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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 26/05/2025, n. 800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 800 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
Così composto:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al N. 6132 del ruolo generale dell'anno 2021
TRA
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1
dell'avv. Riccardo Floris, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
-RICORRENTE-
E
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso Controparte_1
lo studio degli avv. GIAN MARIO FATTACCIU E che lo rappresentano e Controparte_2
difendono, giusta procura in atti
-RESISTENTE-
E
, in persona del curatore speciale avv. Cristina Boi CP_3 CP_4
E
Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Cagliari
-INTERVENUTO PER LEGGE-
Conclusioni:
1 per la ricorrente: “) Pronunciare sentenza di separazione dei coniugi;
b) rigettare la richiesta di addebito della separazione in capo alla SI , in quanto Pt_1
destituita di fondamento in fatto ed in diritto;
c) disporre che il corrisponda alla la somma di € 300,00 a titolo di contributo al CP_1 Pt_1
suo mantenimento;
d) disporre che, nelle more della definizione della procedura per la sospensione della
responsabilità genitoriale dei coniugi, le figlie continueranno a vivere con il padre nell'abitazione
coniugale e potranno stare con la mamma a fine settimana alternati, dal sabato mattina alle 10:00
o, comunque, dall'uscita da scuola, sino alla domenica sera alle 19:00, oltre a due pomeriggi nella
settimana in cui spetta anche il weekend, e tre pomeriggi nella settimana in cui il weekend sarà di
spettanza del padre;
il tutto compatibilmente con gli impegni di lavoro delle parti e con gli impegni
scolastici e di svago delle minori.
In via subordinata:
Nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito dovesse ritenere prematura la previsione di
incontri
liberi tra la SI e le figlie minori, si chiede che venga disposta la prosecuzione del Pt_1
programma, prevedendo l'incremento degli incontri tra mamma e figlie e, solo all'esito, assumere le opportune
decisioni”.
Per il resistente: “1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi, con addebito della stessa alla
IG.ra , in ragione delle gravi, continue e reiterate violazioni degli obblighi nascenti dal Pt_1
matrimonio;
2) Rigettare in ogni caso la richiesta di assegno di mantenimento in favore della e, per Pt_1
l'effetto, revocare quello stabilito con provvedimento del 13.12.2022;
3) Disporre l'affidamento esclusivo delle minori al IG. , con collocazione delle stesse CP_1
presso il padre;
4) In considerazione dell'affidamento esclusivo delle minori figlie, disporre che l'Inps, sussistendone i presupposti, eroghi l'assegno unico universale devolvendolo interamente in favore
del IG. ; CP_1
2 5) Assegnare la casa coniugale al IG. , che vi abiterà unitamente alle figlie;
CP_1
6) Quanto al diritto di visita della madre sulle minori, disporre che la IG.ra possa incontrare Pt_1
le figlie, due volte alla settimana, in maniera protetta, in presenza dell'educatrice o della zia
materna, IG.ra nel pomeriggio dalle ore 17,00 alle ore 20,00, compatibilmente con Parte_2
gli impegni scolastici e extrascolastici delle minori nonché degli altri soggetti che dovranno
presenziare agli incontri;
i giorni stabiliti per gli incontri dovranno essere comunicati
preventivamente al IG. ; CP_1
7) Porre a carico della IG.ra , quale contributo di mantenimento in favore delle minori figlie, Pt_1
sino a quando non raggiungeranno un'indipendenza economica, a far data dal deposito della memoria di costituzione, l'obbligo di corrispondere un assegno mensile dell'importo non inferiore
a complessivi € 300,00 (da rivalutarsi secondo gli indici Istat), che dovrà essere versato al IG.
entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico;
CP_1
8) Disporre che ciascun coniuge partecipi alle spese straordinarie relative alle minori nella misura
del 50%;
9) Condannare ai sensi dell'art. 96 cpc, la ricorrente, in via equitativa, al risarcimento dei danni
subiti dal , in considerazione del comportamento processuale assunto nel presente CP_1
giudizio.
In ogni caso con vittoria di spese ed onorari del giudizio”
Per il curatore speciale: “disporre l'affido esclusivo delle minori e al padre CP_4 Persona_1
, con conferma della collocazione delle stesse presso l'abitazione del Controparte_1 CP_1
dove le stesse manterranno la loro residenza;
2) confermare, quanto all'esercizio del diritto di visita della madre, la regolamentazione di cui al
decreto in data 13.12.2022, delegando i Servizi Sociali di Barrali all'aggiornamento delle modalità
di esercizio del diritto di visita della madre in considerazione delle eIGenze delle minori e della
condizione della SI;
Pt_1
3) confermare la prosecuzione in via amministrativa degli interventi di supporto genitoriale ad
entrambi i genitori e degli interventi educativi attivati dal Servizio Sociale di Barrali in favore delle
Parte minori, oltre che la la prosecuzione della presa in carico delle minori ad opera della e della SI ad opera del CSM” Pt_1
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.09.2021, ha chiesto la pronuncia della separazione Parte_1
dal marito, , con il quale aveva contratto matrimonio in data 1.09.2012. Controparte_1
Ha precisato, inoltre, che dal matrimonio erano nate due figlie, (30.3.2012) e CP_4 CP_3
(6.4.2014) e che, a seguito dei violenti litigi tra i coniugi, era stata costretta a sporgere querela nei confronti del resistente e, conseguentemente, era stato aperto un procedimento dinanzi al Tribunale per i Minorenni nell'ambito del quale era stata disposta la sospensione della responsabilità
genitoriale delle parti con affido delle minori al servizio sociale ed il monitoraggio del nucleo familiare con invio al dei due genitori al fine di relazionare sull'eventuale uso di sostanze CP_5
stupefacenti o alcoliche.
Ha allegato, inoltre, che mentre lei aveva seguito i percorsi prescritti conseguendo buoni risultati clinici e risultando da tempo negativa a drug test e alcoltest, al contrario il resistente si era recato un'unica volta presso il SERD e, a seguito dell'esito negativo dell'unico test effettuato, non aveva proseguito i controlli periodici.
Ha, dunque, domandato il collocamento delle minori presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale e la condanna del resistente alla corresponsione di un contributo per il mantenimento delle figlie, evidenziando il proprio stato di disoccupazione.
, costituitosi in giudizio, ha aderito alla domanda volta ad ottenere la pronuncia Controparte_1
della separazione, allegando: che si era sottoposto ad un unico accertamento presso il SERD allo scopo di confutare le gravissime accuse mosse dalla ricorrente;
che era la sola , ancora in cura Pt_1
presso il di Guspini, a fare uso abituale di stupefacenti;
che la ricorrente continuava a CP_5
frequentare locali pubblici prevalentemente in orari notturni assentandosi, talvolta, dal venerdì sino al lunedì successivo, senza alcun preavviso e disinteressandosi completamente delle figlie oltre che del marito;
che spesso la non riusciva neppure ad alzarsi in orario utile per preparare e Pt_1
accompagnare le minori scuola;
che pertanto i coniugi erano sostenuti dalla madre del resistente nella cura delle minori.
Ha, dunque, domandato il collocamento delle minori presso di sé.
Con comparsa del 14.12.2021, la ricorrente ha domandato altresì un contributo per il proprio mantenimento.
4 Con memoria del 21.12.2021 si è costituita in giudizio l'avv. Cristina Boi, nominata curatore delle minori dal Tribunale per i Minorenni, deducendo: che era stato avviato, con ricorso del PM sensi degli art. 333 e ss c.c., un procedimento dinanzi al tribunale per i Minorenni col quale, posta la situazione di grave pregiudizio delle minori causata dalla esasperata conflittualità tra i genitori, era stata richiesta l'adozione dei provvedimenti convenienti;
che, con provvedimento del 26.02.2021, il
Tribunale per i Minorenni aveva sospeso le parti dalla responsabilità genitoriale;
che a seguito dell'avvio del giudizio di separazione la conflittualità tra le parti era aumentata con pregiudizio per le minori.
Ha dunque domandato la conferma dell'affido delle minori al servizio sociale.
Con relazione del 22.12.2021 il servizio sociale ha rappresentato che la ricorrente era stata ricoverata in ospedale e sentita nei giorni successivi aveva dichiarato di aver tentato il suicidio,
sentendosi molto affaticata.
All'udienza del 22.12.2021 la ricorrente ha lamentato l'abuso di alcolici da parte del marito con conseguente aggressività dello stesso ed ha confermato di aver compiuto, a causa della complessa situazione familiare, “un gesto dimostrativo”.
Con ordinanza del 21.12.2021, il presidente ha affidato le minori (30.03.2012) e CP_4 CP_3
(6.04.2014) al servizio sociale di Barrali con collocamento presso i nonni paterni.
A sostegno della decisione, è stato evidenziato: che con provvedimento del 26.03.2021 il Tribunale per i Minorenni, tenuto conto della “situazione di pregiudizio delle minori dovuta alla grave
conflittualità fra i coniugi, agita in presenza delle minori ed aggravata da uno stato depressivo della madre”, aveva sospeso le parti dalla responsabilità genitoriale, nominando tutore provvisorio delle minori l'avv. Cristina Boi;
che dalla relazione trasmessa dal servizio sociale di Barrali emergeva che “i IGg. si presentano come una coppia molto conflittuale e Parte_4
nonostante gli interventi messi in campo non sono riusciti ad elaborare modalità di comportamenti
differenti rispetto alla loro situazione di coppia-genitoriale.
Sono portati ad alimentare il conflitto anziché risolverlo, infatti si sono dimostrati incapaci di
operare un cambiamento nel loro rapporto, hanno continuato la convivenza difficoltosa, hanno
sempre dichiarato di volersi separare, pur continuando a vivere nella stessa casa, generando
grande confusione nelle bambine e hanno manifestato grande difficoltà nel pensare ad una
5 progettualità futura per se stessi e per le proprie figlie;
le bambine non sono state preservate da questo conflitto, ma spesso sono state coinvolte, loro malgrado, nella crisi coniugale”; che il percorso presso il servizio di NPI, attivato in favore di u suggerimento delle insegnanti, era CP_3
stato interrotto senza dare alcuna notizia al servizio sociale e alle insegnanti ed anzi fornendo informazioni non veritiere.
Con il medesimo provvedimento, considerato che il resistente, che viveva in una casa di sua proprietà, aveva percepito un reddito di € 20.970,00 nel 2018, di € 20.747,00 nel 2020, di €
18.047,00 nel 2020, gravato dal pagamento del finanziamento chiesto per spese familiari (€ 640,00
mensili), mentre la ricorrente, pur avendo capacità lavorativa, era sprovvista di occupazione ed aveva manifestato la volontà di essere inserita in una comunità, è stato posto in capo al CP_1
l'obbligo di corrispondere alla la somma di € 400,00 a titolo di contributo al suo Pt_1
mantenimento.
Con memoria del 4.02.2022, parte resistente ha domandato l'addebito della separazione alla ricorrente, che nel corso della vita matrimoniale aveva mostrato disinteresse totale per le figlie e per il marito.
Nel corso del procedimento, i genitori del resistente hanno dichiarato l'indisponibilità a proseguire l'accoglienza delle minori, a causa dei contrasti con la . Pt_1
In data 7.12.2022, i servizi sociali hanno trasmesso una relazione evidenziando che il CP_1
durante gli interventi educativi organizzati con le minori era apparso collaborativo e partecipativo ed aveva mostrato consapevolezza in ordine alla necessità per le minori di continuare ad avere una relazione con la madre, mentre la aveva partecipato agli incontri con le minori con Pt_1
incostanza.
Nella medesima relazione, i servizi sociali rappresentavano di avere appreso dal Comandante dei
Carabinieri di Guasila che la “è solita frequentare contesti poco raccomandabili, non Pt_1
appropriati alle eIGenze di due minori. Dal riferito del Comandante, lo stesso compagno della
SI sarebbe conosciuto dalle F.F.O.O. e attualmente sottoposto a misura alternativa. Dagli
interventi messi in atto è emerso che il compagno della SI , frequenta la stessa anche in Pt_1
presenza delle bambine e del suo nucleo familiare d'origine”.
6 Con provvedimento del 13.12.2022, pertanto, il giudice ha collocato le minori presso l'abitazione paterna, riducendo l'importo dallo stesso dovuto per il mantenimento della ad € 200,00. Pt_1
Istruita con prova documentale, con provvedimento del 4.10.2024 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
Dalle dichiarazioni delle parti, dal contegno tenuto e dalla mancata riconciliazione nel tempo trascorso dalla instaurazione del giudizio, deve desumersi che sussiste tra i coniugi una situazione di distacco affettivo che rende intollerabile la convivenza coniugale.
