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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 02/07/2025, n. 3236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3236 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 24819/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Bosco ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 24819/2022 promossa da:
(codice fiscale ), difeso dall'avv. GRILLO Parte_1 C.F._1
JACOPO, DI NASSO VERONICA) CORSO RE;
elettivamente domiciliato presso il suo studio in
C.SO RE UMBERTO, 64 10128 TORINO
ATTORE contro
, (C.F.: ), difeso dall'avv. FACELLO CARLO, elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliato presso il suo studio in VIA SANT'ANTONIO DA PADOVA, 12 10121 TORINO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
In via principale, accertare e dichiarare la responsabilità del nel sinistro per cui è Controparte_1 causa ai sensi dell'art. 2051 c.c. e, per l'effetto, condannarlo al pagamento in favo-re del sig. Pt_1 dell'importo di € 25.025,00, oltre a € 4.616,25 a titolo di personalizzazione, così per un totale di €
29.641,25 o della diversa somma che sarà ritenuta congrua dal Giudice sulla scorta delle risultanze della Ctu effettuata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi come per legge. in via subordinata, accertare e dichiarare la responsabilità del nel sinistro per cui è Controparte_1 causa ai sensi dell'art. 2043 c.c. e, per l'effetto, condannarlo al pagamento in favore del sig. Parte_2
1
[...] dell'importo di € 25.025,00, oltre a € 4.616,25 a titolo di personalizzazione, così per un totale di €
29.641,25 o della diversa somma che sarà ritenuta congrua dal Giudice sulla scorta delle risultanze della Ctu effettuata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi come per legge.
In ogni caso
Con vittoria di spese legali oltre oneri fiscali, spese di Ctp e Ctu.
Per parte convenuta:
Respingere la domanda con vittoria di spese
Oggetto:
risarcimento danni
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione notificata in data 28.12.2022 ha citato in giudizio il Parte_1
per il risarcimento del danno patito a seguito della caduta in data 7.11.21, circa le Controparte_1 ore 11:00, in un avvallamento nella pavimentazione stradale in prossimità dell'ingresso 29 su via
Pancalieri, , non visibile in quanto coperto da fogliame autunnale. CP_1
Soccorso dalla figlia Veniva trasportato in autoambulanza presso l'ospedale San Luigi Gonzaga di
Orbassano, con esiti trauma cranico commotivo con dubbie complicazioni emorragiche.
In data 16/01/2022 l'attore veniva sottoposto a evacuazione dell'ematoma sotto durale;
riportava molteplici fratture dell'arcata dentale che rendevano necessario intervento odontoiatrico conservativo;
residuavano a seguito della caduta tremori alle mani.
In data 8.6.22, il sig. effettuava visita medico legale con la dott.ssa , la quale Pt_1 Persona_1 accertava una ITT in regime di ricovero di giorni 5 - ITP al 75% di giorni 10 - ITP 50% di giorni 30 e
ITP 25% di ulteriori giorni 30 oltre a un reliquato permanente stabilizzato del 9%.
Le trattative stragiudiziali con il comune non avevano esito positivo.
Invocava quindi la responsabilità ex articolo 2051 c.c. del comune e chiedeva il risarcimento del danno non patrimoniale nell'importo di euro 18.465 per le seguenti voci
- danno permanente al 9%: € 14.750,00
- ITT ospedaliera giorni 5 € 745,00
2 - ITP di giorni 10 al 75%: € 742,50
- ITP di giorni 30 al 50%: € 1.485,00
- ITP di giorni 30 al 25%: € 742,50
Oltre al danno patrimoniale pari a € 6.560 portato dalle spese odontoiatriche necessarie a emendare il danno all'arco dentale
Il danno (patrimoniale e non patrimoniale) complessivamente patito dal sig. deve pertanto Pt_1 essere quantificato in € 25.025,00.
Chiedeva la personalizzazione del danno con corresponsione di € 4.616,25.
Si è costituito il che ha contestato l'avversaria domanda, svolgendo le Controparte_1 seguenti difese.
• L'attore è caduto in contraddizione, avendo dichiarato nel corso della visita medico legale con il fiduciario del di essere caduto lungo una strada in Orbassano e non come Controparte_1 invece dichiarato in atto di citazione. in presso il cimitero parco;
CP_1
• Non è stato possibile individuare il luogo in cui sarebbe avvenuta la caduta attesi i fotogrammi esibiti al che ritraevano una buca completamente decontestualizzata dall'ambiente CP_1 circostante;
• la forma della buca ritratta nei primi fotogrammi risultava essere completamente diversa rispetto a quella ritratta nei fotogrammi forniti a seguito della richiesta di documentazione integrativa;
peraltro in alcuni fotogrammi erano visibili strisce pedonali assenti in altri fotogrammi.
La causa è stata istruita a mezzo escussione testi e CTU ed è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'articolo 281 sexies cpc all'esito della discussione orla, all'udienza del 01/07/2025, con deposito della sentenza nei 30 giorni successivi.
*********
Sul luogo del sinistro
Il ha contestato che l'incidente si sia verificato nelle condizioni di spazio e Controparte_1 tempo indicate dall'attore, rilevando le numerose contraddizioni in cui la parte attrice sarebbe caduta.
L'attore infatti aveva dichiarato al medico legale fiduciario del di essere caduto Controparte_1 lungo una strada in Orbassano e non in presso il cimitero parco, come ribadito dal teste escusso CP_1 in udienza.
In effetti questa discrasia tra quanto dichiarato dal danneggiato al medico legale e quanto
3 riferito in atti, deve ritenersi superabile e frutto di un errore di esposizione dell'attore nel corso della visita medica o di un difetto di comunicazione o comprensione del medico.
L'istruttoria infatti ha provato che il sinistro è avvenuto proprio dinanzi al cimitero Parco, su via
Pancalieri.
- la teste – figlia del danneggiato che lo accompagnava –ha riferito: a novembre Testimone_1 del 2021, non ricordo se il 6 o 7, verosimilmente il giorno 7, io e mio padre siamo andati al cimitero parco di;
uscendo dall'uscita di via Pancalieri, che non è quella principale, CP_1 mio padre, che era a fianco a me, ha messo il piede in una grossa buca di cui non ci eravamo avveduti perché ricoperta di fogliame
- nella relazione del 118 acquisita in atti ( ai sensi dell'art. 210 c.p.c.), emerge che l'intervento era avvenuto in data 7.11.2021 in via Pancalieri 29 per soccorrere il paziente per Parte_1 caduta a livello suolo… davanti all'ingresso del cimitero, come riferito dalla figlia presente. Il danneggiato, trovato seduto su una sedia in mezzo alla strada, nei pressi del cancello per entrare al cimitero, in compagnia della figlia, appariva confuso e non ricordava nulla, né di essere al cimitero, né di essere caduto, né che giorno fosse. Presentava una ferita aperta allo zigomo destro e riferiva della vista appannata all'occhio destro;
circostanza questa che rende verosimile che il danno fosse conseguente ad una caduta, come aveva riferito la figlia.
Si deve concludere che sia stato provato in corso di causa che il sinistro sia avvenuto proprio dinanzi al cimitero Parco, su via Pancalieri.
Sulla causa del danno
Il ha contestato altresì la causa del sinistro, attesa l'impossibilità di individuare il luogo CP_1 esatto in cui la caduta sarebbe avvenuta poiché la documentazione fotografica inoltrata dal danneggiato non era contestualizzata e ritraeva una buca senza nessuna prospettiva.
