TRIB
Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 07/10/2025, n. 1194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1194 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2855/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, sezione prima civile, composto da: dr. Ennio RICCI Presidente dr.ssa Floriana CONSOLANTE Giudice dr.ssa Enrica NASTI Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2855 R.G. per l'anno 2022, vertente
T R A
nato a [...] in data [...], rapp.to e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 dall'avv. Rosa Di Caprio ed elettivamente domiciliato nel suo studio;
RICORRENTE
E
, nata a [...] in data [...], rappresentata e difesa dagli avv.ti Elena Coccia e Controparte_1
Vincenza Maione, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori;
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M. presso questo Tribunale.
OGGETTO: divorzio contenzioso-cessazione effetti civili.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato in data 27.07.2022 adiva questo Tribunale per Parte_1
ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Benevento, in data 22.05.1999, con , rappresentando che l'affectio coniugalis non era mai stata ricostituita da Controparte_1
quando, con provvedimento del 10 marzo 2021, era stata dichiarata la separazione personale tra i coniugi;
chiedeva la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della resistente, non sussistendo i presupposti per la concessione dell'assegno divorzile.
La resistente, costituitasi in giudizio, deduceva la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile, stante la notevole differenza tra le situazioni economiche delle parti.
All'esito dell'udienza di comparizione del 15 novembre 2022, fallito il tentativo di conciliazione, il Tribunale confermava la disciplina già statuita in sede di separazione e disponeva la prosecuzione del giudizio.
Disposta l'integrazione degli atti, con sentenza del 10.05.2023 il Tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio e con separata ordinanza disponeva il prosieguo del giudizio.
Espletata l'attività istruttoria ammessa, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione, con concessione dei termini per il deposito di note scritte.
Con atto del 5 febbraio 2025 il Pm nulla opponeva.
In via preliminare va rilevato che nulla deve disporsi in ordine all'affidamento dei figli, alla loro collocazione e al relativo diritto di visita, essendo gli stessi nelle more del giudizio diventati maggiorenni.
Devono in questa sede confermarsi i provvedimenti già vigenti in punto di assegnazione della casa familiare alla resistente e di contributo a carico del di complessivi euro 1.000,00 (euro Pt_1
500,00 ciascuno) a titolo di mantenimento dei figli, maggiorenni ma economicamente non autosufficienti, come richesto dalle stesse parti (cfr. verbale del 15 novermbre 2022).
E' sorto invece contrasto in ordine al riconoscimento di un assegno divorzile in capo alla resistente, nei cui confronti è stato previsto in sede di separazione un assegno di mantenimento della somma mensile di euro 300,00 a carico del Pt_1
È noto che l'assegno divorzile è ancorato a presupposti differenti rispetto a quello di mantenimento (cfr. Cass. 12196/17).
La Suprema Corte aveva affermato che la spettanza dell'assegno in parola dovesse essere valutata alla luce del principio di autoresponsabilità dei coniugi, ovvero in base al parametro della non pagina 2 di 4 autosufficienza economica del coniuge più debole, ritenendo non più attuale il riferimento alla continuazione del tenore di vita goduto durante il matrimonio (Cass. 11504/17).
È stato in particolare precisato che assegno di separazione ed assegno di divorzio hanno natura, funzioni e presupposti diversi: mentre il primo è fondato sulla persistenza del dovere di assistenza morale e materiale, e quindi tende alla conservazione del tenore di vita coniugale, il secondo è fondato sulla solidarietà post - coniugale che va necessariamente coniugata con il principio di autoresponsabilità ed è oggi definitivamente svincolato dal criterio del tenore di vita (Cass. 22/03/2023,
n. 8254; Cass. 26/06/2019 n. 17098; Cass. civ. sez. I 28/02/2020 n. 5605; Cass. n. 22738 del
11/08/2021).
Le Sezioni Unite hanno chiarito che l'assegno di cui si discute ha finalità non solo assistenziale, ma anche compensativa e perequativa (cfr. Cass. S.U. n. 18287/18).
Alla luce di tale insegnamento, il criterio dell'autosufficienza economica rimane certamente un parametro importante ai fini delle decisioni da assumere, ma non esclusivo.
Infatti, anche qualora il coniuge richiedente risulti economicamente autosufficiente, occorre valutare quale sia stato il suo contributo alla vita domestica e alla formazione della ricchezza complessiva della famiglia o dell'altro coniuge. La verifica e comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei coniugi costituisce, comunque, il dato da cui occorre prendere le mosse per poi procedere alle ulteriori valutazioni di cui si è detto.
Ciò posto, nella specie, alla luce della documentazione in atti, deve riternersi sussistente una perdurante asimmetria tra le condizioni economiche dei coniugi che giustifica il riconoscimento dell'assegno divorzile in capo alla . CP_1
Dagli elementi in atti è emerso invero che il ricorrente – ufficiale dell'esercito - ha dichiarato un reddito crescente negli anni (da euro 59.026,00 a euro 71.806,00 dal 2018 al 2022), mentre la resistente
– consulente aziendale - ha dichiarato un reddito di euro 28.795 per il 2018, di euro 26.637,99 per il
2019 ed di euro 17.076,00 per il 2020.
A ciò si aggiunga che la resistente è stata dichiarata portatrice di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L.5.2.1992, n.104 (cfr. verbale commissione medica del 4.11.20) e che pertanto, nella specie, l'assegno divorzile si giustifica, in linea con la funzione preminentemente assistenziale dell'istituto, anche in considerazione delle condizioni di salute che costringono la CP_1
a sostenere notevoli spese sanitarie e di assistenza personale.
Nè, sotto altro profilo, può seriamente dubitarsi dell'apporto dato dalla moglie alla conduzione della famiglia durante la vita matrimoniale, al fine di riconoscere un importo alla stessa anche nella sua componente compensativa.
pagina 3 di 4 In conclusione, alla luce dei parametri valutativi prima richiamati, ricorrono i presupposti per l'attribuzione dell'assegno divorzile invocato dalla , che appare congruo determinare nella CP_1
misura di Euro 300,00 mensili.
La natura e l'esito del giudizio consentono di compensare le spese di lite.
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del P.M. presso questo Tribunale, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- conferma le disposizioni vigenti in punto di assegnazione della casa coniugale e di misura del mantenimento dei figli, maggiorenni non economicamente autosufficienti;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere, entro la fine di ogni mese, un Parte_1
assegno divorzile in favore di in misura pari a euro 300,00, oltre rivalutazione Controparte_1
secondo gli indici Istat, con decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza sullo status divorzile;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Benevento, 6 ottobre 2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Enrica Nasti dott. Ennio Ricci
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, sezione prima civile, composto da: dr. Ennio RICCI Presidente dr.ssa Floriana CONSOLANTE Giudice dr.ssa Enrica NASTI Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2855 R.G. per l'anno 2022, vertente
T R A
nato a [...] in data [...], rapp.to e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 dall'avv. Rosa Di Caprio ed elettivamente domiciliato nel suo studio;
RICORRENTE
E
, nata a [...] in data [...], rappresentata e difesa dagli avv.ti Elena Coccia e Controparte_1
Vincenza Maione, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori;
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M. presso questo Tribunale.
OGGETTO: divorzio contenzioso-cessazione effetti civili.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato in data 27.07.2022 adiva questo Tribunale per Parte_1
ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Benevento, in data 22.05.1999, con , rappresentando che l'affectio coniugalis non era mai stata ricostituita da Controparte_1
quando, con provvedimento del 10 marzo 2021, era stata dichiarata la separazione personale tra i coniugi;
chiedeva la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della resistente, non sussistendo i presupposti per la concessione dell'assegno divorzile.
La resistente, costituitasi in giudizio, deduceva la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile, stante la notevole differenza tra le situazioni economiche delle parti.
All'esito dell'udienza di comparizione del 15 novembre 2022, fallito il tentativo di conciliazione, il Tribunale confermava la disciplina già statuita in sede di separazione e disponeva la prosecuzione del giudizio.
Disposta l'integrazione degli atti, con sentenza del 10.05.2023 il Tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio e con separata ordinanza disponeva il prosieguo del giudizio.
Espletata l'attività istruttoria ammessa, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione, con concessione dei termini per il deposito di note scritte.
Con atto del 5 febbraio 2025 il Pm nulla opponeva.
In via preliminare va rilevato che nulla deve disporsi in ordine all'affidamento dei figli, alla loro collocazione e al relativo diritto di visita, essendo gli stessi nelle more del giudizio diventati maggiorenni.
Devono in questa sede confermarsi i provvedimenti già vigenti in punto di assegnazione della casa familiare alla resistente e di contributo a carico del di complessivi euro 1.000,00 (euro Pt_1
500,00 ciascuno) a titolo di mantenimento dei figli, maggiorenni ma economicamente non autosufficienti, come richesto dalle stesse parti (cfr. verbale del 15 novermbre 2022).