Deve, pertanto, pronunciarsi la richiesta separazione.
Va, al contrario, rigettata la domanda di addebito spiegata nell'interesse di parte resistente in quanto del tutto sfornita di prova.
Quanto all'affidamento delle minori, deve rilevarsi che è ancora pendente il procedimento dinanzi al tribunale per i Minorenni nell'ambito del quale è stata disposta la sospensione dalla responsabilità delle parti: deve pertanto confermarsi in questa sede l'affido delle minori ai servizi sociali.
Va altresì confermato il collocamento delle minori presso il padre, che, come emerge dalla relazione trasmessa in data 26.09.2024, ha mostrato una presenza costante e attenta nella vita delle minori che testimonia un forte legame affettivo e una responsabilità genitoriale che favorisce lo sviluppo armonioso delle bambine.
Le condizioni delle minori, che hanno dimostrato buona educazione e capacità di organizzazione, ed il progresso scolastico sono chiari segnali di un “ambiente familiare positivo, dove l'attenzione e il supporto reciproco contribuiscono a migliorare le competenze e la performance scolastica”.
La situazione della ricorrente, al contrario, appare ancora “complessa e multilaterale, con diverse problematiche che influenzano sia il suo benessere fisico che psicologico”.
Deve pertanto confermarsi la possibilità per la di vedere le figlie alla presenza di un operatore Pt_1
del servizio sociale.
Quanto alle statuizioni di carattere economico, deve rilevarsi che il resistente ha percepito un reddito di € 20.805 nel 2019, di € 18.095,00 nel 2020 e vive in una casa di sua proprietà, mentre la ricorrente, pur svolgendo attività lavorativa saltuaria (v. relazione del 26.09.2024), non ha documentato i redditi percepiti.
7 Deve pertanto essere revocato l'obbligo del di corrispondere alla un contributo per CP_1 Pt_1
il suo mantenimento, e deve essere posto in capo alla ricorrente l'obbligo di corrispondere la somma complessiva di € 200,00 a titolo di contributo al mantenimento delle due figlie, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Deve essere rigettata la domanda di parte resistente volta ad ottenere la condanna ex art. 96 cpc, non essendo stata fornita prova circa la condotta dolosa o colposa della ricorrente.
Atteso che il resistente è il genitore collocatario, l'assegno unico sarà interamente percepito dallo stesso (Cass. 2025 n. 4672).L'esito del giudizio importa la condanna della ricorrente al pagamento delle spese, ivi comprese quelle relative alla nomina del curatore speciale, liquidate come in dispositivo.
Il pagamento, visto l'art. 133 D.P.R. 2002 n. 115 deve essere eseguito in favore dello Stato
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• pronuncia la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
• rigetta la domanda di addebito spiegata nell'interesse del resistente;
• dispone il collocamento delle minori presso il padre;
• la madre potrà vedere le figlie tramite incontri organizzati dal servizio sociale di Barrali, alla presenza di un operatore;
• revoca l'obbligo del di corrispondere un contributo per il mantenimento della ricorrente;
CP_1
• condanna a corrispondere ad , entro il giorno 5 di ogni mese, la Parte_1 Controparte_1
somma complessiva di € 200,00 a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, oltre al 50%
delle spese straordinarie;
• l'assegno unico sarà percepito interamente dal;
CP_1
• condanna a rifondere al resistente le spese di lite liquidate in complessivi € 4.535,00 (€ Parte_1
875,00 per la fase di studio, € 740,00 per la fase introduttiva, € 1.300,00 per la fase istruttoria, €
1.620,00 per la fase decisionale), oltre quanto altro dovuto per legge;
• condanna al pagamento in favore dello Stato della somma di € 4.535,00 (€ 875,00 per Parte_1
la fase di studio, € 740,00 per la fase introduttiva, € 1.300,00 per la fase istruttoria, € 1.620,00 per la fase decisionale), oltre quanto altro dovuto per legge.
8 Così deciso in Cagliari nella camera di conIGlio del 13.05.2025
Il giudice rel.
