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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/05/2025, n. 4239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4239 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 45163/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione III - Giudice dott. Carlo Stefano Boerci
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 45163/2022 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Simone Forte (p.e.c. Parte_1 P.IVA_1
Email_1
-attore-
contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. Roberto Renzella (pec Email_2
-convenuto-
e nei confronti di
(C.F. ), contumace CP_2 P.IVA_3
-terza pignorata-
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE
[Come da atto di citazione, poiché l'atto depositato dall'attrice e denominato “Foglio PC per l'udienza del 3.12.2024” non contiene la precisazione delle conclusioni, ma difese inammissibili]
● accertare e dichiarare la nullità/illegittimità, nonché l'inefficacia dell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi ex art. 72 bis DPR n. 602/1973, codice identificativo fascicolo n.
079/2022/000003129, codice identificativo procedura esecutiva n. 07984202200000356001, dell'importo di Euro 73.603,28, Terzo Pignorato: impugnato per i motivi esposti nel CP_2 corpo dell'atto;
● accertare e dichiarare la nullità/illegittimità, nonché l'inefficacia dell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi ex art. 72 bis DPR n. 602/1973, codice identificativo fascicolo n.
079/2022/000003129, codice identificativo procedura esecutiva n. 07984202200000356001, dell'importo di Euro 73.603,28, Terzo Pignorato: atteso l'omessa notifica CP_2 dell'intimazione di pagamento n. 07920229000594358000 e, per l'effetto annullarlo e/o revocarlo;
● accertare e dichiarare la nullità/illegittimità, nonché l'inefficacia dell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi ex art. 72 bis DPR n. 602/1973, codice identificativo fascicolo n.
079/2022/000003129, codice identificativo procedura esecutiva n. 07984202200000356001, dell'importo di Euro 73.603,28, Terzo Pignorato: attesa la mancata notifica dei seguenti CP_2 titoli:
n. 07920200002200066001
n. 07920200002543257000
n. 07920200002543358000
n. 37920210001189875000
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
pagina 2 di 7 CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA
In via pregiudiziale: dichiarare l'inammissibilità dell'avversa azione per i motivi tutti esposti nella parte narrativa del presente atto con la migliore statuizione di legge e/o formula di rito;
Sempre in via pregiudiziale: accertare e dichiarare il proprio difetto di giurisdizione con riferimento alla parte di pignoramento e intimazione di pagamento n. 079 2022 90005943 58 000 con riferimento alle cartelle esattoriali n. 07920190009937481000 e n. 07920190012209921000, nonché cartella di pagamento n. 07920200002543257000, concernenti IRPEF ed Iva inevase effettuato con ogni provvedimento, statuizione e/o formula di rito per le motivazioni tutte riferite nella parte narrativa del presente atto;
In via preliminare: rigettare, in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi tutti esposti nella parte narrativa del presente atto, l'avversa istanza di sospensione, non sussistendo, peraltro, nel caso di specie, i gravi motivi ex lege previsti per la concessione di detto provvedimento, con la migliore statuizione di legge e/o formula di rito;
Nel merito: rigettare l'avversa opposizione ed ogni domanda ex adverso proposta nei confronti di in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi tutti esposti Controparte_1 nella parte narrativa del presente atto, con la miglior statuizione di legge;
In ogni caso: con vittoria di spese, compensi, I.V.A e c.p.a. come per legge.
pagina 3 di 7 RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Svolgimento del giudizio
Con l'atto di pignoramento presso terzi ex art. 72-bis DPR n. 602/1973 notificato il
4/6/2022, l' ha pignorato i crediti dell'esecutata Controparte_3 Pt_1 nei confronti della fino alla concorrenza di 73.603,28 euro.
[...] CP_2
Il 21/7/2022 la società esecutata ha presentato ricorso al giudice dell'esecuzione, intitolato “Ricorso in opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi ex artt. 615 c.p.c.”, con cui ha contestato: (i) che l'intimazione di pagamento prodromica al pignoramento è stata notificata tramite p.e.c. proveniente da un indirizzo non contenuto in pubblici elenchi e quindi andrebbe considerata giuridicamente inesistente;
(ii) che, ancora prima, non sarebbero state notificate le precedenti cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito;
(iii) che l non poteva procedere con la riscossione perché era stata presentata istanza CP_4 di sospensione ai sensi dell'art. 1 comma 537 e ss. della Legge 228/2012.
Il giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza di sospensione, rilevando che il ricorso avrebbe dovuto qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi e quindi sarebbe tardivo, perché depositato oltre il termine di 20 giorni dalla notificazione del pignoramento.
Non contenta, la ha introdotto questo giudizio di merito, riproducendo le Pt_1 stesse contestazioni già rigettate dal primo giudice. Con riferimento alla questione della tardività del ricorso, ha sostenuto che il termine decadenziale non potrebbe essere applicato in questo caso, perché nell'atto di pignoramento mancava un avviso espresso sul termine entro cui l'atto sarebbe stato impugnabile. Per questo ha chiesto la rimessione in termini.
2.- La rappresentanza processuale dell'
[...] si è costituita tramite l'avv. Roberto Renzella, in forza di una procura alle CP_5 liti regolarmente depositata, nella quale si dà atto che l'incarico è conferito al difensore da
“ in qualità di Responsabile Gestione del Contenzioso , a Controparte_6 CP_7 ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio - Roma Persona_1 repertorio nr 177893 raccolta nr 11776 del 28/04/2022, rilasciata da Controparte_8
.
[...]
Detta procura speciale non è stata depositata con la costituzione. Nella prima memoria istruttoria, la difesa di ha eccepito il difetto di rappresentanza Pt_1 processuale, ma nulla è stato replicato dalla convenuta. L'eccezione è stata ribadita anche nella seconda e terza memoria istruttoria, sempre senza risposta. Invero, l ha CP_4 completamente omesso il deposito delle memorie istruttorie e si è limitata a depositare, nel pagina 4 di 7 termine della memoria conclusionale di replica, un atto che non è altro che la reiterazione della comparsa di risposta iniziale (non è stato cambiato nemmeno il titolo!).
In un caso del genere, è calzante il precedente della Corte di Cassazione n. 31717/2022 citato da parte attrice, relativo ad un caso in cui si faceva questione del “difetto di rappresentanza processuale di Riscossione Sicilia per mancata prova del possesso da parte del
Direttore generale dei poteri rappresentativi che lo abilitassero al rilascio di valida procura ad litem in capo al suo difensore”. La Suprema Corte ha spiegato che, in tali ipotesi, è onere della controparte interessata di produrre nella prima difesa utile la documentazione necessaria a sanare il difetto, senza che il giudice debba assegnare il termine di cui all'art. 182 c.p.c. per la sanatoria della costituzione;
in mancanza, è invalida la procura alle liti per mancata dimostrazione dei poteri rappresentativi che abilitassero il dirigente dell ad CP_4 incaricare il difensore. Il principio è consolidato nella giurisprudenza di legittimità: si veda, ad esempio, Cass. n. 29244/2021.
Per queste ragioni, non si terrà conto ai fini della decisione delle difese di parte convenuta. Resta invece assorbita l'ulteriore eccezione relativa alla validità della procura al difensore del libero foro.
3.- La notificazione dell'intimazione di pagamento
Venendo al merito dell'opposizione, il primo motivo riguarda la notificazione dell'intimazione di pagamento del 25/2/2022, ultimo degli atti di riscossione che hanno preceduto il pignoramento. L'opponente sostiene che sia giuridicamente inesistente la notificazione eseguita tramite p.e.c. tramite un indirizzo che non corrisponde a quello ufficiale dell' isultante dagli elenchi pubblici. CP_4
La censura è inammissibile, prima ancora che infondata. Per quanto attiene alla parte di credito avente natura strettamente tributaria, vale il principio per cui “l'opposizione agli atti esecutivi avverso l'atto di pignoramento asseritamente viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o di altro atto prodromico al pignoramento), è ammissibile
e va proposta - ai sensi degli artt. 2, comma 1, e 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell'art. 57 del d.P.R.
n. 602 del 1973 e dell'art. 617 c.p.c. - davanti al giudice tributario, risolvendosi nell'impugnazione del primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario”.
L'opposizione potrebbe essere proposta davanti al giudice ordinario solamente con riferimento ai crediti non tributari, ma, trattandosi di opposizione agli atti esecutivi, va depositata entro 20 giorni dalla notificazione del pignoramento. Nel nostro caso,
l'opposizione è tardiva e quindi inammissibile. È manifestamente infondata, invece, la richiesta di rimessione in termini, perché l'agente della riscossione non aveva l'onere di indicare nell'atto di pignoramento il termine per l'impugnazione.
pagina 5 di 7 4.- La notificazione degli altri atti prodromici
Il secondo motivo di opposizione riguarda l'asserita mancata notificazione dei precedenti atti prodromici all'esecuzione: cartelle di pagamento e avvisi di addebiti.
Anche a tale riguardo, valgono i medesimi principi di cui sopra e l'opposizione va dichiarata inammissibile
5.- L'istanza di sospensione dell'esecuzione ai sensi della Legge 228/2012
Infine, l'opponente lamenta che l'esecuzione sia stata avviata a dispetto della presentazione dell'istanza di sospensione di cui all'art. 1, commi 537 e ss., della Legge n.
228/2012 (Legge di stabilità 2013).
La censura non è fondata, perché l'istanza di sospensione può produrre i suoi effetti solamente quando sia stata presentata per la finalità sua propria, che è quella di favorire l'adozione, da parte dell'ente creditore (non dell'agente della riscossione), di atti di sgravio totale o parziale in autotutela, al sopravvenire di fatti idonei ad incidere, totalmente o parzialmente, sulla misura del credito. Con l'istanza, quindi, il contribuente ha l'onere di documentare che gli atti dell'ente creditore (di nuovo: non quelli dell'agente della riscossione) siano stati interessati:
a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;
b) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;
d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore.
In presenza di istanze manifestamente dilatorie e non riguardanti le predette ben specifiche ipotesi, l non è nemmeno tenuta a trasmettere gli atti all'ente creditore CP_4
e non si producono gli effetti estintivi collegati dalla norma alla scadenza dei termini (cfr.
Cass. n. 10939/2024).
Nel caso di specie, l'istanza di sospensione era motivata dalla asserita “prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso”. Sennonché questa eccezione doveva ritenersi ad ogni evidenza strumentale e dilatoria: lo dimostra il fatto che l'opponente non abbia tentato di riproporla in sede giudiziale e, addirittura, non abbia nemmeno menzionato nelle sue difese quale fosse la ragione sottesa all'istanza (verosimilmente avendo la stessa opponente poca o nessuna fiducia nella fondatezza dell'eccezione).
pagina 6 di 7 6.- Conclusione
In definitiva, l'opposizione va dichiarata in parte inammissibile e in parte infondata.
Non si fa comunque luogo ad una condanna alla rifusione delle spese, stante l'invalidità della costituzione di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) DICHIARA invalida la costituzione in giudizio dell' Controparte_8
, per nullità della procura alle liti;
[...]
2) DICHIARA inammissibili il primo e secondo motivo di opposizione, relativi alla notificazione degli atti prodromici al pignoramento;
3) RIGETTA l'ultimo motivo di opposizione;
4) Spese non ripetibili.
Milano, 26 maggio 2025
Il Giudice
dott. Carlo Stefano Boerci
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione III - Giudice dott. Carlo Stefano Boerci
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 45163/2022 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Simone Forte (p.e.c. Parte_1 P.IVA_1
Email_1
-attore-
contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. Roberto Renzella (pec Email_2
-convenuto-
e nei confronti di
(C.F. ), contumace CP_2 P.IVA_3
-terza pignorata-
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE
[Come da atto di citazione, poiché l'atto depositato dall'attrice e denominato “Foglio PC per l'udienza del 3.12.2024” non contiene la precisazione delle conclusioni, ma difese inammissibili]
● accertare e dichiarare la nullità/illegittimità, nonché l'inefficacia dell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi ex art. 72 bis DPR n. 602/1973, codice identificativo fascicolo n.
079/2022/000003129, codice identificativo procedura esecutiva n. 07984202200000356001, dell'importo di Euro 73.603,28, Terzo Pignorato: impugnato per i motivi esposti nel CP_2 corpo dell'atto;
● accertare e dichiarare la nullità/illegittimità, nonché l'inefficacia dell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi ex art. 72 bis DPR n. 602/1973, codice identificativo fascicolo n.
079/2022/000003129, codice identificativo procedura esecutiva n. 07984202200000356001, dell'importo di Euro 73.603,28, Terzo Pignorato: atteso l'omessa notifica CP_2 dell'intimazione di pagamento n. 07920229000594358000 e, per l'effetto annullarlo e/o revocarlo;
● accertare e dichiarare la nullità/illegittimità, nonché l'inefficacia dell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi ex art. 72 bis DPR n. 602/1973, codice identificativo fascicolo n.
079/2022/000003129, codice identificativo procedura esecutiva n. 07984202200000356001, dell'importo di Euro 73.603,28, Terzo Pignorato: attesa la mancata notifica dei seguenti CP_2 titoli:
n. 07920200002200066001
n. 07920200002543257000
n. 07920200002543358000
n. 37920210001189875000
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
pagina 2 di 7 CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA
In via pregiudiziale: dichiarare l'inammissibilità dell'avversa azione per i motivi tutti esposti nella parte narrativa del presente atto con la migliore statuizione di legge e/o formula di rito;
Sempre in via pregiudiziale: accertare e dichiarare il proprio difetto di giurisdizione con riferimento alla parte di pignoramento e intimazione di pagamento n. 079 2022 90005943 58 000 con riferimento alle cartelle esattoriali n. 07920190009937481000 e n. 07920190012209921000, nonché cartella di pagamento n. 07920200002543257000, concernenti IRPEF ed Iva inevase effettuato con ogni provvedimento, statuizione e/o formula di rito per le motivazioni tutte riferite nella parte narrativa del presente atto;
In via preliminare: rigettare, in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi tutti esposti nella parte narrativa del presente atto, l'avversa istanza di sospensione, non sussistendo, peraltro, nel caso di specie, i gravi motivi ex lege previsti per la concessione di detto provvedimento, con la migliore statuizione di legge e/o formula di rito;
Nel merito: rigettare l'avversa opposizione ed ogni domanda ex adverso proposta nei confronti di in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi tutti esposti Controparte_1 nella parte narrativa del presente atto, con la miglior statuizione di legge;
In ogni caso: con vittoria di spese, compensi, I.V.A e c.p.a. come per legge.
pagina 3 di 7 RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Svolgimento del giudizio
Con l'atto di pignoramento presso terzi ex art. 72-bis DPR n. 602/1973 notificato il
4/6/2022, l' ha pignorato i crediti dell'esecutata Controparte_3 Pt_1 nei confronti della fino alla concorrenza di 73.603,28 euro.
[...] CP_2
Il 21/7/2022 la società esecutata ha presentato ricorso al giudice dell'esecuzione, intitolato “Ricorso in opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi ex artt. 615 c.p.c.”, con cui ha contestato: (i) che l'intimazione di pagamento prodromica al pignoramento è stata notificata tramite p.e.c. proveniente da un indirizzo non contenuto in pubblici elenchi e quindi andrebbe considerata giuridicamente inesistente;
(ii) che, ancora prima, non sarebbero state notificate le precedenti cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito;
(iii) che l non poteva procedere con la riscossione perché era stata presentata istanza CP_4 di sospensione ai sensi dell'art. 1 comma 537 e ss. della Legge 228/2012.
Il giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza di sospensione, rilevando che il ricorso avrebbe dovuto qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi e quindi sarebbe tardivo, perché depositato oltre il termine di 20 giorni dalla notificazione del pignoramento.
Non contenta, la ha introdotto questo giudizio di merito, riproducendo le Pt_1 stesse contestazioni già rigettate dal primo giudice. Con riferimento alla questione della tardività del ricorso, ha sostenuto che il termine decadenziale non potrebbe essere applicato in questo caso, perché nell'atto di pignoramento mancava un avviso espresso sul termine entro cui l'atto sarebbe stato impugnabile. Per questo ha chiesto la rimessione in termini.
2.- La rappresentanza processuale dell'
[...] si è costituita tramite l'avv. Roberto Renzella, in forza di una procura alle CP_5 liti regolarmente depositata, nella quale si dà atto che l'incarico è conferito al difensore da
“ in qualità di Responsabile Gestione del Contenzioso , a Controparte_6 CP_7 ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio - Roma Persona_1 repertorio nr 177893 raccolta nr 11776 del 28/04/2022, rilasciata da Controparte_8
.
[...]
Detta procura speciale non è stata depositata con la costituzione. Nella prima memoria istruttoria, la difesa di ha eccepito il difetto di rappresentanza Pt_1 processuale, ma nulla è stato replicato dalla convenuta. L'eccezione è stata ribadita anche nella seconda e terza memoria istruttoria, sempre senza risposta. Invero, l ha CP_4 completamente omesso il deposito delle memorie istruttorie e si è limitata a depositare, nel pagina 4 di 7 termine della memoria conclusionale di replica, un atto che non è altro che la reiterazione della comparsa di risposta iniziale (non è stato cambiato nemmeno il titolo!).
In un caso del genere, è calzante il precedente della Corte di Cassazione n. 31717/2022 citato da parte attrice, relativo ad un caso in cui si faceva questione del “difetto di rappresentanza processuale di Riscossione Sicilia per mancata prova del possesso da parte del
Direttore generale dei poteri rappresentativi che lo abilitassero al rilascio di valida procura ad litem in capo al suo difensore”. La Suprema Corte ha spiegato che, in tali ipotesi, è onere della controparte interessata di produrre nella prima difesa utile la documentazione necessaria a sanare il difetto, senza che il giudice debba assegnare il termine di cui all'art. 182 c.p.c. per la sanatoria della costituzione;
in mancanza, è invalida la procura alle liti per mancata dimostrazione dei poteri rappresentativi che abilitassero il dirigente dell ad CP_4 incaricare il difensore. Il principio è consolidato nella giurisprudenza di legittimità: si veda, ad esempio, Cass. n. 29244/2021.
