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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 28/03/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N.638 / 2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott. Egidio de Leone PRESIDENTE dott. Gianmarco Cantalini GIUDICE dott.ssa Vera Colella GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado iscritta al n. 638 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2023, posta in decisione il 28.02.2024 promossa dalla:
nata il [...] in [...] ed ivi residente in [...], (Cod. Parte_1
Fisc. ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti dall'avv.ta Sonia C.F._1
Serafini (C.F. )del foro di Urbino (PU), C.F._2
Ricorrente
avente per oggetto: dichiarazione di morte presunta di nata il [...] a Persona_1
Urbino (PU)
con l'intervento del Pubblico Ministero
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 02.11.2023 la ricorrente esponeva:
“che la SInora è l'unica erede legittima della madre nata il Parte_1 Persona_1
21.03.1961 a Urbino (PU) scomparsa fin dal giugno 1996; che in data 25 giugno 1996 veniva presentata denuncia di scomparsa alle autorità competenti
(all.1) le quali iniziavano le ricerche ma con esito negativo;
che veniva cancellata per irreperibilità dall'anagrafe del Comune di Urbino in Persona_1
data 7.10.1997(all.2); che in data 20.01.2008 il marito nato a [...] il Controparte_1
23.11.1955, c.f.: residente in [...] int. C.F._3
1, chiedeva ed otteneva la cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza n. 199/2008 emessa dal Tribunale di Urbino il29.05.2008 (all. 3) dalla quale si evince che la SInora Persona_1
aveva fatto perdere completamente le sue tracce già fin dal giugno 1996 e né il marito né la
[...]
figlia avevano più avuto notizie di lei (evento noto anche per averne trattato un famoso programma televisivo (“Chi l'ha Visto”). che sono ormai trascorsi oltre 20anni dall'ultima notizia;
che non esiste alcun procuratore o rappresentante legale della scomparsa, né persona che sarebbe gravata da obbligazioni o perderebbe diritti per effetto della morte della stessa”.
Ciò posto, domandava l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ l'Ill.mo Tribunale di Urbino
Voglia, ai sensi degli artt.473 bis.62c.p.c. e 58 c.c., dichiarare la morte presunta di Persona_1
nata a [...] il [...] e scomparsa in data25.06.1996.”
[...]
Il Presidente del Tribunale, con decreto del 02.01.2024, nominato il giudice relatore, ordinava l'inserzione della domanda per estratto, entro il termine di sessanta giorni, due volte consecutive a distanza di dieci giorni, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e in due giornali, con invito a chiunque abbia notizie dello scomparso a farle pervenire al Tribunale entro sei mesi dall'ultima pubblicazione.
Tutte le pubblicazioni sono state eseguite nel termine fissato e non sono state proposte opposizioni all'istanza predetta né sono pervenute notizie in merito alla scomparsa.
All'udienza del 03.12.2024, il SI. marito della SI.ra al Controparte_1 Persona_1
momento della scomparsa, dichiarava : “quando è sparita eravamo separati da circa un Per_1
anno, ci siamo separati nel 1995 e , che aveva 17 anni, è andata a vivere con la mamma;
in Pt_1
quel periodo credo che si avvicinò a qualche figura che la influenzò, a volte mia figlia mi chiamava
e mi diceva che la madre la costringeva a farsi docce fredde per purificarsi, ha avuto anche dei problemi economici ed è stata ricoverata per un tso, io non la sentivo più, diceva di essere contenta per la separazione. Quando è scomparsa siamo andati a Roma per un periodo per cercarla ma nessun tentativo, anche delle indagini, ha mai avuto esito positivo. Mi chiedo ancora come abbia fatto, è uscita dal tso poi è andata a stare da una sorella, ha scavalcato la finestra e si è volatilizzata nel nulla;
mia figlia è stata sempre autonoma, ora non lavora. Nel 2008 ho ottenuto il divorzio e mi sono risposato successivamente.”
La causa, a seguito dello scioglimento della riserva, veniva rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE L' art. 58 c.c. prevede che quando siano trascorsi dieci anni dal giorno in cui dall'ultima notizia di una persona, il Tribunale competente secondo l'art. 48 c.c. può dichiarare presunta la morte dell'assente (anche se non e stata in precedenza dichiarata la "assenza") nel giorno a cui risale l'ultima notizia, su istanza del P.M. o di taluna delle persone indicate nel capoverso dell' art. 50 c.c. ovvero da "coloro che sarebbero eredi testamentari o legittimi, se
l'assente fosse morto nel giorno a cui risale l'ultima notizia di lui, o i loro rispettivi eredi", nonchè
"da coloro che per effetto della morte dell'assente sarebbero liberati da obbligazioni".
La legittimazione spetta dunque a tutti coloro che sono titolari di interessi patrimoniali, anche se contestati o controversi, e in primo luogo ai successori legittimi o testamentari.
