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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 05/02/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Venezia
Prima sezione civile
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Gabriella Zanon Presidente
dott. Alessandro Rizzieri Consigliere rel.
dott. Luca Marani Consigliere
ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di appello promossa con atto di citazione da con sede in IG (Vi) (p. iva n. Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, difesa dagli avv.ti P.IVA_1
Giorgio Sandrini e Silvia Fenu del foro di Verona, con domicilio eletto in Verona
presso lo studio dei difensori
appellante
contro
1 con sede in Torino (p. iva n. ), in Controparte_1 P.IVA_2
persona del procuratore speciale dott. , difesa dall'avv. Giuseppe CP_2
F.M. La Scala del foro di Milano, con domicilio eletto in Mestre (Ve) presso lo studio dell'avv. Raffaella Rodà
appellata
e contro
Controparte_3
amministrativa con sede in (p. iva n. ), in persona del legale CP_3 P.IVA_3
rappresentante pro tempore
appellata contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 27/2023,
pubblicata il 5 gennaio 2023.
Sulle seguenti conclusioni:
Per l'appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, respinta ogni avversa eccezione,
deduzione e difesa, in accoglimento della motivazione del presente gravame, ed in
riforma della sentenza impugnata, cosi come meglio identificata in punto
2 dell'epigrafe dell'atto di citazione, accogliere le conclusioni già rassegnate in
primo grado e pertanto
NEL MERITO: accertare e dichiarare l'illegittimità della applicata prassi di
capitalizzazione degli interessi a debito per tutto il periodo di cui alle contabili
prodotte in atti, ivi compreso il periodo successivo alla Delibera CICR 9.2.2000 e
l'illegittimità dell'applicazione di un tasso di interesse debitore superiore a quello
sostitutivo previsto dall'art. 117 TUB e dell'addebito di commissioni di massimo
scoperto e di valute e spese periodiche di chiusura di conto nonché di tassi usurari
e per l'effetto, ordinare alla convenuta di rettificare il saldo del conto corrente
ordinario intestato alla società attrice e di cui è causa, accreditando sullo stesso la
somma di euro 1.413.412,94.=, ovvero, nel caso in cui nelle more processuali il
conto corrente fosse estinto, condannare la convenuta a pagare all'attrice la CP_3
medesima somma di euro 1.413.412,94.=, o, in entrambi i casi, la maggiore o
minore somma che risultasse dovuta in esito all'espletanda istruttoria per i titoli
contestati, il tutto con gli interessi legali di mora dalla domanda al saldo effettivo;
IN OGNI CASO: spese, ivi comprese le spese di CTU, e compensi professionali,
maggiorati di spese generali, CPA ed Iva, se dovuta, interamente rifusi per
entrambi i gradi di giudizio.
Per l'appellata costituita (conclusioni contenute nella comparsa di costituzione depositata il 28 aprile 2023):
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, contrariis reiectis, così giudicare:
3 In via preliminare:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione del disposto
di cui all'art. 342 c.p.c. e/o all'art. 348-bis c.p.c.;
Nel merito in via principale:
- respingere tutte le domande attoree e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte
la sentenza impugnata del Tribunale di Vicenza n. 27/2023, e pubblicata in data in
data 05/01/2023;
In subordine:
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, degli
avversi motivi di gravame, ed in particolare della rimessione in istruttoria della
causa si chiede che venga condotta l'integrazione di CTU anche in relazione alla
documentazione dimessa dalla banca esponente con le sue note di udienza dimesse
in data 20/07/2022;
In ogni caso:
- Con vittoria di spese, compenso professionale, IVA e CPA di legge, oltre al
rimborso forfetario delle spese nella misura del 15%.
Svolgimento processo
conveniva, davanti al Tribunale di Vicenza, Parte_1 [...]
esponendo d'intrattenere con essa, dal 1996, presso Controparte_3
l'agenzia di IG, un rapporto di conto corrente (n. 019570004573), ancora
4 aperto. Al conto, la cui apertura non era stata pattuita per iscritto, accedeva un'apertura di credito e conto anticipazioni “fino all'importo di euro 1.200.000”.
L'attrice deduceva che da perizia econometrica, da essa commissionata, era emerso l'illegittimo addebito in conto d'interessi ultralegali, anatocistici e usurari, nonché
di spese e commissioni non pattuite per iscritto e perciò in violazione dell'art. 117
t.u.b.
L'attrice chiedeva la condanna della banca alla restituzione degli indebiti.
costituitasi in giudizio, eccepiva: - Controparte_3
l'inammissibilità della domanda di ripetizione proposta dall'attrice, in quanto il rapporto di c/c era ancora in essere;
- il mancato assolvimento dell'onere probatorio dell'attrice; - l'intervenuta prescrizione delle pretese restitutorie, nonché la decadenza dalla possibilità di contestare gli estratti conto, ai sensi degli artt. 1832
c.c. e 119, co. 3 t.u.b.; - l'infondatezza, nel merito, delle domande dell'attrice.
Dopo lo scambio delle memorie previste dall'art. 183, co. 6°, c.p.c., il processo veniva interrotto poiché era stata sottoposta a Controparte_3
liquidazione coatta amministrativa. La causa era riassunta dall'attrice nei confronti della banca in liquidazione coatta e di quale Controparte_4
successore a titolo particolare nel rapporto controverso oggetto di causa.
Si costitutiva nel giudizio riassunto solamente Controparte_4
reiterando le difese già proposte dall'originaria convenuta.
[...]
coatta amministrativa rimaneva contumace. Controparte_3
5 Con sentenza non definitiva n. 830/2020, il Tribunale di Vicenza statuiva l'ammissibilità della domanda attorea e la causa era rimessa in istruttoria.
Disposta ed espletata c.t.u. contabile, poi integrata per conformare l'accertamento ai principi espressi dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 3086 del 2022, il Tribunale
di Vicenza decideva definitivamente la controversia con sentenza n.27/2023,
pubblicata il 5 gennaio 2023.
Il Tribunale, in parziale accoglimento della domanda attorea, accertava il diritto di alla rettifica del saldo del conto corrente, con riaccredito Parte_1
di euro 6.113,20, oltre interessi legali dal 22 luglio 2016 al giorno dell'effettiva rettifica del saldo, compensando integralmente le spese di lite.
Il giudice, respinte le eccezioni preliminari sollevate dalla convenuta in relazione all'ammissibilità della domanda e alla decadenza dall'azione ai sensi degli artt.1832
c.c. e 119 t.u.b., riteneva che l'attrice non avesse interamente assolto l'onere probatorio, su di essa gravante, mediante la produzione del contratto di apertura di conto corrente e di tutti gli estratti conto completi e consecutivi, con la consegu enza che fosse possibile accertare l'illegittimità delle appostazioni compiute in conto relative al solo periodo 21.5.2013 - 31.12.2015, integralmente documentato.
L'intervallo temporale 1.1.1999 - 21.5.2013 non poteva essere considerato per l'assenza del contratto: l'attrice avrebbe dovuto dimostrare che non era esistito,
prima del 2013, un accordo scritto regolante le condizioni del rapporto di conto corrente, mentre si era limitata a prospettarne l'inesistenza, senza offrire alcuna concreta prova. La convenuta aveva invece sostenuto che il rapporto era stato
6 regolato da negozi redatti in forma scritta, e aveva prodotto in causa, a sostegno della propria tesi difensiva, il documento di sintesi del 21.5.13, sottoscritto dalla cliente. Aggiungeva il giudice che l'attrice non aveva richiesto ante causam alla banca, ai sensi dell'art.119 t.u.b., i documenti necessari e, in caso di infruttuoso esperimento della richiesta, l'ordine di esibizione di cui all'art. 210 c.p.c., con la conseguenza che rimaneva insanabilmente incerto il fatto costitutivo della domanda, ovvero l'assenza di un contratto stipulato in forma scritta. Pertanto, la rettifica del saldo di conto corrente poteva avvenire solo con riferimento al periodo interamente documentato, in cui era stato appurato l'addebito illegittimo di commissioni per euro 6.113,20. Le spese di lite erano interamente compensate in ragione del rigetto delle questioni preliminari sollevate dalla banca e dell'accoglimento della domanda attorea in misura notevolmente ridimensionata rispetto a quanto richiesto (euro 1.413.412,94).
Si doleva della decisione domandando, in riforma della Parte_1
sentenza definitiva, l'accoglimento delle domande formulate nel primo grado di giudizio, con vittoria di spese e compensi.
L'appellante affermava che il giudice vicentino avesse errato nell'applicare i principi sulla distribuzione dell'onere della prova e nell'affermare che spettasse all'attrice produrre in causa il contratto di conto corrente aperto nel 1985, poiché
era stato dedotto che non esisteva alcun contratto scritto. L'appellante lamentava che il giudice non avesse preso in considerazione il periodo 1999 -2013, pure considerato dal c.t.u., e che quest'ultimo non avesse esaminato con metodo sintetico
7 il periodo anteriore al 1999. Le spettavano, inoltre, gli interessi ex art. 1284, 4° co.,
c.c. e la regolamentazione delle spese processuali non era avvenuta correttamente.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e la Controparte_1
conferma della sentenza impugnata.
L'appellata ribadiva che l'attrice non avesse assolto l'onere della prova e che le statuizioni del Tribunale fossero da confermare.
Pur regolarmente citata, coatta Controparte_3
amministrativa non si costituiva in giudizio.
Le conclusioni erano precisate per l'udienza del 7 novembre 2024, sostituita dal deposito di note scritte (solo l'appellante depositava note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni).
La causa era trattenuta in decisione alla scadenza dei termini previsti dall'art. 190
c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Motivi della decisone
0. Dev'essere preliminarmente dichiarata la contumacia di
[...]
la quale regolarmente Controparte_5
convenuta mediante notificazione dell'atto di citazione (compiuta a mezzo pec del 6
febbraio 2023) non si è costituita nel presente giudizio di appello.
Va poi rigettata l'eccezione d'inammissibilità dell'appello, sollevata da
[...]
ai sensi dell'art. 342 c.p.c., posto che l'atto di citazione individua, Controparte_1
con sufficiente precisione, gli errori di giudizio che avrebbe commesso il Tribunale
8 di Vicenza e ripropone le domande respinte. Si rinvia, in proposito, alle condivisibili considerazioni della Corte di Cassazione, secondo cui l'appello non deve necessariamente contenere un «progetto alternativo di sentenza», essendo sufficiente - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile,
funzionale al rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di avere compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili. Tutto ciò, inoltre, senza che all'appellante sia richiesto il rispetto di particolari forme sacramentali o comunque vincolate (così Cass. civ., sez. un., sent.
n. 27199/2017).
1. Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante lamenta che il Tribunale
abbia accolto solo parzialmente la domanda attorea, ritenendo erroneamente che la società attrice non avesse dato prova dell'inesistenza di un contratto scritto e con ciò dell'illegittimità degli addebiti in conto per spese e interessi ultralegali. Il
giudice avrebbe dovuto accogliere interamente la domanda, considerando che:
- l'apertura del conto corrente, avvenata il 1985, si collocava in un periodo in cui non sussisteva l'obbligo di redigere in forma scritta i contratti;
- il criterio della vicinanza della prova imponeva alla banca di provare la sussistenza di un contratto stipulato per iscritto;
9 - avendo la banca dedotto la legittimità delle condizioni applicate al rapporto, era suo onere produrre in causa, qualora esistente, il contratto contenente le condizioni pattuite dalle parti.
L'appellata sostiene invece che, ponendo a carico della banca l'onere di produrre in causa il contratto che regolava il rapporto, si finirebbe per violare l'art. 2697 c.c.:
l'onere della produzione ricade sulla correntista, che non può valersi del principio di vicinanza della prova, applicabile solo laddove ricorra una difficoltà oggettiva a dare la prova di un fatto.
La Corte di Appello ritiene che il motivo d'impugnazione sia fondato.
La società attrice, fin dall'atto di citazione, aveva espressamente allegato l'inesistenza di un contratto di conto corrente stipulato per iscritto. Si legge, infatti,
a pagina 3 dell'atto introduttivo del giudizio: “La valutazione da cui è necessario
partire per inquadrare in modo corretto la vicenda in esame è l'assenza di
qualsiasi contratto e ciò in patente violazione dell'art.117 TUB, che, come noto,
richiede che i contratti bancari debbano avere la forma scritta ad substatiam. In
assenza di contratti, tutte le condizioni economiche applicate al rapporto
contrattuale in oggetto sono radicalmente nulle”.
A fronte di tale allegazione, la convenuta si era limitata a replicare che non vi era stato l'assolvimento, da parte della correntista, dell'onere di produrre il contratto di apertura di conto corrente, e aveva prodotto in causa il documento di sintesi del
21.5.2013, dal quale era possibile evincere che l'apertura del rapporto di conto corrente risaliva al 1985.
10 E' evidente che, nel momento in cui affermava l'inesistenza di un contratto scritto di conto corrente, l'attrice nulla era tenuta a produrre in causa per dimostrare la propria asserzione.
non era onerata della prova di un fatto negativo, mentre Parte_1
spettava alla banca non solo contestare specificatamente l'allegazione dell'attrice
(una contestazione specifica comportava l'indicazione di quando il contratto fosse stato sottoscritto dalla correntista), ma anche dimostrare che era stato concluso un contratto per iscritto nel 1985 o comunque dopo l'entrata in vigore del testo unico bancario.
Peraltro, trattandosi di rapporto di conto corrente la cui apertura risaliva al 1985,
era verosimile l'assunto dell'attrice d'inesistenza di un contratto scritto, atteso che l'obbligo di forma scritta ad substantiam per la conclusione dei contratti bancari venne introdotto solo con la legge n.154 del 1992.
La circostanza che la convenuta abbia esibito in causa esclusivamente il documento del 2013 dimostra che non è in possesso di contratti anteriori, e anche ciò suffraga l'allegazione dell'attrice.
In sintesi, non si può esigere, per una ragione logica ancora prima che giuridica, la produzione in giudizio di un contratto da parte di chi ne deduca l'inesistenza.
Neppure è esigibile che la correntista chieda alla banca, ai sensi dell'art. 119 t.u.b.,
la consegna del documento di cui asserisce l'inesistenza per dimostrare, attraverso l'inottemperanza della richiesta, che il documento non esiste.
11 Quindi, qualora esistente, il contratto di apertura del conto corrente in contestazione doveva essere esibito in giudizio dalla banca convenuta.
Tale conclusione è conforme alla più recente giurisprudenza della Corte di
Cassazione, la quale ha evidenziato che non spetta all'attrice, che abbia negato l'esistenza del contratto in forma scritta, l'onere di produrre un documento inesistente, mentre la prova contraria all'allegazione è a carico della banca convenuta, che di quel contratto intenda avvalersi a giustificazione dei pagamenti ricevuti (v. Cass. civ. sent. n. 6480/21 e n. 9970/23).
Nella specie, mancando per il periodo 1.1.1999 - 21.5.2013 la prova della pattuizione delle condizioni economiche del rapporto, si deve concludere che gli addebiti per interessi ultralegali, commissioni e spese siano stati illegittimi.
2. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante chiede che, in riforma dell'impugnata statuizione, si considerino le conclusioni cui è giunto il c.t.u. Al
contempo, tuttavia, l'appellante lamenta l'esclusione dal conteggio compiuto dal perito degli indebiti antecedenti il 1.1.1999, in quanto il consulente avrebbe potuto impiegare un metodo sintetico con risultati ugualmente attendibili.
2.1. Se per quanto concerne il periodo 1999-2013 la richiesta di rettifica del conto,
utilizzando i risultati dell'accertamento contabile del c.t.u., dev'essere accolta in ragione di quanto detto al punto 1, non altrettanto può dirsi con riferimento al periodo anteriore al 1999, non sufficientemente documentato.
12 A parte il rilievo che l'appellante non precisa in cosa dovrebbe consistere l'invocato metodo sintetico, si ricorda che la rettifica del saldo presuppone una ricostruz ione precisa e non approssimativa dell'andamento del rapporto di conto corrente.
Il correntista, il quale agisca in giudizio nei confronti della banca per ottenerne la condanna alla restituzione di somme di denaro o comunque per la rettifica del saldo del conto, ha l'onere di produrre in causa gli estratti conto relativi all'intera durata del rapporto, poiché per stabilire il “saldo dare o avere” è necessario disporre di dati contabili certi in ordine alle operazioni registrate in conto, rimanendo inutilizzabili,
invece, criteri presuntivi o approssimativi.
Si è così detto che “nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata
esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di
interessi ultralegali a carico del correntista, la rideterminazione del saldo del
conto deve avvenire attraverso i relativi estratti a partire dalla data della sua
apertura, così effettuandosi l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere, con
applicazione del tasso legale, sulla base di dati contabili certi in ordine alle
operazioni ivi registrate, inutilizzabili, invece, rivelandosi, a tal fine, criteri
presuntivi od approssimativi” (Cass. civ. n. 21597/2013; Cass. civ. n. 20693/2016);
ed ancora “nei rapporti bancari in conto corrente, il correntista che agisca in
giudizio per la ripetizione dell'indebito è tenuto a fornire la prova sia degli
avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida 'causa
debendi', sicché il medesimo ha l'onere di documentare l'andamento del rapporto
con la produzione di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse
13 suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute (nella specie, la
S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva condannato la alla CP_3
restituzione al correntista delle somme indebitamente trattenute, nonostante la
produzione in giudizio soltanto di una parte degli estratti conto in cui erano state
annotate le rimesse oggetto della domanda di ripetizione)” (Cass. civ. n.
24948/2017).
A fronte di una produzione non integrale degli estratti conto è possibile, per il giudice del merito, ricostruire i saldi attraverso l'impiego di mezzi di prova ulteriori, purché questi siano idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto del rapporto (Cass. civ. 19 luglio 2021, n. 20635; Cass.
civ. 19 luglio 2021, n. 20635; Cass. civ. 2 maggio 2019, n. 11543; Cass. civ. 4
aprile 2019, n. 9526). In altre parole, l'incompleta produzione degli estratti conto non è elemento ostativo alla rideterminazione del saldo del conto corrente, ove i movimenti contabili dello stesso possano comunque desumersi da altri elementi di prova parimenti idonei a fornire indicazioni certe e complete che giustifichino il saldo maturato nel periodo privo degli estratti conto.
Tale regola non può però applicarsi nel caso di specie, atteso che la documentazione bancaria è gravemente lacunosa nel periodo precedente al 1999
(tutti gli estratti conto e scalari del 1998 sono mancanti, così come tutti gli estratti conto e gli scalari fino al gennaio 1996) e non sono stati forniti dall'attrice ulteriori elementi idonei a ricostruire le movimentazioni del conto corrente nel periodo non
14 documentato dagli estratti. Pertanto, l'analisi è stata legittimamente limitata dal perito, dott.ssa al periodo “nel quale gli estratti conti Persona_1
risultano consecutivi e cioè per il periodo intercorrente tra il 01 gennaio 1999 - 31
dicembre 2015” (pag. 6 della relazione peritale 2 maggio 2021).
2.2. In base ai conteggi compiuti analiticamente dal consulente tecnico, risulta che il saldo rettificato, depurato da tutti gli addebiti illegittimi del periodo 1.1.1999 -
31.12.2015, ammonta ad euro 51.006,95 a credito della correntista, già tenuto conto degli effetti della prescrizione, valutati previa individuazione delle rimesse di natura solutoria (l'indicazione alternativa di euro 88.193,90 esclude interamente gli interessi passivi semplici i quali, nel periodo 1999-2013, in cui non vi erano accordi scritti, erano pur sempre dovuti nella misura del saggio legale).
L'appellante critica l'individuazione delle rimesse solutorie compiuta dal c.t.u. (in poche righe non del tutto comprensibili, leggendosi a pag. 26 dell'atto di citazione in appello che il perito avrebbe “proceduto a stornare tutte le partite di accredito
fatte in presenza di extra fido e/o scoperto di conto, quando, invece, avrebbe
dovuto rilevare come solutorie le singole rimesse volte all'estinzione totale o
parziale dell'extrafido o sconfinamento, in assenza di fido, successive all'addebito
di interessi”), ma in ogni caso chiede che siano accolti i risultati dell'accertamento peritale (“Ora, nonostante gli errori concettuali sopra denunciati in cui è caduto il
CTU, si confida nell'accoglimento delle conclusioni, ordinandosi alla di CP_3
rettificare il saldo del conto corrente, come da note di trattazione datate
15 18.7.20022, e, comunque, in ogni caso nel rispetto delle conclusioni cui è
pervenuto il CTU, che ha indicato, sulla base del saldo legittimo, la rettifica di
saldo nella somma pari ad euro 918.512,50 (830.318,60 + 88.193,90) o, in via
subordinata, in quella del saldo ricalcolato pari ad euro 881.325,55
(830.318,60+51.006,95)”: pag. 27 dell'atto di citazione in appello).
Poiché l'appellata, relativamente al periodo sopra indicato, non ha mosso critiche ai conteggi del c.t.u. (o perlomeno non le ha riproposte con la comparsa di costituzione), la domanda attorea dev'essere parzialmente accolta, rettificando il saldo del conto corrente, alla data del 31.12.15, in euro 51.006,95 a credito di
Parte_1
3. L'appellante ripropone le proprie difese circa l'ammissibilità della domanda,
rilevando che è passata in giudicato la sentenza non definitiva n. 830/2020, in quanto non impugnata, ed eccependo la decadenza della convenuta dalla produzione di qualsiasi integrazione documentale.
In proposito si osserva che non ha formulato appello Controparte_1
incidentale avverso la sentenza non definitiva n. 830/2020, che è dunque passata in giudicato, ma non ha neppure riproposto l'eccezione respinta.
Tale sentenza è passata in giudicato anche sull'accertamento della validità
negoziale del documento di sintesi del 21 maggio 2013, sottoscritto dalla sola cliente, e sulla statuizione per cui è possibile esclusivamente accertare “l'esatto
saldaconto e l'esistenza di somme illecitamente riscosse dalla banca”.
16 L'appellata non ha poi prodotto in causa nuovi documenti.
4. Con il quarto motivo di impugnazione, l'appellante afferma che il giudice abbia errato nel liquidare, sull'importo capitale di euro 6.113,20, gli interessi legali dal
22.7.2016, data dell'esperita mediazione, a quella dell'effettiva rettifica. Avrebbe
dovuto liquidare gli interessi moratori dalla notifica dell'atto di citazione avvenuta il 22.9.16, facendo applicazione del 4° co. dell'art.1284, c.c. e perciò indicando il saggio di interessi previsto per i ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali.
Il motivo non merita accoglimento.
Il giudice vicentino, anziché rettificare il saldo del conto, ha quantificato l'ammontare degli addebiti illegittimi, affermando che la banca dovesse rimettere in conto l'importo di euro 6.113,20, maggiorato degli interessi.
Il giudice avrebbe piuttosto dovuto rideterminare il saldo, anziché quantificare un importo da restituire in conto.
Una volta rettificato il saldo rispetto ad una data determinata (nella specie il 31
dicembre 2015), non è possibile stabilire gli interessi successivamente maturati, la cui produzione, in maggiore o minore misura, dipende dalle successive movimentazioni (in ogni caso, gli interessi attivi dovuti alla correntista, se il saldo rimane positivo, sono quelli contrattuali e non quelli legali).
La rettifica del saldo non è una condanna restitutoria, ma una mera pronuncia di accertamento, e dunque non si possono riconoscere interessi dalla domanda o dall'esperimento della mediazione al saldo, come se la banca fosse materialmente
17 tenuta a restituire una somma di denaro, anziché a conformarsi all'accertamento di un diverso saldo del rapporto di conto corrente, aggiornando le scritturazioni contabili.
In sintesi, non è applicabile il 4° co. dell'art. 1284 c.c., che per l'appunto riguarda le domande giudiziali con cui si chiede la condanna al pagamento di una somma di denaro, ma neppure può pronunciarsi una condanna di pagamento degli interessi al saggio legale dalla data di rettifica del saldo del conto in poi, poiché l'accertamento si ferma a tale data e l'andamento successivo del rapporto rimane estraneo all'oggetto del giudizio.
5. L'ultimo motivo di impugnazione, che riguarda la regolamentazione delle spese processuali, rimane assorbito dalla necessità di compiere una nuova decisione sulle spese, in conseguenza del parziale accoglimento dei primi due motivi di impugnazione.
6. Per le ragioni sopra esposte, in parziale accoglimento dell'appello promosso da si rettifica in euro 51.006,95, a credito della correntista, Parte_2
il saldo del c/c n. 019570004573 alla data del 31 dicembre 2015.
In ragione dell'accertamento che non vi è stata usura originaria o sopravvenuta (v.
pagg. 13 e ss. della relazione 2 maggio 2021), accertamento già divenuto definitivo in quanto non oggetto di impugnazione, e del limitato accoglimento della domanda attorea (ancora con l'atto di citazione in appello chiedeva Parte_2
che fosse condannata a restituire la somma di euro Controparte_1
18 1.413.412,94) le spese processuali devono essere per due terzi compensate e per il rimanente terzo rifuse all'appellante dall'appellata costituita.
Le spese sono liquidate come in dispositivo, applicando il d.m. n. 147/2022 e riconoscendo un compenso, per le fasi svolte, compreso tra i parametri minimi e quelli medi dello scaglione di valore di causa (attesa la modesta complessità delle questioni trattate).
Le spese di c.t.u., come già liquidate dal Tribunale, vengono poste a carico dell'appellante per una metà e dell'appellata costituita per la metà rimanente.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo l'appello iscritto al n. 241/2023 r.g.a. promosso con atto di citazione da
[...]
(appellante) nei confronti di (appellata) e Parte_1 Controparte_1
contro amministrativa Controparte_3
(appellata contumace), ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, così
provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza n.
27/2023 pronunciata dal Tribunale di Vicenza, rettifica in euro 51.006,95, a credito della correntista, il saldo del c/c n. 019570004573 (poi n. 1000/130) alla data del 31
dicembre 2015;
2) rigetta nel resto l'appello;
19 3) condanna a rifondere a un terzo Controparte_1 Parte_1
delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio che liquida, per l'intero, come segue:
- quanto al primo grado, in euro 24.000,00 per compensi e in euro 1.686,00 per anticipazioni, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
- quanto al secondo grado, in euro 18.000,00 per compensi e in euro 2.556,00 per anticipazioni, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
compensa le spese per i rimanenti due terzi;
4) pone le spese di c.t.u., come già liquidate dal Tribunale, a carico dell'appellante per metà e a carico dell'appellata costituita per la rimanente metà.
Venezia, 30 gennaio 2025
Il Presidente
dott.ssa Gabriella Zanon
Il Consigliere estensore dott. Alessandro Rizzieri
20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Venezia
Prima sezione civile
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Gabriella Zanon Presidente
dott. Alessandro Rizzieri Consigliere rel.
dott. Luca Marani Consigliere
ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di appello promossa con atto di citazione da con sede in IG (Vi) (p. iva n. Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, difesa dagli avv.ti P.IVA_1
Giorgio Sandrini e Silvia Fenu del foro di Verona, con domicilio eletto in Verona
presso lo studio dei difensori
appellante
contro
1 con sede in Torino (p. iva n. ), in Controparte_1 P.IVA_2
persona del procuratore speciale dott. , difesa dall'avv. Giuseppe CP_2
F.M. La Scala del foro di Milano, con domicilio eletto in Mestre (Ve) presso lo studio dell'avv. Raffaella Rodà
appellata
e contro
Controparte_3
amministrativa con sede in (p. iva n. ), in persona del legale CP_3 P.IVA_3
rappresentante pro tempore
appellata contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 27/2023,
pubblicata il 5 gennaio 2023.
Sulle seguenti conclusioni:
Per l'appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, respinta ogni avversa eccezione,
deduzione e difesa, in accoglimento della motivazione del presente gravame, ed in
riforma della sentenza impugnata, cosi come meglio identificata in punto
2 dell'epigrafe dell'atto di citazione, accogliere le conclusioni già rassegnate in
primo grado e pertanto
NEL MERITO: accertare e dichiarare l'illegittimità della applicata prassi di
capitalizzazione degli interessi a debito per tutto il periodo di cui alle contabili
prodotte in atti, ivi compreso il periodo successivo alla Delibera CICR 9.2.2000 e
l'illegittimità dell'applicazione di un tasso di interesse debitore superiore a quello
sostitutivo previsto dall'art. 117 TUB e dell'addebito di commissioni di massimo
scoperto e di valute e spese periodiche di chiusura di conto nonché di tassi usurari
e per l'effetto, ordinare alla convenuta di rettificare il saldo del conto corrente
ordinario intestato alla società attrice e di cui è causa, accreditando sullo stesso la
somma di euro 1.413.412,94.=, ovvero, nel caso in cui nelle more processuali il
conto corrente fosse estinto, condannare la convenuta a pagare all'attrice la CP_3
medesima somma di euro 1.413.412,94.=, o, in entrambi i casi, la maggiore o
minore somma che risultasse dovuta in esito all'espletanda istruttoria per i titoli
contestati, il tutto con gli interessi legali di mora dalla domanda al saldo effettivo;
IN OGNI CASO: spese, ivi comprese le spese di CTU, e compensi professionali,
maggiorati di spese generali, CPA ed Iva, se dovuta, interamente rifusi per
entrambi i gradi di giudizio.
Per l'appellata costituita (conclusioni contenute nella comparsa di costituzione depositata il 28 aprile 2023):
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, contrariis reiectis, così giudicare:
3 In via preliminare:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione del disposto
di cui all'art. 342 c.p.c. e/o all'art. 348-bis c.p.c.;
Nel merito in via principale:
- respingere tutte le domande attoree e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte
la sentenza impugnata del Tribunale di Vicenza n. 27/2023, e pubblicata in data in
data 05/01/2023;
In subordine:
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, degli
avversi motivi di gravame, ed in particolare della rimessione in istruttoria della
causa si chiede che venga condotta l'integrazione di CTU anche in relazione alla
documentazione dimessa dalla banca esponente con le sue note di udienza dimesse
in data 20/07/2022;
In ogni caso:
- Con vittoria di spese, compenso professionale, IVA e CPA di legge, oltre al
rimborso forfetario delle spese nella misura del 15%.
Svolgimento processo
conveniva, davanti al Tribunale di Vicenza, Parte_1 [...]
esponendo d'intrattenere con essa, dal 1996, presso Controparte_3
l'agenzia di IG, un rapporto di conto corrente (n. 019570004573), ancora
4 aperto. Al conto, la cui apertura non era stata pattuita per iscritto, accedeva un'apertura di credito e conto anticipazioni “fino all'importo di euro 1.200.000”.
L'attrice deduceva che da perizia econometrica, da essa commissionata, era emerso l'illegittimo addebito in conto d'interessi ultralegali, anatocistici e usurari, nonché
di spese e commissioni non pattuite per iscritto e perciò in violazione dell'art. 117
t.u.b.
L'attrice chiedeva la condanna della banca alla restituzione degli indebiti.
costituitasi in giudizio, eccepiva: - Controparte_3
l'inammissibilità della domanda di ripetizione proposta dall'attrice, in quanto il rapporto di c/c era ancora in essere;
- il mancato assolvimento dell'onere probatorio dell'attrice; - l'intervenuta prescrizione delle pretese restitutorie, nonché la decadenza dalla possibilità di contestare gli estratti conto, ai sensi degli artt. 1832
c.c. e 119, co. 3 t.u.b.; - l'infondatezza, nel merito, delle domande dell'attrice.
Dopo lo scambio delle memorie previste dall'art. 183, co. 6°, c.p.c., il processo veniva interrotto poiché era stata sottoposta a Controparte_3
liquidazione coatta amministrativa. La causa era riassunta dall'attrice nei confronti della banca in liquidazione coatta e di quale Controparte_4
successore a titolo particolare nel rapporto controverso oggetto di causa.
Si costitutiva nel giudizio riassunto solamente Controparte_4
reiterando le difese già proposte dall'originaria convenuta.
[...]
coatta amministrativa rimaneva contumace. Controparte_3
5 Con sentenza non definitiva n. 830/2020, il Tribunale di Vicenza statuiva l'ammissibilità della domanda attorea e la causa era rimessa in istruttoria.
Disposta ed espletata c.t.u. contabile, poi integrata per conformare l'accertamento ai principi espressi dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 3086 del 2022, il Tribunale
di Vicenza decideva definitivamente la controversia con sentenza n.27/2023,
pubblicata il 5 gennaio 2023.
Il Tribunale, in parziale accoglimento della domanda attorea, accertava il diritto di alla rettifica del saldo del conto corrente, con riaccredito Parte_1
di euro 6.113,20, oltre interessi legali dal 22 luglio 2016 al giorno dell'effettiva rettifica del saldo, compensando integralmente le spese di lite.
Il giudice, respinte le eccezioni preliminari sollevate dalla convenuta in relazione all'ammissibilità della domanda e alla decadenza dall'azione ai sensi degli artt.1832
c.c. e 119 t.u.b., riteneva che l'attrice non avesse interamente assolto l'onere probatorio, su di essa gravante, mediante la produzione del contratto di apertura di conto corrente e di tutti gli estratti conto completi e consecutivi, con la consegu enza che fosse possibile accertare l'illegittimità delle appostazioni compiute in conto relative al solo periodo 21.5.2013 - 31.12.2015, integralmente documentato.
L'intervallo temporale 1.1.1999 - 21.5.2013 non poteva essere considerato per l'assenza del contratto: l'attrice avrebbe dovuto dimostrare che non era esistito,
prima del 2013, un accordo scritto regolante le condizioni del rapporto di conto corrente, mentre si era limitata a prospettarne l'inesistenza, senza offrire alcuna concreta prova. La convenuta aveva invece sostenuto che il rapporto era stato
6 regolato da negozi redatti in forma scritta, e aveva prodotto in causa, a sostegno della propria tesi difensiva, il documento di sintesi del 21.5.13, sottoscritto dalla cliente. Aggiungeva il giudice che l'attrice non aveva richiesto ante causam alla banca, ai sensi dell'art.119 t.u.b., i documenti necessari e, in caso di infruttuoso esperimento della richiesta, l'ordine di esibizione di cui all'art. 210 c.p.c., con la conseguenza che rimaneva insanabilmente incerto il fatto costitutivo della domanda, ovvero l'assenza di un contratto stipulato in forma scritta. Pertanto, la rettifica del saldo di conto corrente poteva avvenire solo con riferimento al periodo interamente documentato, in cui era stato appurato l'addebito illegittimo di commissioni per euro 6.113,20. Le spese di lite erano interamente compensate in ragione del rigetto delle questioni preliminari sollevate dalla banca e dell'accoglimento della domanda attorea in misura notevolmente ridimensionata rispetto a quanto richiesto (euro 1.413.412,94).
Si doleva della decisione domandando, in riforma della Parte_1
sentenza definitiva, l'accoglimento delle domande formulate nel primo grado di giudizio, con vittoria di spese e compensi.
L'appellante affermava che il giudice vicentino avesse errato nell'applicare i principi sulla distribuzione dell'onere della prova e nell'affermare che spettasse all'attrice produrre in causa il contratto di conto corrente aperto nel 1985, poiché
era stato dedotto che non esisteva alcun contratto scritto. L'appellante lamentava che il giudice non avesse preso in considerazione il periodo 1999 -2013, pure considerato dal c.t.u., e che quest'ultimo non avesse esaminato con metodo sintetico
7 il periodo anteriore al 1999. Le spettavano, inoltre, gli interessi ex art. 1284, 4° co.,
c.c. e la regolamentazione delle spese processuali non era avvenuta correttamente.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e la Controparte_1
conferma della sentenza impugnata.
L'appellata ribadiva che l'attrice non avesse assolto l'onere della prova e che le statuizioni del Tribunale fossero da confermare.
Pur regolarmente citata, coatta Controparte_3
amministrativa non si costituiva in giudizio.
Le conclusioni erano precisate per l'udienza del 7 novembre 2024, sostituita dal deposito di note scritte (solo l'appellante depositava note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni).
La causa era trattenuta in decisione alla scadenza dei termini previsti dall'art. 190
c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Motivi della decisone
0. Dev'essere preliminarmente dichiarata la contumacia di
[...]
la quale regolarmente Controparte_5
convenuta mediante notificazione dell'atto di citazione (compiuta a mezzo pec del 6
febbraio 2023) non si è costituita nel presente giudizio di appello.
Va poi rigettata l'eccezione d'inammissibilità dell'appello, sollevata da
[...]
ai sensi dell'art. 342 c.p.c., posto che l'atto di citazione individua, Controparte_1
con sufficiente precisione, gli errori di giudizio che avrebbe commesso il Tribunale
8 di Vicenza e ripropone le domande respinte. Si rinvia, in proposito, alle condivisibili considerazioni della Corte di Cassazione, secondo cui l'appello non deve necessariamente contenere un «progetto alternativo di sentenza», essendo sufficiente - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile,
funzionale al rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di avere compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili. Tutto ciò, inoltre, senza che all'appellante sia richiesto il rispetto di particolari forme sacramentali o comunque vincolate (così Cass. civ., sez. un., sent.
n. 27199/2017).
1. Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante lamenta che il Tribunale
abbia accolto solo parzialmente la domanda attorea, ritenendo erroneamente che la società attrice non avesse dato prova dell'inesistenza di un contratto scritto e con ciò dell'illegittimità degli addebiti in conto per spese e interessi ultralegali. Il
giudice avrebbe dovuto accogliere interamente la domanda, considerando che:
- l'apertura del conto corrente, avvenata il 1985, si collocava in un periodo in cui non sussisteva l'obbligo di redigere in forma scritta i contratti;
- il criterio della vicinanza della prova imponeva alla banca di provare la sussistenza di un contratto stipulato per iscritto;
9 - avendo la banca dedotto la legittimità delle condizioni applicate al rapporto, era suo onere produrre in causa, qualora esistente, il contratto contenente le condizioni pattuite dalle parti.
L'appellata sostiene invece che, ponendo a carico della banca l'onere di produrre in causa il contratto che regolava il rapporto, si finirebbe per violare l'art. 2697 c.c.:
l'onere della produzione ricade sulla correntista, che non può valersi del principio di vicinanza della prova, applicabile solo laddove ricorra una difficoltà oggettiva a dare la prova di un fatto.
La Corte di Appello ritiene che il motivo d'impugnazione sia fondato.
La società attrice, fin dall'atto di citazione, aveva espressamente allegato l'inesistenza di un contratto di conto corrente stipulato per iscritto. Si legge, infatti,
a pagina 3 dell'atto introduttivo del giudizio: “La valutazione da cui è necessario
partire per inquadrare in modo corretto la vicenda in esame è l'assenza di
qualsiasi contratto e ciò in patente violazione dell'art.117 TUB, che, come noto,
richiede che i contratti bancari debbano avere la forma scritta ad substatiam. In
assenza di contratti, tutte le condizioni economiche applicate al rapporto
contrattuale in oggetto sono radicalmente nulle”.
A fronte di tale allegazione, la convenuta si era limitata a replicare che non vi era stato l'assolvimento, da parte della correntista, dell'onere di produrre il contratto di apertura di conto corrente, e aveva prodotto in causa il documento di sintesi del
21.5.2013, dal quale era possibile evincere che l'apertura del rapporto di conto corrente risaliva al 1985.
10 E' evidente che, nel momento in cui affermava l'inesistenza di un contratto scritto di conto corrente, l'attrice nulla era tenuta a produrre in causa per dimostrare la propria asserzione.
non era onerata della prova di un fatto negativo, mentre Parte_1
spettava alla banca non solo contestare specificatamente l'allegazione dell'attrice
(una contestazione specifica comportava l'indicazione di quando il contratto fosse stato sottoscritto dalla correntista), ma anche dimostrare che era stato concluso un contratto per iscritto nel 1985 o comunque dopo l'entrata in vigore del testo unico bancario.
