Articolo 27 della Legge 21 luglio 1967, n. 613
Articolo 26Articolo 28
Versione
18 agosto 1967
>
Versione
31 gennaio 1991
Art. 27. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1991, N. 9)) ((COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1991, N. 9))
La domanda di concessione deve essere presentata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, corredata del programma dei lavori di sviluppo e dei lavori di ricerca previsti nell'ambito della concessione, a pena di decadenza entro un anno dal riconoscimento da parte dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi del ritrovamento e delle caratteristiche di cui al comma primo.
Il programma indica il termine entro il quale si prevede di completare lo sviluppo del campo e di dare inizio alla coltivazione.
La concessione, previo accertamento dell'adempimento degli obblighi derivanti dal permesso, e' rilasciata, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con quello per la marina mercantile per quanto attiene alle prescrizioni concernenti le materie di cui al terzo e quinto comma dell'articolo 2.
Con lo stesso decreto sono determinate l'estensione e la configurazione dell'area della concessione, e' approvato il programma di sviluppo del campo di coltivazione e ne e' fissato il termine di ultimazione ed e' altresi' approvato il programma dei lavori di ricerca previsti nell'ambito della concessione.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1991, N. 9))
La concessione e' regolata dal disciplinare tipo vigente all'atto del rilascio del relativo permesso.
Entrata in vigore il 31 gennaio 1991
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente