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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 18/11/2025, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 323/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Alessandro Colnaghi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. r.g. 323/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SALVATORE Parte_1 C.F._1
PONZO contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI MILANO
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_2 dell'avv. ROSA SCAGLIONE
CONCLUSIONI
Per “Voglia l'On. Tribunale adito, contrariis reiectis: Parte_1 in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.184/2024 del Giudice di Pace di , Dott.ssa A. CP_1
Signorile, pronunciata in data 20.06.2024, e depositata in data 17.08.2024, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
-Accertare e dichiarare la Illegittimità/invalidità/nullità della Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 06876202300006792000, per tutti i motivi innanzi specificati;
-Accertare e dichiarare intervenuta prescrizione del credito portato dalla sottesa cartella esattoriale n. 06820200062471092001 impugnata, per tutti i motivi innanzi specificati;
-conseguentemente annullare l'atto impugnato e la sottesa cartella esattoriale impugnata - per tutti i motivi innanzi detti.
IN VIA SUBORDINATA Accertare e dichiarare la Illegittimità/invalidità/nullità della Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 06876202300006792000, per tutti i motivi innanzi specificati e, conseguentemente, ridurre per quanto di ragione gli importi intimati.
AD OGNI MODO: -Condannare controparte al pagamento di spese, diritti ed onorari in favore del ricorrente.” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Ad ogni modo, con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”
Per l : “Voglia l'Ecc.mo Tribunale Controparte_1 adito, confermare la sentenza impugnata, con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio”
Per l : “VOGLIA L'ON.LE TRIBUNALE Controparte_2 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- rigettare l'appello e per l'effetto confermare la sentenza n. n.184/2024 depositata il 17/08/2024, dal Giudice di Pace di . CP_1
Con condanna alle competenze di causa oltre spese generali e cpa, come per legge.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio involge l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Giudice di Pace di Lecco n. 184/2024, pronunciata in data 20.06.2024 all'esito del procedimento RG n. 1916/2023, depositata in data 17.08.2024, non notificata, con la quale era stata rigettata la domanda attorea ed era stata condannata la parte attrice al pagamento delle spese del giudizio, della quale viene richiesta l'integrale riforma.
Il giudizio di primo grado aveva ad oggetto il ricorso in opposizione promosso dal sig. avverso la Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. Parte_1
6876202300006792000, relativa alla Cartella di Pagamento n. 06820200062471092001, scaturente dal verbale di accertamento n. 802580329 del 07.06.2017.
Il ricorrente chiedeva l'accertamento e declaratoria i) della “Illegittimità/invalidità/nullità” della Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 06876202300006792000, ii) della prescrizione del credito portato dalla cartella esattoriale n. 06820200062471092001, che impugnava con il medesimo ricorso, e, per l'effetto, iii) di annullamento sia della Comunicazione preventiva opposta che della sottesa cartella esattoriale impugnata.
In subordine chiedeva la riduzione degli importi intimati.
Le argomentazioni a sostegno del ricorso in opposizione si fondavano su cinque motivi, ovverosia, in primis, che la Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria non indicasse l'autorità competente ed i termini di legge ai fini della presentazione del ricorso;
in secondo luogo, che non fossero stati notificati al ricorrente né il verbale di accertamento n. 802580329, né la Cartella di pagamento n. 06820200062471092001. Per l'effetto argomentava l'intervenuta pagina 2 di 9 prescrizione quinquennale della pretesa creditoria decorrente dall'avvenuto accertamento della violazione. In ogni caso, in punto di quantum, lamentava che sulle somme oggetto di riscossione non fossero dovute le maggiorazioni di cui all'art. 27 L. n. 689/1991 e che, infine, tra le voci di debito non dovessero essere indicati gli importi dovuti a titolo di interessi sulle sanzioni.
Si costituivano, nei termini di rito, l' e Controparte_1
l' . Controparte_2
Il primo eccepiva la decadenza del ricorrente da qualsivoglia doglianza riferita al verbale di accertamento n. 802580329, che allegava, ed alla cartella di pagamento, derivante da vizi del verbale de quo, laddove il verbale sarebbe stato notificato a mani del trasgressore e dell'obbligato in solido il giorno stesso dell'accertata violazione e non sarebbe poi stato né oblato né impugnato nei termini.
L' premessa la propria carenza di Controparte_2 legittimazione attiva in punto di errata notificazione del verbale di accertamento ed eccepita preliminarmente l'incompetenza del Giudice di Pace in favore del Tribunale, eccepiva, nel merito, i) che il ricorso del sig. fosse un'opposizione alla cartella di pagamento c.d. Pt_1
“recuperatoria”, e, in quanto tale, proponibile solo ove non fossero stati notificati gli atti presupposti (il verbale e la cartella di pagamento ndr.), ii) che il sig. nonostante la Pt_1 regolare notificazione della Cartella di pagamento, non l'avesse impugnata nei termini con le conseguenti decadenze, iii) che il termine di prescrizione quinquennale della sanzione non fosse decorso in considerazione della notificazione degli atti interruttivi e, infine, iv) che nella Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria oggetto di causa fossero indicati sia l'autorità competente che i termini per l'impugnazione, tanto che la stessa era promossa dal sig. Pt_1 nei termini di rito.
La sentenza del giudice di prime cure, di rigetto della svolta opposizione, argomentata la competenza per materia del Giudice di Pace e, quindi, superata l'eccezione di incompetenza sollevata dall' , ha qualificato l'opposizione Controparte_2 avverso la Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria de qua,quale opposizione cd.
“recuperatoria” ed ha passato al vaglio il merito delle eccezioni ed argomentazioni del ricorrente, così concludendo.
