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Sentenza 14 giugno 2024
Sentenza 14 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 14/06/2024, n. 1933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1933 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2024 |
Testo completo
R.G. n. 5101/2014
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE
VERBALE D'UDIENZA DEL 13.06.2024
Il Giudice, lette le note scritte depositate ai fini della partecipazione all'odierna udienza;
letti gli atti e i documenti di causa;
viste le richieste delle parti;
P.Q.M.
Pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente sentenza, redatta della parte che segue.
pagina 1 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NOLA – I Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Valeria Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5101/2014 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi vertente
TRA
, rappresento e difeso, in virtù di procura a margine dell'atto di Parte_1
citazione di primo grado, dall'avv. Pietro Siano, elettivamente domiciliato in San
Giuseppe Vesuviano (NA) alla Via Ferrovia n. 35;
APPELLANTE
E nella qualità di Impresa Designata per la Controparte_1 Org_1
a carico del , rappresenta e
[...] Organizzazione_2
difesa, in virtù di procura versata in atti, dall'avv. Maria Cipollaro, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Macedonio Melloni;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 168/2014 emessa dal Giudice di Pace di Nola.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
FATTO E DIRITTO
pagina 2 di 8 Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva innanzi Parte_1
all'Ufficio del Giudice di Pace di Nola, la nella qualità di Impresa Controparte_1
Designata per la a carico del Org_1 Organizzazione_2
, al fine di sentir dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo
[...]
IA PA non identificato nella causazione del sinistro verificatosi in data 30.05.2011, alle ore 24,00 circa, in Nola (NA), località Pozzoceravolo, alla Via Cinquevie di Selve, allorquando, mentre si trovava a piedi, veniva investito dal predetto veicolo dileguatosi dopo l'accaduto.
Nel costituirsi ritualmente in giudizio, la convenuta compagnia assicurativa contestava la domanda attorea per le ragioni esplicitate nei propri atti difensivi, chiedendone il rigetto.
Incardinatosi il giudizio recante Rg. n. 694/2013, escusso il teste ed Testimone_1
espletata la CTU a firma del Dott. , il Giudice di prime cure riservava Persona_1
la causa in decisione e con la sentenza n. 168/2014 così statuiva: “- rigetta la domanda siccome infondata, non provata ed in assenza di nesso causale tra le contusioni oggetto di referto sanitario e l'evento dedotto in lite;
- condanna l'attore al pagamento al pagamento delle spese di ctu in favore del Dott. liquidate in euro Persona_1
500,00 oltre alle spese di lite in favore del costituito Fondo di Garanzia che liquida in complessivi euro 900,00 oltre iva e cpa se dovuti.”.
Avverso tale sentenza, ha proposto il presente gravame al fine di Parte_1
sentire pronunziare la riforma totale della pronuncia impugnata, chiedendo l'accoglimento totale della domanda formulata in primo grado.
Si è costituita la la quale ha chiesto il rigetto dell'appello in quanto Controparte_1
inammissibile, nullo per indeterminatezza dell'edictio actionis ed infondato in fatto e in diritto, chiedendo la conferma della sentenza impugnata con condanna alla refusione delle spese di lite del presente grado di giudizio.
pagina 3 di 8 Acquisito il fascicolo di primo grado e precisate le conclusioni, la causa (scardinata sul ruolo della scrivente giusta decreto n.64/24 del 27.03.2024) è giunta all'odierna udienza per discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Ciò premesso in ordine ai fatti oggetto del giudizio, va preliminarmente dichiarata la ammissibilità e procedibilità del proposto gravame in quanto sorretto da motivi di appello compiutamente illustrati e specificati nel rispetto delle norme di cui agli artt. 342
c.p.c. e 164 c.p.c.
In via preliminare, infondata si connota l'eccezione di difetto di legittimazione della convenuta considerato che l'attore correttamente esperiva l'azione giudiziale CP_1
nei confronti della odierna appellata n.q. di FGVS al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in occasione del sinistro oggetto di causa cagionati da un veicolo non identificato ex art. 283, comma 1, lettera a).
