TRIB
Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 24/07/2025, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1736 /2022
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Margherita Pastorino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
( , elettivamente domiciliata in Corso Garibaldi Parte_1 C.F._1
n. 123, VALENZA, presso lo studio dell'Avv. DORO PATRIZIA, che la rappresenta e difende, giusta mandato in atti;
-Parte Attrice Opponente-
contro
(codice fiscale e partita IVA: , e per essa, quale Controparte_1 P.IVA_1 mandataria, nella persona della procuratrice Dott.ssa rappresentata CP_2 CP_3
e difesa dall'Avv. DAVIDE DALMASSO, elettivamente domiciliata in Alessandria – Piazza
Garibaldi nr. 5 presso lo Studio e la persona dell'Avv. Giuseppe Grosso, giusta mandato in atti
- Convenuta opposta -
Avente ad oggetto: fideiussione – contratti bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice opponente ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente in data
7.3.2025.
Parte convenuta opposta ha concluso come da memroia autorizzata depositata in data 7.11.2024.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Su ricorso datato 07.03.2022, il Tribunale di Alessandria, con D.I. n. 368/2022, ingiungeva alla IG.ra di pagare in favore di di seguito, per brevità, Parte_1 Controparte_1 anche semplicemente “ ) la somma di Euro 51.645,70, oltre agli interessi al tasso CP_1
1 contrattualmente pattuito dal 19.01.2004 al saldo ed oltre alle spese della procedura monitoria.
Parte ricorrente deduceva di essere divenuta titolare del rapporto azionato in seguito a diverse cessioni del credito;
allegava che la IG.ra in data 19.03.1997, aveva rilasciato Parte_1 fideiussione bancaria omnibus in favore dell'allora garanzia di tutte Controparte_4 le obbligazioni contratte e contraende nei confronti di quest'ultima da parte del IG. per Parte_2 la somma pari ad odierni Euro 12.911,42, pagabili a semplice richiesta, successivamente elevata ad
Euro 51.645,70; asseriva infine di essere creditrice nei confronti del IG. per la complessiva Pt_2 somma di Euro 112.238,73, per capitale ed interessi al 14.02.2022, e che quest'ultimo risultava essere deceduto in data 25.06.2018.
Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice proponeva opposizione avverso il D.I. n.
368/2022 anzidetto, eccependo, da un lato ed in via preliminare, la confusione nell'indicazione da parte dell'opposta dei dati della difesa e della domiciliazione;
dall'altro, deducendo l'intervenuta prescrizione del credito azionato con il monitorio.
Affermava inoltre di aver formalmente revocato, a mezzo raccomandata del 02.02.2004, le garanzie prestate, negando altresì di averle consapevolmente sottoscritte: a tal riguardo riferiva che in sede di firma non era stata resa edotta che con la sottoscrizione dei moduli bancari stesse concedendo delle garanzie per le obbligazioni contratte dal IG. rappresentava ancora che in sede di Parte_2 separazione il signor l'aveva liberata da ogni garanzia dalla stessa prestata accollandosi i debiti Pt_2 bancari.
Inoltre, deduceva che, nell'ambito della procedura esecutiva n. R.G.E. 129/2006, attivata da nei confronti del IG. a era stata assegnata la somma di Parte_3 Parte_2 Parte_3
Euro 23.075,33, la quale non era stata però considerata dalla opposta ai fini della determinazione del quantum e degli interessi richiesti.
Parte opponente concludeva chiedendo in sostanza la revoca del decreto ingiuntivo opposto e in subordine la rideterminazione della eventuale somma dovuta.
Con comparsa di costituzione datata 02.12.2022, si costituiva in giudizio parte convenuta opposta, contestando le deduzioni attoree. In particolare, a fronte delle deduzioni effettuate dall'opponente, parte opposta allegava a) che le indicazioni relative alla difesa e alla domiciliazione nel monitorio non avevano in ogni caso arrecato alcun pregiudizio alla signora che aveva bene potuto Pt_1 formulare tempestivamente la propria opposizione;
b) che l'asserita revoca delle garanzie prestate dalla IG.ra otesse tuttalpiù produrre i propri effetti ex nunc e limitatamente ad eventuali Pt_1 obbligazioni nate successivamente alla data della comunicazione effettuata a mezzo raccomandata, ovvero nel caso di specie successivamente al 3.2.2004; c) che le somme incassate da Parte_3 nell'ambito della procedura esecutiva n. R.G.E. 129/2006 erano state assegnate in ragione di
[...]
2 un diritto di credito differente rispetto a quello oggetto del monitorio;
d) che in sostanza l'accollo dei debiti in sede di separazione da parte del sig. aveva efficacia solo tra le parti e non della Pt_2 CP_5 risultando quindi tale circostanza irrilevante;
e) che non potevano considerarsi decorsi i termini di prescrizione in quanto, a seguito della concessione del D.I. 545/2006 nei confronti del debitore principale sig. la in forza di tale titolo era intervenuta nella procedura esecutiva CP_6 CP_5 immobiliare rge 129/2006 conclusasi nel 2018 e in forza del combinato disposto degli artt. 1310 c.c.
e 2945 c.c. l'intervento in tale procedura aveva provocato l'interruzione del decorso prescrizionale anche nei confronti della garante.
Concludeva l'opposta chiedendo in sostanza la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza datata 23.02.2023, il Giudice concedeva l'esecuzione provvisoria del D.I. opposto.
Espletata la procedura di mediazione con esito negativo e successivamente al deposito delle memorie ex art. 183, comma VI c.p.c., con atto di integrazione della domanda datato 24.04.2024, parte opponente, richiamando la pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 9479/23, chiedeva in sostanza il controllo e la valutazione da parte del Giudice dell'abusività delle clausole contrattuali contenute nella fideiussione omnibus limitata del 19.3.1997 azionata dall'opposta in sede di monitorio. A tale fine l'attrice in opposizione poneva in evidenza il dettato di cui all'art. 12 del contratto sottoscritto dalle parti, in quanto derogante all'art. 190 c.c..
All'udienza dell'11.03.2025, fatte precisare le conclusioni, il Giudice tratteneva la causa in decisione concedendo i termini per conclusionali e repliche di cui all'art. 190 c.p.c..
*****
L'opposizione proposta dalla parte attrice è infondata e pertanto deve essere rigettata con conseguente integrale conferma del D.I. opposto.
Preliminarmente, deve richiamarsi l'orientamento prevalente, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, secondo il quale nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la loro posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente, aveste la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (Cass. civile, sez. II, 24 maggio 2010, n. 12622;
Cass. civile, sez. lav., 13 luglio 2009, n. 16340; Cass. civile, sez. I, 31 maggio 2007 n. 12765; Cass. civile, sez. I, 03 febbraio 2006, n. 2421; Cass. civile, sez. III, 24 novembre 2005, n. 24815; Cass. civile, sez. II, 30 luglio 2004, n. 14556; Cass. civile, sez. III, 17 novembre 2003, n. 17371; Cass. civile, sez. II, 4 aprile 2003, n. 5321; Cass. civile, sez. I, 27 giugno 2000, n. 8718; Cass. civile, sez.
3 II, 29 gennaio 1999, n. 807; Cass. civile, sez. lav., 17 novembre 1997, n. 11417; Cass. civile, Sezioni
Unite, 07 luglio 1993 n. 7448).
Inoltre, resta fermo il fondamentale orientamento seguito dalla Cassazione civile a Sezioni Unite 30 ottobre 2001 n. 13533 secondo cui “il creditore (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto), sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione
o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto (e, dunque nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'attore opponente) a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass., Sezioni Unite, 30 ottobre 2001 n. 13533).
Ciò detto nel caso di specie la parte opposta ha dato prova del titolo in forza del quale ha agito e nello specifico ha prodotto la fideiussione omnibus rilasciata in data 19.03.97 dalla IG.ra
[...]
con la quale quest'ultima si costituiva fideiussore in favore del IG. sino alla Parte_1 Parte_2 concorrenza della somma di Lire 25.000,00, “per l'adempimento delle obbligazioni verso codesta
Azienda di credito, dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite al predetto nominativo…”, salvo poi elevare l'importo massimo garantito a Lire 100.000.000,00 (cfr. doc. 2 del fascicolo monitorio di parte opposta). La stessa opponente ha confermato la concessione di tali garanzie. Così si legge nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo: “Corrisponde al vero che la signora a suo tempo Parte_1 aveva prestato le garanzie indicate da controparte”.
Neanche risulta specificamente contestato il debito del sig. che risulta perdipiù dal decreto Pt_2 ingiuntivo dichiarato esecutivo di cui al doc. 1 del fascicolo monitorio.
L'opponente ha tuttavia formulato una serie di eccezioni che verranno di seguito esaminate.
Per quanto concerne la titolarità del credito opposto si osserva quanto segue.
Solamente in sede di comparsa conclusionale, la IG.ra ha contestato la carenza di Pt_1 legittimazione attiva della controparte, lamentando la mancata produzione in giudizio del “contratto di cessione del credito, prova che in base alla consolidata Giurisprudenza – da ultimo Cassaz
3405/2024 e corte di appello di Venezia sent. 381/2025 e prima di esse Cass 24798/2020 e Cass
9768/2016 – non risulta raggiunta dalla produzione dell'estratto della Gazzetta Ufficiale di cessione del credito e/o di altre dichiarazioni unilaterali relative alla citata cessione come i documenti depositati da controparte” (cfr. comparsa conclusionale di parte opponente).
Tuttavia, tale eccezione, sulla base delle motivazioni illustrate dall'opponente stessa, deve essere riferita alla titolarità del rapporto piuttosto che alla legittimazione attiva.
4 Invero, se da un lato la legittimazione ad agire costituisce un presupposto processuale dell'azione e, come tale, viene valutata sulla base della domanda, spettando quindi a chiunque faccia valere in giudizio un diritto di cui deduca esserne titolare, la titolarità attiva è invece riferibile alla concreta posizione di titolarità rispetto alla situazione giuridica dedotta e, di conseguenza, la sua sussistenza, come si è detto, deve essere allegata e dedotta dall'attore sostanziale.
Tuttavia, secondo l'orientamento giurisprudenziale di legittimità affermatosi con Cass. civile, S.U. del 16 febbraio 2016, n. 2951 ed ancora recentemente confermato, “la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto.”.Si veda invero la recentissima pronuncia della Corte di Cassazione nello stesso senso, secondo la quale: “La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto.
(Nella specie, la S.C., in un giudizio di risarcimento del danno derivante da evento alluvionale, ha escluso, cassando sul punto la sentenza impugnata, che l'attore avesse l'onere di provare la titolarità del diritto di proprietà sull'immobile e sul veicolo danneggiati, stante la tardività della contestazione svolta dal convenuto solo con la comparsa conclusionale ed a fronte di difese, contenute CP_7 nella comparsa di costituzione, costituenti riconoscimento implicito della suddetta titolarità).” (cfr.
Cass. civ., sez III, 22 aprile 2025, n. 10435).
Nel caso di specie, parte opposta già in sede di monitorio, ha affermato di essere divenuta CP_1 titolare del credito azionato in seguito a plurime cessioni in blocco ed a fusioni di persone giuridiche, mentre l'ingiunta IG.ra in sede di atto di citazione in opposizione nonché nelle seguenti Pt_1 memorie istruttorie, come si è detto, dopo aver riconosciuto la sottoscrizione del contratto, si è difesa deducendo, fra le altre, argomentazioni relative alla prescrizione ed alla revoca delle garanzie prestate, al fatto che l'opposta si sarebbe già in parte soddisfatta in seguito alle assegnazioni ottenute nell'ambito del procedimento esecutivo n. R.G.E. 129/2006, pertanto implicitamente riconoscendo la titolarità del credito in oggetto in capo alla controparte.
L'eccezione del difetto di titolarità del rapporto in capo all'opposta deve essere pertanto rigettata.
Esaminando le ulteriori contestazioni dedotte dall'opponente, si ritiene debbano considerarsi prive di pregio sia le eccezioni sollevate in relazione alle confuse indicazioni del difensore e domiciliatario di parte opposta nel procedimento monitorio, sia in relazione alla mancanza di consapevolezza dell'opponente circa la propria costituzione quale fideiussore in conseguenza della sottoscrizione del contratto di cui sopra.
5 Invero, a parte il fatto che nel ricorso per decreto ingiuntivo è indicato l'Avv. Davide Dalmasso quale difensore e l'Avv. Grosso quale domiciliatario, in ogni caso l'indicazione nel decreto ingiuntivo n.
368/2022 dell'Avv. Giuseppe Grosso in sostanze come difensore invece che domiciliatario, in luogo dell'Avv. Davide Dalmasso, reale difensore di parte opposta in forza di procura depositata nel fascicolo del monitorio e notificata congiuntamente al D.I. in oggetto (cfr. doc. n. 1 di parte opponente), consiste in un mero errore materiale che non risulta aver leso il diritto alla difesa della parte opponente, avendo questa potuto presentare tempestiva opposizione ed esplicare compiutamente le proprie argomentazioni e difese.
In riferimento alla mancanza di consapevolezza circa la concessione della garanzia fideiussoria, si osserva invece che l'art. 1 del contratto principale prodotto dalle parti, sul quale l'opponente ha apposto ben due firme, espone in maniera chiara e precisa che “La fideiussione garantisce tutto quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi anche se moratori ed ogni altro accessorio, nonché per ogni spesa anche se di carattere giudiziario ed ogni onere tributario” (cfr. doc. 2 del fascicolo monitorio di parte opposta, doc. n. 5 di parte opponente). Peraltro, anche il successivo atto di elevazione della somma massima garantita riportava espressamente che “Con riferimento alla fideiussione da me/noi rilasciataVi nell'interesse di e dei suoi successori o aventi Parte_2 causa con mia/nostra del 19.03.1997, Vi dichiaro/dichiariamo che la mia/nostra fideiussione garantirà il soddisfacimento delle obbligazioni del predetto debitore principale sino alla maggiore concorrenza di L. 100.000.000,00…” (cfr. doc. 2 del fascicolo monitorio di parte opposta, doc. n. 5 di parte opponente).
Non si possono, pertanto, alla luce di ciò, ritenere fondate le contestazioni relative alla mancanza di consapevolezza dell'opponente circa la propria costituzione quale fideiussore.
Priva di fondamento è altresì l'eccezione sollevata dalla IG.ra elativamente alla revoca Pt_1 delle garanzie prestate a mezzo raccomandata A/R del 02/03.02.2004 (cfr. doc. n. 2 di parte opponente), inviata solamente in seguito della richiesta di pagamento da parte di
[...] el 19/23.01.2004 (cfr. doc. n. 3 del monitorio). CP_8
In tal senso, si osserva che, l'art. 4 del contratto di fideiussione, oggetto di specifica sottoscrizione, dispone espressamente che “Il fideiussore può recedere dalla garanzia dandone comunicazione all'azienda di credito con lettera raccomandata. […] Il fideiussore risponde, oltre che delle obbligazioni del debitore in essere al momento in cui l'Azienda di credito ha preso conoscenza del recesso, di ogni altra obbligazione che venisse a sorgere o a maturare successivamente in dipendenza dei rapporti esistenti al momento suindicato…” (cfr. doc. n. 2 del fascicolo monitorio).
È chiaro quindi che al più la revoca in questione può essere riferita ad obbligazioni sorte successivamente alla stessa. Nel caso di specie il debito garantito oggetto del presente giudizio era
6 già esistente al momento della revoca, come risulta infatti dalla diffida di pagamento per € 59.890,00, oltre interessi del 19-23 gennaio 2004. Neanche si ritiene che sussistano i presupposti di un affidamento dell'opponente nel fatto che il creditore non intendesse più agire nei confronti della garante, considerato intanto quanto chiaramente indicato nel contratto di fideiussione all'art. 4 e sopra riportato ed inoltre che non risulta alcun atto o comportamento di rinuncia a fare valere la garanzia fideiussoria da parte del creditore.
Parimenti da rigettarsi sono le eccezioni sollevate dall'opponente in relazione all'intervenuta prescrizione ed al parziale soddisfacimento del credito azionato con il monitorio.
In tal senso, deve qui richiamarsi il disposto di cui all'art. 1957, IV comma c.c., il quale postula che
“L'istanza proposta contro il debitore interrompe la prescrizione anche nei confronti del fideiussore”.
Risulta documentalmente provato e comunque non specificamente contestato che in data 23.01.2004, nformava la IG.ra dell'intervenuta revoca di ogni Controparte_8 Parte_1 affidamento concesso in capo alla diffidando l'immediato pagamento della Parte_4 complessiva somma di Euro 59.890,00, oltre agli interessi contrattuali maturati e maturandi (cfr. doc.
n. 3 fascicolo monitorio di parte opposta)
Dalla documentazione prodotta emerge poi che in data 10.07.06, pertanto prima del decorso del termine di prescrizione decennale, il Tribunale di Alessandria, ingiungeva al IG. di Parte_2 pagare in favore di a somma di Euro 93.358,95 oltre interessi al tasso Controparte_8 legale dalla data del 16.06.06 al saldo ed oltre alle spese della procedura (cfr. doc. n. 1 del fascicolo monitorio di parte opposta).
Parimenti risulta dai documenti e non risulta specificamente contestato che per il medesimo credito ormulava istanza di intervento in subentro rispetto a che Controparte_9 Controparte_8 già in data 12.12.2006 era intervenuta nella esecuzione R.G.E. n. 129/2006 per il medesimo credito di € 93.358,95 portato dal D.I. di cui sopra del 10.7.2006 (cfr. doc. n. 5 del fascicolo monitorio).
Infine, è documentato (cfr. doc. n. 7 del fascicolo monitorio) e parte opponente non ha comunque specificamente contestato che la procedura esecutiva di cui al n. R.G.E. 129/2006 si sia conclusa solamente nel 2018, all'esito della quale, con raccomandata A/R ricevuta in data 26.02.2020, la mandataria di parte opposta, sollecitava nuovamente la IG.ra a CP_2 Pt_1 corrispondere quanto dovuto nei limiti dell'importo garantito (cfr. doc. n. 8 del fascicolo monitorio).
Pertanto, essendo stato il D.I. opposto poi concesso nel 2022, non risulta decorso il termine di prescrizione ordinario di cui all'art. 2946 c.c..
Si badi che l'intervento nella procedura esecutiva di cui sopra ha interrotto la prescrizione ai sensi dell'art. 2943 cc secondo il quale la prescrizione è interrotta dalla notifica dell'atto con il quale si
7 inizia un giudizio sia questo di cognizione o conservativo o esecutivo ed è pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio.
Nel caso di specie, pertanto, la domanda di intervento nella procedura esecutiva di cui sopra ha interrotto la prescrizione che ricominciato il suo decorso dalla conclusione della stessa procedura esecutiva (nel 2018).
A fronte di tutto quanto sopra indicato, l'eccezione di prescrizione formulata dall'opponente deve essere rigettata.
Con riferimento invece alle somme assegnate nell'ambito del procedimento n. R.G.E. 129/2006, risulta documentalmente provato che queste venivano attribuite ad Controparte_8 quale creditore procedente, a soddisfacimento di un proprio credito assistito da ipoteca volontaria iscritta il 27.09.2000, ammontante ad Euro 42.779,23 e pertanto differente da quello oggetto della presente controversia (cfr. doc. n. 6 del fascicolo monitorio di parte opposta).
Non risultano pertanto errori in tale senso in relazioni all'importo azionato dall'opposta.
Quanto all'“accollo” in sede di separazione si evidenzia che le condizioni di separazione non risultano opponibili alla parte opposta, risultando pertanto irrilevanti (v. doc. 3 parte opponente ove si legge tra l'altro “Impegno del marito di liberare la moglie da qualsiasi obbligazione di qualsiasi genere e natura contratta per la ditta ind. Valter Tosi”). Si trattava pertanto di un mero impegno e comunque con effetti esclusivamente tra i signori e Pt_2 Pt_1
Infine, come si è detto, con atto di integrazione della domanda datato 24.04.2024, parte opponente chiedeva in maniera del tutto generica il controllo di abusività delle clausole contrattuali della fideiussione e deduceva ancora la vessatorietà dell'art. 12 dello stesso contratto, in quanto derogante alle disposizioni dettate dall'art. 190 c.c. secondo il quale “I creditori possono agire in via sussidiaria sui beni personali di ciascuno dei coniugi, nella misura della metà del credito, quando i beni della comunione non sono sufficienti a soddisfare i debiti su di essa gravanti”.
La richiesta di verifica della vessatorietà è del tutto generica, tranne che con riferimento all'art. 12 della fideiussione. Ebbene, con riferimento a tale unico articolo (del seguente tenore: “Ove la fideiussione sia prestata da coniugi, l'Azienda di credito è espressamente autorizzata, in deroga all'art 190 cc, ad agire in via principale, anziché sussidiaria, e per l'intero suo credito sui beni personali di ciascuno dei coniugi”), individuato come abusivo, si rileva che l'opponente non ha specificamente chiarito se lo stesso sia stato o meno applicato al caso di specie, quindi la rilevanza nel presente giudizio di una eventuale dichiarazione di nullità. Oltretutto le parti risultano separate già dal 2004 (cfr. doc. 3 parte opponente), divorziate nel giugno 2008 (cfr. doc. 4 fascicolo opponente)
e il sig. risulta deceduto in data 25.6.2018 (cfr doc. 10 fascicolo monitorio); inoltre va Parte_2 rilevato che l'eventuale nullità di una clausola si estenderebbe all'intero contratto, ai sensi dell'art. 8 1419 c.c., solo qualora fosse provato che le parti non avrebbero voluto stipularlo senza quella particolare pattuizione. Anche a tale proposito le allegazioni dell'opponente sono del tutto carenti.
Ne consegue l'infondatezza delle contestazioni mosse sul punto dall'opponente per le ragioni di cui sopra in relazione all'art 12 del contratto e per estrema genericità quanto al resto del contratto.
Pertanto, in ragione delle argomentazioni tutte sopra esposte, deve ritenersi che parte opposta, attrice sostanziale, abbia fornito la prova del credito per cui è stato concesso il D.I. opposto, mentre l'opposta, convenuta sostanziale, non ha provato alcun fatto modificativo ovvero estintivo dell'obbligazione: di conseguenza, l'opposizione deve essere rigettata ed il D.I. integralmente confermato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza dell'opponente e sono liquidate sulla base della Tabella 2) allegata al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, in relazione al valore della domanda (scaglione da Euro 26.001,00 ad Euro 52.000,00), con applicazione dei valori minimi per la fase istruttoria non essendo state assunte prove costituende e valori medi per le altre fasi:
Euro 1.701,00 per la fase di studio;
Euro 1.204,00 per la fase introduttiva;
Euro 903,00 per la fase istruttoria
Euro 2.905,00 per la fase decisoria e così per complessivi Euro 6.713,00 per compensi, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, I.V.A.
e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta l'opposizione promossa da avverso il decreto ingiuntivo n. 368/2022 Parte_1 emesso dal Tribunale di Alessandria in data 1.4.2022, che dichiara definitivamente esecutivo;
2. rigetta ogni altra domanda, anche svolta in via subordinata o riconvenzionale, e ogni altra eccezione formulata da parte attrice e da parte convenuta;
3. condanna parte attrice opponente a rifondere in favore di parte convenuta opposta le spese di lite, liquidate in € 6.713,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge;
Così deciso in Alessandria, il 23/07/2025
Il Giudice
Dott.ssa Margherita Pastorino
9
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Margherita Pastorino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
( , elettivamente domiciliata in Corso Garibaldi Parte_1 C.F._1
n. 123, VALENZA, presso lo studio dell'Avv. DORO PATRIZIA, che la rappresenta e difende, giusta mandato in atti;
-Parte Attrice Opponente-
contro
(codice fiscale e partita IVA: , e per essa, quale Controparte_1 P.IVA_1 mandataria, nella persona della procuratrice Dott.ssa rappresentata CP_2 CP_3
e difesa dall'Avv. DAVIDE DALMASSO, elettivamente domiciliata in Alessandria – Piazza
Garibaldi nr. 5 presso lo Studio e la persona dell'Avv. Giuseppe Grosso, giusta mandato in atti
- Convenuta opposta -
Avente ad oggetto: fideiussione – contratti bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice opponente ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente in data
7.3.2025.
Parte convenuta opposta ha concluso come da memroia autorizzata depositata in data 7.11.2024.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Su ricorso datato 07.03.2022, il Tribunale di Alessandria, con D.I. n. 368/2022, ingiungeva alla IG.ra di pagare in favore di di seguito, per brevità, Parte_1 Controparte_1 anche semplicemente “ ) la somma di Euro 51.645,70, oltre agli interessi al tasso CP_1
1 contrattualmente pattuito dal 19.01.2004 al saldo ed oltre alle spese della procedura monitoria.
Parte ricorrente deduceva di essere divenuta titolare del rapporto azionato in seguito a diverse cessioni del credito;
allegava che la IG.ra in data 19.03.1997, aveva rilasciato Parte_1 fideiussione bancaria omnibus in favore dell'allora garanzia di tutte Controparte_4 le obbligazioni contratte e contraende nei confronti di quest'ultima da parte del IG. per Parte_2 la somma pari ad odierni Euro 12.911,42, pagabili a semplice richiesta, successivamente elevata ad
Euro 51.645,70; asseriva infine di essere creditrice nei confronti del IG. per la complessiva Pt_2 somma di Euro 112.238,73, per capitale ed interessi al 14.02.2022, e che quest'ultimo risultava essere deceduto in data 25.06.2018.
Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice proponeva opposizione avverso il D.I. n.
368/2022 anzidetto, eccependo, da un lato ed in via preliminare, la confusione nell'indicazione da parte dell'opposta dei dati della difesa e della domiciliazione;
dall'altro, deducendo l'intervenuta prescrizione del credito azionato con il monitorio.
Affermava inoltre di aver formalmente revocato, a mezzo raccomandata del 02.02.2004, le garanzie prestate, negando altresì di averle consapevolmente sottoscritte: a tal riguardo riferiva che in sede di firma non era stata resa edotta che con la sottoscrizione dei moduli bancari stesse concedendo delle garanzie per le obbligazioni contratte dal IG. rappresentava ancora che in sede di Parte_2 separazione il signor l'aveva liberata da ogni garanzia dalla stessa prestata accollandosi i debiti Pt_2 bancari.
Inoltre, deduceva che, nell'ambito della procedura esecutiva n. R.G.E. 129/2006, attivata da nei confronti del IG. a era stata assegnata la somma di Parte_3 Parte_2 Parte_3
Euro 23.075,33, la quale non era stata però considerata dalla opposta ai fini della determinazione del quantum e degli interessi richiesti.
Parte opponente concludeva chiedendo in sostanza la revoca del decreto ingiuntivo opposto e in subordine la rideterminazione della eventuale somma dovuta.
Con comparsa di costituzione datata 02.12.2022, si costituiva in giudizio parte convenuta opposta, contestando le deduzioni attoree. In particolare, a fronte delle deduzioni effettuate dall'opponente, parte opposta allegava a) che le indicazioni relative alla difesa e alla domiciliazione nel monitorio non avevano in ogni caso arrecato alcun pregiudizio alla signora che aveva bene potuto Pt_1 formulare tempestivamente la propria opposizione;
b) che l'asserita revoca delle garanzie prestate dalla IG.ra otesse tuttalpiù produrre i propri effetti ex nunc e limitatamente ad eventuali Pt_1 obbligazioni nate successivamente alla data della comunicazione effettuata a mezzo raccomandata, ovvero nel caso di specie successivamente al 3.2.2004; c) che le somme incassate da Parte_3 nell'ambito della procedura esecutiva n. R.G.E. 129/2006 erano state assegnate in ragione di
[...]
2 un diritto di credito differente rispetto a quello oggetto del monitorio;
d) che in sostanza l'accollo dei debiti in sede di separazione da parte del sig. aveva efficacia solo tra le parti e non della Pt_2 CP_5 risultando quindi tale circostanza irrilevante;
e) che non potevano considerarsi decorsi i termini di prescrizione in quanto, a seguito della concessione del D.I. 545/2006 nei confronti del debitore principale sig. la in forza di tale titolo era intervenuta nella procedura esecutiva CP_6 CP_5 immobiliare rge 129/2006 conclusasi nel 2018 e in forza del combinato disposto degli artt. 1310 c.c.
e 2945 c.c. l'intervento in tale procedura aveva provocato l'interruzione del decorso prescrizionale anche nei confronti della garante.
Concludeva l'opposta chiedendo in sostanza la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza datata 23.02.2023, il Giudice concedeva l'esecuzione provvisoria del D.I. opposto.
Espletata la procedura di mediazione con esito negativo e successivamente al deposito delle memorie ex art. 183, comma VI c.p.c., con atto di integrazione della domanda datato 24.04.2024, parte opponente, richiamando la pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 9479/23, chiedeva in sostanza il controllo e la valutazione da parte del Giudice dell'abusività delle clausole contrattuali contenute nella fideiussione omnibus limitata del 19.3.1997 azionata dall'opposta in sede di monitorio. A tale fine l'attrice in opposizione poneva in evidenza il dettato di cui all'art. 12 del contratto sottoscritto dalle parti, in quanto derogante all'art. 190 c.c..
All'udienza dell'11.03.2025, fatte precisare le conclusioni, il Giudice tratteneva la causa in decisione concedendo i termini per conclusionali e repliche di cui all'art. 190 c.p.c..
*****
L'opposizione proposta dalla parte attrice è infondata e pertanto deve essere rigettata con conseguente integrale conferma del D.I. opposto.
Preliminarmente, deve richiamarsi l'orientamento prevalente, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, secondo il quale nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la loro posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente, aveste la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (Cass. civile, sez. II, 24 maggio 2010, n. 12622;
Cass. civile, sez. lav., 13 luglio 2009, n. 16340; Cass. civile, sez. I, 31 maggio 2007 n. 12765; Cass. civile, sez. I, 03 febbraio 2006, n. 2421; Cass. civile, sez. III, 24 novembre 2005, n. 24815; Cass. civile, sez. II, 30 luglio 2004, n. 14556; Cass. civile, sez. III, 17 novembre 2003, n. 17371; Cass. civile, sez. II, 4 aprile 2003, n. 5321; Cass. civile, sez. I, 27 giugno 2000, n. 8718; Cass. civile, sez.
3 II, 29 gennaio 1999, n. 807; Cass. civile, sez. lav., 17 novembre 1997, n. 11417; Cass. civile, Sezioni
Unite, 07 luglio 1993 n. 7448).
Inoltre, resta fermo il fondamentale orientamento seguito dalla Cassazione civile a Sezioni Unite 30 ottobre 2001 n. 13533 secondo cui “il creditore (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto), sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione
o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto (e, dunque nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'attore opponente) a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass., Sezioni Unite, 30 ottobre 2001 n. 13533).
Ciò detto nel caso di specie la parte opposta ha dato prova del titolo in forza del quale ha agito e nello specifico ha prodotto la fideiussione omnibus rilasciata in data 19.03.97 dalla IG.ra
[...]
con la quale quest'ultima si costituiva fideiussore in favore del IG. sino alla Parte_1 Parte_2 concorrenza della somma di Lire 25.000,00, “per l'adempimento delle obbligazioni verso codesta
Azienda di credito, dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite al predetto nominativo…”, salvo poi elevare l'importo massimo garantito a Lire 100.000.000,00 (cfr. doc. 2 del fascicolo monitorio di parte opposta). La stessa opponente ha confermato la concessione di tali garanzie. Così si legge nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo: “Corrisponde al vero che la signora a suo tempo Parte_1 aveva prestato le garanzie indicate da controparte”.
Neanche risulta specificamente contestato il debito del sig. che risulta perdipiù dal decreto Pt_2 ingiuntivo dichiarato esecutivo di cui al doc. 1 del fascicolo monitorio.
L'opponente ha tuttavia formulato una serie di eccezioni che verranno di seguito esaminate.
Per quanto concerne la titolarità del credito opposto si osserva quanto segue.
Solamente in sede di comparsa conclusionale, la IG.ra ha contestato la carenza di Pt_1 legittimazione attiva della controparte, lamentando la mancata produzione in giudizio del “contratto di cessione del credito, prova che in base alla consolidata Giurisprudenza – da ultimo Cassaz
3405/2024 e corte di appello di Venezia sent. 381/2025 e prima di esse Cass 24798/2020 e Cass
9768/2016 – non risulta raggiunta dalla produzione dell'estratto della Gazzetta Ufficiale di cessione del credito e/o di altre dichiarazioni unilaterali relative alla citata cessione come i documenti depositati da controparte” (cfr. comparsa conclusionale di parte opponente).
Tuttavia, tale eccezione, sulla base delle motivazioni illustrate dall'opponente stessa, deve essere riferita alla titolarità del rapporto piuttosto che alla legittimazione attiva.
4 Invero, se da un lato la legittimazione ad agire costituisce un presupposto processuale dell'azione e, come tale, viene valutata sulla base della domanda, spettando quindi a chiunque faccia valere in giudizio un diritto di cui deduca esserne titolare, la titolarità attiva è invece riferibile alla concreta posizione di titolarità rispetto alla situazione giuridica dedotta e, di conseguenza, la sua sussistenza, come si è detto, deve essere allegata e dedotta dall'attore sostanziale.
Tuttavia, secondo l'orientamento giurisprudenziale di legittimità affermatosi con Cass. civile, S.U. del 16 febbraio 2016, n. 2951 ed ancora recentemente confermato, “la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto.”.Si veda invero la recentissima pronuncia della Corte di Cassazione nello stesso senso, secondo la quale: “La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto.
(Nella specie, la S.C., in un giudizio di risarcimento del danno derivante da evento alluvionale, ha escluso, cassando sul punto la sentenza impugnata, che l'attore avesse l'onere di provare la titolarità del diritto di proprietà sull'immobile e sul veicolo danneggiati, stante la tardività della contestazione svolta dal convenuto solo con la comparsa conclusionale ed a fronte di difese, contenute CP_7 nella comparsa di costituzione, costituenti riconoscimento implicito della suddetta titolarità).” (cfr.
Cass. civ., sez III, 22 aprile 2025, n. 10435).
Nel caso di specie, parte opposta già in sede di monitorio, ha affermato di essere divenuta CP_1 titolare del credito azionato in seguito a plurime cessioni in blocco ed a fusioni di persone giuridiche, mentre l'ingiunta IG.ra in sede di atto di citazione in opposizione nonché nelle seguenti Pt_1 memorie istruttorie, come si è detto, dopo aver riconosciuto la sottoscrizione del contratto, si è difesa deducendo, fra le altre, argomentazioni relative alla prescrizione ed alla revoca delle garanzie prestate, al fatto che l'opposta si sarebbe già in parte soddisfatta in seguito alle assegnazioni ottenute nell'ambito del procedimento esecutivo n. R.G.E. 129/2006, pertanto implicitamente riconoscendo la titolarità del credito in oggetto in capo alla controparte.
L'eccezione del difetto di titolarità del rapporto in capo all'opposta deve essere pertanto rigettata.
Esaminando le ulteriori contestazioni dedotte dall'opponente, si ritiene debbano considerarsi prive di pregio sia le eccezioni sollevate in relazione alle confuse indicazioni del difensore e domiciliatario di parte opposta nel procedimento monitorio, sia in relazione alla mancanza di consapevolezza dell'opponente circa la propria costituzione quale fideiussore in conseguenza della sottoscrizione del contratto di cui sopra.
5 Invero, a parte il fatto che nel ricorso per decreto ingiuntivo è indicato l'Avv. Davide Dalmasso quale difensore e l'Avv. Grosso quale domiciliatario, in ogni caso l'indicazione nel decreto ingiuntivo n.
368/2022 dell'Avv. Giuseppe Grosso in sostanze come difensore invece che domiciliatario, in luogo dell'Avv. Davide Dalmasso, reale difensore di parte opposta in forza di procura depositata nel fascicolo del monitorio e notificata congiuntamente al D.I. in oggetto (cfr. doc. n. 1 di parte opponente), consiste in un mero errore materiale che non risulta aver leso il diritto alla difesa della parte opponente, avendo questa potuto presentare tempestiva opposizione ed esplicare compiutamente le proprie argomentazioni e difese.
In riferimento alla mancanza di consapevolezza circa la concessione della garanzia fideiussoria, si osserva invece che l'art. 1 del contratto principale prodotto dalle parti, sul quale l'opponente ha apposto ben due firme, espone in maniera chiara e precisa che “La fideiussione garantisce tutto quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi anche se moratori ed ogni altro accessorio, nonché per ogni spesa anche se di carattere giudiziario ed ogni onere tributario” (cfr. doc. 2 del fascicolo monitorio di parte opposta, doc. n. 5 di parte opponente). Peraltro, anche il successivo atto di elevazione della somma massima garantita riportava espressamente che “Con riferimento alla fideiussione da me/noi rilasciataVi nell'interesse di e dei suoi successori o aventi Parte_2 causa con mia/nostra del 19.03.1997, Vi dichiaro/dichiariamo che la mia/nostra fideiussione garantirà il soddisfacimento delle obbligazioni del predetto debitore principale sino alla maggiore concorrenza di L. 100.000.000,00…” (cfr. doc. 2 del fascicolo monitorio di parte opposta, doc. n. 5 di parte opponente).
Non si possono, pertanto, alla luce di ciò, ritenere fondate le contestazioni relative alla mancanza di consapevolezza dell'opponente circa la propria costituzione quale fideiussore.
Priva di fondamento è altresì l'eccezione sollevata dalla IG.ra elativamente alla revoca Pt_1 delle garanzie prestate a mezzo raccomandata A/R del 02/03.02.2004 (cfr. doc. n. 2 di parte opponente), inviata solamente in seguito della richiesta di pagamento da parte di
[...] el 19/23.01.2004 (cfr. doc. n. 3 del monitorio). CP_8
In tal senso, si osserva che, l'art. 4 del contratto di fideiussione, oggetto di specifica sottoscrizione, dispone espressamente che “Il fideiussore può recedere dalla garanzia dandone comunicazione all'azienda di credito con lettera raccomandata. […] Il fideiussore risponde, oltre che delle obbligazioni del debitore in essere al momento in cui l'Azienda di credito ha preso conoscenza del recesso, di ogni altra obbligazione che venisse a sorgere o a maturare successivamente in dipendenza dei rapporti esistenti al momento suindicato…” (cfr. doc. n. 2 del fascicolo monitorio).
È chiaro quindi che al più la revoca in questione può essere riferita ad obbligazioni sorte successivamente alla stessa. Nel caso di specie il debito garantito oggetto del presente giudizio era
6 già esistente al momento della revoca, come risulta infatti dalla diffida di pagamento per € 59.890,00, oltre interessi del 19-23 gennaio 2004. Neanche si ritiene che sussistano i presupposti di un affidamento dell'opponente nel fatto che il creditore non intendesse più agire nei confronti della garante, considerato intanto quanto chiaramente indicato nel contratto di fideiussione all'art. 4 e sopra riportato ed inoltre che non risulta alcun atto o comportamento di rinuncia a fare valere la garanzia fideiussoria da parte del creditore.
Parimenti da rigettarsi sono le eccezioni sollevate dall'opponente in relazione all'intervenuta prescrizione ed al parziale soddisfacimento del credito azionato con il monitorio.
In tal senso, deve qui richiamarsi il disposto di cui all'art. 1957, IV comma c.c., il quale postula che
“L'istanza proposta contro il debitore interrompe la prescrizione anche nei confronti del fideiussore”.
Risulta documentalmente provato e comunque non specificamente contestato che in data 23.01.2004, nformava la IG.ra dell'intervenuta revoca di ogni Controparte_8 Parte_1 affidamento concesso in capo alla diffidando l'immediato pagamento della Parte_4 complessiva somma di Euro 59.890,00, oltre agli interessi contrattuali maturati e maturandi (cfr. doc.
n. 3 fascicolo monitorio di parte opposta)
Dalla documentazione prodotta emerge poi che in data 10.07.06, pertanto prima del decorso del termine di prescrizione decennale, il Tribunale di Alessandria, ingiungeva al IG. di Parte_2 pagare in favore di a somma di Euro 93.358,95 oltre interessi al tasso Controparte_8 legale dalla data del 16.06.06 al saldo ed oltre alle spese della procedura (cfr. doc. n. 1 del fascicolo monitorio di parte opposta).
Parimenti risulta dai documenti e non risulta specificamente contestato che per il medesimo credito ormulava istanza di intervento in subentro rispetto a che Controparte_9 Controparte_8 già in data 12.12.2006 era intervenuta nella esecuzione R.G.E. n. 129/2006 per il medesimo credito di € 93.358,95 portato dal D.I. di cui sopra del 10.7.2006 (cfr. doc. n. 5 del fascicolo monitorio).
Infine, è documentato (cfr. doc. n. 7 del fascicolo monitorio) e parte opponente non ha comunque specificamente contestato che la procedura esecutiva di cui al n. R.G.E. 129/2006 si sia conclusa solamente nel 2018, all'esito della quale, con raccomandata A/R ricevuta in data 26.02.2020, la mandataria di parte opposta, sollecitava nuovamente la IG.ra a CP_2 Pt_1 corrispondere quanto dovuto nei limiti dell'importo garantito (cfr. doc. n. 8 del fascicolo monitorio).
Pertanto, essendo stato il D.I. opposto poi concesso nel 2022, non risulta decorso il termine di prescrizione ordinario di cui all'art. 2946 c.c..
Si badi che l'intervento nella procedura esecutiva di cui sopra ha interrotto la prescrizione ai sensi dell'art. 2943 cc secondo il quale la prescrizione è interrotta dalla notifica dell'atto con il quale si
7 inizia un giudizio sia questo di cognizione o conservativo o esecutivo ed è pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio.
Nel caso di specie, pertanto, la domanda di intervento nella procedura esecutiva di cui sopra ha interrotto la prescrizione che ricominciato il suo decorso dalla conclusione della stessa procedura esecutiva (nel 2018).
A fronte di tutto quanto sopra indicato, l'eccezione di prescrizione formulata dall'opponente deve essere rigettata.
Con riferimento invece alle somme assegnate nell'ambito del procedimento n. R.G.E. 129/2006, risulta documentalmente provato che queste venivano attribuite ad Controparte_8 quale creditore procedente, a soddisfacimento di un proprio credito assistito da ipoteca volontaria iscritta il 27.09.2000, ammontante ad Euro 42.779,23 e pertanto differente da quello oggetto della presente controversia (cfr. doc. n. 6 del fascicolo monitorio di parte opposta).
Non risultano pertanto errori in tale senso in relazioni all'importo azionato dall'opposta.
Quanto all'“accollo” in sede di separazione si evidenzia che le condizioni di separazione non risultano opponibili alla parte opposta, risultando pertanto irrilevanti (v. doc. 3 parte opponente ove si legge tra l'altro “Impegno del marito di liberare la moglie da qualsiasi obbligazione di qualsiasi genere e natura contratta per la ditta ind. Valter Tosi”). Si trattava pertanto di un mero impegno e comunque con effetti esclusivamente tra i signori e Pt_2 Pt_1
Infine, come si è detto, con atto di integrazione della domanda datato 24.04.2024, parte opponente chiedeva in maniera del tutto generica il controllo di abusività delle clausole contrattuali della fideiussione e deduceva ancora la vessatorietà dell'art. 12 dello stesso contratto, in quanto derogante alle disposizioni dettate dall'art. 190 c.c. secondo il quale “I creditori possono agire in via sussidiaria sui beni personali di ciascuno dei coniugi, nella misura della metà del credito, quando i beni della comunione non sono sufficienti a soddisfare i debiti su di essa gravanti”.
La richiesta di verifica della vessatorietà è del tutto generica, tranne che con riferimento all'art. 12 della fideiussione. Ebbene, con riferimento a tale unico articolo (del seguente tenore: “Ove la fideiussione sia prestata da coniugi, l'Azienda di credito è espressamente autorizzata, in deroga all'art 190 cc, ad agire in via principale, anziché sussidiaria, e per l'intero suo credito sui beni personali di ciascuno dei coniugi”), individuato come abusivo, si rileva che l'opponente non ha specificamente chiarito se lo stesso sia stato o meno applicato al caso di specie, quindi la rilevanza nel presente giudizio di una eventuale dichiarazione di nullità. Oltretutto le parti risultano separate già dal 2004 (cfr. doc. 3 parte opponente), divorziate nel giugno 2008 (cfr. doc. 4 fascicolo opponente)
e il sig. risulta deceduto in data 25.6.2018 (cfr doc. 10 fascicolo monitorio); inoltre va Parte_2 rilevato che l'eventuale nullità di una clausola si estenderebbe all'intero contratto, ai sensi dell'art. 8 1419 c.c., solo qualora fosse provato che le parti non avrebbero voluto stipularlo senza quella particolare pattuizione. Anche a tale proposito le allegazioni dell'opponente sono del tutto carenti.
Ne consegue l'infondatezza delle contestazioni mosse sul punto dall'opponente per le ragioni di cui sopra in relazione all'art 12 del contratto e per estrema genericità quanto al resto del contratto.
Pertanto, in ragione delle argomentazioni tutte sopra esposte, deve ritenersi che parte opposta, attrice sostanziale, abbia fornito la prova del credito per cui è stato concesso il D.I. opposto, mentre l'opposta, convenuta sostanziale, non ha provato alcun fatto modificativo ovvero estintivo dell'obbligazione: di conseguenza, l'opposizione deve essere rigettata ed il D.I. integralmente confermato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza dell'opponente e sono liquidate sulla base della Tabella 2) allegata al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, in relazione al valore della domanda (scaglione da Euro 26.001,00 ad Euro 52.000,00), con applicazione dei valori minimi per la fase istruttoria non essendo state assunte prove costituende e valori medi per le altre fasi:
Euro 1.701,00 per la fase di studio;
Euro 1.204,00 per la fase introduttiva;
Euro 903,00 per la fase istruttoria
Euro 2.905,00 per la fase decisoria e così per complessivi Euro 6.713,00 per compensi, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, I.V.A.
e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta l'opposizione promossa da avverso il decreto ingiuntivo n. 368/2022 Parte_1 emesso dal Tribunale di Alessandria in data 1.4.2022, che dichiara definitivamente esecutivo;
2. rigetta ogni altra domanda, anche svolta in via subordinata o riconvenzionale, e ogni altra eccezione formulata da parte attrice e da parte convenuta;
3. condanna parte attrice opponente a rifondere in favore di parte convenuta opposta le spese di lite, liquidate in € 6.713,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge;
Così deciso in Alessandria, il 23/07/2025
Il Giudice
Dott.ssa Margherita Pastorino
9