Quanto all'eccezione che la Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria non indicasse l'autorità competente ed i termini di legge ai fini della presentazione del ricorso, il Giudice di Pace ha rilevato come le indicazioni contenute nel documento dell'agente della riscossione fossero sufficientemente chiare e come, comunque, la doglianza fosse stata superata dalla proposizione del ricorso nei termini di legge e dinanzi all'autorità competente.
Del pari, ha ritenuto prive di fondamento le eccezioni di parte ricorrente circa la mancata notificazione sia del verbale di accertamento, a monte, che della Cartella di pagamento, a valle, nella misura in cui ha rilevato che fosse stata provata documentalmente sia la notifica del verbale (“notificato a mani del trasgressore e dell'obbligato in solido i quali lo sottoscrivevano per ricevuta”, cfr. doc.1, allegato dall' ) sia Controparte_1
pagina 3 di 9 la notificazione della Cartella di pagamento, in quanto eseguita direttamente dall'Ente con raccomandata con avviso di ricevimento ex art. 26, 1° c. DPR 602/1973, con consegna a mani di familiare convivente (cfr. docc.4 e 5 allegati dall' Controparte_2
), oltre che desumibile dalla circostanza che lo stesso avesse richiesto
[...] Pt_1 la rateizzazione dell'importo dovuto (cfr. doc.4).
Per l'effetto, ha concluso per l'infondatezza dell'intervenuta eccezione di prescrizione quinquennale decorrente dal giorno della commessa violazione del 07.06.2017, laddove la stessa è stata interrotta dagli atti del procedimento sanzionatorio del 07.06.2017 (notificazione del verbale), del 08.03.2022 (notificazione della Cartella di pagamento) e del 17.11.2023 (notificazione della Comunicazione preventiva).
Ha infine argomentato che sulle somme oggetto di riscossione fossero dovute le maggiorazioni di cui all'art. 27 L.689/1991 laddove pacifico è che la maggiorazione semestrale del decimo – per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore – è una sanzione aggiuntiva che va appunto ad aggiungersi a quella principale. Del pari, ha rilevato che gli interessi di mora sul ritardato pagamento sono stati calcolati solo sulla somma capitale di Euro 15.000,00 e non sulla sanzione aggiuntiva, come da documentazione in atti (cfr. doc.1 parte ricorrente e doc.6 Controparte_2
). Ha quindi rigettato le due eccezioni di parte ricorrente.
[...]
Il proposto appello si fonda sui seguenti motivi:
1) VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCESSO (ART. 111 COST.) – NULLITA' DELLA SENTENZA, con riferimento al capo della sentenza in cui il giudice di prime cure ha statuito che “Dalle risultanze processuali è inoltre emerso che, iscritta la somma dovuta al ruolo n. 0013868/2020 (cfr. doc. 4 di parte opposta ), è stata notificata in data Controparte_2
18.03.2022 al Signor la cartella di pagamento n. Parte_1
06820200062471092001 (cfr. doc. 5 di parte opposta Controparte_2
).”
[...]
L'appellante denuncia l'errata ricostruzione, da parte del giudice di primo grado, dell'iter notificatorio della Cartella di pagamento n. 06820200062471092001, nella misura in cui questi si sarebbe basato sulla documentazione probatoria allegata dall' Controparte_2
, senza considerare l'omessa – ma richiesta e contestata – produzione della copia
[...] della cartella esattoriale de qua, e chiedendo la modifica della ricostruzione operata dal giudice di prime cure con “descrizione che evidenzi esattamente come e con quali modalità sia avvenuta la notifica dell'atto prodromico cartella di pagamento” (cfr. pag.6 della citazione in appello).
2) ERRORES IN IUDICANDO – LA NOTIFICA DELLA CARTELLA SOTTESA E' INESISTENTE O COMUNQUE NULLA ED E' INTERVENUTA LA PRESCRIZIONE, con riferimenti ai capi della sentenza
“Dalle risultanze processuali è inoltre emerso che, iscritta la somma dovuta al ruolo n. 0013868/2020 (cfr. doc. 4 di parte opposta ), è stata Controparte_2
pagina 4 di 9 notificata in data 18.03.2022 al Signor la cartella di pagamento n. Parte_1
06820200062471092001 (cfr. doc. 5 di parte opposta ). Controparte_2
La Corte Suprema di Cassazione ha evidenziato che nel caso di notificazione della cartella esattoriale, eseguita direttamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del D.P.R. n. 602 del 1973, qualora la consegna del piego sia avvenuta a mani di un familiare dichiaratosi convivente con il destinatario, deve presumersi che l'atto sia giunto a conoscenza del destinatario medesimo, restando a carico di quest'ultimo l'onere di provare il contrario, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche che indichino una diversa residenza del consegnatario dell'atto (cfr. Cass. civ. Sez. Lavoro, 09.02.2022 n. 4160) […]” e, a seguire,
“Il ricorrente ha eccepito, nel merito, la prescrizione della pretesa creditoria avanzata dalla
. Controparte_3
L'art. 209 Codice della Strada, come è noto, stabilisce che “La prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice è regolata dall'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Tale norma prevede che “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”.
Secondo la Giurisprudenza di legittimità, la prescrizione del diritto a riscuotere la pena pecuniaria comminata per un'infrazione è interrotta da qualunque atto del procedimento sanzionatorio, portato a conoscenza del trasgressore, in quanto atto idoneo a costituire in mora il debitore ai sensi dell'art. 2943 c.c., oltre che atto dichiarativo della volontà dell'Amministrazione di infliggere la pena (cfr. Cass. civ. Sez. II, 24.08.2023 n. 25226; Cass. civ. Sez. V, 20.07.2016 n. 14886; Cass. civ. Sez. II, 18.01.2007 n. 1081; Cass. civ. Sez. III, 04.04.2000 n. 4094).
Nel caso in esame, è acclarato che il verbale n. 802580329 del 07.06.2017 è stato notificato personalmente al Signor in data 07.06.2017, la cartella di pagamento n. Parte_1
06820200062471092001 è stata notificata a mani di familiare convivente il 18.03.2022 e la Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 06876202300006792000 è stata notificata a mani del ricorrente in data 17.11.2023, entro il termine di cinque anni dall'ultimo atto interruttivo della prescrizione […]”.
L'appellante lamenta, in secondo luogo, l'irregolarità della notificazione della Cartella di pagamento n. 06820200062471092001, in quanto non sarebbe stata offerta prova della notificazione eseguita a mani di familiare convivente, mediante la produzione della raccomandata informativa (alias CAN) al destinatario dell'atto. Per l'effetto, argomentando l'assenza di un valido atto interruttivo, il giudice di prime cure – sostiene l'appellante – avrebbe dovuto anche statuire sull'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto di credito, con accoglimento del ricorso recuperatorio.
pagina 5 di 9 Infine, insiste per la riforma della sentenza di primo grado anche in punto spese di lite, con condanna alla rifusione in luogo della compensazione.
Si è costituita nel giudizio di appello, nei termini di rito, l Controparte_2
, contestando, nel merito, la fondatezza dell'appello, chiedendone il rigetto, sul
[...] presupposto che il giudice di primo grado avesse correttamente argomentato e deciso per il rigetto della proposta impugnazione, riportandosi a tutte le argomentazioni spese in sede di costituzione in primo grado, e, sui motivi di appello, argomentando sul corretto iter notificatorio della cartella di pagamento n. 06820200062471092001 e sull'intervenuta interruzione del termine di prescrizione.
Si è costituito altresì l , il quale, con Controparte_1 riferimento ai motivi di appello, per quanto di propria competenza essendo l'atto di appello incentrato sull'attività dell' , ha rilevato che l'eccezione mossa in punto di omessa Controparte_4
o irregolare notificazione della cartella di pagamento n. 06820200062471092001 sarebbe comunque superata dalla richiesta di rateizzazione della stessa, formulata dal sig. Pt_1 come si evince dall'estratto di ruolo prodotto sub. doc. 4 dall' Controparte_2
del fascicolo di primo grado.
[...]
Le parti costituite sono comparse alla prima udienza del 21.10.2025 e, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice ha invitato le convenute, presenti in udienza, a precisare le conclusioni ed ha quindi rimesso la causa in decisione.
In udienza nessuno è comparso per l'appellante (il difensore di parte appellante è Pt_1 comparso dopo la chiusura del verbale), sicché per l'appellante devono intendersi precisate le conclusioni come da atto di citazione in appello.
Nel merito, l'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace Parte_1 di n. 184/2024, pronunciata in data 20.06.2024 all'esito del procedimento RG n. CP_1
1916/2023, depositata in data 17.08.2024, non è fondato e deve dunque essere rigettato, per le ragioni che di seguito si espongono.
La decisione del giudice di prime cure non appare viziata, avendo questi correttamente espletato il proprio iter logico argomentativo, anche in punto di prova.
Il primo motivo di appello è infondato, laddove la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, è costante, e pressoché unanime, nell'affermare che la produzione in giudizio della copia dell'avviso di ricevimento della notificazione della cartella è sufficiente a dimostrare l'avvenuta notificazione e che non sussiste alcun obbligo di produzione dell'originale della cartella. In altri termini, ai fini della prova della notificazione della cartella di pagamento, è sufficiente la produzione della relata di notifica, della matrice o dell'estratto di ruolo, non sussistendo alcun onere di produrre l'intera cartella.
Pacifico è, in quanto documentale e come anche rilevato dal giudice di primo grado, che la notificazione della Cartella di pagamento sia avvenuta ai sensi dell'art. 26 del DPR n. 602/1973, e quindi sia questa la normativa di richiamo nel caso di specie.
pagina 6 di 9 Il primo comma del menzionato art. 26 prevede che “la notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda” e che, al terzo comma “Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda, non è richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario.”.
E, quando la notificazione avviene ai sensi dell'art. 26 del DPR 602/1973, la giurisprudenza consolidata della Cassazione, peraltro compiutamente richiamata dalla difesa dell'
[...]
(cfr. pagg.
4-5 della memoria di costituzione in appello) e condivisa dal CP_2 giudice adito, è concorde nel ritenere che l'estratto di ruolo sia documento idoneo a provare l'esistenza e il contenuto della cartella di pagamento, purché sia accompagnato dalla prova della notificazione. Entrambi i documenti sono stati prodotti dall'ente riscossore nel giudizio di primo grado (cfr. docc. 4-5).
Si consideri, peraltro, che il contribuente nemmeno ha contestato il contenuto Pt_1 sostanziale della cartella, né ha disconosciuto o contestato il contenuto dell'estratto di ruolo prodotto dalla controparte.
Anche il secondo motivo di appello è infondato in quanto, come ut supra argomentato, la notificazione della Cartella di pagamento è icto oculi avvenuta a mezzo posta direttamente da parte dell'ente della riscossione. Non coglie quindi nel segno la difesa dell'appellante e, in particolare, la giurisprudenza richiamata in atti, nella misura in cui questa fa riferimento alle notificazioni eseguite ai sensi dell'art. 60 del DPR n.600/1973 (Notificazioni degli atti dell'Amministrazione finanziaria) e quindi, alla fase di accertamento da parte dell'ente impositore e antecedente rispetto a quella che ci occupa. Alle notificazioni nella la fase di riscossione da parte dell'ente riscossore si applica invece l'art. 26 del DPR n.602/1973.
