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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 26/03/2025, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
PRIMA SEZIONE CIVILE
R.G. nr. 5720/2024
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice dott.ssa Cristina Bandiera Giudice rel. ed est.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5720/2024 R.G., introdotta con ricorso depositato in data 03/12/2024 da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
Con l'avv. SCANFERLATO SIMONE
- ricorrente -
nei confronti di
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
Con l'avv. DEL GIUDICE ALESSANDRA
- resistente -
e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Avente ad oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio
Causa trattenuta in decisione con ordinanza del 25.3.2025, sulle seguenti conclusioni:
Per le parti: come da nota congiunta del 27.2.2025
Per il Pubblico Ministero: “visto”
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
− Con il ricorso riportato in epigrafe, agiva nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 con cui allegava di aver contratto matrimonio il 18.9.1999.
1 Dalla relazione nasceva il 14.11.2001 la IG , maggiorenne ma non economicamente Per_1 indipendente, convivente con il padre.
Allegava:
- che le parti si separavano consensualmente a seguito di raggiungimento di un accordo nell'ambito del procedimento R.G. 11883/2015, con emissione da parte dell'intestato Tribunale di decreto di omologa del 20.10.2016;
- essersi protratta ininterrottamente la separazione tra i coniugi;
- di aver sempre versato alla moglie l'assegno di mantenimento statuito in sede di separazione.
Chiedeva la pronuncia di sentenza di divorzio con affido condiviso della IG, collocamento presso di sé, assegnazione a sé della casa coniugale e impegno da parte propria a provvedere al mantenimento diretto della IG e a sostenerne interamente le spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Treviso.
− Si costituiva il 4.2.2025 aderendo alla domanda di divorzio e contestando Controparte_1 per il resto quanto allegato da parte ricorrente.
Chiedeva la statuizione a carico del padre dell'obbligo di farsi carico delle spese ordinarie e straordinarie per la IG, l'assegnazione al ricorrente dell'ex casa familiare e la statuizione a proprio favore di assegno divorzile dell'importo mensile di € 600,00 con rivalutazione annuale ISTAT.
− Con nota congiunta del 27.2.2025 le parti davano atto di aver raggiunto nelle more un accordo e chiedevano la pronuncia di divorzio alle condizioni indicate.
− Visto quanto sopra, il Giudice fissava udienza nelle modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. e all'esito tratteneva la causa in decisione e si riservava di riferire al Collegio.
***
Sulla domanda di divorzio
− I coniugi risultano essersi separati con decreto di omologa del 20.10.2016 dell'intestato Tribunale
(doc. 4 ricorrente).
− Le parti hanno dato concordemente atto del protrarsi ininterrotto della separazione e del definitivo venir meno della comunione spirituale e materiale tra le stesse.
− Sussistono pertanto i requisiti di cui agli artt. 1, 2 e all'art 3, comma 2, lett. b), della legge n. 898/1970.
***
Sulle condizioni concordate tra le parti
− Il Collegio, visto l'accordo delle parti, il preminente interesse della prole e il parere favorevole del
Pubblico Ministero, ritiene di accogliere le condizioni condivise tra le parti, con spese del presente procedimento interamente compensate.
2 − Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 L. 898/1970, si dà atto che la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile nella somma pattuita tra le parti risulta equa alla luce della documentazione in atti e delle reciproche allegazioni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
5720 /2024 R.G.: dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato il 18.9.1999 tra (n. a Treviso (TV), il Parte_1
12.5.1962) e (n. a Padova (PD) il 5.8.1964), atto trascritto al n. 5, parte I, Serie -, Controparte_1 anno 1999 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Nervesa della Battaglia (TV) alle condizioni indicate dalle parti che di seguito si riportano:
1) “la IG , nata a [...] il [...], maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, continuerà Persona_2
a vivere con il padre, presso l'abitazione di Arcade (TV) e quest'ultimo continuerà a provvedere in toto al suo mantenimento ordinario, nonché a tutte le spese straordinarie per la stessa necessarie secondo quanto previsto dal
Protocollo in vigore presso il Tribunale di Treviso;
2) l'ex casa coniugale sita ad Arcade, Via Indipendenza, 79/B di proprietà esclusiva del signor resterà assegnata Pt_1 al medesimo con i mobili e gli arredi presenti dove vi risiederà insieme alla IG;
Per_1
3) la IG , di maggiore età, sarà libera di stare con la madre secondo gli accordi raggiunti con la stessa, in base Per_1 alle sue esigenze e ai suoi impegni scolastici e di vita;
4) il signor si obbliga a versare alla signora a titolo di assegno divorzile una tantum la somma di € Pt_1 CP_1
45.000,00 (diconsi euro quarantacinquemila//00). La predetta somma sarà corrisposta alla signora
[...]
mediante bonifico bancario sul suo conte corrente postale presso agenzia di Lancenigo CP_1 Controparte_2 di Villorba, da effettuarsi il giorno della prefissanda nuova udienza presidenziale;
5) il signor si obbliga, inoltre, a corrispondere alla signora a titolo di somme dovute sino al 31.12.2024 per Pt_1 CP_1 mancato aggiornamento ai fini ISTAT dell'assegno di mantenimento a lei riconosciuto dal Tribunale di Treviso con decreto di omologa della separazione consensuale del 20.10.2016, l'importo onnicomprensivo di € 2.000,00 (diconsi euro duemila//00) che verrà anch'esso corrisposto mediante bonifico bancario sul conto corrente postale della signora entro il giorno 28.2.2025, nonché a corrispondere la differenza, per aggiornamento ISTAT non versato per i CP_1 mesi di gennaio e febbraio 2025, pari ad euro 136,50 , entro la medesima data;
6) Resta tra le Parti inteso che, attesa la liquidazione una tantum la signora nulla potrà vantare rispetto alla CP_1 quota di TFR che spetterà al sig. e che lo stesso percepirà, una volta cessato il rapporto di lavoro di carattere Pt_1 subordinato che quest'ultimo svolge alle dipendenze della ditta Moda Center S.r.l. di Signoressa (TV);
7) i signori e dichiarano che, con il corretto adempimento degli obblighi di cui al presente Parte_1 Controparte_1 atto, hanno definitivamente estinto ogni reciproca posizione di debito e credito ed in particolare la signora a CP_1 fronte del riconoscimento in suo favore dell'importo di cui al punto 4 a titolo di assegno divorzile, dichiara di non avere
3 più nulla a pretendere nei confronti del signor per qualsivoglia titolo, ragione e/o causa per fatti derivanti e/o Pt_1 connessi al trascorso periodo matrimoniale”.
− Dà atto che i coniugi hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
− ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Nervesa della Battaglia (TV) di procedere all'annotazione della sentenza;
− spese di lite interamente compensate.
Così deciso in Treviso nella Camera di Consiglio del 25.3.2025
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice relatore dott.ssa Cristina Bandiera
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