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Sentenza 8 novembre 2024
Sentenza 8 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 08/11/2024, n. 2485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2485 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore – Prima Sezione Civile - così composto: dott.ssa Aurelia Cuomo presidente dott. Simone Iannone giudice dott.ssa Jone Galasso giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1744 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Cafaro;
Parte_1
parte ricorrente
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberta Milantoni;
Controparte_1
parte resistente
nonché contro
Il P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore interventore ex lege
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI: come da atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08.05.2024, chiedeva che, a modifica della Parte_1 sentenza di divorzio n. 1440/2021 del Tribunale di Nocera Inferiore, l'assegno di mantenimento fosse versato direttamente alle figlie, in quanto divenute entrambe maggiorenni.
Con memoria difensiva depositata in data 02.10.2024, si costituiva in Controparte_1 giudizio e chiedeva il rigetto dell'avverso dedotto, deducendo che non poteva essere accolta la domanda della ricorrente in assenza della richiesta formulata dalle figlie di corresponsione diretta dell'assegno di mantenimento;
inoltre, chiedeva che l'assegno di mantenimento fosse aumentato ad €. 500,00 atteso che le figlie – in quanto divenute maggiorenni – avevano nuove esigenze e che le condizioni di vita della ricorrente era migliorate poiché – anche se già lavorava come insegnante al momento del divorzio – di recente era tornata a vivere in Campania. Inoltre, chiedeva che le spese straordinarie fossero ripartite nella misura del 70% a carico della ricorrente e per la restante a parte a suo carico;
in via subordinata, chiedeva che fosse riconosciuta la rivalutazione sull'intero importo fissato in sede di divorzio per il mantenimento delle figlie.
Tanto premesso in punto di fatto, la domanda va accolta.
Giova ricordare che, ai sensi dell'art. 9 della l. n. 898 del 1970 (così come modificato dall'art. 2 della l. n. 436 del 1978 e dall'art. 13 della l. n. 74 del 1987), le sentenze di divorzio passano in cosa giudicata "rebus sic stantibus", rimanendo cioè suscettibili di modifica quanto ai rapporti economici o all'affidamento dei figli in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi (cfr.
Cassazione civile sez. I, 03/02/2017, n.2953).
Di conseguenza, la modifica delle condizioni resta ammissibile solo qualora sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, per tali dovendo intendersi fatti nuovi e non dedotti o deducibili in precedenza, idonei ad incidere sulle condizioni economiche degli obbligati o dei beneficiari rispetto alla situazione presa in considerazione al momento della pronuncia divorzio (cfr. Tribunale
Salerno, sez. I, 23/03/2013). Ciò perché i provvedimenti in questione nei procedimenti di separazione e divorzio sono quindi inidonei al giudicato e soggetti alla clausola rebus sic stantibus, con la conseguenza che sono modificabili se emergono nuove circostanze rispetto al momento in cui è stato adottato il provvedimento di cui si chiede la modifica.
Nel caso di specie, la domanda va accolta poiché le figlie sono divenute maggiorenni in un momento successivo alla pronuncia di divorzio ed è legittimo che – ai sensi dell'art. 337 septies
c.c. – l'assegno sia corrisposto dalla madre direttamente alle figlie. Non è necessaria a tal fine la richiesta formulata da queste ultime poiché tale condizione non è richiesta dalla norma (v. art. 337 septies c.c.), che sul punto prevede quale modalità ordinaria – salva diversa valutazione del giudice – la corresponsione dell'assegno direttamente agli aventi diritto.
Non va accolta invece la domanda riconvenzionale proposta da parte resistente poiché non vi è prova di un miglioramento delle condizioni economiche della ricorrente.
Quest'ultima infatti – già insegnante al momento del divorzio – non ha conosciuto alcun incremento dei propri redditi a seguito del trasferimento di recente avvenuto dalla regione
Lombardia alla regione Campania;
né tantomeno il resistente ha allegato e/o documentato circostanze ulteriori per le quali i redditi della ricorrente sarebbero aumentati.
Pertanto, la domanda va rigettata.
Va invece accolta la richiesta formulata dal resistente di riconoscimento della rivalutazione sulla somma dovuta a titolo di assegno di mantenimento nonché sulle spese straordinarie.
Poiché tuttavia la rivalutazione va riconosciuta sola sulla somma periodica dovuta dall'obbligato, occorre riconoscere tale emolumento anche sulle spese straordinarie poiché le parti hanno provveduto già a quantificarle nel contributo certo mensile di €. 200,00.
A tale risultato interpretativo si può giungere richiamando i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “se in sede di separazione coniugale, in aggiunta al mantenimento ordinario, è stata prevista a carico di un genitore la corresponsione di un ulteriore importo forfettario annuale per le spese destinate alle vacanze estive dei figli, si è inteso attribuire ai figli un ulteriore contributo quantificabile in anticipo, in osservanza del principio di proporzionalità rispetto alla situazione economica dei genitori e alle consuetudini di vita dei figli.
Come tale si tratta di un contributo certo nel suo costante e prevedibile ripetersi a cadenza annuale, integrativo del contributo di mantenimento mensile perché anch'esso destinato ai bisogni ordinari dei figli e rientrante nel loro regime di vita, nonché, come tale, assoggettabile all'automatico adeguamento Istat ai sensi dell'art. 337 ter c.c., a tutela dell'interesse della prole”
(Cass. ord. 10920/2023).
Le spese di lite sono compensate in ragione della natura delle questioni trattate e tenuto conto dei rapporti esistenti tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dispone che, a modifica della sentenza n. 1440/2021 del Tribunale di Nocera Inferiore,
versi l'assegno di mantenimento direttamente alle figlie Parte_1 maggiorenni;
2. dispone inoltre che corrisponda alle figlie la somma mensile di Parte_1
€. 450,00 oltre a rivalutazione secondo gli indici ISTAT;
3. spese di lite compensate.
Così deciso in Nocera Inferiore, 06.11.2024
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Jone Galasso dott.ssa Aurelia Cuomo