Quindi, come argomentato dal giudice di primo grado, nell'ipotesi di perfezionamento della notificazione da parte dell'ente riscossore a mani di familiare convivente ai sensi dell'art. 26 del n. DPR 602/1973, la prova del perfezionamento della notificazione è raggiunta con la produzione in giudizio della cartolina di ricevimento regolarmente compilata e firmata dal soggetto ricevente (il familiare convivente ndr.), salvo che il contribuente offra prova contraria.
Sennonché, nel caso di specie, tale prova non è stata offerta ed anzi dall'estratto di ruolo prodotto sub doc. 4 dall' , si evince che il sig. Controparte_2 Pt_1 avesse richiesto la rateizzazione dell'importo ingiunto con la cartella esattoriale de qua (cfr. CO.TRIB. 1D30 Interessi maggior rateazione contravv. codice strada interessi), quindi che il contribuente avesse ottenuto una dilazione di pagamento con un maggior numero di rate rispetto alla dilazione ordinaria. Circostanza inconciliabile con la mancata conoscenza dell'atto notificato e quindi con la irregolarità della notificazione della Cartella di pagamento.
pagina 7 di 9 La circostanza, peraltro, sia dedotta dall' Controparte_1
nel giudizio di primo grado sia rilevata dal giudice nella sentenza appellata, non è stata
[...] oggetto di contestazione da parte del sig. sul quale gravava un onere di contestazione Pt_1 specifica in corso di causa, nonché l'onere di impugnazione dello specifico capo della sentenza.
Ne consegue che la notificazione della Cartella di pagamento, al pari della notificazione del verbale di accertamento e della Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, ha interrotto il termine di prescrizione quinquennale.
L'appellante espone infine che “Si ripropongono, inoltre, ed in omaggio al principio dell'effetto devolutivo dell'appello, gli ulteriori motivi e le argomentazioni riportate negli scritti difensivi del giudizio di primo grado, insistendo per il loro accoglimento” (cfr. pag. 12 citazione in appello), sennonché il giudice ritiene che, in mancanza di indicazione di ulteriori motivi specifici di appello, con un mero richiamo alle argomentazioni spese in primo grado, null'altro possa ritenersi devoluto alla cognizione del giudice di secondo grado.
Giova, invero, precisare che, in materia di appello, affinché il capo di una sentenza possa ritenersi validamente impugnato, è necessario che l'atto di impugnazione esponga compiutamente le argomentazioni volte ad incrinarne il fondamento logico-giuridico dei capi della sentenza oggetto di gravame.
Ciò significa che è proprio l'enunciazione dei motivi specifici di impugnazione che individua l'oggetto della domanda d'appello, ove per specificità si intende che ciascun motivo debba contestare in modo specifico l'iter logico-argomentativo che ha condotto alla decisione definitiva, non essendo sufficienti contestazioni generiche o generici richiami alle difese di primo grado.
In altri termini, la specifica esposizione dei motivi assolve proprio alla funzione di individuare l'ambito ed i limiti dell'effetto devolutivo dell'appello, in conformità al noto principio del tantum devolutum quantum appellatum, proprio in ragione del fatto che, attraverso l'indicazione delle parti della sentenza oggetto di gravame viene individuata la parte del decisum rimessa al giudice di secondo grado. L'effetto devolutivo, pertanto, implica che è onere della parte appellante precisare le ragioni delle doglianze avanzate con riferimento ai presunti errori commessi dal giudicante e, quindi, ai singoli capi della sentenza di primo grado.
La prescrizione di specificità è correlata proprio alla funzione del motivo, che può raggiungere il suo scopo solo ove sia stato formulato in termini specifici e tali da permettere l'esatta individuazione dell'errore che l'appellante assume viziare la sentenza (ex plurimis Cass. Civ. n. 10493/1999 “L'onere della specificazione dei motivi d'appello ai sensi dell'art. 342 cod. proc. civ. ha la duplice funzione di delimitare l'ambito della cognizione del giudice d'appello e di consentire il puntuale esame delle critiche mosse alla sentenza impugnata, ed è assolto solo se l'atto di appello contiene articolate ragioni di doglianza su punti specifici della sentenza di primo grado;
pertanto, e poiché il giudizio di appello ha natura di “revisio prioris instantiae” alla stregua dei motivi di gravame e non consente la mera richiesta di un “iudicium novum”, non è sufficiente, in relazione ad un autonomo capo della sentenza, il generico rinvio alle difese svolte in primo grado”).
pagina 8 di 9 L'appello deve pertanto essere rigettato, con integrale conferma della sentenza di primo grado, anche in punto di spese di lite.
Le spese di lite del secondo grado, in applicazione del principio della soccombenza, sono poste a carico della parte appellante e si liquidano nella misura indicata in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornato per effetto del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, attenendosi ai valori medi, con esclusione dei compensi per la fase istruttoria, non espletata, e con riduzione di quelli previsti per la fase decisionale, quest'ultima svoltasi senza deposito delle memorie conclusive.
Dal rigetto dell'appello consegue, inoltre, che devono ritenersi sussistenti i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 per dichiarare la parte appellante tenuta “a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace Parte_1 di n. 184/2024 che, per l'effetto, conferma integralmente;
CP_1
2) Condanna a rifondere in favore dell Parte_1 Controparte_2
le spese di lite per il grado di appello, che liquida in € 2.547,00 per compensi,
[...] oltre al 15% rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. ove dovuti per legge;
3) Condanna a rifondere in favore dell Parte_1 Controparte_1
le spese di lite per il grado di appello, che liquida in € 2.547,00 per
[...] compensi, oltre al 15% rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. ove dovuti per legge;
4) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, per dichiarare la parte appellante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Lecco, 14 novembre 2025 Il Giudice
dott. Alessandro Colnaghi
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Alessandro Colnaghi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. r.g. 323/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SALVATORE Parte_1 C.F._1
PONZO contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI MILANO
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_2 dell'avv. ROSA SCAGLIONE
CONCLUSIONI
Per “Voglia l'On. Tribunale adito, contrariis reiectis: Parte_1 in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.184/2024 del Giudice di Pace di , Dott.ssa A. CP_1
Signorile, pronunciata in data 20.06.2024, e depositata in data 17.08.2024, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
-Accertare e dichiarare la Illegittimità/invalidità/nullità della Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 06876202300006792000, per tutti i motivi innanzi specificati;
-Accertare e dichiarare intervenuta prescrizione del credito portato dalla sottesa cartella esattoriale n. 06820200062471092001 impugnata, per tutti i motivi innanzi specificati;
-conseguentemente annullare l'atto impugnato e la sottesa cartella esattoriale impugnata - per tutti i motivi innanzi detti.
IN VIA SUBORDINATA Accertare e dichiarare la Illegittimità/invalidità/nullità della Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 06876202300006792000, per tutti i motivi innanzi specificati e, conseguentemente, ridurre per quanto di ragione gli importi intimati.
AD OGNI MODO: -Condannare controparte al pagamento di spese, diritti ed onorari in favore del ricorrente.” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Ad ogni modo, con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”
Per l : “Voglia l'Ecc.mo Tribunale Controparte_1 adito, confermare la sentenza impugnata, con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio”
Per l : “VOGLIA L'ON.LE TRIBUNALE Controparte_2 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- rigettare l'appello e per l'effetto confermare la sentenza n. n.184/2024 depositata il 17/08/2024, dal Giudice di Pace di . CP_1
Con condanna alle competenze di causa oltre spese generali e cpa, come per legge.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio involge l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Giudice di Pace di Lecco n. 184/2024, pronunciata in data 20.06.2024 all'esito del procedimento RG n. 1916/2023, depositata in data 17.08.2024, non notificata, con la quale era stata rigettata la domanda attorea ed era stata condannata la parte attrice al pagamento delle spese del giudizio, della quale viene richiesta l'integrale riforma.
Il giudizio di primo grado aveva ad oggetto il ricorso in opposizione promosso dal sig. avverso la Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. Parte_1
6876202300006792000, relativa alla Cartella di Pagamento n. 06820200062471092001, scaturente dal verbale di accertamento n. 802580329 del 07.06.2017.
Il ricorrente chiedeva l'accertamento e declaratoria i) della “Illegittimità/invalidità/nullità” della Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 06876202300006792000, ii) della prescrizione del credito portato dalla cartella esattoriale n. 06820200062471092001, che impugnava con il medesimo ricorso, e, per l'effetto, iii) di annullamento sia della Comunicazione preventiva opposta che della sottesa cartella esattoriale impugnata.
In subordine chiedeva la riduzione degli importi intimati.
Le argomentazioni a sostegno del ricorso in opposizione si fondavano su cinque motivi, ovverosia, in primis, che la Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria non indicasse l'autorità competente ed i termini di legge ai fini della presentazione del ricorso;
in secondo luogo, che non fossero stati notificati al ricorrente né il verbale di accertamento n. 802580329, né la Cartella di pagamento n. 06820200062471092001. Per l'effetto argomentava l'intervenuta pagina 2 di 9 prescrizione quinquennale della pretesa creditoria decorrente dall'avvenuto accertamento della violazione. In ogni caso, in punto di quantum, lamentava che sulle somme oggetto di riscossione non fossero dovute le maggiorazioni di cui all'art. 27 L. n. 689/1991 e che, infine, tra le voci di debito non dovessero essere indicati gli importi dovuti a titolo di interessi sulle sanzioni.
Si costituivano, nei termini di rito, l' e Controparte_1
l' . Controparte_2
Il primo eccepiva la decadenza del ricorrente da qualsivoglia doglianza riferita al verbale di accertamento n. 802580329, che allegava, ed alla cartella di pagamento, derivante da vizi del verbale de quo, laddove il verbale sarebbe stato notificato a mani del trasgressore e dell'obbligato in solido il giorno stesso dell'accertata violazione e non sarebbe poi stato né oblato né impugnato nei termini.
L' premessa la propria carenza di Controparte_2 legittimazione attiva in punto di errata notificazione del verbale di accertamento ed eccepita preliminarmente l'incompetenza del Giudice di Pace in favore del Tribunale, eccepiva, nel merito, i) che il ricorso del sig. fosse un'opposizione alla cartella di pagamento c.d. Pt_1
“recuperatoria”, e, in quanto tale, proponibile solo ove non fossero stati notificati gli atti presupposti (il verbale e la cartella di pagamento ndr.), ii) che il sig. nonostante la Pt_1 regolare notificazione della Cartella di pagamento, non l'avesse impugnata nei termini con le conseguenti decadenze, iii) che il termine di prescrizione quinquennale della sanzione non fosse decorso in considerazione della notificazione degli atti interruttivi e, infine, iv) che nella Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria oggetto di causa fossero indicati sia l'autorità competente che i termini per l'impugnazione, tanto che la stessa era promossa dal sig. Pt_1 nei termini di rito.
La sentenza del giudice di prime cure, di rigetto della svolta opposizione, argomentata la competenza per materia del Giudice di Pace e, quindi, superata l'eccezione di incompetenza sollevata dall' , ha qualificato l'opposizione Controparte_2 avverso la Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria de qua,quale opposizione cd.
“recuperatoria” ed ha passato al vaglio il merito delle eccezioni ed argomentazioni del ricorrente, così concludendo.
Quanto all'eccezione che la Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria non indicasse l'autorità competente ed i termini di legge ai fini della presentazione del ricorso, il Giudice di Pace ha rilevato come le indicazioni contenute nel documento dell'agente della riscossione fossero sufficientemente chiare e come, comunque, la doglianza fosse stata superata dalla proposizione del ricorso nei termini di legge e dinanzi all'autorità competente.
Del pari, ha ritenuto prive di fondamento le eccezioni di parte ricorrente circa la mancata notificazione sia del verbale di accertamento, a monte, che della Cartella di pagamento, a valle, nella misura in cui ha rilevato che fosse stata provata documentalmente sia la notifica del verbale (“notificato a mani del trasgressore e dell'obbligato in solido i quali lo sottoscrivevano per ricevuta”, cfr. doc.1, allegato dall' ) sia Controparte_1
pagina 3 di 9 la notificazione della Cartella di pagamento, in quanto eseguita direttamente dall'Ente con raccomandata con avviso di ricevimento ex art. 26, 1° c. DPR 602/1973, con consegna a mani di familiare convivente (cfr. docc.4 e 5 allegati dall' Controparte_2
), oltre che desumibile dalla circostanza che lo stesso avesse richiesto
[...] Pt_1 la rateizzazione dell'importo dovuto (cfr. doc.4).
Per l'effetto, ha concluso per l'infondatezza dell'intervenuta eccezione di prescrizione quinquennale decorrente dal giorno della commessa violazione del 07.06.2017, laddove la stessa è stata interrotta dagli atti del procedimento sanzionatorio del 07.06.2017 (notificazione del verbale), del 08.03.2022 (notificazione della Cartella di pagamento) e del 17.11.2023 (notificazione della Comunicazione preventiva).
Ha infine argomentato che sulle somme oggetto di riscossione fossero dovute le maggiorazioni di cui all'art. 27 L.689/1991 laddove pacifico è che la maggiorazione semestrale del decimo – per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore – è una sanzione aggiuntiva che va appunto ad aggiungersi a quella principale. Del pari, ha rilevato che gli interessi di mora sul ritardato pagamento sono stati calcolati solo sulla somma capitale di Euro 15.000,00 e non sulla sanzione aggiuntiva, come da documentazione in atti (cfr. doc.1 parte ricorrente e doc.6 Controparte_2
). Ha quindi rigettato le due eccezioni di parte ricorrente.
[...]
Il proposto appello si fonda sui seguenti motivi:
1) VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCESSO (ART. 111 COST.) – NULLITA' DELLA SENTENZA, con riferimento al capo della sentenza in cui il giudice di prime cure ha statuito che “Dalle risultanze processuali è inoltre emerso che, iscritta la somma dovuta al ruolo n. 0013868/2020 (cfr. doc. 4 di parte opposta ), è stata notificata in data Controparte_2
18.03.2022 al Signor la cartella di pagamento n. Parte_1
06820200062471092001 (cfr. doc. 5 di parte opposta Controparte_2
).”
[...]
L'appellante denuncia l'errata ricostruzione, da parte del giudice di primo grado, dell'iter notificatorio della Cartella di pagamento n. 06820200062471092001, nella misura in cui questi si sarebbe basato sulla documentazione probatoria allegata dall' Controparte_2
, senza considerare l'omessa – ma richiesta e contestata – produzione della copia
[...] della cartella esattoriale de qua, e chiedendo la modifica della ricostruzione operata dal giudice di prime cure con “descrizione che evidenzi esattamente come e con quali modalità sia avvenuta la notifica dell'atto prodromico cartella di pagamento” (cfr. pag.6 della citazione in appello).
2) ERRORES IN IUDICANDO – LA NOTIFICA DELLA CARTELLA SOTTESA E' INESISTENTE O COMUNQUE NULLA ED E' INTERVENUTA LA PRESCRIZIONE, con riferimenti ai capi della sentenza
“Dalle risultanze processuali è inoltre emerso che, iscritta la somma dovuta al ruolo n. 0013868/2020 (cfr. doc. 4 di parte opposta ), è stata Controparte_2
pagina 4 di 9 notificata in data 18.03.2022 al Signor la cartella di pagamento n. Parte_1
06820200062471092001 (cfr. doc. 5 di parte opposta ). Controparte_2
La Corte Suprema di Cassazione ha evidenziato che nel caso di notificazione della cartella esattoriale, eseguita direttamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del D.P.R. n. 602 del 1973, qualora la consegna del piego sia avvenuta a mani di un familiare dichiaratosi convivente con il destinatario, deve presumersi che l'atto sia giunto a conoscenza del destinatario medesimo, restando a carico di quest'ultimo l'onere di provare il contrario, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche che indichino una diversa residenza del consegnatario dell'atto (cfr. Cass. civ. Sez. Lavoro, 09.02.2022 n. 4160) […]” e, a seguire,
“Il ricorrente ha eccepito, nel merito, la prescrizione della pretesa creditoria avanzata dalla
. Controparte_3
L'art. 209 Codice della Strada, come è noto, stabilisce che “La prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice è regolata dall'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Tale norma prevede che “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”.
Secondo la Giurisprudenza di legittimità, la prescrizione del diritto a riscuotere la pena pecuniaria comminata per un'infrazione è interrotta da qualunque atto del procedimento sanzionatorio, portato a conoscenza del trasgressore, in quanto atto idoneo a costituire in mora il debitore ai sensi dell'art. 2943 c.c., oltre che atto dichiarativo della volontà dell'Amministrazione di infliggere la pena (cfr. Cass. civ. Sez. II, 24.08.2023 n. 25226; Cass. civ. Sez. V, 20.07.2016 n. 14886; Cass. civ. Sez. II, 18.01.2007 n. 1081; Cass. civ. Sez. III, 04.04.2000 n. 4094).
