocamento prevalente dei minori presso la madre, presso cui gli stessi sono rimasti pacificamente a vivere sin dall'inizio della crisi della coppia, senza così che vengano alterate troppo le loro radicate consuetudini ed abitudini di vita anche organizzative, pur dovendo assicurare il mantenimento di una relazione sempre forte, stabile e continuativa con il padre con tempi molto ampi.
D'altronde la giustificazione posta dal ricorrente a sostegno della sua domanda di collocamento paritetico, relativa alla sopravvenuta vicinanza delle abitazioni, costituisce di certo elemento importante ma non sufficiente per disporre un diverso collocamento dei minori da quello attualmente vigente, rischiando in tal modo di perdere di vista gli interessi dei figli minori, per perseguire interessi estranei prevalentemente economici, che comunque possono essere bilanciati diversamente nel rispetto però dell'equilibrio e della crescita serena dei figli, tenuto anche conto della loro età, senza così che venga stravolto un assetto vigente ormai da tanti anni e senza che siano state addotte diverse e più consistenti ragioni rispetto alla questione, oggetto di evidente contrasto, della casa coniugale. Va, conseguentemente confermato il collocamento prevalente presso la madre, ritenuto corrispondente all'interesse dei minori, se pur con tempi paterni molto ampi.
pagina 12 di 20 Quanto, infatti, alle frequentazioni paterne, si rileva come le parti avessero già apprezzabilmente operato da marzo/aprile 2023 in piena condivisione, una sostanziale modifica dei tempi stabiliti in sede di separazione consensuale, prevedendo ed attuando che i figli stessero con il papà a weekend alternati non già dal sabato alle ore 10,00 alla domenica ore 20,00 e due pomeriggi alla settimana dalle 16,00 alle 21,30 ma dal venerdì all'uscita di scuola fino alle 20,00 poi tutti i lunedì dall'uscita di scuola fino alle 21/21,30 e nelle settimana con il fine settimana di competenza materna anche il giovedì dall'uscita di scuola fino alle 21/21,30, con frequentazioni standard ampie durante le festività. In sede di conclusioni finali parte attrice ha chiesto in via principale il collocamento paritetico a settimane alterne ovvero in via subordinata un ampliamento pur senza proporre una modifica specifica del calendario;
parte convenuta ha chiesto la sostanziale conferma dell'assetto disposto in sede separativa, senza comunque rappresentare possibili situazioni di pregiudizio per i figli minori in caso di ampliamento dei tempi.
Il Collegio proprio alla luce di quanto emerso e dichiarato dalle parti medesime, tenuto conto del pacifico e indiscusso legame affettivo di entrambi i genitori ai figli che aveva portato in precedenza, anche per venire incontro alle esigenze della madre, un ampliamento del weekend di competenza paterna e considerato che entrambi i genitori sono apparsi adeguati nella gestione dei figli e considerata la vicinanza delle case, ritiene possa disporsi un ulteriore ampliamento, prevedendosi che il padre possa vedere e tenere con sé i figli a weekend alternati dal venerdì all'uscita di scuola fino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola nonché un giorno a settimana (da scegliersi di comune accordo in base alle esigenze dei figli e, in difetto di accordo il mercoledì) dall'uscita di scuola con pernottamento e riaccompagnamento a scuola la mattina seguente nonché nelle settimana con il fine settimana di competenza materna anche un pomeriggio (da scegliersi di comune accordo in base alle esigenze dei figli e, in difetto di accordo, il lunedì) dall'uscita di scuola fino alle 21/21,30 quando li ripoterà a casa della mamma. Tempi di frequentazione durante le vacanze estive e nei periodi di festività come meglio indiati in dispositivo, tempi del tutto adeguati a far mantenere una relazione stabile ed equilibrata tra i genitori e i minori nell'interesse funzionale dei minori medesimi. Si provvede, pertanto, come da dispositivo
Sull'assegnazione della casa familiare
Al collocamento prevalente dei figli presso la madre, nei termini sopra indicati e motivati, consegue la conferma dell'assegnazione alla madre dell'ex casa coniugale sita a Milano, Via Sesto San Giovanni n. 31, di esclusiva proprietà del signor presso cui i figli sono rimasti a vivere sin dall'interruzione Parte_1 della convivenza e come oggetto di accordo tra le parti medesime in sede separativa. Tale provvedimento si ritiene necessario al fine di garantire la preservazione in favore dei figli dell'habitat domestico, inteso come il centro stabile e costante degli affetti, degli interessi e delle consuetudini ed abitudini di vita in cui pure si esprime e si articola la vita familiare in conformità all'art. 337 sexies c.c. che risponde, infatti, all'esigenza di protezione nei confronti dei figli minori, o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per mantenere le consuetudini di vita e le relazioni sociali che in esso si radicano.