Nel merito, la doglianza posta dall'appellante a fondamento dello spiegato gravame attiene alla erronea valutazione del materiale istruttorio ex artt. 115 e 116 c.p.c. ad opera del Giudice di primo grado.
La predetta doglianza è infondata.
In particolare, il Giudice di prime cure rigettava la domanda attorea in quanto “… non provata ed in assenza di nesso causale tra le contusioni oggetto di referto e l'evento dedotto in lite …” e per “… l'inattendibilità della espletata prova testimoniale …”.
Orbene, alla luce dell'istruttoria svolta nel corso del giudizio di primo grado, deve ritenersi che correttamente il Giudice di Pace dichiarava infondata la domanda di risarcimento danni avanzata dall'odierno appellante per le motivazioni di seguito esposte.
In primo luogo, va rilevata la assoluta genericità dell'atto di citazione in primo grado, ai limiti della relativa inammissibilità.
L'attore, infatti, si limitava a riferire che “in data 30.05.2011 alle ore 24.00 circa in
Nola loc. Pozzoceravolo, alla via Cinquevie di Selve, mentre era a piedi veniva investito
e scaraventato a terra da una IA PA rimasta sconosciuta”, senza effettuare alcuna pagina 4 di 8 indicazione relativa alle modalità di verificazione del presunto sinistro ( es. alla posizione dell'auto e alla propria posizione rispetto all'auto, ai punti d'urto con la vettura, al senso di marcia dell'auto, alla direzione della dedotta fuga dell'auto rimasta sconosciuta...).
A fronte di ciò, la dinamica riferita dal teste risulta del tutto priva di ulteriori riscontri. Il teste riferiva, infatti, che l'investimento avveniva in quanto l'auto pirata effettuava una manovra di retromarcia andando così a colpire il che si trovava di spalle (“ero Pt_1
fermo a piedi unitamente al sig allorquando ho visto una IA PA Parte_1
di colore scuro che, nell'effettuare una manovra di retromarcia investiva il sig.
[...]
che in quel momento si trovava di spalle”) ma, a ben vedere, una simile Pt_1
versione dei fatti non risulta né nell'atto di citazione, né nei documenti stragiudiziali
(ovvero lettera di messa in mora e denuncia querela sporta dal preteso danneggiato), non rinvenendosi in atti alcun riferimento ad una manovra di retromarcia né al dedotto investimento di spalle del Pt_1
Sul punto, pertanto, il Giudice di primo grado correttamente rilevava che il teste
“… narra di un investimento con modalità assolutamente non descritte Testimone_1
né in citazione né in querela (investito di spalle) …”.
In disparte poi dall'assenza di riscontri della testimonianza resa, la versione dei fatti narrata dal teste risulta comunque in parte lacunosa ed in parte contraddittoria: non è dato comprendere se la macchina investitrice stesse uscendo da un parcheggio, né se il si trovasse lungo il marciapiede oppure lungo la strada indicata in citazione, Pt_1
neppure appare credibile che “… l'auto IA PA (che stava effettuando una retromarcia) si allontanava repentinamente senza prestare i dovuti soccorsi …” nonostante “… in quell'occasione vi (fosse) la festa patronale …”, la quale lascia presumere la presenza di molte persone e pertanto la difficoltà di fuga dell'auto.
Come correttamente rilevato già dal primo giudice, anche le lesioni sul lato destro del corpo del appaiono poco coerenti con il descritto urto diretto tra l'auto e il lato Pt_1
posteriore del danneggiato. Né appare possibile dare seguito all'ipotesi prospettata pagina 5 di 8 dall'attore solo in sede di gravame laddove afferma che “ben potrebbe il sig. Pt_1
essere “toccato/urtato” di spalle, perdere l'equilibrio e rovinare al suolo con la parte destra”, in assenza di alcun riferimento del teste ad una “perdita di equilibrio”.