Nel caso in esame, è acclarato che il verbale n. 802580329 del 07.06.2017 è stato notificato personalmente al Signor in data 07.06.2017, la cartella di pagamento n. Parte_1
06820200062471092001 è stata notificata a mani di familiare convivente il 18.03.2022 e la Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 06876202300006792000 è stata notificata a mani del ricorrente in data 17.11.2023, entro il termine di cinque anni dall'ultimo atto interruttivo della prescrizione […]”.
L'appellante lamenta, in secondo luogo, l'irregolarità della notificazione della Cartella di pagamento n. 06820200062471092001, in quanto non sarebbe stata offerta prova della notificazione eseguita a mani di familiare convivente, mediante la produzione della raccomandata informativa (alias CAN) al destinatario dell'atto. Per l'effetto, argomentando l'assenza di un valido atto interruttivo, il giudice di prime cure – sostiene l'appellante – avrebbe dovuto anche statuire sull'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto di credito, con accoglimento del ricorso recuperatorio.
pagina 5 di 9 Infine, insiste per la riforma della sentenza di primo grado anche in punto spese di lite, con condanna alla rifusione in luogo della compensazione.
Si è costituita nel giudizio di appello, nei termini di rito, l Controparte_2
, contestando, nel merito, la fondatezza dell'appello, chiedendone il rigetto, sul
[...] presupposto che il giudice di primo grado avesse correttamente argomentato e deciso per il rigetto della proposta impugnazione, riportandosi a tutte le argomentazioni spese in sede di costituzione in primo grado, e, sui motivi di appello, argomentando sul corretto iter notificatorio della cartella di pagamento n. 06820200062471092001 e sull'intervenuta interruzione del termine di prescrizione.
Si è costituito altresì l , il quale, con Controparte_1 riferimento ai motivi di appello, per quanto di propria competenza essendo l'atto di appello incentrato sull'attività dell' , ha rilevato che l'eccezione mossa in punto di omessa Controparte_4
o irregolare notificazione della cartella di pagamento n. 06820200062471092001 sarebbe comunque superata dalla richiesta di rateizzazione della stessa, formulata dal sig. Pt_1 come si evince dall'estratto di ruolo prodotto sub. doc. 4 dall' Controparte_2
del fascicolo di primo grado.
[...]
Le parti costituite sono comparse alla prima udienza del 21.10.2025 e, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice ha invitato le convenute, presenti in udienza, a precisare le conclusioni ed ha quindi rimesso la causa in decisione.
In udienza nessuno è comparso per l'appellante (il difensore di parte appellante è Pt_1 comparso dopo la chiusura del verbale), sicché per l'appellante devono intendersi precisate le conclusioni come da atto di citazione in appello.
Nel merito, l'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace Parte_1 di n. 184/2024, pronunciata in data 20.06.2024 all'esito del procedimento RG n. CP_1
1916/2023, depositata in data 17.08.2024, non è fondato e deve dunque essere rigettato, per le ragioni che di seguito si espongono.
La decisione del giudice di prime cure non appare viziata, avendo questi correttamente espletato il proprio iter logico argomentativo, anche in punto di prova.
Il primo motivo di appello è infondato, laddove la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, è costante, e pressoché unanime, nell'affermare che la produzione in giudizio della copia dell'avviso di ricevimento della notificazione della cartella è sufficiente a dimostrare l'avvenuta notificazione e che non sussiste alcun obbligo di produzione dell'originale della cartella. In altri termini, ai fini della prova della notificazione della cartella di pagamento, è sufficiente la produzione della relata di notifica, della matrice o dell'estratto di ruolo, non sussistendo alcun onere di produrre l'intera cartella.
Pacifico è, in quanto documentale e come anche rilevato dal giudice di primo grado, che la notificazione della Cartella di pagamento sia avvenuta ai sensi dell'art. 26 del DPR n. 602/1973, e quindi sia questa la normativa di richiamo nel caso di specie.
pagina 6 di 9 Il primo comma del menzionato art. 26 prevede che “la notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda” e che, al terzo comma “Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda, non è richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario.”.
E, quando la notificazione avviene ai sensi dell'art. 26 del DPR 602/1973, la giurisprudenza consolidata della Cassazione, peraltro compiutamente richiamata dalla difesa dell'
[...]
(cfr. pagg.
4-5 della memoria di costituzione in appello) e condivisa dal CP_2 giudice adito, è concorde nel ritenere che l'estratto di ruolo sia documento idoneo a provare l'esistenza e il contenuto della cartella di pagamento, purché sia accompagnato dalla prova della notificazione. Entrambi i documenti sono stati prodotti dall'ente riscossore nel giudizio di primo grado (cfr. docc. 4-5).
Si consideri, peraltro, che il contribuente nemmeno ha contestato il contenuto Pt_1 sostanziale della cartella, né ha disconosciuto o contestato il contenuto dell'estratto di ruolo prodotto dalla controparte.
Anche il secondo motivo di appello è infondato in quanto, come ut supra argomentato, la notificazione della Cartella di pagamento è icto oculi avvenuta a mezzo posta direttamente da parte dell'ente della riscossione. Non coglie quindi nel segno la difesa dell'appellante e, in particolare, la giurisprudenza richiamata in atti, nella misura in cui questa fa riferimento alle notificazioni eseguite ai sensi dell'art. 60 del DPR n.600/1973 (Notificazioni degli atti dell'Amministrazione finanziaria) e quindi, alla fase di accertamento da parte dell'ente impositore e antecedente rispetto a quella che ci occupa. Alle notificazioni nella la fase di riscossione da parte dell'ente riscossore si applica invece l'art. 26 del DPR n.602/1973.