Peraltro, trattandosi di rapporto di conto corrente la cui apertura risaliva al 1985,
era verosimile l'assunto dell'attrice d'inesistenza di un contratto scritto, atteso che l'obbligo di forma scritta ad substantiam per la conclusione dei contratti bancari venne introdotto solo con la legge n.154 del 1992.
La circostanza che la convenuta abbia esibito in causa esclusivamente il documento del 2013 dimostra che non è in possesso di contratti anteriori, e anche ciò suffraga l'allegazione dell'attrice.
In sintesi, non si può esigere, per una ragione logica ancora prima che giuridica, la produzione in giudizio di un contratto da parte di chi ne deduca l'inesistenza.
Neppure è esigibile che la correntista chieda alla banca, ai sensi dell'art. 119 t.u.b.,
la consegna del documento di cui asserisce l'inesistenza per dimostrare, attraverso l'inottemperanza della richiesta, che il documento non esiste.
11 Quindi, qualora esistente, il contratto di apertura del conto corrente in contestazione doveva essere esibito in giudizio dalla banca convenuta.
Tale conclusione è conforme alla più recente giurisprudenza della Corte di
Cassazione, la quale ha evidenziato che non spetta all'attrice, che abbia negato l'esistenza del contratto in forma scritta, l'onere di produrre un documento inesistente, mentre la prova contraria all'allegazione è a carico della banca convenuta, che di quel contratto intenda avvalersi a giustificazione dei pagamenti ricevuti (v. Cass. civ. sent. n. 6480/21 e n. 9970/23).
Nella specie, mancando per il periodo 1.1.1999 - 21.5.2013 la prova della pattuizione delle condizioni economiche del rapporto, si deve concludere che gli addebiti per interessi ultralegali, commissioni e spese siano stati illegittimi.
2. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante chiede che, in riforma dell'impugnata statuizione, si considerino le conclusioni cui è giunto il c.t.u. Al
contempo, tuttavia, l'appellante lamenta l'esclusione dal conteggio compiuto dal perito degli indebiti antecedenti il 1.1.1999, in quanto il consulente avrebbe potuto impiegare un metodo sintetico con risultati ugualmente attendibili.
2.1. Se per quanto concerne il periodo 1999-2013 la richiesta di rettifica del conto,
utilizzando i risultati dell'accertamento contabile del c.t.u., dev'essere accolta in ragione di quanto detto al punto 1, non altrettanto può dirsi con riferimento al periodo anteriore al 1999, non sufficientemente documentato.
12 A parte il rilievo che l'appellante non precisa in cosa dovrebbe consistere l'invocato metodo sintetico, si ricorda che la rettifica del saldo presuppone una ricostruz ione precisa e non approssimativa dell'andamento del rapporto di conto corrente.
Il correntista, il quale agisca in giudizio nei confronti della banca per ottenerne la condanna alla restituzione di somme di denaro o comunque per la rettifica del saldo del conto, ha l'onere di produrre in causa gli estratti conto relativi all'intera durata del rapporto, poiché per stabilire il “saldo dare o avere” è necessario disporre di dati contabili certi in ordine alle operazioni registrate in conto, rimanendo inutilizzabili,
invece, criteri presuntivi o approssimativi.
Si è così detto che “nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata
esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di
interessi ultralegali a carico del correntista, la rideterminazione del saldo del
conto deve avvenire attraverso i relativi estratti a partire dalla data della sua
apertura, così effettuandosi l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere, con
applicazione del tasso legale, sulla base di dati contabili certi in ordine alle
operazioni ivi registrate, inutilizzabili, invece, rivelandosi, a tal fine, criteri
presuntivi od approssimativi” (Cass. civ. n. 21597/2013; Cass. civ. n. 20693/2016);
ed ancora “nei rapporti bancari in conto corrente, il correntista che agisca in
giudizio per la ripetizione dell'indebito è tenuto a fornire la prova sia degli
avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida 'causa
debendi', sicché il medesimo ha l'onere di documentare l'andamento del rapporto
con la produzione di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse
13 suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute (nella specie, la
S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva condannato la alla CP_3
restituzione al correntista delle somme indebitamente trattenute, nonostante la
produzione in giudizio soltanto di una parte degli estratti conto in cui erano state
annotate le rimesse oggetto della domanda di ripetizione)” (Cass. civ. n.
24948/2017).
A fronte di una produzione non integrale degli estratti conto è possibile, per il giudice del merito, ricostruire i saldi attraverso l'impiego di mezzi di prova ulteriori, purché questi siano idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto del rapporto (Cass. civ. 19 luglio 2021, n. 20635; Cass.
civ. 19 luglio 2021, n. 20635; Cass. civ. 2 maggio 2019, n. 11543; Cass. civ. 4
aprile 2019, n. 9526). In altre parole, l'incompleta produzione degli estratti conto non è elemento ostativo alla rideterminazione del saldo del conto corrente, ove i movimenti contabili dello stesso possano comunque desumersi da altri elementi di prova parimenti idonei a fornire indicazioni certe e complete che giustifichino il saldo maturato nel periodo privo degli estratti conto.
Tale regola non può però applicarsi nel caso di specie, atteso che la documentazione bancaria è gravemente lacunosa nel periodo precedente al 1999
(tutti gli estratti conto e scalari del 1998 sono mancanti, così come tutti gli estratti conto e gli scalari fino al gennaio 1996) e non sono stati forniti dall'attrice ulteriori elementi idonei a ricostruire le movimentazioni del conto corrente nel periodo non
14 documentato dagli estratti. Pertanto, l'analisi è stata legittimamente limitata dal perito, dott.ssa al periodo “nel quale gli estratti conti Persona_1
risultano consecutivi e cioè per il periodo intercorrente tra il 01 gennaio 1999 - 31
dicembre 2015” (pag. 6 della relazione peritale 2 maggio 2021).
2.2. In base ai conteggi compiuti analiticamente dal consulente tecnico, risulta che il saldo rettificato, depurato da tutti gli addebiti illegittimi del periodo 1.1.1999 -
31.12.2015, ammonta ad euro 51.006,95 a credito della correntista, già tenuto conto degli effetti della prescrizione, valutati previa individuazione delle rimesse di natura solutoria (l'indicazione alternativa di euro 88.193,90 esclude interamente gli interessi passivi semplici i quali, nel periodo 1999-2013, in cui non vi erano accordi scritti, erano pur sempre dovuti nella misura del saggio legale).
L'appellante critica l'individuazione delle rimesse solutorie compiuta dal c.t.u. (in poche righe non del tutto comprensibili, leggendosi a pag. 26 dell'atto di citazione in appello che il perito avrebbe “proceduto a stornare tutte le partite di accredito
fatte in presenza di extra fido e/o scoperto di conto, quando, invece, avrebbe
dovuto rilevare come solutorie le singole rimesse volte all'estinzione totale o
parziale dell'extrafido o sconfinamento, in assenza di fido, successive all'addebito
di interessi”), ma in ogni caso chiede che siano accolti i risultati dell'accertamento peritale (“Ora, nonostante gli errori concettuali sopra denunciati in cui è caduto il
CTU, si confida nell'accoglimento delle conclusioni, ordinandosi alla di CP_3
rettificare il saldo del conto corrente, come da note di trattazione datate
15 18.7.20022, e, comunque, in ogni caso nel rispetto delle conclusioni cui è
pervenuto il CTU, che ha indicato, sulla base del saldo legittimo, la rettifica di
saldo nella somma pari ad euro 918.512,50 (830.318,60 + 88.193,90) o, in via
subordinata, in quella del saldo ricalcolato pari ad euro 881.325,55
(830.318,60+51.006,95)”: pag. 27 dell'atto di citazione in appello).
Poiché l'appellata, relativamente al periodo sopra indicato, non ha mosso critiche ai conteggi del c.t.u. (o perlomeno non le ha riproposte con la comparsa di costituzione), la domanda attorea dev'essere parzialmente accolta, rettificando il saldo del conto corrente, alla data del 31.12.15, in euro 51.006,95 a credito di
Parte_1
3. L'appellante ripropone le proprie difese circa l'ammissibilità della domanda,
rilevando che è passata in giudicato la sentenza non definitiva n. 830/2020, in quanto non impugnata, ed eccependo la decadenza della convenuta dalla produzione di qualsiasi integrazione documentale.
In proposito si osserva che non ha formulato appello Controparte_1
incidentale avverso la sentenza non definitiva n. 830/2020, che è dunque passata in giudicato, ma non ha neppure riproposto l'eccezione respinta.
Tale sentenza è passata in giudicato anche sull'accertamento della validità
negoziale del documento di sintesi del 21 maggio 2013, sottoscritto dalla sola cliente, e sulla statuizione per cui è possibile esclusivamente accertare “l'esatto
saldaconto e l'esistenza di somme illecitamente riscosse dalla banca”.
16 L'appellata non ha poi prodotto in causa nuovi documenti.
4. Con il quarto motivo di impugnazione, l'appellante afferma che il giudice abbia errato nel liquidare, sull'importo capitale di euro 6.113,20, gli interessi legali dal
22.7.2016, data dell'esperita mediazione, a quella dell'effettiva rettifica. Avrebbe
dovuto liquidare gli interessi moratori dalla notifica dell'atto di citazione avvenuta il 22.9.16, facendo applicazione del 4° co. dell'art.1284, c.c. e perciò indicando il saggio di interessi previsto per i ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali.
Il motivo non merita accoglimento.
Il giudice vicentino, anziché rettificare il saldo del conto, ha quantificato l'ammontare degli addebiti illegittimi, affermando che la banca dovesse rimettere in conto l'importo di euro 6.113,20, maggiorato degli interessi.
Il giudice avrebbe piuttosto dovuto rideterminare il saldo, anziché quantificare un importo da restituire in conto.
Una volta rettificato il saldo rispetto ad una data determinata (nella specie il 31
dicembre 2015), non è possibile stabilire gli interessi successivamente maturati, la cui produzione, in maggiore o minore misura, dipende dalle successive movimentazioni (in ogni caso, gli interessi attivi dovuti alla correntista, se il saldo rimane positivo, sono quelli contrattuali e non quelli legali).
La rettifica del saldo non è una condanna restitutoria, ma una mera pronuncia di accertamento, e dunque non si possono riconoscere interessi dalla domanda o dall'esperimento della mediazione al saldo, come se la banca fosse materialmente
17 tenuta a restituire una somma di denaro, anziché a conformarsi all'accertamento di un diverso saldo del rapporto di conto corrente, aggiornando le scritturazioni contabili.
In sintesi, non è applicabile il 4° co. dell'art. 1284 c.c., che per l'appunto riguarda le domande giudiziali con cui si chiede la condanna al pagamento di una somma di denaro, ma neppure può pronunciarsi una condanna di pagamento degli interessi al saggio legale dalla data di rettifica del saldo del conto in poi, poiché l'accertamento si ferma a tale data e l'andamento successivo del rapporto rimane estraneo all'oggetto del giudizio.
5. L'ultimo motivo di impugnazione, che riguarda la regolamentazione delle spese processuali, rimane assorbito dalla necessità di compiere una nuova decisione sulle spese, in conseguenza del parziale accoglimento dei primi due motivi di impugnazione.
6. Per le ragioni sopra esposte, in parziale accoglimento dell'appello promosso da si rettifica in euro 51.006,95, a credito della correntista, Parte_2
il saldo del c/c n. 019570004573 alla data del 31 dicembre 2015.
In ragione dell'accertamento che non vi è stata usura originaria o sopravvenuta (v.
pagg. 13 e ss. della relazione 2 maggio 2021), accertamento già divenuto definitivo in quanto non oggetto di impugnazione, e del limitato accoglimento della domanda attorea (ancora con l'atto di citazione in appello chiedeva Parte_2
che fosse condannata a restituire la somma di euro Controparte_1
18 1.413.412,94) le spese processuali devono essere per due terzi compensate e per il rimanente terzo rifuse all'appellante dall'appellata costituita.
Le spese sono liquidate come in dispositivo, applicando il d.m. n. 147/2022 e riconoscendo un compenso, per le fasi svolte, compreso tra i parametri minimi e quelli medi dello scaglione di valore di causa (attesa la modesta complessità delle questioni trattate).
Le spese di c.t.u., come già liquidate dal Tribunale, vengono poste a carico dell'appellante per una metà e dell'appellata costituita per la metà rimanente.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo l'appello iscritto al n. 241/2023 r.g.a. promosso con atto di citazione da
[...]
(appellante) nei confronti di (appellata) e Parte_1 Controparte_1
contro amministrativa Controparte_3
(appellata contumace), ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, così
provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza n.
27/2023 pronunciata dal Tribunale di Vicenza, rettifica in euro 51.006,95, a credito della correntista, il saldo del c/c n. 019570004573 (poi n. 1000/130) alla data del 31
dicembre 2015;
2) rigetta nel resto l'appello;
19 3) condanna a rifondere a un terzo Controparte_1 Parte_1
delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio che liquida, per l'intero, come segue:
- quanto al primo grado, in euro 24.000,00 per compensi e in euro 1.686,00 per anticipazioni, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
- quanto al secondo grado, in euro 18.000,00 per compensi e in euro 2.556,00 per anticipazioni, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
compensa le spese per i rimanenti due terzi;
4) pone le spese di c.t.u., come già liquidate dal Tribunale, a carico dell'appellante per metà e a carico dell'appellata costituita per la rimanente metà.
Venezia, 30 gennaio 2025
Il Presidente
dott.ssa Gabriella Zanon
Il Consigliere estensore dott. Alessandro Rizzieri
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