Dott. Chiara Mazzaroppi
Il presidente
Dott. Giorgio Latti
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
Così composto:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al N. 6132 del ruolo generale dell'anno 2021
TRA
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1
dell'avv. Riccardo Floris, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
-RICORRENTE-
E
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso Controparte_1
lo studio degli avv. GIAN MARIO FATTACCIU E che lo rappresentano e Controparte_2
difendono, giusta procura in atti
-RESISTENTE-
E
, in persona del curatore speciale avv. Cristina Boi CP_3 CP_4
E
Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Cagliari
-INTERVENUTO PER LEGGE-
Conclusioni:
1 per la ricorrente: “) Pronunciare sentenza di separazione dei coniugi;
b) rigettare la richiesta di addebito della separazione in capo alla SI , in quanto Pt_1
destituita di fondamento in fatto ed in diritto;
c) disporre che il corrisponda alla la somma di € 300,00 a titolo di contributo al CP_1 Pt_1
suo mantenimento;
d) disporre che, nelle more della definizione della procedura per la sospensione della
responsabilità genitoriale dei coniugi, le figlie continueranno a vivere con il padre nell'abitazione
coniugale e potranno stare con la mamma a fine settimana alternati, dal sabato mattina alle 10:00
o, comunque, dall'uscita da scuola, sino alla domenica sera alle 19:00, oltre a due pomeriggi nella
settimana in cui spetta anche il weekend, e tre pomeriggi nella settimana in cui il weekend sarà di
spettanza del padre;
il tutto compatibilmente con gli impegni di lavoro delle parti e con gli impegni
scolastici e di svago delle minori.
In via subordinata:
Nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito dovesse ritenere prematura la previsione di
incontri
liberi tra la SI e le figlie minori, si chiede che venga disposta la prosecuzione del Pt_1
programma, prevedendo l'incremento degli incontri tra mamma e figlie e, solo all'esito, assumere le opportune
decisioni”.
Per il resistente: “1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi, con addebito della stessa alla
IG.ra , in ragione delle gravi, continue e reiterate violazioni degli obblighi nascenti dal Pt_1
matrimonio;
2) Rigettare in ogni caso la richiesta di assegno di mantenimento in favore della e, per Pt_1
l'effetto, revocare quello stabilito con provvedimento del 13.12.2022;
3) Disporre l'affidamento esclusivo delle minori al IG. , con collocazione delle stesse CP_1
presso il padre;
4) In considerazione dell'affidamento esclusivo delle minori figlie, disporre che l'Inps, sussistendone i presupposti, eroghi l'assegno unico universale devolvendolo interamente in favore
del IG. ; CP_1
2 5) Assegnare la casa coniugale al IG. , che vi abiterà unitamente alle figlie;
CP_1
6) Quanto al diritto di visita della madre sulle minori, disporre che la IG.ra possa incontrare Pt_1
le figlie, due volte alla settimana, in maniera protetta, in presenza dell'educatrice o della zia
materna, IG.ra nel pomeriggio dalle ore 17,00 alle ore 20,00, compatibilmente con Parte_2
gli impegni scolastici e extrascolastici delle minori nonché degli altri soggetti che dovranno
presenziare agli incontri;
i giorni stabiliti per gli incontri dovranno essere comunicati
preventivamente al IG. ; CP_1
7) Porre a carico della IG.ra , quale contributo di mantenimento in favore delle minori figlie, Pt_1
sino a quando non raggiungeranno un'indipendenza economica, a far data dal deposito della memoria di costituzione, l'obbligo di corrispondere un assegno mensile dell'importo non inferiore
a complessivi € 300,00 (da rivalutarsi secondo gli indici Istat), che dovrà essere versato al IG.
entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico;
CP_1
8) Disporre che ciascun coniuge partecipi alle spese straordinarie relative alle minori nella misura
del 50%;
9) Condannare ai sensi dell'art. 96 cpc, la ricorrente, in via equitativa, al risarcimento dei danni
subiti dal , in considerazione del comportamento processuale assunto nel presente CP_1
giudizio.
