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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/03/2025, n. 953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 953 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Valeria Guaragnella – Giudice relatore
• Dott.ssa Sara Mazzotta– Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA definitiva causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 4719/2024
TRA
rappresentata dall'Avv. Leonardo Losito giusta Parte_1
procura in atti
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa dall'Avv. Leonardo Losito giusta Controparte_1
procura in atti
RESISTENTE
NONCHE'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
INTERVENUTO avente ad oggetto avente ad oggetto la separazione personale dei coniugi con contestuale domanda di divorzio e riservata per la decisione all'udienza del 19.2.2025.
IN FATTO
Introdotta la lite e fissata la comparizione personale delle parti, i coniugi, che avevano contratto matrimonio il 28.9.2012 a Mola di Bari (BA)
(trascritto al n. 16, parte I, anno 2012), depositavano telematicamente il
18.2.2025 una convenzione, da loro sottoscritta, con la quale dichiaravano di aver consensualizzato la loro vicenda separativa;
contestualmente ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. chiedevano l'omologazione della loro separazione personale alle condizioni ivi indicate, affinché fossero recepite in sentenza.
Con la stessa convenzione dichiaravano di essersi accordati anche sulle condizioni del futuro divorzio, che chiedevano essere pronunciato secondo i loro accordi.
IN DIRITTO
L'istanza può essere accolta perché le condizioni di separazione
(affidamento condiviso, collocamento prevalente della prole presso il padre, regolamentazione del diritto di visita materno, obbligo della madre di versare € 400,00 mensili (in ragione di € 200,00 per ciascuno) a titolo di contributo al mantenimento dei figli) sono conformi alla legge e, pertanto, possono essere recepite in sentenza.
Le spese processuali sono compensate come da accordo.
P. Q. M.
Visti gli artt. 158 c.c., 473 bis.47 e ss c.p.c., così provvede:
1. omologa la separazione tra i coniugi suddetti alle condizioni di cui alla convenzione depositata telematicamente il 9.9.2024;
2. compensa integralmente tra le parti le spese processuali;
3. rinvia la causa per l'ulteriore corso come da separata ordinanza.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile, il 18.3.2025.
Il Presidente est.
Giuseppe Disabato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Valeria Guaragnella – Giudice relatore
• Dott.ssa Sara Mazzotta– Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA definitiva causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 4719/2024
TRA
rappresentata dall'Avv. Leonardo Losito giusta Parte_1
procura in atti
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa dall'Avv. Leonardo Losito giusta Controparte_1
procura in atti
RESISTENTE
NONCHE'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
INTERVENUTO avente ad oggetto avente ad oggetto la separazione personale dei coniugi con contestuale domanda di divorzio e riservata per la decisione all'udienza del 19.2.2025.
IN FATTO
Introdotta la lite e fissata la comparizione personale delle parti, i coniugi, che avevano contratto matrimonio il 28.9.2012 a Mola di Bari (BA)
(trascritto al n. 16, parte I, anno 2012), depositavano telematicamente il
18.2.2025 una convenzione, da loro sottoscritta, con la quale dichiaravano di aver consensualizzato la loro vicenda separativa;
contestualmente ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. chiedevano l'omologazione della loro separazione personale alle condizioni ivi indicate, affinché fossero recepite in sentenza.
Con la stessa convenzione dichiaravano di essersi accordati anche sulle condizioni del futuro divorzio, che chiedevano essere pronunciato secondo i loro accordi.
IN DIRITTO
L'istanza può essere accolta perché le condizioni di separazione
(affidamento condiviso, collocamento prevalente della prole presso il padre, regolamentazione del diritto di visita materno, obbligo della madre di versare € 400,00 mensili (in ragione di € 200,00 per ciascuno) a titolo di contributo al mantenimento dei figli) sono conformi alla legge e, pertanto, possono essere recepite in sentenza.
Le spese processuali sono compensate come da accordo.
P. Q. M.
Visti gli artt. 158 c.c., 473 bis.47 e ss c.p.c., così provvede:
1. omologa la separazione tra i coniugi suddetti alle condizioni di cui alla convenzione depositata telematicamente il 9.9.2024;
2. compensa integralmente tra le parti le spese processuali;
3. rinvia la causa per l'ulteriore corso come da separata ordinanza.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile, il 18.3.2025.
Il Presidente est.
Giuseppe Disabato