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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 25/02/2025, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6199 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Carmen Arcellaschi Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi Giudice rel.
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6199/2024 promossa da:
(c.f. ) nato a [...] il [...], con l'Avvocato Parte_1 C.F._1
Piergiorgio Cannizzaro ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Desio, corso Italia n. 78;
RICORRENTE contro
(c.f. ), nata a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
pagina 1 di 5
CONCLUSIONI
Per il ricorrente:
NEL MERITO
1. Ritenere e dichiarare cessato il diritto al mantenimento previsto in favore della sig.ra Controparte_1 in sede di divorzio congiunto, per i motivi di cui al ricorso, a far data dal 1 febbraio 2024 essendo
[...] mutate le condizioni economiche che giustificavano il riconoscimento dell'assegno in favore dell'ex coniuge, dandosi atto che la stessa nonostante il tempo trascorso dal divorzio nulla ha fatto per rendersi economicamente autosufficiente.
2. In via subordinata ritenere e dichiarare cessato il diritto al mantenimento previsto in favore della sig.ra dalla domanda. Controparte_1
3. In via ulteriormente subordinata nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale dovesse ritenere ancora sussistente il diritto al mantenimento della sig.ra disporre la revisione Controparte_1 retroattiva dello stesso per i motivi di cui al ricorso, a far data dal 1 febbraio 2024, ovvero dalla data della domanda, riducendo l'importo dovuto ad € 100,00 o a quella diversa somma che riterrà di giustizia, limitandone, in ogni caso, il riconoscimento sino al compimento del 67° anno di età della stessa.
4. Con la condanna alle spese di giudizio
IN VIA ISTRUTTORIA
Al fine di valutare la data in cui la resistente ha estinto il mutuo a suo tempo contratto, che giustificava la maggiorazione dell'assegno di a euro 1000,00 anziché euro 805,17, si chiede che sia ordinato alla resistente di indicare in che data si è verificata l'estinzione del mutuo fornendo la relativa prova documentale.
In relazione agli ulteriori mezzi di prova, stante la natura eminentemente documentale della controversia, ove ritenuto necessario dal Tribunale, si chiede che sia ammessa la prova per interrogatorio formale e per testi sulle seguenti circostanze:
1. Vero che nonostante l'estinzione del mutuo, il ricorrente ha sempre provveduto a riconoscere in favore della moglie la maggior somma di euro 1000,00, a prescindere dalla diversa pattuizione contenuta nelle condizioni congiunte di divorzio.
2. Vero che la signora non ha mai svolto alcuna attività lavorativa a carattere continuativo, CP_1 preferendo qualche temporanea occupazione non regolarizzata.
3. Vero che in data 28 maggio 2011, il ricorrente ha contratto matrimonio con Controparte_2
R_ e dall'unione sono nati due figli, e l'ultima dei quali è ancora minorenne. R_1
4. Vero che per l'acquisto dell'abitazione coniugale, il ricorrente subisce una trattenuta mensile dal suo conto corrente personale di un importo che attualmente ammonta a euro 1073,83.
pagina 2 di 5 5. Vero che l'addebito della rata del mutuo sul conto corrente di cui il ricorrente è intestatario, viene effettuato alla fine di ogni mese.
6. Vero che il ricorrente percepisce una pensione di anzianità il cui importo viene accreditato mensilmente sul medesimo conto corrente.
7. Vero che il Signor è contitolare con il fratello della società F.LL AI snc, sita in Parte_1 R_3
Lazzate, che si occupa della verniciatura di materiale plastico.
8. Vero che il ricorrente quale socio amministratore della F.LL AI S.n.c. ha percepito fino al febbraio
2024 un corrispettivo di euro 3000,00 che veniva accreditato mediante bonifico bancario sul suo conto corrente.
9. Vero che la riduzione del fatturato ha drasticamente ridotto gli utili, costringendo gli amministratori a rinunziare al compenso e a cercare di contenere i costi di produzione, rinunciando ad avvalersi di alcuni dipendenti.
10. Vero che le somme corrisposte dalla società per l'attività prestata dai due contitolar,i si è interrotta in data 29 febbraio 2024, allorché la situazione in cui versava l'azienda non consentiva il prelievo di alcun importo in favore dei soci.
