Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 07/05/2025, n. 650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 650 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
RE BLICA ITALINA PUB
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
Sezione della persona, della famiglia e dei minori composta dai magistrati: dott. Massimo Escher Presidente
dott. Concetta Pappalardo Consigliere
dott. Antonella Resta Consigliere rel. est. dott. Davide Salvatore Ferlito Componente privato
Dott. Eleonora Zanti Componente privato ha pronunziato la seguente
SENTENZA n. 981/2023 R.G.V.G. avente ad oggetto "ricorso avversoNella causa civile iscritta al declaratoria di decadenza dalla responsabilità genitoriale".
promossa da
'nato a [...] il [...] e ivi residente in [...], C.F. Parte 1 in atto detenuto, elettivamente domiciliato in Gela, via Falcone n. 5 C.F. 1 giusta procurapresso lo studio dell'avv. Giuseppe Biundo, da cui è rappresentato e difeso allegata al ricorso in appello, ammesso al gratuito patrocinio giusta delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania del 20.09.2023
Contro
, elettivamente domiciliata in Catania, via Vincenzo Giuffrida n. 108 presso C.F. 2
lo studio dell'avv. Laura Viola, da cui è rappresentata e difesa giusta procura allegata alla memoria di costituzione in appello, ammesso al gratuito patrocinio giusta delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania del 06.02.2024
Avv. Erminia Patanè, nella qualità di curatore speciale del minore Persona 1 nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso il suo studio in Catania, via G.
Leopardi n. 60, ammessa al gratuito patrocinio giusta delibera del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Catania del....
Con l'intervento in causa
Del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Catania
********
All'udienza del 09.04.2025, sentite le parti ed acquisito il parere del P.G., che ha chiesto il rigetto dell'appello, la Corte ha posto la causa in decisione.
FATTO
Con sentenza n. 83/2023, depositata il 25.07.2023, il Tribunale per i Minorenni di Catania, decidendo definitivamente nel procedimento iscritto al n. n./2023 R. Cont. iscritto su ricorso ex art. 330 cc proposto in data 03.03.2023 dalla madre CP 1 ha dichiarato la decadenza dalla
, non costituitosi in giudizio, sul figlio responsabilità genitoriale del padre Parte 1
Persona 1 disponendo il divieto di incontri tra il padre ed il bambino.
Ha interposto appello avverso tale sentenza, notificatagli in data 09.08.2023, Parte 1
padre del minore, eccependo preliminarmente la nullità della sentenza per violazione del principio del contraddittorio in quanto assunta a seguito di erronea dichiarazione di contumacia del predetto, impedito ad avere notizia del procedimento e a parteciparvi in quanto all'epoca ristretto prima in regime di arresti domiciliari presso l'abitazione di via delle Calcare n. 82 e quindi in luogo diverso dalla propria residenza di via Adamo n. 6, ove il ricorso era stato notificato, e poi, dal 29.03.2023, in carcere (prima presso la C.Cle di Piazza Lanza e poi dal 29.04.2024 presso la C.Cle di
Caltanissetta). Nel merito contestava le conclusioni cui era pervenuto il giudice di prime cure sul presupposto del suo disinteresse e della mancata collaborazione agli accertamenti disposti dal
Tribunale, in quanto assunti sulla base della erronea dichiarazione di contumacia e della veridicità della prospettazione attorea, in assenza di contraddittorio stante la inconsapevole mancata partecipazione al procedimento del ricorrente. In particolare, evidenziava come dalla relazione del
SS di Catania del 24.2.2022 in atti non emergessero, contrariamente a quanto sostenuto in sentenza, criticità nel rapporto padre-figlio tali da giustificare la declaratoria di decadenza e che tantomeno alcun argomento avrebbe potuto trarsi a riguardo dalla relazione dell'autorità scolastica in data 23.06.23 ove si riferiva di una diminuzione dello stato di irrequietezza del minore, già affidato in via esclusiva alla madre, rilevando come gli incontri padre-figlio si fossero interrotti già dall'inizio dell'a.s.2022/23. Eccepiva ancora l'irrilevanza dei procedimenti giudiziari a proprio carico rispetto ai rapporti con il figlio, evidenziando come il procedimento civile incardinato presso il T.O. di Catania n. R.G.15433/2020 e celebratosi nella pienezza del contraddittorio non avesse vietato gli incontri padre-figlio bensì solo disposto una stringente modalità di visita tra l'appellante ed il figlio a tutela di quest'ultimo e nell'ottica del recupero del rapporto. Assumeva
l'infondatezza delle dedotte esigenze di carattere burocratico poste alla base del provvedimento ablativo non essendo stata nemmeno allegata da controparte alcuna circostanza in cui il padre avesse manifestato una volontà ostativa al rilascio di autorizzazioni, ovvero avesse negato il consenso per qualsivoglia motivo. Rilevava come non potesse nemmeno fondarsi la declaratoria di decadenza dalla responsabilità genitoriale sull'inadempimento all' obbligo di mantenimento in quanto causato dall'impedimento dovuto allo stato di detenzione né sulla propria condizione di tossicodipendenza avendo egli manifestato la volontà di sottoporsi ad un programma terapeutico al fine di uscire dal proprio stato. Infine, contestava il provvedimento nella parte in cui aveva disposto il divieto assoluto di incontri padre-figlio.
Tanto premesso, chiedeva in via preliminare, sul rilievo della nullità della sentenza, disporsi la remissione del presente giudizio in primo grado e, nel merito, annullarsi/revocarsi la decadenza sul figlio minore Persona 1 e il dalla responsabilità genitoriale del Parte 1 divieto di incontri padre/figlio. Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva ritualmente nel presente grado di giudizio la madre del minore CP 1 contestando il ricorso e chiedendone il rigetto.
Si costituiva altresì il curatore speciale del minore avv. Erminia Patanè, la quale rilevava la piena regolarità della notifica del ricorso introduttivo notificato dalla Pt 2 al Pt 1 nel giudizio di prime cure in quanto ritualmente effettuata all'indirizzo di residenza anagrafica del predetto, e compiutamente perfezionatasi per compiuta giacenza;
nel merito, evidenziava la assoluta correttezza del provvedimento impugnato, assunto sulla scorta di approfondita istruttoria dopo aver considerato una pluralità di elementi da cui emergevano una serie di condotte e di omissioni mantenutesi costanti nel tempo da parte del Pt 1 evidenziando come non potesse trascurarsi di valutare lo stile di vita dell'appellante, ed il suo disinteresse protratto per le esigenze di ordine materiale, morale ed affettivo del minore;
sottolineava la correttezza della decisione di disporre il divieto di incontri padre-figlio al fine di tutelarne la sana crescita, attesa la riscontrata incidenza negativa che gli stessi avevano avuto sul bambino. Chiedeva quindi la conferma della sentenza impugnata.
Indi, all'udienza in data 10.04.2024, ritenuta la causa matura per la decisione allo stato degli atti, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 20.11.2024, con termine per note fino a dieci giorni prima.
All'udienza in data 20.11.2024 i procuratori insistevano nei rispettivi atti, ed il Collegio, stante l'assenza del magistrato relatore, applicato ad altro ufficio giudiziario, rinviava il procedimento per discussione all'udienza in data 09.04.2025.
Infine, previa riassegnazione del procedimento, all'udienza in data 09.04.2025, udite le conclusioni dei procuratori delle parti e acquisito il parere del P.G. che ha chiesto il rigetto dell'appello, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Va preliminarmente rilevata la tempestività del ricorso d'appello proposto da Parte_1 in quanto depositata in data 21.09.2023, a fronte della notifica della sentenza avvenuta in data
05.08.2023.
Ciò premesso, osserva il Collegio come risulti in via preliminare fondata e vada pertanto accolta per quanto di ragione l'eccezione afferente la nullità della sentenza impugnata in quanto emessa, nella contumacia del convenuto, all'esito di un procedimento viziato a causa della irregolare instaurazione del contraddittorio.
E invero, dall'esame degli atti emerge come il ricorso introduttivo del giudizio proposto da CP_1
[...] e avente per oggetto la declaratoria di decadenza dalla responsabilità genitoriale sul minore
Persona 1 del padre ed il pedissequo decreto di fissazione udienza Parte 1
emesso dal Giudice delegato presso il Tribunale per i Minorenni in data 13.03.2023 sia stato dall'Ufficiale Giudiziario incaricato notificato ai sensi dell'art. 140 cpc presso l'indirizzo di residenza del convenuto, indicato in Catania, via Adamo n. 6, come da certificato di residenza in atti. Orbene, si rileva che detta notifica risulta essersi perfezionata, in conformità con le previsioni normative, siccome si evince dal frontespizio della busta versata in atti, per compiuta giacenza solo in data 18.05.2023, ovvero oltre il termine concesso per la notifica (16.4.2023) nonché oltre il termine per la costituzione del convenuto, indicato in decreto nel 10.05.2023, e, quindi, in violazione dei termini a difesa previsti nel procedimento uniforme introdotto dal nuovo rito c.d.
Cartabia in materia di persone, minorenni e famiglia all'art. 473 bis e segg. cpc, e, segnatamente, dal disposto di cui all'art. 473 bis 16 e 17 cpc.
In ragione di tale rilievo, risulta evidente come la notifica, avvenuta all'indirizzo di residenza del ricorrente stante la mancata costituzione del convenuto, risulti tardiva e per Parte 1
,
ciò solo abbia impedito il regolare instaurarsi del contraddittorio tra le parti e, conseguentemente il rituale esplicarsi del procedimento di prime cure, e ciò anche a prescindere dal rilievo inerente l'impedimento a comparire all'udienza, fissata presso il Tribunale per i Minorenni in data
16.06.2023, del Pt 1 ristretto in carcere dal 29.3.2023.
Deve quindi rilevarsi come, sebbene la Corte abbia presente l'orientamento della Suprema Corte che nella sentenza n. 9279 del 1998 ha evidenziato che, contrariamente a quanto previsto in materia penale, la disciplina dettata dal codice di procedura civile in tema di notificazione di atti non contiene norme specifiche in relazione allo stato di detenzione del destinatario, onde restano applicabili le disposizioni generali, precisando che lo stato di detenzione, risolvendosi in un allontanamento più o meno protratto nel tempo, non comporta la perdita della residenza (in termini
Cass. VI ord.
8.3.2019 n. 6765), deve nondimeno rilevarsi come, in attuazione dei fondamentali principi sanciti dal disposto di cui all'art. 111 della Costituzione, vada garantita sempre la celebrazione del processo nel corretto contraddittorio delle parti, in primo luogo attraverso la verifica del rispetto dei termini processuali, circostanza questa che non appare avvenuta nel caso a mani.
Peraltro, nel verbale dell'udienza in data 16.6.2023 fissata per l'audizione delle parti, in cui veniva dichiarata la contumacia del Pt 1 stante la mancata comparizione dello stesso, si legge che parte ricorrente sig.ra CP 1 dichiara: da ultimo ho appreso che il 66
Parte 1
trovasi attualmente ristretto in carcere".
Il Giudice disponeva pertanto accertarsi presso il DAP se lo stesso fosse o meno ristretto presso un istituto di reclusione del territorio nazionale, e, al contempo, rinviava all'udienza del 7.7.2023 per la precisazione delle conclusioni, ove poi tratteneva in decisione la causa.
Indi, dal certificato del DAP acquisito in atti solo in data 25.7.2023, solo dopo il deposito della sentenza impugnata, di evince che è ristretto dal 29.4.2023 con fine pena al Parte 1
07.07.2027, di tal che appare evidente come lo stesso, in difetto di rituale notifica del ricorso introduttivo, fosse di fatto impedito a comparire all'udienza del 16.6.2023, con ulteriore palese violazione del corretto instaurarsi del contraddittorio.
Alla luce di quanto sopra, in accoglimento del primo motivo di censura e in via preliminare ed assorbente degli ulteriori profili di doglianza, stante la nullità derivata della sentenza impugnata per mancata regolare instaurazione del contraddittorio, va disposta la restituzione degli atti al giudice di prime cure per la rinnovazione del procedimento e quanto di competenza a riguardo.
Infine, tenuto conto dell'attuale stato di detenzione del Pt 1 e della manifestata necessità della madre del minore CP 1 già dichiarata affidataria esclusiva del figlio Per 1
'[...] di provvedere alle esigenze del minore sia in via ordinaria che straordinaria si reputa sussistano giusti motivi, a tutela del bambino, di anni sei, per disporsi in via cautelare ai sensi del disposto di cui all'art. 473 bis 22 cpc, la sospensione della responsabilità genitoriale di Parte 1
[...] sul minore Persona 1
Tenuto conto della natura del procedimento, dei motivi della decisione, si reputa sussistano i presupposti per compensare le spese del presente giudizio.
Si dispone ai sensi del disposto dell'art. 52 del d.lgs 30.06.2003 n. 196 che in ipotesi di diffusione e pubblicazione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti.
PQM
La Corte in accoglimento dell'appello proposto da Parte 1 dichiara la nullità della sentenza n. 83/2023, depositata il 25.07.2023, dal Tribunale per i Minorenni di Catania, nel procedimento iscritto al n. n./2023 R. Cont e, per l'effetto, dispone la restituzione degli atti al predetto Tribunale per quanto di competenza.
Dispone in via cautelare nelle more del procedimento ai sensi dell'art. 473 bis 22 cpc la sospensione della responsabilità genitoriale di sul figlio minore Per 1 Parte 1
[...]
Si dispone ai sensi del disposto dell'art. 52 del d.lgs 30.06.2003 n. 196 che in ipotesi di diffusione e pubblicazione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti.
Spese compensate.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 09.04.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Antonella Resta dott. Massimo Escher