pagina 13 di 20 E' ben noto al Tribunale che erano emerse delle possibilità conciliative, anche sulla base di offerte del sig.
che prevedevano possibili scambi di abitazioni ovvero passaggi di proprietà nell'ambito di più complessi Pt_2 accordi, che però non hanno avuto esito positivo, null'altro potendo o dovendo statuire sul punto, il Tribunale e dovendo rimandarsi ad eventuali accordi negoziali tra le parti anche futuri nel possibile esercizio della loro autonomia negoziale. L'assegnazione della casa, in quanto disposta però nell'interesse esclusivo dei figli minori, deve comunque garantire ai medesimi di potere disporre degli spazi abitativi consoni, senza che la presenza stabile di terze persone estranee.
L'assegnazione della casa coniugale dovrà certamente essere considerata in relazione alla misura del contributo materno al mantenimento, come meglio di seguito illustrato, atteso quanto espressamente previsto dall'art. 337sexies c.c e considerato l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione (Cass. Sez. VI – I 17.12.2015 n.
25420).
Il Collegio reputa altresì di dover richiamare ancora una volta, come già disposto con ordinanza presidenziale, i principi di diritto comune applicabili, con riferimento alle spese, rimanendo le spese condominiali ordinarie e le utenze a carico del coniuge assegnatario e le spese condominiali straordinarie a carico del coniuge in ragione del titolo di proprietà, così come le tasse ed imposte seguono la disciplina fiscale e tributaria prevista per il diritto di godimento/uso e di proprietà dell'immobile stesso (Cass. Sez. I 19.9.2005 n. 18476; Cass. Sez. I 22.2.2006 n.
3836).
Parimenti l'onere di mutuo gravante sulla casa ex coniugale (progressivamente aumentato) dovrà essere corrisposto dal signor in base alle norme contrattualistiche e dovrà essere dallo stesso regolarmente Pt_1 corrisposto, mettendo altrimenti a repentaglio le esigenze abitative dei figli. Anche di tale dato deve tenersi conto nella determinazione del contributo al mantenimento.
Sul punto si rappresenta che il signor non ha comunque avanzato formale domanda Parte_1 di revoca dell'assegnazione alla OR della suddetta ex casa coniugale, limitandosi a Controparte_1 chiedere la conferma degli oneri ordinari a suo carico.
Sul contributo al mantenimento dei figli
Con riferimento al contributo di mantenimento a carico del padre per i figli, attualmente di € 700,00 oltre al 50
% delle spese straordinarie per cui il padre chiede una riduzione e la madre la conferma, occorre attendere ad una esatta ricostruzione delle rispettive capacità economiche, richiamando sul punto l'ordinanza del 5 ottobre 2023 che aveva già dettagliatamente e specificamente riportato i dati reddituali delle parti e le rispettive situazioni lavorative, abitative e patrimoniali, cui, pertanto, non può che rimandarsi. Nel proseguo del giudizio, il G.I. con il provvedimento soprarichiamato ritenendo comunque necessario acquisire un quadro più chiaro e specifico in ordine alla complessiva situazione economica delle parti, ordinava a queste ultime di integrare e aggiornare la documentazione depositata.
pagina 14 di 20 Il signor continua a svolgere la professione di dipendente, con qualifica di Quadro Parte_1 di primo livello, presso presso cui è stato assunto con contratto a tempo indeterminato in data 21 CP_4 novembre 2022 con stipendio che nella comparsa conclusionale ha riferito di € 2.750 netti al mese.