Parte attrice ha prodotto in giudizio 4 fotogrammi sub doc. 11 che ritraggono una buca nell'asfalto con del fogliame ai bordi. Le quattro fotografie sono molto ravvicinate e prive di qualsiasi prospettiva (è ritratto un margine di 20/30 cm intorno alla buca), sicché è impossibile contestualizzarle e capire dove queste buche fossero situate.
Il teste – che ha dichiarato di aver preso visione dei capi di prova prima dell'udienza - Testimone_1 ha confermato che la buca ritratta nei fotogrammi 11 era quella in cui era caduto il padre e lei aveva provveduto a fotografarla su consiglio di un passante. La teste tuttavia non è stata in grado di individuare dove fosse esattamente collocata la buca di cui ai fotogrammi 11, contestualizzandola sui
4 fotogrammi sub doc. 13 che offrono una prospettiva del luogo.
Si riporta la verbalizzazione dell'udienza 27.2.2024: mio padre è caduto circa 5 metri dopo essere uscito da un cancelletto del cimitero, a fianco al passo carraio che mi si mostra nel primo fotogramma del documento 13. Mi sembra che sia caduto in prossimità di questa buca che si vede nel primo fotogramma. Viene poi mostrato al teste il terzo fotogramma, dove si vede la carreggiata carraia, ed il teste dichiara: mio padre è caduto più o meno qui, ed indica una zona a metà della carreggiata, a ridosso della linea di mezzeria. A questo punto si evidenzia al teste che vi è contraddittorietà rispetto alla zona precedentemente evidenziata. Il teste dichiara: è passato tanto tempo, non ricordo bene, anche perché mio padre era dolorante a terra e mi preoccupavo solo per lui. Viene mostrato al teste il sesto fotogramma, dove è evidente che non vi è un piccolo cancelletto a fianco di quello carraio, rappresentato nel fotogramma 1, e la buca non è in direzione dell'unico cancello ma è spostata sulla destra. Il teste dichiara di non ricordare il percorso che ha fatto suo padre, se cioè sia andato dritto uscito dal cancello o piuttosto abbia curvato a sinistra, dove si trova la buca individuata nel primo fotogramma come luogo dove è accaduto il sinistro. … confermo che sulla strada dove è caduto mio padre vi era del fogliame .
La teste è stata nuovamente ascoltata al fine di chiarire a quale cancelletto carraio si riferisse e all'udienza del 9.7.2024 ha dichiarato: mio padre è caduto all'uscita dal cimitero inciampando su una buca coperta di fogliame. Io ero con lui. Guardando le foto che mi vengono rammostrate, non riesco ad individuare con certezza il punto in cui mio padre è caduto, mi sembra che sia caduto approssimativamente dinanzi al cancello pedonale grande che nella foto è contrassegnato con il passo carraio. Non sono in grado di identificare il punto esatto rispetto ai due cancelli posti sotto la pensilina. Mio padre è caduto in una vera e propria buca che nelle foto che mi vengono mostrate (doc.
13), non è rappresentata. Tutti questi rappezzi sul manto stradale all'epoca non c'erano. Non essendoci la buca dove è caduto mio padre, non sono in grado di individuare il punto in cui è esattamente caduto.
La deposizione dell'unico teste escusso, non ha consentito di accertare dove si trovasse la buca ritratta nei fotogrammi 11, in cui l'attore sarebbe caduto: la teste è stato incapace di ricordare/identificare il punto esatto in cui è avvenuto il sinistro, essendosi limitata a dire che approssimativamente il padre era caduto davanti al cancello pedonale grande. La teste ha motivato la sua difficoltà di identificare il punto della caduta con il passare del tempo ed il sopravvenuto mutamento dello stato dei luoghi, poiché le buche in allora presenti erano state chiuse con rattoppi di cemento.
Tuttavia questa circostanza non ha trovato alcun riscontro documentale ed anzi al contrario il
5 cui era stato chiesto di depositare documentazione relativa ai lavori eventualmente eseguiti sul CP_1 sito, ha riferito che negli uffici non vi era traccia degli interventi di ripristino stradale ( cfr produzione in data 3.5.2024). Non risulta quindi provato che al momento del sinistro l'asfalto avesse una conformazione diversa da quella oggi rappresentata nei fotogrammi 13, e che lì vi fosse la buca rappresentata nei fotogrammi 11.
La difficoltà del teste di localizzare la buca e di riconoscere il punto in cui suo padre era caduto;
la certezza che i luoghi al momento del sinistro erano diversi da come rappresentati nei fotogrammi sub doc. 13, circostanza smentita dalla comunicazione del fanno ritenere il teste non attendibile. CP_1
In definitiva non è stato possibile accertare sulla base della suddetta deposizione che la caduta dell'attore dinanzi al Cimitero, era avvenuta a causa di una buca pericolosa, e non invece per altra causa non imputabile a terzi (malore, fatto accidentale…).
Parte attrice avrebbe potuto/dovuto assolvere a questo onere probatorio 1) con la produzione di fotografie che ritraevano la buca contestualizzata con la zona circostante, per provare che quel fotogramma con la buca in primo piano era stato scattato proprio in via Pancalieri;
questa acquisizione non avvenuta a detta della teste perché la stessa, comprensibilmente, in quel momento si occupava del padre appena caduto, avrebbe ben potuto essere acquisita nei giorni successivi al sinistro;
2) con la indicazione di testimoni – che peraltro la stessa parte attrice riferisce essere stati presenti al sinistro –in grado di riferire in modo preciso in merito al luogo della caduta ed alla localizzazione e conformazione della buca;
3) con la produzione di documentazione del – soggetto pubblico tenuto al rilascio CP_1 di documenti con il procedimento di accesso agli atti - comprovante il modificato stato dei luoghi, cosa che avrebbe potuto fa ritenere, almeno presuntivamente, che prima dei lavori l'asfalto era dissestato e la buca ritratta nel fotogramma 11 esisteva effettivamente.
Si deve concludere che parte attrice non ha assolto all'onere probatorio che su di lei incombeva di provare che il sinistro, avvenuto davanti al Cimitero, sia imputabile alla presenza di una buca o avvallamento di cui senz'altro, ove ne fosse stata provata l'esistenza e l'efficienza causale, il CP_1 ai sensi dell'art. 2051 c.c. avrebbe dovuto rispondere, non si hanno invece all'esito dell'istruttoria elementi per escludere che la caduta sia stata dovuta a cause diverse non dipendenti da fatto del terzo.
La domanda va quindi respinta.
Sulle spese di lite
Le spese di lite vanno poste a carico di parte attrice soccombente
La liquidazione delle spese di lite viene eseguita con riguardo ai parametri vigenti alla data di completamento dell'attività difensiva nel presente giudizio - disamina della sentenza - che è successiva
6 all'entrata in vigore del D.M. 147/22 del 13.8.2022 – in vigore dal 23.10.2022 -. con la precisazione che la causa rientra nello scaglione di cause con valore fino a € 52.000,00 ma i compensi vengono liquidati nei limiti richiesti da parte convenuta con nota del 1.7.2025
Pertanto i compensi sono così liquidati:
€ 500,00 per la fase di studio
€ 500,00 per la fase introduttiva
€ 800,00 per la fase istruttoria
€ 1.200,00 per la fase decisionale
Totale 3.000,00.