Si evidenzia inoltre la mancata indicazione della presenza del teste in sede di denuncia querela, dovendosi al riguardo precisare che, sebbene la proposizione della denuncia- querela, per giurisprudenza unanime, non costituisca condizione di procedibilità della domanda risarcitoria, non può negarsi che, una volta che la stessa sia stata proposta, il
Giudice non può ignorare eventuali contraddizioni o omissioni ivi presenti, le quali vengono a porsi come elementi indiziari idonei, insieme agli altri elementi probatori, a orientare il convincimento del Giudice.
Ebbene, nel caso di specie, il primo Giudice ha correttamente rilevato che la dichiarazione del teste “… contraddice con quanto dichiarato dallo stesso attore nella depositata denuncia querela presso i Carabinieri di San Gennaro Vesuviano nella quale...dichiara di essersi recato, dopo il sinistro, presso la propria abitazione seppur dolente e non che fosse stato accompagnato con la vettura del teste escusso come invece dichiarato dallo stesso teste …”.
A ben vedere, in sede di denuncia querela il preteso danneggiato ometteva qualsiasi riferimento alla presenza di , poi chiamato a testimoniare, e detta Testimone_1
condotta oltre a minare l'attendibilità del teste stesso, si pone in contrasto con il dovere di colui che sia danneggiato da un'autovettura pirata di non contribuire, con comportamenti connotati da scarsa diligenza, alla mancata identificazione del veicolo.
La mancata indicazione di colui che avendo assistito al sinistro avrebbe potuto fornire alle Autorità competenti un contributo conoscitivo maggiore ai fini della identificazione del veicolo, si pone senz'altro nel solco di un comportamento connotato da scarsa diligenza.
Né depone a favore dell'attore la consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del primo grado di giudizio, nella quale le lesioni riportate dal sono state ritenute Pt_1
compatibili con la dinamica del sinistro.
pagina 6 di 8 Premesso che “Il giudice che abbia disposto una consulenza tecnica cd. percipiente può anche disattenderne le risultanze, ove motivi in ordine agli elementi di valutazione adottati e a quelli probatori utilizzati per addivenire alla decisione, specificando le ragioni per le quali ha ritenuto di discostarsi dalle conclusioni del CTU.” (Cass. Sent. n.
36638 del 25/11/2021), nel caso di specie, le risultanze cui è pervenuto il consulente vanno disattese dal momento che, alla luce di quanto precedentemente esposto, non può ritenersi dimostrata la verificazione stessa del sinistro.
In conclusione, l'inattendibilità dell'unica testimonianza acquisita e l'assenza di oggettivi riscontri probatori – in mancanza, peraltro, dell'intervento di forze di polizia sui luoghi di causa nell'immediatezza dell'evento - impediscono di ritenere dimostrata la dinamica, la stessa verità dell'incidente e delle sue cause prospettate dall'attore in termini radicalmente vaghi e generici.
Quanto precede comporta, dunque, il rigetto della domanda risarcitoria e del presente gravame.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. Giustizia 10.03.2014 n. 55 e ss. mod., in relazione al valore della controversia ed all'attività concretamente esercitata con attribuzione al procuratore anticipatario.
Si dà atto della totale soccombenza dell'appellante ai fini del versamento previsto dall'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 168/2014 del Giudice di Pace di Nola, così provvede:
1) rigetta l'appello per quanto di ragione e conferma la sentenza n. 168/2014 resa dal Giudice di pace di Nola in data 18.01.2014;
pagina 7 di 8 2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1
nella qualità di Impresa Designata per la alla Controparte_1 Org_1
liquidazione dei sinistri a carico del F.G.V.S., che si liquidano in euro 1.278,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario;
3) dà atto della totale soccombenza dell'appellante ai fini del versamento previsto dall'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. 115/2002.
Nola 13.06.2024
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi
pagina 8 di 8
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE
VERBALE D'UDIENZA DEL 13.06.2024
Il Giudice, lette le note scritte depositate ai fini della partecipazione all'odierna udienza;
letti gli atti e i documenti di causa;
viste le richieste delle parti;
P.Q.M.
Pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente sentenza, redatta della parte che segue.
pagina 1 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NOLA – I Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Valeria Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5101/2014 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi vertente
TRA
, rappresento e difeso, in virtù di procura a margine dell'atto di Parte_1
citazione di primo grado, dall'avv. Pietro Siano, elettivamente domiciliato in San
Giuseppe Vesuviano (NA) alla Via Ferrovia n. 35;
APPELLANTE
E nella qualità di Impresa Designata per la Controparte_1 Org_1
a carico del , rappresenta e
[...] Organizzazione_2
difesa, in virtù di procura versata in atti, dall'avv. Maria Cipollaro, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Macedonio Melloni;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 168/2014 emessa dal Giudice di Pace di Nola.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
FATTO E DIRITTO
pagina 2 di 8 Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva innanzi Parte_1
all'Ufficio del Giudice di Pace di Nola, la nella qualità di Impresa Controparte_1
Designata per la a carico del Org_1 Organizzazione_2
, al fine di sentir dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo
[...]
IA PA non identificato nella causazione del sinistro verificatosi in data 30.05.2011, alle ore 24,00 circa, in Nola (NA), località Pozzoceravolo, alla Via Cinquevie di Selve, allorquando, mentre si trovava a piedi, veniva investito dal predetto veicolo dileguatosi dopo l'accaduto.
Nel costituirsi ritualmente in giudizio, la convenuta compagnia assicurativa contestava la domanda attorea per le ragioni esplicitate nei propri atti difensivi, chiedendone il rigetto.
Incardinatosi il giudizio recante Rg. n. 694/2013, escusso il teste ed Testimone_1
espletata la CTU a firma del Dott. , il Giudice di prime cure riservava Persona_1
la causa in decisione e con la sentenza n. 168/2014 così statuiva: “- rigetta la domanda siccome infondata, non provata ed in assenza di nesso causale tra le contusioni oggetto di referto sanitario e l'evento dedotto in lite;
- condanna l'attore al pagamento al pagamento delle spese di ctu in favore del Dott. liquidate in euro Persona_1
500,00 oltre alle spese di lite in favore del costituito Fondo di Garanzia che liquida in complessivi euro 900,00 oltre iva e cpa se dovuti.”.
Avverso tale sentenza, ha proposto il presente gravame al fine di Parte_1
sentire pronunziare la riforma totale della pronuncia impugnata, chiedendo l'accoglimento totale della domanda formulata in primo grado.
Si è costituita la la quale ha chiesto il rigetto dell'appello in quanto Controparte_1
inammissibile, nullo per indeterminatezza dell'edictio actionis ed infondato in fatto e in diritto, chiedendo la conferma della sentenza impugnata con condanna alla refusione delle spese di lite del presente grado di giudizio.
pagina 3 di 8 Acquisito il fascicolo di primo grado e precisate le conclusioni, la causa (scardinata sul ruolo della scrivente giusta decreto n.64/24 del 27.03.2024) è giunta all'odierna udienza per discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Ciò premesso in ordine ai fatti oggetto del giudizio, va preliminarmente dichiarata la ammissibilità e procedibilità del proposto gravame in quanto sorretto da motivi di appello compiutamente illustrati e specificati nel rispetto delle norme di cui agli artt. 342
c.p.c. e 164 c.p.c.
In via preliminare, infondata si connota l'eccezione di difetto di legittimazione della convenuta considerato che l'attore correttamente esperiva l'azione giudiziale CP_1
nei confronti della odierna appellata n.q. di FGVS al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in occasione del sinistro oggetto di causa cagionati da un veicolo non identificato ex art. 283, comma 1, lettera a).
Nel merito, la doglianza posta dall'appellante a fondamento dello spiegato gravame attiene alla erronea valutazione del materiale istruttorio ex artt. 115 e 116 c.p.c. ad opera del Giudice di primo grado.
La predetta doglianza è infondata.
In particolare, il Giudice di prime cure rigettava la domanda attorea in quanto “… non provata ed in assenza di nesso causale tra le contusioni oggetto di referto e l'evento dedotto in lite …” e per “… l'inattendibilità della espletata prova testimoniale …”.
Orbene, alla luce dell'istruttoria svolta nel corso del giudizio di primo grado, deve ritenersi che correttamente il Giudice di Pace dichiarava infondata la domanda di risarcimento danni avanzata dall'odierno appellante per le motivazioni di seguito esposte.
In primo luogo, va rilevata la assoluta genericità dell'atto di citazione in primo grado, ai limiti della relativa inammissibilità.
L'attore, infatti, si limitava a riferire che “in data 30.05.2011 alle ore 24.00 circa in
Nola loc. Pozzoceravolo, alla via Cinquevie di Selve, mentre era a piedi veniva investito
e scaraventato a terra da una IA PA rimasta sconosciuta”, senza effettuare alcuna pagina 4 di 8 indicazione relativa alle modalità di verificazione del presunto sinistro ( es. alla posizione dell'auto e alla propria posizione rispetto all'auto, ai punti d'urto con la vettura, al senso di marcia dell'auto, alla direzione della dedotta fuga dell'auto rimasta sconosciuta...).
A fronte di ciò, la dinamica riferita dal teste risulta del tutto priva di ulteriori riscontri. Il teste riferiva, infatti, che l'investimento avveniva in quanto l'auto pirata effettuava una manovra di retromarcia andando così a colpire il che si trovava di spalle (“ero Pt_1
fermo a piedi unitamente al sig allorquando ho visto una IA PA Parte_1
di colore scuro che, nell'effettuare una manovra di retromarcia investiva il sig.
[...]
che in quel momento si trovava di spalle”) ma, a ben vedere, una simile Pt_1
versione dei fatti non risulta né nell'atto di citazione, né nei documenti stragiudiziali
(ovvero lettera di messa in mora e denuncia querela sporta dal preteso danneggiato), non rinvenendosi in atti alcun riferimento ad una manovra di retromarcia né al dedotto investimento di spalle del Pt_1
Sul punto, pertanto, il Giudice di primo grado correttamente rilevava che il teste
“… narra di un investimento con modalità assolutamente non descritte Testimone_1
né in citazione né in querela (investito di spalle) …”.
In disparte poi dall'assenza di riscontri della testimonianza resa, la versione dei fatti narrata dal teste risulta comunque in parte lacunosa ed in parte contraddittoria: non è dato comprendere se la macchina investitrice stesse uscendo da un parcheggio, né se il si trovasse lungo il marciapiede oppure lungo la strada indicata in citazione, Pt_1
neppure appare credibile che “… l'auto IA PA (che stava effettuando una retromarcia) si allontanava repentinamente senza prestare i dovuti soccorsi …” nonostante “… in quell'occasione vi (fosse) la festa patronale …”, la quale lascia presumere la presenza di molte persone e pertanto la difficoltà di fuga dell'auto.
Come correttamente rilevato già dal primo giudice, anche le lesioni sul lato destro del corpo del appaiono poco coerenti con il descritto urto diretto tra l'auto e il lato Pt_1
posteriore del danneggiato. Né appare possibile dare seguito all'ipotesi prospettata pagina 5 di 8 dall'attore solo in sede di gravame laddove afferma che “ben potrebbe il sig. Pt_1
essere “toccato/urtato” di spalle, perdere l'equilibrio e rovinare al suolo con la parte destra”, in assenza di alcun riferimento del teste ad una “perdita di equilibrio”.
Si evidenzia inoltre la mancata indicazione della presenza del teste in sede di denuncia querela, dovendosi al riguardo precisare che, sebbene la proposizione della denuncia- querela, per giurisprudenza unanime, non costituisca condizione di procedibilità della domanda risarcitoria, non può negarsi che, una volta che la stessa sia stata proposta, il
Giudice non può ignorare eventuali contraddizioni o omissioni ivi presenti, le quali vengono a porsi come elementi indiziari idonei, insieme agli altri elementi probatori, a orientare il convincimento del Giudice.
Ebbene, nel caso di specie, il primo Giudice ha correttamente rilevato che la dichiarazione del teste “… contraddice con quanto dichiarato dallo stesso attore nella depositata denuncia querela presso i Carabinieri di San Gennaro Vesuviano nella quale...dichiara di essersi recato, dopo il sinistro, presso la propria abitazione seppur dolente e non che fosse stato accompagnato con la vettura del teste escusso come invece dichiarato dallo stesso teste …”.
A ben vedere, in sede di denuncia querela il preteso danneggiato ometteva qualsiasi riferimento alla presenza di , poi chiamato a testimoniare, e detta Testimone_1
condotta oltre a minare l'attendibilità del teste stesso, si pone in contrasto con il dovere di colui che sia danneggiato da un'autovettura pirata di non contribuire, con comportamenti connotati da scarsa diligenza, alla mancata identificazione del veicolo.
La mancata indicazione di colui che avendo assistito al sinistro avrebbe potuto fornire alle Autorità competenti un contributo conoscitivo maggiore ai fini della identificazione del veicolo, si pone senz'altro nel solco di un comportamento connotato da scarsa diligenza.
Né depone a favore dell'attore la consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del primo grado di giudizio, nella quale le lesioni riportate dal sono state ritenute Pt_1
compatibili con la dinamica del sinistro.
pagina 6 di 8 Premesso che “Il giudice che abbia disposto una consulenza tecnica cd. percipiente può anche disattenderne le risultanze, ove motivi in ordine agli elementi di valutazione adottati e a quelli probatori utilizzati per addivenire alla decisione, specificando le ragioni per le quali ha ritenuto di discostarsi dalle conclusioni del CTU.” (Cass. Sent. n.
36638 del 25/11/2021), nel caso di specie, le risultanze cui è pervenuto il consulente vanno disattese dal momento che, alla luce di quanto precedentemente esposto, non può ritenersi dimostrata la verificazione stessa del sinistro.
In conclusione, l'inattendibilità dell'unica testimonianza acquisita e l'assenza di oggettivi riscontri probatori – in mancanza, peraltro, dell'intervento di forze di polizia sui luoghi di causa nell'immediatezza dell'evento - impediscono di ritenere dimostrata la dinamica, la stessa verità dell'incidente e delle sue cause prospettate dall'attore in termini radicalmente vaghi e generici.
Quanto precede comporta, dunque, il rigetto della domanda risarcitoria e del presente gravame.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. Giustizia 10.03.2014 n. 55 e ss. mod., in relazione al valore della controversia ed all'attività concretamente esercitata con attribuzione al procuratore anticipatario.
Si dà atto della totale soccombenza dell'appellante ai fini del versamento previsto dall'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 168/2014 del Giudice di Pace di Nola, così provvede:
1) rigetta l'appello per quanto di ragione e conferma la sentenza n. 168/2014 resa dal Giudice di pace di Nola in data 18.01.2014;
pagina 7 di 8 2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1
nella qualità di Impresa Designata per la alla Controparte_1 Org_1
liquidazione dei sinistri a carico del F.G.V.S., che si liquidano in euro 1.278,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario;
3) dà atto della totale soccombenza dell'appellante ai fini del versamento previsto dall'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. 115/2002.
Nola 13.06.2024
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi
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