Richiamati i dati reddituali già indicati, dalla documentazione aggiornata prodotta in atti, risulta che il medesimo ha percepito dal 730/2024 (per l'anno di imposta 2023) un reddito annuo lordo complessivo di € 45.553,00 (pari ad un reddito netto mensile su 12 mensilità di circa € 2857). E' andato a vivere nell'immobile di Milano, via
Breda n. 48, di sua esclusiva proprietà ritenendolo più idoneo per i propri figli essendo posto a meno di 100 metri di distanza in linea d'aria dall'attuale residenza dei figli minori e su cui insiste un debito fiscale di €
8.000,00 come differenza tra le agevolazioni relative alla prima casa godute sulla ex casa coniugale;
immobile di cui aveva già stipulato il preliminare al tempo dell'ordinanza presidenziale, con prezzo di acquisto pari a €
275.000 (rogito del 26.09.2023), comprato utilizzando il corrispettivo della vendita della casa e annesso box di
Milano via Ponte Seveso in comproprietà con lo zio da cui ha ricevuto il 50% del corrispettivo della vendita pari, al netto delle commissioni, a € 525.000, di cui ha ricevuto assegno per € 205.000 (immobile in precedenza affittato a cedolare secca con canone di € 1000/1200 al mese).
Lo stesso è proprietario oltre che del suddetto immobile anche dell'appartamento sito a Milano, Via Sesto San
Giovanni n. 31, ex casa coniugale dove vivono attualmente i figli e la OR gravata da Controparte_1 mutuo acceso nel 2014 per l'acquisto integralmente sostenuto dal medesimo. Attualmente ha riferito che il rateo mensile è pari a circa € 1.150,00 (manca però documentazione dell'importo attuale effettivamente pagato che riferisce € 954 come rata mensile e € 100 quale quota di interessi per aver chiesto l'allungamento/sospensione all'epoca della separazione stante le difficoltà finanziarie in cui versava in quel periodo).
E' ancora proprietario dell'appartamento sito a Milano, Via Venini n. 95 in comproprietà al 50 % con lo zio, signor ove prima viveva lo stesso signor concesso in locazione dal CP_6 Parte_1 mese di Aprile 2024 con canone di locazione mensile di € 1.000,00 suddiviso al 50 % (vedi doc. n del 15 luglio
2024 di parte ricorrente) e box ubicato a Milano, via Sammartini n. 31 in comproprietà al 50 % con lo zio, non concesso in locazione perché utilizzato dallo stesso attore.
Parte attrice aveva già dichiarato di aver venduto in data 21 luglio 2021 l'immobile sito a Monza, via
Macchiavelli n. 30 in comproprietà al 50 % con lo zio, per la somma complessiva di € CP_6
100.000,00 suddivisa al 50 % (vedi doc. l depositata il 15 luglio 2024).
Il signor ha poi dichiarato di continuare a sostenere il pagamento mensile delle Parte_1 somme di € 157,82 a titolo di rata del finanziamento per un acquisto riferito all'abitazione ove attualmente vive, acceso con contratto di finanziamento stipulato con Banca Findomestic Spa e sottoscritto in data 29 dicembre
2023 per la durata di 42 mesi (vedi doc. t dep. 15 luglio 2024) e di € 74,36 a titolo di rata del finanziamento per un acquisto riferito sempre all'abitazione ove attualmente vive, acceso con contratto di finanziamento stipulato con Agos Ducato S.p.a. e sottoscritto in data 20 aprile 2024 per la durata di 48 mesi (vedi doc. s dep 15 luglio
2024). Ha, inoltre, dichiarato di avere contratto due debiti, rispettivamente, con i sigg.ri e CP_6 CP_7
pagina 15 di 20 di € 29.000,00 dal 24 gennaio 2023 con saldo a 48 mesi e di € 3.000,00 con saldo a 48 mesi (vedi Parte_3 doc. a dep 15 luglio 2024 di parte ricorrente).