Spese di CTU a carico di parte attrice
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...] contro , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così Pt_1 Controparte_1 provvede: respinge la domanda dichiara tenuto e condanna ll'integrale rimborso delle spese del giudizio in Parte_1 favore di , liquidandole in € 3.000,00 per compensi, oltre spese generali al Controparte_1
15%, IVA e CPA come per legge;
pone in via definitiva le spese di CTU, liquidate come da provvedimento del 7.2.2025, a carico di parte attrice
Torino, 1/07/2025
Il Giudice
Dr.ssa Raffaella Bosco
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Bosco ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 24819/2022 promossa da:
(codice fiscale ), difeso dall'avv. GRILLO Parte_1 C.F._1
JACOPO, DI NASSO VERONICA) CORSO RE;
elettivamente domiciliato presso il suo studio in
C.SO RE UMBERTO, 64 10128 TORINO
ATTORE contro
, (C.F.: ), difeso dall'avv. FACELLO CARLO, elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliato presso il suo studio in VIA SANT'ANTONIO DA PADOVA, 12 10121 TORINO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
In via principale, accertare e dichiarare la responsabilità del nel sinistro per cui è Controparte_1 causa ai sensi dell'art. 2051 c.c. e, per l'effetto, condannarlo al pagamento in favo-re del sig. Pt_1 dell'importo di € 25.025,00, oltre a € 4.616,25 a titolo di personalizzazione, così per un totale di €
29.641,25 o della diversa somma che sarà ritenuta congrua dal Giudice sulla scorta delle risultanze della Ctu effettuata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi come per legge. in via subordinata, accertare e dichiarare la responsabilità del nel sinistro per cui è Controparte_1 causa ai sensi dell'art. 2043 c.c. e, per l'effetto, condannarlo al pagamento in favore del sig. Parte_2
1
[...] dell'importo di € 25.025,00, oltre a € 4.616,25 a titolo di personalizzazione, così per un totale di €
29.641,25 o della diversa somma che sarà ritenuta congrua dal Giudice sulla scorta delle risultanze della Ctu effettuata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi come per legge.
In ogni caso
Con vittoria di spese legali oltre oneri fiscali, spese di Ctp e Ctu.
Per parte convenuta:
Respingere la domanda con vittoria di spese
Oggetto:
risarcimento danni
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione notificata in data 28.12.2022 ha citato in giudizio il Parte_1
per il risarcimento del danno patito a seguito della caduta in data 7.11.21, circa le Controparte_1 ore 11:00, in un avvallamento nella pavimentazione stradale in prossimità dell'ingresso 29 su via
Pancalieri, , non visibile in quanto coperto da fogliame autunnale. CP_1
Soccorso dalla figlia Veniva trasportato in autoambulanza presso l'ospedale San Luigi Gonzaga di
Orbassano, con esiti trauma cranico commotivo con dubbie complicazioni emorragiche.
In data 16/01/2022 l'attore veniva sottoposto a evacuazione dell'ematoma sotto durale;
riportava molteplici fratture dell'arcata dentale che rendevano necessario intervento odontoiatrico conservativo;
residuavano a seguito della caduta tremori alle mani.
In data 8.6.22, il sig. effettuava visita medico legale con la dott.ssa , la quale Pt_1 Persona_1 accertava una ITT in regime di ricovero di giorni 5 - ITP al 75% di giorni 10 - ITP 50% di giorni 30 e
ITP 25% di ulteriori giorni 30 oltre a un reliquato permanente stabilizzato del 9%.
Le trattative stragiudiziali con il comune non avevano esito positivo.
Invocava quindi la responsabilità ex articolo 2051 c.c. del comune e chiedeva il risarcimento del danno non patrimoniale nell'importo di euro 18.465 per le seguenti voci
- danno permanente al 9%: € 14.750,00
- ITT ospedaliera giorni 5 € 745,00
2 - ITP di giorni 10 al 75%: € 742,50
- ITP di giorni 30 al 50%: € 1.485,00
- ITP di giorni 30 al 25%: € 742,50
Oltre al danno patrimoniale pari a € 6.560 portato dalle spese odontoiatriche necessarie a emendare il danno all'arco dentale
Il danno (patrimoniale e non patrimoniale) complessivamente patito dal sig. deve pertanto Pt_1 essere quantificato in € 25.025,00.
Chiedeva la personalizzazione del danno con corresponsione di € 4.616,25.