In ogni caso con vittoria di spese ed onorari del giudizio”
Per il curatore speciale: “disporre l'affido esclusivo delle minori e al padre CP_4 Persona_1
, con conferma della collocazione delle stesse presso l'abitazione del Controparte_1 CP_1
dove le stesse manterranno la loro residenza;
2) confermare, quanto all'esercizio del diritto di visita della madre, la regolamentazione di cui al
decreto in data 13.12.2022, delegando i Servizi Sociali di Barrali all'aggiornamento delle modalità
di esercizio del diritto di visita della madre in considerazione delle eIGenze delle minori e della
condizione della SI;
Pt_1
3) confermare la prosecuzione in via amministrativa degli interventi di supporto genitoriale ad
entrambi i genitori e degli interventi educativi attivati dal Servizio Sociale di Barrali in favore delle
Parte minori, oltre che la la prosecuzione della presa in carico delle minori ad opera della e della SI ad opera del CSM” Pt_1
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.09.2021, ha chiesto la pronuncia della separazione Parte_1
dal marito, , con il quale aveva contratto matrimonio in data 1.09.2012. Controparte_1
Ha precisato, inoltre, che dal matrimonio erano nate due figlie, (30.3.2012) e CP_4 CP_3
(6.4.2014) e che, a seguito dei violenti litigi tra i coniugi, era stata costretta a sporgere querela nei confronti del resistente e, conseguentemente, era stato aperto un procedimento dinanzi al Tribunale per i Minorenni nell'ambito del quale era stata disposta la sospensione della responsabilità
genitoriale delle parti con affido delle minori al servizio sociale ed il monitoraggio del nucleo familiare con invio al dei due genitori al fine di relazionare sull'eventuale uso di sostanze CP_5
stupefacenti o alcoliche.
Ha allegato, inoltre, che mentre lei aveva seguito i percorsi prescritti conseguendo buoni risultati clinici e risultando da tempo negativa a drug test e alcoltest, al contrario il resistente si era recato un'unica volta presso il SERD e, a seguito dell'esito negativo dell'unico test effettuato, non aveva proseguito i controlli periodici.
Ha, dunque, domandato il collocamento delle minori presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale e la condanna del resistente alla corresponsione di un contributo per il mantenimento delle figlie, evidenziando il proprio stato di disoccupazione.
, costituitosi in giudizio, ha aderito alla domanda volta ad ottenere la pronuncia Controparte_1
della separazione, allegando: che si era sottoposto ad un unico accertamento presso il SERD allo scopo di confutare le gravissime accuse mosse dalla ricorrente;
che era la sola , ancora in cura Pt_1
presso il di Guspini, a fare uso abituale di stupefacenti;
che la ricorrente continuava a CP_5
frequentare locali pubblici prevalentemente in orari notturni assentandosi, talvolta, dal venerdì sino al lunedì successivo, senza alcun preavviso e disinteressandosi completamente delle figlie oltre che del marito;
che spesso la non riusciva neppure ad alzarsi in orario utile per preparare e Pt_1
accompagnare le minori scuola;
che pertanto i coniugi erano sostenuti dalla madre del resistente nella cura delle minori.
Ha, dunque, domandato il collocamento delle minori presso di sé.
Con comparsa del 14.12.2021, la ricorrente ha domandato altresì un contributo per il proprio mantenimento.
4 Con memoria del 21.12.2021 si è costituita in giudizio l'avv. Cristina Boi, nominata curatore delle minori dal Tribunale per i Minorenni, deducendo: che era stato avviato, con ricorso del PM sensi degli art. 333 e ss c.c., un procedimento dinanzi al tribunale per i Minorenni col quale, posta la situazione di grave pregiudizio delle minori causata dalla esasperata conflittualità tra i genitori, era stata richiesta l'adozione dei provvedimenti convenienti;
che, con provvedimento del 26.02.2021, il
Tribunale per i Minorenni aveva sospeso le parti dalla responsabilità genitoriale;
che a seguito dell'avvio del giudizio di separazione la conflittualità tra le parti era aumentata con pregiudizio per le minori.
Ha dunque domandato la conferma dell'affido delle minori al servizio sociale.
Con relazione del 22.12.2021 il servizio sociale ha rappresentato che la ricorrente era stata ricoverata in ospedale e sentita nei giorni successivi aveva dichiarato di aver tentato il suicidio,
sentendosi molto affaticata.
All'udienza del 22.12.2021 la ricorrente ha lamentato l'abuso di alcolici da parte del marito con conseguente aggressività dello stesso ed ha confermato di aver compiuto, a causa della complessa situazione familiare, “un gesto dimostrativo”.