11. Vero che oltre alla soppressione del corrispettivo ricevuto dai soci amministratori, l'azienda ha dovuto privarsi dei lavoratori assunti in forza di contratti interinali ed ha concordato con un dipendente le dimissioni volontarie.
12. Vero che nonostante le iniziative adottate, la situazione aziendale, anche in conseguenza di una crisi strutturale del settore, non è mutato e non si è risolta la carenza di liquidità e la pesante passività accumulata.
13. Vero che la pensione di anzianità costituisce l'unico reddito attualmente percepito dal Signor cui Pt_1 va dedotta la rata di mutuo della casa coniugale.
pagina 3 di 5 Motivi della decisione
Con ricorso ex articoli 473bis.12 c.p.c. ed articolo 9 legge 898/1970 ha domandato nei Parte_1 confronti nei confronti di la modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. Controparte_1
2940/2007 emessa del Tribunale di Monza su conclusioni congiunte, domandando che si ritenesse cessato il diritto al mantenimento previsto in favore di a far data dal 1.2.2024, ovvero in via subordinata CP_1 dal momento della domanda, in via ulteriormente subordinata che si disponesse la revisione retroattiva del contributo al mantenimento a far data dal 1 febbraio 2024 riducendo l'importo ad euro 100,00; a sostegno delle sue domande, il ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio con in data 13.4.1985; che CP_1 in data 15.2.1996 veniva omologata la separazione consensuale;
in data 11.10.2007 con sentenza n.
2940/2007 veniva pronunciata su ricorso congiunto dal Tribunale di Monza la cessazione degli effetti civili del matrimonio nel quale le parti concordavano un assegno di mantenimento al 50% per la moglie e al 50% per il figlio di euro 1.610,35; che nella medesima sentenza le parti concordavano che, una volta che il figlio fosse divenuto economicamente indipendente, l'assegno per la moglie sarebbe stato quantificato in euro
1.000,00, fino all'estinzione di un mutuo contratto dalla resistente per l'acquisto di un'abitazione; che dopo tale data, l'importo dell'assegno divorziale sarebbe tornato ad euro 805,18; che, nonostante l'estinzione del mutuo, il ricorrente continuava a versare euro 1.000,00 alla resistente;
che la resistente non aveva mai svolto alcuna attività lavorativa continuativa;
che il ricorrente si era risposato e dall'unione erano nati R_
(il 28 febbraio 2006) e (il 24 ottobre 2007); che la sua seconda moglie era casalinga;
di R_1 corrispondere mensilmente euro 1.073,83 per l'acquisto della sua nuova abitazione;
di essere socio con il fratello della società F.LL AI snc;
che la società subiva una drastica riduzione del fatturato e in data
29.2.2024 la società interrompeva il versamento al ricorrente della somma per l'attività prestata;
che, a causa del tracollo finanziario, i soci dell'azienda licenziavano alcuni dipendenti e rinunciavano all'emolumento mensile che ammontava ad euro 3.000,00; che il ricorrente percepiva la pensione di anzianità che ammontava ad euro 2.230,83; che il ricorrente interrompeva il versamento mensile a titolo di contributo al mantenimento della moglie da febbraio 2024.
Il Giudice dettava i provvedimenti necessari per l'instaurazione del contraddittorio;
la resistente non si costituiva ed alla udienza ex articolo 473bis.21 c.p.c.. del 20.2.2025 nessuno compariva.
Ai sensi dell'articolo 473bis.21 c. 1 ultimo capoverso c.p.c. salvo che il processo sia introdotto on ricorso del
Pubblico Ministero, se l'attore non compare o rinuncia e il convenuto costituito non chiede che si proceda in sua assenza, il procedimento si estingue.
Nel caso di specie, non essendosi la resistente costituita e non essendo il ricorrente comparso alla udienza, deve dichiararsi l'estinzione del procedimento.
Le spese di lite sono irripetibili.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'epigrafato ricorso:
1. dichiara l'estinzione del procedimento;
2. spese di lite irripetibili.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 20.2.2025
Il Giudice
Claudia Bonomi
Il Presidente
Carmen Arcellaschi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Carmen Arcellaschi Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi Giudice rel.
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6199/2024 promossa da:
(c.f. ) nato a [...] il [...], con l'Avvocato Parte_1 C.F._1
Piergiorgio Cannizzaro ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Desio, corso Italia n. 78;
RICORRENTE contro
(c.f. ), nata a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
pagina 1 di 5
CONCLUSIONI
Per il ricorrente:
NEL MERITO
1. Ritenere e dichiarare cessato il diritto al mantenimento previsto in favore della sig.ra Controparte_1 in sede di divorzio congiunto, per i motivi di cui al ricorso, a far data dal 1 febbraio 2024 essendo
[...] mutate le condizioni economiche che giustificavano il riconoscimento dell'assegno in favore dell'ex coniuge, dandosi atto che la stessa nonostante il tempo trascorso dal divorzio nulla ha fatto per rendersi economicamente autosufficiente.
2. In via subordinata ritenere e dichiarare cessato il diritto al mantenimento previsto in favore della sig.ra dalla domanda. Controparte_1
3. In via ulteriormente subordinata nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale dovesse ritenere ancora sussistente il diritto al mantenimento della sig.ra disporre la revisione Controparte_1 retroattiva dello stesso per i motivi di cui al ricorso, a far data dal 1 febbraio 2024, ovvero dalla data della domanda, riducendo l'importo dovuto ad € 100,00 o a quella diversa somma che riterrà di giustizia, limitandone, in ogni caso, il riconoscimento sino al compimento del 67° anno di età della stessa.
4. Con la condanna alle spese di giudizio
IN VIA ISTRUTTORIA
Al fine di valutare la data in cui la resistente ha estinto il mutuo a suo tempo contratto, che giustificava la maggiorazione dell'assegno di a euro 1000,00 anziché euro 805,17, si chiede che sia ordinato alla resistente di indicare in che data si è verificata l'estinzione del mutuo fornendo la relativa prova documentale.
In relazione agli ulteriori mezzi di prova, stante la natura eminentemente documentale della controversia, ove ritenuto necessario dal Tribunale, si chiede che sia ammessa la prova per interrogatorio formale e per testi sulle seguenti circostanze:
1. Vero che nonostante l'estinzione del mutuo, il ricorrente ha sempre provveduto a riconoscere in favore della moglie la maggior somma di euro 1000,00, a prescindere dalla diversa pattuizione contenuta nelle condizioni congiunte di divorzio.
2. Vero che la signora non ha mai svolto alcuna attività lavorativa a carattere continuativo, CP_1 preferendo qualche temporanea occupazione non regolarizzata.
3. Vero che in data 28 maggio 2011, il ricorrente ha contratto matrimonio con Controparte_2
R_ e dall'unione sono nati due figli, e l'ultima dei quali è ancora minorenne. R_1
4. Vero che per l'acquisto dell'abitazione coniugale, il ricorrente subisce una trattenuta mensile dal suo conto corrente personale di un importo che attualmente ammonta a euro 1073,83.
pagina 2 di 5 5. Vero che l'addebito della rata del mutuo sul conto corrente di cui il ricorrente è intestatario, viene effettuato alla fine di ogni mese.
6. Vero che il ricorrente percepisce una pensione di anzianità il cui importo viene accreditato mensilmente sul medesimo conto corrente.
7. Vero che il Signor è contitolare con il fratello della società F.LL AI snc, sita in Parte_1 R_3
Lazzate, che si occupa della verniciatura di materiale plastico.
8. Vero che il ricorrente quale socio amministratore della F.LL AI S.n.c. ha percepito fino al febbraio
2024 un corrispettivo di euro 3000,00 che veniva accreditato mediante bonifico bancario sul suo conto corrente.
9. Vero che la riduzione del fatturato ha drasticamente ridotto gli utili, costringendo gli amministratori a rinunziare al compenso e a cercare di contenere i costi di produzione, rinunciando ad avvalersi di alcuni dipendenti.
10. Vero che le somme corrisposte dalla società per l'attività prestata dai due contitolar,i si è interrotta in data 29 febbraio 2024, allorché la situazione in cui versava l'azienda non consentiva il prelievo di alcun importo in favore dei soci.
11. Vero che oltre alla soppressione del corrispettivo ricevuto dai soci amministratori, l'azienda ha dovuto privarsi dei lavoratori assunti in forza di contratti interinali ed ha concordato con un dipendente le dimissioni volontarie.
12. Vero che nonostante le iniziative adottate, la situazione aziendale, anche in conseguenza di una crisi strutturale del settore, non è mutato e non si è risolta la carenza di liquidità e la pesante passività accumulata.
13. Vero che la pensione di anzianità costituisce l'unico reddito attualmente percepito dal Signor cui Pt_1 va dedotta la rata di mutuo della casa coniugale.
pagina 3 di 5 Motivi della decisione
Con ricorso ex articoli 473bis.12 c.p.c. ed articolo 9 legge 898/1970 ha domandato nei Parte_1 confronti nei confronti di la modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. Controparte_1
2940/2007 emessa del Tribunale di Monza su conclusioni congiunte, domandando che si ritenesse cessato il diritto al mantenimento previsto in favore di a far data dal 1.2.2024, ovvero in via subordinata CP_1 dal momento della domanda, in via ulteriormente subordinata che si disponesse la revisione retroattiva del contributo al mantenimento a far data dal 1 febbraio 2024 riducendo l'importo ad euro 100,00; a sostegno delle sue domande, il ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio con in data 13.4.1985; che CP_1 in data 15.2.1996 veniva omologata la separazione consensuale;
in data 11.10.2007 con sentenza n.
2940/2007 veniva pronunciata su ricorso congiunto dal Tribunale di Monza la cessazione degli effetti civili del matrimonio nel quale le parti concordavano un assegno di mantenimento al 50% per la moglie e al 50% per il figlio di euro 1.610,35; che nella medesima sentenza le parti concordavano che, una volta che il figlio fosse divenuto economicamente indipendente, l'assegno per la moglie sarebbe stato quantificato in euro
1.000,00, fino all'estinzione di un mutuo contratto dalla resistente per l'acquisto di un'abitazione; che dopo tale data, l'importo dell'assegno divorziale sarebbe tornato ad euro 805,18; che, nonostante l'estinzione del mutuo, il ricorrente continuava a versare euro 1.000,00 alla resistente;
che la resistente non aveva mai svolto alcuna attività lavorativa continuativa;
che il ricorrente si era risposato e dall'unione erano nati R_
(il 28 febbraio 2006) e (il 24 ottobre 2007); che la sua seconda moglie era casalinga;
di R_1 corrispondere mensilmente euro 1.073,83 per l'acquisto della sua nuova abitazione;
di essere socio con il fratello della società F.LL AI snc;
che la società subiva una drastica riduzione del fatturato e in data
29.2.2024 la società interrompeva il versamento al ricorrente della somma per l'attività prestata;
che, a causa del tracollo finanziario, i soci dell'azienda licenziavano alcuni dipendenti e rinunciavano all'emolumento mensile che ammontava ad euro 3.000,00; che il ricorrente percepiva la pensione di anzianità che ammontava ad euro 2.230,83; che il ricorrente interrompeva il versamento mensile a titolo di contributo al mantenimento della moglie da febbraio 2024.
Il Giudice dettava i provvedimenti necessari per l'instaurazione del contraddittorio;
la resistente non si costituiva ed alla udienza ex articolo 473bis.21 c.p.c.. del 20.2.2025 nessuno compariva.
Ai sensi dell'articolo 473bis.21 c. 1 ultimo capoverso c.p.c. salvo che il processo sia introdotto on ricorso del
Pubblico Ministero, se l'attore non compare o rinuncia e il convenuto costituito non chiede che si proceda in sua assenza, il procedimento si estingue.
Nel caso di specie, non essendosi la resistente costituita e non essendo il ricorrente comparso alla udienza, deve dichiararsi l'estinzione del procedimento.
Le spese di lite sono irripetibili.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'epigrafato ricorso:
1. dichiara l'estinzione del procedimento;
2. spese di lite irripetibili.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 20.2.2025
Il Giudice
Claudia Bonomi
Il Presidente
Carmen Arcellaschi
pagina 5 di 5