Si è costituito il che ha contestato l'avversaria domanda, svolgendo le Controparte_1 seguenti difese.
• L'attore è caduto in contraddizione, avendo dichiarato nel corso della visita medico legale con il fiduciario del di essere caduto lungo una strada in Orbassano e non come Controparte_1 invece dichiarato in atto di citazione. in presso il cimitero parco;
CP_1
• Non è stato possibile individuare il luogo in cui sarebbe avvenuta la caduta attesi i fotogrammi esibiti al che ritraevano una buca completamente decontestualizzata dall'ambiente CP_1 circostante;
• la forma della buca ritratta nei primi fotogrammi risultava essere completamente diversa rispetto a quella ritratta nei fotogrammi forniti a seguito della richiesta di documentazione integrativa;
peraltro in alcuni fotogrammi erano visibili strisce pedonali assenti in altri fotogrammi.
La causa è stata istruita a mezzo escussione testi e CTU ed è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'articolo 281 sexies cpc all'esito della discussione orla, all'udienza del 01/07/2025, con deposito della sentenza nei 30 giorni successivi.
*********
Sul luogo del sinistro
Il ha contestato che l'incidente si sia verificato nelle condizioni di spazio e Controparte_1 tempo indicate dall'attore, rilevando le numerose contraddizioni in cui la parte attrice sarebbe caduta.
L'attore infatti aveva dichiarato al medico legale fiduciario del di essere caduto Controparte_1 lungo una strada in Orbassano e non in presso il cimitero parco, come ribadito dal teste escusso CP_1 in udienza.
In effetti questa discrasia tra quanto dichiarato dal danneggiato al medico legale e quanto
3 riferito in atti, deve ritenersi superabile e frutto di un errore di esposizione dell'attore nel corso della visita medica o di un difetto di comunicazione o comprensione del medico.
L'istruttoria infatti ha provato che il sinistro è avvenuto proprio dinanzi al cimitero Parco, su via
Pancalieri.
- la teste – figlia del danneggiato che lo accompagnava –ha riferito: a novembre Testimone_1 del 2021, non ricordo se il 6 o 7, verosimilmente il giorno 7, io e mio padre siamo andati al cimitero parco di;
uscendo dall'uscita di via Pancalieri, che non è quella principale, CP_1 mio padre, che era a fianco a me, ha messo il piede in una grossa buca di cui non ci eravamo avveduti perché ricoperta di fogliame
- nella relazione del 118 acquisita in atti ( ai sensi dell'art. 210 c.p.c.), emerge che l'intervento era avvenuto in data 7.11.2021 in via Pancalieri 29 per soccorrere il paziente per Parte_1 caduta a livello suolo… davanti all'ingresso del cimitero, come riferito dalla figlia presente. Il danneggiato, trovato seduto su una sedia in mezzo alla strada, nei pressi del cancello per entrare al cimitero, in compagnia della figlia, appariva confuso e non ricordava nulla, né di essere al cimitero, né di essere caduto, né che giorno fosse. Presentava una ferita aperta allo zigomo destro e riferiva della vista appannata all'occhio destro;
circostanza questa che rende verosimile che il danno fosse conseguente ad una caduta, come aveva riferito la figlia.
Si deve concludere che sia stato provato in corso di causa che il sinistro sia avvenuto proprio dinanzi al cimitero Parco, su via Pancalieri.
Sulla causa del danno
Il ha contestato altresì la causa del sinistro, attesa l'impossibilità di individuare il luogo CP_1 esatto in cui la caduta sarebbe avvenuta poiché la documentazione fotografica inoltrata dal danneggiato non era contestualizzata e ritraeva una buca senza nessuna prospettiva.
Parte attrice ha prodotto in giudizio 4 fotogrammi sub doc. 11 che ritraggono una buca nell'asfalto con del fogliame ai bordi. Le quattro fotografie sono molto ravvicinate e prive di qualsiasi prospettiva (è ritratto un margine di 20/30 cm intorno alla buca), sicché è impossibile contestualizzarle e capire dove queste buche fossero situate.
Il teste – che ha dichiarato di aver preso visione dei capi di prova prima dell'udienza - Testimone_1 ha confermato che la buca ritratta nei fotogrammi 11 era quella in cui era caduto il padre e lei aveva provveduto a fotografarla su consiglio di un passante. La teste tuttavia non è stata in grado di individuare dove fosse esattamente collocata la buca di cui ai fotogrammi 11, contestualizzandola sui
4 fotogrammi sub doc. 13 che offrono una prospettiva del luogo.
Si riporta la verbalizzazione dell'udienza 27.2.2024: mio padre è caduto circa 5 metri dopo essere uscito da un cancelletto del cimitero, a fianco al passo carraio che mi si mostra nel primo fotogramma del documento 13. Mi sembra che sia caduto in prossimità di questa buca che si vede nel primo fotogramma. Viene poi mostrato al teste il terzo fotogramma, dove si vede la carreggiata carraia, ed il teste dichiara: mio padre è caduto più o meno qui, ed indica una zona a metà della carreggiata, a ridosso della linea di mezzeria. A questo punto si evidenzia al teste che vi è contraddittorietà rispetto alla zona precedentemente evidenziata. Il teste dichiara: è passato tanto tempo, non ricordo bene, anche perché mio padre era dolorante a terra e mi preoccupavo solo per lui. Viene mostrato al teste il sesto fotogramma, dove è evidente che non vi è un piccolo cancelletto a fianco di quello carraio, rappresentato nel fotogramma 1, e la buca non è in direzione dell'unico cancello ma è spostata sulla destra. Il teste dichiara di non ricordare il percorso che ha fatto suo padre, se cioè sia andato dritto uscito dal cancello o piuttosto abbia curvato a sinistra, dove si trova la buca individuata nel primo fotogramma come luogo dove è accaduto il sinistro. … confermo che sulla strada dove è caduto mio padre vi era del fogliame .
La teste è stata nuovamente ascoltata al fine di chiarire a quale cancelletto carraio si riferisse e all'udienza del 9.7.2024 ha dichiarato: mio padre è caduto all'uscita dal cimitero inciampando su una buca coperta di fogliame. Io ero con lui. Guardando le foto che mi vengono rammostrate, non riesco ad individuare con certezza il punto in cui mio padre è caduto, mi sembra che sia caduto approssimativamente dinanzi al cancello pedonale grande che nella foto è contrassegnato con il passo carraio. Non sono in grado di identificare il punto esatto rispetto ai due cancelli posti sotto la pensilina. Mio padre è caduto in una vera e propria buca che nelle foto che mi vengono mostrate (doc.
13), non è rappresentata. Tutti questi rappezzi sul manto stradale all'epoca non c'erano. Non essendoci la buca dove è caduto mio padre, non sono in grado di individuare il punto in cui è esattamente caduto.
La deposizione dell'unico teste escusso, non ha consentito di accertare dove si trovasse la buca ritratta nei fotogrammi 11, in cui l'attore sarebbe caduto: la teste è stato incapace di ricordare/identificare il punto esatto in cui è avvenuto il sinistro, essendosi limitata a dire che approssimativamente il padre era caduto davanti al cancello pedonale grande. La teste ha motivato la sua difficoltà di identificare il punto della caduta con il passare del tempo ed il sopravvenuto mutamento dello stato dei luoghi, poiché le buche in allora presenti erano state chiuse con rattoppi di cemento.
Tuttavia questa circostanza non ha trovato alcun riscontro documentale ed anzi al contrario il
5 cui era stato chiesto di depositare documentazione relativa ai lavori eventualmente eseguiti sul CP_1 sito, ha riferito che negli uffici non vi era traccia degli interventi di ripristino stradale ( cfr produzione in data 3.5.2024). Non risulta quindi provato che al momento del sinistro l'asfalto avesse una conformazione diversa da quella oggi rappresentata nei fotogrammi 13, e che lì vi fosse la buca rappresentata nei fotogrammi 11.