Per queste ragioni, non si terrà conto ai fini della decisione delle difese di parte convenuta. Resta invece assorbita l'ulteriore eccezione relativa alla validità della procura al difensore del libero foro.
3.- La notificazione dell'intimazione di pagamento
Venendo al merito dell'opposizione, il primo motivo riguarda la notificazione dell'intimazione di pagamento del 25/2/2022, ultimo degli atti di riscossione che hanno preceduto il pignoramento. L'opponente sostiene che sia giuridicamente inesistente la notificazione eseguita tramite p.e.c. tramite un indirizzo che non corrisponde a quello ufficiale dell' isultante dagli elenchi pubblici. CP_4
La censura è inammissibile, prima ancora che infondata. Per quanto attiene alla parte di credito avente natura strettamente tributaria, vale il principio per cui “l'opposizione agli atti esecutivi avverso l'atto di pignoramento asseritamente viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o di altro atto prodromico al pignoramento), è ammissibile
e va proposta - ai sensi degli artt. 2, comma 1, e 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell'art. 57 del d.P.R.
n. 602 del 1973 e dell'art. 617 c.p.c. - davanti al giudice tributario, risolvendosi nell'impugnazione del primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario”.
L'opposizione potrebbe essere proposta davanti al giudice ordinario solamente con riferimento ai crediti non tributari, ma, trattandosi di opposizione agli atti esecutivi, va depositata entro 20 giorni dalla notificazione del pignoramento. Nel nostro caso,
l'opposizione è tardiva e quindi inammissibile. È manifestamente infondata, invece, la richiesta di rimessione in termini, perché l'agente della riscossione non aveva l'onere di indicare nell'atto di pignoramento il termine per l'impugnazione.
pagina 5 di 7 4.- La notificazione degli altri atti prodromici
Il secondo motivo di opposizione riguarda l'asserita mancata notificazione dei precedenti atti prodromici all'esecuzione: cartelle di pagamento e avvisi di addebiti.
Anche a tale riguardo, valgono i medesimi principi di cui sopra e l'opposizione va dichiarata inammissibile
5.- L'istanza di sospensione dell'esecuzione ai sensi della Legge 228/2012
Infine, l'opponente lamenta che l'esecuzione sia stata avviata a dispetto della presentazione dell'istanza di sospensione di cui all'art. 1, commi 537 e ss., della Legge n.
228/2012 (Legge di stabilità 2013).
La censura non è fondata, perché l'istanza di sospensione può produrre i suoi effetti solamente quando sia stata presentata per la finalità sua propria, che è quella di favorire l'adozione, da parte dell'ente creditore (non dell'agente della riscossione), di atti di sgravio totale o parziale in autotutela, al sopravvenire di fatti idonei ad incidere, totalmente o parzialmente, sulla misura del credito. Con l'istanza, quindi, il contribuente ha l'onere di documentare che gli atti dell'ente creditore (di nuovo: non quelli dell'agente della riscossione) siano stati interessati:
a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;
b) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;
d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore.
In presenza di istanze manifestamente dilatorie e non riguardanti le predette ben specifiche ipotesi, l non è nemmeno tenuta a trasmettere gli atti all'ente creditore CP_4
e non si producono gli effetti estintivi collegati dalla norma alla scadenza dei termini (cfr.
Cass. n. 10939/2024).
Nel caso di specie, l'istanza di sospensione era motivata dalla asserita “prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso”. Sennonché questa eccezione doveva ritenersi ad ogni evidenza strumentale e dilatoria: lo dimostra il fatto che l'opponente non abbia tentato di riproporla in sede giudiziale e, addirittura, non abbia nemmeno menzionato nelle sue difese quale fosse la ragione sottesa all'istanza (verosimilmente avendo la stessa opponente poca o nessuna fiducia nella fondatezza dell'eccezione).
pagina 6 di 7 6.- Conclusione
In definitiva, l'opposizione va dichiarata in parte inammissibile e in parte infondata.
Non si fa comunque luogo ad una condanna alla rifusione delle spese, stante l'invalidità della costituzione di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) DICHIARA invalida la costituzione in giudizio dell' Controparte_8
, per nullità della procura alle liti;
[...]
2) DICHIARA inammissibili il primo e secondo motivo di opposizione, relativi alla notificazione degli atti prodromici al pignoramento;
3) RIGETTA l'ultimo motivo di opposizione;
4) Spese non ripetibili.
Milano, 26 maggio 2025
Il Giudice
dott. Carlo Stefano Boerci
pagina 7 di 7