Quanto alla titolarità in capo al signor lo stesso continua ad essere titolare dei conti Parte_1 correnti presso EC con saldo finale al 31 dicembre 2023 di € 1.734,34; presso DE con saldo finale al
31 dicembre 2023 di € 1.157,16; presso AN con saldo finale al 31 dicembre 2023 di € 928,40 (cfr. documentazione in atti).
Quanto alla OR la stessa ha dichiarato di continuare a lavorare come dipendente, con Controparte_1 qualifica di addetto alla vendita con contratto quadro a tempo indeterminato sottoscritto in data 11 novembre
2021 che prevede 40 ore settimanali lavorative nel periodo di campagne di vendita, presso la società CP_8
e con un guadagno netto che aveva già in precedenza riferito essere di € 1.300,00 percepito nei periodi di
[...] prestazione dell'attività lavorativa. La OR ha dichiarato di lavorare anche per Dernamaria srl con contratto a tempo determinato per circa 1 mese, per attività stagionale di campagna vendita presso lo showroom di CP_9
, allegando contratto del 26.092022 (sub doc. 10) da cui risulta una retribuzione lorda mensile di €
[...]
1824,.30 per il periodo dal 26.09.2022 al 14.10.2022. Si è limitata a richiamare le dichiarazioni fiscali già prodotte (e richiamate nell'ordinanza presidenziale di cui sopra), producendo solo CU 2023 presso Dernamaria srl da cui risulta aver percepito per 54 gg dal 28 febbraio al 16 dicembre 2022 un importo lordo € 8.850. Manca invece ultima dichiarazione fiscale 2024 per 2023, non prodotta.
Come da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, la OR ha ammesso di essere Controparte_1 proprietaria esclusiva di un immobile sito in Bulgaria, V.le Stefan Stambolov n.8, acquistato nel 2011 (di cui nulla aveva in precedenza riferito), concesso in comodato d'uso dal mese di ottobre 2021 con canone mensile di
€ 400,00 di cui ha riferito utilizzare la somma di € 300,00 circa per far fronte alle relative spese condominiali pari a circa € 100 oltre utenze e tasse (cfr. docc. 11 e 12 di parte resistente).
Continua a vivere nella ex casa coniugale di Milano, via Sesto San Giovanni n. 31 insieme ai due figli minori e , di esclusiva proprietà, come sopra indicato, del signor e per la Per_1 Per_2 Parte_1 quale, è gravata dal pagamento delle spese condominiali ordinarie come statuito in sede presidenziale in attuazione dei principi di diritto comune (circa € 350 al mese).
Ha dichiarato anche di sostenere il pagamento delle somme annuali di € 583,00 e di € 291,00 a titolo di mensa scolastica riferite ai figli e (cfr. doc. 6 di parte resistente). Per_1 Per_2
Quanto alla titolarità in capo alla convenuta di conti bancari, la OR continua ad essere Controparte_1 titolare di due conti presso la Banca DE Direct (già I W AN) n. 1006700539444, aperto in automatico dall'Istituto Bancario allorquando la I W AN cambiava la propria denominazione in DE Direct e n.
1006700452285 aperto su richiesta della stessa OR (vedi All. A di parte resistente). CP_1
Con riferimento al primo conto corrente indicato, la convenuta si è limitata a depositare in atti due allegati contenenti la lista movimenti riferita ai periodi intercorrenti tra giorno 1 gennaio 2023/ 31 dicembre 2023 nonchè
1 gennaio 2024 /30 giugno 2024 (vedi docc. 13 a e 13 b di parte resistente). Riguardo al secondo conto corrente indicato, risulta un saldo finale al 31 dicembre 2022 di € 21.744,00. Ha poi depositato due allegati contenenti la pagina 16 di 20 lista movimenti riferita ai periodi 1 gennaio 2023/30 giugno 2023 e 1 gennaio 2024/30 giugno 2024 (vedi All. A
e docc. 6, 14 a e 14 b di parte resistente). Si era riservata di depositare la documentazione bancaria completa mancante anche aggiornata con saldi finali ma nulla risulta in atti.
Ha, inoltre, dichiarato di essere titolare di un conto corrente estero di cui ha depositato in atti alcuni estratti conto privi di traduzione e francamente non valutabili né di possibile consultazione ( vedi All. A e doc. 12 di parte
CP_1 resistente). Percepisce l'assegno unico universale corrisposto dall' a sostegno dei figli a carico nella misura del 50 % pari ad € 175,00 circa, insieme al sig. Pt_1
Alla luce di tutti i dati sopra indicati e valorizzati, tenuto conto della rispettiva situazione reddituale, economica e patrimoniale delle parti come emersa, pur in assenza di tutti i dati reddituali e patrimoniali aggiornati riferiti alla OR considerati comunque i tempi di frequentazione paterna che sono stati ampliati, Controparte_1 tenuto altresì conto che l'assegnazione alla madre della casa ex coniugale costituisce una forma di contribuzione al mantenimento dei figli di cui occorre tener conto, dovendo il signor sostenere Parte_1
l'integrale pagamento della rata del mutuo essendo l'immobile di sua esclusiva proprietà, potendo entrambi fare affidamento su redditi da locazione se pur contenuti e considerati gli oneri vari gravanti sulle parti, considerate anche le esigenze del minori, il Collegio ritiene di dover rideterminare il contributo al mantenimento dei figli minori nella somma ritenuta equa e congrua di € 500,00 complessivi (€ 250,00 per ciascun figlio) (importo rivalutabile annualmente secondo indici Istat), ciò con decorrenza dalla mensilità successiva alla pubblicazione della presente sentenza, essendo stato stabilito tale importo all'esito del presente giudizio sulla base di tutti gli elementi qui valutati. Deve altresì confermarsi la partecipazione al 50% delle spese straordinarie come da Linee
Guida del Tribunale di Milano del 14.11.2017 e AU ancora ripartito come per legge al 50% tra i genitori,
Ulteriori domande delle parti
Da ultimo con riferimento alla domanda avanzata dalla parte convenuta negli atti introduttivi e per la quale ha insistito anche in sede di precisazione delle conclusioni di condannare il signor al Parte_1 pagamento degli arretrati non corrisposti a titolo di rivalutazione Istat costo della vita mai ritenuta versata alla medesima, se ne dichiara l'inammissibilità nel presente giudizio, rimettendo alla parte interessata l'attivazione di ogni eventuale iniziativa giudiziaria esecutiva, avendo la stessa avuto un titolo esecutivo da far valere.
Va, invece, respinta la domanda avanzata dalla stessa parte convenuta di condanna della parte attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c. attesa la soccombenza reciproca delle parti, peraltro non risultando né allegati né provati atti o comportamenti processuali illeciti mantenuti da parte attrice;
infatti, affinché la parte sia condannabile per “lite temeraria”, occorre che la mala fede o la colpa grave emergano in tutta evidenza, non essendo sufficiente provare che la parte abbia portato avanti tesi giuridiche che il giudice abbia ritenute errate. Il tenore della presente decisione convince in ordine all'insussistenza e infondatezza della domanda.
Le spese di lite
pagina 17 di 20 Stante la natura necessaria del giudizio in punto di status e il tenore della presente decisione che vede la soccombenza reciproca delle parti in relazione alle rispettive domande sussistono giustificati motivi per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide;
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1
a Milano il giorno 17 settembre 2005 (iscritto presso i registri dello Stato Civile del Controparte_1
Comune di Milano Anno 2005; atto n. 1508; parte I);
2) CONFERMA l'affidamento dei figli minori (nato in data [...]) e (nato in [...] Per_1 Per_2
28 marzo 2016) in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre in Milano, Via Sesto San Giovanni n.31;
3) DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé i figli i figli a weekend alternati dal venerdì all'uscita di scuola fino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola nonché un giorno a settimana (da scegliersi di comune accordo in base alle esigenze dei figli e, in difetto di accordo il mercoledì) dall'uscita di scuola con pernottamento e riaccompagnamento a scuola la mattina seguente nonché nelle settimana con il fine settimana di competenza materna anche un pomeriggio (da scegliersi di comune accordo in base alle esigenze dei figli e, in difetto di accordo, il lunedì) dall'uscita di scuola fino alle 21/21,30 quando li ripoterà a casa della mamma. le vacanze natalizie scolastiche saranno ripartite in egual misura tra i genitori, di modo che, ad anni alterni, i figli trascorrano con un genitore il periodo intercorrente dal 23 dicembre (ovvero dall'inizio delle vacanze scolastiche) fino al 30 e con l'altro il periodo dal 30 dicembre fino al 6 gennaio (ovvero al termine delle vacanze scolastiche); festività pasquali in forma alternata di anno in anno;
ponti collegati al weekend di pertinenza;
durante le vacanze estive per due settimane (anche consecutive) in agosto, in epoca che i genitori concorderanno tra loro entro il 30 maggio di ogni anno in relazione ai rispettivi impegni di lavoro, in caso di contrasto le prime due settimane con un genitore e le altre due con altro, in forma alternata di anno in anno. Ciascun genitore comunicherà all'altro, prima della partenza, il luogo ove trascorrerà le ferie unitamente ad un recapito telefonico.
Sono sempre fatti salvi diversi e migliori accordi tra le parti nel rispetto delle esigenze e dei bisogni dei figli;
4) CONFERMA l'assegnazione alla madre della casa coniugale di Milano, Via Sesto San Giovanni n. 31, con tutti gli arredi, di esclusiva proprietà del signor con applicazione dei i principi di diritto Parte_1 comune applicabili, con riferimento alle spese, rimanendo le spese condominiali ordinarie e le utenze a carico del coniuge assegnatario e le spese condominiali straordinarie a carico del sig. in ragione del titolo di Pt_1 proprietà, così come le tasse ed imposte seguono la disciplina fiscale e tributaria prevista per il diritto di godimento/uso e di proprietà dell'immobile stesso;
onere di mutuo a carico del sig. in base alle norme Pt_2 contrattualistiche;
pagina 18 di 20 5) RIDETERMINA a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli Parte_1
e , con decorrenza dalla mensilità successiva alla pubblicazione della presente sentenza Per_1 Per_2 mediante versamento a , in via anticipata ed entro il giorno 5 di ogni mese, dell'importo Controparte_1 mensile di € 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio) importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat- prima rivalutazione ottobre 2024) oltre al 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle pagina 19 di 20 patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
6) DISPONE che l'assegno unico per la famiglia venga ripartito tra entrambi i genitori nella misura del 50 % ciascuno come per legge;
7) DICHIARA l'inammissibilità della domanda relativa alla condanna da porre a carico del signor
[...] in ordine al pagamento degli arretrati non corrisposti a titolo di rivalutazione Istat costo della Parte_1 vita;
8) RIGETTA la domanda di parte convenuta ex art. 96 c.p.c. per quanto in motivazione;
9) COMPENSA le spese di lite tra le parti.
10) SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege;
11) MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al
Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio in data 22 gennaio 2025
Il Presidente Relatore est.
Dott.ssa Maria Laura Amato
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