La difficoltà del teste di localizzare la buca e di riconoscere il punto in cui suo padre era caduto;
la certezza che i luoghi al momento del sinistro erano diversi da come rappresentati nei fotogrammi sub doc. 13, circostanza smentita dalla comunicazione del fanno ritenere il teste non attendibile. CP_1
In definitiva non è stato possibile accertare sulla base della suddetta deposizione che la caduta dell'attore dinanzi al Cimitero, era avvenuta a causa di una buca pericolosa, e non invece per altra causa non imputabile a terzi (malore, fatto accidentale…).
Parte attrice avrebbe potuto/dovuto assolvere a questo onere probatorio 1) con la produzione di fotografie che ritraevano la buca contestualizzata con la zona circostante, per provare che quel fotogramma con la buca in primo piano era stato scattato proprio in via Pancalieri;
questa acquisizione non avvenuta a detta della teste perché la stessa, comprensibilmente, in quel momento si occupava del padre appena caduto, avrebbe ben potuto essere acquisita nei giorni successivi al sinistro;
2) con la indicazione di testimoni – che peraltro la stessa parte attrice riferisce essere stati presenti al sinistro –in grado di riferire in modo preciso in merito al luogo della caduta ed alla localizzazione e conformazione della buca;
3) con la produzione di documentazione del – soggetto pubblico tenuto al rilascio CP_1 di documenti con il procedimento di accesso agli atti - comprovante il modificato stato dei luoghi, cosa che avrebbe potuto fa ritenere, almeno presuntivamente, che prima dei lavori l'asfalto era dissestato e la buca ritratta nel fotogramma 11 esisteva effettivamente.
Si deve concludere che parte attrice non ha assolto all'onere probatorio che su di lei incombeva di provare che il sinistro, avvenuto davanti al Cimitero, sia imputabile alla presenza di una buca o avvallamento di cui senz'altro, ove ne fosse stata provata l'esistenza e l'efficienza causale, il CP_1 ai sensi dell'art. 2051 c.c. avrebbe dovuto rispondere, non si hanno invece all'esito dell'istruttoria elementi per escludere che la caduta sia stata dovuta a cause diverse non dipendenti da fatto del terzo.
La domanda va quindi respinta.
Sulle spese di lite
Le spese di lite vanno poste a carico di parte attrice soccombente
La liquidazione delle spese di lite viene eseguita con riguardo ai parametri vigenti alla data di completamento dell'attività difensiva nel presente giudizio - disamina della sentenza - che è successiva
6 all'entrata in vigore del D.M. 147/22 del 13.8.2022 – in vigore dal 23.10.2022 -. con la precisazione che la causa rientra nello scaglione di cause con valore fino a € 52.000,00 ma i compensi vengono liquidati nei limiti richiesti da parte convenuta con nota del 1.7.2025
Pertanto i compensi sono così liquidati:
€ 500,00 per la fase di studio
€ 500,00 per la fase introduttiva
€ 800,00 per la fase istruttoria
€ 1.200,00 per la fase decisionale
Totale 3.000,00.
Spese di CTU a carico di parte attrice
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...] contro , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così Pt_1 Controparte_1 provvede: respinge la domanda dichiara tenuto e condanna ll'integrale rimborso delle spese del giudizio in Parte_1 favore di , liquidandole in € 3.000,00 per compensi, oltre spese generali al Controparte_1
15%, IVA e CPA come per legge;
pone in via definitiva le spese di CTU, liquidate come da provvedimento del 7.2.2025, a carico di parte attrice
Torino, 1/07/2025
Il Giudice
Dr.ssa Raffaella Bosco
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