Nel caso di specie il ricorso è stato presentato dalla figlia, dichiaratasi unica erede legittima della madre nata il [...] a [...] fin dal giugno 1996, ed è Persona_1
stato notificato anche al SI. marito della SI.ra al momento Controparte_1 Persona_1
della sua scomparsa;
quest'ultimo ha chiesto ed ottenuto la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la SI.ra con sentenza n. 199/2008 emessa dal Persona_1
Tribunale di Urbino il 29.05.2008.
Nel merito, dalla documentazione prodotta ed in particolare dalla denuncia di scomparsa alla
Questura di Urbino (Doc. 1) risulta che la SI.ra , in data 25.06.1996, “verso le Persona_1
ore 10-10:30 si è allontanata dall'abitazione del SI. , cognato della stessa, in Via Persona_2
Bonconte da Montefeltro n.56, facendo perdere ogni sua traccia”.
Da allora la famiglia della SI.ra nonostante le ricerche non ha avuto più alcuna Persona_1
notizia della stessa. Deve pertanto rilevarsi che ogni tentativo volto ad acquisire notizie sulla sorte della è risultato vano e non appare allo stato utile lo svolgimento di ulteriori Persona_1
ricerche.
Sulla scorta di quanto esposto, rilevato che sono state regolarmente effettuate le prescritte pubblicazioni e che sono decorsi oltre 6 mesi dall'ultima pubblicazione senza che al Tribunale sia pervenuta alcuna notizia della SI.ra , ricorrono le condizioni di cui all' art. 58 c.c. Persona_1
perché possa essere dichiarata la morte presunta di quest'ultima, a far tempo, in assenza di altri riferimenti precisi, dalla data del 25.06.1996 e cioè dalla data ultima in cui si sono avute notizie della predetta.
P.Q.M.
Visti gli artt. 58 c.c. e 473 bis 62 c.p.c.
- dichiara la morte presunta della SI.ra nata il [...] a [...], alla Persona_1
data del 25.06.1996; - dispone che a cura della ricorrente la presente sentenza sia inserita per estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica nonché su due giornali;
- dispone che copia della Gazzetta Ufficiale e dei suddetti giornali, recanti la pubblicazione dell'estratto, siano depositati nella Cancelleria di questo Tribunale per l'annotazione sull'originale della sentenza.
Così deciso in Urbino, nella camera di conSIlio del Tribunale di Urbino, il 19.03.2025
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Vera Colella dott. Egidio de Leone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott. Egidio de Leone PRESIDENTE dott. Gianmarco Cantalini GIUDICE dott.ssa Vera Colella GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado iscritta al n. 638 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2023, posta in decisione il 28.02.2024 promossa dalla:
nata il [...] in [...] ed ivi residente in [...], (Cod. Parte_1
Fisc. ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti dall'avv.ta Sonia C.F._1
Serafini (C.F. )del foro di Urbino (PU), C.F._2
Ricorrente
avente per oggetto: dichiarazione di morte presunta di nata il [...] a Persona_1
Urbino (PU)
con l'intervento del Pubblico Ministero
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 02.11.2023 la ricorrente esponeva:
“che la SInora è l'unica erede legittima della madre nata il Parte_1 Persona_1
21.03.1961 a Urbino (PU) scomparsa fin dal giugno 1996; che in data 25 giugno 1996 veniva presentata denuncia di scomparsa alle autorità competenti
(all.1) le quali iniziavano le ricerche ma con esito negativo;
che veniva cancellata per irreperibilità dall'anagrafe del Comune di Urbino in Persona_1
data 7.10.1997(all.2); che in data 20.01.2008 il marito nato a [...] il Controparte_1
23.11.1955, c.f.: residente in [...] int. C.F._3
1, chiedeva ed otteneva la cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza n. 199/2008 emessa dal Tribunale di Urbino il29.05.2008 (all. 3) dalla quale si evince che la SInora Persona_1
aveva fatto perdere completamente le sue tracce già fin dal giugno 1996 e né il marito né la
[...]
figlia avevano più avuto notizie di lei (evento noto anche per averne trattato un famoso programma televisivo (“Chi l'ha Visto”). che sono ormai trascorsi oltre 20anni dall'ultima notizia;
che non esiste alcun procuratore o rappresentante legale della scomparsa, né persona che sarebbe gravata da obbligazioni o perderebbe diritti per effetto della morte della stessa”.
Ciò posto, domandava l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ l'Ill.mo Tribunale di Urbino
Voglia, ai sensi degli artt.473 bis.62c.p.c. e 58 c.c., dichiarare la morte presunta di Persona_1
nata a [...] il [...] e scomparsa in data25.06.1996.”
[...]
Il Presidente del Tribunale, con decreto del 02.01.2024, nominato il giudice relatore, ordinava l'inserzione della domanda per estratto, entro il termine di sessanta giorni, due volte consecutive a distanza di dieci giorni, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e in due giornali, con invito a chiunque abbia notizie dello scomparso a farle pervenire al Tribunale entro sei mesi dall'ultima pubblicazione.
Tutte le pubblicazioni sono state eseguite nel termine fissato e non sono state proposte opposizioni all'istanza predetta né sono pervenute notizie in merito alla scomparsa.
All'udienza del 03.12.2024, il SI. marito della SI.ra al Controparte_1 Persona_1
momento della scomparsa, dichiarava : “quando è sparita eravamo separati da circa un Per_1
anno, ci siamo separati nel 1995 e , che aveva 17 anni, è andata a vivere con la mamma;
in Pt_1
quel periodo credo che si avvicinò a qualche figura che la influenzò, a volte mia figlia mi chiamava
e mi diceva che la madre la costringeva a farsi docce fredde per purificarsi, ha avuto anche dei problemi economici ed è stata ricoverata per un tso, io non la sentivo più, diceva di essere contenta per la separazione. Quando è scomparsa siamo andati a Roma per un periodo per cercarla ma nessun tentativo, anche delle indagini, ha mai avuto esito positivo. Mi chiedo ancora come abbia fatto, è uscita dal tso poi è andata a stare da una sorella, ha scavalcato la finestra e si è volatilizzata nel nulla;
mia figlia è stata sempre autonoma, ora non lavora. Nel 2008 ho ottenuto il divorzio e mi sono risposato successivamente.”
La causa, a seguito dello scioglimento della riserva, veniva rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE L' art. 58 c.c. prevede che quando siano trascorsi dieci anni dal giorno in cui dall'ultima notizia di una persona, il Tribunale competente secondo l'art. 48 c.c. può dichiarare presunta la morte dell'assente (anche se non e stata in precedenza dichiarata la "assenza") nel giorno a cui risale l'ultima notizia, su istanza del P.M. o di taluna delle persone indicate nel capoverso dell' art. 50 c.c. ovvero da "coloro che sarebbero eredi testamentari o legittimi, se
l'assente fosse morto nel giorno a cui risale l'ultima notizia di lui, o i loro rispettivi eredi", nonchè
"da coloro che per effetto della morte dell'assente sarebbero liberati da obbligazioni".
La legittimazione spetta dunque a tutti coloro che sono titolari di interessi patrimoniali, anche se contestati o controversi, e in primo luogo ai successori legittimi o testamentari.
Nel caso di specie il ricorso è stato presentato dalla figlia, dichiaratasi unica erede legittima della madre nata il [...] a [...] fin dal giugno 1996, ed è Persona_1
stato notificato anche al SI. marito della SI.ra al momento Controparte_1 Persona_1
della sua scomparsa;
quest'ultimo ha chiesto ed ottenuto la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la SI.ra con sentenza n. 199/2008 emessa dal Persona_1
Tribunale di Urbino il 29.05.2008.
Nel merito, dalla documentazione prodotta ed in particolare dalla denuncia di scomparsa alla
Questura di Urbino (Doc. 1) risulta che la SI.ra , in data 25.06.1996, “verso le Persona_1
ore 10-10:30 si è allontanata dall'abitazione del SI. , cognato della stessa, in Via Persona_2
Bonconte da Montefeltro n.56, facendo perdere ogni sua traccia”.
Da allora la famiglia della SI.ra nonostante le ricerche non ha avuto più alcuna Persona_1
notizia della stessa. Deve pertanto rilevarsi che ogni tentativo volto ad acquisire notizie sulla sorte della è risultato vano e non appare allo stato utile lo svolgimento di ulteriori Persona_1
ricerche.
Sulla scorta di quanto esposto, rilevato che sono state regolarmente effettuate le prescritte pubblicazioni e che sono decorsi oltre 6 mesi dall'ultima pubblicazione senza che al Tribunale sia pervenuta alcuna notizia della SI.ra , ricorrono le condizioni di cui all' art. 58 c.c. Persona_1
perché possa essere dichiarata la morte presunta di quest'ultima, a far tempo, in assenza di altri riferimenti precisi, dalla data del 25.06.1996 e cioè dalla data ultima in cui si sono avute notizie della predetta.
P.Q.M.
Visti gli artt. 58 c.c. e 473 bis 62 c.p.c.
- dichiara la morte presunta della SI.ra nata il [...] a [...], alla Persona_1
data del 25.06.1996; - dispone che a cura della ricorrente la presente sentenza sia inserita per estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica nonché su due giornali;
- dispone che copia della Gazzetta Ufficiale e dei suddetti giornali, recanti la pubblicazione dell'estratto, siano depositati nella Cancelleria di questo Tribunale per l'annotazione sull'originale della sentenza.
Così deciso in Urbino, nella camera di conSIlio del Tribunale di Urbino, il 19.03.2025
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Vera Colella dott. Egidio de Leone