Sentenza 10 giugno 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 10/06/2022, n. 961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 961 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/06/2022
N. 00961/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00661/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 661 del 2017, proposto da
EP PA e RA LA, rappresentati e difesi dall’avvocato Francesco Baldassarre, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Duca D’Aosta, 19;
contro
Comune di Monteroni di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l’annullamento
- dell’ingiunzione di demolizione n. 20 del 09/02/2012 del Comune di Monteroni di Lecce, con la quale si intima ai ricorrenti di demolire, a loro cura e spese entro il termine di 90 giorni, le opere edilizie abusive realizzate nell’unità immobiliare sita in Monteroni di Lecce - Contrada “Lamia Russa” , con l’avvertenza che, in caso di mancato adempimento con il ripristino dello stato dei luoghi nel termine assegnato, il bene e l’area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, saranno acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune, con riserva dei provvedimenti che risultano necessari, fatti salvi ed impregiudicati quelli di carattere amministrativo connessi alla violazione edilizia, senza pregiudizio delle sanzioni penali, il tutto ai sensi dell’art.31, 3°comma, del d.P.R. n. 380/01 e s.m.i.;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ed in particolare del verbale di sopralluogo del 26/08/2016, mai notificato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza di smaltimento del giorno 19 maggio 2022 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso all’esame, i Sigg.ri PA e LA hanno impugnato l’ordinanza, in epigrafe indicata, con cui il Comune di Monteroni di Lecce ha ordinato la demolizione ed il ripristino di alcune opere realizzate sine titulo nel fabbricato di cui sono proprietari, ossia nello specifico “- chiusura sia orizzontale che verticale della struttura frangisole posta sui lati ad est e ad ovest del fabbricato, rifiniti ed ultimati in ogni sua opera; - cambio di destinazione d ’ uso da locale deposito a civile abitazione; - realizzatone di un porticato in legno antistante l ’ abitazione; - realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica costituito da un unico vano di circa 25 mq. con annesso un porticato in legno della medesima dimensione; - realizzazione di una voliera in muratura di conci di tufo con copertura metallica”.
1.1. A sostegno del ricorso, i ricorrenti hanno articolato i motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) Violazione di legge: art. 31, 2° e 3° comma, del d.P.R. 06/06/2001 n. 380. Eccesso di potere per carenza di istruttoria. Difetto di motivazione ; 2) Violazione artt. 22, 31, 32, 34 e 37 d.P.R. 06/06/2001 n.380. Violazione art. 18 regolamento edilizio comunale. Violazione ed errata applicazione art.2.3 N.T.A. del Piano regolatore comunale. Eccesso di potere. Carenza di istruttoria. Difetto di motivazione. Errore nei presupposti di fatto e di diritto. Violazione del giusto procedimento.
1.2. Hanno chiesto pertanto l’annullamento del provvedimento impugnato, con vittoria delle spese di lite.
1.3. L’Amministrazione intimata, sebbene ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita.
1.4. All’udienza di merito straordinario del 19 maggio 2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Preliminarmente il Collegio prende atto della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione quanto alla domanda annullatoria relativa all’ordine di demolizione della “voliera in muratura allo stato rustico” (v. ordinanza impugnata), come da dichiarazione della difesa attorea, resa all’odierna udienza pubblica.
3. Nel merito, il ricorso è infondato.
3.1. Con il primo ordine di censure, i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 31, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 380/2001, per non essere state indicate, nell’atto oggetto di gravame, il bene e l’area di sedime, nonché quella necessaria secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, che saranno acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune nel caso di inottemperanza all’ordine di demolizione.
3.2. L’assunto è privo di fondamento, giacché, per pacifica giurisprudenza amministrativa, dalla quale il Collegio non ravvisa motivi per discostarsi, “La mancata esatta individuazione dell ’ area di sedime da acquisire di diritto gratuitamente al patrimonio indisponibile del Comune ai sensi dell ’ art. 31, comma 3, T.U. edilizia, non costituisce ragione di illegittimità dell ’ ingiunzione a demolire. Ciò in quanto l ’ accertamento dell ’ inottemperanza all ’ ingiunzione di demolizione è normativamente configurato alla stregua di un atto ad efficacia meramente dichiarativa, che si limita a formalizzare l ’ effetto (acquisizione gratuita del bene al patrimonio comunale) già verificatosi alla scadenza del termine assegnato con l ’ ingiunzione stessa. L ’ acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere edilizie abusivamente realizzate è, infatti, una misura di carattere sanzionatorio che consegue automaticamente all ’ inottemperanza dell ’ ordine di demolizione; ne consegue che, data la natura dichiarativa dell ’ accertamento dell ’ inottemperanza, la mancata indicazione dell ’ area nel provvedimento di demolizione può comunque essere colmata con l ’ indicazione della stessa nel successivo procedimento di acquisizione” (TAR Brescia, I, 4.8.2021, n. 724, nonché la giurisprudenza ivi citata).