E' sorto invece contrasto in ordine al riconoscimento di un assegno divorzile in capo alla resistente, nei cui confronti è stato previsto in sede di separazione un assegno di mantenimento della somma mensile di euro 300,00 a carico del Pt_1
È noto che l'assegno divorzile è ancorato a presupposti differenti rispetto a quello di mantenimento (cfr. Cass. 12196/17).
La Suprema Corte aveva affermato che la spettanza dell'assegno in parola dovesse essere valutata alla luce del principio di autoresponsabilità dei coniugi, ovvero in base al parametro della non pagina 2 di 4 autosufficienza economica del coniuge più debole, ritenendo non più attuale il riferimento alla continuazione del tenore di vita goduto durante il matrimonio (Cass. 11504/17).
È stato in particolare precisato che assegno di separazione ed assegno di divorzio hanno natura, funzioni e presupposti diversi: mentre il primo è fondato sulla persistenza del dovere di assistenza morale e materiale, e quindi tende alla conservazione del tenore di vita coniugale, il secondo è fondato sulla solidarietà post - coniugale che va necessariamente coniugata con il principio di autoresponsabilità ed è oggi definitivamente svincolato dal criterio del tenore di vita (Cass. 22/03/2023,
n. 8254; Cass. 26/06/2019 n. 17098; Cass. civ. sez. I 28/02/2020 n. 5605; Cass. n. 22738 del
11/08/2021).
Le Sezioni Unite hanno chiarito che l'assegno di cui si discute ha finalità non solo assistenziale, ma anche compensativa e perequativa (cfr. Cass. S.U. n. 18287/18).
Alla luce di tale insegnamento, il criterio dell'autosufficienza economica rimane certamente un parametro importante ai fini delle decisioni da assumere, ma non esclusivo.
Infatti, anche qualora il coniuge richiedente risulti economicamente autosufficiente, occorre valutare quale sia stato il suo contributo alla vita domestica e alla formazione della ricchezza complessiva della famiglia o dell'altro coniuge. La verifica e comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei coniugi costituisce, comunque, il dato da cui occorre prendere le mosse per poi procedere alle ulteriori valutazioni di cui si è detto.
Ciò posto, nella specie, alla luce della documentazione in atti, deve riternersi sussistente una perdurante asimmetria tra le condizioni economiche dei coniugi che giustifica il riconoscimento dell'assegno divorzile in capo alla . CP_1
Dagli elementi in atti è emerso invero che il ricorrente – ufficiale dell'esercito - ha dichiarato un reddito crescente negli anni (da euro 59.026,00 a euro 71.806,00 dal 2018 al 2022), mentre la resistente
– consulente aziendale - ha dichiarato un reddito di euro 28.795 per il 2018, di euro 26.637,99 per il
2019 ed di euro 17.076,00 per il 2020.
A ciò si aggiunga che la resistente è stata dichiarata portatrice di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L.5.2.1992, n.104 (cfr. verbale commissione medica del 4.11.20) e che pertanto, nella specie, l'assegno divorzile si giustifica, in linea con la funzione preminentemente assistenziale dell'istituto, anche in considerazione delle condizioni di salute che costringono la CP_1
a sostenere notevoli spese sanitarie e di assistenza personale.
Nè, sotto altro profilo, può seriamente dubitarsi dell'apporto dato dalla moglie alla conduzione della famiglia durante la vita matrimoniale, al fine di riconoscere un importo alla stessa anche nella sua componente compensativa.
pagina 3 di 4 In conclusione, alla luce dei parametri valutativi prima richiamati, ricorrono i presupposti per l'attribuzione dell'assegno divorzile invocato dalla , che appare congruo determinare nella CP_1
misura di Euro 300,00 mensili.
La natura e l'esito del giudizio consentono di compensare le spese di lite.
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del P.M. presso questo Tribunale, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- conferma le disposizioni vigenti in punto di assegnazione della casa coniugale e di misura del mantenimento dei figli, maggiorenni non economicamente autosufficienti;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere, entro la fine di ogni mese, un Parte_1
assegno divorzile in favore di in misura pari a euro 300,00, oltre rivalutazione Controparte_1
secondo gli indici Istat, con decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza sullo status divorzile;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Benevento, 6 ottobre 2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Enrica Nasti dott. Ennio Ricci
pagina 4 di 4