Quindi, come argomentato dal giudice di primo grado, nell'ipotesi di perfezionamento della notificazione da parte dell'ente riscossore a mani di familiare convivente ai sensi dell'art. 26 del n. DPR 602/1973, la prova del perfezionamento della notificazione è raggiunta con la produzione in giudizio della cartolina di ricevimento regolarmente compilata e firmata dal soggetto ricevente (il familiare convivente ndr.), salvo che il contribuente offra prova contraria.
Sennonché, nel caso di specie, tale prova non è stata offerta ed anzi dall'estratto di ruolo prodotto sub doc. 4 dall' , si evince che il sig. Controparte_2 Pt_1 avesse richiesto la rateizzazione dell'importo ingiunto con la cartella esattoriale de qua (cfr. CO.TRIB. 1D30 Interessi maggior rateazione contravv. codice strada interessi), quindi che il contribuente avesse ottenuto una dilazione di pagamento con un maggior numero di rate rispetto alla dilazione ordinaria. Circostanza inconciliabile con la mancata conoscenza dell'atto notificato e quindi con la irregolarità della notificazione della Cartella di pagamento.
pagina 7 di 9 La circostanza, peraltro, sia dedotta dall' Controparte_1
nel giudizio di primo grado sia rilevata dal giudice nella sentenza appellata, non è stata
[...] oggetto di contestazione da parte del sig. sul quale gravava un onere di contestazione Pt_1 specifica in corso di causa, nonché l'onere di impugnazione dello specifico capo della sentenza.
Ne consegue che la notificazione della Cartella di pagamento, al pari della notificazione del verbale di accertamento e della Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, ha interrotto il termine di prescrizione quinquennale.
L'appellante espone infine che “Si ripropongono, inoltre, ed in omaggio al principio dell'effetto devolutivo dell'appello, gli ulteriori motivi e le argomentazioni riportate negli scritti difensivi del giudizio di primo grado, insistendo per il loro accoglimento” (cfr. pag. 12 citazione in appello), sennonché il giudice ritiene che, in mancanza di indicazione di ulteriori motivi specifici di appello, con un mero richiamo alle argomentazioni spese in primo grado, null'altro possa ritenersi devoluto alla cognizione del giudice di secondo grado.
Giova, invero, precisare che, in materia di appello, affinché il capo di una sentenza possa ritenersi validamente impugnato, è necessario che l'atto di impugnazione esponga compiutamente le argomentazioni volte ad incrinarne il fondamento logico-giuridico dei capi della sentenza oggetto di gravame.
Ciò significa che è proprio l'enunciazione dei motivi specifici di impugnazione che individua l'oggetto della domanda d'appello, ove per specificità si intende che ciascun motivo debba contestare in modo specifico l'iter logico-argomentativo che ha condotto alla decisione definitiva, non essendo sufficienti contestazioni generiche o generici richiami alle difese di primo grado.
In altri termini, la specifica esposizione dei motivi assolve proprio alla funzione di individuare l'ambito ed i limiti dell'effetto devolutivo dell'appello, in conformità al noto principio del tantum devolutum quantum appellatum, proprio in ragione del fatto che, attraverso l'indicazione delle parti della sentenza oggetto di gravame viene individuata la parte del decisum rimessa al giudice di secondo grado. L'effetto devolutivo, pertanto, implica che è onere della parte appellante precisare le ragioni delle doglianze avanzate con riferimento ai presunti errori commessi dal giudicante e, quindi, ai singoli capi della sentenza di primo grado.
La prescrizione di specificità è correlata proprio alla funzione del motivo, che può raggiungere il suo scopo solo ove sia stato formulato in termini specifici e tali da permettere l'esatta individuazione dell'errore che l'appellante assume viziare la sentenza (ex plurimis Cass. Civ. n. 10493/1999 “L'onere della specificazione dei motivi d'appello ai sensi dell'art. 342 cod. proc. civ. ha la duplice funzione di delimitare l'ambito della cognizione del giudice d'appello e di consentire il puntuale esame delle critiche mosse alla sentenza impugnata, ed è assolto solo se l'atto di appello contiene articolate ragioni di doglianza su punti specifici della sentenza di primo grado;
pertanto, e poiché il giudizio di appello ha natura di “revisio prioris instantiae” alla stregua dei motivi di gravame e non consente la mera richiesta di un “iudicium novum”, non è sufficiente, in relazione ad un autonomo capo della sentenza, il generico rinvio alle difese svolte in primo grado”).
pagina 8 di 9 L'appello deve pertanto essere rigettato, con integrale conferma della sentenza di primo grado, anche in punto di spese di lite.
Le spese di lite del secondo grado, in applicazione del principio della soccombenza, sono poste a carico della parte appellante e si liquidano nella misura indicata in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornato per effetto del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, attenendosi ai valori medi, con esclusione dei compensi per la fase istruttoria, non espletata, e con riduzione di quelli previsti per la fase decisionale, quest'ultima svoltasi senza deposito delle memorie conclusive.
Dal rigetto dell'appello consegue, inoltre, che devono ritenersi sussistenti i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 per dichiarare la parte appellante tenuta “a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace Parte_1 di n. 184/2024 che, per l'effetto, conferma integralmente;
CP_1
2) Condanna a rifondere in favore dell Parte_1 Controparte_2
le spese di lite per il grado di appello, che liquida in € 2.547,00 per compensi,
[...] oltre al 15% rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. ove dovuti per legge;
3) Condanna a rifondere in favore dell Parte_1 Controparte_1
le spese di lite per il grado di appello, che liquida in € 2.547,00 per
[...] compensi, oltre al 15% rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. ove dovuti per legge;
4) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, per dichiarare la parte appellante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Lecco, 14 novembre 2025 Il Giudice
dott. Alessandro Colnaghi
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