Con ordinanza del 21.12.2021, il presidente ha affidato le minori (30.03.2012) e CP_4 CP_3
(6.04.2014) al servizio sociale di Barrali con collocamento presso i nonni paterni.
A sostegno della decisione, è stato evidenziato: che con provvedimento del 26.03.2021 il Tribunale per i Minorenni, tenuto conto della “situazione di pregiudizio delle minori dovuta alla grave
conflittualità fra i coniugi, agita in presenza delle minori ed aggravata da uno stato depressivo della madre”, aveva sospeso le parti dalla responsabilità genitoriale, nominando tutore provvisorio delle minori l'avv. Cristina Boi;
che dalla relazione trasmessa dal servizio sociale di Barrali emergeva che “i IGg. si presentano come una coppia molto conflittuale e Parte_4
nonostante gli interventi messi in campo non sono riusciti ad elaborare modalità di comportamenti
differenti rispetto alla loro situazione di coppia-genitoriale.
Sono portati ad alimentare il conflitto anziché risolverlo, infatti si sono dimostrati incapaci di
operare un cambiamento nel loro rapporto, hanno continuato la convivenza difficoltosa, hanno
sempre dichiarato di volersi separare, pur continuando a vivere nella stessa casa, generando
grande confusione nelle bambine e hanno manifestato grande difficoltà nel pensare ad una
5 progettualità futura per se stessi e per le proprie figlie;
le bambine non sono state preservate da questo conflitto, ma spesso sono state coinvolte, loro malgrado, nella crisi coniugale”; che il percorso presso il servizio di NPI, attivato in favore di u suggerimento delle insegnanti, era CP_3
stato interrotto senza dare alcuna notizia al servizio sociale e alle insegnanti ed anzi fornendo informazioni non veritiere.
Con il medesimo provvedimento, considerato che il resistente, che viveva in una casa di sua proprietà, aveva percepito un reddito di € 20.970,00 nel 2018, di € 20.747,00 nel 2020, di €
18.047,00 nel 2020, gravato dal pagamento del finanziamento chiesto per spese familiari (€ 640,00
mensili), mentre la ricorrente, pur avendo capacità lavorativa, era sprovvista di occupazione ed aveva manifestato la volontà di essere inserita in una comunità, è stato posto in capo al CP_1
l'obbligo di corrispondere alla la somma di € 400,00 a titolo di contributo al suo Pt_1
mantenimento.
Con memoria del 4.02.2022, parte resistente ha domandato l'addebito della separazione alla ricorrente, che nel corso della vita matrimoniale aveva mostrato disinteresse totale per le figlie e per il marito.
Nel corso del procedimento, i genitori del resistente hanno dichiarato l'indisponibilità a proseguire l'accoglienza delle minori, a causa dei contrasti con la . Pt_1
In data 7.12.2022, i servizi sociali hanno trasmesso una relazione evidenziando che il CP_1
durante gli interventi educativi organizzati con le minori era apparso collaborativo e partecipativo ed aveva mostrato consapevolezza in ordine alla necessità per le minori di continuare ad avere una relazione con la madre, mentre la aveva partecipato agli incontri con le minori con Pt_1
incostanza.
Nella medesima relazione, i servizi sociali rappresentavano di avere appreso dal Comandante dei
Carabinieri di Guasila che la “è solita frequentare contesti poco raccomandabili, non Pt_1
appropriati alle eIGenze di due minori. Dal riferito del Comandante, lo stesso compagno della
SI sarebbe conosciuto dalle F.F.O.O. e attualmente sottoposto a misura alternativa. Dagli
interventi messi in atto è emerso che il compagno della SI , frequenta la stessa anche in Pt_1
presenza delle bambine e del suo nucleo familiare d'origine”.
6 Con provvedimento del 13.12.2022, pertanto, il giudice ha collocato le minori presso l'abitazione paterna, riducendo l'importo dallo stesso dovuto per il mantenimento della ad € 200,00. Pt_1
Istruita con prova documentale, con provvedimento del 4.10.2024 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
Dalle dichiarazioni delle parti, dal contegno tenuto e dalla mancata riconciliazione nel tempo trascorso dalla instaurazione del giudizio, deve desumersi che sussiste tra i coniugi una situazione di distacco affettivo che rende intollerabile la convivenza coniugale.
Deve, pertanto, pronunciarsi la richiesta separazione.
Va, al contrario, rigettata la domanda di addebito spiegata nell'interesse di parte resistente in quanto del tutto sfornita di prova.
Quanto all'affidamento delle minori, deve rilevarsi che è ancora pendente il procedimento dinanzi al tribunale per i Minorenni nell'ambito del quale è stata disposta la sospensione dalla responsabilità delle parti: deve pertanto confermarsi in questa sede l'affido delle minori ai servizi sociali.
Va altresì confermato il collocamento delle minori presso il padre, che, come emerge dalla relazione trasmessa in data 26.09.2024, ha mostrato una presenza costante e attenta nella vita delle minori che testimonia un forte legame affettivo e una responsabilità genitoriale che favorisce lo sviluppo armonioso delle bambine.
Le condizioni delle minori, che hanno dimostrato buona educazione e capacità di organizzazione, ed il progresso scolastico sono chiari segnali di un “ambiente familiare positivo, dove l'attenzione e il supporto reciproco contribuiscono a migliorare le competenze e la performance scolastica”.
La situazione della ricorrente, al contrario, appare ancora “complessa e multilaterale, con diverse problematiche che influenzano sia il suo benessere fisico che psicologico”.
Deve pertanto confermarsi la possibilità per la di vedere le figlie alla presenza di un operatore Pt_1
del servizio sociale.
Quanto alle statuizioni di carattere economico, deve rilevarsi che il resistente ha percepito un reddito di € 20.805 nel 2019, di € 18.095,00 nel 2020 e vive in una casa di sua proprietà, mentre la ricorrente, pur svolgendo attività lavorativa saltuaria (v. relazione del 26.09.2024), non ha documentato i redditi percepiti.
7 Deve pertanto essere revocato l'obbligo del di corrispondere alla un contributo per CP_1 Pt_1
il suo mantenimento, e deve essere posto in capo alla ricorrente l'obbligo di corrispondere la somma complessiva di € 200,00 a titolo di contributo al mantenimento delle due figlie, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Deve essere rigettata la domanda di parte resistente volta ad ottenere la condanna ex art. 96 cpc, non essendo stata fornita prova circa la condotta dolosa o colposa della ricorrente.
Atteso che il resistente è il genitore collocatario, l'assegno unico sarà interamente percepito dallo stesso (Cass. 2025 n. 4672).L'esito del giudizio importa la condanna della ricorrente al pagamento delle spese, ivi comprese quelle relative alla nomina del curatore speciale, liquidate come in dispositivo.
Il pagamento, visto l'art. 133 D.P.R. 2002 n. 115 deve essere eseguito in favore dello Stato
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• pronuncia la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
• rigetta la domanda di addebito spiegata nell'interesse del resistente;
• dispone il collocamento delle minori presso il padre;
• la madre potrà vedere le figlie tramite incontri organizzati dal servizio sociale di Barrali, alla presenza di un operatore;
• revoca l'obbligo del di corrispondere un contributo per il mantenimento della ricorrente;
CP_1
• condanna a corrispondere ad , entro il giorno 5 di ogni mese, la Parte_1 Controparte_1
somma complessiva di € 200,00 a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, oltre al 50%
delle spese straordinarie;
• l'assegno unico sarà percepito interamente dal;
CP_1
• condanna a rifondere al resistente le spese di lite liquidate in complessivi € 4.535,00 (€ Parte_1
875,00 per la fase di studio, € 740,00 per la fase introduttiva, € 1.300,00 per la fase istruttoria, €
1.620,00 per la fase decisionale), oltre quanto altro dovuto per legge;
• condanna al pagamento in favore dello Stato della somma di € 4.535,00 (€ 875,00 per Parte_1
la fase di studio, € 740,00 per la fase introduttiva, € 1.300,00 per la fase istruttoria, € 1.620,00 per la fase decisionale), oltre quanto altro dovuto per legge.
8 Così deciso in Cagliari nella camera di conIGlio del 13.05.2025
Il giudice rel.
Dott. Chiara Mazzaroppi
Il presidente
Dott. Giorgio Latti
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