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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 11/03/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente rel.
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 691/2022 R.G. promossa
DA
, (c.f. Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1
difeso dagli avv.ti M. Galeano, M. R. Battiato, I. Marcedone appellante – appellato incidentale
CONTRO
, (c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1
dall'avv. Fausto Perricone appellato – appellante incidentale
OGGETTO: indebito assistenziale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1429/2021 dell'1.2.2022, il Tribunale di Siracusa, in funzione di giudice del lavoro, accoglieva il ricorso con il quale chiedeva Controparte_1
l'annullamento della richiesta dell' di restituzione dell'indennità di CP_2
accompagnamento percepita indebitamente dall'1.8.2017 al 31.10.2019, per complessivi euro 13.951,75.
Secondo il tribunale il ricorrente aveva dimostrato la buona fede e l'assenza di comportamenti dolosi, avendo l' continuato a corrispondere la prestazione CP_2
(nonostante la visita di revisione) per errore a sé imputabile, con conseguente inapplicabilità dell'art. 2033 c.c.
Avverso la sentenza proponeva appello l , con atto depositato l'1.8.2022. CP_2
Resisteva al gravame e proponeva appello incidentale . Controparte_3
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 6 febbraio 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un unico motivo di appello l' censura la sentenza per non aver CP_2
considerato che a seguito della comunicazione del verbale di visita di revisione, in data 1.8.2017, nessuna buona fede o affidamento incolpevole possono configurarsi.
2. L'appellante incidentale censura la pronuncia di compensazione delle spese processuali, non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dall'art. 92 c.p.c.
3. L'appello principale è fondato.
L'orientamento consolidato del giudice di legittimità in tema di indebito assistenziale, che il collegio condivide, è nel senso che “In tema di indebito assistenziale trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., la disciplina peculiare, diversa sia da quella generale dettata dall'art. 2033 c.c., che da quella prevista con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, appositamente dettata in materia, come tratteggiata da plurime decisioni di questa
Corte" (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 13915 del 2021; Cass. n. 13223 del 2020;
Cass. nn. 10642 e 31372 del 2019);
8. in particolare, si è delineato il principio in base al quale, nella materia in oggetto, trova applicazione "la regola propria del sottosistema assistenziale", che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento;
9. pertanto, l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento” (Cass. civ. sez. VI n.
24180/2024).
Poiché nel caso in esame l'esito della visita di revisione da cui emergeva l'assenza del requisito per il mantenimento della prestazione assistenziale è stato comunicato all'interessato l'1.8.2017, quanto corrisposto successivamente (l'indebito riguarda il periodo 1.8.2017/31.10.2019) è legittimamente ripetibile ai sensi dell'art. 2033 c.c.
4. In riforma della sentenza appellata va, dunque, rigettata la domanda proposta da nei confronti dell' . Controparte_1 CP_2
5. Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri del DM n. 55/2014 per le cause di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, in ragione dell'attività difensiva espletata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta da nei confronti dell' ; Controparte_1 CP_2
condanna l'appellato al pagamento delle spese processuali che liquida in euro
2.697,00 quanto al giudizio di primo grado ed in euro 2.906,00 quanto al presente giudizio di appello, oltre spese generali.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della sezione lavoro, all'esito dell'udienza del 6 febbraio 2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Graziella Parisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente rel.
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 691/2022 R.G. promossa
DA
, (c.f. Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1
difeso dagli avv.ti M. Galeano, M. R. Battiato, I. Marcedone appellante – appellato incidentale
CONTRO
, (c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1
dall'avv. Fausto Perricone appellato – appellante incidentale
OGGETTO: indebito assistenziale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1429/2021 dell'1.2.2022, il Tribunale di Siracusa, in funzione di giudice del lavoro, accoglieva il ricorso con il quale chiedeva Controparte_1
l'annullamento della richiesta dell' di restituzione dell'indennità di CP_2
accompagnamento percepita indebitamente dall'1.8.2017 al 31.10.2019, per complessivi euro 13.951,75.
Secondo il tribunale il ricorrente aveva dimostrato la buona fede e l'assenza di comportamenti dolosi, avendo l' continuato a corrispondere la prestazione CP_2
(nonostante la visita di revisione) per errore a sé imputabile, con conseguente inapplicabilità dell'art. 2033 c.c.
Avverso la sentenza proponeva appello l , con atto depositato l'1.8.2022. CP_2
Resisteva al gravame e proponeva appello incidentale . Controparte_3
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 6 febbraio 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un unico motivo di appello l' censura la sentenza per non aver CP_2
considerato che a seguito della comunicazione del verbale di visita di revisione, in data 1.8.2017, nessuna buona fede o affidamento incolpevole possono configurarsi.
2. L'appellante incidentale censura la pronuncia di compensazione delle spese processuali, non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dall'art. 92 c.p.c.
3. L'appello principale è fondato.
L'orientamento consolidato del giudice di legittimità in tema di indebito assistenziale, che il collegio condivide, è nel senso che “In tema di indebito assistenziale trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., la disciplina peculiare, diversa sia da quella generale dettata dall'art. 2033 c.c., che da quella prevista con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, appositamente dettata in materia, come tratteggiata da plurime decisioni di questa
Corte" (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 13915 del 2021; Cass. n. 13223 del 2020;
Cass. nn. 10642 e 31372 del 2019);
8. in particolare, si è delineato il principio in base al quale, nella materia in oggetto, trova applicazione "la regola propria del sottosistema assistenziale", che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento;
9. pertanto, l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento” (Cass. civ. sez. VI n.
24180/2024).
Poiché nel caso in esame l'esito della visita di revisione da cui emergeva l'assenza del requisito per il mantenimento della prestazione assistenziale è stato comunicato all'interessato l'1.8.2017, quanto corrisposto successivamente (l'indebito riguarda il periodo 1.8.2017/31.10.2019) è legittimamente ripetibile ai sensi dell'art. 2033 c.c.
4. In riforma della sentenza appellata va, dunque, rigettata la domanda proposta da nei confronti dell' . Controparte_1 CP_2
5. Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri del DM n. 55/2014 per le cause di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, in ragione dell'attività difensiva espletata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta da nei confronti dell' ; Controparte_1 CP_2
condanna l'appellato al pagamento delle spese processuali che liquida in euro
2.697,00 quanto al giudizio di primo grado ed in euro 2.906,00 quanto al presente giudizio di appello, oltre spese generali.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della sezione lavoro, all'esito dell'udienza del 6 febbraio 2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Graziella Parisi