Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 13/06/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
Sentenza n. Reg.Gen. n.
Cron.n. Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr. ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
Dr.ssa Rita Carosella Consigliere
Dr. Federico Scioli Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile n. 37/23 R.G. di appello avverso la sentenza n. 307/22 del Tribunale civile di
Isernia in composizione monocratica pubblicata il 3/6/22 a conclusione del giudizio vertente tra
, nato ad [...] il [...] (c.f. ) rapp.to e difeso, Parte_1 C.F._1 congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura in calce al presente atto dagli avv.ti Nicola
Mainelli (c.f. e Luigi Rispoli (c.f. ) con i quali elegge C.F._2 C.F._3 domicilio digitale presso le rispettive caselle di posta elettronica certificata: PEC:
e domicilio Email_1 Email_2 fisico presso il Dr. Secondino Lastoria al Viale Manzoni n. 105 in Campobasso, dichiarando sin da ora di voler ricevere ogni comunicazione al seguente numero di telefax 081/404256, e/o agli indirizzi
PEC: e Email_1 Email_2
[...]
, nato in [...] ) il 22-01-1935 ed ivi residente in [...]n. 20 ( Parte_2
c.f. ) e , nata ad [...] l'[...] ed ivi C.F._4 Parte_3
Pasquale Porfilio ( ), con studio in Roma in via Mario Menghini 21, ed C.F._6
elettivamente domiciliati in Campobasso in via Garibaldi 5 presso lo studio dell'avv. Giovanni
Messere, che dichiarano di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 176, 2^, c.p.c., al n. difax 06-7887974 nonché all'indirizzo di p.e.c.
o all'indirizzo e.mail Email_3 Email_4
APPELLANTI INCIDENTALI Parte_4
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._7
23.10.1966, residente in [...], alla C.da S. Lucia, e (c.f. Controparte_2
) residente in Castelverrino (IS), alla C.da S. Lucia, elettivamente domiciliati C.F._8 unitamente al proprio difensore in Campobasso, alla Via De Ferrari 2, presso lo studio dell'avv.
Michele Barisciano, giusta procura alle liti rilasciata a margine del presente atto (PEC
Email_5
-APPELLATI -
CONCLUSIONI: come da note scritte, contenenti le conclusioni dei difensori delle parti, che qui si richiamano integralmente, depositate in via telematica in sostituzione dell'udienza del 26/2/25.
Sulla base delle conclusioni così rassegnate la causa è stata trattenuta per la decisione con ordinanza del 28/2/25, assegnando alle parti i doppi termini ordinari per il deposito di memorie conclusionali e repliche ex art. 190 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 307/22 il Tribunale di Isernia, in accoglimento della domanda di parte attrice, ha dichiarato inefficace l'atto di compravendita di cui al rogito notarile del 16/3/11 (rep. 72693, notaio di Cassino), non essendo stato riconosciuto ai proprietari confinanti ( e ) il Per_1 Pt_2 Parte_3 diritto di prelazione agraria. Ha poi condannato il venditore, , al risarcimento dei Parte_1 danni in favore dell'acquirente liquidati in euro 25.000. Controparte_1
Ha proposto appello , censurando la sentenza sotto il profilo della insussistenza dei Parte_1 presupposti per il riconoscimento del diritto di prelazione, oltre che per altri motivi.
Si sono costituiti in giudizio e , i quali hanno ribadito la sussistenza dei presupposti Pt_2 Parte_3 normativi per il riconoscimento del diritto di prelazione. Hanno inoltre proposto appello in via incidentale, invocando l'acquisto del diritto di proprietà del terreno a titolo di usucapione.
Si sono altresì costituiti e , i quali hanno eccepito l'inammissibilità dell'appello CP_1 CP_2 per aspecificità. Nel merito hanno chiesto il rigetto dell'appello, avendo correttamente motivato la sentenza di primo grado in merito ai danni subiti dagli acquirenti in seguito all'esercizio del diritto di prelazione da parte dei confinanti.
1. Ammissibilità dell'appello
L'appello è adeguatamente motivato. Rivolge censure puntuali e precise alla sentenza, consentendo di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame.
Va pertanto rigettata l'eccezione di inammissibilità.
2. Insussistenza dei presupposti normativi per l'esercizio della prelazione agraria.
Sostiene che gli appellati non abbiano dimostrato la sussistenza dei presupposti per il Pt_1 riconoscimento del diritto di prelazione agraria, contemplati dagli artt. 8 L. 590/65 e 7 L. 817/71.
Più precisamente non hanno provato di essere coltivatori diretti, essendosi limitati a fornire la prova della loro iscrizione all'INPS negli elenchi dei lavoratori agricoli. Non hanno dimostrato di coltivare il loro fondo confinante, che è risultato in stato di abbandono. Non hanno dimostrato che sul fondo compravenduto non fossero insediati altri coltivatori diretti.
La censura è fondata.
L'art. 7, comma 2, L. n. 817/71 riconosce il diritto di prelazione di cui all'art. 8 L. n. 590/65 al coltivatore diretto, proprietario di terreni confinanti con i fondi offerti in vendita, purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti.
L'art. 31 L. n. 590/65 recita: “ai fini della presente legge sono considerati coltivatori diretti coloro che direttamente ed abitualmente si dedicano alla coltivazione dei fondi ed all'allevamento ed al governo del bestiame, sempreché la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per la normale necessità della coltivazione del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame”.
Nel giudizio di primo grado, gli attori (attuali appellati) non hanno dimostrato di possedere la qualità di coltivatori diretti.
Dalla visura storica rilasciata dalla Camera di commercio di Isernia emerge che Parte_3
, iscritta nel registro delle imprese con la qualifica di “piccolo imprenditore - coltivatore
[...] diretto”, è stata poi cancellata dal registro in data 30/1/03, su domanda dell'interessata, per aver cessato tale attività.
ha rivestito la carica di liquidatore della società cooperativa a r.l. “Selvapiana” nell'anno Parte_3
2009. La società, già nell'anno 2009 in fase di liquidazione, svolgeva attività di zootecnia. E' evidente che la carica (di liquidatore) assunta all'interno della cooperativa, non era sufficiente a dimostrare lo svolgimento di una attività di allevamento di bestiame in via diretta ed abituale. ed hanno prodotto in primo grado due certificati, rilasciati dall'INPS di Isernia, da Parte_3 Pt_2 cui risulta la iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli dall'anno 1957 al 31/12/00 per quanto concerne;
dal 1960 al 21/12/02 per quanto concerne . Parte_2 Parte_3
Le due certificazioni concernono esclusivamente i periodi descritti e perciò non hanno alcuna valenza, neppure indiziaria, con riferimento al contesto temporale cui si collocano i fatti oggetto di causa (la compravendita risale al marzo 2011).
Non sono stati acquisiti nel giudizio di primo grado ulteriori elementi di prova a sostegno dell'assunto di parte attrice (odierna appellata).
Dinanzi al giudice di prime cure i convenuti hanno espressamente contestato la qualità di coltivatore diretto in capo agli odierni appellati, come si desume agevolmente dalle comparse di costituzione.
In applicazione della regola dell'onere della prova (art. 2697 c.c.), il giudice di legittimità ha statuito che “il coltivatore di fondo rustico che, allegando la violazione del suo diritto di prelazione, ai sensi dell'art. 8 della l. n. 590 del 1965, intenda esercitare il retratto agrario, ha l'onere di provare il possesso di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge, dovendo il giudice verificarne la sussistenza, sia pure nei limiti delle contestazioni sollevate dalla controparte. Ne consegue che, ove il medesimo giudice si sia convinto che il retraente non abbia fornito adeguata dimostrazione di alcuna tra le suddette condizioni, ben può omettere ogni ulteriore esame in ordine alla ricorrenza degli altri elementi” (Sez. 3, ordinanza n. 537 del 15/1/20; idem sent. n. 7253 del 22/3/13).
E' quindi fondato il motivo di impugnazione, che assorbe le altre censure.
L'appello va pertanto accolto.
3. Appello incidentale proposto da e Pt_2 Parte_3
Non è stato in alcun modo provato l'acquisto del terreno a titolo di usucapione.
L'assoluta carenza di prove non consente l'accoglimento della domanda.
L'appello proposto in via incidentale va quindi respinto.
4. Regolamento delle spese
Il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole (ex plurimis Cass. Sez. 6 - 3, n. 13356 del 18/5/2021).
L'integrale accoglimento dell'appello comporta la condanna degli appellati alla rifusione, in via solidale, delle spese relative ad entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile – definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 37/23 R.G., sull'appello proposto con citazione notificata il 3/2/23 da nei Parte_1 confronti di , , , Controparte_3 Controparte_2 Parte_2 Parte_3 avverso la sentenza n. 307/22 del Tribunale di Isernia in composizione monocratica, ogni contraria domanda o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, accerta e dichiara la inesistenza del diritto di prelazione rivendicato da e;
Parte_2 Parte_3
2) rigetta l'appello incidentale proposto da e;
Parte_2 Parte_3
3) condanna gli appellati, in via solidale, al rimborso delle spese del grado in favore dell'appellante, liquidate in euro 8.000 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, spese generali di difesa nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
4) condanna gli appellati al rimborso, in via solidale, delle spese processuali sostenute in primo grado dall'appellato, liquidate in euro 7.600 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, spese generali di difesa nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
5) dà atto che l'appello incidentale, proposto da e , è Parte_2 Parte_3 integralmente rigettato ai fini dei provvedimenti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.p.r.
115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Campobasso del 22/5/2025
Il Consigliere est.
Dr. Federico Scioli
Il Presidente
(Dr. Maria Grazia d'Errico)