3.3. Ed invero, l’esatta indicazione dell’area di sedime e dell’eventuale ulteriore area da acquisire gratuitamente al patrimonio del Comune in caso di inerzia deve essere contenuta nel successivo ed eventuale provvedimento di acquisizione, nel quale, invece, è necessario che sia puntualmente specificata la portata delle sanzioni irrogate (T.A.R. Lecce n. 160/2019; Id. n. 1710/2018; T.A.R. Roma n. 9074/2018).
4. Con il secondo motivo di ricorso, la difesa di parte ricorrente sostiene che nel provvedimento gravato non sarebbe percepibile la reale configurazione del presunto abuso commesso, e dunque, se lo stesso necessiti di permesso a costruire, ai sensi dell’art.31 del Testo Unico dell’Edilizia o di semplice DIA ai sensi dell’art.37 del medesimo T.U. dell’Edilizia.
4.1. Nella prospettazione attorea – fatta eccezione per la “chiusura con muro perimetrale del porticato ubicato sul lato est dell ’ abitazione, con volumetria aggiuntiva di circa mc. 100,48, che tuttavia sarà oggetto di un ’ apposita ed autonoma domanda di permesso a costruire al fine di sanare la difformità” – gli altri interventi sanzionati si connoterebbero come opere precarie, amovibili e di carattere pertinenziale, non costituenti incrementi volumetrici e, come tali, assentibili con segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell’art. 22 del T.U. dell’Edilizia.
4.2. Inoltre, sempre secondo la tesi dei ricorrenti, nella specie verrebbe in rilievo l’art. 18 del Regolamento edilizio del Comune di Monteroni di Lecce, secondo cui sono soggetti al regime autorizzatorio il collocamento di tettoie aggettanti sullo spazio pubblico o privato, la costruzione di porticati, e persino i cambiamenti di destinazioni d’uso consentiti dallo strumento urbanistico generale; in particolare, l’art. 2.30 delle N.T.A. del P.R.G. non vieterebbe la realizzazione in zona agricola di costruzioni a scopo residenziale, purché siano rispettati gli indici edilizi ed urbanistici ivi prescritti.
4.3. Con riguardo al vano di mq. 25 – posto in posizione autonoma rispetto al corpo di fabbrica principale ed anch’esso oggetto di demolizione – i Sigg.ri PA e LA assumono che si tratterebbe di un manufatto realizzato sul finire degli anni ‘50, dunque in epoca antecedente al 1967, allorquando l’attività edificatoria non abbisognava di concessione edilizia.
5. Le doglianze, così compendiate, non sono positivamente apprezzabili.
5.1. Per la loro consistente e definitiva incidenza sul territorio e per la loro estensione dimensionale e stabilità strutturale, percepibile anche dalle fotografie allegate in atti da parte ricorrente, le opere di che trattasi non possono considerarsi il frutto di attività edilizia libera, che comprende unicamente manufatti di scarsa incidenza edilizia e funzionale; al contrario, esse devono essere ricondotte nel concetto di “nuova costruzione” (art. 3, lett. e ), del d.P.R. n. 380/2001), come tali necessitanti del rilascio del permesso di costruire (art. 10 d.P.R. n. 380/2001).
5.2. Né, in contrario, può essere invocato - come sostenuto dal ricorrente - il disposto di cui all’art. 2.30 delle N.T.A. del P.R.G., non avendo la parte allegato, né tampoco dimostrato, che, nella specie, gli interventi edilizi di cui si discorre possano rientrare negli standard dimensionali e volumetrici fissati dalla predetta disposizione regolamentare.
5.3. Osserva inoltre il Collegio che la presenza di un cambio di destinazione d’uso realizzato in zona agricola, con aumento di volumetria residenziale ( come sopra evidenziato, è incontestato il rilevante aumento volumetrico determinato dalla chiusura di un muro del porticato ubicato sul lato est ), si pone in violazione dell’art. 22, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001, il quale consente interventi non incidenti sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, insuscettibili di arrecare modificazione alla destinazione d’uso ed alla categoria edilizia, nonché immutazioni ampliative alla dimensione volumetrica e superficiaria dell’immobile
5.4. Per di più, la parte non ha assolto all’onere, su di essa incombente, di dimostrare l’assunto secondo cui il corpo di fabbrica autonomo - con annesso porticato - delle dimensioni di mq. 25 sarebbe stato realizzato in data antecedente all’anno 1967.
5.5. Infatti, il rilievo aerofotogrammetrico prodotto in atti sub allegato n. 4 della produzione attorea è un documento di impossibile decifrazione, privo di qualsivoglia riferimento alla zona e alle particelle oggetto di rilevamento, e peraltro risalente all’anno 1971 - secondo quanto dichiarato dallo stesso ricorrente - sicché, quand’anche fosse stato intelligibile (il che, come detto, non è), esso avrebbe potuto comprovare, al più, l’esistenza del manufatto de quo a partire, per l’appunto, dall’anno 1971.
6. Per le ragioni sopra esposte il ricorso va in parte dichiarato improcedibile ed in parte respinto, siccome infondato.
7. Non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese di lite, stante la mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara improcedibile ed in parte lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO