Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui al precedente articolo a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 5 dell'Accordo stesso.
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui al precedente articolo a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 5 dell'Accordo stesso.